IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Posted by Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Posted by Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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Sequestro da oltre 10 milioni di euro a carico di un indagato per usura. Uno degli immobili fu venduto dal Tribunale. Quando una seria normativa sulla provenienza delle somme offerte nelle aste giudiziarie?

Posted by Roberto Di Napoli su 21 aprile 2013

La notizia riportata su Lecce Prima non può che contribuire a dare fiducia alle vittime di usura. Pur se si dovesse giungere ad una sentenza di condanna, non la ritengo, però, una completa vittoria della Giustizia. Non si considera, infatti, che uno dei vari immobili acquistati dall’indagato e, ora, sequestrati gli fu venduto proprio …. dal Tribunale nell’ambito di una controversa e complessa procedura fallimentare a carico dell’A.Mer.co. s.r.l. che, oltre a proporre opposizione, aveva denunciato la banca istante il fallimento per usura bancaria oltre che proposto vari procedimenti contro le decisioni degli organi fallimentari.

L’ immobile, della cui vendita giudiziaria (a prescindere dalle varie opposizioni e denunce) fu data notizia solo su un sito internet e su alcuni quotidiani locali (sito a Taviano, piccola località della provincia di Lecce confinante con Gallipoli, doveva essere destinato ad una moderna struttura sanitaria con prestazioni in day hospital), venne aggiudicato a circa duecentocinquantamila euro proprio al soggetto, ora, indagato.

Ritengo assurdo che pur essendo previsti, come è noto, a carico dei professionisti, vari obblighi in virtù della normativa antiriciclaggio o vari adempimenti cui sono tenuti gli imprenditori quando, ad esempio, partecipano ad appalti (penso, ad esempio, alla normativa antimafia), si consenta a chiunque di partecipare alle aste giudiziarie senza che ci sia alcun controllo sulla provenienza delle somme.

Per leggere l’articolo su Lecce Prima, Indagato per usura, sequestro da 10 milioni di euro ad un imprenditore immobiliare, cliccare qui;

Sul “caso Di Napoli”, anche:

Contestati tassi da usura, a processo ex amministratore della Bpp

http://www.lecceprima.it/cronaca/contestati-tassi-da-usura-a-processo-ex-amministratore-della-bpp.html;

Servizio TG5- Indignato Speciale del 6 Novembre 2007 (il paradosso della decisione del Commissario Straordinario del Governo per la lotta all’usura -nel caso di specie emessa da tale Carlo Ferrigno, ora, a quanto pare, in carcere se è vero quanto riportato al seguente link http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/11/14/news/l_ex_prefetto_ferrigno_in_carcere_a_torino-46621613/– fu superato dalla sentenza emessa dal TAR Puglia del 22 Febbraio 2008 che dando ragione al ricorrente Luigi Di Napoli, ad oggi, tuttavia, come in altri paradossali casi di imprenditori vittime, non è stata ancora eseguita dalla Pubblica Amministrazione) nonchè il post del 7 Novembre 2007 su questo mio blog (cliccare qui)

Per un servizio di Libero Reporerter con una dettagliata sintesi, sia pure aggiornata a qualche anno fa, su “il caso Di Napoli”, cliccare qui

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L’esclusione di Rodotà un’occasione persa per la riaffermazione del primato dei diritti della persona

Posted by Roberto Di Napoli su 20 aprile 2013

S/W Ver: 85.9B.C0RCredo che la nomina del Prof. Rodotà a Capo dello Stato, soprattutto in questo periodo storico nel quale i cittadini, gli imprenditori e lavoratori onesti si sentono abbandonati, avrebbe davvero rappresentato la tutela e la difesa di quei diritti fondamentali della persona che, invece, contrariamente a quanto sancito dalla  Costituzione, dai trattati dell’Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo sembrano essere divenuti secondari rispetto alle ragioni della finanza e dei mercati. Richiedere la disponibilità per un secondo mandato a Napolitano (quasi novantenne che, tra l’altro, non credo possa costituire esempio di “stabilità” per il prossimo settennato), prima volta nella storia repubblicana di rielezione del Capo dello Stato uscente, conferma, secondo me, che si è raggiunto il massimo di incapacità dei politici, prigionieri dello stesso sistema elettorale da loro “inventato”. Hanno dimostrato di essere capaci solo di difendere i loro privilegi, di prendere in giro la gente e di parlare a vanvera pur di restare a galla. Accettando, poi, la condizione (per non utilizzare un altro vocabolo) di Amato premier stanno dimostrando di accettare pure il rischio di mettere il Paese, i cittadini onesti che non prendono 30 mila euro di pensione al mese, in ginocchio per sempre. A questo punto, anche se lo ritengo scandaloso visti i costi che comportano, ogni volta, le votazioni, spero che si torni di nuovo alle urne per un’ulteriore “pulizia”.

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BUONA PASQUA

Posted by Roberto Di Napoli su 31 marzo 2013

A tutti  gli amici

e, in particolare,

alle vittime di abusi, di usura ed estorsione (anche bancaria),

a chi soffre e subisce tristi e inconcepibili paradossi

in un Paese spesso definito “civile” ma non sempre attento ai diritti umani e della persona

i miei più cari e sinceri auguri di 

BUONA PASQUA

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“Discriminazioni” ferroviarie. Viaggiare da Roma a Lecce, durante le festività, può essere un’odissea. Ma come viaggiano (e cosa fanno) i politici pugliesi?

