IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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“Il danno da vacanza rovinata”: nelle librerie la V edizione del mio volume

Posted by Roberto Di Napoli su 30 settembre 2024

Si può viaggiare per piacere, per lavoro o per altra necessità ma credo che sia comune il senso di forte disagio che si avverte in caso di inesatto adempimento delle prestazioni della controparte o di “difetto di conformità” del pacchetto turistico. La cancellazione di un volo, l’arrivo a destinazione in ritardo, il negato imbarco, l’attesa in aeroporto o in una stazione possono causare disagi, più o meno tollerabili, ma anche veri e propri danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o di cancellazione? Gli indennizzi previsti dai vari Regolamenti UE sono dovuti anche in caso di sciopero del personale? Il gestore di un resort è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore in caso di rapina? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti? Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”?
Spero che questa V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, edito da Maggioli Editore, continui ad essere apprezzata e possa essere utile, oltre che a tour operator e agenzie viaggi, a quanti vogliano conoscere i propri diritti durante il viaggio o essere aggiornati su interessanti e recenti pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia Ue.

L’appendice online contiene un’ampia rassegna delle norme e dei principali provvedimenti giurisprudenziali citati nel testo.

Il volume, oltre che nelle librerie giuridiche, può essere acquistato dal sito della casa editrice o attraverso i principali cataloghi online.

INDICE:

Prefazione
Premessa
Capitolo I
La tutela dei diritti del viaggiatore e del turista

  1. Introduzione. La tutela del viaggiatore e del turista
  2. Il codice del turismo

Capitolo II
I contratti di trasporto di persone e la responsabilità del vettore

  1. Il contratto di trasporto di persone in generale
  2. La responsabilità del vettore per ritardo, per danni alle persone e ai bagagli secondo la disciplina generale
  3. Il contratto di trasporto marittimo
    3.1. La tutela dei passeggeri in caso di sinistri o perdita di bagagli nel regolamento CE n.392/2009 e nell’allegata Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal Protocollo del 2002
    3.2. La tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nonché in caso di ritardo o cancellazione della partenza nel regolamento UE n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
    3.3. “Circostanze straordinarie”, modifica dell’itinerario, diritti del passeggero in caso di cancellazione del viaggio o di ritardo all’arrivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (sent. 2 settembre 2021)
  4. Il contratto di trasporto aereo
  5. La responsabilità del vettore aereo per danni alle persone, ai bagagli e per ritardo
    5.1. Segue – Nei voli effettuati da vettore comunitario
  6. La risarcibilità delle lesioni personali e la limitazione della normativa convenzionale alle bodily injuries
  7. La disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato
    7.1. L’interpretazione della nozione di “circostanze eccezionali” secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia UE
    7.2. Il risarcimento supplementare ex art. 12 e l’irrinunciabilità dei diritti ex art. 15 reg. 261/2004
  8. Cenni sui servizi di assistenza a terra (cd. handling)
  9. La responsabilità del vettore (o dell’impresa esercente servizi di handling?) durante le operazioni di imbarco e sbarco
  10. Il trasporto ferroviario
    10.1. Cenni sul regolamento (CE) 1371/2007, sostituito dal regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  11. La tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus
    secondo il regolamento (UE) n. 181/2011
    11.1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
  12. Alcuni casi di responsabilità del gestore per danni subiti dal passeggero all’interno della struttura (nella stazione ferroviaria; in aeroporto; nella stazione della metropolitana)
  13. Il contratto di seggiovia e il contratto di risalita insciovia (skilift): differenze in ordine alla responsabilità per danni alla persona
  14. La responsabilità del gestore di impianto sciistico

Formulario
1) Facsimile di diffida al vettore per risarcimento danni alla persona nel trasporto terrestre
2) Facsimile di richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco
3) Facsimile di lettera di risposta al vettore ferroviario per rifiuto del rilascio di bonus a causa dell’asserita non imputabilità del ritardo

Capitolo III
Contratti e responsabilità nei confronti del viaggiatore

  1. Il contratto di albergo
  2. La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate in albergo o date in custodia
  3. Conformità della stanza alla categoria di albergo o ai servizi promessi o pubblicizzati
  4. Il campeggio e il contratto di rimessaggio
  5. Il contratto di residence
  6. Il bed & breakfast
  7. L’agriturismo
  8. Il contratto di locazione per finalità turistiche
  9. Dal contratto di multiproprietà ai contratti di godimento ripartito di beni immobili nel codice del consumo
  10. Lo stabilimento balneare
  11. Il contratto di ormeggio turistico
    Formulario
    1) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da furto in camera d’albergo
    2) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da adempimento inesatto del contratto di albergo
    3) Facsimile di diffida per risarcimento danni all’imbarcazione

