Lo scorso 16 ottobre sono intervenuto al seminario organizzato da Foro Europeo che ringrazio, ancora una volta, dell’invito. Con il Collega Avv. Daniele Rossi, abbiamo fornito una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso dell’ultimo anno in materia di controversie tra banche e utenti. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle più recenti decisioni in materia di ammissibilità/procedibilità o meno dell’azione di ripetizione nel caso di conto corrente ancora aperto; di capitalizzazione trimestrale sui rapporti di conto corrente (anche con riferimento a quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione per il periodo 2000-2014 e 2014-2016), nonché sul contrasto giurisprudenziale riguardo al saldo cosiddetto “rettificato” o “saldo banca” ai fini della verifica della prescrizione nelle azioni di ripetizione; sull’applicabilità degli interessi ex art. 1284, quarto comma, sul saldo a favore del correntista; sui provvedimenti in merito alla prova della titolarità del credito nelle ipotesi di cessione “in blocco” e sugli effetti del “mutuo condizionato” nelle procedure esecutive; sul contrasto, rilevato anche in contrapposte pronunce anche della giurisprudenza di Legittimità in merito all’utilizzo del parametro Euribor nei contratti di finanziamento o mutuo.
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Banche e utenti: Il video del seminario del Foro Europeo del 16 ottobre 2024 su alcune recenti pronunce giurisprudenziali
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2024
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Con il ddl di bilancio, cancellata una norma dopo 80 anni. Con l’illusione (o il pretesto?) di voler favorire la circolazione dei beni, si calpesta la certezza del diritto. Un altro regalo alle banche?
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 ottobre 2023
Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.
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La banca chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo, iscrive ipoteca e instaura un’azione revocatoria. Il Tribunale accoglie l’opposizione e accerta che debitrice era la banca: condannata alla restituzione di importi e alle spese di lite. La sentenza
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 dicembre 2020
Non è, certamente, la prima volta che la banca chieda e ottenga un decreto ingiuntivo pretendendo il pagamento del saldo e, all’esito del giudizio, si accerti e dichiari che, invece, è proprio questa ad essere debitrice, o che, comunque, nulla le sia dovuto. Sin da 2007, ossia, dalla nascita di questo mio blog -quando ancora poteva stupire che, a causa di alcuni vizi nei rapporti bancari, la pretesa bancaria potesse risultare infondata- ho raccontato, più di una volta, casi di provvedimento revocati con conseguente accertamento del credito (e non del debito) dell’utente (in un caso, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo di 100 mila euro, è risultato un credito della correntista di oltre 500 mila euro) oppure di decreti revocati per l’accertata falsità della firma apposta su fideiussione o per essere stato chiesto a un Giudice territorialmente incompetente. Prima ancora, sin dal 2005, avevo dedicato vari paragrafi sui principali vizi e sugli strumenti di difesa nel mio primo manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito da Maggioli Editore e di cui è uscita, quest’anno, la VI edizione.
Pur nel difficile periodo di crisi economica che perdura da un po’ di anni (prima ancora che si aggravasse a causa della recente pandemia) imprenditori e consumatori non solo si trovano a dovere affrontare le note difficoltà nell’accesso al credito ma, spesso, si trovano a doversi difendere da pretese illegittime: sebbene, infatti, sia ben noto che la pretesa della banca non è tutelata dall’ordinamento se a determinare il saldo ha contribuito l’addebito di voci di costo non dovute, si assiste ancora, purtroppo, a tentativi di ottenere il soddisfacimento di ragioni di credito insussistenti o importi superiori a quelli legittimi: tentativi che riesce difficile distinguere da tentativi di furto o di saccheggio e che dovrebbero essere puniti o disincentivati al fine di evitare che (come spesso avvenuto) siano posti in essere nei confronti di soggetti che non possono o non riescono a difendersi.
