IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘fainotizia’ Category

La contestazione della falsità della firma e dei documenti nelle controversie bancarie: profili giuridici e grafologici- Webinar il 5 marzo 2021

Posted by Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2021

Quante volte è capitato che, nell’esaminare la documentazione bancaria, l’utente rilevi la non genuinità della propria firma risultante su un contratto o l’autenticità di un documento? Ho già pubblicato, qualche anno fa, un post in merito ad alcune sentenze ottenute in favore di alcuni miei assistiti i quali avevano disconosciuto e contestato la sottoscrizione apposta su alcuni moduli di fideiussione e in virtù dei quali la banca aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo a loro carico. E’ evidente che particolare attenzione deve essere posta dal difensore nel rispettare i termini e le forme, previste dal codice di rito, qualora la parte intenda disconoscere la firma apposta su una scrittura privata o l’autenticità di un documento. Fondamentale, inoltre, è l’ausilio del consulente tecnico, esperto in grafologia giudiziaria, sia nella fase stragiudiziale per valutare se vi siano o meno i presupposti per instaurare un procedimento che nel corso del giudizio stesso nelle vesti di consulente nominato dal Giudice (CTU) o di ctp a difesa dell’interesse della parte.

Ho accettato con piacere, pertanto, ancora una volta, l’invito rivoltomi da Revelino Editore a partecipare quale relatore al webinar, organizzato per il prossimo 5 marzo 2021, con la grafologa dott.ssa Licia Selvaggio sulla seguente tematica che ritengo continui ad essere di grande interesse “La contestazione della falsità della firma e dei documenti nelle controversie bancarie: profili giuridici e grafologici“. Allego di seguito la locandina col programma. Informazioni sul costo e sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul  sito dell’organizzatore.

Locandina Webinar 5 marzo 2021 La contestazione della falsità della firma e dei documenti nelle controversie bancarie: profili giuridici e grafologici

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Ristori veri e concreti. Dal sito de Il Sole 24 ORE: “Metti una sera a cena da Ruben: pasti a 1 euro per chi è diventato povero” 

Posted by Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2021

Sei anni fa, su questo mio blog, avevo pubblicato il link alla notizia, riportata da vari quotidiani, di una nobile iniziativa di solidarietà: la nascita, a Milano, di Ruben, un ristorante ad 1 euro per persone in “momentanea difficoltà” che prende il nome da quello di un onesto lavoratore, sfortunato e morto di freddo in mezzo a una strada.

Dopo sei anni, ho letto una bella intervista, pubblicata su Il Sole 24 ore di domenica 17 gennaio, alla figlia del fondatore che spiega anche quanto è stato fatto sin dal 2014: novemila tessere e trecentoventinovemila cene. Ma, come si legge nell’articolo, l’aiuto non si esaurisce solo nel fornire il  pasto.

Pubblico di seguito il link sperando che iniziative simili possano costituire un esempio in ogni parte di Italia: soprattutto in un periodo così difficile come quello attuale, in cui la pandemia ha aumentato il numero di persone in difficoltà e la solidarietà dei cittadini, forse, può dimostrare di essere più efficiente, veloce e concreta di tante altre “promesse”.

Dal sito del quotidiano Il Sole 24 Ore: “Metti una sera a cena da Ruben: pasti a 1 euro per chi è diventato povero

Valentina Pellegrini, vicepresidente dell’omonimo gigante del food, 39 anni, racconta la storia del ristorante che sfama chi passa tempi difficili

Sorgente: Metti una sera a cena da Ruben: pasti a 1 euro per chi è diventato povero – Il Sole 24 ORE

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I principali danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale da abusi bancari- Videointervento sulla rivista Diritto.it

Posted by Roberto Di Napoli su 12 marzo 2020

Pubblico di seguito il sesto videointervento, pubblicato sulla rivista Diritto.it, su “I principali danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale da abusi bancari“. Sul sito della rivista (oppure cliccando sul seguente link), è possibile scaricare un estratto, relativo al suddetto argomento, dal mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” di cui è appena uscita la VI edizione (come ricordato nel mio post del 5 marzo 2020).