Capitolo IV
Le attività di organizzazione del viaggio

  1. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: il ridimensionamento della figura di intermediario in seguito al d.lgs. 111/1995
  2. Il contratto di organizzazione di viaggio nella C.C.V.
  3. I pacchetti turistici nel codice del turismo
  4. Segue – La responsabilità dell’organizzatore e del venditore
  5. L’organizzazione o la vendita del viaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro
  6. Il contratto di crociera turistica
  7. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: dalla vendita dei biglietti del mezzo di trasporto alla prenotazione dell’alloggio

Capitolo V
Il danno da vacanza rovinata

  1. La risarcibilità dei danni da cd. vacanza rovinata
  2. La “finalità turistica” e i “presupposti estrinseci” del pacchetto turistico
  3. Altri casi pratici di “vacanza rovinata”
    3.1. Il “danno da vacanza rovinata” nel codice del turismo
  4. La pubblicità ingannevole
  5. Le clausole vessatorie
    Formulario
    1) Facsimile di reclamo per inadempimento-inesatta esecuzione durante la vacanza
    2) Facsimile di reclamo per inadempimento (o inesatta esecuzione) successivamente al rientro
    3) Facsimile di ricorso per danni patrimoniali e da cd. vacanza rovinata

Capitolo VI
Conclusioni

La tutela del viaggiatore-turista dopo il codice del turismo
Indice analitico
Indice dei contenuti aggiuntivi online

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Cause contro banche con perizia garantita da polizza assicurativa? Il Tribunale condanna la compagnia a pagare il cliente

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2026

Nelle controversie in ambito bancario, non sono mancate e non mancano le facili promesse da chi pensa di trasformare in proprio “business” l’eventuale diritto dell’utente bancario alla restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto o, ancor peggio, le sofferenze o preoccupazioni di chi deve contestare una pretesa ingiusta. A volte, l’attività viene pubblicizzata con metodi che appaiono una sorta di “televendita” (“evoluta”, ossia, con i più attuali mezzi social) esibendo la più recente pronuncia (come se fosse “legge” applicabile a tutti e “in ogni caso”) e con metodi “commerciali” non sempre riconosciuti conformi al codice deontologico ma che, probabilmente, non preoccupano quanti non sono iscritti ad alcun albo professionale.

In questo scenario, vi sono state anche cause “sollecitate” da consulenti (che definirei piuttosto “promotori”) a seguito di perizie contabili eseguite su commissione del cliente: a volte, è stato pubblicizzato che la metodologia con cui sarebbero state eseguite (ovviamente, a titolo oneroso e non proprio “economiche”) era attestata da un dipartimento universitario. Ma non solo. A conferma della professionalità e della correttezza del conteggio (e, dunque, della convenienza a promuovere l’azione giudiziaria), il contratto di consulenza era assistito dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa: in caso di soccombenza, l’assicurazione avrebbe dovuto coprire la perdita del cliente. Non sono pochi i casi in cui, tuttavia, la metodologia seguita si è rivelata non corretta e il cliente ha perso la causa ritrovandosi a dover pagare anche le spese legali senza che la garanzia assicurativa accettasse di coprire la perdita.

Pubblico di seguito il link ad un’interessante sentenza emessa recentemente dal Tribunale di L’Aquila (clicca quiTrib. L’Aquila, sent. 22 aprile 2026, n. 780). Un utente bancario, dopo avere sottoscritto un contratto con una società -di cui veniva, successivamente, dichiarato il fallimento- che prevedeva, tra l’altro, la redazione di perizia contabile e polizza assicurativa che avrebbe dovuto coprire anche le spese in caso di soccombenza, conveniva in giudizio la banca domandando l’accertamento della nullità del mutuo per il quale era datore d’ipoteca e fideiussore. Il Giudice, disposta una consulenza tecnica d’ufficio che concludeva per la non correttezza dei calcoli effettuati nella consulenza di parte, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese legali e di c.t.u. . Questi chiedeva, quindi, in virtù della polizza precedentemente stipulata, di essere indennizzato dalla Compagnia assicurativa che, rifiutatasi, veniva citata in giudizio. Il Tribunale abruzzese, riconosciuti vincolanti gli obblighi di indennizzo contenuti nella polizza e i rischi coperti, ha riconosciuto il diritto del cliente, assistito dall’avvocato Mary Corsi, ad essere indennizzato per quanto pagato in conseguenza dell’azione “promossa” in seguito alla perizia e al contratto di consulenza ma rivelatasi infondata.

