La notizia della scomparsa, lo scorso 10 gennaio, di Silvia Tortora ha fatto dispiacere, sicuramente, tantissime persone. E’ stata ricordata la sua attività giornalistica, la sua vita sempre nel ricordo delle sofferenze patite dal padre, oltre che la sensibilità per i più deboli e per la Giustizia. A tale ultimo proposito, ricordo alcuni articoli della sua rubrica sul settimanale Epoca, lo stesso periodico (settimanale in edicola fino al 1997) che, nel 1993, offrì ai lettori, in allegato, un piccolo volume con le “Lettere dal carcere” scritte da Enzo Tortora alla figlia.
E’ morta -come notato in vari articoli- a 59 anni, alla stessa età in cui, nel 1988, morì il padre, Enzo, divenuto simbolo dell’errore giudiziario. Credo che molti si saranno chiesti se ad una scomparsa prematura non possa avere contribuito anche un dolore, entrato all’improvviso, e portato dentro, nascosto, indelebile ed irreparabile.
Tanti, sicuramente, ricordano quando Enzo Tortora, definitivamente assolto, tornato nello studio di “Portobello”, nel 1987 introdusse la puntata di quella trasmissione -che enorme successo aveva avuto nelle edizioni precedenti alla brusca e involontaria interruzione – chiedendo, con gli occhi lucidi, davanti al pubblico alzatosi in piedi e a milioni di telespettatori “Dunque, dove eravamo rimasti?” Continuò ringraziando tutti coloro i quali gli erano stati vicini e che avevano pregato per lui; aggiunse di essere lì “per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono tanti e sono troppi“. Conforta, forse, immaginare padre e figlia nuovamente abbracciati, proprio come appaiono in alcune vecchie fotografie apparse giorni fa. Il “caso Tortora” viene ricordato spesso come un clamoroso esempio di errore giudiziario; i cittadini, probabilmente, però, altrettanto spesso, si domandano: e, dopo oltre 30 anni, dove siamo arrivati? Sono stati evitati casi simili? Forse, siamo allo stesso punto. Forse, anzi, anche peggio (pur se non si volesse considerare quanto riportato nella cronaca degli ultimi due anni, ossia quanto emerso in merito ad un possibile “sistema” nelle nomine di alcuni magistrati che, di certo, non hanno favorito quell’immagine di “sacralità” che i cittadini vorrebbero avere verso qualunque pubblico funzionario e, a maggior ragione, verso ogni Giudice) perché nonostante un referendum nel 1987 e la successiva legge 13 aprile 1988 n. 117 sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati“, gli errori giudiziari si sono ripetuti; ci sono stati altri cittadini, imprenditori o politici ingiustamente infangati su giornali e media, detenuti, processati e, poi, assolti dopo avere, però, ormai, subito la perdita della serenità, della salute, di beni e, a volte, anche della famiglia; casi di cittadini che hanno trascorso una parte della vita dentro ad una cella con sentenza definitiva e, poi, riconosciuti innocenti, in seguito a giudizio di revisione, anche dopo oltre 20 anni; in altre vicende, ci sono state imprese e beni sottratti ai proprietari per sospette infiltrazioni mafiose e, poi, ugualmente, riconosciuti non colpevoli (in alcuni casi, con la restituzione delle aziende ormai sull’orlo del fallimento); imprenditori distrutti ingiustamente e, perfino, casi di bambini strappati dalle famiglie sebbene l’allontanamento non sempre fosse necessario.
Come già scrissi qualche anno fa in un precedente post, continuo a chiedermi: cosa è cambiato dal 1987, ossia dall’anno in cui Tortora fu definitivamente assolto, al fine di evitare il reiterarsi di casi simili? E’ sufficiente quanto disposto dalla legge 117/1988 (sia pure con le modifiche introdotte nel 2015 per recepire le indicazioni della Corte di Giustizia Europea) per potere ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali? Ma, soprattutto: fermo restando che non dovrebbero esistere errori tali da potere determinare lo sconvolgimento o la distruzione della vita di una persona, quanto deve attendere il cittadino prima di essere risarcito? Tra il 2017 e il 2020, lo Stato –secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2021 dal titolo: “Per un giorno di carcere ingiusto lo Stato paga da 120 a 800 euro“- avrebbe corrisposto 180 milioni di euro tra indennizzi per ingiusta detenzione e per errore giudiziario: ogni giorno di ingiusta detenzione in cella sarebbe stato indennizzato, peraltro, con importi diversi a seconda della Corte d’Appello, da poco più di 100 euro a 791 (in questo caso, comprensivo anche del danno). A prescindere dall’esiguità dell’importo per un cittadino che si trovi detenuto ingiustamente o oltre il limite di legge, chi ha pagato? Da quanto si legge nell’articolo, secondo le rilevazioni della Corte dei conti sulle scarcerazioni oltre i limiti di legge determinate da «ignoranza o negligenza inescusabile» del giudice, le azioni disciplinari promosse sarebbero state 53 (13 nel 2017, 16 nel 2018 e 24 nel 2019) e, tranne che in un caso riferito al 2016, non ci sarebbero informazioni sulle azioni di recupero nei confronti dei responsabili di quanto pagato dallo Stato per l’ingiusta detenzione. Rattrista sicuramente constatare che un cittadino, se paga in ritardo una multa, debba pagare sanzioni e interessi. E’ possibile che se sbaglia un magistrato facendo stare anche un giorno in più (o una vita intera) un cittadino in una cella, a pagare sia lo Stato ossia gli stessi contribuenti?
