Pur non potendo essere presente fisicamente, parteciperò volentieri in collegamento video -via skype- all’interessante incontro. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (AG), nonchè l’organizzatore sig. Martorana, sia dell’invito di cui sono stato onorato sia per la sensibilità dimostrata nell’organizzare un dibattito su tali fenomeni di cui, spesso, cittadini ed imprenditori si trovano vittime.
Ad Alessandria della Rocca (AG) un convegno sull’usura e sugli abusi bancari.
Posted by Roberto Di Napoli su 6 luglio 2013
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Un importante seminario, presso l’Università Sapienza, sullo “stato passivo nel fallimento”
Posted by Roberto Di Napoli su 4 luglio 2013
Pubblico di seguito la locandina di un importante seminario, domani presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, su: “Lo stato passivo nel fallimento tra legislazione e prassi“. Oltre al saluto del Preside della facoltà di giurisprudenza Prof. Spangher e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Santacroce, è prevista la partecipazione, quali relatori, dei più autorevoli giuristi e magistrati.

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La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca
Posted by Roberto Di Napoli su 30 giugno 2013
E’ stata riportata da vari quotidiani e siti (di cui riporto i link) la notizia del rinvio a giudizio, per il reato di usura, disposto dal Tribunale di Frosinone a carico del Direttore Generale di una banca.
Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’udienza preliminare del 7 Giugno scorso nella quale si doveva decidere in merito alla richiesta formulata in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP dopo la terza richiesta di archiviazione (per tre volte, dunque, la persona offesa, da me assistita, aveva impugnato la richiesta del P.M.).
Ritengo che il decreto di rinvio a giudizio (allo stesso modo dell’ordinanza di imputazione coatta) sia di particolare interesse sotto il profilo giuridico, dal momento che si sono registrati vari provvedimenti coi quali, al contrario, si è disposta l’archiviazione o il non luogo a procedere a causa della ritenuta mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) o a causa dell’errore derivato dall’avere, la banca – secondo le sue frequenti difese- seguito le Istruzioni della Banca d’Italia che suggerivano di escludere le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG (Tasso effettivo globale) applicato e dal conseguente confronto col cosiddetto tasso soglia.
Nel caso di specie, successivamente alla prima richiesta di archiviazione, il GIP, accogliendo l’opposizione proposta dalla persona offesa, oltre a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica contabile, aveva ordinato di ascoltare a sommarie informazioni vari soggetti indicati nell’atto di opposizione. Malgrado tali ulteriori indagini, tuttavia, veniva richiesta ulteriormente l’archiviazione che veniva negata dal GIP il quale, anzi, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale.
Richiesta, per la terza volta, l’archiviazione, veniva formulata l’imputazione coatta ritenendo, il GIP, sussistente l’usurarietà quantomeno ai sensi dell’art. 644, terzo comma, ossia per le concrete modalità del fatto specificatamente indicate nel provvedimento.
Il Giudice dell’Udienza preliminare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile e dopo avere ascoltato la difesa sia di quest’ultima che dell’imputato, lo scorso 7 Giugno ha ritenuto che la precedente ordinanza non consentisse una diversa valutazione disponendo, così, il rinvio a giudizio.
Ritengo tali provvedimenti conformi, oltretutto, a quanto previsto dall’art. 644, terzo comma, cod. pen. che oltre a sancire “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, nella seconda parte dispone che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria“.
Nel caso di specie, in ogni caso, finora, secondo le indagini, il tasso di interesse è risultato superato in vari trimestri.
Riporto i link di alcuni dei siti e quotidiani che hanno riportato la notizia nonchè un mio precedente post sullo stesso caso.
Su questo stesso blog, mio precedente post:
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Leggeva gli atti o si faceva leggere le carte? PM accusata di utilizzo del cellulare di servizio per chiamare la cartomante
Posted by Roberto Di Napoli su 6 giugno 2013
Leggendo la notizia di cui riporto il link (che non mi meraviglia visto che su tali fatti, mi pare, già furono dedicati altri articoli anni fa), spero che questa PM non abbia pensato di adottare un metodo “alternativo” e “sperimentale” di conduzione delle indagini: la scoperta della verità attraverso la cartomante. Nell’estate del 2005, in una singolare vicenda nella quale a carico di una vittima di usura bancaria erano stati disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di avere falsificato un provvedimento (nell’ambito di una procedura instaurata dagli stessi imputati di usura e nella quale la stessa vittima aveva presentato varie denunce contro gli organi fallimentari; maggiori dettagli, sia pure aggiornati a qualche anno fa, in un servizio di Libero Reporter: cliccare qui), questa stessa PM aveva chiesto il trasferimento in carcere accusando di evasione il soggetto agli arresti domiciliari per averlo visto in Tribunale. Il GIP non concesse la più grave misura in quanto la PM non si era accorta dell’autorizzazione che era stata concessa.
Ora, leggendo questa notizia, mi viene da pensare che, forse, o lei o la cartomante non hanno saputo “leggere le carte”. La PM, di certo, in quel caso, non aveva letto gli atti visto che la persona ingiustamente sottoposta agli arresti domiciliari (per 4 mesi e mezzo) era stata autorizzata a spostarsi per difendersi!!!
