IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

Archive for the ‘ritardo’ Category

Volo cancellato per sciopero? Il vettore deve fornire prova rigorosa della “circostanza eccezionale” e del nesso causale (diretto e inevitabile) con la cancellazione

Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2026

A chi non è capitato di arrivare in aeroporto e scoprire che la partenza del proprio volo è in forte ritardo o è stato cancellato o che sia negato l’imbarco? Disagi che, oltretutto, non sempre si esauriscono nella mera attesa del volo o nel dover rimandare la partenza ma possono determinare danni ulteriori e di vario genere. In alcuni casi, la compagnia aerea fornisce una motivazione nel tentativo di giustificare l’inadempimento ed evitare gli obblighi previsti dalla normativa in aggiunta all’offerta del volo alternativo o all’assistenza ai passeggeri. Ci sono circostanze, poi, che potrebbero, davvero, apparire “eccezionali” ma che il vettore ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare, così, il rischio di pregiudizio ai viaggiatori. La ratio della normativa sovranazionale -come più volte ribadito dalla giurisprudenza- è quello di garantire un elevato livello di protezione del passeggero ma l’interpretazione delle norme non sempre è stata univoca tanto da essere stata oggetto, spesso, di interventi da parte della Corte di Giustizia UE.

Nella V edizione del mio manuale “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato, tra l’altro, alcuni paragrafi al trasporto aereo e, nell’esporre la normativa e la giurisprudenza che prevedono i diritti del passeggero, ho ricordato varie pronunce sia nazionali sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si sono espresse, in particolare, sull’interpretazione del concetto di “circostanza eccezionale” tale da esonerare la compagnia aerea dagli obblighi di imposti dalla normativa. Si è riproposta più di una volta, ad esempio, la seguente questione (sebbene la giurisprudenza, quantomeno di legittimità e sovranazionale, da anni, sembri, sul punto, consolidata): il ritardo o la cancellazione del volo causati da uno sciopero del personale della compagnia aerea o dell’intero comparto aereoportuale o della società che gestisce i servizi di handling esonerano il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero l’indennizzo (rectius: “compensazione pecuniaria”) e/o di fornire le prestazioni prescritte dal Regolamento Ce n. 261/2004 e/o dall’eventuale risarcimento del danno?

La difesa delle compagnie aeree, volta a sostenere la natura eccezionale della circostanza, non sempre è stata ritenuta sufficientemente valida. Con una recente pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ribadito alcuni principi in merito all’onere della prova a carico del vettore.

La Corte di Cassazione, sezione III, con la pronuncia del 17 giugno 2026, n. 20489 -accogliendo il ricorso di una passeggera che, nei due gradi precedenti, si era vista rigettata la domanda di condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno- ha ricordato il particolare rigore con il quale il Giudice deve valutare la sussistenza di una circostanza eccezionale. Nel caso di specie, come appena accennato, una passeggera aveva domandato la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno a cui riteneva di avere diritto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 261/2004, a causa della cancellazione del volo che aveva subito senza avere ricevuto alcun preavviso e senza ricevere l’offerta di misure di assistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo di rientro che aveva acquistato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto riteneva provato, in via presuntiva, che la cancellazione del volo fosse stata determinata dalla circostanza eccezionale consistita nello sciopero nazionale del comparto aeroportuale. Il Tribunale, adito in sede di appello, aveva rigettato l’impugnazione confermando che lo sciopero costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore da responsabilità e che la documentazione prodotta, sebbene non proveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza dello sciopero e l’incidenza causale sul volo in questione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20480/2026, accogliendo il ricorso della passeggera, ha ricordato il quadro normativo e interpretativo di particolare rigore riconosciuto, in materia di trasporto aereo, dalla giurisprudenza sia nazionale che unionale ispirato dall’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione del passeggero quale parte debole del rapporto. “In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero.

Il vettore deve dimostrare, quindi, “a) l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato(….). “La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravando sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato informato (….)”. I Giudici di legittimità, nella medesima pronuncia, ricordati i presupposti affinché il Giudice possa ammettere la prova per presunzione semplice, hanno evidenziato il maggiore rigore richiesto in materia di responsabilità nel trasporto aereo. “Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero (cfr. Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 28647). La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato il nesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici “effetti a catena” di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa“.

Non è sufficiente -è stato ricordato dalla Cassazione- produrre la prova dello sciopero in un determinato aeroporto dovendo, il vettore, provare che tale sciopero abbia avuto “un’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato. La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale o flight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata a soddisfare l’onere probatorio“. (….) Il vettore deve fornire, quindi, “una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare in modo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da non lasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche. Non basta dimostrare l’evento, ma occorre provare l’inevitabilità delle sue conseguenze sul volo in questione“. (…) “il vettore è liberato solo laddove dimostri “l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (…) “deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse per lui impossibile adottarle“.