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La minaccia di azioni giudiziarie ingiuste e profitto illecito. Sulla rivista Diritto.it il mio videointervento

Posted by Roberto Di Napoli su 4 marzo 2020

Riporto di seguito il mio videointervento su “La minaccia di azioni giudiziarie ingiuste e profitto illecito” pubblicato sul sito della rivista Diritto.it  dal quale è possibile anche leggere e scaricare (in formato pdf) un estratto del relativo paragrafo del mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito da Maggioli Editore, di cui è appena uscita la sesta edizione. Il volume è acquistabile sul sito della casa editrice oltre che nelle librerie giuridiche.


copertina anatocismo bancario e vizi nei contratti VI edizione

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Riforma della prescrizione: alcune mie sommarie riflessioni su una legge che non appare compatibile con la tutela dei diritti fondamentali della persona

Posted by Roberto Di Napoli su 5 gennaio 2020

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Condivido fermamente -come, credo, ogni cittadino- la necessità che sia assicurata la punizione dei responsabili di qualunque reato. Pur consapevole della complessità del tema, credo che la riforma della disciplina della prescrizione, così come entrata in vigore, non sia affatto compatibile con uno Stato di diritto, soprattutto se non si vogliono chiudere gli occhi di fronte ai non pochi problemi in cui si trova il sistema della Giustizia in Italia, tra i quali anche (ma non solo) la durata dei processi.

Chi l’ha ritenuta o ritiene urgente, non conosce, forse, i non rari casi di malagiustizia e non ha riflettuto abbastanza sui casi di “errori” giudiziari. Ho letto e sentito che si ritiene intollerabile che – come, purtroppo, verificatosi in passato- vittime di reati, in alcuni casi, non possano ottenere Giustizia a causa della prescrizione. Premesso che una tale motivazione, pur potendo risultare efficace nell’attirare facilmente il consenso elettorale di quanti non conoscono la differenza tra la responsabilità penale e civile, sembra confondere l’interesse dello Stato (alla repressione e punizione dei reati) da quello delle vittime (la cui risarcibilità prescinde dall’eventuale declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato e i cui termini di prescrizione possono essere interrotti da un qualsiasi atto anche stragiudiziale), potrei anche condividere, in astratto, che l’istituto della prescrizione collide con la “certezza della pena“: è difficile sicuramente, per la persona offesa di un reato, tollerare che il responsabile non sia scalfito dalla sanzione anche penale prevista dall’ordinamento. Vorrei, però, che l’autore o i sostenitori della riforma rispondessero anche a qualche altra domanda: appare normale che vari politici, a volte anche costretti a dimettersi dalle cariche che ricoprivano e per le quali erano stati eletti, siano stati processati, arrestati, condannati e, poi, a distanza di anni, assolti? E se si ripetessero analoghi errori e, dopo un’erronea sentenza di condanna, restassero, a causa della disciplina della prescrizione così come recentemente riformata, sotto processo a vita? Appare compatibile una tale disciplina (in un sistema in cui, oltretutto, la legge sulla responsabilità dei magistrati non è esente da critiche e perplessità) con la Costituzione, con la legge e con la separazione dei poteri? E’ tollerabile che vi siano reati gravissimi che, pur nell’ipotesi in cui sia stato accertato “il fatto”, non siano puniti da chi dovrebbe reprimerli e punirli e ciò per ragioni ben diverse dalla prescrizione? E’ tollerabile che (accanto a tanti magistrati che sono e appaiono seri, preparati, onesti e integerrimi) vi siano giudici che sbagliano e, di fatto, quasi mai, puniti? Gli autori della riforma della prescrizione pare ignorino che vi sono stati alcuni casi di imputati prosciolti con provvedimenti, poi, annullati dai giudici dei gradi successivi ma che, nel frattempo, il decorso del tempo aveva determinato la prescrizione impedendo, così, la prosecuzione del processo. La prescrizione nel diritto penale non è un privilegio ne’ a causarla sono strategie dilatorie degli avvocati ne’, tantomeno, i giudici attenti e scrupolosi: è un istituto a garanzia della persona accusata che non può rimanere a vita sotto processo, soprattutto quando, per la durata trascorsa dal “fatto” e per il quale non vi è un accertamento definitivo della sua esistenza o della responsabilità dell’imputato, è venuto meno l’interesse dello Stato alla punizione. Credo che chi si voglia qualificare “Avvocato del popolo”, debba conoscere davvero ciò che il Popolo, formato dai cittadini che credono nello Stato e nelle Istituzioni, ogni giorno, può subire; al tempo stesso credo che qualsiasi riforma non possa prescindere dai diritti fondamentali della persona umana, tra i quali, oltre che la Costituzione, la CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: meglio specificare per chi non capisse cosa sia o dovesse confonderlo con il nome di qualche corso privato per esami professionali) sancisce quello di essere giudicati in un tempo ragionevole. La violazione di tale diritto non può, di certo, essere compensata solo con un indennizzo: non può tollerarsi che una persona umana resti sotto processo a vita. L’opportunità di una riforma della disciplina della prescrizione del reato, forse, sarebbe anche potuta essere condivisa ma non, a mio modesto parere, così come è stata prevista ed entrata in vigore che potrà, forse, risultare utile a fini “propagandistici” ed elettorali e per incantare quanti si limitano a guardare il dito e non la luna ma non, di certo, ad assicurare e garantire i diritti dei cittadini.

