IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Dal sito Tgcom24 “Gestiva cause per conto di amici imprenditori, arrestato magistrato” 

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2017

Se i fatti dovessero risultare confermati con sentenza definitiva -visto che non può che valere nei confronti di chiunque il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva- si dovrebbe dare atto, in questo caso, dell’efficienza della Procura e degli investigatori sebbene ad essere indagato sia un magistrato. E’auspicabile che analoga attenzione sia posta sempre, ovunque, di fronte a fatti gravi : lo impone la necessaria fiducia che il cittadino deve avere nei confronti della Giustizia e la conferma che non ci devono e non ci possono essere soggetti “impunibili” o “irresponsabili”.

Pubblico di seguito la notizia e il link al sito Tgcom 24: Il giudice, in servizio a Reggio Calabria, ora è ai domiciliari. Per la Procura di Napoli riceveva varie utilità in cambio di sentenze favorevoli. Altre sei persone sono finite nell’inchiesta

Sorgente: Gestiva cause per conto di amici imprenditori, arrestato magistrato – Tgcom24

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30 novembre 2017, seminario a Velletri sulle “Controversie tra banca e utente”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 novembre 2017

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Il lupo perde il pelo ma non il vizio: banche condannate anche dall’Antitrust per pratiche scorrette al fine di ottenere l’autorizzazione per capitalizzare gli interessi

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 novembre 2017

Pubblico di seguito il testo della notizia estratta dal sito del quotidiano La Repubblica e il link alla relativa pagina.

Multate Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e Intesa San Paolo per anatocismo: hanno attivato le procedure attraverso autorizzazioni online che non consentivano ai clienti di dire no

Fonte: La Repubblica.it Antitrust, 11 milioni di sanzioni alle banche per gli interessi sugli interessi

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Taranto, 10 novembre 2017- seminario su usura e indebiti bancari: approccio giurimetrico e modalità rivendicative

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 novembre 2017

Domani interverro’, a Taranto, all’interessante seminario organizzato da Sos Utenti – col patrocinio dell’Universita’ degli studi di Bari, degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Taranto, dell’Aiga, del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Taranto- presso il Dipartimento in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, su usura e indebiti bancari. Tra i relatori, autorevoli professori universitari, magistrati e avvocati. Moderatrice sara’ la collega Avv. Alessandra Fabiani. Il seminario è accreditato per il riconoscimento di crediti formativi.

Per scaricare il file pdf con il programma e la scheda dei relatori, cliccare qui.

Sul sito della Sos Utenti è possibile scaricare anche i lavori di altro interessante seminario tenutosi a Catania lo scorso 13 ottobre (cliccare qui)

locandina seminario Taranto 10 novembre 17 1

locandina seminario Taranto 10 novembre 17 2

locandina seminario Taranto 10 novembre 17 3

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Convegno gratuito a Santa Lucia di Piave, sabato 21 ottobre 2017

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 ottobre 2017

Ricevo e pubblico volentieri la notizia di un interessante convegno, sabato 21 ottobre p.v., a Santa Lucia di Piave (Treviso). Tra i relatori, l’amica e collega avv. Sabrina Macciò.

convegno su soluzione debiti Santa Lucia di Piave

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La banca pignora il quinto dello stipendio a causa di un mutuo del 1996 ma l’esecutato contesta l’effettiva erogazione del capitale. Il giudice sospende e, poi, estingue la procedura condannando la banca alla rifusione delle spese di lite

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 ottobre 2017

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La prova della destinazione del capitale di un mutuo ad una società piuttosto che al mutuatario, in assenza di valida giustificazione da parte della banca, ha determinato il giudice, dapprima, ad accogliere l’istanza –proposta dall’esecutato da me assistito- di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e, successivamente, ad estinguere la procedura condannando la banca al pagamento delle spese di lite.

