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Archive for the ‘banche’ Category

Il mio “buon onomastico”, in silenzio, limitato ad alcune righe e con il pensiero rivolto al Cielo

Posted by Roberto Di Napoli su 21 giugno 2026

L’informazione e la comunicazione, sicuramente, lo hanno accompagnato tutta la vita. Negli ultimi giorni in cui era cosciente, sul tavolino del letto dell’ospedale aveva sempre il cellulare che usava anche per leggere le notizie e, se si chiedeva se avesse bisogno di qualcosa, chiedeva di portargli un quotidiano e un settimanale. Nei giorni in cui avevo quale unico pensiero la sua salute, a volte era lui a chiedermi se avessi letto alcune notizie. Nell’era “ante-internet” comprava e leggeva non meno di 5 quotidiani e, ancor prima, da ragazzo, negli anni ’70, quando era impegnato tra i giovani Dc salentini, aveva lui stesso fondato un giornale politico-locale regolarmente registrato e venduto nelle edicole della provincia di Lecce. Gli studi giuridici, le non poche battaglie giudiziarie che gli hanno impegnato l’intera vita (compromettendogli, sicuramente, anche la salute) e l’interesse per la difesa dei diritti (non solo quelli propri) contribuivano, quindi, a renderlo sempre aggiornato su legge e giurisprudenza. Fu molto contento quando, una sera, il 21 marzo 2007, gli feci vedere questo blog che avevo creato proprio poche ore prima e il primo post. Facebook e gli altri social, d’altronde, non erano ancora diffusi quanto oggi, per cui apprezzò l’idea che chiunque potesse avere uno spazio virtuale per esprimere il proprio pensiero, o, semplicemente, per agevolare la divulgazione degli strumenti di difesa del cittadino. Ho fatto questa premessa per spiegare le ragioni per cui scrivo queste righe che gli dedico non solo quale ricordo del padre da parte di un figlio ma quale mio primo e più attento “follower“: lo faccio oggi, 21 giugno, San Luigi Gonzaga, in una giornata in cui gli avrei voluto fare gli auguri di buon onomastico di persona o con una telefonata o un messaggio; una giornata a cui, ancor di più di tutti gli altri giorni, mi è impossibile non pensare a lui e al dolore che la Sua scomparsa ha lasciato a me, ai familiari e a chi gli voleva veramente bene. Avevo scritto, 4 mesi fa, l’11 febbraio, la tragica notizia su facebook ricevendo diverse centinaia di ricordi di tanti amici e di chi lo ha conosciuto ma, giorni fa, mi sono accorto che alcuni suoi amici non salentini e “no social” non erano al corrente di quanto accaduto. Dedico anche qui, su questo mio blog che fu il primo a vedere e uno dei primi a rispondere nelle newsletter che riceveva ogniqualvolta scrivevo un post, alcune righe di ricordo di mio padre nel giorno che sarebbe stato il suo onomastico.

L’11 febbraio 2026, verso le 23,50, dieci minuti prima di mezzanotte, sentivo già da alcune ore il pericolo che ci avrebbe potuto lasciare. E così è stato, purtroppo. Dal pomeriggio del 2 gennaio non l’ho lasciato quasi mai così come gli avevo promesso fin quando (come eravamo sicuri) si sarebbe ripreso. Gli ho fatto compagnia, quasi ininterrottamente, stendendomi, di notte, su una sdraio, per un mese e allontanandomi solo quando -non vedendolo in pericolo di vita e mai, comunque, lasciandolo da solo- mi sentivo sicuro. La sera dell’11 febbraio (dopo che una settimana prima era stato dimesso e, da alcuni giorni, ricoverato in un diverso ospedale) avevo deciso che non mi sarei mosso. Temevo che se ne andasse la notte e, invece, è volato in Cielo poco prima del nuovo giorno. Vorrei pensare che, dopo oltre un mese di sofferenza a letto, sia pure inaspettatamente quando non si poteva pensare un tale tragico esito, prima che finisse il giorno in cui si celebra la Madonna di Lourdes, sia stato preso per mano dalla Vergine a cui era molto devoto per entrare in un nuovo mondo, pieno di Luce, e trovare la vera Giustizia che non ha trovato nel mondo terreno che non gli ha risparmiato sofferenze nelle più varie forme subendo violenza fisica da parte di chi, probabilmente, lo avrebbe voluto ammazzare già quando era giovane e violenza morale, insieme alla violazione di vari diritti della persona, da parte di chi si attendeva che lo avrebbe tutelato. Era un testardo, nulla lo fermava quando era sicuro di aver ragione, nemmeno la “minaccia” di un processo o, perfino, di essere arrestato. Raccontava spesso, con orgoglio, di avere subito oltre 30 processi (quasi sempre in seguito a denunce di pubblici ufficiali che non riteneva stessero applicando fedelmente la legge) e, pur di essere assolto, di avere più volte rinunciato alla prescrizione; sicuramente, non era vendicativo. Anzi: più di una volta, gli facevo notare che trovavo assurdo che parlasse tranquillamente o scherzasse con qualcuno che sapevo avesse fatto un torto, commesso un’ingiustizia o una scorrettezza contro di lui o la mia famiglia. Ma la sua risposta era quasi sempre la stessa “e che vuoi fare: così gli passava per la testa“. Non si faceva, però, mettere la testa sotto ai piedi (soprattutto, quando era convinto della “mala fede” di chi lo voleva danneggiare) e non rinunciava ad esercitare, laddove lo riteneva doveroso, qualsiasi proprio diritto e prerogativa. Nelle varie battaglie giudiziarie (che, a mio avviso, gli hanno compromesso la salute e non solo), non accettava di essere giudicato se non dal Giudice naturale precostituito per legge e, laddove riteneva vi fossero ragioni di incompatibilità, esercitava gli strumenti offerti dal codice. In un caso ha subito il paradosso di vedere, dal grado di appello alla Cassazione e fino al giudizio di rinvio, l’annullamento della sentenza del grado precedente ma dopo avere subito danni incalcolabili che, secondo me, hanno contribuito a farlo ammalare.