Stante un tale rigoroso onere probatorio, la decisione -continua la Corte- “non può essere fondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive di adeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenza dimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali le asserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività del singolo volo” e ciò anche in virtù della interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia alla nozione di “circostanza eccezionale”: “eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo“.

L’onere della prova, integralmente e rigorosamente a carico del vettore aereo, “richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solo dell’evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolo volo e, soprattutto, dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio“.

Nel caso esaminato dalla Corte, è stata ritenuta errata, quindi, la decisione dei giudici di merito di ritenere che i documenti forniti dal vettore aereo, sebbene non provenienti da autorità istituzionali, fossero idonei a fondare la prova presuntiva dell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nella giornata del volo cancellato e della sua incidenza sul volo in contestazione.

Il mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, Maggioli Editore, ottobre 2024, è acquistabile nelle librerie giuridiche, oppure, dal sito di Maggioli Editore; da Amazon, da lafeltrinelli.it, Mondadori store o attraverso i principali store online.

Posted in cancellazione, Diritto dei consumatori, Giurisprudenza, indennizzi, rimborsi, ritardo, sentenze, Trasporto aereo, vacanze, viaggi | Contrassegnato da tag: , , , , , | Leave a Comment »

20 maggio 2025, webinar su “vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno”.

Posted by Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2025

Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”? Cosa può fare il viaggiatore se il “pacchetto turistico” non è conforme al contratto? Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o cancellazione? Quale normativa è applicabile per richiedere l’indennizzo? La normativa è identica anche per il risarcimento del danno da trasporto? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti?

Il 20 maggio 2025, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino Editore su “Vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno“. Programma, modalità e costo di iscrizione sulla pagina del sito di Revelino Editore che prevede la possibilità di iscriversi per partecipare al solo webinar, oppure, il pacchetto (webinar +libro) comprensivo del mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, pubblicato da Maggioli Editore.

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

Posted in Alberghi, Consumatori, convegni, Corte di Giustizia UE, Diritto dei consumatori, Diritto.it, indennizzi, indennizzi, libri, pacchetti turistici, presentazione libro Risarcimento del danno da vacanza rovinata, ritardo, seminari, Trasporto aereo, trasporto ferroviario, Trasporto marittimo, vacanza rovinata, vacanze, viaggi | Leave a Comment »

Il danno da vacanza rovinata: mia video intervista su Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 9 novembre 2024

Video intervista, per il portale giuridico Diritto.it, sulla V edizione del volume “Il danno da vacanza rovinata“, pubblicata da Maggioli Editore e acquistabile nelle librerie giuridiche, oltre che attraverso il sito della stessa casa editrice e delle principali librerie online.

Posted in Alberghi, Danni, Diritto dei consumatori, Diritto.it, indennizzi, indennizzi, Interventi avv. Di Napoli, libri, presentazione libri, ritardo, Trasporto aereo, trasporto ferroviario, Trasporto marittimo, treni, vacanza rovinata, vacanze, viaggi | Contrassegnato da tag: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

“Il danno da vacanza rovinata”: nelle librerie la V edizione del mio volume

Posted by Roberto Di Napoli su 30 settembre 2024

Si può viaggiare per piacere, per lavoro o per altra necessità ma credo che sia comune il senso di forte disagio che si avverte in caso di inesatto adempimento delle prestazioni della controparte o di “difetto di conformità” del pacchetto turistico. La cancellazione di un volo, l’arrivo a destinazione in ritardo, il negato imbarco, l’attesa in aeroporto o in una stazione possono causare disagi, più o meno tollerabili, ma anche veri e propri danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o di cancellazione? Gli indennizzi previsti dai vari Regolamenti UE sono dovuti anche in caso di sciopero del personale? Il gestore di un resort è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore in caso di rapina? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti? Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”?
Spero che questa V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, edito da Maggioli Editore, continui ad essere apprezzata e possa essere utile, oltre che a tour operator e agenzie viaggi, a quanti vogliano conoscere i propri diritti durante il viaggio o essere aggiornati su interessanti e recenti pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia Ue.

L’appendice online contiene un’ampia rassegna delle norme e dei principali provvedimenti giurisprudenziali citati nel testo.

Il volume, oltre che nelle librerie giuridiche, può essere acquistato dal sito della casa editrice o attraverso i principali cataloghi online.

