IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Ustica: Giustizia dopo quasi 38 anni? Confermata la condanna dei Ministeri per non avere impedito l’evento

Posted by Roberto Di Napoli su 1 giugno 2018

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2018, n. 12565) (cliccare qui per leggere la notizia riportata da corriere.it), con la quale sono stati rigettati i ricorsi del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza che -all’esito del giudizio promosso originariamente dalla compagnia aerea e poi proseguito dalla stessa in amministrazione straordinaria- li aveva condannati al risarcimento, se, da una parte, può concorrere a rafforzare la fiducia nella Giustizia che, comunque, è pervenuta ad alcuni importanti accertamenti, dall’altra parte, suscita più di un interrogativo: può essere considerata Giustizia a quasi 38 anni dall’evento e 37 dall’atto introduttivo della causa civile (senza considerare, tra l’altro, che la pronuncia rimette ad altra sezione la decisione di altri motivi)? Quale rispetto ha avuto lo Stato verso i suoi cittadini e, soprattutto, verso i parenti delle vittime della strage di Ustica?

Credo che la pronuncia impugnata e confermata dalla Suprema Corte lasci una profonda amarezza non solo nei parenti delle vittime ma in tutti i cittadini che pretendono di sentirsi tutelati dallo Stato. Fa riflettere profondamente quanto affermato:  Se i ministeri “avessero adottato le condotte loro imposte dagli specifici obblighi di legge, l’evento non si sarebbe verificato” (…) poiché “attraverso un’adeguata sorveglianza della situazione dei cieli sarebbe stato possibile percepire la presenza di altri aerei lungo la rotta del Dc9 e, quindi, adottare misure idonee a prevenire l’incidente, ad esempio non autorizzando il decollo, assegnando altra rotta, avvertendo il pilota della necessità di cambiare rotta o di atterrare onde sottrarsi ai pericoli connessi alla presenza di aerei militari o, infine, intercettando l’aereo ostile con aerei militari italiani“.

Quest’affermazione, inoltre, suscita inevitabilmente la domanda anche relativamente a tanti altri tragici eventi che hanno colpito il Paese e provocato dolori, sicuramente, indelebili: quanti eventi potevano essere evitati e quanti, anche meno gravi, ogni giorno, possono essere evitati da chi ricopre pubbliche funzioni?

La sentenza -che consiglio di leggere, così come altra emessa nell’ambito di altro giudizio civile promosso dal socio, presidente e amministratore della compagnia aerea e proseguito dai suoi eredi (Cass. civ., sez. III, sent. 22 ottobre 2013, n. 23933)- ricorda, tra l’altro, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza 5 maggio 2009 n. 10285 inerenti le regole nell’accertamento del nesso di causalità, in sede civile, secondo la regola probatoria del “più probabile che non“. La pronuncia è stata emessa dalle Sezioni Unite in quanto chiamate a risolvere il contrasto, insorto in giurisprudenza, tra gli opposti orientamenti (ricordati nell’interessante motivazione) in merito al cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia del 22 maggio 2018 ha affermato il seguente principio: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto“.

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30 anni fa moriva Enzo Tortora. Cosa è cambiato?

Posted by Roberto Di Napoli su 25 Maggio 2018

Si ha l’impressione, in effetti, che poco o nulla sia cambiato e che, ancora oggi, gli autori di errori giudiziari, di fatto, siano e possano continuare a rimanere impuniti. Le riforme o le proposte di legge degli ultimi anni, tese più che altro a modificare varie norme del codice di procedura penale, sembrano, tra l’altro, non considerare sufficientemente le gravissime conseguenze dannose che possono subire anche i cittadini danneggiati da “errori giudiziari” commessi nei processi civili.  Ci vorrebbero varie modifiche non solo relativamente alla “giustizia penale” ma anche in merito a quella civile che, laddove amministrata non correttamente, può stravolgere la vita della persona umana con danni altrettanto indelebili, non solo di carattere patrimoniale, bensì, anche di natura non patrimoniale e biologici.

