IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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“Il danno da vacanza rovinata”: nelle librerie la V edizione del mio volume

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 settembre 2024

Si può viaggiare per piacere, per lavoro o per altra necessità ma credo che sia comune il senso di forte disagio che si avverte in caso di inesatto adempimento delle prestazioni della controparte o di “difetto di conformità” del pacchetto turistico. La cancellazione di un volo, l’arrivo a destinazione in ritardo, il negato imbarco, l’attesa in aeroporto o in una stazione possono causare disagi, più o meno tollerabili, ma anche veri e propri danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o di cancellazione? Gli indennizzi previsti dai vari Regolamenti UE sono dovuti anche in caso di sciopero del personale? Il gestore di un resort è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore in caso di rapina? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti? Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”?
Spero che questa V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, edito da Maggioli Editore, continui ad essere apprezzata e possa essere utile, oltre che a tour operator e agenzie viaggi, a quanti vogliano conoscere i propri diritti durante il viaggio o essere aggiornati su interessanti e recenti pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia Ue.

L’appendice online contiene un’ampia rassegna delle norme e dei principali provvedimenti giurisprudenziali citati nel testo.

Il volume, oltre che nelle librerie giuridiche, può essere acquistato dal sito della casa editrice o attraverso i principali cataloghi online.

INDICE:

Prefazione
Premessa
Capitolo I
La tutela dei diritti del viaggiatore e del turista

  1. Introduzione. La tutela del viaggiatore e del turista
  2. Il codice del turismo

Capitolo II
I contratti di trasporto di persone e la responsabilità del vettore

  1. Il contratto di trasporto di persone in generale
  2. La responsabilità del vettore per ritardo, per danni alle persone e ai bagagli secondo la disciplina generale
  3. Il contratto di trasporto marittimo
    3.1. La tutela dei passeggeri in caso di sinistri o perdita di bagagli nel regolamento CE n.392/2009 e nell’allegata Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal Protocollo del 2002
    3.2. La tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nonché in caso di ritardo o cancellazione della partenza nel regolamento UE n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
    3.3. “Circostanze straordinarie”, modifica dell’itinerario, diritti del passeggero in caso di cancellazione del viaggio o di ritardo all’arrivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (sent. 2 settembre 2021)
  4. Il contratto di trasporto aereo
  5. La responsabilità del vettore aereo per danni alle persone, ai bagagli e per ritardo
    5.1. Segue – Nei voli effettuati da vettore comunitario
  6. La risarcibilità delle lesioni personali e la limitazione della normativa convenzionale alle bodily injuries
  7. La disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato
    7.1. L’interpretazione della nozione di “circostanze eccezionali” secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia UE
    7.2. Il risarcimento supplementare ex art. 12 e l’irrinunciabilità dei diritti ex art. 15 reg. 261/2004
  8. Cenni sui servizi di assistenza a terra (cd. handling)
  9. La responsabilità del vettore (o dell’impresa esercente servizi di handling?) durante le operazioni di imbarco e sbarco
  10. Il trasporto ferroviario
    10.1. Cenni sul regolamento (CE) 1371/2007, sostituito dal regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  11. La tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus
    secondo il regolamento (UE) n. 181/2011
    11.1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
  12. Alcuni casi di responsabilità del gestore per danni subiti dal passeggero all’interno della struttura (nella stazione ferroviaria; in aeroporto; nella stazione della metropolitana)
  13. Il contratto di seggiovia e il contratto di risalita insciovia (skilift): differenze in ordine alla responsabilità per danni alla persona
  14. La responsabilità del gestore di impianto sciistico

Formulario
1) Facsimile di diffida al vettore per risarcimento danni alla persona nel trasporto terrestre
2) Facsimile di richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco
3) Facsimile di lettera di risposta al vettore ferroviario per rifiuto del rilascio di bonus a causa dell’asserita non imputabilità del ritardo

