Nel precedente post del 31 ottobre scorso, avevo manifestato alcune mie perplessità in merito alla disposizione contenuta all’art. 13 del d.d.l di bilancio 2024 con la quale, di fatto, sarebbe potuta essere vanificata l’azione di riduzione promossa, in caso di successione ereditaria, dai legittimari lesi nella quota loro riservata (cosiddetta “legittima”). Con la proposta di modifica -apparentemente giustificata dalla opportunità di rendere più agevole la circolazione dei beni pervenuti da donazioni e acquistati da terzi a titolo oneroso (1)- il Legislatore (o meglio, in questo caso, finora, il Governo) ha manifestato l’intenzione di modificare la disciplina della restituzione dei beni conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota di legittima e di salvare gli atti di disposizione a terzi compiuti, nelle more, dal donatario. Con la modifica proposta dall’esecutivo, il legittimario, in sostanza, dovrebbe sperare nella solvibilità del donatario visto che sarebbero “salvi” gli acquisti da parte di terzi o le eventuali garanzie (anche ipotecarie) concesse in loro favore. Un intervento, quindi, con il quale, senza un previo ed approfondito dibattito parlamentare (visto che era contenuto in un disegno di legge dell’esecutivo), sarebbe stata definitivamente cancellata una tutela sancita, a favore dei legittimari, sin dall’entrata in vigore del codice civile del 1942 (e che, peraltro, in seguito alla modifica intervenuta nel 2005, è già soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 561 e 563 cod. civ.)
Le norme previste nel d.d.l. bilancio sarebbero state applicabili alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2024.
All’indomani dell’approdo del disegno di legge in Senato, l’art. 13 del ddl bilancio è stato stralciato in quanto le modifiche ad articoli del codice civile non sarebbero potute essere contenute nel disegno di legge trasmesso dall’esecutivo (2). La scelta non può che essere apprezzata e condivisa. Credo -e sostenevo ciò nel mio post del 31 ottobre (prima che la disposizione venisse stralciata dal ddl di bilancio)- che l’applicabilità alle “successioni” aperte dopo il 1° gennaio 2024 -piuttosto che alle “donazioni” successive all’entrata in vigore della legge- avrebbe probabilmente esposto le norme, così come formulate, a un possibile aumento del contenzioso e, soprattutto, a possibili questioni di costituzionalità anche per il palese contrasto coi principi di affidamento e di certezza del diritto. Le norme, in seguito allo stralcio dal ddl di bilancio, sono, ora, contenute in un diverso disegno di legge (A.S. 926 bis che, ad oggi 14 novembre 2023, risulta assegnato in Commissione Giustizia). Risulterebbe, infatti, dai lavori parlamentari in Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva -e, in particolare, durante la discussione del parere sull’ammissibilità delle disposizioni contenenti le modifiche al codice civile e sul loro stralcio dal ddl bilancio- la richiesta del sen. Claudio Borghi al Governo di chiarire se fosse intenzione presentare la norma in un altro idoneo provvedimento, “poiché la stessa riveste il carattere dell’urgenza, oltre ad essere una norma necessaria nell’ordinamento“. Nella stessa sede il Sottosegretario Freni avrebbe confermato che la norma sarebbe “condivisa dal Governo e considerata necessaria“. L’esigenza di modificare la disciplina della successione ereditaria, in effetti, non è una novità né potrebbe stupire una modifica dell’azione di riduzione o degli effetti sui terzi degli atti di disposizione compiuti dal donatario. E’ auspicabile, tuttavia, che le modifiche siano il risultato di un attento studio e coordinamento con altre norme al fine di scongiurare il pericolo che la singola abrogazione o riformulazione di un istituto possa risultare contraddittoria con la ratio dell’intera disciplina. Nel caso di specie, a mio sommesso avviso, la modifica dell’azione di restituzione conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione o della norma di cui all’art 561 cod. civ. (che, attualmente, prevede la restituzione del bene libero da pesi e ipoteche se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione e in mancanza di opposizioni) se formulata nello stesso testo che era stato proposto dal Governo (ora contenuto nel ddl. A.S. 926 bis) vanificherebbe l’azione di riduzione nel caso in cui il donatario fosse insolvente. E’ sicuro che diminuirebbe il contenzioso? Non sono convinto. Sarebbe, allora, forse, più comprensibile se il Governo o il Legislatore abrogasse del tutto la riserva della quota legittima e l’azione di riduzione (anche se non condivisibile, la modifica, di certo politicamente “coraggiosa”, sarebbe coerente con una riforma dell’intera disciplina della successione). Si spera, infine, che non siano trascurati i principi fondamentali dell’ordinamento. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma non possono essere pregiudicate le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti, ragion per cui si spera che il Legislatore, qualora intenda modificare la disciplina dell’azione di riduzione, dei pesi e vincoli sui beni donati e/o dell’azione di restituzione, ne disponga l’applicabilità alle trascrizioni delle “donazioni” successive all’entrata in vigore della legge e non -come avvenuto con la disposizione stralciata dal ddl bilancio e contenuta, ora, nel distinto ddl 926 bis– prendendo come riferimento la data di apertura delle successioni o prevedendo un termine troppo breve per potersi opporre alla donazione. Non possono, insomma, essere violati principi, quali quello secondo cui la norma non può disporre che per l’avvenire e quello della certezza del diritto che, oltretutto, sono imposti non solo dall’ordinamento nazionale ma anche da quello europeo e dalla CEDU.
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- Si legge all’art. 1 del ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) comunicato alla Presidenza il 30 ottobre 2023: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi atitolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni” ↩︎
- In particolare, lo stralcio è stato preceduto dall’esame in sede consultiva del ddl da parte della Commissione bilancio del Senato e, dunque, dal parere preliminare al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare, tra l’altro, “che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica”. ↩︎