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A Cosenza i giardini davanti al Tribunale dedicati a Enzo Tortora. Auspicabile in ogni città l’intitolazione di strade pubbliche alle vittime di errori giudiziari

Posted by Roberto Di Napoli su 17 marzo 2018

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Circa dieci anni fa pubblicai, su questo blog, un mio commento dopo avere letto che, a Genova, non senza polemiche, era stata dedicata una galleria ad Enzo Tortora. Aggiungevo che si sarebbe dovuta sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica sui danni che può comportare un errore giudiziario e che, a mio avviso, in ogni città, nelle vicinanze di strade dedicate a magistrati, funzionari o cittadini caduti nell’adempimento dei propri doveri o per ragioni di servizio, sarebbe dovuta essere dedicata una strada anche a quei cittadini morti o che, comunque, hanno patito a causa di gesta non altrettanto eroiche da parte di soggetti che non hanno servito fedelmente la legge. Scrivevo, in particolare:In ogni città italiana dovrebbe esserci una delle vie o piazze principali dedicata a Tortora (a Roma, mi pare che via Enzo Tortora sia una strada periferica) e alle vittime di malagiustizia. (….) Giustissimo ricordare chi è morto al fine di assicurare la Giustizia. Non sarebbe, però, giusto ricordare anche chi è morto, chi ha sofferto o, comunque, ha pianto per un errore o per un uso distorto delle proprie funzioni da parte di soggetti che, per errore o con dolo, non si sono rivelati altrettanto eroi e, magari, sono ancora al loro posto manifestando un diverso senso della Giustizia, dello Stato e del rispetto delle leggi? Si può pensare che le vittime di “malagiustizia”, le loro famiglie soffrano meno o non rischino la vita? Solo chi non ha mai subito un sopruso o un’azione giudiziaria ingiusta, chi non ha mai letto un articolo di giornale può restare indifferente ed insensibile. E’ per questo che, secondo me, sarebbe più rispondente alla realtà di questo Paese se, in ogni città in cui vi sia una strada dedicata ad un magistrato o pubblico ufficiale che eroicamente ha sacrificato la propria vita, sia anche dedicata una strada o un monumento (in una zona della città altrettanto principale) alle vittime delle “gesta” meno eroiche di chi, per colpa, dolo o in buona fede, ha, comunque, fatto soffrire ingiustamente senza, tra l’altro, avere dimostrato, minimamente, di volere riparare il danno provocato (cliccare qui per leggere il post)

Apprendo solo ora, grazie a un post scritto da un amico su Facebook, che a Cosenza, nel 2013, i giardini antistanti il Tribunale sono stati dedicati a Enzo Tortora, esempio clamoroso di vita distrutta per “errore giudiziario” ma, purtroppo, non l’unico visto che troppe volte, ancora oggi, si leggono casi di persone seriamente danneggiate, economicamente e, a volte, anche fisicamente, dopo essersi dovute difendere da processi penali ma anche civili.