Capitolo III
Contratti e responsabilità nei confronti del viaggiatore

  1. Il contratto di albergo
  2. La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate in albergo o date in custodia
  3. Conformità della stanza alla categoria di albergo o ai servizi promessi o pubblicizzati
  4. Il campeggio e il contratto di rimessaggio
  5. Il contratto di residence
  6. Il bed & breakfast
  7. L’agriturismo
  8. Il contratto di locazione per finalità turistiche
  9. Dal contratto di multiproprietà ai contratti di godimento ripartito di beni immobili nel codice del consumo
  10. Lo stabilimento balneare
  11. Il contratto di ormeggio turistico
    Formulario
    1) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da furto in camera d’albergo
    2) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da adempimento inesatto del contratto di albergo
    3) Facsimile di diffida per risarcimento danni all’imbarcazione

Capitolo IV
Le attività di organizzazione del viaggio

  1. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: il ridimensionamento della figura di intermediario in seguito al d.lgs. 111/1995
  2. Il contratto di organizzazione di viaggio nella C.C.V.
  3. I pacchetti turistici nel codice del turismo
  4. Segue – La responsabilità dell’organizzatore e del venditore
  5. L’organizzazione o la vendita del viaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro
  6. Il contratto di crociera turistica
  7. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: dalla vendita dei biglietti del mezzo di trasporto alla prenotazione dell’alloggio

Capitolo V
Il danno da vacanza rovinata

  1. La risarcibilità dei danni da cd. vacanza rovinata
  2. La “finalità turistica” e i “presupposti estrinseci” del pacchetto turistico
  3. Altri casi pratici di “vacanza rovinata”
    3.1. Il “danno da vacanza rovinata” nel codice del turismo
  4. La pubblicità ingannevole
  5. Le clausole vessatorie
    Formulario
    1) Facsimile di reclamo per inadempimento-inesatta esecuzione durante la vacanza
    2) Facsimile di reclamo per inadempimento (o inesatta esecuzione) successivamente al rientro
    3) Facsimile di ricorso per danni patrimoniali e da cd. vacanza rovinata

Capitolo VI
Conclusioni

La tutela del viaggiatore-turista dopo il codice del turismo
Indice analitico
Indice dei contenuti aggiuntivi online

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Responsabile di lesione colposa il titolare di stabilimento balneare per ferita derivata da un pezzo di vetro sulla battigia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2026

Il titolare di uno stabilimento balneare non deve assicurare solo i servizi offerti dalla struttura agli utenti ma è tenuto a garantire la loro sicurezza e incolumità.

Nell’apposito paragrafo della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato alcune pagine sugli obblighi del gestore dello stabilimento balneare e su alcune pronunce giurisprudenziali tra cui Cass. pen. 5 luglio 2024, n. 26553 (il caso riguardava un omicidio colposo causato da una pericolosa struttura gonfiabile).

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 gennaio 2026, n. 1422, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato la sentenza con la quale la titolare di uno stabilimento balneare era stata condannata alla multa di 1500 euro per lesione colposa causata ad un minorenne da un pezzo di vetro sulla battigia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. I Giudici di merito avevano riconosciuto che è sulla titolare che “incombeva l’onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in concessione, compresa la battigia”, e, dunque, la responsabilità per avere “omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21”. La Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, ha riconosciuto che “Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l’evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall’imputata, fossero riusciti a raccoglierli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimo- strato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l’omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l’evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito”.

Per leggere l’indice del volume “Il danno da vacanza rovinata”, rinvio al mio post o al sito della casa editrice.

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Buone feste e felice Anno Nuovo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 dicembre 2025

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Le ultime novità nel contenzioso bancario: il 28 gennaio 2026 webinar organizzato da Revelino Editore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2025

Il 28 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,30, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino editore sulle “Novità nel contenzioso bancario: conti correnti – mutui -leasing“.

