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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Il mio “buon onomastico”, in silenzio, limitato ad alcune righe e con il pensiero rivolto al Cielo

Posted by Roberto Di Napoli su 21 giugno 2026

L’informazione e la comunicazione, sicuramente, lo hanno accompagnato tutta la vita. Negli ultimi giorni in cui era cosciente, sul tavolino del letto dell’ospedale aveva sempre il cellulare che usava anche per leggere le notizie e, se si chiedeva se avesse bisogno di qualcosa, chiedeva di portargli un quotidiano e un settimanale. Nei giorni in cui avevo quale unico pensiero la sua salute, a volte era lui a chiedermi se avessi letto alcune notizie. Nell’era “ante-internet” comprava e leggeva non meno di 5 quotidiani e, ancor prima, da ragazzo, negli anni ’70, quando era impegnato tra i giovani Dc salentini, aveva lui stesso fondato un giornale politico-locale regolarmente registrato e venduto nelle edicole della provincia di Lecce. Gli studi giuridici, le non poche battaglie giudiziarie che gli hanno impegnato l’intera vita (compromettendogli, sicuramente, anche la salute) e l’interesse per la difesa dei diritti (non solo quelli propri) contribuivano, quindi, a renderlo sempre aggiornato su legge e giurisprudenza. Fu molto contento quando, una sera, il 21 marzo 2007, gli feci vedere questo blog che avevo creato proprio poche ore prima e il primo post. Facebook e gli altri social, d’altronde, non erano ancora diffusi quanto oggi, per cui apprezzò l’idea che chiunque potesse avere uno spazio virtuale per esprimere il proprio pensiero, o, semplicemente, per agevolare la divulgazione degli strumenti di difesa del cittadino. Ho fatto questa premessa per spiegare le ragioni per cui scrivo queste righe che gli dedico non solo quale ricordo del padre da parte di un figlio ma quale mio primo e più attento “follower“: lo faccio oggi, 21 giugno, San Luigi Gonzaga, in una giornata in cui gli avrei voluto fare gli auguri di buon onomastico di persona o con una telefonata o un messaggio; una giornata a cui, ancor di più di tutti gli altri giorni, mi è impossibile non pensare a lui e al dolore che la Sua scomparsa ha lasciato a me, ai familiari e a chi gli voleva veramente bene. Avevo scritto, 4 mesi fa, l’11 febbraio, la tragica notizia su facebook ricevendo diverse centinaia di ricordi di tanti amici e di chi lo ha conosciuto ma, giorni fa, mi sono accorto che alcuni suoi amici non salentini e “no social” non erano al corrente di quanto accaduto. Dedico anche qui, su questo mio blog che fu il primo a vedere e uno dei primi a rispondere nelle newsletter che riceveva ogniqualvolta scrivevo un post, alcune righe di ricordo di mio padre nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo onomastico.

