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Archive for the ‘Durata eccessiva processi’ Category

Cause di inammissibilità e diritto al processo equo su diritti fondamentali della persona (in particolare, alla proprietà). Webinar il 14 ottobre 2020 organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 4 ottobre 2020

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo (CEDU), più di una volta, nell’esaminare ricorsi aventi ad oggetto la lamentata violazione del diritto fondamentale ad un processo equo ed effettivo, ha chiarito i limiti entro i quali il legislatore nazionale può condizionare il diritto del cittadino ad una decisione “nel merito”. In alcuni casi, ha anche affermato le condizioni alle quali una pronuncia  di “inammissibilità” può ritenersi conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con una recente sentenza, pur ritenendo infondato uno dei motivi di ricorso alla Cedu proposti da un soggetto condannato all’esito di un processo penale, i Giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, condannato l’Italia (per violazione dell’articolo 6 della Convenzione) in quanto non era stato garantito al ricorrente l’esame effettivo delle sue argomentazioni né una risposta idonea a comprendere le ragioni del loro rigetto. 

Vari interventi normativi che si sono succeduti, in Italia, nel corso dell’ultimo  decennio hanno modificato alcune norme di entrambi i codici di procedura (civile e penale): quasi sempre, le modifiche sono state ritenute necessarie nel tentativo di ridurre la durata del processo e di “deflazionare” il carico di ruolo negli uffici giudiziari. 

L’esame di alcune norme e di alcune pronunce lascia dubbi, però, sulla loro compatibilità con il diritto del cittadino ad un processo equo ed effettivo. L’introduzione, ad esempio, nel codice di procedura civile, di varie norme sul cosiddetto “filtro” in appello (già oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza) o il particolare rigore formale nella redazione del ricorso in Cassazione hanno determinato pronunce di inammissibilità che non sempre lasciano al cittadino, alla conclusione del giudizio, la possibilità di comprendere “in concreto”le ragioni del rigetto della sua domanda. L’esigenza di un’effettiva risposta alla domanda di Giustizia può essere ancora più importante laddove oggetto della domanda giudiziale sia un diritto riconosciuto come fondamentale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e, soprattutto, se si vuole far sì che la “durata ragionevole” del processo non comprometta le regole processuali necessarie affinché la Giustizia sia sempre effettiva, efficiente e rispettosa dei diritti fondamentali: soprattutto in un Paese che, ad oggi, è al secondo posto, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, per importi dovuti in seguito a condanne per violazione dei diritti fondamentali della persona (vedasi articolo su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2020, pg. 8 “Boom degli indennizzi da versare per violazioni dei diritti umani”); un Paese in cui, a volte, si ha la sensazione che la “riduzione della durata del processo” costituisca uno dei “facili” argomenti (o slogan) preferiti da “leader” di movimenti politici, probabilmente, consapevoli del facile “consenso” che il desiderio di una “giustizia veloce” può determinare nei cittadini: questi ultimi, tuttavia, non sempre sono sufficientemente informati sulle differenze tra una “Giustizia veloce ed efficiente” (sempre auspicabile da tutti) e la “giustizia sommaria”  coi pericoli che, invece, essa comporta laddove siano soppresse alcune garanzie o prerogative fondamentali al fine di un’efficiente difesa.

Ringraziando Revelino Editore per l’invito, fornirò alcune mie riflessioni al webinar organizzato il 14 ottobre p.v. sul seguente tema e argomenti. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito della casa editrice.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DIRITTO AL PROCESSO EQUO SUL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA ALLA DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Riflessioni su alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Il diritto fondamentale e costituzionale alla difesa della proprietà (art. 1 Protocollo addizionale CEDU- art. 42 Cost.);
  • Il diritto ad un processo equo ed effettivo (Art. 6 Cedu- artt. 24 – 111 Cost.);
  • La tutela del diritto di proprietà tra principio dispositivo nel processo civile ed eccezioni rilevabili d’ufficio;
  • Ragioni di inammissibilità dell’azione e necessità di chiarezza della norma;
  • Bilanciamento tra il dovere di rispetto della norma e della forma e diritto ad un processo equo ed effettivo;
  • Riflessioni su alcune pronunce della CEDU e della giurisprudenza nazionale;
  • Riflessi nella difesa della proprietà da azioni bancarie ingiuste;
  • Risposte ai quesiti

