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Archive for the ‘Diritto dei consumatori’ Category

Volo cancellato per sciopero? Il vettore deve fornire prova rigorosa della “circostanza eccezionale” e del nesso causale (diretto e inevitabile) con la cancellazione

Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2026

A chi non è capitato di arrivare in aeroporto e scoprire che la partenza del proprio volo è in forte ritardo o è stato cancellato o che sia negato l’imbarco? Disagi che, oltretutto, non sempre si esauriscono nella mera attesa del volo o nel dover rimandare la partenza ma possono determinare danni ulteriori e di vario genere. In alcuni casi, la compagnia aerea fornisce una motivazione nel tentativo di giustificare l’inadempimento ed evitare gli obblighi previsti dalla normativa in aggiunta all’offerta del volo alternativo o all’assistenza ai passeggeri. Ci sono circostanze, poi, che potrebbero, davvero, apparire “eccezionali” ma che il vettore ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare, così, il rischio di pregiudizio ai viaggiatori. La ratio della normativa sovranazionale -come più volte ribadito dalla giurisprudenza- è quello di garantire un elevato livello di protezione del passeggero ma l’interpretazione delle norme non sempre è stata univoca tanto da essere stata oggetto, spesso, di interventi da parte della Corte di Giustizia UE.

Nella V edizione del mio manuale “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato, tra l’altro, alcuni paragrafi al trasporto aereo e, nell’esporre la normativa e la giurisprudenza che prevedono i diritti del passeggero, ho ricordato varie pronunce sia nazionali sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si sono espresse, in particolare, sull’interpretazione del concetto di “circostanza eccezionale” tale da esonerare la compagnia aerea dagli obblighi di imposti dalla normativa. Si è riproposta più di una volta, ad esempio, la seguente questione (sebbene la giurisprudenza, quantomeno di legittimità e sovranazionale, da anni, sembri, sul punto, consolidata): il ritardo o la cancellazione del volo causati da uno sciopero del personale della compagnia aerea o dell’intero comparto aereoportuale o della società che gestisce i servizi di handling esonerano il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero l’indennizzo (rectius: “compensazione pecuniaria”) e/o di fornire le prestazioni prescritte dal Regolamento Ce n. 261/2004 e/o dall’eventuale risarcimento del danno?

La difesa delle compagnie aeree, volta a sostenere la natura eccezionale della circostanza, non sempre è stata ritenuta sufficientemente valida. Con una recente pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ribadito alcuni principi in merito all’onere della prova a carico del vettore.

La Corte di Cassazione, sezione III, con la pronuncia del 17 giugno 2026, n. 20489 -accogliendo il ricorso di una passeggera che, nei due gradi precedenti, si era vista rigettata la domanda di condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno- ha ricordato il particolare rigore con il quale il Giudice deve valutare la sussistenza di una circostanza eccezionale. Nel caso di specie, come appena accennato, una passeggera aveva domandato la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno a cui riteneva di avere diritto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 261/2004, a causa della cancellazione del volo che aveva subito senza avere ricevuto alcun preavviso e senza ricevere l’offerta di misure di assistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo di rientro che aveva acquistato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto riteneva provato, in via presuntiva, che la cancellazione del volo fosse stata determinata dalla circostanza eccezionale consistita nello sciopero nazionale del comparto aeroportuale. Il Tribunale, adito in sede di appello, aveva rigettato l’impugnazione confermando che lo sciopero costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore da responsabilità e che la documentazione prodotta, sebbene non proveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza dello sciopero e l’incidenza causale sul volo in questione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20480/2026, accogliendo il ricorso della passeggera, ha ricordato il quadro normativo e interpretativo di particolare rigore riconosciuto, in materia di trasporto aereo, dalla giurisprudenza sia nazionale che unionale ispirato dall’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione del passeggero quale parte debole del rapporto. “In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero.