L’11 febbraio 2026, verso le 23,50, dieci minuti prima di mezzanotte, sentivo già da alcune ore il pericolo che ci avrebbe potuto lasciare. E così è stato, purtroppo. Dal pomeriggio del 2 gennaio non l’ho lasciato quasi mai così come gli avevo promesso fin quando (come eravamo sicuri) si sarebbe ripreso. Gli ho fatto compagnia, quasi ininterrottamente, stendendomi, di notte, su una sdraio, per un mese e allontanandomi solo quando -non vedendolo in pericolo di vita e mai, comunque, lasciandolo da solo- mi sentivo sicuro. La sera dell’11 febbraio (dopo che una settimana prima era stato dimesso e, da alcuni giorni, ricoverato in un diverso ospedale) avevo deciso che non mi sarei mosso. Temevo che se ne andasse la notte e, invece, è volato in Cielo poco prima del nuovo giorno. Vorrei pensare che, dopo oltre un mese di sofferenza a letto, sia pure inaspettatamente quando non si poteva pensare un tale tragico esito, prima che finisse il giorno in cui si celebra la Madonna di Lourdes, sia stato preso per mano dalla Vergine a cui era molto devoto per entrare in un nuovo mondo, pieno di Luce, e trovare la vera Giustizia che non ha trovato nel mondo terreno che non gli ha risparmiato sofferenze nelle più varie forme subendo violenza fisica da parte di chi, probabilmente, lo avrebbe voluto ammazzare già quando era giovane e violenza morale, insieme alla violazione di vari diritti della persona, da parte di chi si attendeva che lo avrebbe tutelato. Era un testardo, nulla lo fermava quando era sicuro di aver ragione, nemmeno la “minaccia” di un processo o, perfino, di essere arrestato. Raccontava spesso, con orgoglio, di avere subito oltre 30 processi (quasi sempre in seguito a denunce di pubblici ufficiali che non riteneva stessero applicando fedelmente la legge) e, pur di essere assolto, di avere più volte rinunciato alla prescrizione; sicuramente, non era vendicativo. Anzi: più di una volta, gli facevo notare che trovavo assurdo che parlasse tranquillamente o scherzasse con qualcuno che sapevo avesse fatto un torto, commesso un’ingiustizia o una scorrettezza contro di lui o la mia famiglia. Ma la sua risposta era quasi sempre la stessa “e che vuoi fare: così gli passava per la testa“. Non si faceva, però, mettere la testa sotto ai piedi (soprattutto, quando era convinto della “mala fede” di chi lo voleva danneggiare) e non rinunciava ad esercitare, laddove lo riteneva doveroso, qualsiasi proprio diritto e prerogativa. Nelle varie battaglie giudiziarie (che, a mio avviso, gli hanno compromesso la salute e non solo), non accettava di essere giudicato se non dal Giudice naturale precostituito per legge e, laddove riteneva vi fossero ragioni di incompatibilità, esercitava gli strumenti offerti dal codice. In un caso ha subito il paradosso di vedere, dal grado di appello alla Cassazione e fino al giudizio di rinvio, l’annullamento della sentenza del grado precedente ma dopo avere subito danni incalcolabili che, secondo me, hanno contribuito a farlo ammalare.

Come dicevo, il mio ricordo della Sua vita e delle tante battaglie, compresa quella nel periodo in cui subì un attentato che lo ha costretto a camminare con le stampelle per i successivi 38 anni, l’ho già scritto, dopo poche ore dalla Sua scomparsa, su facebook e lo riporto anche nel box sotto a questo post. Tra le tante centinaia di commenti, un amico ha commentato ricordando i processi subiti più da “difensore civico” che da imputato; altri hanno ricordato la sua attività politica da giovane democristiano e leader dei giovani morotei che poteva vantare di essere uno dei riferimenti salentini tra i più vicini ad Aldo Moro negli anni ’70.

E’ dolorosissimo avvertire la mancanza di chi si vorrebbe continuare a vedere, a sentire, a parlargli, ma, da credente, non trovo altro conforto che credere e sperare che la morte sia un “passaggio”, un “cambiamento”, che chi non vediamo è, comunque, con noi e che, un giorno, forse, rivedremo per sempre. Mio padre lo ricorderò sempre come un “concentrato” di genitore testardissimo, quasi sempre, a suo modo, affettuoso e, altre volte, “rompiscatole” o “diversamente affettuoso” ma anche un po’ come se fosse un “figlio”. Tornando indietro nel tempo, se penso a quali possano essere stati i miei primi ricordi felici o momenti di spensieratezza con lui o il regalo che più gradivo, credo siano stati i miei primi viaggi, anche di un solo giorno, con lui al Salone Nautico di Genova o a quello dell’Automobile a Torino. A lui, concessionario, interessavano per lavoro ed io, pur a 5 o 6 anni, ero il suo “accompagnatore” munito di valigetta con, disegnati, Minnie e Topolino contenente tutto ciò che mi occorreva, ossia, pigiama e macchina fotografica. Mi spiegava un po’ tutto sia del viaggio, sia del programma sia degli incontri che avremmo fatto. Dopo alcuni anni, quando fu vittima di un attentato, cominciai ad accompagnarlo in viaggi meno piacevoli tra i quali studi medici o studi legali, così come, da adulto, ad altri consulti importanti per lui o per la famiglia.

