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Archive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category

Il mio “buon onomastico”, in silenzio, limitato ad alcune righe e con il pensiero rivolto al Cielo

Posted by Roberto Di Napoli su 21 giugno 2026

L’informazione e la comunicazione, sicuramente, lo hanno accompagnato tutta la vita. Negli ultimi giorni in cui era cosciente, sul tavolino del letto dell’ospedale aveva sempre il cellulare che usava anche per leggere le notizie e, se si chiedeva se avesse bisogno di qualcosa, chiedeva di portargli un quotidiano e un settimanale. Nei giorni in cui avevo quale unico pensiero la sua salute, a volte era lui a chiedermi se avessi letto alcune notizie. Nell’era “ante-internet” comprava e leggeva non meno di 5 quotidiani e, ancor prima, da ragazzo, negli anni ’70, quando era impegnato tra i giovani Dc salentini, aveva lui stesso fondato un giornale politico-locale regolarmente registrato e venduto nelle edicole della provincia di Lecce. Gli studi giuridici, le non poche battaglie giudiziarie che gli hanno impegnato l’intera vita (compromettendogli, sicuramente, anche la salute) e l’interesse per la difesa dei diritti (non solo quelli propri) contribuivano, quindi, a renderlo sempre aggiornato su legge e giurisprudenza. Fu molto contento quando, una sera, il 21 marzo 2007, gli feci vedere questo blog che avevo creato proprio poche ore prima e il primo post. Facebook e gli altri social, d’altronde, non erano ancora diffusi quanto oggi, per cui apprezzò l’idea che chiunque potesse avere uno spazio virtuale per esprimere il proprio pensiero, o, semplicemente, per agevolare la divulgazione degli strumenti di difesa del cittadino. Ho fatto questa premessa per spiegare le ragioni per cui scrivo queste righe che gli dedico non solo quale ricordo del padre da parte di un figlio ma quale mio primo e più attento “follower“: lo faccio oggi, 21 giugno, San Luigi Gonzaga, in una giornata in cui gli avrei voluto fare gli auguri di buon onomastico di persona o con una telefonata o un messaggio; una giornata a cui, ancor di più di tutti gli altri giorni, mi è impossibile non pensare a lui e al dolore che la Sua scomparsa ha lasciato a me, ai familiari e a chi gli voleva veramente bene. Avevo scritto, 4 mesi fa, l’11 febbraio, la tragica notizia su facebook ricevendo diverse centinaia di ricordi di tanti amici e di chi lo ha conosciuto ma, giorni fa, mi sono accorto che alcuni suoi amici non salentini e “no social” non erano al corrente di quanto accaduto. Dedico anche qui, su questo mio blog che fu il primo a vedere e uno dei primi a rispondere nelle newsletter che riceveva ogniqualvolta scrivevo un post, alcune righe di ricordo di mio padre nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo onomastico.

L’11 febbraio 2026, verso le 23,50, dieci minuti prima di mezzanotte, sentivo già da alcune ore il pericolo che ci avrebbe potuto lasciare. E così è stato, purtroppo. Dal pomeriggio del 2 gennaio non l’ho lasciato quasi mai così come gli avevo promesso fin quando (come eravamo sicuri) si sarebbe ripreso. Gli ho fatto compagnia, quasi ininterrottamente, stendendomi, di notte, su una sdraio, per un mese e allontanandomi solo quando -non vedendolo in pericolo di vita e mai, comunque, lasciandolo da solo- mi sentivo sicuro. La sera dell’11 febbraio (dopo che una settimana prima era stato dimesso e, da alcuni giorni, ricoverato in un diverso ospedale) avevo deciso che non mi sarei mosso. Temevo che se ne andasse la notte e, invece, è volato in Cielo poco prima del nuovo giorno. Vorrei pensare che, dopo oltre un mese di sofferenza a letto, sia pure inaspettatamente quando non si poteva pensare un tale tragico esito, prima che finisse il giorno in cui si celebra la Madonna di Lourdes, sia stato preso per mano dalla Vergine a cui era molto devoto per entrare in un nuovo mondo, pieno di Luce, e trovare la vera Giustizia che non ha trovato nel mondo terreno che non gli ha risparmiato sofferenze nelle più varie forme subendo violenza fisica da parte di chi, probabilmente, lo avrebbe voluto ammazzare già quando era giovane e violenza morale, insieme alla violazione di vari diritti della persona, da parte di chi si attendeva che lo avrebbe tutelato. Era un testardo, nulla lo fermava quando era sicuro di aver ragione, nemmeno la “minaccia” di un processo o, perfino, di essere arrestato. Raccontava spesso, con orgoglio, di avere subito oltre 30 processi (quasi sempre in seguito a denunce di pubblici ufficiali che non riteneva stessero applicando fedelmente la legge) e, pur di essere assolto, di avere più volte rinunciato alla prescrizione; sicuramente, non era vendicativo. Anzi: più di una volta, gli facevo notare che trovavo assurdo che parlasse tranquillamente o scherzasse con qualcuno che sapevo avesse fatto un torto, commesso un’ingiustizia o una scorrettezza contro di lui o la mia famiglia. Ma la sua risposta era quasi sempre la stessa “e che vuoi fare: così gli passava per la testa“. Non si faceva, però, mettere la testa sotto ai piedi (soprattutto, quando era convinto della “mala fede” di chi lo voleva danneggiare) e non rinunciava ad esercitare, laddove lo riteneva doveroso, qualsiasi proprio diritto e prerogativa. Nelle varie battaglie giudiziarie (che, a mio avviso, gli hanno compromesso la salute e non solo), non accettava di essere giudicato se non dal Giudice naturale precostituito per legge e, laddove riteneva vi fossero ragioni di incompatibilità, esercitava gli strumenti offerti dal codice. In un caso ha subito il paradosso di vedere, dal grado di appello alla Cassazione e fino al giudizio di rinvio, l’annullamento della sentenza del grado precedente ma dopo avere subito danni incalcolabili che, secondo me, hanno contribuito a farlo ammalare.

