IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘viaggi’ Category

Volo cancellato per sciopero? Il vettore deve fornire prova rigorosa della “circostanza eccezionale” e del nesso causale (diretto e inevitabile) con la cancellazione

Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2026

A chi non è capitato di arrivare in aeroporto e scoprire che la partenza del proprio volo è in forte ritardo o è stato cancellato o che sia negato l’imbarco? Disagi che, oltretutto, non sempre si esauriscono nella mera attesa del volo o nel dover rimandare la partenza ma possono determinare danni ulteriori e di vario genere. In alcuni casi, la compagnia aerea fornisce una motivazione nel tentativo di giustificare l’inadempimento ed evitare gli obblighi previsti dalla normativa in aggiunta all’offerta del volo alternativo o all’assistenza ai passeggeri. Ci sono circostanze, poi, che potrebbero, davvero, apparire “eccezionali” ma che il vettore ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare, così, il rischio di pregiudizio ai viaggiatori. La ratio della normativa sovranazionale -come più volte ribadito dalla giurisprudenza- è quello di garantire un elevato livello di protezione del passeggero ma l’interpretazione delle norme non sempre è stata univoca tanto da essere stata oggetto, spesso, di interventi da parte della Corte di Giustizia UE.

Nella V edizione del mio manuale “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato, tra l’altro, alcuni paragrafi al trasporto aereo e, nell’esporre la normativa e la giurisprudenza che prevedono i diritti del passeggero, ho ricordato varie pronunce sia nazionali sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si sono espresse, in particolare, sull’interpretazione del concetto di “circostanza eccezionale” tale da esonerare la compagnia aerea dagli obblighi di imposti dalla normativa. Si è riproposta più di una volta, ad esempio, la seguente questione (sebbene la giurisprudenza, quantomeno di legittimità e sovranazionale, da anni, sembri, sul punto, consolidata): il ritardo o la cancellazione del volo causati da uno sciopero del personale della compagnia aerea o dell’intero comparto aereoportuale o della società che gestisce i servizi di handling esonerano il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero l’indennizzo (rectius: “compensazione pecuniaria”) e/o di fornire le prestazioni prescritte dal Regolamento Ce n. 261/2004 e/o dall’eventuale risarcimento del danno?

La difesa delle compagnie aeree, volta a sostenere la natura eccezionale della circostanza, non sempre è stata ritenuta sufficientemente valida. Con una recente pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ribadito alcuni principi in merito all’onere della prova a carico del vettore.

La Corte di Cassazione, sezione III, con la pronuncia del 17 giugno 2026, n. 20489 -accogliendo il ricorso di una passeggera che, nei due gradi precedenti, si era vista rigettata la domanda di condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno- ha ricordato il particolare rigore con il quale il Giudice deve valutare la sussistenza di una circostanza eccezionale. Nel caso di specie, come appena accennato, una passeggera aveva domandato la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno a cui riteneva di avere diritto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 261/2004, a causa della cancellazione del volo che aveva subito senza avere ricevuto alcun preavviso e senza ricevere l’offerta di misure di assistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo di rientro che aveva acquistato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto riteneva provato, in via presuntiva, che la cancellazione del volo fosse stata determinata dalla circostanza eccezionale consistita nello sciopero nazionale del comparto aeroportuale. Il Tribunale, adito in sede di appello, aveva rigettato l’impugnazione confermando che lo sciopero costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore da responsabilità e che la documentazione prodotta, sebbene non proveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza dello sciopero e l’incidenza causale sul volo in questione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20480/2026, accogliendo il ricorso della passeggera, ha ricordato il quadro normativo e interpretativo di particolare rigore riconosciuto, in materia di trasporto aereo, dalla giurisprudenza sia nazionale che unionale ispirato dall’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione del passeggero quale parte debole del rapporto. “In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero.

Il vettore deve dimostrare, quindi, “a) l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato(….). “La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravando sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato informato (….)”. I Giudici di legittimità, nella medesima pronuncia, ricordati i presupposti affinché il Giudice possa ammettere la prova per presunzione semplice, hanno evidenziato il maggiore rigore richiesto in materia di responsabilità nel trasporto aereo. “Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero (cfr. Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 28647). La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato il nesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici “effetti a catena” di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa“.