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Dal sito Corriere.it: Mafia, «ingiusta detenzione»: a 89 anni risarcito l’ex 007 Contrada

Posted by Roberto Di Napoli su 7 aprile 2020

Leggendo la notizia riportata oggi sui principali organi di informazione sul risarcimento riconosciuto a Contrada, mi chiedo ancora una volta: quando si inizierà, in questo Paese, una seria riflessione sugli errori giudiziari e una modifica della legge sulla responsabilità disciplinare e civile? Chi dovrebbe risarcire e come possono concretamente essere compensati gli anni perduti dalle vittime di ingiustizie (non solo dalla giustizia penale ma anche civile)?

Anni fa, più di una volta, su questo mio blog ho dedicato alcuni post con mie personali considerazioni sulla “malagiustizia” compresa quella sull’opportunità di intitolare in ogni città d’Italia, quantomeno, una strada alle vittime (cliccare qui per leggere uno dei miei precedenti post)

Pubblico di seguito la notizia riportata oggi sul sito Corriere.it e dai principali organi di stampa.

Dal sito Corriere.it: Mafia, «ingiusta detenzione»: a 89 anni risarcito l’ex 007 Contrada

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Anatocismo bancario e vizi nei contratti: nelle librerie la sesta edizione.

Posted by Roberto Di Napoli su 5 marzo 2020

E’ uscita la sesta edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“. Il libro, arricchito, di volta in volta, di vari paragrafi, sin dalla prima edizione è stato apprezzato, forse, anche per la sua struttura da “manuale” al fine di tentare di agevolare la comprensione non solo da parte di giuristi.

Il volume, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che dal sito della casa editrice, consente la lettura di una vasta rassegna di pronunce giurisprudenziali (di merito e di legittimità) che, insieme alla normativa di riferimento, è offerta online (oltre al Testo Unico Bancario pubblicato nello stesso libro, in appendice, in modo da agevolarne la lettura).

Copertina Anatocismo Bancario e vizi nei contratti, VI edizione
La copertina della VI edizione del manuale Anatocismo bancario e vizi nei contratti, scritto dall’avv. Roberto Di Napoli ed edito da Maggioli Editore

Ringrazio, oltre che i lettori che spero continuino ad apprezzare il mio contributo, la storica e prestigiosa Maggioli Editore che, già 15 anni fa (con, all’epoca, il dott. Revelino), intuì l’interesse che la divulgazione delle tematiche, affrontate in un volume organico, avrebbe potuto avere nella comprensione dei principali aspetti del contenzioso bancario. 

Per leggere l’indice, cliccare qui

Un volume nato 15 anni fa e sempre rinnovato, nelle sei edizioni, per stare al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale:

Era l’estate del 2004 quando pensai di pubblicare un volume con le principali questioni relative alle più frequenti (e più gravose) voci di costo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente e che, sebbene affrontate da alcune pronunce di merito e di legittimità, erano ancora poco conosciute. L’entrata in vigore della legge 108/1996 in materia di usura e, nel marzo 1999, due importanti sentenze della Corte di Cassazione in contrasto con quanto era stato precedentemente affermato in merito alla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, avevano, da alcuni anni, rafforzato la tutela degli utenti bancari e confermato la fondatezza di eccezioni e domande formulate dai correntisti per ottenere la rideterminazione contabile. La giurisprudenza, tra l’altro, si era già più volte pronunciata in merito ai requisiti per la valida pattuizione delle clausole determinative degli interessi, così come sulla contestabilità degli estratti conto  o sui presupposti per le segnalazioni alla Centrale Rischi. Pensai, quindi, che potesse risultare utile alla difesa degli utenti bancari un volume con la spiegazione, con uno stile e linguaggio più semplice possibile, dei più frequenti vizi del saldo del rapporto di conto corrente nonché dei possibili strumenti di difesa.