Come dicevo, il mio ricordo della Sua vita e delle tante battaglie, compresa quella nel periodo in cui subì un attentato che lo ha costretto a camminare con le stampelle per i successivi 38 anni, l’ho già scritto, dopo poche ore dalla Sua scomparsa, su facebook e lo riporto anche di seguito. Tra le tante centinaia di commenti, un amico ha commentato ricordando i processi subiti più da “difensore civico” che da imputato; altri hanno ricordato la sua attività politica da giovane democristiano e leader dei giovani morotei che poteva vantare di essere uno dei riferimenti salentini tra i più vicini ad Aldo Moro negli anni ’70.

E’ dolorosissimo avvertire la mancanza di chi si vorrebbe continuare a vedere, a sentire, a parlargli, ma, da credente, non trovo altro conforto che credere e sperare che la morte sia un “passaggio”, un “cambiamento”, che chi non vediamo è, comunque, con noi e che, un giorno, forse, rivedremo per sempre. Mio padre lo ricorderò sempre come un “concentrato” di padre testardissimo, quasi sempre, a suo modo, affettuoso e, altre volte, “rompiscatole” o “diversamente affettuoso” ma anche un po’ come se fosse un “figlio”. Tornando indietro nel tempo, se penso a quali possano essere stati i miei primi ricordi felici o momenti di spensieratezza con lui o il regalo che più gradivo, credo siano stati i miei primi viaggi, anche di un solo giorno, con lui al Salone Nautico di Genova o a quello dell’Automobile a Torino. A lui, concessionario, interessavano per lavoro ed io, pur a 5 o 6 anni, ero il suo “accompagnatore” munito di valigetta con, disegnati, Minnie e Topolino contenente ciò che mi occorreva, ossia, pigiama e macchina fotografica. Mi spiegava un po’ tutto sia del viaggio, sia del programma sia degli incontri che doveva fare. Dopo alcuni anni, quando fu vittima di un attentato, cominciai ad accompagnarlo in viaggi meno piacevoli tra i quali studi medici o studi legali, così come, da adulto, ad altri consulti importanti per lui o per la famiglia.

Non avrei mai pensato che potesse morire così come è stato. In quel mese e mezzo in ospedale abbiamo parlato spesso. Ero ed eravamo tutti in famiglia preoccupati ma nessuno poteva immaginare che sarebbe potuto morire quasi da un giorno all’altro. Credo che, qualora si potesse prevedere un momento così tragico, nessuno vorrebbe stare da solo nel vedere un proprio caro spegnersi. Non pensavo che avrei avuto la forza. Sono stato io, invece, a pretendere di stargli accanto, pur nella serata in cui la situazione era inaspettatamente precipitata. Gli avevo promesso e gli avevo dato la parola, il pomeriggio di un mese prima (pur senza mai immaginare ciò che sarebbe accaduto) che non lo avrei abbandonato. Ora, forse, penso di avere avuto, inconsapevolmente, l’onere e il privilegio di essere rimasto con lui fino all’ultimo istante, come in quei miei primi viaggi da bambino, come in molti momenti in cui discutevamo io e lui delle ingiustizie che stava subendo (anche litigando quando in disaccordo perché non cedeva a quelli che erano, sì, soprusi ma che hanno tolto la salute e la serenità) così nella sua ultima partenza dal mondo terreno. Lui era cristiano, cattolico, pregava e ha trasmesso a me e ad altri familiari gli stessi principi. Se ne è andato la sera tardi dell’11 febbraio, poco prima di mezzanotte; vorrei tanto che fosse volato in Cielo accompagnato dagli Angeli, abbracciato dalla Madonna di Lourdes e che possa avere dal vero Giudice la Giustizia per la quale ha lottato tutta la vita, serenamente per l’eternità.