Ringrazio l’organizzatore per l’invito a questo nuovo convegno online che sarà occasione per fornire una rassegna di recenti pronunce sulle questioni che, più frequentemente, costituiscono oggetto delle controversie tra banca o cessionaria del credito e utente (imprenditore o consumatore). Nel corso dell’ultimo anno, peraltro, varie pronunce sia di merito che di legittimità hanno affermato -e, in alcuni casi, ribadito- principi di particolare interesse sulle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, soprattutto in tema di prova della titolarità del credito, onere della prova nelle azioni di ripetizione, legittimazione degli ex soci di società estinta, clausole abusive nei rapporti tra banca e consumatore. Molti procedimenti, inoltre (compresa una decisione da parte da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sono stati sospesi in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sugli effetti della pattuizione, nei contratti bancari, del parametro Euribor. Interessanti, poi, alcune decisioni dei Giudici di Lussemburgo aventi ad oggetto la tutela del diritto di abitazione e il rapporto tra tutela da clausole abusive e modificabilità dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento del consumatore.
La verifica della conoscibilità o meno, da parte dell’utente bancario, del regime finanziario sottostante ad un piano di restituzione del capitale e degli interessi di un rapporto di finanziamento, mutuo o leasing (e le conseguenze nel caso di omessa o non corretta informazione) continua ad essere oggetto di eccezioni e di interessanti provvedimenti giurisprudenziali.

Come ricordato nella presentazione del webinar “La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affrontato alcune delle questioni controverse affermando alcuni principi ma suscitando anche diversi e non pochi interrogativi. Molti Giudici di merito hanno ribadito quanto affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza 15130/2024 ma, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, altre pronunce, accogliendo le argomentazioni della difesa degli utenti bancari, hanno centrato l’esame su alcuni aspetti matematici e giuridici che, probabilmente, erano stati sottovalutati e che, forse, costituiscono imprescindibili premesse per un corretto esame del contratto, del rapporto, delle eccezioni formulabili e per una conseguente “giusta” decisione“. 

E’ accreditato dal CNF per la formazione continua degli Avvocati con n. 2 crediti formativi.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore

PROGRAMMA

Avv. Roberto Di Napoli e dott. Domenico Provenzano
• Cass. Sez. Un. 15130/2024: principi affermati e questioni irrisolte.
• Rassegna di recenti pronunce dei Giudici di merito
Prof. Antonio Annibali e Dott. Francesco Olivieri
• 1.Regimi finanziari e metodologie nell’ammortamento di mutui e leasing
• 2.Le diverse cause di Indeterminatezza contrattuale, nei mutui e leasing, dal punto di vista tecnico-matematico.
• 3.Quantificazione dell’anatocismo: l’onere implicito relativo al differenziale di regime
• 4.La determinazione del TEG e il confronto con il TSU
• 5.Mutui con doppio e/o più tassi d’interesse, un caso concreto
• 6.Relazioni tra regimi finanziari e un diverso modo di evidenza dell’anatocismo (i tassi di computo)
• 7.Illogicità di alcune affermazioni relative al calcolo delle quote interessi.

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Dal quotidiano online In Terris: “La “candela” del Papa per i Poveri: L’Ambulatorio che restituisce la dignità”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 dicembre 2025

L’abbraccio della Chiesa all’umanita’ che sembra rappresentato dal colonnato del Bernini, in questo caso sembra realizzarsi concretamente: un ottimo servizio di cure ai senza tetto e ai bisognosi
— Leggi su www.interris.it/copertina/la-candela-del-papa-per-i-poveri-lambulatorio-che-restituisce-la-dignita

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La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione: Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione di diritto bancario e assicurativo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 ottobre 2025

Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.

E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.

29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno

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Il cane a bordo dell’aereo “equivale” a un bagaglio?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2025

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 ottobre 2025 (nella causa C-218/24; pubblicata e reperibile dal sito della Corte di Giustizia UE) -nel decidere in merito al rinvio pregiudiziale disposto da un Giudice spagnolo nell’ambito di una causa di risarcimento del danno morale subito da una passeggera per la perdita del proprio cane fuggito dal trasportino dopo averlo consegnato al personale del vettore- ha deciso che all’animale da compagnia, in caso di perdita, va applicata la disciplina prevista per il bagaglio.

