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Archive for the ‘Giurisprudenza’ Category

Volo cancellato per sciopero? Il vettore deve fornire prova rigorosa della “circostanza eccezionale” e del nesso causale (diretto e inevitabile) con la cancellazione

Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2026

A chi non è capitato di arrivare in aeroporto e scoprire che la partenza del proprio volo è in forte ritardo o è stato cancellato o che sia negato l’imbarco? Disagi che, oltretutto, non sempre si esauriscono nella mera attesa del volo o nel dover rimandare la partenza ma possono determinare danni ulteriori e di vario genere. In alcuni casi, la compagnia aerea fornisce una motivazione nel tentativo di giustificare l’inadempimento ed evitare gli obblighi previsti dalla normativa in aggiunta all’offerta del volo alternativo o all’assistenza ai passeggeri. Ci sono circostanze, poi, che potrebbero, davvero, apparire “eccezionali” ma che il vettore ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare, così, il rischio di pregiudizio ai viaggiatori. La ratio della normativa sovranazionale -come più volte ribadito dalla giurisprudenza- è quello di garantire un elevato livello di protezione del passeggero ma l’interpretazione delle norme non sempre è stata univoca tanto da essere stata oggetto, spesso, di interventi da parte della Corte di Giustizia UE.

Nella V edizione del mio manuale “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato, tra l’altro, alcuni paragrafi al trasporto aereo e, nell’esporre la normativa e la giurisprudenza che prevedono i diritti del passeggero, ho ricordato varie pronunce sia nazionali sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si sono espresse, in particolare, sull’interpretazione del concetto di “circostanza eccezionale” tale da esonerare la compagnia aerea dagli obblighi di imposti dalla normativa. Si è riproposta più di una volta, ad esempio, la seguente questione (sebbene la giurisprudenza, quantomeno di legittimità e sovranazionale, da anni, sembri, sul punto, consolidata): il ritardo o la cancellazione del volo causati da uno sciopero del personale della compagnia aerea o dell’intero comparto aereoportuale o della società che gestisce i servizi di handling esonerano il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero l’indennizzo (rectius: “compensazione pecuniaria”) e/o di fornire le prestazioni prescritte dal Regolamento Ce n. 261/2004 e/o dall’eventuale risarcimento del danno?

La difesa delle compagnie aeree, volta a sostenere la natura eccezionale della circostanza, non sempre è stata ritenuta sufficientemente valida. Con una recente pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ribadito alcuni principi in merito all’onere della prova a carico del vettore.

La Corte di Cassazione, sezione III, con la pronuncia del 17 giugno 2026, n. 20489 -accogliendo il ricorso di una passeggera che, nei due gradi precedenti, si era vista rigettata la domanda di condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno- ha ricordato il particolare rigore con il quale il Giudice deve valutare la sussistenza di una circostanza eccezionale. Nel caso di specie, come appena accennato, una passeggera aveva domandato la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno a cui riteneva di avere diritto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 261/2004, a causa della cancellazione del volo che aveva subito senza avere ricevuto alcun preavviso e senza ricevere l’offerta di misure di assistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo di rientro che aveva acquistato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto riteneva provato, in via presuntiva, che la cancellazione del volo fosse stata determinata dalla circostanza eccezionale consistita nello sciopero nazionale del comparto aeroportuale. Il Tribunale, adito in sede di appello, aveva rigettato l’impugnazione confermando che lo sciopero costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore da responsabilità e che la documentazione prodotta, sebbene non proveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza dello sciopero e l’incidenza causale sul volo in questione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20480/2026, accogliendo il ricorso della passeggera, ha ricordato il quadro normativo e interpretativo di particolare rigore riconosciuto, in materia di trasporto aereo, dalla giurisprudenza sia nazionale che unionale ispirato dall’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione del passeggero quale parte debole del rapporto. “In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero.

Il vettore deve dimostrare, quindi, “a) l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato(….). “La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravando sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato informato (….)”. I Giudici di legittimità, nella medesima pronuncia, ricordati i presupposti affinché il Giudice possa ammettere la prova per presunzione semplice, hanno evidenziato il maggiore rigore richiesto in materia di responsabilità nel trasporto aereo. “Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero (cfr. Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 28647). La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato il nesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici “effetti a catena” di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa“.

Non è sufficiente -è stato ricordato dalla Cassazione- produrre la prova dello sciopero in un determinato aeroporto dovendo, il vettore, provare che tale sciopero abbia avuto “un’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato. La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale o flight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata a soddisfare l’onere probatorio“. (….) Il vettore deve fornire, quindi, “una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare in modo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da non lasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche. Non basta dimostrare l’evento, ma occorre provare l’inevitabilità delle sue conseguenze sul volo in questione“. (…) “il vettore è liberato solo laddove dimostri “l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (…) “deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse per lui impossibile adottarle“.