Il caso: Nel 1996, un ragazzo appena ventenne si trovava costretto a stipulare un mutuo fondiario concedendo garanzia su un bene immobile. Il capitale, pari a 105.000.000 di vecchie lire, corrispondente, oggi, ad Euro 54.227,97, non veniva erogato al mutuatario ma veniva destinato a ripianare quello che sembrava essere il saldo passivo del conto corrente intestato all’impresa dei genitori. Dopo avere subito vari dispiaceri e perso l’immobile dato in garanzia, ad oltre 20 anni di distanza, nel 2016, si vedeva notificare un atto di precetto con il quale la banca chiedeva il pagamento del residuo: dopo avere incassato il ricavato dalla vendita dell’immobile dato in garanzia malgrado il capitale mai fosse entrato nelle tasche del mutuatario, la società a cui la banca aveva, nel frattempo, ceduto il (contestato) credito chiedeva, ancora, € 104.340,22 “oltre gli interessi al tasso legale dal 22.07.2003″ . Dopo qualche giorno, non avendo più nulla se non il bisogno e la forza dell’onesto lavoratore, gli veniva notificato il pignoramento del già modesto stipendio fino alla concorrenza della somma di € 156.510,33, comprensiva delle competenze relative all’atto di precetto, oltre agli interessi convenzionali liquidati fino al soddisfo.

Proposto ricorso in opposizione con contestuale istanza di sospensione, l’esecutato, da me difeso, tra le varie ragioni di nullità, eccepiva il “difetto di causa in concreto” del mutuo (non avendo mai ricevuto il capitale né potendo, questo, avere assolto un’effettiva utilità) provando, oltretutto, la non congruenza tra quanto dichiarato nell’atto di quietanza e la documentazione da cui risultava che il capitale, in effetti, era stato erogato su un conto intestato alla società dei genitori; produceva, poi, una relazione contabile effettuata dal consulente di parte dott. Francesco Olivieri al fine di dimostrare come, oltretutto, anche a causa del piano di ammortamento “alla francese“, il tasso di interesse effettivo che la banca si era fatta promettere era superiore e non poteva corrispondere a quello -solo apparente- pattuito.

La decisione: Concesso alle parti termini per note, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 16 marzo 2017, ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Dopo essere stati ricordati i principi in materia di mutuo fondiario e come possa, in teoria, ritenersi legittimo il contratto laddove il capitale sia destinato all’estinzione di pregresse passività (nel caso di specie, tuttavia, si era eccepito che lo stesso saldo passivo del conto corrente era viziato dall’addebito di importi non dovuti), l’attento giudice, accertata la coincidenza tra il capitale netto oggetto del mutuo e il versamento non in favore del mutuatario, bensì, sul conto di un soggetto diverso da quest’ultimo (ossia, intestato alla società) ha confermato che “Non può esserci dubbio, allora, che la contestualità cronologica delle operazioni poste in essere induca a ritenere – con sufficiente grado di certezza – non solo che il mutuo sia stato ottenuto dall’opponente per essere utilizzato per il ripianamento di separata situazione debitoria (scopo del tutto legittimo, per quanto sopra detto e, soprattutto, non incidente sulla liceità della causa contrattuale), ma – decisivamente – che la somma oggetto del contratto non sia mai stata, nel concreto, posta nella disponibilità del mutuatario, così contravvenendo a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 1813 cc che, come detto, individua nella “consegna” del denaro (o di altre cose fungibili) al mutuatario uno degli indefettibili requisiti del contratto“. Provata l’effettiva erogazione del capitale a soggetto diverso dall’apparente mutuatario, è stato, poi, ritenuto “privo di valore sostanziale” l’atto di quietanza: “In quest’ottica – tralasciando qui ogni altra considerazione sulle eccezioni di “forma” sollevate dal (….) circa la validità dell’atto di erogazione e quietanza depositato in copia dalla parte opposta soltanto con le sue note illustrative – proprio quest’atto, per le argomentazioni sopra dette, appare – almeno per quanto è dato desumere dai documenti prodotti – privo di ogni valore sostanziale, essendo provato che l’importo liquidato all’opponente in data 28.5.1996 sia stato versato, sempre in data 28.5.1996, su un conto corrente di un altro soggetto giuridico, a ripianamento di un debito di questi“.

Decorso il termine stabilito per l’eventuale reclamo e in assenza di introduzione del giudizio di merito, con ordinanza del 17 luglio 2017 il Giudice, dichiarata l’estinzione della procedura, ha svincolato e liberato ogni somma trattenuta in forza del pignoramento eseguito condannando la società di recupero del credito al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza di sospensione e qui per l’ordinanza di estinzione della procedura.