Il fatto: una passeggera, dopo aver prenotato un volo da Buenos Aires a Barcellona, considerato che sarebbe stata costretta a far viaggiare il proprio cane in stiva, lo affidava, custodito all’interno di un trasportino, al personale della compagnia senza effettuare una dichiarazione di interesse alla consegna (che, ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal, comporterebbe, in caso di perdita del bagaglio, la possibilità di ottenere un risarcimento di importo superiore al limite massimo previsto a carico del vettore). Il cane, uscito fuori, correva senza che potesse essere recuperato. La proprietaria instaurava un giudizio domandando il risarcimento del danno morale che quantificava in euro 5000.

Il giudice spagnolo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia UE affinché venisse chiarito se, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che, agli articoli 17, paragrafo 2 e 22, paragrafo 2, prevede la responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o deterioramento dei bagagli), il cane da compagnia potesse considerarsi “bagaglio” e, in tal caso, se fosse applicabile il limite di responsabilità dal momento che non si sarebbe trattato di un bagaglio “registrato” ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione. Il giudice spagnolo osservava, infatti, che considerato che gli animali sono “esseri senzienti“, ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), o “esseri viventi dotati di sensibilità” conformemente al diritto spagnolo, “legati ai loro proprietari da legami affettivi, “la loro perdita comporta un danno psicologico che non è paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli»“. Ne sarebbe derivato, secondo il tribunale spagnolo, che non si sarebbe potuta ritenere appropriata l’applicabilità del limite di indennizzo previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione. Specificava, poi, che “il danno psicologico causato dalla perdita di animali da compagnia non potrebbe essere prevenuto mediante una «dichiarazione speciale di interesse», ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto essa farebbe riferimento al valore materiale del bene“.

La decisione. La Corte UE, dopo un’attenta e corretta esposizione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 -e dal Regolamento comunitario n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002- ha ritenuto che, in virtù della distinzione prevista dalla normativa tra passeggero, bagagli o merci, l’animale da compagnia portato dal passeggero in virtù del contratto di trasporto di persone non possa che essere qualificato come “bagaglio”. A tale decisione, la Corte è pervenuta pur nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in merito alla necessità che, nella formulazione ed attuazione delle politiche dell’Unione in alcuni settori tra cui il trasporto, sia tenuto conto della natura di “esseri senzienti“). Tale disposizione, secondo i Giudici di Lussemburgo, non impedirebbe di escludere che gli animali da compagnia rientrino nella nozione di “bagagli”: ” a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto“. Considerato, poi, che, mentre in caso di bagaglio non registrato, il vettore, in caso di perdita o deterioramento, è tenuto al risarcimento entro il limite massimo previsto dalla norma (ossia, dal 30 dicembre 2009 al 28 dicembre 2009, 1131 diritti speciali di prelievo) a meno che, invece, il passeggero, registrandolo, non abbia dichiarato di avere interesse alla consegna (con la conseguente risarcibilità secondo il più alto valore dichiarato), nel caso di specie, la Corte ha escluso (in mancanza di tale dichiarazione), la possibilità di un risarcimento di importo superiore al limite previsto. La Corte, pertanto, ha così deciso: “L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni

La decisione, pur corretta secondo l’interpretazione letterale della disciplina sulla responsabilità del vettore aereo dettata dalla Convenzione di Montreal, lascia, ad avviso di chi scrive, alcune perplessità potendo risultare opportuna, forse, una modifica normativa da parte del legislatore europeo visto che non si può ritenere sbagliato nemmeno quanto osservato dal Giudice spagnolo, ossia, che gli animali sono legati ai proprietari da legami affettivi e viceversa; non possono considerarsi “oggetto” e, tantomeno, alla stregua di un “passeggino” (menzionato nella decisione della Corte Ue). Il fatto che l’interpretazione letterale della Convenzione non lascerebbe alternativa all’equiparazione al bagaglio appare, poi, una grave lacuna o, probabilmente, un retaggio derivante dalla circostanza che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata preceduta (e, in parte, ha avuto origine) dalla Convenzione di Varsavia del 1929, epoca in cui, sicuramente, l’animale da compagnia non godeva della stessa protezione che riceve oggi.