La prima edizione del volume, pubblicato da Maggioli Editore e uscito a maggio 2005 (con il cd allegato contenente, insieme alla normativa e ad alcuni schemi di lettere o atti, la giurisprudenza sui vari argomenti trattati nel testo), fu subito apprezzata oltre che da avvocati, magistrati e consulenti, anche da imprenditori e consumatori e, dopo circa 2 anni, fu aggiornato in una seconda edizione con nuovi paragrafi (come quello dedicato al mutuo stipulato a copertura di esposizione su conto corrente) e giurisprudenza. Allo stesso modo, nelle edizioni successive così come in questa appena stampata, ho cercato di aggiornare il testo con i sopravvenuti interventi legislativi e le varie questioni, nel frattempo, emerse e decise dalle più interessanti pronunce. Nel 2014, al fine di fornire una visione ancora più dettagliata sulle questioni e sulle pronunce relative all’usura, il volume è stato affiancato da una sorte di appendice o “parte speciale” dedicata specificatamente a “L’usura nel contenzioso bancario” (II edizione, 2017).

La sesta edizione di “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” tiene conto, tra i vari argomenti affrontati, dell’evoluzione normativa in merito alla capitalizzazione nonché delle importanti pronunce giurisprudenziali in tema di prescrizione e onere della prova, diritto e limiti alla richiesta di documentazione bancaria, fideiussioni e pregiudizi derivanti (anche ma non solo) dalle indebite segnalazioni nelle centrali rischi.

Come già avevo scritto nel post dedicato alla precedente edizione, continuo a ritenere che “Scrivere un manuale o un testo giuridico non è solo un’opera di divulgazione di pronunce giurisprudenziali o di leggi la cui lettura può apparire “arida” e “noiosa”: è anche ricerca, studio, organizzazione di ciò che si ritiene possa interessare il lettore, creazione del volume cercando di contemperare l’esigenza di semplicità espositiva degli argomenti -che potrebbero sembrare complessi per chi si affaccia, per la prima volta, alla materia- con l’involontario, a volte necessario, “tecnicismo” e cercando di “far parlare” il libro con la massima semplicità possibile; è, quindi, divulgazione del proprio pensiero o anche dell’interpretazione di una determinata legge o sentenza; è, come ogni libro o come ogni scritto, anche una “proiezione” dell’autore“. “Sentire il lettore contento dell’acquisto credo renda felice ogni autore per il solo fatto di “sentire” la fiducia e quell’affetto di chi ha apprezzato ciò che si è scritto, di chi immagina gli sforzi, le rinunce, il tempo impiegato, di chi ti vuole ringraziare e ti sorride per l’aiuto inconsapevolmente datogli. E’ per questo, però, probabilmente, che si sente anche la non poca responsabilità in quanto si manifesta, si esterna e divulga il proprio pensiero, il proprio “punto di vista” che si materializza su carta, con una vita propria, anche distinta da quella dell’autore”.

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Un’ennesima dimostrazione delle ragioni per cui tante imprese sono fallite o aggredite ingiustamente: CASO AUTOLELLI, LA BANCA CHIEDE DI INSINUARSI AL FALLIMENTO PER OLTRE 5 MILIONI. IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE CONTRO IL RIGETTO, E’ LA BANCA A DOVERE RESTITUIRE OLTRE 3 MILIONI DI EURO.

Posted by Roberto Di Napoli su 26 ottobre 2014

Ecco un’ennesima dimostrazione di come le banche hanno affossato e pregiudicano l’economia italiana distruggendo le imprese con pretese che, poi, all’esito di lunghi giudizi e quando i diritti fondamentali della persona sono irrimediabilmente compromessi, si rivelano infondate e con conseguenze che inevitabilmente si riverberano su tutto il Paese, sull’economia nazionale e sui contribuenti. In questo caso, non si può negare la serietà della curatela fallimentare che, piuttosto che ammettere, con superficialità, crediti bancari inesistenti o superiori al dovuto, ha non solo rigettato la domanda di insinuazione al passivo ma ha anche proseguito il giudizio facendo condannare la banca alla restituzione.