Come dicevo, il mio ricordo della Sua vita e delle tante battaglie, compresa quella nel periodo in cui subì un attentato che lo ha costretto a camminare con le stampelle per i successivi 38 anni, l’ho già scritto, dopo poche ore dalla Sua scomparsa, su facebook e lo riporto anche nel box sotto a questo post. Tra le tante centinaia di commenti, un amico ha commentato ricordando i processi subiti più da “difensore civico” che da imputato; altri hanno ricordato la sua attività politica da giovane democristiano e leader dei giovani morotei che poteva vantare di essere uno dei riferimenti salentini tra i più vicini ad Aldo Moro negli anni ’70.

E’ dolorosissimo avvertire la mancanza di chi si vorrebbe continuare a vedere, a sentire, a parlargli, ma, da credente, non trovo altro conforto che credere e sperare che la morte sia un “passaggio”, un “cambiamento”, che chi non vediamo è, comunque, con noi e che, un giorno, forse, rivedremo per sempre. Mio padre lo ricorderò sempre come un “concentrato” di genitore testardissimo, quasi sempre, a suo modo, affettuoso e, altre volte, “rompiscatole” o “diversamente affettuoso” ma anche un po’ come se fosse un “figlio”. Tornando indietro nel tempo, se penso a quali possano essere stati i miei primi ricordi felici o momenti di spensieratezza con lui o il regalo che più gradivo, credo siano stati i miei primi viaggi, anche di un solo giorno, con lui al Salone Nautico di Genova o a quello dell’Automobile a Torino. A lui, concessionario, interessavano per lavoro ed io, pur a 5 o 6 anni, ero il suo “accompagnatore” munito di valigetta con, disegnati, Minnie e Topolino contenente tutto ciò che mi occorreva, ossia, pigiama e macchina fotografica. Mi spiegava un po’ tutto sia del viaggio, sia del programma sia degli incontri che avremmo fatto. Dopo alcuni anni, quando fu vittima di un attentato, cominciai ad accompagnarlo in viaggi meno piacevoli tra i quali studi medici o studi legali, così come, da adulto, ad altri consulti importanti per lui o per la famiglia.