È auspicabile che analoghe iniziative siano replicate anche da altre amministrazioni comunali. Dopo quasi 35 anni dal “caso Tortora”, la cronaca ci ha ricordato e, purtroppo, registra ancora casi di detenuti assolti anche dopo 20 anni, di politici messi sotto inchiesta, distrutti politicamente e, poi, scagionati, storie di imprenditori accusati ingiustamente e, poi, dichiarati innocenti dopo avere perso beni e aziende, soggetti a cui hanno venduto tutti i propri beni malgrado le opposizioni contro crediti, in realtà, inesistenti. Sono risarcibili le sofferenze subite dalle vittime di errore giudiziario? Forse non sono nemmeno immaginabili. Chi restituisce gli anni, la salute -se non la vita- persa? La legge 117/1988 non si è rivelata, a quanto pare, sufficiente ed adeguata. Nella scorsa legislatura fu presentato un disegno di legge per restituire ai cittadini processati ingiustamente e, poi, assolti, quantomeno le spese legali affrontate: vedremo se la legislatura che sta per iniziare vorrà prendere atto del problema e fare approvare il progetto di legge.

L’intitolazione di piazze o strade alle “vittime di errori giudiziari” o l’introduzione di una giornata in loro memoria sarebbe, intanto, un significativo passo in avanti e un gesto di civiltà col quale lo Stato, piuttosto che negare o nascondere i danni provocati, onorerebbe quei suoi cittadini onesti rimasti vittime di un “apparato” che, in alcuni casi, si è rivelato evidentemente “difettoso” dimostrando quantomeno -sia pure, a volte, troppo tardi- di sapere chiedere scusa a quegli stessi soggetti che sono stati, tra l’altro, anche i suoi contribuenti.

Riporto di seguito il link ad un articolo pubblicato due anni fa sul sito internet del settimanale Panorama su alcune vicende paradossali patite da cittadini ingiustamente processati e sui danni economici subiti (articolo di M. Tortorella: “Sei innocente? Lo Stato deve pagarti l’avvocato” di cliccare qui)

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A Ragusa, sabato 27 gennaio 2018, seminario su “L’usura nel contenzioso bancario” con presentazione del mio volume

Posted by Roberto Di Napoli su 25 gennaio 2018

Con l’auspicio di potere fornire un mio modesto contributo alla divulgazione delle problematiche inerenti all’usurarietà nei rapporti bancari, degli strumenti per difendersi e delle principali pronunce giurisprudenziali, sabato 27 gennaio p.v. a Ragusa (Poggio del Sole Resort) sarò relatore al seminario organizzato da GM Giuridica. Nel corso dell’evento, presenterò la II edizione del mio volume “L’usura nel contenzioso bancario” pubblicato da Maggioli Editore ed uscito nelle librerie lo scorso mese di luglio (offerto dall’organizzatore col prezzo per la partecipazione all’evento). Parlerò anche della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2017 n. 24675 sulla cosiddetta “usura sopravvenuta” (e degli interrogativi che si pongono ad una prima lettura) nonché della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto e di ogni onere ai fini della verifica dell’usurarietà (sul cui contrasto, come è noto, si attende l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione). L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa con il riconoscimento di 3 crediti per la formazione continua.

Informazioni e modalità di iscrizione sono pubblicate sulla locandina che riporto di seguito.

 

locandina seminario Ragusa 27 gennaio 2018

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La banca pignora il quinto dello stipendio a causa di un mutuo del 1996 ma l’esecutato contesta l’effettiva erogazione del capitale. Il giudice sospende e, poi, estingue la procedura condannando la banca alla rifusione delle spese di lite

Posted by Roberto Di Napoli su 11 ottobre 2017

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La prova della destinazione del capitale di un mutuo ad una società piuttosto che al mutuatario, in assenza di valida giustificazione da parte della banca, ha determinato il giudice, dapprima, ad accogliere l’istanza –proposta dall’esecutato da me assistito- di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e, successivamente, ad estinguere la procedura condannando la banca al pagamento delle spese di lite.