Stante un tale rigoroso onere probatorio, la decisione -continua la Corte- “non può essere fondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive di adeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenza dimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali le asserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività del singolo volo” e ciò anche in virtù della interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia alla nozione di “circostanza eccezionale”: “eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo“.

L’onere della prova, integralmente e rigorosamente a carico del vettore aereo, “richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solo dell’evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolo volo e, soprattutto, dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio“.

Nel caso esaminato dalla Corte, è stata ritenuta errata, quindi, la decisione dei giudici di merito di ritenere che i documenti forniti dal vettore aereo, sebbene non provenienti da autorità istituzionali, fossero idonei a fondare la prova presuntiva dell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nella giornata del volo cancellato e della sua incidenza sul volo in contestazione.

Il mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, Maggioli Editore, ottobre 2024, è acquistabile nelle librerie giuridiche, oppure, dal sito di Maggioli Editore; da Amazon, da lafeltrinelli.it, Mondadori store o attraverso i principali store online.

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Responsabile di lesione colposa il titolare di stabilimento balneare per ferita derivata da un pezzo di vetro sulla battigia

Posted by Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2026

Il titolare di uno stabilimento balneare non deve assicurare solo i servizi offerti dalla struttura agli utenti ma è tenuto a garantire la loro sicurezza e incolumità.

Nell’apposito paragrafo della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato alcune pagine sugli obblighi del gestore dello stabilimento balneare e su alcune pronunce giurisprudenziali tra cui Cass. pen. 5 luglio 2024, n. 26553 (il caso riguardava un omicidio colposo causato da una pericolosa struttura gonfiabile).

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 gennaio 2026, n. 1422, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato la sentenza con la quale la titolare di uno stabilimento balneare era stata condannata alla multa di 1500 euro per lesione colposa causata ad un minorenne da un pezzo di vetro sulla battigia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. I Giudici di merito avevano riconosciuto che è sulla titolare che “incombeva l’onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in concessione, compresa la battigia”, e, dunque, la responsabilità per avere “omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21”. La Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, ha riconosciuto che “Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l’evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall’imputata, fossero riusciti a raccoglierli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimo- strato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l’omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l’evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito”.

Per leggere l’indice del volume “Il danno da vacanza rovinata”, rinvio al mio post o al sito della casa editrice.

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La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione: Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione di diritto bancario e assicurativo

Posted by Roberto Di Napoli su 22 ottobre 2025

Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.

E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.

29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno

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Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Posted by Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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Su Diritto.it: “Così è (se ti pare): l’accettazione del piano di ammortamento rende irrilevante la conoscenza di come esso sia ab initio “composto”. Brevissime considerazioni a prima lettura di Cass. S.U. 29 maggio 2024, n. 15130”.

Posted by Roberto Di Napoli su 23 giugno 2024

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.

La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Riporto alcune mie considerazioni che ho espresso nell’articolo pubblicato su Diritto.it : “La parte mutuataria -secondo quanto affermato nella pronuncia- è in grado di conoscere il costo dell’operazione e quanto desumibile dal piano di ammortamento. Così è. Prendere o lasciare. Se il cliente lo accetta, sarebbe irrilevante, dunque, che questi effettivamente sappia o meno come quel piano sia “composto” ab origine, quale sia il regime finanziario sottostante e, soprattutto, che quello che ha sottoscritto comporta un costo superiore rispetto ad un piano in capitalizzazione semplice.
Pur comprendendosi che la sentenza è stata emessa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e, quindi, con il thema decidendum delimitato dalla questione oggetto del quesito, sarebbe utile, forse, una maggiore riflessione e una verifica su quale sia, in concreto, la prassi che precede la stipula di un mutuo: il cliente è sempre in grado di ricevere, di conoscere e di potere esaminare il piano di ammortamento prima della stipula del mutuo (visto che, non di rado, viene sottoposto al mutuatario quando, ormai, è dinanzi al Notaio)? E’ sempre in condizione di pretenderne la visione molto tempo prima senza temere ritorsioni quale un eventuale rifiuto da parte della banca di procedere con la stipula? E ancora: quante sarebbero le banche che, in alternativa, concederebbero quello stesso mutuo o leasing, a quel determinato tasso, ma in regime di capitalizzazione semplice? Qual è, di fatto, il mercato? C’è un’effettiva concorrenza sui prodotti bancari in Italia? Sarebbe possibile la verifica di un’effettiva offerta, sul mercato bancario, di mutui, finanziamenti o leasing con piani di ammortamento, a rate costanti, con regime di capitalizzazione semplice allo stesso tasso nominale (ma, per quanto si è detto, tasso effettivo e, dunque, costo complessivo differente) di quelli offerti in regime di capitalizzazione composta?