Non avrei mai pensato che potesse morire così come è stato. In quel mese e mezzo in ospedale abbiamo parlato spesso. Ero ed eravamo tutti in famiglia preoccupati ma nessuno poteva immaginare che sarebbe potuto morire quasi da un giorno all’altro. Credo che, qualora si potesse prevedere un momento così tragico, nessuno vorrebbe stare da solo nel vedere un proprio caro spegnersi. Mai avrei pensato di averne la forza. Sono stato io, invece, a pretendere di stargli accanto, pur nella serata in cui la situazione era inaspettatamente precipitata. Gli avevo promesso e gli avevo dato la parola, il pomeriggio di un mese prima (pur senza mai immaginare ciò che sarebbe accaduto) che non lo avrei abbandonato. Ora, forse, penso di avere avuto, inconsapevolmente, l’onere e il privilegio di essere rimasto con lui fino all’ultimo istante, fino all’ultimo sospiro: come in quei miei primi viaggi da bambino, come in molti momenti in cui discutevamo io e lui delle ingiustizie che stava subendo (anche litigando, quando mi trovava in disaccordo perché non cedeva a quelli che erano, sì, soprusi ma che hanno tolto la salute e la serenità), così nella sua ultima partenza senza ritorno. E, forse, sono stato l’unico a ricevere tre giorni prima un gesto che, in quel momento, lo avevo “preso” come un incoraggiante segno che sentiva ancora e si sarebbe potuto riprendere; dopo, invece, ho capito che quello è stato il suo ultimo “regalo” o “messaggio” affettuoso: un suo forte abbraccio nell’unico modo in cui riusciva. Era, dal giorno prima, con la mascherina d’ossigeno e con gli occhi chiusi. Reagiva, però, aprendo e chiudendo gli occhi appena arrivavo e sentendo il saluto. Una sera pensavo non mi ascoltasse. Mentre me ne stavo per andare via, ancor più deluso, mi sono piegato per salutarlo accarezzandogli il fianco. Lui -che pensavo non mi stesse sentendo- disteso, con gli occhi chiusi e con la mascherina, trascinando il suo braccio senza, forse, riuscire ad alzarlo, mi ha stretto e tenuto fortissimo il mio. E’ stato il suo ultimo regalo, il più doloroso e il più affettuoso, che non dimenticherò mai per tutta la mia vita. Lui era cristiano, cattolico, pregava e ha trasmesso a me e ad altri familiari gli stessi principi. Se ne è andato la sera tardi dell’11 febbraio, poco prima di mezzanotte. Vorrei tanto che, nel momento in cui mi ha lasciato seduto accanto, sia volato in Cielo, accompagnato dagli Angeli, accolto dalla Madonna di Lourdes e che possa avere, dal vero Giudice, la Giustizia per la quale ha lottato tutta la vita, riposando in pace, serenamente, per l’eternità.

Oggi, 21 giugno, gli auguri di buon onomastico a mio padre, Luigi (“Gino” in famiglia e per gli amici; “nonno Ginetto” per la nipotina che amava), li faccio alzando lo sguardo al Cielo e con una preghiera, con la certezza che allo stesso modo lo ricorderà sempre chi lo ha conosciuto e chi gli ha voluto bene o anche chi non lo ha conosciuto ma apprezza le battaglie per la legalità per le quali ha speso un’intera vita.

Riporto di seguito il mio post pubblicato su facebook:

Dalla pagina facebook di “Succede a Gallipolihttps://www.facebook.com/groups/2074912389414338/permalink/4414752298763657

I commenti su facebook al link dal quotidiano Lecce Prima e Quotidiano di Puglia:

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Cause contro banche con perizia garantita da polizza assicurativa? Il Tribunale condanna la compagnia a pagare il cliente

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2026

Nelle controversie in ambito bancario, non sono mancate e non mancano le facili promesse da chi pensa di trasformare in proprio “business” l’eventuale diritto dell’utente bancario alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto o, ancor peggio, le sofferenze o preoccupazioni di chi deve contestare una pretesa ingiusta. A volte, l’attività viene pubblicizzata con metodi che appaiono una sorta di “televendita” (“evoluta”, ossia, con i più attuali mezzi social) esibendo la più recente pronuncia (come se fosse “legge” applicabile a tutti e “in ogni caso”) e con metodi “commerciali” non sempre riconosciuti conformi al codice deontologico ma che, probabilmente, non preoccupano quanti non sono iscritti ad alcun albo professionale.