CASO AUTOLELLI. CON 8.800.000 Euro VINCE LA DIFESA GIURIMETRICA DI SOS UTENTI. | SOS UTENTI.

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Risarcimento per durata eccessiva del processo: Ministero della Giustizia condannato anche al risarcimento dei danni per mancata esecuzione della sentenza

Posted by Roberto Di Napoli su 24 novembre 2012

Riporto il link di un’interessante, recente pronuncia emessa dal TAR Lazio (sede di Roma, sent. 24 Ottobre 2012, n. 8476) che ha condannato il Ministero della Giustizia anche al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione della sentenza con la quale era stata accolta la domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo (ex legge “Pinto”).

Una pronuncia di grande interesse, tra l’altro, per avere interpretato restrittivamente -o, meglio, disapplicato- il limite normativo (ex art. 3, comma settimo, l. 89/2001) derivante dalle “risorse finanziarie”.

Una “lezione”, a mio avviso, per quei politici o cosiddetti “tecnici” che vorrebbero scrivere leggi dimenticando, spesso, i principi costituzionali o i diritti fondamentali tutelati anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Processo, eccessiva durata, indennizzo, termine, titolo esecutivo, ritardo, danno.

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Un giudizio durato quasi 18 anni. Ancora una volta, condannato il Ministero della Giustizia per durata eccessiva del processo

Posted by Roberto Di Napoli su 5 agosto 2012

Con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge in seguito all’approvazione da parte del Senato lo scorso 3 Agosto (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla data in cui scrivo il presente post *), sono state introdotte alcune modifiche alle norme di cui alla legge 89/2001 (cosiddetta legge Pinto) che disciplina la procedura per ottenere il risarcimento per la durata eccessiva dei processi. Le modifiche, -che, dalla lettura dell’art. 55, comma 2, dovrebbero divenire efficaci a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione- riguardano, principalmente, l’iter (che si svolgerà, in sostanza, in modo simile ad un procedimento per decreto ingiuntivo e con le garanzie del contraddittorio dal momento che sarà pur sempre possibile un giudizio di opposizione che si svolgerebbe secondo le norme dei procedimenti camerali ex art. 737 e segg. cod. proc. civ.) nonché alcuni casi di inammissibilità ed improcedibilità; la lettura di alcune norme, tuttavia, a mio avviso, lascia la sensazione che desiderio del legislatore (per fortuna, difficile da realizzarsi in virtù di quanto imposto dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo), fosse, in realtà, quello di rendere più difficile l’ottenimento dei rimborsi che, ogni anno, raggiungono importi abbastanza significativi per le casse dello Stato. E’ impossibile, d’altronde, pensare che si possa completamente ostacolare il diritto del cittadino ad ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva del processo. Ricordo, infatti, che l’Italia è già stata condannata più volte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio per i ritardi nella “giustizia” e la disciplina normativa di cui alla legge 89/2001, ossia le previsioni finalizzate a concedere un rimborso ai cittadini vittime di una giustizia troppo lenta, non è stata “un’invenzione” frutto della sensibilità dei politici di fronte ai disagi dei cittadini, bensì, un obbligo, di fatto, imposto dalla Corte Europea che lo Stato, di certo, non può eludere. 

Se l’ammontare dei risarcimenti a cui lo Stato è condannato dai giudici è di entità tale da avere indotto, probabilmente, il governo ad intervenire con una legge nel tentativo di porre qualche limite alle domande (secondo quanto affermato nell’art. 55, comma 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge sopramenzionato, i relativi oneri per la finanza pubblica sarebbero stati di 200 milioni di euro per il 2011; “La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica”, come espressamente sancito nel disegno di legge), rattrista, comunque, vedere il Governo e il Parlamento preoccupati, come sempre, più per le casse dello Stato che per i diritti fondamentali della persona: come se il cittadino già danneggiato nell’ottenere una sentenza dopo dieci o vent’anni fosse felice nel chiedere il risarcimento o guadagnasse dall’ottenimento della somma a carico del Ministero della Giustizia. E’ evidente che altri sono gli sprechi e ben altri sarebbero, soprattutto, i rimedi per contribuire ad una giustizia, al tempo stesso, celere ma rispettosa del contraddittorio e non sommaria. Non va dimenticato, oltretutto, che il diritto alla durata ragionevole del processo è protetto costituzionalmente dall’art. 111 oltre che dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Conforta, quindi, continuare ad assistere ad una fedele e corretta applicazione della legge Pinto -e dei criteri ricordati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria- da parte dei giudici che non hanno timore a condannare lo Stato in presenza di una ingiusta lesione, ai danni del cittadino, del diritto-interesse ad ottenere la definizione del giudizio nel tempo ritenuto congruo secondo la complessità del procedimento.

