Cause contro banche con perizia garantita da polizza assicurativa? Il Tribunale condanna la compagnia a pagare il cliente
Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2026
Nelle controversie in ambito bancario, non sono mancate e non mancano le facili promesse da chi pensa di trasformare in proprio “business” l’eventuale diritto dell’utente bancario alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto o, ancor peggio, le sofferenze o preoccupazioni di chi deve contestare una pretesa ingiusta. A volte, l’attività viene pubblicizzata con metodi che appaiono una sorta di “televendita” (“evoluta”, ossia, con i più attuali mezzi social) esibendo la più recente pronuncia (come se fosse “legge” applicabile a tutti e “in ogni caso”) e con metodi “commerciali” non sempre riconosciuti conformi al codice deontologico ma che, probabilmente, non preoccupano quanti non sono iscritti ad alcun albo professionale.
In questo scenario, vi sono state anche cause “sollecitate” da consulenti (che definirei piuttosto “promotori”) a seguito di perizie contabili eseguite su commissione del cliente: a volte, è stato pubblicizzato che la metodologia con cui sarebbero state eseguite (ovviamente, a titolo oneroso e non proprio “economiche”) era attestata da un dipartimento universitario. Ma non solo. A conferma della professionalità e della correttezza del conteggio (e, dunque, della convenienza a promuovere l’azione giudiziaria), il contratto di consulenza era assistito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: in caso di soccombenza, l’assicurazione avrebbe dovuto coprire la perdita del cliente. Non sono pochi i casi in cui, tuttavia, la metodologia seguita si è rivelata non corretta e il cliente ha perso la causa ritrovandosi a dover pagare anche le spese legali senza che la garanzia assicurativa accettasse di coprire la perdita.
Pubblico di seguito il link ad un’interessante sentenza emessa recentemente dal Tribunale di L’Aquila (clicca quiTrib. L’Aquila, sent. 22 aprile 2026, n. 780). Un utente bancario, dopo avere sottoscritto un contratto con una società -di cui veniva, successivamente, dichiarato il fallimento- che prevedeva, tra l’altro, la redazione di perizia contabile e polizza assicurativa che avrebbe dovuto coprire anche le spese in caso di soccombenza, conveniva in giudizio la banca domandando l’accertamento della nullità del mutuo per il quale era datore d’ipoteca e fideiussore. Il Giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per la non correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza di parte, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese legali e di c.t.u. . Questi chiedeva, quindi, in virtù della polizza precedentemente stipulata, di essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa che, rifiutatasi, veniva citata in giudizio. Il Tribunale abruzzese, riconosciuti vincolanti gli obblighi di indennizzo contenuti nella polizza e i rischi coperti, ha riconosciuto il diritto del cliente, assistito dall’avvocato Mary Corsi, ad essere indennizzato per quanto pagato in conseguenza dell’azione “promossa” in seguito alla perizia e al contratto di consulenza ma rivelatasi infondata.
Clicca per leggere Trib. L’Aquila, sentenza 22 aprile 2026, n. 780


















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