In questo scenario, vi sono state anche cause “sollecitate” da consulenti (che definirei piuttosto “promotori”) a seguito di perizie contabili eseguite su commissione del cliente: a volte, è stato pubblicizzato che la metodologia con cui sarebbero state eseguite (ovviamente, a titolo oneroso e non proprio “economiche”) era attestata da un dipartimento universitario. Ma non solo. A conferma della professionalità e della correttezza del conteggio (e, dunque, della convenienza a promuovere l’azione giudiziaria), il contratto di consulenza era assistito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: in caso di soccombenza, l’assicurazione avrebbe dovuto coprire la perdita del cliente. Non sono pochi i casi in cui, tuttavia, la metodologia seguita si è rivelata non corretta e il cliente ha perso la causa ritrovandosi a dover pagare anche le spese legali senza che la garanzia assicurativa accettasse di coprire la perdita.

Pubblico di seguito il link ad un’interessante sentenza emessa recentemente dal Tribunale di L’Aquila (sent. 22 aprile 2026, n. 780). Un utente bancario, dopo avere sottoscritto un contratto con una società -di cui veniva, successivamente, dichiarato il fallimento- che prevedeva, tra l’altro, la redazione di perizia contabile e polizza assicurativa che avrebbe dovuto coprire anche le spese in caso di soccombenza, conveniva in giudizio la banca domandando l’accertamento della nullità del mutuo per il quale era datore d’ipoteca e fideiussore. Il Giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per la non correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza di parte, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese legali e di c.t.u. . Questi chiedeva, quindi, in virtù della polizza precedentemente stipulata, di essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa che, rifiutatasi, veniva citata in giudizio. Il Tribunale abruzzese, riconosciuti vincolanti gli obblighi di indennizzo contenuti nella polizza e i rischi coperti, ha riconosciuto il diritto del cliente, assistito dall’avvocato Mary Corsi, ad essere indennizzato per quanto pagato in conseguenza dell’azione “promossa” in seguito alla perizia e al contratto di consulenza ma rivelatasi infondata.

Clicca per leggere Trib. L’Aquila, sentenza 22 aprile 2026, n. 780

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Buone feste e felice Anno Nuovo

Posted by Roberto Di Napoli su 29 dicembre 2025

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Le ultime novità nel contenzioso bancario: il 28 gennaio 2026 webinar organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2025

Il 28 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,30, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino editore sulle “Novità nel contenzioso bancario: conti correnti – mutui -leasing“.

Ringrazio l’organizzatore per l’invito a questo nuovo convegno online che sarà occasione per fornire una rassegna di recenti pronunce sulle questioni che, più frequentemente, costituiscono oggetto delle controversie tra banca o cessionaria del credito e utente (imprenditore o consumatore). Nel corso dell’ultimo anno, peraltro, varie pronunce sia di merito che di legittimità hanno affermato -e, in alcuni casi, ribadito- principi di particolare interesse sulle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, soprattutto in tema di prova della titolarità del credito, onere della prova nelle azioni di ripetizione, legittimazione degli ex soci di società estinta, clausole abusive nei rapporti tra banca e consumatore. Molti procedimenti, inoltre (compresa una decisione da parte da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sono stati sospesi in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sugli effetti della pattuizione, nei contratti bancari, del parametro Euribor. Interessanti, poi, alcune decisioni dei Giudici di Lussemburgo aventi ad oggetto la tutela del diritto di abitazione e il rapporto tra tutela da clausole abusive e modificabilità dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento del consumatore.
La verifica della conoscibilità o meno, da parte dell’utente bancario, del regime finanziario sottostante ad un piano di restituzione del capitale e degli interessi di un rapporto di finanziamento, mutuo o leasing (e le conseguenze nel caso di omessa o non corretta informazione) continua ad essere oggetto di eccezioni e di interessanti provvedimenti giurisprudenziali.