La qualifica e il concetto di “bagaglio” nel contratto di trasporto, anche per gli effetti giuridici che ne possono derivare -soprattutto in tema di responsabilità del vettore- è stata, comunque, già oggetto di contrasto in giurisprudenza anche in altri tipi di contratto di trasporto (ad esempio: nel contratto di trasporto marittimo, si è discusso in merito al regime di responsabilità applicabile in caso di danni all’autovettura al seguito, ossia, se costituisce un bagaglio o merce).

In merito alla responsabilità del vettore aereo, ferroviario, marittimo e su autolinee, ho dedicato alcuni paragrafi specifici nel mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, V edizione, 2024 con una rassegna di pronunce (oltre alla normativa di riferimento) contenuta nell’appendice online. Leggi il post con l’indice del volume cliccando qui.

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Ci hanno riprovato: il legittimario leso potrà restare senza una tutela “reale”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2025

Questo sarà l’effetto delle modifiche introdotte dagli stessi politici che quotidianamente parlano di tutela dei valori della famiglia e della proprietà. Un altro regalo alle banche?

Ci hanno riprovato. E, ancora una volta, senza un effettivo e specifico dibattito che sarebbe stato opportuno -per non dire necessario- prima di modificare quelle disposizioni che, poste da oltre 80 anni a salvaguardia dei diritti dei legittimari 1, costituiscono norme fondamentali della disciplina delle successioni la cui ratio e funzione sono anche la protezione della famiglia nonché dei diritti e delle aspettative dei più stretti familiari del donante. Due anni fa, nel disegno di legge di bilancio 2024 2, il Governo aveva inserito alcune disposizioni che, di fatto, avrebbero vanificato la tutela dei legittimari lesi nella loro quota di legittima. Si prevedeva, in sostanza, la modifica degli articoli 561 e 563 del codice civile, il primo dei quali dispone (sin dall’entrata in vigore del codice civile) che, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione, i beni debbano essere restituiti liberi da pesi e vincoli (anche nell’ipotesi in cui siano stati, nel frattempo, alienati a terzi, sia pur con alcuni oneri, introdotti nel 2005, che il legittimario deve aver adempiuto)3 4. Con le modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio 2024, l’esecutivo avrebbe voluto, invece, non solo rendere non restituibili i beni che il donatario avesse, nel frattempo, trasferito a terzi (con conseguente ed immaginabile danno per il legittimario qualora il donatario fosse divenuto insolvente e non avesse potuto restituire l’equivalente valore in denaro), non solo “sanare” ipoteche o altri pesi di cui il bene fosse stato, nel frattempo, gravato (con immaginabili vantaggi anche per banche), ma avrebbe inteso rendere tali modifiche valide retroattivamente visto che ne veniva disposta l’entrata in vigore a partire dalle successioni aperte dopo il 1° gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni trascritte dopo tale data. All’indomani della presentazione al Senato del ddl bilancio, scrivevo alcune considerazioni su questo blog (si può leggere cliccando qui) manifestando, oltretutto, alcuni dubbi in merito alla compatibilità della data di entrata in vigore del nuovo testo normativo con il principio generale dell’irretroattività della legge, della certezza del diritto e dell’affidamento protetti dalla CEDU oltre che dalla Costituzione e dalle disposizioni sulla legge in generale. Tornai sull’argomento dopo qualche settimana in seguito alla notizia dello stralcio delle disposizioni in quanto ritenute estranee al contenuto del disegno di legge bilancio (leggi qui).