Pubblico di seguito il link al mio articolo, pubblicato su Diritto.it, con alcune brevi considerazioni “a prima lettura” della sentenza della Corte di Cassazione all’esito del rinvio pregiudiziale (cliccare qui).

Il tema sarà approfondito nel webinar del 2 luglio 2024 organizzato da Formazione Maggioli (moderatrice Avv. Monica Mandico) nel quale sarò relatore insieme al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). Informazioni sul programma e modalità di iscrizione al webinar sul sito di Formazione Maggioli (cliccare qui).

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Regimi finanziari nei piani di ammortamento. Cosa -ed entro quali limiti- hanno deciso le Sezioni Unite? Il 2 luglio webinar organizzato da Maggioli Formazione

Posted by Roberto Di Napoli su 8 giugno 2024

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, chiamata a pronunciarsi, in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, sulla nullità o meno del piano di ammortamento, a rate costanti (cosiddetto “alla francese”), privo dell’indicazione del regime finanziario (capitalizzazione composta o semplice), ha espresso alcuni principi che, sebbene legittimerebbero il piano di ammortamento “standardizzato” a tasso fisso, suscitano non pochi interrogativi e lasciano aperte questioni che, invece, frequentemente emergono dall’esame dei contratti di finanziamento, mutuo o leasing.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Il 2 luglio 2024, a poco più di un mese dalla decisione, sarò relatore al webinar organizzato da Maggioli Formazione con lo scopo di fornire alcuni spunti di riflessione derivanti dalla lettura e alcune possibili argomentazioni tecniche e difensive insieme all’Avv. Monica Mandico che modererà il seminario, al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica finanziaria all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli avvocati.

Nel corso del mio intervento esporrò alcune mie considerazioni in merito a:

Il “campo visivo” e i rinvii a quanto risultante dal giudizio di merito

Rispetto di principi matematici e interpretazione della norma

Domande, eccezioni e possibili argomentazioni difensive non in contrasto con la sentenza Cass. S.U. n. 15130/2024

Gli accertamenti indispensabili nel giudizio di merito, la rilevanza della c.t.u. e i quesiti indispensabili per una corretta decisione

Il prof. Antonio Annibali interverrà su:

I regimi di capitalizzazione e l’anatocismo.

Oggetto dell’intervento del dott. Francesco Olivieri:

Onere implicito e usura ab origine

Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sulla pagina dell’organizzatrice (cliccare qui)

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Clausola determinativa degli interessi con rinvio al parametro Euribor. La Cassazione riconosce la nullità del tasso manipolato nel periodo 2005-2008. E’ ipotizzabile la restituzione degli interessi anche per il periodo “non incriminato”?

Posted by Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2024

La Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha riconosciuto la nullità della pattuizione degli interessi a tasso variabile determinato attraverso l’utilizzo del parametro “Euribor”. A partire dal 2013, dopo la pubblicazione della decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione UE Antitrust con la quale 5 banche europee (e, successivamente, altre 3, con ulteriore provvedimento della Commissione UE del 2016) vennero sanzionate per avere manipolato il suddetto indice, la giurisprudenza nazionale si è espressa in modo contrastante in merito alla domanda o all’eccezione di nullità del parametro. Le argomentazioni difensive più frequentemente sostenute dalle banche sono state fondate sulla ritenuta estraneità della singola impresa bancaria al “cartello”, o all’intesa manipolativa, o sulla mancanza di prova non potendo attribuirsi rilevanza, a loro dire, alla mera produzione in giudizio della decisione della Commissione UE.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, ha accolto il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente con il quale era censurata la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di nullità della pattuizione degli interessi, contenuta in un contratto di leasing, mediante rinvio al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013“. I Giudici di legittimità, nell’interessante pronuncia, richiamando vari principi già affermati dalla Suprema Corte (alcuni dei quali, peraltro, richiamati anche nella sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 in merito alle fideiussioni contenenti clausole identiche a quelle contenute nel modello Abi riconosciuto lesivo della concorrenza e, dunque, della normativa antitrust), hanno confermato che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust” a prescindere, dunque, dal fatto che la singola banca abbia o meno partecipato all’accordo manipolativo e anticoncorrenziale.

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 è di particolare importanza, poi, per essere stata riconosciuta la natura di “prova privilegiata” alla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco (….)., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)“.