Come ricordato nella presentazione del webinar “La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affrontato alcune delle questioni controverse affermando alcuni principi ma suscitando anche diversi e non pochi interrogativi. Molti Giudici di merito hanno ribadito quanto affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza 15130/2024 ma, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, altre pronunce, accogliendo le argomentazioni della difesa degli utenti bancari, hanno centrato l’esame su alcuni aspetti matematici e giuridici che, probabilmente, erano stati sottovalutati e che, forse, costituiscono imprescindibili premesse per un corretto esame del contratto, del rapporto, delle eccezioni formulabili e per una conseguente “giusta” decisione“. 

E’ accreditato dal CNF per la formazione continua degli Avvocati con n. 2 crediti formativi.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore

PROGRAMMA

Avv. Roberto Di Napoli e dott. Domenico Provenzano
• Cass. Sez. Un. 15130/2024: principi affermati e questioni irrisolte.
• Rassegna di recenti pronunce dei Giudici di merito
Prof. Antonio Annibali e Dott. Francesco Olivieri
• 1.Regimi finanziari e metodologie nell’ammortamento di mutui e leasing
• 2.Le diverse cause di Indeterminatezza contrattuale, nei mutui e leasing, dal punto di vista tecnico-matematico.
• 3.Quantificazione dell’anatocismo: l’onere implicito relativo al differenziale di regime
• 4.La determinazione del TEG e il confronto con il TSU
• 5.Mutui con doppio e/o più tassi d’interesse, un caso concreto
• 6.Relazioni tra regimi finanziari e un diverso modo di evidenza dell’anatocismo (i tassi di computo)
• 7.Illogicità di alcune affermazioni relative al calcolo delle quote interessi.

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Dal quotidiano online In Terris: “La “candela” del Papa per i Poveri: L’Ambulatorio che restituisce la dignità”

Posted by Roberto Di Napoli su 7 dicembre 2025

L’abbraccio della Chiesa all’umanita’ che sembra rappresentato dal colonnato del Bernini, in questo caso sembra realizzarsi concretamente: un ottimo servizio di cure ai senza tetto e ai bisognosi
— Leggi su www.interris.it/copertina/la-candela-del-papa-per-i-poveri-lambulatorio-che-restituisce-la-dignita

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Ci hanno riprovato: il legittimario leso potrà restare senza una tutela “reale”

Posted by Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2025

Questo sarà l’effetto delle modifiche introdotte dagli stessi politici che quotidianamente parlano di tutela dei valori della famiglia e della proprietà. Un altro regalo alle banche?