Esattamente due anni dopo, il Governo, come dicevo all’inizio, è tornato a riproporre le stesse, identiche modifiche e, si può dire, con modalità analoghe: non in uno specifico disegno di legge -con cui, magari, avrebbe potuto disciplinare diversamente le altre norme sulle successioni e sulla famiglia (in modo da rendere, le modifiche introdotte, compatibili con una nuova disciplina) o introdurre alcuni strumenti cautelari a salvaguardia del credito dei legittimari- bensì, nel cosiddetto “ddl semplificazioni 2025”, ossia, in un “disegno di legge contenitore” con norme del più diverso contenuto, collegato alla legge di bilancio e che, in teoria, a quest’ultima dovrebbe dare attuazione e “servire” (e non, dunque, a introdurre disposizioni che non si limitano a “semplificare”, bensì, si spingono a sovvertire una disciplina che, per oltre 80 anni, ha tutelato i legittimari e contribuito ad assicurare ai più stretti familiari del donante una minima parte del suo patrimonio o l’equivalente valore in denaro).

E’ sufficiente confrontare il testo delle disposizioni che erano state inserite all’art. 13 del ddl bilancio 2023 (cliccare qui) con l’art. 44 del ddl semplificazioni, approvato in prima lettura al Senato l’8 ottobre 2025 (si può leggere qui), per rilevare che il testo è del tutto identico a quello che si era preferito stralciare: l’esecutivo, in sostanza, “ci ha riprovato”, con le stesse modalità, in sordina, ma, questa volta, ha trovato l’approvazione (in prima lettura) dei Senatori. Verrebbe quasi da sorridere, oltretutto, leggendo il “dichiarato fine”, ossia, quello di agevolare il traffico dei beni donati e consentire l’accesso al credito mediante la garanzia costituita dagli stessi beni 5: il “nobile fine”, secondo l’esecutivo, dovrebbe essere, in sostanza, quello di consentire, da una parte, a colui che ha ricevuto donazioni lesive della quota riservata agli altri familiari di poterli vendere o concederli in garanzia per ottenere credito e, dall’altra parte, a chi li ha acquistati o a chi ha accettato l’iscrizione, in proprio favore, di una garanzia (ad esempio, un’ipoteca) di non temere di doverli restituire liberi da ogni peso o vincolo al legittimario risultato vittorioso all’esito di un’azione di riduzione 6. In sintesi, la “semplificazione” dovrebbe consistere nell’agevolare la “circolazione” del bene donato e poi rivenduto a scapito dei familiari del donante la cui quota di legittima sia stata lesa: ciò con evidente vantaggio, oltre che del donatario, di banche o aziende creditizie che potrebbero confidare nella “bontà” e sicurezza del bene offerto in garanzia. Viene da chiedersi, allora: ma i partiti o leader che, da anni e “per tradizione”, hanno fatto e continuano a fare della tutela della famiglia, della proprietà e dell’ordine pubblico i principali temi di eterne campagne elettorali, sono gli stessi che hanno proposto e continuano a introdurre queste modifiche? Per quale ragione, ogni volta, lo hanno fatto in provvedimenti normativi non preceduti da uno specifico e approfondito dibattito e, soprattutto, senza informare i cittadini di quali possano essere le conseguenze di modifiche così importanti di norme, vigenti da oltre 80 anni, che costituiscono il fulcro della disciplina delle successioni con ripercussioni anche sugli equilibri di famiglie oltre che possibili danni patrimoniali ai componenti? Quale sarebbe, poi, “l’ampio dibattito” che vi sarebbe stato -secondo quanto si legge nella relazione al ddl in Senato? Quale sarebbe la tutela del credito che -sempre secondo quanto si legge nella medesima relazione- verrebbe assicurata al legittimario pretermesso? Quale garanzia, in concreto, potrebbe avere quest’ultimo qualora il donatario nel frattempo fosse divenuto insolvente (o facesse in modo di risultare tale) ? Non è credibile che Ministri e Parlamentari non sappiano che una cosa è garantire il diritto di credito in astratto e altra è la realtà di fronte alla quale il legittimario pretermesso può venirsi a trovare. Dalla lettura del testo, sembrerebbe che la tutela sia solo “in astratto” e la quota di legittima non sarà più concretamente tutelata: al legittimario resterà un credito nei confronti del donatario che abbia trasferito a titolo oneroso un bene ad un terzo ma qualora, dopo l’apertura della successione e in seguito all’azione di riduzione, dovesse risultare “nullatenente” o il proprio patrimonio dovesse risultare incapiente, il familiare del donante rimarrà “fregato”.