Il vettore deve dimostrare, quindi, “a) l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato(….). “La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravando sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato informato (….)”. I Giudici di legittimità, nella medesima pronuncia, ricordati i presupposti affinché il Giudice possa ammettere la prova per presunzione semplice, hanno evidenziato il maggiore rigore richiesto in materia di responsabilità nel trasporto aereo. “Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero (cfr. Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 28647). La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato il nesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici “effetti a catena” di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa“.

Non è sufficiente -è stato ricordato dalla Cassazione- produrre la prova dello sciopero in un determinato aeroporto dovendo, il vettore, provare che tale sciopero abbia avuto “un’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato. La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale o flight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata a soddisfare l’onere probatorio“. (….) Il vettore deve fornire, quindi, “una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare in modo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da non lasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche. Non basta dimostrare l’evento, ma occorre provare l’inevitabilità delle sue conseguenze sul volo in questione“. (…) “il vettore è liberato solo laddove dimostri “l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (…) “deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse per lui impossibile adottarle“.

Stante un tale rigoroso onere probatorio, la decisione -continua la Corte- “non può essere fondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive di adeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenza dimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali le asserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività del singolo volo” e ciò anche in virtù della interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia alla nozione di “circostanza eccezionale”: “eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo“.

L’onere della prova, integralmente e rigorosamente a carico del vettore aereo, “richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solo dell’evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolo volo e, soprattutto, dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio“.

Nel caso esaminato dalla Corte, è stata ritenuta errata, quindi, la decisione dei giudici di merito di ritenere che i documenti forniti dal vettore aereo, sebbene non provenienti da autorità istituzionali, fossero idonei a fondare la prova presuntiva dell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nella giornata del volo cancellato e della sua incidenza sul volo in contestazione.

Il mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, Maggioli Editore, ottobre 2024, è acquistabile nelle librerie giuridiche, oppure, dal sito di Maggioli Editore; da Amazon, da lafeltrinelli.it, Mondadori store o attraverso i principali store online.

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Cause contro banche con perizia garantita da polizza assicurativa? Il Tribunale condanna la compagnia a pagare il cliente

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2026

Nelle controversie in ambito bancario, non sono mancate e non mancano le facili promesse da chi pensa di trasformare in proprio “business” l’eventuale diritto dell’utente bancario alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto o, ancor peggio, le sofferenze o preoccupazioni di chi deve contestare una pretesa ingiusta. A volte, l’attività viene pubblicizzata con metodi che appaiono una sorta di “televendita” (“evoluta”, ossia, con i più attuali mezzi social) esibendo la più recente pronuncia (come se fosse “legge” applicabile a tutti e “in ogni caso”) e con metodi “commerciali” non sempre riconosciuti conformi al codice deontologico ma che, probabilmente, non preoccupano quanti non sono iscritti ad alcun albo professionale.

In questo scenario, vi sono state anche cause “sollecitate” da consulenti (che definirei piuttosto “promotori”) a seguito di perizie contabili eseguite su commissione del cliente: a volte, è stato pubblicizzato che la metodologia con cui sarebbero state eseguite (ovviamente, a titolo oneroso e non proprio “economiche”) era attestata da un dipartimento universitario. Ma non solo. A conferma della professionalità e della correttezza del conteggio (e, dunque, della convenienza a promuovere l’azione giudiziaria), il contratto di consulenza era assistito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: in caso di soccombenza, l’assicurazione avrebbe dovuto coprire la perdita del cliente. Non sono pochi i casi in cui, tuttavia, la metodologia seguita si è rivelata non corretta e il cliente ha perso la causa ritrovandosi a dover pagare anche le spese legali senza che la garanzia assicurativa accettasse di coprire la perdita.