Posted by Roberto Di Napoli su 27 marzo 2013

Ho espresso più di una volta, su questo mio stesso blog, la mia opinione sui mezzi di collegamento per la Puglia (per leggere i precedenti post sullo stesso tema, cliccare qui o, in alto, nella sezione “Trasporti e disagi“). Ritengo assurda l’innegabile discriminazione, innanzitutto, tra i numerosi collegamenti da Roma verso il Nord e quelli, invece, verso le regioni meridionali nonché tra gli stessi mezzi destinati dai vettori.

Non è la prima volta che noto quanto sia difficile, durante le festività, raggiungere la Puglia da Roma: soprattutto per chi, non potendo programmare prima, è costretto a decidere all’ultimo momento. Riporto qualche esempio supportato dalle pagine web di Trenitalia e dal motore di ricerca edreams (per i collegamenti aerei).

Alle 23 circa del 26 Marzo 2013, per chi volesse viaggiare alla vigilia di Pasqua, le possibilità di collegamento ferroviario tra Roma e il Nord e, dunque, ad esempio, sia in direzione Torino che Padova, sembrano ancora svariate

Roma-Lecce, invece, già più povera di collegamenti ferroviari -a distanza, ancora, di 5 giorni da Pasqua- sembra irraggiungibile. A partire dal 29 Marzo, dal sito di Trenitalia e salvo, ovviamente, rinunce di qualche passeggero, tutti i (già pochi) treni sembrano pieni.

Viaggiare in aereo? Da Roma a Brindisi, sempre che la mia ricerca del 26 Marzo (sera) sia corretta, risultava un volo di oltre 87 euro se si vuole arrivare la Vigilia di Pasqua alle 22,40; altrimenti, per arrivare durante la giornata, prezzi da quasi 200 euro (a meno che, al “modico prezzo” di oltre 100 euro, non si volesse fare uno “scalo” in qualche altro aeroporto con un viaggio di circa 24 ore; ad esempio, Roma-Milano-Brindisi)!!!

E’ vero che il costo del volo aumenta con l’approssimarsi della data selezionata ma non comprendo per quale ragione non ci debba essere, nei collegamenti ferroviari, la stessa frequenza garantita per altre tratte.

Ricordo, poi, una notizia che lessi l’anno scorso sulla mancanza del servizio navetta, proprio nel giorno di Pasqua, tra l’aeroporto di Brindisi e il centro di Lecce (cliccare qui).

Credo che questi disagi siano l’ulteriore dimostrazione o della scarsa attenzione data dai politici pugliesi o della loro incapacità di far valere le esigenze dei cittadini e del territorio: quelli “trombati” alle recenti elezioni potrebbero chiedersi cosa hanno fatto per migliorare i collegamenti; quelli appena eletti, se non conoscono questa situazione -che, da cittadino, ritengo vergognosa- …. farebbero bene a utilizzare tali mezzi pubblici (coi propri soldi e senza utilizzare eventuali biglietti rimborsati) e dimostrare di riuscire a rendere la Puglia raggiungibile quanto altre regioni; altrimenti, facciano un viaggio più comodo e meno gravoso per i cittadini: se ne vadano a casa!

Roma Lecce 29 Marzo 13

Roma Lecce vigilia Pasqua

Roma BDS 30 marzo 13

Roma Torino vigilia Pasqua

Roma Torino vigilia Pasqua 1

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Il Maryland dice basta alla pena di morte – Mondo – Tgcom24

Posted by Roberto Di Napoli su 15 marzo 2013

Una notizia del genere non può che confortare. Non è mai troppo tardi per il rispetto della vita umana che, qualunque sia il crimine commesso, è sacra. Il Maryland dice basta alla pena di morte – Mondo – Tgcom24.

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Brindisi, studentessa quasi sorda ma nessun aiuto dalla Regione: inefficienza o una delle tante dimostrazioni dell’assenza dello Stato?

Posted by Roberto Di Napoli su 10 marzo 2013

In un Paese nel quale i diritti civili sono sempre più in pericolo e dove cresce, a mio giudizio, la sensazione che si stia perdendo di vista l’importanza della persona e dei suoi diritti fondamentali -o per indifferenza o per ignoranza o per una consapevole e volontaria preferenza nell’attribuire priorità alle esigenze della finanza e dei pareggi di bilancio (aspetti pur centrali per la contabilità dello Stato e per il rispetto degli obblighi imposti dall’appartenenza all’ “eurozona” ma che non dovrebbero far diventare secondari quelli che sono, invece, i diritti fondamentali della persona umana), leggere la notizia di cui riporto il link rattrista ancora di più. Credo che sia l’ennesima, triste, inconcepibile testimonianza dell’assenza dello Stato, attento, spesso, a riscuotere tasse ma senza alcuna tutela dei prioritari interessi e diritti della persona umana e dei suoi cittadini. Davvero vergognoso; e ancora più triste è l’indifferenza della gente: http://www.lecceprima.it/cronaca/brinisi-process-vantaggiato-strage-anna-canoci-7-marzo-2013.html

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