Clicca per leggere Trib. L’Aquila, sentenza 22 aprile 2026, n. 780

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Il coraggio dei “soliti ignoti”. È ancora ambita la “qualifica” (non) professionale del “non esperto”?

Posted by Roberto Di Napoli su 27 febbraio 2026


Ieri, leggendo una comunicazione inviata da una società di cartolarizzazione ad un cliente, riflettevo che non è cessata l’abitudine (che, a quanto pare, nemmeno le banche disprezzano) di inviare missive contenenti, come firma, uno scarabocchio con l’indicazione “un procuratore” . A prescindere dalla fondatezza o meno di qualsiasi dubbio sulla provenienza -dubbi che potrebbero non sussistere laddove vi siano altri indici che lascino presumere l’effettiva riconducibilità al mittente indicato- mi sono domandato, più di una volta, se la mancata indicazione del nome e cognome di chi ha sottoscritto (o meglio: segnato uno scarabocchio) sia dovuta a una precisa volontà dell’autore di restare ignoto “per avere più carisma e sintomatico mistero“, oppure, ad un ingenuo rifiuto di assumersi la formale responsabilità di ciò che ha scritto o richiesto o di quel che “per ragioni di servizio” è stato costretto a scrivere e pretendere.
Mi è tornata in mente una breve trasferta, a bordo di una autolinea, che feci un pomeriggio di una decina di anni fa. Sentivo, involontariamente e solo perché parlava ad alta voce, un passeggero seduto dietro di me il quale, al telefono, chiedeva all’interlocutore come stesse andando una “sede” aperta poco tempo prima. Seguiva il consiglio sulle persone -potenziali clienti- che si sarebbero dovute contattare ma quel che mi stupiva era la ripetuta raccomandazione ad assumere giovani “puliti, senza esperienza”. Non ero certo di avere intuito correttamente il settore dell’attività commerciale di cui parlava ma immaginavo il possibile motivo per il quale consigliava l’assunzione di un “inesperto” e, soprattutto, nel caso di condotte non corrette o dannose, quali sarebbero potute essere le difese o i tentativi di complicare l’identificazione dei responsabili.
Le comunicazioni o diffide con firme incomprensibili seguite dalla dicitura “un procuratore” o “un funzionario” mi fanno immaginare qualche impiegato “pulito e senza esperienza” che, “avendo famiglia”, presta la propria mano per firmare ma senza svelare il proprio nome e, magari, anche senza capire: in quest’ultimo caso, non mi meraviglierei se venisse gratificato con una sorta di “premio di risultato” o “per meriti particolari”. Temo, però, che anche tale profilo (non) professionale possa, pian piano, scomparire ed essere sostituito da un “intelligente artificiale”.

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Responsabile di lesione colposa il titolare di stabilimento balneare per ferita derivata da un pezzo di vetro sulla battigia

Posted by Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2026

Il titolare di uno stabilimento balneare non deve assicurare solo i servizi offerti dalla struttura agli utenti ma è tenuto a garantire la loro sicurezza e incolumità.

Nell’apposito paragrafo della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato alcune pagine sugli obblighi del gestore dello stabilimento balneare e su alcune pronunce giurisprudenziali tra cui Cass. pen. 5 luglio 2024, n. 26553 (il caso riguardava un omicidio colposo causato da una pericolosa struttura gonfiabile).

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 gennaio 2026, n. 1422, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato la sentenza con la quale la titolare di uno stabilimento balneare era stata condannata alla multa di 1500 euro per lesione colposa causata ad un minorenne da un pezzo di vetro sulla battigia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. I Giudici di merito avevano riconosciuto che è sulla titolare che “incombeva l’onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in concessione, compresa la battigia”, e, dunque, la responsabilità per avere “omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21”. La Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, ha riconosciuto che “Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l’evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall’imputata, fossero riusciti a raccoglierli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimo- strato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l’omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l’evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito”.

Per leggere l’indice del volume “Il danno da vacanza rovinata”, rinvio al mio post o al sito della casa editrice.

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Buone feste e felice Anno Nuovo

Posted by Roberto Di Napoli su 29 dicembre 2025

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Le ultime novità nel contenzioso bancario: il 28 gennaio 2026 webinar organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2025

Il 28 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,30, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino editore sulle “Novità nel contenzioso bancario: conti correnti – mutui -leasing“.