Non è sufficiente -è stato ricordato dalla Cassazione- produrre la prova dello sciopero in un determinato aeroporto dovendo, il vettore, provare che tale sciopero abbia avuto “un’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato. La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale o flight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata a soddisfare l’onere probatorio“. (….) Il vettore deve fornire, quindi, “una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare in modo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da non lasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche. Non basta dimostrare l’evento, ma occorre provare l’inevitabilità delle sue conseguenze sul volo in questione“. (…) “il vettore è liberato solo laddove dimostri “l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (…) “deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse per lui impossibile adottarle“.

Stante un tale rigoroso onere probatorio, la decisione -continua la Corte- “non può essere fondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive di adeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenza dimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali le asserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività del singolo volo” e ciò anche in virtù della interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia alla nozione di “circostanza eccezionale”: “eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo“.

L’onere della prova, integralmente e rigorosamente a carico del vettore aereo, “richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solo dell’evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolo volo e, soprattutto, dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio“.

Nel caso esaminato dalla Corte, è stata ritenuta errata, quindi, la decisione dei giudici di merito di ritenere che i documenti forniti dal vettore aereo, sebbene non provenienti da autorità istituzionali, fossero idonei a fondare la prova presuntiva dell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nella giornata del volo cancellato e della sua incidenza sul volo in contestazione.

Il mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, Maggioli Editore, ottobre 2024, è acquistabile nelle librerie giuridiche, oppure, dal sito di Maggioli Editore; da Amazon, da lafeltrinelli.it, Mondadori store o attraverso i principali store online.

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Responsabile di lesione colposa il titolare di stabilimento balneare per ferita derivata da un pezzo di vetro sulla battigia

Posted by Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2026

Il titolare di uno stabilimento balneare non deve assicurare solo i servizi offerti dalla struttura agli utenti ma è tenuto a garantire la loro sicurezza e incolumità.

Nell’apposito paragrafo della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato alcune pagine sugli obblighi del gestore dello stabilimento balneare e su alcune pronunce giurisprudenziali tra cui Cass. pen. 5 luglio 2024, n. 26553 (il caso riguardava un omicidio colposo causato da una pericolosa struttura gonfiabile).

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 gennaio 2026, n. 1422, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato la sentenza con la quale la titolare di uno stabilimento balneare era stata condannata alla multa di 1500 euro per lesione colposa causata ad un minorenne da un pezzo di vetro sulla battigia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. I Giudici di merito avevano riconosciuto che è sulla titolare che “incombeva l’onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in concessione, compresa la battigia”, e, dunque, la responsabilità per avere “omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21”. La Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, ha riconosciuto che “Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l’evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall’imputata, fossero riusciti a raccoglierli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimo- strato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l’omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l’evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito”.

Per leggere l’indice del volume “Il danno da vacanza rovinata”, rinvio al mio post o al sito della casa editrice.

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Il cane a bordo dell’aereo “equivale” a un bagaglio?

Posted by Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2025

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 ottobre 2025 (nella causa C-218/24; pubblicata e reperibile dal sito della Corte di Giustizia UE) -nel decidere in merito al rinvio pregiudiziale disposto da un Giudice spagnolo nell’ambito di una causa di risarcimento del danno morale subito da una passeggera per la perdita del proprio cane fuggito dal trasportino dopo averlo consegnato al personale del vettore- ha deciso che all’animale da compagnia, in caso di perdita, va applicata la disciplina prevista per il bagaglio.

Il fatto: una passeggera, dopo aver prenotato un volo da Buenos Aires a Barcellona, considerato che sarebbe stata costretta a far viaggiare il proprio cane in stiva, lo affidava, custodito all’interno di un trasportino, al personale della compagnia senza effettuare una dichiarazione di interesse alla consegna (che, ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal, comporterebbe, in caso di perdita del bagaglio, la possibilità di ottenere un risarcimento di importo superiore al limite massimo previsto a carico del vettore). Il cane, uscito fuori, correva senza che potesse essere recuperato. La proprietaria instaurava un giudizio domandando il risarcimento del danno morale che quantificava in euro 5000.

