IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Diritto dei consumatori’ Category

Con il ddl di bilancio, cancellata una norma dopo 80 anni. Con l’illusione (o il pretesto?) di voler favorire la circolazione dei beni, si calpesta la certezza del diritto. Un altro regalo alle banche?

Posted by Roberto Di Napoli su 31 ottobre 2023

Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.

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Interessante iniziativa di Adicu a difesa dei cittadini e degli utenti bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 13 Maggio 2023

Fa sempre piacere constatare l’impegno e la sensibilità delle associazioni dei consumatori a difesa dei cittadini e degli utenti bancari. E’ anche per questo che apprezzo l’iniziativa di Adicu, da anni nota per l’attività a difesa dei consumatori, di aprire uno sportello a cui potranno rivolgersi i cittadini per avere informazioni o assistenza.

Riporto di seguito il link della notizia, pubblicata sul sito del quotidiano Paeseroma:

Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma

Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma

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La sospensione dell’esecuzione sull’abitazione del consumatore per rinegoziazione del mutuo – Webinar il 6 maggio 2022, organizzato da GM Giuridica

Posted by Roberto Di Napoli su 3 Maggio 2022

Parteciperò volentieri, anche quest’anno, all’attività formativa organizzata da G.M. Giuridica.

Venerdì 6 maggio p.v., dalle 15,30 alle 17, il ciclo di webinar sul diritto bancario inizierà con un incontro su “La sospensione dell’esecuzione sull’abitazione del consumatore per rinegoziazione del mutuo“: strumento, previsto dall’art. 41 bis del d.l. 124/2019, così come modificato dall’art. 40 ter d.l. 41/2021 convertito in legge n. 69/2021, che, in presenza di alcuni presupposti, consente al “consumatore” di chiedere ed ottenere la sospensione della procedura esecutiva al fine di salvaguardare la propria abitazione e richiedere la rinegoziazione del mutuo o un finanziamento finalizzato all’estinzione del debito. Vari provvedimenti giurisprudenziali hanno già fornito importanti chiarimenti sulle condizioni necessarie e sufficienti per l’ammissibilità dell’istanza e riconosciuto il diritto del consumatore a beneficiare del periodo di sospensione disposta dal Giudice. L’applicazione pratica dello strumento recentemente introdotto dal legislatore ha, però, fatto emergere anche alcuni interrogativi. Per informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile scrivere all’indirizzo email dell’organizzatore riportato nella locandina. E’ stato richiesto l’accredito per la formazione continua professionale.

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Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Anatocismo post delibera Cicr 2000: la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità della capitalizzazione se il tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista è identico al tasso nominale

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2022

Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.

Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità: nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.

Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)

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Un ennesimo “sostegno” a banche e finanziarie per “superare” gli effetti della sentenza “Lexitor”?

Posted by Roberto Di Napoli su 30 luglio 2021

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Quasi un anno fa, il 22 agosto 2020, (nel post Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore) scrivevo alcune brevissime considerazioni dopo avere letto la notizia del possibile intervento normativo invocato da banche o finanziarie al fine di fronteggiare le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cosiddetta sentenza “Lexitor”, secondo cui, in caso di rimborso anticipato di un contratto di finanziamento, al consumatore andrebbero restituiti, in proporzione al periodo residuo del finanziamento estinto anticipatamente, tutti i costi sia recurring, ossia previsti ed imputati nel corso del rapporto, sia upfront ossia riferiti alla sottoscrizione del contratto). E’ passata quasi “in sordina”, se si escludono alcune testate e riviste specialistiche telematiche, la notizia dell’emendamento inserito all‘art. 11 octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73 dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 col quale è stato modificato l’art. 125 sexies del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico bancario). Tale disposizione, il cui primo comma sancisce il diritto del consumatore di rimborsare, in tutto o parzialmente, quanto dovuto al finanziatore, in seguito alle recenti modifiche specifica che “in tal caso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte“: con una regola che sembrerebbe applicarsi “per il benevolo intervento del legislatore italiano, a partire da adesso, ma la sentenza Lexitor non è mai esistita” (come attentamente osservato, qualche settimana fa, prima che venisse approvata la legge di conversione al decreto, da A. Criscione, nell’articolo pubblicato sull’inserto Plus de Il Sole 24 Ore del 17 luglio scorso) recepisce, quindi, quanto statuito dai Giudici di Lussemburgo che avevano affermato il diritto del consumatore alla restituzione non solo delle spese recurring ma anche di quelle up front .