Si è consapevoli che le modifiche introdotte dall’Esecutivo e recentemente approvate in prima lettura al Senato sono state già oggetto, in passato, di proposte da alcune categorie di professionisti e non si può escludere, in astratto, che possano ritenersi opportune: la modifica di norme inserite in una disciplina così importante e fondamentale nell’ordinamento di un Paese e di uno Stato di diritto (quale quella, in questo caso, delle successioni) non potrebbe e non dovrebbe prescindere, però, dal più approfondito e specifico dibattito sia in Parlamento sia tra gli studiosi del diritto civile (in particolare, di diritto successorio e di diritto di famiglia) e, soprattutto, dalla completa informazione ai cittadini i quali potrebbero avere interesse a sapere che, con le modifiche che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento, qualora avessero donato o volessero donare un bene e un familiare “legittimario” dovesse, in futuro, risultare leso nella propria quota legittima, la propria scelta potrebbe danneggiare quest’ultimo il quale non potrà avere la restituzione del bene né il corrispondente valore in denaro.

E’ auspicabile, allora, che durante l’esame della Camera dei Deputati vi sia una profonda ed attenta riflessione: si stralcino le disposizioni in vista di un maggiore approfondimento con specifico e autonomo disegno di legge che preveda, magari, una tutela concreta del legittimario oppure, si introducano emendamenti tali da garantire in concreto il legittimario pretermesso, oppure, ancora, si disponga l’applicabilità delle nuove disposizioni a partire dalle donazioni (e non dall’apertura delle successioni) trascritte successivamente all’entrata in vigore delle modifiche. Solo in quest’ultimo modo, oltretutto, si tutelerebbe la piena coscienza e volontà, l’animus del donante (che potrebbe aver confidato nella tutela del legittimario pretermesso ad oggi tutelato dall’ordinamento) nonché le aspettative e i legittimi interessi e diritti di quest’ultimo. Altrimenti, si abbia il coraggio di una riforma più coerente: siano abrogate del tutto le norme che prevedono la riserva della quota legittima. Il testo del ddl semplificazioni, allo stato, non lascia comprendere quale funzione e significato possa continuare ad avere la riserva della quota legittima se esposta al pericolo di definitiva perdita in conseguenza di atti di alienazione da parte del donatario il cui patrimonio difficilmente risulterebbe aggredibile.

  1. ossia, le persone lese dalla quota di legittima, cioè quella che l’ordinamento riserva ad alcuni dei familiari e che, se donata o oggetto di disposizione testamentaria, deve essere restituita ↩︎
  2. Ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) ↩︎
  3. L’art. 561, primo comma, dispone, infatti (nel testo risultante alla data in cui si scrive il presente post): “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).”, ↩︎
  4. Art. 563 cod. civ. nel testo vigente alla data in cui si scrive il presente post: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della))
     donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

    L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

    Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

    Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa))
    , un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione
    ↩︎
  5. Si legge, all’art. 44 del ddl semplificazioni (Atto Senato n. 1184) approvato al Senato l’8 ottobre 2025: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia” (…) ↩︎
  6. Ecco, in sostanza, le principali modifiche che si vorrebbero introdurre così come risultano dal testo dell’art. 44 del ddl semplificazioni approvato, in prima lettura, al Senato e ora trasmesso alla Camera dei Deputati: (…) “a) all’articolo 561, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652 »; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »; 4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »; b) all’articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »; c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente: « Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.” ↩︎

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Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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