Riporto di seguito una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire circa quattordicimila euro (precisamente, € 13750,00), con interessi legali dalla domanda al saldo, ad ognuno dei dure ricorrenti.

Nel caso di specie due coniugi, nel 1992, in seguito alla notifica di un precetto da parte di una banca, proponevano opposizione. Il giudizio di “opposizione al precetto”, in seguito anche alla sostituzione di vari giudici e a vari rinvii delle udienze, veniva definito con esito a loro favorevole soltanto nel febbraio 2010 e, dunque, circa diciott’anni dopo (ricordando un passo de “L’elogio dei Giudici” di Calamandrei nel quale si racconta del contadino dispiaciuto al pensiero di non proseguire in appello la causa che aveva visto sin da piccola quando, ormai, aveva già sei anni ed era in età di scuola, in questo caso verrebbe da dire che il giudizio era diventato “maggiorenne” -cliccare qui per leggere un mio precedente post nel quale ricordavo il passo di Calamandrei).

Nel mese di Luglio 2011 i coniugi, da me difesi, hanno adito la Corte d’Appello di Napoli domandando il ristoro per la durata eccessiva del processo. Contestata la difesa dell’Avvocatura dello Stato che sosteneva, tra l’altro, la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo, la Corte d’Appello, ritenendo che la durata ragionevole sarebbe dovuta essere di 4 anni e che, dunque, nel caso di specie, il processo aveva avuto una durata eccedente di oltre 13 anni, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia a rifondere, per ognuno dei coniugi, l’importo di €13.750,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.

Appare interessante la motivazione del decreto con la quale la Corte d’appello, rigettando le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato e ribadendo il principio già più volte affermato dai giudici di merito e di legittimità, ha ricordato che: ” è noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale“.

E’ proprio questo principio, tuttavia, che pare non essere ben compreso dal legislatore che, forse preoccupato nel limitare il ricorso alla legge Pinto e le conseguenti condanne a carico dello Stato, evidentemente non ha idea dei sacrifici, dei disagi che l’attesa della definizione di un giudizio, sia esso civile che penale o amministrativo, può comportare al cittadino. 

Per leggere il testo integrale del decreto della Corte d’Appello di Napoli 26 Luglio 2012, cliccare qui.

* La legge di conversione 7 Agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2012 n. 187

Per leggere il testo della legge 89/2001 così come modificata dal d.l. 83/2012, convertito in legge 3 Agosto 2012, dal sito “Normattiva” (con l’avvertenza che il testo non ha carattere ufficiale), cliccare qui

Per leggere il testo del disegno di legge di conversione del d.l. 22 Giugno 2012 n. 83, (le norme relative al procedimento “ex lege Pinto” sono contenute all’art. 55) cliccare qui

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L’indennizzo per l’eccessiva durata del processo è dovuto anche se la causa era infondata

Posted by Roberto Di Napoli su 1 febbraio 2012

La giurisprudenza aveva già riconosciuto ed affermato il principio secondo cui l’indennizzo per la durata eccessiva del processo è dovuto anche nel caso di soccombenza nel giudizio cd. “presupposto”.

La Corte di Cassazione, sez. VI, con la sentenza del 9 Gennaio 2012 n. 35, ha ribadito il suddetto principio con maggiore chiarezza affermando, in sostanza, che: ” in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria“.

Riporto il link di alcuni siti nei quali è pubblicata anche la motivazione della sentenza. La notizia è stata riportata anche su Il Sole 24 Ore del 30 Gennaio 2012.