Ci hanno riprovato. E, ancora una volta, senza un effettivo e specifico dibattito che sarebbe stato opportuno -per non dire necessario- prima di modificare quelle disposizioni che, poste da oltre 80 anni a salvaguardia dei diritti dei legittimari 1, costituiscono norme fondamentali della disciplina delle successioni la cui ratio e funzione sono anche la protezione della famiglia nonché dei diritti e delle aspettative dei più stretti familiari del donante. Due anni fa, nel disegno di legge di bilancio 2024 2, il Governo aveva inserito alcune disposizioni che, di fatto, avrebbero vanificato la tutela dei legittimari lesi nella loro quota di legittima. Si prevedeva, in sostanza, la modifica degli articoli 561 e 563 del codice civile, il primo dei quali dispone (sin dall’entrata in vigore del codice civile) che, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione, i beni debbano essere restituiti liberi da pesi e vincoli (anche nell’ipotesi in cui siano stati, nel frattempo, alienati a terzi, sia pur con alcuni oneri, introdotti nel 2005, che il legittimario deve aver adempiuto)3 4. Con le modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio 2024, l’esecutivo avrebbe voluto, invece, non solo rendere non restituibili i beni che il donatario avesse, nel frattempo, trasferito a terzi (con conseguente ed immaginabile danno per il legittimario qualora il donatario fosse divenuto insolvente e non avesse potuto restituire l’equivalente valore in denaro), non solo “sanare” ipoteche o altri pesi di cui il bene fosse stato, nel frattempo, gravato (con immaginabili vantaggi anche per banche), ma avrebbe inteso rendere tali modifiche valide retroattivamente visto che ne veniva disposta l’entrata in vigore a partire dalle successioni aperte dopo il 1° gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni trascritte dopo tale data. All’indomani della presentazione al Senato del ddl bilancio, scrivevo alcune considerazioni su questo blog (si può leggere cliccando qui) manifestando, oltretutto, alcuni dubbi in merito alla compatibilità della data di entrata in vigore del nuovo testo normativo con il principio generale dell’irretroattività della legge, della certezza del diritto e dell’affidamento protetti dalla CEDU oltre che dalla Costituzione e dalle disposizioni sulla legge in generale. Tornai sull’argomento dopo qualche settimana in seguito alla notizia dello stralcio delle disposizioni in quanto ritenute estranee al contenuto del disegno di legge bilancio (leggi qui).

Esattamente due anni dopo, il Governo, come dicevo all’inizio, è tornato a riproporre le stesse, identiche modifiche e, si può dire, con modalità analoghe: non in uno specifico disegno di legge -con cui, magari, avrebbe potuto disciplinare diversamente le altre norme sulle successioni e sulla famiglia (in modo da rendere, le modifiche introdotte, compatibili con una nuova disciplina) o introdurre alcuni strumenti cautelari a salvaguardia del credito dei legittimari- bensì, nel cosiddetto “ddl semplificazioni 2025”, ossia, in un “disegno di legge contenitore” con norme del più diverso contenuto, collegato alla legge di bilancio e che, in teoria, a quest’ultima dovrebbe dare attuazione e “servire” (e non, dunque, a introdurre disposizioni che non si limitano a “semplificare”, bensì, si spingono a sovvertire una disciplina che, per oltre 80 anni, ha tutelato i legittimari e contribuito ad assicurare ai più stretti familiari del donante una minima parte del suo patrimonio o l’equivalente valore in denaro).