Oggi, 21 giugno, gli auguri di buon onomastico a mio padre, Luigi (“Gino” in famiglia e per gli amici; “nonno Ginetto” per la nipotina che amava), li faccio alzando lo sguardo al Cielo e con una preghiera, con la certezza che allo stesso modo lo ricorderà sempre chi lo ha conosciuto e chi gli ha voluto bene o anche chi non lo ha conosciuto ma apprezza le battaglie per la legalità per le quali ha speso un’intera vita.

Riporto di seguito il mio post pubblicato su facebook:

Dalla pagina facebook di “Succede a Gallipolihttps://www.facebook.com/groups/2074912389414338/permalink/4414752298763657

I commenti su facebook al link dal quotidiano Lecce Prima e Quotidiano di Puglia:

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Cause contro banche con perizia garantita da polizza assicurativa? Il Tribunale condanna la compagnia a pagare il cliente

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2026

Nelle controversie in ambito bancario, non sono mancate e non mancano le facili promesse da chi pensa di trasformare in proprio “business” l’eventuale diritto dell’utente bancario alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto o, ancor peggio, le sofferenze o preoccupazioni di chi deve contestare una pretesa ingiusta. A volte, l’attività viene pubblicizzata con metodi che appaiono una sorta di “televendita” (“evoluta”, ossia, con i più attuali mezzi social) esibendo la più recente pronuncia (come se fosse “legge” applicabile a tutti e “in ogni caso”) e con metodi “commerciali” non sempre riconosciuti conformi al codice deontologico ma che, probabilmente, non preoccupano quanti non sono iscritti ad alcun albo professionale.

In questo scenario, vi sono state anche cause “sollecitate” da consulenti (che definirei piuttosto “promotori”) a seguito di perizie contabili eseguite su commissione del cliente: a volte, è stato pubblicizzato che la metodologia con cui sarebbero state eseguite (ovviamente, a titolo oneroso e non proprio “economiche”) era attestata da un dipartimento universitario. Ma non solo. A conferma della professionalità e della correttezza del conteggio (e, dunque, della convenienza a promuovere l’azione giudiziaria), il contratto di consulenza era assistito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: in caso di soccombenza, l’assicurazione avrebbe dovuto coprire la perdita del cliente. Non sono pochi i casi in cui, tuttavia, la metodologia seguita si è rivelata non corretta e il cliente ha perso la causa ritrovandosi a dover pagare anche le spese legali senza che la garanzia assicurativa accettasse di coprire la perdita.

Pubblico di seguito il link ad un’interessante sentenza emessa recentemente dal Tribunale di L’Aquila (sent. 22 aprile 2026, n. 780). Un utente bancario, dopo avere sottoscritto un contratto con una società -di cui veniva, successivamente, dichiarato il fallimento- che prevedeva, tra l’altro, la redazione di perizia contabile e polizza assicurativa che avrebbe dovuto coprire anche le spese in caso di soccombenza, conveniva in giudizio la banca domandando l’accertamento della nullità del mutuo per il quale era datore d’ipoteca e fideiussore. Il Giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per la non correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza di parte, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese legali e di c.t.u. . Questi chiedeva, quindi, in virtù della polizza precedentemente stipulata, di essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa che, rifiutatasi, veniva citata in giudizio. Il Tribunale abruzzese, riconosciuti vincolanti gli obblighi di indennizzo contenuti nella polizza e i rischi coperti, ha riconosciuto il diritto del cliente, assistito dall’avvocato Mary Corsi, ad essere indennizzato per quanto pagato in conseguenza dell’azione “promossa” in seguito alla perizia e al contratto di consulenza ma rivelatasi infondata.