Appare favorevole ai consumatori e conforme alla trasparenza contrattuale l’introduzione dei due commi nei quali è sancito che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato“.

Sembrerebbe, quindi, una disposizione pienamente conforme alla normativa sovranazionale di tutela del consumatore (o, sarebbe meglio dire, di suo doveroso recepimento) e ispirata dalla necessaria tutela della “parte debole” del contratto. Verrebbe da chiedersi, quindi: è una manifestazione di un legislatore finalmente attento alla salvaguardia dei consumatori, dei loro diritti “acquisiti” nei confronti del potere bancario e rispettoso del prevalente orientamento giurisprudenziale registratosi in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia? E’ sufficiente leggere il secondo comma dell’art. 11 octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, così come inserito dalla legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106, per avere la risposta o, piuttosto, per riflettere su varie perplessità che, ancora una volta, suscita la lettura del testo normativo: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“.

E la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, con la prevalente giurisprudenza nazionale, che aveva riconosciuto l’applicabilità della decisione ai contratti già sottoscritti? Dovrebbe essere “superata” da una norma di legge nazionale che intenderebbe “differire” gli effetti e l’interpretazione di una direttiva in senso diverso da quanto era stato affermato dai Giudici di Lussemburgo? La sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere disapplicata in favore di norme secondarie della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti? Non è la prima volta, come scrivevo nel post dell’anno scorso, che il legislatore italiano appare particolarmente sensibile alle istanze del potere bancario. La serie degli interventi normativi coi quali, negli ultimi 20 anni, si è tentato di favorire le banche a discapito degli utenti non è, di certo, breve anche se, spesso, le decisioni della Consulta e della Giurisprudenza di merito o di legittimità, come accennato, hanno dimostrato la fragilità di simili interventi che, già sul nascere, manifestavano la debolezza di fronte alla forza della ragione oltre che della Carta fondamentale e dell’ordinamento. Ho già ricordato nel post dello scorso anno cosa avvenne all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 che rigettò la difesa avanzata dalle banche secondo cui la prescrizione delle domande ripetizione sarebbe dovuta decorrere dalla data delle annotazioni. Fu inserito, anche in quell’occasione “last minute“, in una legge di conversione di un decreto legge (l. 26 febbraio 2011 di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, cosiddetto “decreto milleproroghe”), un emendamento col quale si modificava una norma del codice civile (art. 2935) che era rimasta immutata per quasi 70 anni. Dopo quasi un anno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 5 aprile 2012, dichiarò l’incostituzionalità della norma. Si può ricordare anche ciò che avvenne nel 1999: la Corte di Cassazione, con due pronunce (del 16 e del 30 marzo), riconobbe la mancanza di uso normativo nella prassi anatocistica bancaria con la conseguenza che le banche si ritrovavano a dovere restituire gli importi indebitamente percepiti in conseguenza della capitalizzazione. Dopo appena quattro mesi, ad agosto, quella volta “approfittando” di un decreto legislativo (n. 342/1999), si legittimò, con la modifica dell’art. 120 del Testo Unico bancario, la capitalizzazione degli interessi. Ma non bastava. Si introdusse la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti vanificando, così, quanto era stato riconosciuto e deciso dalla Cassazione a favore degli utenti. Dopo circa un anno la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, espunse dall’ordinamento la norma che prevedeva la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti. .

Come scrivevo l’anno scorso, insomma, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Questa volta, l’occasione è stata la legge di conversione del Decreto Legge 71/2021, cosiddetto “Sostegni bis”. In un provvedimento che, nella drammatica situazione sanitaria ed economica in cui si trovano cittadini e imprese, si sarebbe dovuto ipotizzare che avesse un contenuto “limitato” agli interventi necessari ed urgenti a sostegno dell’economia o delle categorie più danneggiate, si è trovato lo spazio anche per l’inserimento di una norma (o meglio, si ripete, per recepire quanto già riconosciuto dalla Corte di Giustizia) per disciplinare gli effetti del rimborso anticipato di finanziamenti da parte del consumatore ma, di fatto, prevedendo l’applicabilità, solo per il futuro (in particolare dalla data di entrata in vigore della legge), di quanto, secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cd. Lexitor), dovrebbe, invece, intendersi applicabile per i contratti già sottoscritti. Un vero e proprio “sostegno”, in effetti, appare essere quello introdotto al secondo comma dell’art. 11 octies del d.l. 71/2021 laddove si vorrebbe che le disposizioni introdotte a favore del consumatore siano applicabili soltanto per i contratti sottoscritti successivamente alla legge di conversione. Si vedrà quanto questo “sostegno” (che sicuramente, per le banche, non è il “bis” né il “ter” nè il “quater“, ma, forse, l’ennesimo) sia effettivamente “solido”, ben fondato e, quindi, se -e fin quando- potrà reggere. Non si può escludere che, ancora una volta, sia la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia a dovere essere chiamata a valutare se il legislatore nazionale possa legiferare in senso parzialmente difforme alla normativa europea.

A distanza di poche ore dall’approvazione della legge di conversione del d.l. “Sostegni bis “, si è letto che il Presidente della Repubblica, con una lettera inviata al Presidente della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio, ha ricordato il necessario rispetto dei limiti della decretazione d’urgenza rilevando, nella legge di conversione del d.l. sostegni, l’aggiunta di ben 393 emendamenti rispetto al testo originario del decreto legge con finalità estranee al tema e all’oggetto del decreto.

Sarebbe auspicabile che anche interventi normativi inerenti i rapporti tra banche e utenti non siano inseriti, senza specifico ed approfondito dibattito parlamentare, in leggi di conversione di decreti legge che, come è noto, dovrebbero presupporre la sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza.

Consiglio la lettura degli articoli di A. Criscione “Credito. D.l. Sostegni bis e la Lexitor <ignorata>” e di F. Pezzatti “Dubbi su costituzionalità della riscrittura dell’articolo 125 sexies” su Il Sole 24 Ore, inserto Plus, del 17 luglio 2021 con l’interessante opinione del Prof. A.A. Dolmetta.

Riporto il link ai seguenti articoli:

Dal portale Tiscali News: Sostegni bis, Mattarella firma ma dice stop alle norme fuori tema: il testo della lettera a governo e parlamento

Dal sito de “Il Fatto Quotidiano”: Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Troppe norme estranee al decreto. In caso di anomalie valuterò il rinvio dei provvedimenti alle Camere”

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L’accertamento definitivo dello stato di insolvenza del correntista non esclude la responsabilità della banca

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2021

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza dell’8 aprile 2021 n. 9388 ha affermato un principio che appare di particolare interesse, soprattutto se si considerano i gravi pregiudizi che possono derivare all’utente da una condotta illegittima o illecita posta in essere dalla banca: danni che possono sfociare nel fallimento e, quindi, nella distruzione dell’attività di impresa.

Come ho ricordato nella mia breve nota pubblicata, insieme all’ordinanza, sul portale Diritto.it, la pronuncia (sebbene riferita ad un caso in cui la banca si era resa inadempiente nell’esecuzione di un mandato a vendere conferitole per coprire un contestato scoperto di conto corrente e aveva, poi, richiesto il fallimento del mandante-correntista) risulta particolarmente interessante se si considera anche l’ingente contenzioso che, da almeno un ventennio, vede contrapposti utenti e intermediari bancari relativamente a diversi vizi nei rapporti.

Colgo l’occasione per ricordare a quanti fossero interessati, il master su “Le controversie bancarie” organizzato da Maggioli Editore, in sei giornate (36 ore complessive), dal 14 giugno al 2 luglio 2021. Per dettagli sul programma, relatori, costo e modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina del sito della casa editrice.

Ricordo, infine, che è acquistabile nelle librerie, sul sito della Maggioli Editore o attraverso le principali librerie online, la VI edizione (2020) del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti.

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Master in sei giornate organizzato da Maggioli Editore su “Le controversie tra banca e utente”

Posted by Roberto Di Napoli su 7 aprile 2021

Un corso online su “Le controversie tra banca e utente“, suddiviso in sei giornate (per complessive 36 ore) dal 14 giugno al 2 luglio 2021, organizzato dalla storica e prestigiosa Maggioli Editore. Nel 2005 pubblicai, con la stessa casa editrice, il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, giunto alla VI edizione e divenuto un manuale, ancora oggi, apprezzato dai lettori. Credo sia stata una delle prime case editrici (se non la prima) a contribuire alla divulgazione della giurisprudenza sui principali vizi nei rapporti bancari e sugli strumenti di difesa in una materia, allora, poco conosciuta. Il master, a cui avrò l’onore di essere affiancato da autorevoli relatori, è destinato sia a quanti intendano affacciarsi alla materia sia a quanti vogliano approfondire le principali e più attuali problematiche che emergono nella pratica quotidiana.

Programma, relatori e dettagli su costi e modalità di iscrizione sul sito della casa editrice https://formazione.maggioli.it/professionisti-e-aziende/legale/le-controversie-bancarie.html

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