Volo cancellato per sciopero? Il vettore deve fornire prova rigorosa della “circostanza eccezionale” e del nesso causale (diretto e inevitabile) con la cancellazione
Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2026
A chi non è capitato di arrivare in aeroporto e scoprire che la partenza del proprio volo è in forte ritardo o è stato cancellato o che sia negato l’imbarco? Disagi che, oltretutto, non sempre si esauriscono nella mera attesa del volo o nel dover rimandare la partenza ma possono determinare danni ulteriori e di vario genere. In alcuni casi, la compagnia aerea fornisce una motivazione nel tentativo di giustificare l’inadempimento ed evitare gli obblighi previsti dalla normativa in aggiunta all’offerta del volo alternativo o all’assistenza ai passeggeri. Ci sono circostanze, poi, che potrebbero, davvero, apparire “eccezionali” ma che il vettore ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare, così, il rischio di pregiudizio ai viaggiatori. La ratio della normativa sovranazionale -come più volte ribadito dalla giurisprudenza- è quello di garantire un elevato livello di protezione del passeggero ma l’interpretazione delle norme non sempre è stata univoca tanto da essere stata oggetto, spesso, di interventi da parte della Corte di Giustizia UE.
Nella V edizione del mio manuale “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato, tra l’altro, alcuni paragrafi al trasporto aereo e, nell’esporre la normativa e la giurisprudenza che prevedono i diritti del passeggero, ho ricordato varie pronunce sia nazionali sia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si sono espresse, in particolare, sull’interpretazione del concetto di “circostanza eccezionale” tale da esonerare la compagnia aerea dagli obblighi di imposti dalla normativa. Si è riproposta più di una volta, ad esempio, la seguente questione (sebbene la giurisprudenza, quantomeno di legittimità e sovranazionale, da anni, sembri, sul punto, consolidata): il ritardo o la cancellazione del volo causati da uno sciopero del personale della compagnia aerea o dell’intero comparto aereoportuale o della società che gestisce i servizi di handling esonerano il vettore dall’obbligo di corrispondere al passeggero l’indennizzo (rectius: “compensazione pecuniaria”) e/o di fornire le prestazioni prescritte dal Regolamento Ce n. 261/2004 e/o dall’eventuale risarcimento del danno?
La difesa delle compagnie aeree, volta a sostenere la natura eccezionale della circostanza, non sempre è stata ritenuta sufficientemente valida. Con una recente pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ribadito alcuni principi in merito all’onere della prova a carico del vettore.
La Corte di Cassazione, sezione III, con la pronuncia del 17 giugno 2026, n. 20489 -accogliendo il ricorso di una passeggera che, nei due gradi precedenti, si era vista rigettata la domanda di condanna della compagnia al pagamento della compensazione pecuniaria e del risarcimento del danno- ha ricordato il particolare rigore con il quale il Giudice deve valutare la sussistenza di una circostanza eccezionale. Nel caso di specie, come appena accennato, una passeggera aveva domandato la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno a cui riteneva di avere diritto, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 261/2004, a causa della cancellazione del volo che aveva subito senza avere ricevuto alcun preavviso e senza ricevere l’offerta di misure di assistenza o di riprotezione, con conseguente perdita anche del volo di rientro che aveva acquistato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda in quanto riteneva provato, in via presuntiva, che la cancellazione del volo fosse stata determinata dalla circostanza eccezionale consistita nello sciopero nazionale del comparto aeroportuale. Il Tribunale, adito in sede di appello, aveva rigettato l’impugnazione confermando che lo sciopero costituisse circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore da responsabilità e che la documentazione prodotta, sebbene non proveniente da autorità istituzionali, fosse sufficiente a dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza dello sciopero e l’incidenza causale sul volo in questione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20480/2026, accogliendo il ricorso della passeggera, ha ricordato il quadro normativo e interpretativo di particolare rigore riconosciuto, in materia di trasporto aereo, dalla giurisprudenza sia nazionale che unionale ispirato dall’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione del passeggero quale parte debole del rapporto. “In tale quadro, risulta principio ormai consolidato che l’esonero del vettore dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di circostanze eccezionali e del nesso causale tra tali circostanze e l’evento pregiudizievole lamentato dal passeggero.“
Il vettore deve dimostrare, quindi, “a) l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale e b) il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato” (….). “La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione al passeggero, gravando sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato informato (….)”. I Giudici di legittimità, nella medesima pronuncia, ricordati i presupposti affinché il Giudice possa ammettere la prova per presunzione semplice, hanno evidenziato il maggiore rigore richiesto in materia di responsabilità nel trasporto aereo. “Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici (come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta) equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata su un fatto (l’impatto specifico sul volo) che è proprio l’oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero (cfr. Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, sentenza 18 ottobre 2021, n. 28647). La questione centrale circa la possibilità per il giudice di ritenere provato il nesso causale basandosi su massime di esperienza, come i generici “effetti a catena” di uno sciopero, trova una risposta nettamente negativa“.
Non è sufficiente -è stato ricordato dalla Cassazione- produrre la prova dello sciopero in un determinato aeroporto dovendo, il vettore, provare che tale sciopero abbia avuto “un’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato. La produzione di documentazione generica, come articoli di giornale o flight report relativi ad altri voli, è stata ritenuta del tutto inadeguata a soddisfare l’onere probatorio“. (….) Il vettore deve fornire, quindi, “una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare in modo certo i fatti posti a fondamento dell’esimente invocata e tale da non lasciare margini a mere congetture, presunzioni o ricostruzioni ipotetiche. Non basta dimostrare l’evento, ma occorre provare l’inevitabilità delle sue conseguenze sul volo in questione“. (…) “il vettore è liberato solo laddove dimostri “l’effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (…) “deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare il danno o che fosse per lui impossibile adottarle“.
Stante un tale rigoroso onere probatorio, la decisione -continua la Corte- “non può essere fondata su presunzioni semplici o su mere massime di esperienza prive di adeguato supporto fattuale, laddove esse finiscano per attribuire valenza dimostrativa a circostanze non specificamente provate dal vettore, quali le asserite e generiche ripercussioni di uno sciopero sull’operatività del singolo volo” e ciò anche in virtù della interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia alla nozione di “circostanza eccezionale”: “eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo“.
L’onere della prova, integralmente e rigorosamente a carico del vettore aereo, “richiede una dimostrazione specifica, concreta e diretta non solo dell’evento, ma anche del nesso eziologico con la cancellazione del singolo volo e, soprattutto, dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio“.
Nel caso esaminato dalla Corte, è stata ritenuta errata, quindi, la decisione dei giudici di merito di ritenere che i documenti forniti dal vettore aereo, sebbene non provenienti da autorità istituzionali, fossero idonei a fondare la prova presuntiva dell’effettiva proclamazione di uno sciopero del settore aereo nella giornata del volo cancellato e della sua incidenza sul volo in contestazione.
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