E’ sufficiente confrontare il testo delle disposizioni che erano state inserite all’art. 13 del ddl bilancio 2023 (cliccare qui) con l’art. 44 del ddl semplificazioni, approvato in prima lettura al Senato l’8 ottobre 2025 (si può leggere qui), per rilevare che il testo è del tutto identico a quello che si era preferito stralciare: l’esecutivo, in sostanza, “ci ha riprovato”, con le stesse modalità, in sordina, ma, questa volta, ha trovato l’approvazione (in prima lettura) dei Senatori. Verrebbe quasi da sorridere, oltretutto, leggendo il “dichiarato fine”, ossia, quello di agevolare il traffico dei beni donati e consentire l’accesso al credito mediante la garanzia costituita dagli stessi beni 5: il “nobile fine”, secondo l’esecutivo, dovrebbe essere, in sostanza, quello di consentire, da una parte, a colui che ha ricevuto donazioni lesive della quota riservata agli altri familiari di poterli vendere o concederli in garanzia per ottenere credito e, dall’altra parte, a chi li ha acquistati o a chi ha accettato l’iscrizione, in proprio favore, di una garanzia (ad esempio, un’ipoteca) di non temere di doverli restituire liberi da ogni peso o vincolo al legittimario risultato vittorioso all’esito di un’azione di riduzione 6. In sintesi, la “semplificazione” dovrebbe consistere nell’agevolare la “circolazione” del bene donato e poi rivenduto a scapito dei familiari del donante la cui quota di legittima sia stata lesa: ciò con evidente vantaggio, oltre che del donatario, di banche o aziende creditizie che potrebbero confidare nella “bontà” e sicurezza del bene offerto in garanzia. Viene da chiedersi, allora: ma i partiti o leader che, da anni e “per tradizione”, hanno fatto e continuano a fare della tutela della famiglia, della proprietà e dell’ordine pubblico i principali temi di eterne campagne elettorali, sono gli stessi che hanno proposto e continuano a introdurre queste modifiche? Per quale ragione, ogni volta, lo hanno fatto in provvedimenti normativi non preceduti da uno specifico e approfondito dibattito e, soprattutto, senza informare i cittadini di quali possano essere le conseguenze di modifiche così importanti di norme, vigenti da oltre 80 anni, che costituiscono il fulcro della disciplina delle successioni con ripercussioni anche sugli equilibri di famiglie oltre che possibili danni patrimoniali ai componenti? Quale sarebbe, poi, “l’ampio dibattito” che vi sarebbe stato -secondo quanto si legge nella relazione al ddl in Senato? Quale sarebbe la tutela del credito che -sempre secondo quanto si legge nella medesima relazione- verrebbe assicurata al legittimario pretermesso? Quale garanzia, in concreto, potrebbe avere quest’ultimo qualora il donatario nel frattempo fosse divenuto insolvente (o facesse in modo di risultare tale) ? Non è credibile che Ministri e Parlamentari non sappiano che una cosa è garantire il diritto di credito in astratto e altra è la realtà di fronte alla quale il legittimario pretermesso può venirsi a trovare. Dalla lettura del testo, sembrerebbe che la tutela sia solo “in astratto” e la quota di legittima non sarà più concretamente tutelata: al legittimario resterà un credito nei confronti del donatario che abbia trasferito a titolo oneroso un bene ad un terzo ma qualora, dopo l’apertura della successione e in seguito all’azione di riduzione, dovesse risultare “nullatenente” o il proprio patrimonio dovesse risultare incapiente, il familiare del donante rimarrà “fregato”.

Si è consapevoli che le modifiche introdotte dall’Esecutivo e recentemente approvate in prima lettura al Senato sono state già oggetto, in passato, di proposte da alcune categorie di professionisti e non si può escludere, in astratto, che possano ritenersi opportune: la modifica di norme inserite in una disciplina così importante e fondamentale nell’ordinamento di un Paese e di uno Stato di diritto (quale quella, in questo caso, delle successioni) non potrebbe e non dovrebbe prescindere, però, dal più approfondito e specifico dibattito sia in Parlamento sia tra gli studiosi del diritto civile (in particolare, di diritto successorio e di diritto di famiglia) e, soprattutto, dalla completa informazione ai cittadini i quali potrebbero avere interesse a sapere che, con le modifiche che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento, qualora avessero donato o volessero donare un bene e un familiare “legittimario” dovesse, in futuro, risultare leso nella propria quota legittima, la propria scelta potrebbe danneggiare quest’ultimo il quale non potrà avere la restituzione del bene né il corrispondente valore in denaro.

E’ auspicabile, allora, che durante l’esame della Camera dei Deputati vi sia una profonda ed attenta riflessione: si stralcino le disposizioni in vista di un maggiore approfondimento con specifico e autonomo disegno di legge che preveda, magari, una tutela concreta del legittimario oppure, si introducano emendamenti tali da garantire in concreto il legittimario pretermesso, oppure, ancora, si disponga l’applicabilità delle nuove disposizioni a partire dalle donazioni (e non dall’apertura delle successioni) trascritte successivamente all’entrata in vigore delle modifiche. Solo in quest’ultimo modo, oltretutto, si tutelerebbe la piena coscienza e volontà, l’animus del donante (che potrebbe aver confidato nella tutela del legittimario pretermesso ad oggi tutelato dall’ordinamento) nonché le aspettative e i legittimi interessi e diritti di quest’ultimo. Altrimenti, si abbia il coraggio di una riforma più coerente: siano abrogate del tutto le norme che prevedono la riserva della quota legittima. Il testo del ddl semplificazioni, allo stato, non lascia comprendere quale funzione e significato possa continuare ad avere la riserva della quota legittima se esposta al pericolo di definitiva perdita in conseguenza di atti di alienazione da parte del donatario il cui patrimonio difficilmente risulterebbe aggredibile.