Clicca per leggere Trib. L’Aquila, sentenza 22 aprile 2026, n. 780

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Le ultime novità nel contenzioso bancario: il 28 gennaio 2026 webinar organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2025

Il 28 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,30, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino editore sulle “Novità nel contenzioso bancario: conti correnti – mutui -leasing“.

Ringrazio l’organizzatore per l’invito a questo nuovo convegno online che sarà occasione per fornire una rassegna di recenti pronunce sulle questioni che, più frequentemente, costituiscono oggetto delle controversie tra banca o cessionaria del credito e utente (imprenditore o consumatore). Nel corso dell’ultimo anno, peraltro, varie pronunce sia di merito che di legittimità hanno affermato -e, in alcuni casi, ribadito- principi di particolare interesse sulle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, soprattutto in tema di prova della titolarità del credito, onere della prova nelle azioni di ripetizione, legittimazione degli ex soci di società estinta, clausole abusive nei rapporti tra banca e consumatore. Molti procedimenti, inoltre (compresa una decisione da parte da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sono stati sospesi in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sugli effetti della pattuizione, nei contratti bancari, del parametro Euribor. Interessanti, poi, alcune decisioni dei Giudici di Lussemburgo aventi ad oggetto la tutela del diritto di abitazione e il rapporto tra tutela da clausole abusive e modificabilità dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento del consumatore.
La verifica della conoscibilità o meno, da parte dell’utente bancario, del regime finanziario sottostante ad un piano di restituzione del capitale e degli interessi di un rapporto di finanziamento, mutuo o leasing (e le conseguenze nel caso di omessa o non corretta informazione) continua ad essere oggetto di eccezioni e di interessanti provvedimenti giurisprudenziali.

Come ricordato nella presentazione del webinar “La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affrontato alcune delle questioni controverse affermando alcuni principi ma suscitando anche diversi e non pochi interrogativi. Molti Giudici di merito hanno ribadito quanto affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza 15130/2024 ma, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, altre pronunce, accogliendo le argomentazioni della difesa degli utenti bancari, hanno centrato l’esame su alcuni aspetti matematici e giuridici che, probabilmente, erano stati sottovalutati e che, forse, costituiscono imprescindibili premesse per un corretto esame del contratto, del rapporto, delle eccezioni formulabili e per una conseguente “giusta” decisione“. 

E’ accreditato dal CNF per la formazione continua degli Avvocati con n. 2 crediti formativi.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore

PROGRAMMA

Avv. Roberto Di Napoli e dott. Domenico Provenzano
• Cass. Sez. Un. 15130/2024: principi affermati e questioni irrisolte.
• Rassegna di recenti pronunce dei Giudici di merito
Prof. Antonio Annibali e Dott. Francesco Olivieri
• 1.Regimi finanziari e metodologie nell’ammortamento di mutui e leasing
• 2.Le diverse cause di Indeterminatezza contrattuale, nei mutui e leasing, dal punto di vista tecnico-matematico.
• 3.Quantificazione dell’anatocismo: l’onere implicito relativo al differenziale di regime
• 4.La determinazione del TEG e il confronto con il TSU
• 5.Mutui con doppio e/o più tassi d’interesse, un caso concreto
• 6.Relazioni tra regimi finanziari e un diverso modo di evidenza dell’anatocismo (i tassi di computo)
• 7.Illogicità di alcune affermazioni relative al calcolo delle quote interessi.

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La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione: Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione di diritto bancario e assicurativo

Posted by Roberto Di Napoli su 22 ottobre 2025

Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.

E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.

29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno

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Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Posted by Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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15 aprile 2025- webinar su “Nullità e annullabilità dei contratti di risparmio edilizio e dei mutui ad essi collegati stipulati con BHW “

Posted by Roberto Di Napoli su 9 marzo 2025

Il 15 aprile p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Andrea Sorgentone e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà, in particolare, dei seguenti argomenti:

  • Validità dei Contratti di Risparmio Edilizio Stipulati da BHW – Analisi della legittimità di questi contratti e del loro inquadramento giuridico.
  • Nullità Derivata dei Mutui “Immediati” – Esame del legame tra risparmio edilizio e mutui erogati, con focus sui profili di nullità e le implicazioni giuridiche.
  • Criticità Contrattuali Riscontrate nei Contratti BHW – Clausole problematiche, possibili vizi e principali controversie legali.
  • Giurisprudenza di Riferimento – Analisi delle sentenze e degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti sul tema.
  • Strumenti di Tutela per i Contraenti – Opzioni legali per i clienti, azioni di annullamento o risarcimento, possibili percorsi giudiziali e stragiudiziali.
  • Risposte ai quesiti