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Il Papa fulmina i perbenisti «No al linguaggio ipocrita» – IlGiornale.it
Posted by Roberto Di Napoli su 6 giugno 2013
Leggendo queste straordinarie parole del Papa (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de “Il Giornale”), penso a quanto avevo scritto giorni fa sul mio profilo facebook sull’abuso, secondo me, del termine “criticità” da parte dei politici pur quando si tratti di veri e propri drammi (mi riferivo, in quel caso, alle parole utilizzate dal Ministro degli Interni sull’attenzione dovuta a causa delle “criticità” derivanti dall’attuale crisi economica).
Dal mio profilo facebook, 7 Maggio 2013: “Criticità”, il termine, forse, più abusato dai politici per descrivere veri e propri drammi (quando colpiscono gli altri). “situazioni di criticità sociale connesse all’attuale congiuntura economica“? Mi fa sorridere l’utilizzo di tale termine da parte di alcuni politici per descrivere veri e propri drammi coi quali, ormai, convive un numero sempre più alto di cittadini. Il Ministero degli Interni, oltre che alla sicurezza (dei politici stessi), dovrebbe pensare anche ad evitare tali drammi (altro che criticità!). Cominci a far funzionare bene e a rendere efficiente l’ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la lotta all’usura e al racket! Si eviterebbero tanti drammi e paradossi ai danni delle vittime!Ricordo bene quando, un paio di anni fa, si parlava “sottovoce” di “criticità” bancarie: sembrava, quasi, che avessero o abbiano paura che si allarmino i banchieri. Non so se hanno utilizzato il termine “criticità” anche per i terremoti (non mi meraviglierei qualora ci fossero responsabilità dei crolli da parte di qualche politico o di ingegneri o di imprenditori loro legati); lo userebbero pure se capitasse uno tsunami. Se, però, un qualsiasi evento dannoso o processo penale capita a loro, allora, non è più una criticità: è una “tragedia”, un attacco alla democrazia, alla libertà!
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Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca
Posted by Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2013
Nel precedente post avevo accennato all’onere -a carico della banca che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo vantando un credito derivante dal conto corrente- di provare, nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione, la fondatezza del credito e ad alcune ordinanze con le quali, in virtù di tale principio, il Tribunale di Roma (ord. 11 aprile 2013) ha negato la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo e il Tribunale di Bergamo, ord. 23 aprile 2013, (in un caso nel quale il decreto era già stato concesso con provvisoria esecutorietà) ha disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà. Avevo ricordato, inoltre, anche le possibili conseguenze di un titolo esecutivo (cliccare qui per leggere il precedente post, oppure, scorrere in basso nella home page per trovare il post precedente)
A distanza di pochi giorni, in un caso analogo, altro provvedimento in favore del correntista. Anche il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este (ord. 29 Aprile 2013), ha sospeso “per gravi motivi” la provvisoria esecutorietà di cui era munito il decreto ingiuntivo ottenuto dalla “pre-potente” banca ai danni di un imprenditore veneto.
Nel caso di specie, l’impresa che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, nel 2011, dopo avere fatto analizzare documenti ed estratti conto da Confedercontribuenti Veneto (in particolare dai battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato che, da tempo, in Veneto, cercano di sensibilizzare anche le Istituzioni e l’opinione pubblica sui paradossi ai danni delle imprese nei rapporti con le banche), con l’ausilio di tale associazione chiamava la banca dinanzi ad un organismo di mediazione sostenendo, tra i vari motivi di non correttezza del saldo, l’usurarietà dei tassi applicati. L’azienda di credito non solo non aderiva alla mediazione ma, dopo pochi mesi, notificava un decreto ingiuntivo di circa 60 mila euro (ovviamente senza accennare, nel ricorso, al precedente tentativo di conciliazione avviato della stessa impresa nè alle contestazioni da questa sollevate) ottenuto provvisoriamente esecutivo e, perfino, con dispensa dall’obbligo del rispetto dei termini del precetto. Notificava il decreto sia nei confronti dell’impresa che del fideiussore. Ma non solo: in virtù del titolo interveniva in una procedura esecutiva.
Proposta opposizione, tra le varie eccezioni con le quali l’imprenditore da me difeso ha contestato il credito chiedendo, al contrario, il risarcimento dei danni subiti è stata rilevata l’usurarietà degli interessi ed oneri applicati nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale (pur essendo il rapporto successivo al 2000), la nullità delle c.m.s., ecc. .
Malgrado la difesa della banca, supportata da una consulenza tecnica contabile (la cui metodologia e formule applicate, ad avviso della difesa dell’imprenditore, non erano quelle corrette) il giudice, tuttavia, all’esito dell’udienza del 29 Aprile, ha accolto l’istanza di sospensione sulla quale insisteva l’imprenditore da me patrocinato. “Ritenuta la sussistenza di gravi motivi“, pertanto, ha dichiarato il Tribunale di Padova, sez. distacc. Este, “sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto“. E’ evidente che la banca, che era intervenuta in una procedura esecutiva, ora, non avendo più il titolo esecutivo, dovrà attendere l’esito del giudizio con l’accertamento della corretta posizione contabile.
Tribunale di Padova, sez. distaccata di Este, ord. 29 Aprile 2013;
Tribunale di Bergamo, ord. 23 Aprile 2013;
Tribunale di Roma, ord. 11 Aprile 2013.
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E’ appena uscita, nelle librerie giuridiche, la IV edizione del mio volume “Anatocismo e vizi nei contratti bancari” edito da Maggioli Editore.
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