Pubblico sotto al presente post la sentenza (emessa dal Tribunale di Genova) con la quale, all’esito di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo proposta da un’impresa e da due (ritenuti) fideiussori assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi, ancora una volta è stata la banca (che sosteneva di essere creditrice) ad essere condannata non solo a restituire quanto indebitamente ricevuto durante il rapporto di conto corrente, ma anche a cancellare le segnalazioni illegittimamente effettuate alla Centrale Rischi, le ipoteche che aveva iscritto e a rimborsare le spese legali. Nel caso di specie, la vicenda è ancora più grave di quello che si desume dalla pronuncia. La banca, infatti, dopo avere ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, aveva anche instaurato un’autonoma azione revocatoria chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia di un trasferimento immobiliare: sosteneva che l’atto di disposizione pregiudicasse le proprie ragioni di credito. Ora, il Tribunale ha accertato e dichiarato, però, che la banca non era affatto creditrice ma debitrice. E se gli ingiunti (solo apparentemente) debitori non si fossero opposti? Il decreto ingiuntivo sarebbe diventato definitivo con la conseguenza che una pretesa, pur illegittima ed infondata, sarebbe diventata definitiva e difficilmente contestabile. E’ possibile che lo Stato permetta e non punisca severamente simili tentativi di ottenere somme non dovute? E’ accettabile che un soggetto o un imprenditore il quale, magari, dovendo già affrontare le note difficoltà quotidiane (ad esempio: mantenere l’impresa, pagare i fornitori, i lavoratori, tasse, contributi, ecc.), non abbia possibilità di difendersi, possa correre il rischio di subire la distruzione dell’impresa o di vedersi la casa messa all’asta per colpa di un debito che, se si fosse opposto, forse, non sarebbe stato riconosciuto tale? Riesce difficile comprendere, a fronte del diritto fondamentale alla proprietà privata o a varie norme costituzionali che tutelano il diritto all’attività di impresa, al lavoro o che promuovono il risparmio nonché a fronte di varie disposizioni penali che tutelano il patrimonio, come si possa consentire che una pretesa illegittima possa distruggere una persona e/o i propri beni. Sarebbe auspicabile una rinuncia spontanea, da parte delle banche, a chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi laddove il saldo apparente si sia determinato a causa dell’addebito di importi che (chi svolge una determinata attività sa e deve sapere) non erano dovuti. Se norme di legge prescrivono l’onere di opporsi a un decreto ingiuntivo entro un determinato termine (40 giorni a meno che non sussistano i presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c.), è altrettanto vero che esistono norme penali che prevedono e puniscono la pretesa sostanzialmente illecita. Ricordo, inoltre, quanto scrissi in un mio precedente post dal titolo: “…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.“
Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, gli abbonati (o quanti usufruiscono del periodo di prova gratuito) possono leggere, inoltre, una breve nota sul caso deciso dal tribunale ligure dal titolo “Pretese bancarie illegittime, usura e ripercussioni sul sistema creditizio ed economico nazionale. Dall’uso all’abuso del processo” di Roberto Di Napoli e Daniele Rossi.
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Usura e interessi moratori: interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020. Alcune mie brevi considerazioni su Ius Law Web Radio
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 settembre 2020
Con sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta in merito alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarieta’. E’ stato superato definitivamente il contrasto? La motivazione è convincente ed esaustiva? Pubblico di seguito il link ad un mio intervento con alcune mie considerazioni “a caldo” dopo una prima lettura della pronuncia (cliccare qui per ascoltare dal sito della IusLaw Web Radio) e i principi di diritto affermati dalla Corte.
«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».
«La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”».
«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».
«Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».
«Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento».
«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».
«L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto».
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Il meccanismo determinativo dei tassi soglia: criterio oggettivo o strumento giustificativo dell’usura bancaria? Il video del mio terzo intervento su Diritto.it
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 20 febbraio 2020
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Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2015
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Ancora un’altra pronuncia che nega il credito vantato dalla banca che, al contrario, viene condannata a restituire al correntista quanto indebitamente percepito.
Il Tribunale di Roma, recentemente, con sentenza del 23 dicembre 2014 (Giudice dott. Cricenti), all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha revocato il provvedimento con cui era stato ingiunto alla correntista e al fideiussore di pagare oltre 40 mila euro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti difesi da me e dalla collega avv. Laura Barberio, ha condannato la banca a restituire, complessivamente, circa 31 mila oltre alle spese legali.
La sentenza appare particolarmente interessante anche per avere ribadito alcuni importanti principi, tra i quali, quello dell’onere a carico della banca che eccepisca la prescrizione di provare i fatti costitutivi della relativa eccezione; malgrado, poi, un diverso orientamento secondo cui, nei rapporti di conto corrente, nel caso di accertata usurarietà, gli interessi usurari dovrebbero essere ricondotti al tasso massimo consentito (sulle conseguenze civilistiche dell’usurarietà nei rapporti bancari, sia consentito il rinvio al mio volume “L’usura nel contenzioso bancario“, pagine 52 e segg., Maggioli Editore, 2014), nel caso di specie, invece, così come ritenuto dalla difesa degli opponenti, il giudice ha ritenuto di “azzerare” del tutto gli interessi nei trimestri in cui è stato rilevato il superamento dei tassi soglia.