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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Unimarconi in collaborazione con GM giuridica: corso di formazione e aggiornamento sul contenzioso bancario

Posted by Roberto Di Napoli su 26 gennaio 2025

Ho già scritto, in un mio precedente post, che, quasi un quarto di secolo fa, nel 2000, quando scrissi e discussi la mia tesi di laurea in diritto penale su “Il mutuo ad interesse usurario“, non immaginavo che alcune delle questioni che avevo affrontato e che emergevano dall’esame dalla normativa antiusura (modificata quattro anni prima con la legge 108/1996) fino a poter far sorgere interrogativi nell’applicazione a casi concreti, sarebbero state oggetto di così svariate pronunce giurisprudenziali sebbene fosse evidente, già allora, che, anche sotto il profilo civilistico, moltissimi contratti di aperture di credito o di mutuo o di leasing sarebbero potuti essere “viziati”. Certamente, non avrei immaginato che la materia sarebbe diventata oggetto di pubblicazioni (dopo 5 anni, pubblicai il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” con Maggioli Editore, arrivata nel 2020 alla VI edizione) sia sotto vari aspetti giuridici che contabili, così come di seminari di approfondimento, di webinar o articoli. Oggi, molti aspetti controversi sono stati chiariti (anche in seguito ad alcuni interventi delle Sezioni Unite della Cassazione o a modifiche normative) ma non pochi restano ancora da risolvere. Certo è che è necessario il costante, quotidiano aggiornamento visto che non si tratta soltanto di “numeri” ma ad essere invocata è la tutela di “diritti” che, il più delle volte -pur nel rispetto della verifica della legittimità delle pretese creditizie da parte delle banche- sono o investono quelli fondamentali della persona umana: alla proprietà ma anche alla dignità della persona, alla sua salute, al rispetto della vita privata e familiare, protetti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Costituzione; diritto all’esercizio dell’impresa e alla tutela dell’azienda; diritti, obblighi ed oneri che non possono essere invocati né osservati se non con la corretta applicazione del Testo Unico bancario, del codice civile e delle altre norme dell’ordinamento (si pensi, anche, alle varie norme che hanno introdotto nel codice di procedura civile istituti e tutele a salvaguardia dei diritti dell’esecutato).

Ho accolto, quindi, con molto piacere l’iniziativa dell’Università digitale Guglielmo Marconi che, in collaborazione con G.M Giuridica, ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento sul “contenzioso bancario” che si svolgerà, a distanza tramite piattaforma, in 5 moduli di 4 ore ciascuno dal 6 maggio al 9 giugno 2025 e che avrò il piacere di coordinare accanto ad autorevoli relatori i quali, anch’essi, da più di un decennio, si occupano, quotidianamente, dei diversi e delicatissimi aspetti che coinvolgono il contenzioso tra banche e clienti.

Pubblico (qui) il link alla pagina del sito della Unimarconi con informazioni circa le modalità di iscrizione nonché (qui) il programma con indicazione delle giornate e dei relatori. Il corso è accreditato per la formazione continua degli avvocati con riconoscimento di 10 crediti formativi.

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29 gennaio 2025- webinar su “Mutui e finanziamenti: provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive”

Posted by Roberto Di Napoli su 22 gennaio 2025

Il 29 gennaio p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Daniele Rossi e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà dei seguenti argomenti con un focus sulle principali e recenti pronunce giurisprudenziali.

  • La verifica del titolo esecutivo
  • Mutuo condizionato e provvedimenti di sospensione della procedura esecutiva
  • Mutuo solutorio . In attesa della decisione delle Sezioni Unite
  • Nullità del mutuo per difetto di causa in concreto
  • Nullità o risoluzione di contratti di finanziamento per vizio genetico o sopravvenuto del contratto stipulato dal consumatore
  • La determinazione degli interessi mediante il parametro Euribor – Giurisprudenza
  • Omessa indicazione del regime finanziario nei piani di ammortamento. Argomentazioni difensive in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130
  • Decreto ingiuntivo non opposto e motivi di opposizione all’esecuzione. Riflessioni derivanti da Cass. S.U. n. 9479/2023 e sulla necessità o meno di verifica della meritevolezza di tutela di pretese contra ius
  • Saldo rettificato o saldo banca nella verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione – Il punto della giurisprudenza
  • La capitalizzazione degli interessi post delibera cicr 2000. Recenti pronunce in merito alla capitalizzazione post 2014. Rilevanza degli oneri anatocistici ai fini della verifica dell’usurarietà
  • RISPOSTE AI QUESITI

E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continuativa degli avvocati. Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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