Il giudice spagnolo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia UE affinché venisse chiarito se, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che, agli articoli 17, paragrafo 2 e 22, paragrafo 2, prevede la responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o deterioramento dei bagagli), il cane da compagnia potesse considerarsi “bagaglio” e, in tal caso, se fosse applicabile il limite di responsabilità dal momento che non si sarebbe trattato di un bagaglio “registrato” ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione. Il giudice spagnolo osservava, infatti, che considerato che gli animali sono “esseri senzienti“, ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), o “esseri viventi dotati di sensibilità” conformemente al diritto spagnolo, “legati ai loro proprietari da legami affettivi, “la loro perdita comporta un danno psicologico che non è paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli»“. Ne sarebbe derivato, secondo il tribunale spagnolo, che non si sarebbe potuta ritenere appropriata l’applicabilità del limite di indennizzo previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione. Specificava, poi, che “il danno psicologico causato dalla perdita di animali da compagnia non potrebbe essere prevenuto mediante una «dichiarazione speciale di interesse», ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto essa farebbe riferimento al valore materiale del bene“.

La decisione. La Corte UE, dopo un’attenta e corretta esposizione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 -e dal Regolamento comunitario n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002- ha ritenuto che, in virtù della distinzione prevista dalla normativa tra passeggero, bagagli o merci, l’animale da compagnia portato dal passeggero in virtù del contratto di trasporto di persone non possa che essere qualificato come “bagaglio”. A tale decisione, la Corte è pervenuta pur nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in merito alla necessità che, nella formulazione ed attuazione delle politiche dell’Unione in alcuni settori tra cui il trasporto, sia tenuto conto della natura di “esseri senzienti“). Tale disposizione, secondo i Giudici di Lussemburgo, non impedirebbe di escludere che gli animali da compagnia rientrino nella nozione di “bagagli”: ” a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto“. Considerato, poi, che, mentre in caso di bagaglio non registrato, il vettore, in caso di perdita o deterioramento, è tenuto al risarcimento entro il limite massimo previsto dalla norma (ossia, dal 30 dicembre 2009 al 28 dicembre 2009, 1131 diritti speciali di prelievo) a meno che, invece, il passeggero, registrandolo, non abbia dichiarato di avere interesse alla consegna (con la conseguente risarcibilità secondo il più alto valore dichiarato), nel caso di specie, la Corte ha escluso (in mancanza di tale dichiarazione), la possibilità di un risarcimento di importo superiore al limite previsto. La Corte, pertanto, ha così deciso: “L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni

La decisione, pur corretta secondo l’interpretazione letterale della disciplina sulla responsabilità del vettore aereo dettata dalla Convenzione di Montreal, lascia, ad avviso di chi scrive, alcune perplessità potendo risultare opportuna, forse, una modifica normativa da parte del legislatore europeo visto che non si può ritenere sbagliato nemmeno quanto osservato dal Giudice spagnolo, ossia, che gli animali sono legati ai proprietari da legami affettivi e viceversa; non possono considerarsi “oggetto” e, tantomeno, alla stregua di un “passeggino” (menzionato nella decisione della Corte Ue). Il fatto che l’interpretazione letterale della Convenzione non lascerebbe alternativa all’equiparazione al bagaglio appare, poi, una grave lacuna o, probabilmente, un retaggio derivante dalla circostanza che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata preceduta (e, in parte, ha avuto origine) dalla Convenzione di Varsavia del 1929, epoca in cui, sicuramente, l’animale da compagnia non godeva della stessa protezione che riceve oggi.

La qualifica e il concetto di “bagaglio” nel contratto di trasporto, anche per gli effetti giuridici che ne possono derivare -soprattutto in tema di responsabilità del vettore- è stata, comunque, già oggetto di contrasto in giurisprudenza anche in altri tipi di contratto di trasporto (ad esempio: nel contratto di trasporto marittimo, si è discusso in merito al regime di responsabilità applicabile in caso di danni all’autovettura al seguito, ossia, se costituisce un bagaglio o merce).

In merito alla responsabilità del vettore aereo, ferroviario, marittimo e su autolinee, ho dedicato alcuni paragrafi specifici nel mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, V edizione, 2024 con una rassegna di pronunce (oltre alla normativa di riferimento) contenuta nell’appendice online. Leggi il post con l’indice del volume cliccando qui.

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Il danno da vacanza rovinata: disponibile la registrazione del webinar del 20 maggio 2025 con libro

Posted by Roberto Di Napoli su 14 settembre 2025

👉🏻Cosa deve fare, durante il soggiorno e al rientro, il viaggiatore, laddove le prestazioni oggetto del pacchetto turistico non siano risultate corrispondenti a quanto previsto dal contratto?