Pubblico di seguito il link ad un’interessante sentenza emessa recentemente dal Tribunale di L’Aquila (sent. 22 aprile 2026, n. 780). Un utente bancario, dopo avere sottoscritto un contratto con una società -di cui veniva, successivamente, dichiarato il fallimento- che prevedeva, tra l’altro, la redazione di perizia contabile e polizza assicurativa che avrebbe dovuto coprire anche le spese in caso di soccombenza, conveniva in giudizio la banca domandando l’accertamento della nullità del mutuo per il quale era datore d’ipoteca e fideiussore. Il Giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per la non correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza di parte, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese legali e di c.t.u. . Questi chiedeva, quindi, in virtù della polizza precedentemente stipulata, di essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa che, rifiutatasi, veniva citata in giudizio. Il Tribunale abruzzese, riconosciuti vincolanti gli obblighi di indennizzo contenuti nella polizza e i rischi coperti, ha riconosciuto il diritto del cliente, assistito dall’avvocato Mary Corsi, ad essere indennizzato per quanto pagato in conseguenza dell’azione “promossa” in seguito alla perizia e al contratto di consulenza ma rivelatasi infondata.

Clicca per leggere Trib. L’Aquila, sentenza 22 aprile 2026, n. 780

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Responsabile di lesione colposa il titolare di stabilimento balneare per ferita derivata da un pezzo di vetro sulla battigia

Posted by Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2026

Il titolare di uno stabilimento balneare non deve assicurare solo i servizi offerti dalla struttura agli utenti ma è tenuto a garantire la loro sicurezza e incolumità.

Nell’apposito paragrafo della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato alcune pagine sugli obblighi del gestore dello stabilimento balneare e su alcune pronunce giurisprudenziali tra cui Cass. pen. 5 luglio 2024, n. 26553 (il caso riguardava un omicidio colposo causato da una pericolosa struttura gonfiabile).

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 gennaio 2026, n. 1422, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato la sentenza con la quale la titolare di uno stabilimento balneare era stata condannata alla multa di 1500 euro per lesione colposa causata ad un minorenne da un pezzo di vetro sulla battigia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. I Giudici di merito avevano riconosciuto che è sulla titolare che “incombeva l’onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in concessione, compresa la battigia”, e, dunque, la responsabilità per avere “omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21”. La Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, ha riconosciuto che “Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l’evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall’imputata, fossero riusciti a raccoglierli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimo- strato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l’omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l’evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito”.

Per leggere l’indice del volume “Il danno da vacanza rovinata”, rinvio al mio post o al sito della casa editrice.

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La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione: Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione di diritto bancario e assicurativo

Posted by Roberto Di Napoli su 22 ottobre 2025

Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.

E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.

29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno

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Il danno da vacanza rovinata: disponibile la registrazione del webinar del 20 maggio 2025 con libro

Posted by Roberto Di Napoli su 14 settembre 2025

👉🏻Cosa deve fare, durante il soggiorno e al rientro, il viaggiatore, laddove le prestazioni oggetto del pacchetto turistico non siano risultate corrispondenti a quanto previsto dal contratto?

👉🏻Nel caso in cui il ritardo del vettore (aereo o ferroviario o su nave) o la cancellazione del viaggio programmato ha compromesso la vacanza, e’ sempre risarcibile anche il danno non patrimoniale?

👉🏻 E’ sufficiente, in uno stabilimento balneare, la presenza di una torretta di avvistamento per i bagnini per esonerare il gestore di responsabilità in caso di infortuni subiti dal bagnante?
👉🏻Il titolare di un b&b è responsabile nel caso di infortunio subito dal cliente a causa di una caduta all’interno dell’immobile?
👉🏻 Il danno subito dall’imbarcazione ormeggiata è sempre risarcibile?
Queste e altre tematiche sono oggetto della V edizione del mio “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli editore, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che online dal sito della casa editrice o dai principali store.
👉🏻È possibile acquistare il volume, con, offerta, la registrazione del webinar tenutosi lo scorso 20 maggio 2025, anche attraverso il sito di Revelino Editore al seguente link. Clicca qui

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20 maggio 2025, webinar su “vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno”.