Cliccare sui link di seguito indicati per leggere la sentenza:

– dal sito dirittoeprocesso.com Eccessiva durata del processo: possibile l’indennizzo anche se l’azione è infondata? Cassazione, sez. VI, 9 gennaio 2012, n. 35.

dal sito altalex.com http://www.altalex.com/index.php?idnot=55408

per leggere la notizia dal sito de Il Sole 24 Ore del 30 Gennaio 2012 http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-30/pinto-tutela-anche-infondatezza-064338.shtml?uuid=AacLbSkE&fromSearch

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Lo Stato, ancora, condannato per la durata di un fallimento.I politici prendano atto dei veri problemi della giustizia civile!!!

Posted by Roberto Di Napoli su 31 gennaio 2010

ParlamentoNon so se i parlamentari, i politici, abbiano davvero compreso la gravità della situazione in cui si trova, in Italia, la giustizia civile. Credo che molti, soprattutto i parlamentari-avvocati, dovrebbero tornare più spesso nelle aule di giustizia ed assistere, magari, alle udienze prestando particolare attenzione ai rinvii tra un’udienza e la successiva.

I tempi infiniti e la durata “irragionevole” di una causa civile, privando, spesso, la parte dei diritti fondamentali della persona umana, possono comportare pregiudizi gravissimi: il fallimento di un’impresa, la perdita di un patrimonio o, perfino, la compromissione dei mezzi di sussistenza.

Ancora più insidiosa è la durata irragionevole di una procedura fallimentare. In alcuni casi, anzi, oltre che irragionevole, è scandalosa perché, mentre il “fallito” attende di tornare “in bonis”, intorno alla procedura gravitano consulenti, legali, curatori, custodi, ausiliari ben pagati ma il cui operato non sempre, a mio avviso, è ineccepibile.

Giorni fa, mentre mi trovavo in una cancelleria a consultare un fascicolo, ho chiesto ad una cancelliera se, anche in quel Tribunale, ci fossero procedure eccessivamente lunghe. Ha risposto, sorridendo, che pende una procedura fallimentare da oltre trent’anni. Mi è venuto in mente un bellissimo aneddoto raccontato, oltre cinquant’anni fa, da Piero Calamandrei ne “L’elogio dei giudici” che, ricordando come dai tempi di Giustiniano il processo venisse immaginato come un organismo vivente che nasce, cresce e si estingue col giudicato, racconta come di una tale “personificazione” fosse consapevole un contadino toscano che gli chiedeva di assisterlo per un appello in una causa che, in primo grado, era durata sei anni. Diceva il contadino, con un accento di tenerezza -racconta Calamandrei- simile ad un nonno che presenta la nipotina alla maestra: “Sor avvocato, a questa causa mi ci sono affezionato. La metto nelle sue mani. Vede, l’ha sei anni: l’è digià grandina. La si può cominciare a mandare a scuola”.

Chissà cosa penserebbe Calamandrei oggi, nel vedere procedure fallimentari pendenti da oltre trent’anni e chissà, al posto del contadino, chi sarebbe il soggetto preoccupato ed intento a non farla “morire”. Di certo, non il fallito che, quasi sempre, coi vincoli personali e patrimoniali che lo colpiscono, soffre della durata.

Nonostante l’Italia sia tra i Paesi più volte condannati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per la durata eccessiva dei processi e malgrado i costi a carico dell’erario derivanti dalle condanne al risarcimento dell’equo indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), non tutti i cittadini lesi sanno di potere essere risarciti per la durata eccessiva del processo. E’, tuttavia, una magra consolazione se si considera che ciò che può essere risarcito è solo il danno non patrimoniale e patrimoniale conseguente alla durata eccessiva e non, ovviamente, il danno già oggetto del giudizio cosiddetto “presupposto”. Un’ulteriore anomalia e differenza rispetto a quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo che, in caso di violazione del termine ragionevole, riconosce l’equo indennizzo per ogni anno di durata del processo, è rappresentata dal fatto che la giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità, riconosce, invece, l’”equo indennizzo”, per un modesto importo compreso tra 1000 e 1500 euro, solo per gli anni eccedenti quella durata che, secondo una valutazione complessiva della causa, sarebbe stata normale e ragionevole.