Non avrei mai pensato che potesse morire così come è stato. In quel mese e mezzo in ospedale abbiamo parlato spesso. Ero ed eravamo tutti in famiglia preoccupati ma nessuno poteva immaginare che sarebbe potuto morire quasi da un giorno all’altro. Credo che, qualora si potesse prevedere un momento così tragico, nessuno vorrebbe stare da solo nel vedere un proprio caro spegnersi. Mai avrei pensato di averne la forza. Sono stato io, invece, a pretendere di stargli accanto, pur nella serata in cui la situazione era inaspettatamente precipitata. Gli avevo promesso e gli avevo dato la parola, il pomeriggio di un mese prima (pur senza mai immaginare ciò che sarebbe accaduto) che non lo avrei abbandonato. Ora, forse, penso di avere avuto, inconsapevolmente, l’onere e il privilegio di essere rimasto con lui fino all’ultimo istante, fino all’ultimo sospiro: come in quei miei primi viaggi da bambino, come in molti momenti in cui discutevamo io e lui delle ingiustizie che stava subendo (anche litigando, quando mi trovava in disaccordo perché non cedeva a quelli che erano, sì, soprusi ma che hanno tolto la salute e la serenità), così nella sua ultima partenza senza ritorno. E, forse, sono stato l’unico a ricevere tre giorni prima un gesto che, in quel momento, lo avevo “preso” come un incoraggiante segno che sentiva ancora e si sarebbe potuto riprendere; dopo, invece, ho capito che quello è stato il suo ultimo “regalo” o “messaggio” affettuoso: un suo forte abbraccio nell’unico modo in cui riusciva. Era, dal giorno prima, con la mascherina d’ossigeno e con gli occhi chiusi. Reagiva, però, aprendo e chiudendo gli occhi appena arrivavo e sentendo il saluto. Una sera pensavo non mi ascoltasse. Mentre me ne stavo per andare via, ancor più deluso, mi sono piegato per salutarlo accarezzandogli il fianco. Lui -che pensavo non mi stesse sentendo- disteso, con gli occhi chiusi e con la mascherina, trascinando il suo braccio senza, forse, riuscire ad alzarlo, mi ha stretto e tenuto fortissimo il mio. E’ stato il suo ultimo regalo, il più doloroso e il più affettuoso, che non dimenticherò mai per tutta la mia vita. Lui era cristiano, cattolico, pregava e ha trasmesso a me e ad altri familiari gli stessi principi. Se ne è andato la sera tardi dell’11 febbraio, poco prima di mezzanotte. Vorrei tanto che, nel momento in cui mi ha lasciato seduto accanto, sia volato in Cielo, accompagnato dagli Angeli, accolto dalla Madonna di Lourdes e che possa avere, dal vero Giudice, la Giustizia per la quale ha lottato tutta la vita, riposando in pace, serenamente, per l’eternità.

Oggi, 21 giugno, gli auguri di buon onomastico a mio padre, Luigi (“Gino” in famiglia e per gli amici; “nonno Ginetto” per la nipotina che amava), li faccio alzando lo sguardo al Cielo e con una preghiera, con la certezza che allo stesso modo lo ricorderà sempre chi lo ha conosciuto e chi gli ha voluto bene o anche chi non lo ha conosciuto ma apprezza le battaglie per la legalità per le quali ha speso un’intera vita.

Riporto di seguito il mio post pubblicato su facebook:

Dalla pagina facebook di “Succede a Gallipolihttps://www.facebook.com/groups/2074912389414338/permalink/4414752298763657

I commenti su facebook al link dal quotidiano Lecce Prima e Quotidiano di Puglia:

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Cause contro banche con perizia garantita da polizza assicurativa? Il Tribunale condanna la compagnia a pagare il cliente

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2026

Nelle controversie in ambito bancario, non sono mancate e non mancano le facili promesse da chi pensa di trasformare in proprio “business” l’eventuale diritto dell’utente bancario alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto o, ancor peggio, le sofferenze o preoccupazioni di chi deve contestare una pretesa ingiusta. A volte, l’attività viene pubblicizzata con metodi che appaiono una sorta di “televendita” (“evoluta”, ossia, con i più attuali mezzi social) esibendo la più recente pronuncia (come se fosse “legge” applicabile a tutti e “in ogni caso”) e con metodi “commerciali” non sempre riconosciuti conformi al codice deontologico ma che, probabilmente, non preoccupano quanti non sono iscritti ad alcun albo professionale.

In questo scenario, vi sono state anche cause “sollecitate” da consulenti (che definirei piuttosto “promotori”) a seguito di perizie contabili eseguite su commissione del cliente: a volte, è stato pubblicizzato che la metodologia con cui sarebbero state eseguite (ovviamente, a titolo oneroso e non proprio “economiche”) era attestata da un dipartimento universitario. Ma non solo. A conferma della professionalità e della correttezza del conteggio (e, dunque, della convenienza a promuovere l’azione giudiziaria), il contratto di consulenza era assistito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: in caso di soccombenza, l’assicurazione avrebbe dovuto coprire la perdita del cliente. Non sono pochi i casi in cui, tuttavia, la metodologia seguita si è rivelata non corretta e il cliente ha perso la causa ritrovandosi a dover pagare anche le spese legali senza che la garanzia assicurativa accettasse di coprire la perdita.