Ringrazio l’organizzatore per l’invito a questo nuovo convegno online che sarà occasione per fornire una rassegna di recenti pronunce sulle questioni che, più frequentemente, costituiscono oggetto delle controversie tra banca o cessionaria del credito e utente (imprenditore o consumatore). Nel corso dell’ultimo anno, peraltro, varie pronunce sia di merito che di legittimità hanno affermato -e, in alcuni casi, ribadito- principi di particolare interesse sulle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, soprattutto in tema di prova della titolarità del credito, onere della prova nelle azioni di ripetizione, legittimazione degli ex soci di società estinta, clausole abusive nei rapporti tra banca e consumatore. Molti procedimenti, inoltre (compresa una decisione da parte da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sono stati sospesi in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sugli effetti della pattuizione, nei contratti bancari, del parametro Euribor. Interessanti, poi, alcune decisioni dei Giudici di Lussemburgo aventi ad oggetto la tutela del diritto di abitazione e il rapporto tra tutela da clausole abusive e modificabilità dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento del consumatore.
La verifica della conoscibilità o meno, da parte dell’utente bancario, del regime finanziario sottostante ad un piano di restituzione del capitale e degli interessi di un rapporto di finanziamento, mutuo o leasing (e le conseguenze nel caso di omessa o non corretta informazione) continua ad essere oggetto di eccezioni e di interessanti provvedimenti giurisprudenziali.

Come ricordato nella presentazione del webinar “La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affrontato alcune delle questioni controverse affermando alcuni principi ma suscitando anche diversi e non pochi interrogativi. Molti Giudici di merito hanno ribadito quanto affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza 15130/2024 ma, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, altre pronunce, accogliendo le argomentazioni della difesa degli utenti bancari, hanno centrato l’esame su alcuni aspetti matematici e giuridici che, probabilmente, erano stati sottovalutati e che, forse, costituiscono imprescindibili premesse per un corretto esame del contratto, del rapporto, delle eccezioni formulabili e per una conseguente “giusta” decisione“. 

E’ accreditato dal CNF per la formazione continua degli Avvocati con n. 2 crediti formativi.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore

PROGRAMMA

Avv. Roberto Di Napoli e dott. Domenico Provenzano
• Cass. Sez. Un. 15130/2024: principi affermati e questioni irrisolte.
• Rassegna di recenti pronunce dei Giudici di merito
Prof. Antonio Annibali e Dott. Francesco Olivieri
• 1.Regimi finanziari e metodologie nell’ammortamento di mutui e leasing
• 2.Le diverse cause di Indeterminatezza contrattuale, nei mutui e leasing, dal punto di vista tecnico-matematico.
• 3.Quantificazione dell’anatocismo: l’onere implicito relativo al differenziale di regime
• 4.La determinazione del TEG e il confronto con il TSU
• 5.Mutui con doppio e/o più tassi d’interesse, un caso concreto
• 6.Relazioni tra regimi finanziari e un diverso modo di evidenza dell’anatocismo (i tassi di computo)
• 7.Illogicità di alcune affermazioni relative al calcolo delle quote interessi.

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Dal quotidiano online In Terris: “La “candela” del Papa per i Poveri: L’Ambulatorio che restituisce la dignità”

Posted by Roberto Di Napoli su 7 dicembre 2025

L’abbraccio della Chiesa all’umanita’ che sembra rappresentato dal colonnato del Bernini, in questo caso sembra realizzarsi concretamente: un ottimo servizio di cure ai senza tetto e ai bisognosi
— Leggi su www.interris.it/copertina/la-candela-del-papa-per-i-poveri-lambulatorio-che-restituisce-la-dignita

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La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione: Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione di diritto bancario e assicurativo

Posted by Roberto Di Napoli su 22 ottobre 2025

Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.

E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.

29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno

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Il cane a bordo dell’aereo “equivale” a un bagaglio?

Posted by Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2025

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 ottobre 2025 (nella causa C-218/24; pubblicata e reperibile dal sito della Corte di Giustizia UE) -nel decidere in merito al rinvio pregiudiziale disposto da un Giudice spagnolo nell’ambito di una causa di risarcimento del danno morale subito da una passeggera per la perdita del proprio cane fuggito dal trasportino dopo averlo consegnato al personale del vettore- ha deciso che all’animale da compagnia, in caso di perdita, va applicata la disciplina prevista per il bagaglio.

Il fatto: una passeggera, dopo aver prenotato un volo da Buenos Aires a Barcellona, considerato che sarebbe stata costretta a far viaggiare il proprio cane in stiva, lo affidava, custodito all’interno di un trasportino, al personale della compagnia senza effettuare una dichiarazione di interesse alla consegna (che, ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal, comporterebbe, in caso di perdita del bagaglio, la possibilità di ottenere un risarcimento di importo superiore al limite massimo previsto a carico del vettore). Il cane, uscito fuori, correva senza che potesse essere recuperato. La proprietaria instaurava un giudizio domandando il risarcimento del danno morale che quantificava in euro 5000.