Posted by Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2025

Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”? Cosa può fare il viaggiatore se il “pacchetto turistico” non è conforme al contratto? Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o cancellazione? Quale normativa è applicabile per richiedere l’indennizzo? La normativa è identica anche per il risarcimento del danno da trasporto? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti?

Il 20 maggio 2025, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino Editore su “Vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno“. Programma, modalità e costo di iscrizione sulla pagina del sito di Revelino Editore che prevede la possibilità di iscriversi per partecipare al solo webinar, oppure, il pacchetto (webinar +libro) comprensivo del mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, pubblicato da Maggioli Editore.

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

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Unimarconi in collaborazione con GM giuridica: corso di formazione e aggiornamento sul contenzioso bancario

Posted by Roberto Di Napoli su 26 gennaio 2025

Ho già scritto, in un mio precedente post, che, quasi un quarto di secolo fa, nel 2000, quando scrissi e discussi la mia tesi di laurea in diritto penale su “Il mutuo ad interesse usurario“, non immaginavo che alcune delle questioni che avevo affrontato e che emergevano dall’esame dalla normativa antiusura (modificata quattro anni prima con la legge 108/1996) fino a poter far sorgere interrogativi nell’applicazione a casi concreti, sarebbero state oggetto di così svariate pronunce giurisprudenziali sebbene fosse evidente, già allora, che, anche sotto il profilo civilistico, moltissimi contratti di aperture di credito o di mutuo o di leasing sarebbero potuti essere “viziati”. Certamente, non avrei immaginato che la materia sarebbe diventata oggetto di pubblicazioni (dopo 5 anni, pubblicai il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” con Maggioli Editore, arrivata nel 2020 alla VI edizione) sia sotto vari aspetti giuridici che contabili, così come di seminari di approfondimento, di webinar o articoli. Oggi, molti aspetti controversi sono stati chiariti (anche in seguito ad alcuni interventi delle Sezioni Unite della Cassazione o a modifiche normative) ma non pochi restano ancora da risolvere. Certo è che è necessario il costante, quotidiano aggiornamento visto che non si tratta soltanto di “numeri” ma ad essere invocata è la tutela di “diritti” che, il più delle volte -pur nel rispetto della verifica della legittimità delle pretese creditizie da parte delle banche- sono o investono quelli fondamentali della persona umana: alla proprietà ma anche alla dignità della persona, alla sua salute, al rispetto della vita privata e familiare, protetti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Costituzione; diritto all’esercizio dell’impresa e alla tutela dell’azienda; diritti, obblighi ed oneri che non possono essere invocati né osservati se non con la corretta applicazione del Testo Unico bancario, del codice civile e delle altre norme dell’ordinamento (si pensi, anche, alle varie norme che hanno introdotto nel codice di procedura civile istituti e tutele a salvaguardia dei diritti dell’esecutato).

Ho accolto, quindi, con molto piacere l’iniziativa dell’Università digitale Guglielmo Marconi che, in collaborazione con G.M Giuridica, ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento sul “contenzioso bancario” che si svolgerà, a distanza tramite piattaforma, in 5 moduli di 4 ore ciascuno dal 6 maggio al 9 giugno 2025 e che avrò il piacere di coordinare accanto ad autorevoli relatori i quali, anch’essi, da più di un decennio, si occupano, quotidianamente, dei diversi e delicatissimi aspetti che coinvolgono il contenzioso tra banche e clienti.

Pubblico (qui) il link alla pagina del sito della Unimarconi con informazioni circa le modalità di iscrizione nonché (qui) il programma con indicazione delle giornate e dei relatori. Il corso è accreditato per la formazione continua degli avvocati con riconoscimento di 10 crediti formativi.

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Il danno da vacanza rovinata: mia video intervista su Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 9 novembre 2024

Video intervista, per il portale giuridico Diritto.it, sulla V edizione del volume “Il danno da vacanza rovinata“, pubblicata da Maggioli Editore e acquistabile nelle librerie giuridiche, oltre che attraverso il sito della stessa casa editrice e delle principali librerie online.

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