👉🏻Nel caso in cui il ritardo del vettore (aereo o ferroviario o su nave) o la cancellazione del viaggio programmato ha compromesso la vacanza, e’ sempre risarcibile anche il danno non patrimoniale?

👉🏻 E’ sufficiente, in uno stabilimento balneare, la presenza di una torretta di avvistamento per i bagnini per esonerare il gestore di responsabilità in caso di infortuni subiti dal bagnante?
👉🏻Il titolare di un b&b è responsabile nel caso di infortunio subito dal cliente a causa di una caduta all’interno dell’immobile?
👉🏻 Il danno subito dall’imbarcazione ormeggiata è sempre risarcibile?
Queste e altre tematiche sono oggetto della V edizione del mio “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli editore, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che online dal sito della casa editrice o dai principali store.
👉🏻È possibile acquistare il volume, con, offerta, la registrazione del webinar tenutosi lo scorso 20 maggio 2025, anche attraverso il sito di Revelino Editore al seguente link. Clicca qui

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20 maggio 2025, webinar su “vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno”.

Posted by Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2025

Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”? Cosa può fare il viaggiatore se il “pacchetto turistico” non è conforme al contratto? Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o cancellazione? Quale normativa è applicabile per richiedere l’indennizzo? La normativa è identica anche per il risarcimento del danno da trasporto? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti?

Il 20 maggio 2025, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino Editore su “Vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno“. Programma, modalità e costo di iscrizione sulla pagina del sito di Revelino Editore che prevede la possibilità di iscriversi per partecipare al solo webinar, oppure, il pacchetto (webinar +libro) comprensivo del mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, pubblicato da Maggioli Editore.

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

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Dal sito TGCOM 24: “Si va in vacanza, ma si paga a rate: boom di prestiti per i viaggi”

Posted by Roberto Di Napoli su 29 aprile 2025

Tra le prime righe della premessa della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata, Maggioli Editore, 2024, accennavo in merito all’aumento del ricorso al credito, soprattutto da parte dei giovani under 30, pur in periodo di difficoltà economiche, al fine di sostenere il costo per viaggi.

Riporto di seguito il link all’articolo del sito TGCOM24 da cui emerge che la tendenza sarebbe, addirittura, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Dal sito TGCOM24: https://www.tgcom24.mediaset.it/tgcomlab/trend/viaggi-a-rate-boom-prestiti-2025_97401511-202502k.shtml

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Il danno da vacanza rovinata: mia video intervista su Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 9 novembre 2024

Video intervista, per il portale giuridico Diritto.it, sulla V edizione del volume “Il danno da vacanza rovinata“, pubblicata da Maggioli Editore e acquistabile nelle librerie giuridiche, oltre che attraverso il sito della stessa casa editrice e delle principali librerie online.

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“Il danno da vacanza rovinata”: nelle librerie la V edizione del mio volume

Posted by Roberto Di Napoli su 30 settembre 2024

Si può viaggiare per piacere, per lavoro o per altra necessità ma credo che sia comune il senso di forte disagio che si avverte in caso di inesatto adempimento delle prestazioni della controparte o di “difetto di conformità” del pacchetto turistico. La cancellazione di un volo, l’arrivo a destinazione in ritardo, il negato imbarco, l’attesa in aeroporto o in una stazione possono causare disagi, più o meno tollerabili, ma anche veri e propri danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o di cancellazione? Gli indennizzi previsti dai vari Regolamenti UE sono dovuti anche in caso di sciopero del personale? Il gestore di un resort è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore in caso di rapina? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti? Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”?
Spero che questa V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, edito da Maggioli Editore, continui ad essere apprezzata e possa essere utile, oltre che a tour operator e agenzie viaggi, a quanti vogliano conoscere i propri diritti durante il viaggio o essere aggiornati su interessanti e recenti pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia Ue.

L’appendice online contiene un’ampia rassegna delle norme e dei principali provvedimenti giurisprudenziali citati nel testo.

Il volume, oltre che nelle librerie giuridiche, può essere acquistato dal sito della casa editrice o attraverso i principali cataloghi online.