  1. ossia, le persone lese dalla quota di legittima, cioè quella che l’ordinamento riserva ad alcuni dei familiari e che, se donata o oggetto di disposizione testamentaria, deve essere restituita ↩︎
  2. Ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) ↩︎
  3. L’art. 561, primo comma, dispone, infatti (nel testo risultante alla data in cui si scrive il presente post): “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).”, ↩︎
  4. Art. 563 cod. civ. nel testo vigente alla data in cui si scrive il presente post: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della))
     donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

    L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

    Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

    Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa))
    , un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione
    ↩︎
  5. Si legge, all’art. 44 del ddl semplificazioni (Atto Senato n. 1184) approvato al Senato l’8 ottobre 2025: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia” (…) ↩︎
  6. Ecco, in sostanza, le principali modifiche che si vorrebbero introdurre così come risultano dal testo dell’art. 44 del ddl semplificazioni approvato, in prima lettura, al Senato e ora trasmesso alla Camera dei Deputati: (…) “a) all’articolo 561, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652 »; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »; 4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »; b) all’articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »; c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente: « Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.” ↩︎

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Il danno da vacanza rovinata: disponibile la registrazione del webinar del 20 maggio 2025 con libro

Posted by Roberto Di Napoli su 14 settembre 2025

👉🏻Cosa deve fare, durante il soggiorno e al rientro, il viaggiatore, laddove le prestazioni oggetto del pacchetto turistico non siano risultate corrispondenti a quanto previsto dal contratto?

👉🏻Nel caso in cui il ritardo del vettore (aereo o ferroviario o su nave) o la cancellazione del viaggio programmato ha compromesso la vacanza, e’ sempre risarcibile anche il danno non patrimoniale?

👉🏻 E’ sufficiente, in uno stabilimento balneare, la presenza di una torretta di avvistamento per i bagnini per esonerare il gestore di responsabilità in caso di infortuni subiti dal bagnante?
👉🏻Il titolare di un b&b è responsabile nel caso di infortunio subito dal cliente a causa di una caduta all’interno dell’immobile?
👉🏻 Il danno subito dall’imbarcazione ormeggiata è sempre risarcibile?
Queste e altre tematiche sono oggetto della V edizione del mio “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli editore, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che online dal sito della casa editrice o dai principali store.
👉🏻È possibile acquistare il volume, con, offerta, la registrazione del webinar tenutosi lo scorso 20 maggio 2025, anche attraverso il sito di Revelino Editore al seguente link. Clicca qui

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Da Tgcom 24: Da Tortora a Zuncheddu, gli errori giudiziari più clamorosi degli ultimi 30 anni: ecco quanto ci sono costati

Posted by Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2025

Pubblico il link all’interessante articolo, pubblicato su Tgcom 24, sui più clamorosi errori giudiziari degli ultimi 30 anni. E preciserei che altri, probabilmente, ce ne sono di meno clamorosi ma altrettanto gravi. Andrebbero considerati, oltretutto, i danni determinati da errori anche nella giustizia civile: quante procedure esecutive o fallimentari ingiuste per crediti che, sin da subito, sarebbero potuti essere dichiarati insussistenti o privi di validi titoli? Quante violazioni ad altri diritti fondamentali della persona umana hanno causato, ugualmente, perdita della libertà o della salute o altre gravi sofferenze? E nonostante tutto ciò, ha suscitato polemiche anche il disegno di legge per la proclamazione della giornata per le vittime di ingiustizia (leggere qui l’articolo su Il Dubbio).

Ricordo a tal proposito alcuni miei post scritti su questo blog alcuni anni fa:

Per non dimenticare (e per non essere egoisti): chiediamo la proclamazione della giornata per le vittime dell’ingiustizia!!!

Ancora una volta, ricordiamoci degli eroi caduti a “causa di servizio” ma anche delle vittime di ingiustizie

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