Il giudice spagnolo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia UE affinché venisse chiarito se, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che, agli articoli 17, paragrafo 2 e 22, paragrafo 2, prevede la responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o deterioramento dei bagagli), il cane da compagnia potesse considerarsi “bagaglio” e, in tal caso, se fosse applicabile il limite di responsabilità dal momento che non si sarebbe trattato di un bagaglio “registrato” ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione. Il giudice spagnolo osservava, infatti, che considerato che gli animali sono “esseri senzienti“, ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), o “esseri viventi dotati di sensibilità” conformemente al diritto spagnolo, “legati ai loro proprietari da legami affettivi, “la loro perdita comporta un danno psicologico che non è paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli»“. Ne sarebbe derivato, secondo il tribunale spagnolo, che non si sarebbe potuta ritenere appropriata l’applicabilità del limite di indennizzo previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione. Specificava, poi, che “il danno psicologico causato dalla perdita di animali da compagnia non potrebbe essere prevenuto mediante una «dichiarazione speciale di interesse», ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto essa farebbe riferimento al valore materiale del bene“.

La decisione. La Corte UE, dopo un’attenta e corretta esposizione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 -e dal Regolamento comunitario n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002- ha ritenuto che, in virtù della distinzione prevista dalla normativa tra passeggero, bagagli o merci, l’animale da compagnia portato dal passeggero in virtù del contratto di trasporto di persone non possa che essere qualificato come “bagaglio”. A tale decisione, la Corte è pervenuta pur nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in merito alla necessità che, nella formulazione ed attuazione delle politiche dell’Unione in alcuni settori tra cui il trasporto, sia tenuto conto della natura di “esseri senzienti“). Tale disposizione, secondo i Giudici di Lussemburgo, non impedirebbe di escludere che gli animali da compagnia rientrino nella nozione di “bagagli”: ” a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto“. Considerato, poi, che, mentre in caso di bagaglio non registrato, il vettore, in caso di perdita o deterioramento, è tenuto al risarcimento entro il limite massimo previsto dalla norma (ossia, dal 30 dicembre 2009 al 28 dicembre 2009, 1131 diritti speciali di prelievo) a meno che, invece, il passeggero, registrandolo, non abbia dichiarato di avere interesse alla consegna (con la conseguente risarcibilità secondo il più alto valore dichiarato), nel caso di specie, la Corte ha escluso (in mancanza di tale dichiarazione), la possibilità di un risarcimento di importo superiore al limite previsto. La Corte, pertanto, ha così deciso: “L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni

La decisione, pur corretta secondo l’interpretazione letterale della disciplina sulla responsabilità del vettore aereo dettata dalla Convenzione di Montreal, lascia, ad avviso di chi scrive, alcune perplessità potendo risultare opportuna, forse, una modifica normativa da parte del legislatore europeo visto che non si può ritenere sbagliato nemmeno quanto osservato dal Giudice spagnolo, ossia, che gli animali sono legati ai proprietari da legami affettivi e viceversa; non possono considerarsi “oggetto” e, tantomeno, alla stregua di un “passeggino” (menzionato nella decisione della Corte Ue). Il fatto che l’interpretazione letterale della Convenzione non lascerebbe alternativa all’equiparazione al bagaglio appare, poi, una grave lacuna o, probabilmente, un retaggio derivante dalla circostanza che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata preceduta (e, in parte, ha avuto origine) dalla Convenzione di Varsavia del 1929, epoca in cui, sicuramente, l’animale da compagnia non godeva della stessa protezione che riceve oggi.

La qualifica e il concetto di “bagaglio” nel contratto di trasporto, anche per gli effetti giuridici che ne possono derivare -soprattutto in tema di responsabilità del vettore- è stata, comunque, già oggetto di contrasto in giurisprudenza anche in altri tipi di contratto di trasporto (ad esempio: nel contratto di trasporto marittimo, si è discusso in merito al regime di responsabilità applicabile in caso di danni all’autovettura al seguito, ossia, se costituisce un bagaglio o merce).

In merito alla responsabilità del vettore aereo, ferroviario, marittimo e su autolinee, ho dedicato alcuni paragrafi specifici nel mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, V edizione, 2024 con una rassegna di pronunce (oltre alla normativa di riferimento) contenuta nell’appendice online. Leggi il post con l’indice del volume cliccando qui.

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