Pubblico di seguito il link ad un’interessante sentenza emessa recentemente dal Tribunale di L’Aquila (sent. 22 aprile 2026, n. 780). Un utente bancario, dopo avere sottoscritto un contratto con una società -di cui veniva, successivamente, dichiarato il fallimento- che prevedeva, tra l’altro, la redazione di perizia contabile e polizza assicurativa che avrebbe dovuto coprire anche le spese in caso di soccombenza, conveniva in giudizio la banca domandando l’accertamento della nullità del mutuo per il quale era datore d’ipoteca e fideiussore. Il Giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per la non correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza di parte, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese legali e di c.t.u. . Questi chiedeva, quindi, in virtù della polizza precedentemente stipulata, di essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa che, rifiutatasi, veniva citata in giudizio. Il Tribunale abruzzese, riconosciuti vincolanti gli obblighi di indennizzo contenuti nella polizza e i rischi coperti, ha riconosciuto il diritto del cliente, assistito dall’avvocato Mary Corsi, ad essere indennizzato per quanto pagato in conseguenza dell’azione “promossa” in seguito alla perizia e al contratto di consulenza ma rivelatasi infondata.

Clicca per leggere Trib. L’Aquila, sentenza 22 aprile 2026, n. 780

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Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Posted by Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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Banche e utenti: Il video del seminario del Foro Europeo del 16 ottobre 2024 su alcune recenti pronunce giurisprudenziali

Posted by Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2024

Lo scorso 16 ottobre sono intervenuto al seminario organizzato da Foro Europeo che ringrazio, ancora una volta, dell’invito. Con il Collega Avv. Daniele Rossi, abbiamo fornito una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso dell’ultimo anno in materia di controversie tra banche e utenti. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle più recenti decisioni in materia di ammissibilità/procedibilità o meno dell’azione di ripetizione nel caso di conto corrente ancora aperto; di capitalizzazione trimestrale sui rapporti di conto corrente (anche con riferimento a quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione per il periodo 2000-2014 e 2014-2016), nonché sul contrasto giurisprudenziale riguardo al saldo cosiddetto “rettificato” o “saldo banca” ai fini della verifica della prescrizione nelle azioni di ripetizione; sull’applicabilità degli interessi ex art. 1284, quarto comma, sul saldo a favore del correntista; sui provvedimenti in merito alla prova della titolarità del credito nelle ipotesi di cessione “in blocco” e sugli effetti del “mutuo condizionato” nelle procedure esecutive; sul contrasto, rilevato anche in contrapposte pronunce anche della giurisprudenza di Legittimità in merito all’utilizzo del parametro Euribor nei contratti di finanziamento o mutuo.

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A partire dal 7 giugno 2024: Corso di diritto bancario e finanziario

Posted by Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2024

Lieto dell’invito, parteciperò volentieri, come relatore, al corso online di diritto bancario e finanziario organizzato dallo studio legale Mandico & partners e da Edizioni Giuridiche Oristano. Il corso, suddiviso in 6 moduli (per tre ore ciascuna) e che avrà inizio il 7 giugno p.v., avrà ad oggetto le principali questioni che emergono nel contenzioso tra utenti e banche con illustrazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli aspetti ancora controversi: tematiche che saranno affrontate da relatori -avvocati e consulenti contabili- che, da anni, quotidianamente, si occupano della materia.

Per leggere il programma cliccare su download:

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Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Posted by Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

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Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

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“Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto”: il 21 dicembre 2021 seminario organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila

Posted by Roberto Di Napoli su 8 dicembre 2021

Ringrazio molto per essere stato invitato all’interessante seminario per i corsi di economia “Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto” organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e che si terrà il 21 dicembre 2021 (sia “in presenza” che “a distanza”).

Credo che la complementarietà tra matematica e diritto sia innegabile nella verifica della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti bancari: laddove ci si trovi a verificare la legittimità della pretesa nei rapporti tra banche e utenti, l’utilizzo di una formula piuttosto che un’altra può essere determinante nella stessa valutazione della fondatezza delle domande o delle eccezioni delle parti, nella quantificazione dell’importo conteso, per verificare il tasso effettivo applicato ed eventuali “oneri occulti”. L’esame di alcune pronunce suscita interrogativi in merito alla possibile, o meno, interpretazione e applicazione della legge in senso difforme dalla “regola” matematica; altre decisioni fanno riflettere sui presupposti affinché un dato statistico possa qualificarsi “oggettivo” e costituire un valido parametro di confronto per la verifica di legittimità di una clausola contrattuale. La rilevanza della “complementarietà” tra matematica e diritto è evidente, quindi, se si pensa al “bene della vita” da tutelare e ai diritti fondamentali della persona umana che, quasi sempre, possono essere coinvolti e, talvolta, sono stati pregiudicati.

Sono indicate sulla locandina le modalità di iscrizione e partecipazione.

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La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà

Posted by Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.

Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà:

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