Tra il 1991 e il 31 dicembre 2019, invece, (come si legge in un interessante articolo pubblicato su Panorama del 15 luglio 2020: “Il magistrato sbaglia, lo Stato paga” di C. Gazzanna e F. Piccinni) i casi di ingiusta detenzione sarebbero stati, addirittura, 28.893 con un costo, a carico dello Stato, tra indennizzi e risarcimenti, di €823.691.326,45. Alle cifre corrisposte, peraltro, secondo quanto riportato nel 2020 nell’inchiesta pubblicata sul settimanale, si aggiungerebbero altri 223 milioni circa in seguito a sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo contro l’Italia.
Nei giorni scorsi è stato istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali al cittadino processato penalmente e, poi, assolto. Lo scorso 14 dicembre 2021, poi, è entrato in vigore il il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 per adeguare l’ordinamento alla direttiva europea 2016/343 che prevede alcune garanzie per la persona fisica indagata o imputata in un processo penale e per evitare, quindi, che una persona sia pubblicamente indicata come colpevole prima di una pronuncia irrevocabile (anche se in Italia già il principio di cui all’art. 27 della Costituzione avrebbe dovuto imporre le stesse garanzie al “presunto innocente”: si vedrà, pertanto, se le garanzie recentemente ribadite saranno effettive o se altre “specifiche ragioni di interesse pubblico” possano vanificare quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea). Sono, indubbiamente, piccoli passi avanti, anche se, secondo me, insufficienti ad evitare quei danni irreparabili che possono derivare da un processo penale che, magari, nemmeno doveva iniziare. Si consideri, poi, che quasi sempre si legge, si parla o si sente parlare di ingiusta detenzione o di errore giudiziario in una pronuncia penale senza considerare gli ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da un ingiusto ed errato provvedimento civile o amministrativo i cui danni, peraltro, non sempre sono risarcibili dalla controparte ma che, tuttavia, a volte sarebbero prevedibili ed evitabili.
Ho letto che pende in Parlamento un disegno di legge per l’istituzione della giornata in memoria delle vittime dell’errore giudiziario (ricordo che, anni fa, fu chiesto anche dall’associazione Giustizia Giusta fondata da Mauro Mellini): è, sicuramente, auspicabile che diventi legge (soprattutto se accompagnata da riforme, come dicevo sopra, volte ad evitare il ripetersi di errori e ad accertarne la responsabilità). Anni fa, su questo mio blog, scrissi un post proponendo, in ogni città, nelle vicinanze di quelle intitolate ai tanti Eroi morti nell’esercizio delle proprie funzioni, l’intitolazione di una via o piazza in memoria di chi, invece, è stato vittima di “gesta” non parimenti eroiche (cliccare qui per leggere il post).
Conservare e rinnovare la memoria di quanto accaduto costituirebbe un’ulteriore forma di rispetto verso i cittadini -e, in particolare, verso le vittime (anche quelle meno note o che hanno dovuto soffrire in silenzio)- e, proprio nel costituire un “ricordo” di casi che dovrebbero essere eccezionali, rafforzerebbe -e non, di certo, indebolirebbe- la fiducia che il cittadino deve avere nella Giustizia e in uno Stato, disponibile (oltre che a risarcire, per quanto ciò sia possibile laddove vi siano stati pregiudizi di carattere non patrimoniale) a riconoscere e a ricordare pubblicamente i propri errori. Limitarsi a ricordare il “caso Tortora” senza modifiche normative che impongano o rendano più agevole l’accertamento della responsabilità (civile, disciplinare o penale) dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, significa volere restare allo stesso punto, pretendere di sostenere l’infallibilità del Giudice (come se fosse un dogma indiscutibile) e continuare a fare apparire come “unico”, “singolare” un caso, il più “famoso”, ma, purtroppo, anche il più emblematico di quanto può accadere a chiunque e, purtroppo, ripetutosi troppe volte anche ai danni di chi non aveva voce (“e“, come disse Tortora, “sono tanti, sono troppi“).