Credo sia difficile, quindi, non condividere le parole di Silvia Tortora pubblicate su “Il Fatto Quotidiano” di cui pubblico di seguito il link. Da “Il Fatto Quotidiano”Enzo Tortora, 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo. “Mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro” : Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quando Enzo Tortora non c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59 anni moriva, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – mi hanno fatto esplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa […]

 

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A Cosenza i giardini davanti al Tribunale dedicati a Enzo Tortora. Auspicabile in ogni città l’intitolazione di strade pubbliche alle vittime di errori giudiziari

Posted by Roberto Di Napoli su 17 marzo 2018

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Circa dieci anni fa pubblicai, su questo blog, un mio commento dopo avere letto che, a Genova, non senza polemiche, era stata dedicata una galleria ad Enzo Tortora. Aggiungevo che si sarebbe dovuta sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica sui danni che può comportare un errore giudiziario e che, a mio avviso, in ogni città, nelle vicinanze di strade dedicate a magistrati, funzionari o cittadini caduti nell’adempimento dei propri doveri o per ragioni di servizio, sarebbe dovuta essere dedicata una strada anche a quei cittadini morti o che, comunque, hanno patito a causa di gesta non altrettanto eroiche da parte di soggetti che non hanno servito fedelmente la legge. Scrivevo, in particolare:In ogni città italiana dovrebbe esserci una delle vie o piazze principali dedicata a Tortora (a Roma, mi pare che via Enzo Tortora sia una strada periferica) e alle vittime di malagiustizia. (….) Giustissimo ricordare chi è morto al fine di assicurare la Giustizia. Non sarebbe, però, giusto ricordare anche chi è morto, chi ha sofferto o, comunque, ha pianto per un errore o per un uso distorto delle proprie funzioni da parte di soggetti che, per errore o con dolo, non si sono rivelati altrettanto eroi e, magari, sono ancora al loro posto manifestando un diverso senso della Giustizia, dello Stato e del rispetto delle leggi? Si può pensare che le vittime di “malagiustizia”, le loro famiglie soffrano meno o non rischino la vita? Solo chi non ha mai subito un sopruso o un’azione giudiziaria ingiusta, chi non ha mai letto un articolo di giornale può restare indifferente ed insensibile. E’ per questo che, secondo me, sarebbe più rispondente alla realtà di questo Paese se, in ogni città in cui vi sia una strada dedicata ad un magistrato o pubblico ufficiale che eroicamente ha sacrificato la propria vita, sia anche dedicata una strada o un monumento (in una zona della città altrettanto principale) alle vittime delle “gesta” meno eroiche di chi, per colpa, dolo o in buona fede, ha, comunque, fatto soffrire ingiustamente senza, tra l’altro, avere dimostrato, minimamente, di volere riparare il danno provocato (cliccare qui per leggere il post)

Apprendo solo ora, grazie a un post scritto da un amico su Facebook, che a Cosenza, nel 2013, i giardini antistanti il Tribunale sono stati dedicati a Enzo Tortora, esempio clamoroso di vita distrutta per “errore giudiziario” ma, purtroppo, non l’unico visto che troppe volte, ancora oggi, si leggono casi di persone seriamente danneggiate, economicamente e, a volte, anche fisicamente, dopo essersi dovute difendere da processi penali ma anche civili.

È auspicabile che analoghe iniziative siano replicate anche da altre amministrazioni comunali. Dopo quasi 35 anni dal “caso Tortora”, la cronaca ci ha ricordato e, purtroppo, registra ancora casi di detenuti assolti anche dopo 20 anni, di politici messi sotto inchiesta, distrutti politicamente e, poi, scagionati, storie di imprenditori accusati ingiustamente e, poi, dichiarati innocenti dopo avere perso beni e aziende, soggetti a cui hanno venduto tutti i propri beni malgrado le opposizioni contro crediti, in realtà, inesistenti. Sono risarcibili le sofferenze subite dalle vittime di errore giudiziario? Forse non sono nemmeno immaginabili. Chi restituisce gli anni, la salute -se non la vita- persa? La legge 117/1988 non si è rivelata, a quanto pare, sufficiente ed adeguata. Nella scorsa legislatura fu presentato un disegno di legge per restituire ai cittadini processati ingiustamente e, poi, assolti, quantomeno le spese legali affrontate: vedremo se la legislatura che sta per iniziare vorrà prendere atto del problema e fare approvare il progetto di legge.