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Seminario a Perugia il 22 settembre p.v. su “I contratti bancari tra criticità, soluzioni giuridiche e tecniche di difesa”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 settembre 2017

Si terrà venerdì 22 settembre p.v., a Perugia, un altro seminario di approfondimento su “I contratti bancari tra criticità, soluzioni giuridiche e tecniche di difesa“. Il seminario, nel corso del quale interverrò accanto ad altri relatori, affronterà varie tematiche oggetto, tra l’altro, di recenti pronunce di merito e di legittimità.

E’ accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con 8 crediti formativi di cui 2 deontologici.

Il corso è stato organizzato da Form&Lex che, già nella scorsa primavera, ha tenuto un master a Pesaro al quale hanno partecipato vari professionisti. Info, costo e modalità di iscrizione sul sito dell’organizzatrice (cliccare qui).

locandina master Perugia 22 settembre 17

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Petizione e raccolta di firme online per assicurare il diritto ad un effettivo periodo di riposo anche per gli avvocati 

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 agosto 2017

A partire dal 2015, con la giustificazione che, in tal modo, si sarebbe ridotto il contenzioso arretrato e i tempi di durata dei processi, la sospensione dei termini feriali, per oltre 40 anni prevista dal 1 agosto al 15 settembre, è stata ridotta di 15 giorni, ossia fino al 31 agosto. Sarebbe interessante sapere quali siano stati gli effettivi benefici di tale riduzione sulla durata dei giudizi o sulla riduzione del contenzioso arretrato. Pur a volersi prescindere dal fatto che molte sono le materie per le quali non vi è mai stata alcuna sospensione (controversie in materia di lavoro, separazioni, alimenti, esecuzioni, opposizioni alle esecuzioni, fallimenti, giudizi di opposizione a sentenze di fallimenti, provvedimenti in materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ecc.) è noto che difficilmente un avvocato riesce ad andare “in ferie” prima della prima settimana di agosto; se il deposito di un atto scade il primo settembre -considerato che, ovviamente, non basta premere un pulsante affinché l’atto sia pronto ma occorre lo studio e la sua redazione- ciò significa che il periodo di “ferie” di cui un avvocato possa effettivamente godere è, forse, di 10/15 giorni su 365. E’ possibile assicurare efficacemente una prestazione intellettuale, personalmente e senza delegare, senza mai godere di un effettivo periodo di riposo?Verrebbe da chiedersi, poi: quanto incidono, sulla spesa pubblica, i costi per il funzionamento dell’ aria condizionata (nelle aule e negli uffici giudiziari in cui è funzionante) per 15 giorni in più? Credo che sia necessario il ripristino del previgente periodo feriale così come era originariamente previsto dalla legge 742/1969: il diritto ad un effettivo periodo di riposo dovrebbe essere assicurato non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Si consideri, oltretutto, che, forse, sarebbe improprio chiamarle “ferie” essendo diverse da quelle dei lavoratori dipendenti che, come è noto, continuano ad essere retribuite. Un effettivo periodo di riposo, durante l’anno, non è un privilegio ma è necessario ad ogni persona che lavori anche al fine di consentire la rigenerazione delle energie psico-fisiche: ciò anche nell’interesse degli stessi utenti. Ho creato, anche per verificare quanti cittadini o colleghi ritengano utile una modifica, una petizione online. Chi lo desideri, può firmare: dopo avere riempito il modulo è necessario confermare anche attraverso l’email automatica che dovrebbe arrivare all’indirizzo inserito, altrimenti la firma non risulterà nell’elenco. Convinto che anche il cittadino può contribuire alla salvaguardia o all’affermazione dei propri diritti, quantomeno proponendo al (non sempre sensibile) legislatore ogni modifica necessaria, e con l’auspicio che -come avvenuto in passato quando proposi suggerimenti per emendamenti al disegno di legge di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura e racket, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, cliccare qui per leggere una mia precedente petizione e l’esito) cercherò, qualora dovessi trovare colleghi, associazioni od ordini forensi che condividano, di adoperarmi affinché si preveda una modifica dei termini di sospensione feriale.

Cliccare qui per aprire la piattaforma, inserire i dati e firmare (ricordarsi, subito dopo, di confermare attraverso il link contenuto nell’email automatica ricevuta all’indirizzo inserito, altrimenti la firma nemmeno comparirà nell’elenco) .

Chiunque voglia diffondere la petizione, oltre a condividere il presente post, può anche divulgare il codice relativo al banner indicato nella pagina della petizione (cliccare qui).

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