INDICE:

Prefazione
Premessa
Capitolo I
La tutela dei diritti del viaggiatore e del turista

  1. Introduzione. La tutela del viaggiatore e del turista
  2. Il codice del turismo

Capitolo II
I contratti di trasporto di persone e la responsabilità del vettore

  1. Il contratto di trasporto di persone in generale
  2. La responsabilità del vettore per ritardo, per danni alle persone e ai bagagli secondo la disciplina generale
  3. Il contratto di trasporto marittimo
    3.1. La tutela dei passeggeri in caso di sinistri o perdita di bagagli nel regolamento CE n.392/2009 e nell’allegata Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal Protocollo del 2002
    3.2. La tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nonché in caso di ritardo o cancellazione della partenza nel regolamento UE n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
    3.3. “Circostanze straordinarie”, modifica dell’itinerario, diritti del passeggero in caso di cancellazione del viaggio o di ritardo all’arrivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (sent. 2 settembre 2021)
  4. Il contratto di trasporto aereo
  5. La responsabilità del vettore aereo per danni alle persone, ai bagagli e per ritardo
    5.1. Segue – Nei voli effettuati da vettore comunitario
  6. La risarcibilità delle lesioni personali e la limitazione della normativa convenzionale alle bodily injuries
  7. La disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato
    7.1. L’interpretazione della nozione di “circostanze eccezionali” secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia UE
    7.2. Il risarcimento supplementare ex art. 12 e l’irrinunciabilità dei diritti ex art. 15 reg. 261/2004
  8. Cenni sui servizi di assistenza a terra (cd. handling)
  9. La responsabilità del vettore (o dell’impresa esercente servizi di handling?) durante le operazioni di imbarco e sbarco
  10. Il trasporto ferroviario
    10.1. Cenni sul regolamento (CE) 1371/2007, sostituito dal regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  11. La tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus
    secondo il regolamento (UE) n. 181/2011
    11.1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
  12. Alcuni casi di responsabilità del gestore per danni subiti dal passeggero all’interno della struttura (nella stazione ferroviaria; in aeroporto; nella stazione della metropolitana)
  13. Il contratto di seggiovia e il contratto di risalita insciovia (skilift): differenze in ordine alla responsabilità per danni alla persona
  14. La responsabilità del gestore di impianto sciistico

Formulario
1) Facsimile di diffida al vettore per risarcimento danni alla persona nel trasporto terrestre
2) Facsimile di richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco
3) Facsimile di lettera di risposta al vettore ferroviario per rifiuto del rilascio di bonus a causa dell’asserita non imputabilità del ritardo

Capitolo III
Contratti e responsabilità nei confronti del viaggiatore

  1. Il contratto di albergo
  2. La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate in albergo o date in custodia
  3. Conformità della stanza alla categoria di albergo o ai servizi promessi o pubblicizzati
  4. Il campeggio e il contratto di rimessaggio
  5. Il contratto di residence
  6. Il bed & breakfast
  7. L’agriturismo
  8. Il contratto di locazione per finalità turistiche
  9. Dal contratto di multiproprietà ai contratti di godimento ripartito di beni immobili nel codice del consumo
  10. Lo stabilimento balneare
  11. Il contratto di ormeggio turistico
    Formulario
    1) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da furto in camera d’albergo
    2) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da adempimento inesatto del contratto di albergo
    3) Facsimile di diffida per risarcimento danni all’imbarcazione

Capitolo IV
Le attività di organizzazione del viaggio

  1. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: il ridimensionamento della figura di intermediario in seguito al d.lgs. 111/1995
  2. Il contratto di organizzazione di viaggio nella C.C.V.
  3. I pacchetti turistici nel codice del turismo
  4. Segue – La responsabilità dell’organizzatore e del venditore
  5. L’organizzazione o la vendita del viaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro
  6. Il contratto di crociera turistica
  7. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: dalla vendita dei biglietti del mezzo di trasporto alla prenotazione dell’alloggio

Capitolo V
Il danno da vacanza rovinata

  1. La risarcibilità dei danni da cd. vacanza rovinata
  2. La “finalità turistica” e i “presupposti estrinseci” del pacchetto turistico
  3. Altri casi pratici di “vacanza rovinata”
    3.1. Il “danno da vacanza rovinata” nel codice del turismo
  4. La pubblicità ingannevole
  5. Le clausole vessatorie
    Formulario
    1) Facsimile di reclamo per inadempimento-inesatta esecuzione durante la vacanza
    2) Facsimile di reclamo per inadempimento (o inesatta esecuzione) successivamente al rientro
    3) Facsimile di ricorso per danni patrimoniali e da cd. vacanza rovinata

Capitolo VI
Conclusioni

La tutela del viaggiatore-turista dopo il codice del turismo
Indice analitico
Indice dei contenuti aggiuntivi online

Posted in Alberghi, indennizzi, indennizzi, libri, pacchetti turistici, rimborsi, ritardo, ritardo, Trasporto aereo, trasporto ferroviario, Trasporto marittimo, treni, vacanza rovinata, vacanze, viaggi | Leave a Comment »