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Archive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category

Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Posted by Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

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“Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto”: il 21 dicembre 2021 seminario organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila

Posted by Roberto Di Napoli su 8 dicembre 2021

Ringrazio molto per essere stato invitato all’interessante seminario per i corsi di economia “Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto” organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e che si terrà il 21 dicembre 2021 (sia “in presenza” che “a distanza”).

Credo che la complementarietà tra matematica e diritto sia innegabile nella verifica della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti bancari: laddove ci si trovi a verificare la legittimità della pretesa nei rapporti tra banche e utenti, l’utilizzo di una formula piuttosto che un’altra può essere determinante nella stessa valutazione della fondatezza delle domande o delle eccezioni delle parti, nella quantificazione dell’importo conteso, per verificare il tasso effettivo applicato ed eventuali “oneri occulti”. L’esame di alcune pronunce suscita interrogativi in merito alla possibile, o meno, interpretazione e applicazione della legge in senso difforme dalla “regola” matematica; altre decisioni fanno riflettere sui presupposti affinché un dato statistico possa qualificarsi “oggettivo” e costituire un valido parametro di confronto per la verifica di legittimità di una clausola contrattuale. La rilevanza della “complementarietà” tra matematica e diritto è evidente, quindi, se si pensa al “bene della vita” da tutelare e ai diritti fondamentali della persona umana che, quasi sempre, possono essere coinvolti e, talvolta, sono stati pregiudicati.

Sono indicate sulla locandina le modalità di iscrizione e partecipazione.

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La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà

Posted by Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.

Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà:

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Master in sei giornate organizzato da Maggioli Editore su “Le controversie tra banca e utente”

Posted by Roberto Di Napoli su 7 aprile 2021

Un corso online su “Le controversie tra banca e utente“, suddiviso in sei giornate (per complessive 36 ore) dal 14 giugno al 2 luglio 2021, organizzato dalla storica e prestigiosa Maggioli Editore. Nel 2005 pubblicai, con la stessa casa editrice, il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, giunto alla VI edizione e divenuto un manuale, ancora oggi, apprezzato dai lettori. Credo sia stata una delle prime case editrici (se non la prima) a contribuire alla divulgazione della giurisprudenza sui principali vizi nei rapporti bancari e sugli strumenti di difesa in una materia, allora, poco conosciuta. Il master, a cui avrò l’onore di essere affiancato da autorevoli relatori, è destinato sia a quanti intendano affacciarsi alla materia sia a quanti vogliano approfondire le principali e più attuali problematiche che emergono nella pratica quotidiana.

Programma, relatori e dettagli su costi e modalità di iscrizione sul sito della casa editrice https://formazione.maggioli.it/professionisti-e-aziende/legale/le-controversie-bancarie.html

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Buon Natale! Con auspicio che possa essere (come scriveva Don Tonino Bello): “non un punto di arrivo ma di partenza”

Posted by Roberto Di Napoli su 25 dicembre 2020

Chi segue questo mio blog non si meraviglia che il mio post di auguri arrivi, quasi ogni anno, in ritardo di qualche ora o giorno.

Il desiderio di evitare auguri “preconfezionati” o standard, così come di non contribuire ad intasare caselle email o profili su app o social già pieni di messaggi che, a volte, forse, si fatica a leggere a causa di un “eccesso di auguri” mi induce a credere -o, quantomeno, a sperare- che i miei auguri siano ugualmente “tempestivi” quand’anche “a scoppio ritardato”.

Anni fa, in un mio post, pensando a tante vittime di ingiustizie, di usura (bancaria o “di strada” : non qualifico “criminale” la seconda in quanto credo simili i due fenomeni), così come a quanti -per qualsiasi ragione- soffrono nell’indifferenza o a quanti, nel giorno di Natale, non hanno nemmeno voglia di festeggiare, riflettevo anche sul timore che gli “auguri di buone feste” possano, talvolta, suonare come una “provocazione” o suscitare “tristezza”.

Gli auguri più sinceri che, allora, mi sento di formulare li rivolgo proprio a quanti il giorno di Natale non lo hanno potuto festeggiare (nemmeno con le restrizioni imposte in questo Natale 2020 così singolare) , a quanti hanno perso i propri cari in questa terribile pandemia o stanno combattendo contro il virus, a quanti sono presi da preoccupazioni o si sentono abbandonati (soprattutto da chi dovrebbe far sentire la vicinanza), a quanti non hanno casa o temono di perdere i propri beni (anche a causa di pretese illegittime), a quanti piangono o hanno pianto in un giorno pieno di luci e di scambi di regali (a volte anche inutili): auguro di tutto cuore (per tutta la vita) di non sentirsi mai soli, di avere la forza di tornare a sorridere e di ricevere sempre anche un solo gesto che confermi autentica vicinanza e comprensione.