Al caso è stato dedicato un servizio sul sito di Libero Reporter (cliccare qui) che, oltre alla corretta ricostruzione dei fatti, ha pubblicato anche la sentenza integrale e la precedente ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta, da parte della banca, di concessione della provvisoria esecutorietà . La stessa notizia è stata riportata anche sul sito di alcune associazioni. Al fine di scongiurare ogni possibile equivoco, appare doveroso precisare, tuttavia, che il sottoscritto non appartiene al loro staff di legali o professionisti nè l’attività è, in alcun modo, riconducibile alla loro associazione.
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Padova, due associazioni ammesse come parti civili in processo per usura bancaria
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 dicembre 2014
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All’udienza preliminare del 15 Dicembre scorso, dinanzi al Tribunale di Padova, malgrado l’opposizione dei difensori dei tre imputati, anche Confedercontribuenti (in persona del presidente Carmelo Finocchiaro e del Vice Presidente Alfredo Belluco) da me assistita, ha ottenuto di essere ammessa quale parte civile all’udienza preliminare del processo per usura a carico di alcuni rappresentanti di banche.
Dopo circa mezz’ora di camera di consiglio, infatti, la GUP, valutate le opposizioni dei difensori degli imputati, ha ammesso, invece, le costituzioni di parte civile sia della Confedercontribuenti sia di Adusbef (quest’ultima difesa dall’avv. Antonio Tanza e dall’avv. Cavallari) dal momento che dai rispettivi statuti emerge il fine di tutela delle vittime di usura.
E’, soprattutto, in questo momento particolarmente delicato in cui le imprese già lottano per sopravvivere che si rende ancora più importante il contrasto e la repressione del fenomeno usurario chiunque siano i responsabili: anche i banchieri o responsabili di filiali di banche. Mi è parso doveroso sottolineare, tra l’altro, che il danno subito da un’impresa non è limitato solo alle (peraltro, quasi sempre gravissime) perdite patrimoniali e non patrimoniali del singolo imprenditore ma si riflette sull’intera economia. Non può negarsi, infatti, che la chiusura di migliaia di imprese (già, peraltro, avvenuta in questo Paese) determina la perdita di posti di lavoro -oltre che la distruzione di un patrimonio-, compromette la produzione con indubbi riflessi sul PIL e, inevitabilmente, su tutti i contribuenti (e sono noti le conseguenza anche in termini di tassazione e gettito fiscale; per leggere una mia breve considerazione sul reato di saccheggio oltre che del reato di usura, cliccare qui). Per non parlare, infine, purtroppo, sui nefasti effetti psicologici e biologici su ogni singolo imprenditore e famiglie. Basti pensare al numero di suicidi di imprenditori negli ultimi anni: quanti sono? Troppi e anche il Veneto ne sa qualcosa. E’ giusto, quindi, che le associazioni che tutelano l’interesse all’equilibrio nei rapporti contrattuali con le banche o che perseguono l’interesse alla tutela delle vittime dall’usura, dall’estorsione o da analoghi abusi siano ammesse quali parti civili per la lesione dell’interesse collettivo perseguito.
Dopo la discussione del PM, della difesa delle altre parti civili (i titolari dell’impresa che si ritiene danneggiata) e degli imputati, il giudice si è riservato per la decisione sul rinvio a giudizio o proscioglimento degli imputati rinviando per la lettura della decisione.
Analogo provvedimento di ammissione quale parte civile, l’anno scorso, a Frosinone, era stato ottenuto anche da Sos Utenti in altro processo giunto a dibattimento sempre per usura bancaria (cliccare qui per leggere il post).
A prescindere, infatti, dall’iscrizione nell’elenco del Ministero di cui alla legge 108/1996, in tali casi, la giurisprudenza, con varie pronunce, ha affermato che le associazioni ed enti che tutelano interessi collettivi lesi dal reato hanno autonomo diritto a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno non patrimoniale.
La notizia è stata riportata il 16 Dicembre 2014 anche da Il Mattino di Padova (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito del quotidiano) e da Il Gazzettino di Padova (clicca qui).
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Su Striscia la notizia un mio intervento su alcuni abusi bancari
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 16 novembre 2014
Ieri sera, 15 Novembre, nel corso della puntata di Striscia la notizia, è andato in onda un servizio sugli abusi bancari con un mio breve intervento insieme a quello del dott. Gennaro Baccile, fondatore di Sos Utenti, e ad altre testimonianze di vittime.
Per vedere la puntata intera (il servizio, con l’introduzione e il commento del conduttore Ezio Greggio, può essere visto a partire da 14′ 50”) cliccare qui o copiare e incollare il seguente link http://mdst.it/03v495833/ .
Per vedere direttamente il solo servizio, cliccare qui.
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