Avv. Roberto Di Napoli Esercita prevalentemente in difesa di vittime di abusi bancari e dei consumatori. Patrocinante in Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori
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Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.
E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.
29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno
👉🏻Cosa deve fare, durante il soggiorno e al rientro, il viaggiatore, laddove le prestazioni oggetto del pacchetto turistico non siano risultate corrispondenti a quanto previsto dal contratto?
👉🏻Nel caso in cui il ritardo del vettore (aereo o ferroviario o su nave) o la cancellazione del viaggio programmato ha compromesso la vacanza, e’ sempre risarcibile anche il danno non patrimoniale?
👉🏻 E’ sufficiente, in uno stabilimento balneare, la presenza di una torretta di avvistamento per i bagnini per esonerare il gestore di responsabilità in caso di infortuni subiti dal bagnante? 👉🏻Il titolare di un b&b è responsabile nel caso di infortunio subito dal cliente a causa di una caduta all’interno dell’immobile? 👉🏻 Il danno subito dall’imbarcazione ormeggiata è sempre risarcibile? Queste e altre tematiche sono oggetto della V edizione del mio “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli editore, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che online dal sito della casa editrice o dai principali store. 👉🏻È possibile acquistare il volume, con, offerta, la registrazione del webinar tenutosi lo scorso 20 maggio 2025, anche attraverso il sito di Revelino Editore al seguente link. Clicca qui
Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”? Cosa può fare il viaggiatore se il “pacchetto turistico” non è conforme al contratto? Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o cancellazione? Quale normativa è applicabile per richiedere l’indennizzo? La normativa è identica anche per il risarcimento del danno da trasporto? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti?
Il 20 maggio 2025, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino Editore su “Vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno“. Programma, modalità e costo di iscrizione sulla pagina del sito di Revelino Editore che prevede la possibilità di iscriversi per partecipare al solo webinar, oppure, il pacchetto (webinar +libro) comprensivo del mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, pubblicato da Maggioli Editore.
E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.
Ho già scritto, in un mio precedente post, che, quasi un quarto di secolo fa, nel 2000, quando scrissi e discussi la mia tesi di laurea in diritto penale su “Il mutuo ad interesse usurario“, non immaginavo che alcune delle questioni che avevo affrontato e che emergevano dall’esame dalla normativa antiusura (modificata quattro anni prima con la legge 108/1996) fino a poter far sorgere interrogativi nell’applicazione a casi concreti, sarebbero state oggetto di così svariate pronunce giurisprudenziali sebbene fosse evidente, già allora, che, anche sotto il profilo civilistico, moltissimi contratti di aperture di credito o di mutuo o di leasing sarebbero potuti essere “viziati”. Certamente, non avrei immaginato che la materia sarebbe diventata oggetto di pubblicazioni (dopo 5 anni, pubblicai il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” con Maggioli Editore, arrivata nel 2020 alla VI edizione) sia sotto vari aspetti giuridici che contabili, così come di seminari di approfondimento, di webinar o articoli. Oggi, molti aspetti controversi sono stati chiariti (anche in seguito ad alcuni interventi delle Sezioni Unite della Cassazione o a modifiche normative) ma non pochi restano ancora da risolvere. Certo è che è necessario il costante, quotidiano aggiornamento visto che non si tratta soltanto di “numeri” ma ad essere invocata è la tutela di “diritti” che, il più delle volte -pur nel rispetto della verifica della legittimità delle pretese creditizie da parte delle banche- sono o investono quelli fondamentali della persona umana: alla proprietà ma anche alla dignità della persona, alla sua salute, al rispetto della vita privata e familiare, protetti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Costituzione; diritto all’esercizio dell’impresa e alla tutela dell’azienda; diritti, obblighi ed oneri che non possono essere invocati né osservati se non con la corretta applicazione del Testo Unico bancario, del codice civile e delle altre norme dell’ordinamento (si pensi, anche, alle varie norme che hanno introdotto nel codice di procedura civile istituti e tutele a salvaguardia dei diritti dell’esecutato).
Ho accolto, quindi, con molto piacere l’iniziativa dell’Università digitale Guglielmo Marconi che, in collaborazione con G.M Giuridica, ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento sul “contenzioso bancario” che si svolgerà, a distanza tramite piattaforma, in 5 moduli di 4 ore ciascuno dal 6 maggio al 9 giugno 2025 e che avrò il piacere di coordinare accanto ad autorevoli relatori i quali, anch’essi, da più di un decennio, si occupano, quotidianamente, dei diversi e delicatissimi aspetti che coinvolgono il contenzioso tra banche e clienti.
Video intervista, per il portale giuridico Diritto.it, sulla V edizione del volume “Il danno da vacanza rovinata“, pubblicata da Maggioli Editore e acquistabile nelle librerie giuridiche, oltre che attraverso il sito della stessa casa editrice e delle principali librerie online.
Continua l’interesse di giuristi e matematici al confronto in merito a quanto deciso (forse meno di quanto si attendeva) dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 29 maggio 2024 n. 15130 in merito ai piani di ammortamento “alla francese”.
Cosa è il piano di ammortamento alla francese “standardizzato”? A quali rapporti bancari può ritenersi applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite? L’indicazione del tasso di interesse nominale senza indicazione della “convertibilità” è sufficiente a calcolare il TEG? L’utente bancario è sempre posto a conoscenza del piano di ammortamento? Un’effettiva scelta può prescindere dalla piena conoscenza e consapevolezza dei diversi costi possibili a parità di capitale, durata, tasso nominale?
Colgo, ancora una volta, con piacere l’invito al webinar organizzato da Revelino Editore il prossimo 15 luglio 2024, dalle ore 15,30 alle 18,30, accanto ad autorevoli relatori quali il dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), il Prof. Antonio Annibali (professore f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma), il dott. Francesco Olivieri (attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari) e il Collega Avv. Luigi Quintieri.
E’ stata presentata richiesta di accreditamento al CNF per la formazione continua degli avvocati.
Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.
Fa sempre piacere constatare l’impegno e la sensibilità delle associazioni dei consumatori a difesa dei cittadini e degli utenti bancari. E’ anche per questo che apprezzo l’iniziativa di Adicu, da anni nota per l’attività a difesa dei consumatori, di aprire uno sportello a cui potranno rivolgersi i cittadini per avere informazioni o assistenza.
Riporto di seguito il link della notizia, pubblicata sul sito del quotidiano Paeseroma:
Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma