IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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La prescrizione presuntiva non si applica alla richiesta di liquidazione degli onorari del difensore con patrocinio a spese dello Stato

Posted by Roberto Di Napoli su 28 dicembre 2023

Il termine triennale previsto per la prescrizione presuntiva non può essere rilevato d’ufficio e, comunque, non si applica al diritto alla liquidazione del compenso spettante all’avvocato che ha difeso col patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha accolto l’opposizione da me proposta, con la difesa dell’amico e Collega Avv. Daniele Rossi, avverso il decreto con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso sostenendo che fosse decorso il termine triennale dalla conclusione del procedimento nel quale era stata svolta la difesa col patrocinio a spese dello Stato. E’ stato riconosciuto, poi, che l’attività difensiva risultava dal fascicolo in possesso dello stesso Giudice, ragion per cui nessun altro onere di allegazione gravava sul difensore istante. La decisione del tribunale siciliano appare di particolare importanza anche in considerazione dei sacrifici già imposti all’avvocato che, pur non avendone l’obbligo, decide di iscriversi nell’albo dei difensori che esercitano col patrocinio a spese dello Stato e che, difendendo il non abbiente con gli stessi doveri di diligenza e professionalità coi quali difenderebbe qualsiasi altro assistito, deve attendere l’esito del giudizio per potere richiedere la liquidazione del compenso che, oltretutto, come previsto da una disciplina (d.P.R. 115/2002) che meriterebbe una efficiente e celere riforma, per l’attività effettuata nell’ambito dei giudizi civili, non può essere superiore alla metà dei parametri medi e, se la parte soccombente in giudizio viene condannata al rimborso delle spese di lite, il residuo viene trattenuto dallo Stato (quest’ultimo, in sostanza, incasserebbe una parte della remunerazione che spetterebbe a chi ha lavorato).

Il Tribunale di Sciacca, accogliendo l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore con patrocinio a spese dello Stato, ha confermato che “delineati i tratti essenziali della prescrizione presuntiva, non si può ritenere applicabile tale istituto in sede di decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata, come nel caso di specie, dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ed infatti, il credito in questione può essere riconosciuto e soddisfatto solo a seguito della regolare presentazione – seguita dal relativo accoglimento – di una richiesta di liquidazione che va rivolta al Giudice del procedimento nel quale la prestazione professionale è stata svolta.
Detto particolare credito professionale presenta pertanto una specifica connotazione che è tale da sottrarlo ragionevolmente dal novero di quelli che di regola vengono soddisfatti contestualmente alla effettuazione della prestazione e che proprio per tale ragione sono assoggettati alla prescrizione presuntiva (cfr Cass. Pen. 37539/2008).
A ciò si aggiunga, in ordine alla violazione del disposto dell’art. 2938 c.c. lamentata dal ricorrente, che la prescrizione presuntiva deve, per trovare applicazione, essere eccepita dal debitore (nel caso di specie da individuarsi nello Stato) mentre nella specie non risulta dal decreto di rigetto opposto che la tale eccezione sia stata opposta dal “debitore” interessato (Cfr Cass. civ. Sez. II, 08-02-1994, n. 1248 “La prescrizione presuntiva, pur presentando la specifica peculiarità di determinare non l’estinzione dell’obbligazione, ma la presunzione “iuris tantum” (pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato, è sottoposta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, salve le disposizioni particolari espressamente dettate come quella sulla decorrenza del termine ex art. 2967 c.c. onde anche ad essa è applicabile la norma di cui all’art. 2938c.c. sul divieto di rilevarla d’ufficio da parte del giudice”).
Va infine evidenziato, condividendo le difese spiegate dal ricorrente, che l’attività svolta da parte del difensore che richiede la liquidazione delle competenze dovute per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito è comprovata dalla documentazione presente nel fascicolo di causa in possesso dello stesso Giudice al quale viene avanzata la richiesta della liquidazione sicchè nessun altro onere di allegazione grava sull’istante”.

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BUON NATALE E BUONE FESTE

Posted by Roberto Di Napoli su 24 dicembre 2023

A tutti gli amici, ai lettori di questo mio blog, alle proprie famiglie, faccio i miei più cari auguri di buon Natale e buone Festività ricordando e condividendo una omelia di Don Tonino Bello di Natale 1983 (esattamente, 40 anni fa) alla quale aggiungerei la mia preghiera per quanti, presi dalle proprie preoccupazioni o sofferenze, trovino serenità e salute.

Quadro con Natività all’interno della Basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma
Alcuni minuti della Veglia di Natale 2023 dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma

Da “Oltre il futuro. Perchè sia Natale” di Antonio Bello (Don Tonino Bello), edizioni La meridiana.

Basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma. Ogni anno, il giorno di Natale, nella Basilica, è organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio il pranzo per le persone più bisognose.

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I miei auguri ai Colleghi neo-avvocati

Posted by Roberto Di Napoli su 3 dicembre 2023

Lo scorso 20 novembre, con l’ultima seduta della seconda prova orale, si è concluso, per la IX sottocommissione per esame di avvocato del distretto della Corte d’Appello di Roma, l’esame dei candidati della sessione 2022-2023. E’ stato, per me, innanzitutto, un onore svolgere la funzione di Vice Presidente della sottocommissione presieduta dal Presidente Prof. Avv. Francesco Mazza e composta da Colleghi di grandissima competenza: la prof.ssa Marta Mengozzi, la dott.ssa Maria Inzitari, l’Avv. Bruno Botta e l’Avv. Domenico Buzzacconi.
E’ stata l’ultima sessione svoltasi con il cosiddetto “doppio orale”, ossia, con le prime tre prove scritte sostituite, in seguito alle misure emergenziali durante la pandemia, da una prova orale in videoconferenza e una seconda (sulle sei materie scelte dai candidati) “in presenza”. Nella prima prova sono stati esaminati i candidati iscritti nel distretto della Corte d’Appello di Milano, mentre, nella seconda, i candidati della Corte d’Appello di Roma.
Il loro sguardo preoccupato ancor prima dell’inizio di ciascuna prova, lo sfogliare veloce i testi sotto mano per qualche ultima lettura o “ripasso” delle materie, dopo, probabilmente, l’ultima notte insonne raccontata dalle occhiaie, mi ha fatto, tra l’altro, tornare alla mente che, 20 anni fa, ad ottobre 2003, ero io, proprio come loro, a sostenere quelle stesse prove con il desiderio e la necessità di potere esercitare “da avvocato”. Ho constatato spesso, nel presiedere le sedute, nel verificare, durante la prima prova, la soluzione data al caso assegnato e, durante la seconda, nell’interrogare e nell’ascoltare le risposte date alle domande poste dai Colleghi Commissari sulle sei materie scelte da ciascun candidato, un alto o buon livello di preparazione tale da avvertire, a volte, un piacere simile a quello che si prova in un colloquio tra colleghi. Nei casi in cui, invece, purtroppo, il livello di studio e di pratica dimostrato si è rivelato insufficiente, il dispiacere ha dovuto fare i conti necessariamente con la responsabilità del dover comunicare l’esito negativo: decisione, come è immaginabile, spiacevole ma dovuta, per il bene (oltre che dei potenziali clienti) dello stesso aspirante avvocato che, non scoraggiandosi, avrà modo di riprovare l’esame dopo uno studio più approfondito.
Mi sono domandato, più di una volta, nell’osservare i loro volti e ascoltandoli, quali possano essere i loro desideri, le loro aspettative, il futuro della professione che immaginano. L’entusiasmo e la passione dimostrata dai candidati risultati idonei e più preparati lascia la fiducia e la speranza che sapranno difendere i diritti e le libertà e, al tempo stesso, vigilare sulla conformità delle leggi ai principi costituzionali, dell’Ordinamento UE e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali non dimenticando mai di essere “Avvocati”. Auguro di cuore a tutti i neo colleghi uno splendido e proficuo avvenire e un’eccellente carriera professionale. (Art. 1 del codice deontologico “1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale”).

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Stralciata dal ddl di bilancio la norma che aboliva l’azione di restituzione: estranea all’oggetto del ddl, la modifica risulta trasfusa in altra proposta di legge. Auspicabile un approfondito studio e dibattito parlamentare sull’intera disciplina delle successioni nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento

Posted by Roberto Di Napoli su 14 novembre 2023

Nel precedente post del 31 ottobre scorso, avevo manifestato alcune mie perplessità in merito alla disposizione contenuta all’art. 13 del d.d.l di bilancio 2024 con la quale, di fatto, sarebbe potuta essere vanificata l’azione di riduzione promossa, in caso di successione ereditaria, dai legittimari lesi nella quota loro riservata (cosiddetta “legittima”). Con la proposta di modifica -apparentemente giustificata dalla opportunità di rendere più agevole la circolazione dei beni pervenuti da donazioni e acquistati da terzi a titolo oneroso (1)- il Legislatore (o meglio, in questo caso, finora, il Governo) ha manifestato l’intenzione di modificare la disciplina della restituzione dei beni conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota di legittima e di salvare gli atti di disposizione a terzi compiuti, nelle more, dal donatario. Con la modifica proposta dall’esecutivo, il legittimario, in sostanza, dovrebbe sperare nella solvibilità del donatario visto che sarebbero “salvi” gli acquisti da parte di terzi o le eventuali garanzie (anche ipotecarie) concesse in loro favore. Un intervento, quindi, con il quale, senza un previo ed approfondito dibattito parlamentare (visto che era contenuto in un disegno di legge dell’esecutivo), sarebbe stata definitivamente cancellata una tutela sancita, a favore dei legittimari, sin dall’entrata in vigore del codice civile del 1942 (e che, peraltro, in seguito alla modifica intervenuta nel 2005, è già soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 561 e 563 cod. civ.)

Le norme previste nel d.d.l. bilancio sarebbero state applicabili alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2024.

All’indomani dell’approdo del disegno di legge in Senato, l’art. 13 del ddl bilancio è stato stralciato in quanto le modifiche ad articoli del codice civile non sarebbero potute essere contenute nel disegno di legge trasmesso dall’esecutivo (2). La scelta non può che essere apprezzata e condivisa. Credo -e sostenevo ciò nel mio post del 31 ottobre (prima che la disposizione venisse stralciata dal ddl di bilancio)- che l’applicabilità alle “successioni” aperte dopo il 1° gennaio 2024 -piuttosto che alle “donazioni” successive all’entrata in vigore della legge- avrebbe probabilmente esposto le norme, così come formulate, a un possibile aumento del contenzioso e, soprattutto, a possibili questioni di costituzionalità anche per il palese contrasto coi principi di affidamento e di certezza del diritto. Le norme, in seguito allo stralcio dal ddl di bilancio, sono, ora, contenute in un diverso disegno di legge (A.S. 926 bis che, ad oggi 14 novembre 2023, risulta assegnato in Commissione Giustizia). Risulterebbe, infatti, dai lavori parlamentari in Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva -e, in particolare, durante la discussione del parere sull’ammissibilità delle disposizioni contenenti le modifiche al codice civile e sul loro stralcio dal ddl bilancio- la richiesta del sen. Claudio Borghi al Governo di chiarire se fosse intenzione presentare la norma in un altro idoneo provvedimento, “poiché la stessa riveste il carattere dell’urgenza, oltre ad essere una norma necessaria nell’ordinamento. Nella stessa sede il Sottosegretario Freni avrebbe confermato che la norma sarebbe “condivisa dal Governo e considerata necessaria. L’esigenza di modificare la disciplina della successione ereditaria, in effetti, non è una novità né potrebbe stupire una modifica dell’azione di riduzione o degli effetti sui terzi degli atti di disposizione compiuti dal donatario. E’ auspicabile, tuttavia, che le modifiche siano il risultato di un attento studio e coordinamento con altre norme al fine di scongiurare il pericolo che la singola abrogazione o riformulazione di un istituto possa risultare contraddittoria con la ratio dell’intera disciplina. Nel caso di specie, a mio sommesso avviso, la modifica dell’azione di restituzione conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione o della norma di cui all’art 561 cod. civ. (che, attualmente, prevede la restituzione del bene libero da pesi e ipoteche se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione e in mancanza di opposizioni) se formulata nello stesso testo che era stato proposto dal Governo (ora contenuto nel ddl. A.S. 926 bis) vanificherebbe l’azione di riduzione nel caso in cui il donatario fosse insolvente. E’ sicuro che diminuirebbe il contenzioso? Non sono convinto. Sarebbe, allora, forse, più comprensibile se il Governo o il Legislatore abrogasse del tutto la riserva della quota legittima e l’azione di riduzione (anche se non condivisibile, la modifica, di certo politicamente “coraggiosa”, sarebbe coerente con una riforma dell’intera disciplina della successione). Si spera, infine, che non siano trascurati i principi fondamentali dell’ordinamento. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma non possono essere pregiudicate le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti, ragion per cui si spera che il Legislatore, qualora intenda modificare la disciplina dell’azione di riduzione, dei pesi e vincoli sui beni donati e/o dell’azione di restituzione, ne disponga l’applicabilità alle trascrizioni delle “donazioni” successive all’entrata in vigore della legge e non -come avvenuto con la disposizione stralciata dal ddl bilancio e contenuta, ora, nel distinto ddl 926 bis– prendendo come riferimento la data di apertura delle successioni o prevedendo un termine troppo breve per potersi opporre alla donazione. Non possono, insomma, essere violati principi, quali quello secondo cui la norma non può disporre che per l’avvenire e quello della certezza del diritto che, oltretutto, sono imposti non solo dall’ordinamento nazionale ma anche da quello europeo e dalla CEDU.

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  1. Si legge all’art. 1 del ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) comunicato alla Presidenza il 30 ottobre 2023: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevo­lando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi atitolo oneroso, con conseguente maggiore sem­plicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al cre­dito in relazione ai medesimi beni ove costi­tuiti in garanzia, al codice civile sono appor­tate le seguenti modificazioni↩︎
  2. In particolare, lo stralcio è stato preceduto dall’esame in sede consultiva del ddl da parte della Commissione bilancio del Senato e, dunque, dal parere preliminare al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare, tra l’altro, “che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica”. ↩︎

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Posted by Roberto Di Napoli su 10 novembre 2023

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Con il ddl di bilancio, cancellata una norma dopo 80 anni. Con l’illusione (o il pretesto?) di voler favorire la circolazione dei beni, si calpesta la certezza del diritto. Un altro regalo alle banche?

Posted by Roberto Di Napoli su 31 ottobre 2023

Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.

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20 ottobre 2000: quando pensavo di avere finito, ero solo all’inizio

Posted by Roberto Di Napoli su 20 ottobre 2023

23 anni fa avevo 23 anni. Come oggi, 20 ottobre, festeggiavo con i miei genitori e coi miei più cari amici dopo avere discusso la mia tesi di laurea su “il mutuo ad interesse usurario”. Quel 20 ottobre 2000, “quando pensavo di avere finito, ero solo all’inizio”: dopo 23 anni, ancora oggi, ogni giorno, alle prese con la stessa materia, oltre che oggetto di costante studio, a difesa degli assistiti. Il contrasto su alcune delle questioni che già erano emerse all’indomani della l. 108/1996 e di cui accennavo nella mia tesi (all’epoca su un tema inusuale visto che le tesi di laurea in diritto penale affrontavano, solitamente, tematiche diverse) si è trascinato fino a pochi anni fa (come sulla cosiddetta “usura sopravvenuta” su cui si è pronunciata Cass. Sez. Unite, sent. 17 ottobre 2017 o sugli interessi moratori oggetto della decisione di Cass. Sez. Unite del 28 settembre 2020). Altre questioni restano, invece, ancora aperte.

Ripubblico, di seguito, il post scritto 3 anni fa con alcuni ricordi sulla scelta di quel titolo e sul perché quella tesi, con copertina rigida, blu, sulla quale nemmeno feci incidere i caratteri dorati o argentati (non per avarizia ma “ottimizzazione delle scarse risorse” e convinto che sarebbe stato un costo inutile), al ritorno dall’Università fu solo materialmente appoggiata ma costituì la base di studi che avrei continuato ad approfondire e, quasi esclusivamente, la materia dell’attività professionale negli oltre 20 anni successivi.

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Interessi moratori e usura. Sono possibili argomentazioni difensive diverse da quelle esaminate dalle Sezioni Unite? Corso online a partire dal 27 ottobre p.v.

Posted by Roberto Di Napoli su 11 ottobre 2023

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la nota sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597, nell’esaminare il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà, ha affermato alcuni principi, tuttora, di notevole importanza considerato che sono costantemente applicati dai Giudici di merito.

E’ stata definitivamente confermata, in sostanza, l’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora. Hanno suscitato, però, sin da subito, non pochi dubbi gli altri principi affermati, tra i quali, quello secondo cui, al fine di verificare il superamento o meno del tasso massimo previsto dalla legge, il tasso di interesse moratorio, per il periodo successivo al d.m. 25 marzo 2003, non debba essere confrontato con l’unico tasso soglia previsto, per la relativa operazione bancaria, dall’art. 2 della legge 1996 n. 108, bensì, con il diverso criterio che tenga conto della rilevazione statistica effettuata dalla Banca d’Italia secondo cui i tassi di mora (peraltro, in relazione a rapporti di conto corrente, in caso di revoca del fido, nel III trimestre 2001) erano di 2,1 punti percentuali superiori rispetto ai tassi corrispettivi: un tasso di “mora soglia” , quest’ultimo, fondato, dunque, non sulla legge ma su una mera rilevazione statistica effettuata dalla Banca d’Italia e recepita nei decreti ministeriali a partire dal 2003. Si ricorda che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2018 n. 27442, aveva qualificato “fantomatico” detto tasso “soglia-mora” dal momento che non è previsto dalla legge (l’art. 2 della legge 108/1996 prevede un unico tasso soglia, determinato trimestralmente dal Ministero dell’Economia sulla base della rilevazione di tassi medi, distinti a seconda delle varie categorie di operazioni, aumentati, unicamente, del 50% fino all’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 e, successivamente, (…) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali“). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597/2020 hanno ritenuto, invece, il criterio “statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo” affermando il seguente principio di diritto: “La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto“.

E’ stato precisato, poi, che l’eventuale usurarietà del tasso di interesse di mora non determinerebbe l’applicabilità della norma sanzionatoria di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ. (art. 1815, II comma, cod. civ. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi“) e, dunque, il contratto non diventerebbe gratuito: gli interessi corrispettivi sarebbero, in ogni caso, dovuti e gli interessi moratori, laddove ne sia accertata l’usurarietà, verrebbero ridotti al tasso di interesse previsto dall’art. 1224 cod. civ. e, cioè, sarebbero pari al tasso corrispettivo.

Non sembrano infondati o di scarso rilievo, come sopra accennato, i dubbi che sorgono dalla lettura della sentenza e che, pur manifestati dalla dottrina già all’indomani della pronuncia, non possono ritenersi ancora chiariti: E’ stata rispettata la ratio della norma di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ. e il fine di prevenzione e repressione dell’usura che si era posto il legislatore con la legge 108/1996? Quel criterio fondato sulla rilevazione degli interessi moratori può ritenersi “statisticamente” rilevato “in modo oggettivo“? E’ sicuro che la conversione del tasso di mora usurario al tasso ex art. 1224 cod. civ. (piuttosto che la non debenza di alcun interesse ex art. 1815, II comma, cod. civ.) non determini un paradosso rispetto a quanto previsto da altra norma dell’ordinamento che, in presenza di vizi pur meno gravi dell’usura, prevede la riduzione ad un tasso inferiore rispetto a quello di cui all’art. 1224 cod. civ. ? Si può ritenere definitivamente risolta la questione relativa al criterio di valutazione degli interessi moratori e alle conseguenze in caso di usurarietà? L’esame della giurisprudenza successiva alla menzionata pronuncia non aiuta, ad avviso di chi scrive, a trovare risposte a questi ed altri interrogativi che ancora oggi emergono dall’analisi della decisione della Suprema Corte. E’ noto che i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sono vincolanti. E’ altrettanto vero, però, che, oltre che le Sezioni semplici -con le forme di cui all’art. 374, II comma, c.p.c.- anche i Giudici di merito potrebbero discostarsene purché con argomentazioni diverse da quelle già esaminate. L’art. 363 bis c.p.c. -recentemente introdotto con il d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile- consentirebbe, peraltro, al Giudice, laddove sussistano i presupposti indicati dalla norma, di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione (così come avvenuto relativamente alla questione circa le conseguenze della mancata indicazione, nei contratti, del regime finanziario in capitalizzazione composta).

Sarà anche questo il tema del mio intervento, durante il corso online, organizzato da Maggioli Formazione, in collaborazione con Commercialista telematico, che si terrà online a partire dal 27 ottobre 2023. Cercherò, in particolare -nella sessione pomeridiana del 14 novembre- di contribuire ad un confronto sulle possibili argomentazioni difensive che potrebbero essere prospettate al fine di poter auspicare una decisione, in merito alla verifica dell’usurarietà degli interessi moratori e alle conseguenze, fondata su motivazioni diverse da quelle che risultano finora esaminate. Il programma del corso -in fase di accreditamento per la formazione continua degli Avvocati e dei commercialisti- è pubblicato, oltre che nel mio precedente post, sulla apposita pagina del sito di Maggioli Formazione (cliccare qui) o di Commercialista telematico (cliccare qui) dove sono indicate anche le modalità di iscrizione e il costo.

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