INDICE:

Prefazione
Premessa
Capitolo I
La tutela dei diritti del viaggiatore e del turista

  1. Introduzione. La tutela del viaggiatore e del turista
  2. Il codice del turismo

Capitolo II
I contratti di trasporto di persone e la responsabilità del vettore

  1. Il contratto di trasporto di persone in generale
  2. La responsabilità del vettore per ritardo, per danni alle persone e ai bagagli secondo la disciplina generale
  3. Il contratto di trasporto marittimo
    3.1. La tutela dei passeggeri in caso di sinistri o perdita di bagagli nel regolamento CE n.392/2009 e nell’allegata Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal Protocollo del 2002
    3.2. La tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nonché in caso di ritardo o cancellazione della partenza nel regolamento UE n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
    3.3. “Circostanze straordinarie”, modifica dell’itinerario, diritti del passeggero in caso di cancellazione del viaggio o di ritardo all’arrivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (sent. 2 settembre 2021)
  4. Il contratto di trasporto aereo
  5. La responsabilità del vettore aereo per danni alle persone, ai bagagli e per ritardo
    5.1. Segue – Nei voli effettuati da vettore comunitario
  6. La risarcibilità delle lesioni personali e la limitazione della normativa convenzionale alle bodily injuries
  7. La disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato
    7.1. L’interpretazione della nozione di “circostanze eccezionali” secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia UE
    7.2. Il risarcimento supplementare ex art. 12 e l’irrinunciabilità dei diritti ex art. 15 reg. 261/2004
  8. Cenni sui servizi di assistenza a terra (cd. handling)
  9. La responsabilità del vettore (o dell’impresa esercente servizi di handling?) durante le operazioni di imbarco e sbarco
  10. Il trasporto ferroviario
    10.1. Cenni sul regolamento (CE) 1371/2007, sostituito dal regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  11. La tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus
    secondo il regolamento (UE) n. 181/2011
    11.1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
  12. Alcuni casi di responsabilità del gestore per danni subiti dal passeggero all’interno della struttura (nella stazione ferroviaria; in aeroporto; nella stazione della metropolitana)
  13. Il contratto di seggiovia e il contratto di risalita insciovia (skilift): differenze in ordine alla responsabilità per danni alla persona
  14. La responsabilità del gestore di impianto sciistico

Formulario
1) Facsimile di diffida al vettore per risarcimento danni alla persona nel trasporto terrestre
2) Facsimile di richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco
3) Facsimile di lettera di risposta al vettore ferroviario per rifiuto del rilascio di bonus a causa dell’asserita non imputabilità del ritardo

Capitolo III
Contratti e responsabilità nei confronti del viaggiatore

  1. Il contratto di albergo
  2. La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate in albergo o date in custodia
  3. Conformità della stanza alla categoria di albergo o ai servizi promessi o pubblicizzati
  4. Il campeggio e il contratto di rimessaggio
  5. Il contratto di residence
  6. Il bed & breakfast
  7. L’agriturismo
  8. Il contratto di locazione per finalità turistiche
  9. Dal contratto di multiproprietà ai contratti di godimento ripartito di beni immobili nel codice del consumo
  10. Lo stabilimento balneare
  11. Il contratto di ormeggio turistico
    Formulario
    1) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da furto in camera d’albergo
    2) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da adempimento inesatto del contratto di albergo
    3) Facsimile di diffida per risarcimento danni all’imbarcazione

Capitolo IV
Le attività di organizzazione del viaggio

  1. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: il ridimensionamento della figura di intermediario in seguito al d.lgs. 111/1995
  2. Il contratto di organizzazione di viaggio nella C.C.V.
  3. I pacchetti turistici nel codice del turismo
  4. Segue – La responsabilità dell’organizzatore e del venditore
  5. L’organizzazione o la vendita del viaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro
  6. Il contratto di crociera turistica
  7. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: dalla vendita dei biglietti del mezzo di trasporto alla prenotazione dell’alloggio

Capitolo V
Il danno da vacanza rovinata

  1. La risarcibilità dei danni da cd. vacanza rovinata
  2. La “finalità turistica” e i “presupposti estrinseci” del pacchetto turistico
  3. Altri casi pratici di “vacanza rovinata”
    3.1. Il “danno da vacanza rovinata” nel codice del turismo
  4. La pubblicità ingannevole
  5. Le clausole vessatorie
    Formulario
    1) Facsimile di reclamo per inadempimento-inesatta esecuzione durante la vacanza
    2) Facsimile di reclamo per inadempimento (o inesatta esecuzione) successivamente al rientro
    3) Facsimile di ricorso per danni patrimoniali e da cd. vacanza rovinata

Capitolo VI
Conclusioni

La tutela del viaggiatore-turista dopo il codice del turismo
Indice analitico
Indice dei contenuti aggiuntivi online

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