L’intitolazione di piazze o strade alle “vittime di errori giudiziari” o l’introduzione di una giornata in loro memoria sarebbe, intanto, un significativo passo in avanti e un gesto di civiltà col quale lo Stato, piuttosto che negare o nascondere i danni provocati, onorerebbe quei suoi cittadini onesti rimasti vittime di un “apparato” che, in alcuni casi, si è rivelato evidentemente “difettoso” dimostrando quantomeno -sia pure, a volte, troppo tardi- di sapere chiedere scusa a quegli stessi soggetti che sono stati, tra l’altro, anche i suoi contribuenti.

Riporto di seguito il link ad un articolo pubblicato due anni fa sul sito internet del settimanale Panorama su alcune vicende paradossali patite da cittadini ingiustamente processati e sui danni economici subiti (articolo di M. Tortorella: “Sei innocente? Lo Stato deve pagarti l’avvocato” di cliccare qui)

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Usura bancaria e usura criminale: convegno oggi a Roma

Posted by Roberto Di Napoli su 23 febbraio 2018

locandina convegno Roma 23 febbraio 2018

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La rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usurarietà: il testo integrale di una mia nota su alcuni interrogativi che attendono risposta

Posted by Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2018

Come avevo anticipato nel mio precedente post, pubblico di seguito il link di una mia nota dal titolo “Usura e commissioni di massimo scoperto: sarà confermata la prevalenza della legge o il rispetto di circolari giustificherà, solo nei rapporti con le banche, un diverso criterio di calcolo? pubblicata sulle seguenti riviste giuridiche e accessibile gratuitamente:

DIRITTO.IT: (cliccare qui); dalla stessa pagina è possibile scaricare in pdf premendo sull’apposito pulsante.

ILCASO.it: in formato pdf (cliccare qui) o web (cliccare qui);

 

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Usura e commissioni di massimo scoperto: continuerà ad affermarsi la prevalenza della legge o il rispetto di circolari di un soggetto privo di potere legislativo giustificherà l’usura bancaria? Alcune mie brevi considerazioni ….in attesa della decisione delle Sezioni Unite

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2018

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Pubblico di seguito alcune mie considerazioni estratte da una breve nota in corso di pubblicazione nei prossimi giorni (e di cui darò notizia su questo mio stesso blog).

Dovrebbe essere decisa nelle prossime settimane, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione della rilevanza o meno, nella determinazione del TEG (tasso effettivo globale) e, dunque, ai fini della verifica di usurarietà, delle commissioni di massimo scoperto previste o addebitate nei rapporti di conto corrente. 

Il problema è stato oggetto, soprattutto nell’ultimo decennio, di due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la difesa bancaria, le commissioni di massimo scoperto -pur addebitate nel trimestre- non dovrebbero essere considerate quando si calcola il tasso di interesse effettivo, ossia il costo dell’operazione. Tale tesi, in verità accolta da alcuni giudici di merito e, nel 2016, da due pronunce della Corte di Cassazione civile con motivazione pressochè analoga, è stata contrastata da un opposto orientamento seguito da una consistente giurisprudenza sia dei giudici di merito che di legittimità: nè le circolari della Banca d’Italia né un decreto ministeriale possono derogare al chiaro dettato della legge. Ai fini dell’individuazione del tasso medio trimestrale, il legislatore ha attribuito la competenza esclusivamente al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Il legislatore, insomma, ai fini della rilevazione del tasso medio e della determinazione del tasso soglia non ha conferito alcun potere direttamente alla Banca d’Italia (al contrario di quanto ha previsto, per diverse finalità, in altre norme, contenute, ad esempio, nel Testo Unico Bancario).

(….) Chi ha autorizzato la Banca d’Italia a dettare istruzioni in contrasto con quanto espressamente previsto nell’art. 644, terzo comma, cod. pen.?