E’ comprensibile, quindi, l’importanza della recente decisione se si considera, in conseguenza della riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è stato manipolato (dal  29/09/2005 al 30/05/2008 e successivi semestri di applicazione), l’interesse e il diritto dell’utente alla rideterminazione contabile con applicazione dei tassi di interesse legale (come già riconosciuto in alcune pronunce di merito) o di quello minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o lo svolgimento dell’operazione (come riconosciuto in altre). La riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è risultato manipolato determina, in ogni caso, ulteriori interrogativi che, qualora risolti dalla giurisprudenza in senso favorevole all’utente, potrebbe consentire la rideterminazione dell’intera posizione contabile. Si ricorda, infatti, che se la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, spesso, confermato la validità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio ad un parametro esterno (come si verifica, appunto, per la determinazione del tasso variabile), ha, al tempo stesso, precisato che esso deve essere individuabile con certezza e determinato da un organo terzo. E’ valida la determinazione contrattuale degli interessi mediante rinvio ad un parametro che, se è stato falsificato, non può negarsi, allora, che sia falsificabile? Va ricordato, peraltro, che, prima ancora della decisione della Commissione Antitrust UE del 4 dicembre 2013, già una sentenza di merito -anticipando di dieci anni, quindi, il principio affermato dalla Cassazione, e, anzi, riconoscendo la nullità per indeterminatezza del tasso oltre che per la violazione della normativa antitrust- aveva negato che il tasso Euribor, considerate le modalità della sua formazione, potesse ritenersi un tasso “determinato” con la conseguente declaratoria, quindi, di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ. oltre che per violazione della normativa antitrust di cui all”art. 2 della legge 287/1990.

La recente decisione della Corte di Cassazione, certamente, costituisce una autorevole conferma della correttezza di quelle pronunce con le quali la giurisprudenza di merito (sia pur a fronte di un orientamento in senso contrario) aveva ritenuto invalido il rinvio all’indice Euribor e già risultano alcune decisioni con le quali vari Giudici di merito, in ossequio al principio recentemente espresso dall’ordinanza della Suprema Corte, hanno ordinato al consulente tecnico d’ufficio la rideterminazione contabile. L’importanza della questione e i possibili effetti che ne possono derivare sono stati posti in risalto, nelle scorse settimane, dai principali media oltre che da associazioni dei consumatori e professionisti. E’ evidente, tuttavia, la massima prudenza e la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti prima di agire giudizialmente essendo consigliabile che l’utente, con l’ausilio di professionisti, verifichi preliminarmente la “forbice” degli importi di cui potrebbe ottenere la restituzione o la decurtazione, l’effettiva convenienza ad agire od, eventualmente, l’opportunità di interrompere il termine di prescrizione.

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I Giudici onesti e competenti, quando si accorgono dell’errore, pongono rimedio

Posted by Roberto Di Napoli su 2 febbraio 2024

Mai scoraggiarsi e accettare una decisione quando appare non corretta. Non è la prima volta che il Giudice, lette le argomentazioni difensive, riconosca il proprio errore e modifichi o revochi il precedente provvedimento. A Trapani, in una importante causa di accertamento negativo del credito bancario da me patrocinata insieme al collega Avv. Daniele Rossi, il Giudice aveva rigettato l’istanza di esibizione documentale e, ammessa la c.t.u. contabile, aveva ordinato, tra i quesiti, di tenere conto dell’eccezione della prescrizione sulla base degli estratti conto e non previa rettifica degli addebiti non dovuti (cd. “saldo rettificato”); non aveva compreso, poi, tra i quesiti , la verifica e rideterminazione contabile di un contratto di mutuo chirografario. Lette le note, “re melius perpensa“, il Giudice ha riconosciuto l’errore e accolto le richieste dei nostri rappresentati. Ricordo, anni fa, a Chieti, analogo esempio di Giudice corretto e preparato. Avevo rilevato, nella prima difesa utile, l’errore nel non avere sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in quanto, probabilmente, aveva valutato non correttamente alcuni fatti. Mi permisi, credo garbatamente, di farlo presente in udienza. Rispose, sorridendo: “Avvocato, mi ha menato sufficientemente“. Replicai, scusandomi, che non mi sarei mai permesso e precisò che “era una battuta” riconoscendo espressamente l’errore. Questi sono esempi di Giudici con la “G” maiuscola in cui il cittadino deve e può continuare a credere. Calamandrei scrisse che “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. E’ difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma è la Verità. Mai abbandonare la “fede”.

Trib. Trapani, ord. 31 gennaio 2024

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