Il caso: Nel 1996, un ragazzo appena ventenne si trovava costretto a stipulare un mutuo fondiario concedendo garanzia su un bene immobile. Il capitale, pari a 105.000.000 di vecchie lire, corrispondente, oggi, ad Euro 54.227,97, non veniva erogato al mutuatario ma veniva destinato a ripianare quello che sembrava essere il saldo passivo del conto corrente intestato all’impresa dei genitori. Dopo avere subito vari dispiaceri e perso l’immobile dato in garanzia, ad oltre 20 anni di distanza, nel 2016, si vedeva notificare un atto di precetto con il quale la banca chiedeva il pagamento del residuo: dopo avere incassato il ricavato dalla vendita dell’immobile dato in garanzia malgrado il capitale mai fosse entrato nelle tasche del mutuatario, la società a cui la banca aveva, nel frattempo, ceduto il (contestato) credito chiedeva, ancora, € 104.340,22 “oltre gli interessi al tasso legale dal 22.07.2003″ . Dopo qualche giorno, non avendo più nulla se non il bisogno e la forza dell’onesto lavoratore, gli veniva notificato il pignoramento del già modesto stipendio fino alla concorrenza della somma di € 156.510,33, comprensiva delle competenze relative all’atto di precetto, oltre agli interessi convenzionali liquidati fino al soddisfo.

Proposto ricorso in opposizione con contestuale istanza di sospensione, l’esecutato, da me difeso, tra le varie ragioni di nullità, eccepiva il “difetto di causa in concreto” del mutuo (non avendo mai ricevuto il capitale né potendo, questo, avere assolto un’effettiva utilità) provando, oltretutto, la non congruenza tra quanto dichiarato nell’atto di quietanza e la documentazione da cui risultava che il capitale, in effetti, era stato erogato su un conto intestato alla società dei genitori; produceva, poi, una relazione contabile effettuata dal consulente di parte dott. Francesco Olivieri al fine di dimostrare come, oltretutto, anche a causa del piano di ammortamento “alla francese“, il tasso di interesse effettivo che la banca si era fatta promettere era superiore e non poteva corrispondere a quello -solo apparente- pattuito.

La decisione: Concesso alle parti termini per note, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 16 marzo 2017, ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Dopo essere stati ricordati i principi in materia di mutuo fondiario e come possa, in teoria, ritenersi legittimo il contratto laddove il capitale sia destinato all’estinzione di pregresse passività (nel caso di specie, tuttavia, si era eccepito che lo stesso saldo passivo del conto corrente era viziato dall’addebito di importi non dovuti), l’attento giudice, accertata la coincidenza tra il capitale netto oggetto del mutuo e il versamento non in favore del mutuatario, bensì, sul conto di un soggetto diverso da quest’ultimo (ossia, intestato alla società) ha confermato che “Non può esserci dubbio, allora, che la contestualità cronologica delle operazioni poste in essere induca a ritenere – con sufficiente grado di certezza – non solo che il mutuo sia stato ottenuto dall’opponente per essere utilizzato per il ripianamento di separata situazione debitoria (scopo del tutto legittimo, per quanto sopra detto e, soprattutto, non incidente sulla liceità della causa contrattuale), ma – decisivamente – che la somma oggetto del contratto non sia mai stata, nel concreto, posta nella disponibilità del mutuatario, così contravvenendo a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 1813 cc che, come detto, individua nella “consegna” del denaro (o di altre cose fungibili) al mutuatario uno degli indefettibili requisiti del contratto“. Provata l’effettiva erogazione del capitale a soggetto diverso dall’apparente mutuatario, è stato, poi, ritenuto “privo di valore sostanziale” l’atto di quietanza: “In quest’ottica – tralasciando qui ogni altra considerazione sulle eccezioni di “forma” sollevate dal (….) circa la validità dell’atto di erogazione e quietanza depositato in copia dalla parte opposta soltanto con le sue note illustrative – proprio quest’atto, per le argomentazioni sopra dette, appare – almeno per quanto è dato desumere dai documenti prodotti – privo di ogni valore sostanziale, essendo provato che l’importo liquidato all’opponente in data 28.5.1996 sia stato versato, sempre in data 28.5.1996, su un conto corrente di un altro soggetto giuridico, a ripianamento di un debito di questi“.

Decorso il termine stabilito per l’eventuale reclamo e in assenza di introduzione del giudizio di merito, con ordinanza del 17 luglio 2017 il Giudice, dichiarata l’estinzione della procedura, ha svincolato e liberato ogni somma trattenuta in forza del pignoramento eseguito condannando la società di recupero del credito al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza di sospensione e qui per l’ordinanza di estinzione della procedura.

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