(…..) Ho ricordato spesso su questo mio blog, nonché in alcune mie pubblicazioni, seminari e convegni che la delicatezza e rilevanza del contenzioso bancario non sono determinate solo dal diritto ed interesse dell’utente a vedersi rideterminata la posizione contabile ed, eventualmente, ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto. Ritengo, in sostanza, che non siano solo meri “numeri” a debito o a credito ad essere coinvolti ma, quasi sempre, ad essere esposti alle operazioni bancarie e soggetti alle determinazioni della banca e dei suoi funzionari sono vari diritti fondamentali della persona umana. 

(….) Quante sono le imprese o i cittadini rimasti vittime di pretese indebite o usurarie? E’ sicuro che vittime degli abusi bancari siano solo i clienti della banca e che i danni non si ripercuotano sull’intera collettività?

(….) E’ auspicabile che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualunque sia la decisione, diano risposta esaustiva ai suddetti interrogativi riflettendo attentamente sui vari diritti fondamentali della persona coinvolti nelle controversie bancarie e, soprattutto, che il legislatore, con la legge n. 108/1996, modificando la norma di cui all’art. 644 cod. pen. ha previsto il fatto che il reato sia commesso nell’esercizio dell’attività bancaria così come che sia commesso ai danni di chi esercita attività imprenditoriale quali circostanze aggravanti e non come cause di esclusione del reato.

Consentire che un tasso effettivo sia computato escludendo dal calcolo alcune rilevanti voci di costo malgrado siano state addebitate al correntista lascerebbe, credo, al cittadino la sensazione che lo stesso tasso effettivo superiore al massimo consentito (ossia al tasso soglia), qualora preteso da un usurario “di strada”, determinerebbe l’arresto di quest’ultimo e la condanna alle severe pene previste dall’art. 644 cod. pen. ma se, invece, preteso dal direttore di banca o dai suoi funzionari o procuratori, quello stesso tasso andrebbe “ripulito” e “abbassato” e, quindi, non potrebbe qualificarsi usurario. (…….)

Si parlerà anche di questa problematica venerdì 23 febbraio 2018, a Roma, al convegno su “Usura bancaria e usura criminale” organizzato da Movimento forense e dall’associazione Sos Utenti nel quale interverrò, quale relatore, sul seguente tema “La Legge antiusura quale presidio da illegittime pretese creditizie. I danni dell’usura all’economia nazionale oltre che al patrimonio della persona offesa” (cliccare qui per leggere il programma e informazioni sulle modalità di iscrizione).

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Usura e vizi nei rapporti bancari: il video di un mio breve intervento per Radio Radio

Posted by Roberto Di Napoli su 12 febbraio 2018

Pubblico di seguito il video della registrazione di un mio breve intervento radiofonico pubblicato, venerdì 9 febbraio scorso, sulla pagina facebook di Radio Radio.

(Per attivare l’audio, qualora non dovesse attivarsi automaticamente, cliccare sull’apposita icona sotto al video).

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A Ragusa, sabato 27 gennaio 2018, seminario su “L’usura nel contenzioso bancario” con presentazione del mio volume

Posted by Roberto Di Napoli su 25 gennaio 2018

Con l’auspicio di potere fornire un mio modesto contributo alla divulgazione delle problematiche inerenti all’usurarietà nei rapporti bancari, degli strumenti per difendersi e delle principali pronunce giurisprudenziali, sabato 27 gennaio p.v. a Ragusa (Poggio del Sole Resort) sarò relatore al seminario organizzato da GM Giuridica. Nel corso dell’evento, presenterò la II edizione del mio volume “L’usura nel contenzioso bancario” pubblicato da Maggioli Editore ed uscito nelle librerie lo scorso mese di luglio (offerto dall’organizzatore col prezzo per la partecipazione all’evento). Parlerò anche della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2017 n. 24675 sulla cosiddetta “usura sopravvenuta” (e degli interrogativi che si pongono ad una prima lettura) nonché della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto e di ogni onere ai fini della verifica dell’usurarietà (sul cui contrasto, come è noto, si attende l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione). L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa con il riconoscimento di 3 crediti per la formazione continua.

Informazioni e modalità di iscrizione sono pubblicate sulla locandina che riporto di seguito.

 

locandina seminario Ragusa 27 gennaio 2018

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