In materia fallimentare, come confermato in una recentissima pronuncia della Cassazione, la procedura semplice, con un solo creditore, dovrebbe durare tre anni o, se più complessa, al massimo, sette.Palazzaccio

A Roma, una coppia di anziani coniugi sottoposti a procedura fallimentare dal 1997 ha subito, negli anni, le più profonde umiliazioni. Titolari di un’attività commerciale avente ad oggetto vendita di mobili per arredamenti, per colpa, principalmente, di due noti istituti di credito, hanno perso l’intero patrimonio senza neppure (così, a loro dire, consigliava il “difensore”) potere proporre causa di opposizione alla sentenza di fallimento. Hanno perso la casa e sono dovuti emigrare dall’Abruzzo nel Lazio, a casa dei figli. Hanno chiesto più volte al precedente giudice delegato e al curatore un sussidio alimentare: nonostante la presenza di un non indifferente attivo derivante dalla vendita del patrimonio gli è stato negato. Nessuno, né curatore né creditori né giudice, malgrado sollecitati, hanno inteso proporre cause di risarcimento dei danni alle banche responsabili dell’applicazione di interessi su interessi ed oneri illegittimi. Lui ha oltre ottant’anni e, da persona umile ed onesta, si sveglia di notte perché vorrebbe vestirsi e andare a lavorare. Mi ha chiesto più volte, disperato, di volere andare a Strasburgo per essere risarcito per la durata eccessiva della procedura. Gli ho spiegato che, dal 2001, bisogna adire il giudice nazionale, ossia, bisogna iniziare la causa in Italia e così, infatti, abbiamo fatto proponendo, con la mia difesa e con il prezioso aiuto del collega Giuseppe Pennino di Perugia, una causa per il risarcimento dell’equo indennizzo. Il mio povero amico e cliente ha rischiato di dovere preparare una nuova causa: quella per l’eccessiva durata anche di questo processo perchè, proposto il ricorso a Giugno, l’udienza era stata fissata …. a Marzo!!! Grazie alla sensibilità della Corte che ha accolto la mia richiesta di anticipazione, l’udienza è stata anticipata a Novembre. Ora, finalmente, la povera coppia, sperando di potere, un giorno, ottenere anche il risarcimento dalle banche responsabili, ha ottenuto un pur modesto riconoscimento in quanto la Corte d’Appello di Perugia (cliccare qui per leggere il decreto) ha riconosciuto, effettivamente, la durata eccessiva della procedura fallimentare prendendo atto anche del diritto al ristoro per il “protrarsi degli effetti personali del fallimento, vale a dire per la compressione che ne consegue per i diritti fondamentali della sfera giuridica del fallito”  . A prescindere dall’importo riconosciuto (conforme a quanto riconoscibile secondo gli standard europei e leggermente aumentato a causa dei particolari pregiudizi alla sfera personale del fallito), non appare del tutto condivisibile la durata ritenuta ragionevole che, nel caso di specie, è stata riconosciuta in dieci anni a causa della pendenza di azioni revocatorie (discostandosi, dunque, da quanto affermato dalla Cassazione). Credo, tuttavia, che le continue condanne a carico dello Stato dovrebbero fare riflettere maggiormente i politici non solo sul conseguente esborso a carico dell’erario ma, principalmente, sulla circostanza che, dietro ad ogni procedura, ad ogni causa durata eccessivamente, ci sono delle persone che soffrono a causa della persistente lesione ai loro diritti che, come si evince dai vari decreti “ex lege 89/2001”, nessuna condanna (per importi modestissimi e solo “simbolici”) può risarcire efficacemente in quanto le umiliazioni, la perdita della serenità, la compromissione della salute insite in ogni causa dai tempi infiniti sono pene indelebili ed irrisarcibili: e, spesso, a carico anche di chi, dopo venti o trent’anni, si scopre che aveva ragione. Roberto Di Napoli

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