Buon Natale!

I miei auguri li faccio suggerendo le seguenti letture con auspicio che possiamo sempre ricordarcene:

di Mons. Don Tonino Bello (di cui, come è noto, è avviato il processo di beatificazione):

Vi auguro di capire che Natale non è un punto di arrivo ma di
partenza.
Natale non è un “punto a capo”: Natale è “due punti” : si apre, si deve aprire
poi tutto un discorso.
Dobbiamo tutti prendere coscienza con lucidità e determinazione che a
Natale non si arriva, dal Natale si parte. Per troppi cristiani tutto finisce a
Natale, mentre tutto dovrebbe cominciare da lì: conta il giorno dopo Natale.
Gesù è venuto non perché tutto restasse come prima, ma perché cambiasse la
vita di tutti. Natale è rinascere noi e far nascere un mondo nuovo.
Natale è qualcosa di nuovo che nasce dentro di noi, nel nostro cuore, nel
santuario della nostra libertà. E’ il nostro cuore che fiorisce, che guarisce e
che fa di noi le vere luci di Natale, le vere stelle di Natale
“.

Dal sito de “Il Sole 24 Ore”, Papa Francesco: “Aiutare gli altri invece che piangersi addossohttps://www.ilsole24ore.com/art/papa-francesco-aiutare-altri-invece-che-piangersi-addosso-ADa2M99

Dal sito “Interris”: “Erode-Covid nulla può contro il Natale

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Seminario in streaming l’11 dicembre 2020 su “Interessi moratori e usura: gli effetti della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 19597/2020”

Posted by Roberto Di Napoli su 4 dicembre 2020

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597, ha confermato la rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà. La pronuncia suscita, però, varie riflessioni in merito ad altri principi affermati, soprattutto, in ordine al criterio di raffronto (ossia al tasso soglia da considerare per valutare la legittimità o meno del tasso pattuito), alle conseguenze in caso di accertata usurarietà derivante dal tasso di mora, all’interesse ad agire e alla natura dell’azione.

Spero di saper fornire un mio utile contributo, quale relatore, venerdì 11 dicembre 2020, al seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e che potrà essere seguito in diretta streaming attraverso il canale Youtube dell’Ordine.

locandina seminario 11 dicembre 2020 Consiglio dell'Ordine Avvocati Roma

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Interessi moratori e usura: sul sito di Revelino Editore la registrazione del webinar del 21 ottobre – Il 4 novembre p.v. webinar su “Il titolo esecutivo e il diritto di credito. Distinzioni ai fini della sospensione dell’esecuzione”

Posted by Roberto Di Napoli su 2 novembre 2020

Lo scorso 21 ottobre si è tenuto il webinar, organizzato da Revelino Editore, su “Interessi moratori e usura: riflessioni sulla sentenza a Sezioni Unite e spunti per ulteriori argomentazioni difensive” (cliccare qui per leggere il precedente post col programma) nel quale ero relatore insieme al collega avv. Daniele Rossi.

Considerato l’interesse manifestato dai partecipanti e la richiesta di quanti avrebbero voluto partecipare, Revelino Editore ha reso disponibile la registrazione del webinar (acquistabile dal sito della casa editrice).

Prossimo webinar, nel quale sarò relatore insieme all’avv. Rossi, è previsto per mercoledì 4 novembre p.v., dalle ore 15,30 alle 17,30, su “Il titolo esecutivo e il diritto di credito. Distinzioni ai fini della sospensione dell’esecuzione“. E’ prevista, per i partecipanti, la possibilità di inviare quesiti. Informazioni, costo e modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Usura e interessi moratori: venerdì 16 ottobre webinar organizzato da Centro Studi Minerva Macerata

Posted by Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2020

Venerdì 16 ottobre p.v. interverrò al webinar organizzato da Centro Studi Minerva Macerata “L’usura degli interessi moratori, un’ipotesi ancora attuale dopo le Sezioni Unite: interrogativi e profili critici“. Ringrazio l’ente di formazione per avermi invitato all’interessante seminario accanto agli autorevoli relatori.

Pubblico di seguito la locandina col programma. Informazioni e iscrizioni sul sito di Centro studi Minerva Macerata

webinar 16 ottobre 2020

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