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Posts Tagged ‘sospensione termini feriali’

L’apprezzabile e opportuna proposta dell’OCF per il ripristino del periodo di sospensione dei termini fino al 15 settembre. Sin dal 2017 la mia raccolta di firme e i miei post per un effettivo periodo di riposo per gli avvocati.

Posted by Roberto Di Napoli su 26 settembre 2026

Quasi 10 anni fa, a fine agosto 2017, come i lettori di questo mio blog ricorderanno, avevo aperto una raccolta di firme on line per il ripristino del periodo di sospensione feriali dei termini, dal 1° agosto al 15 settembre, così come prevedeva la norma in vigore dal 1969 al 2015. Ho riproposto, più volte, tale esigenza in successivi post raggiungendo oltre 1200 firme fermando, in un primo momento, la raccolta dopo che avevo letto, anni fa, che era stato proposto un disegno di legge da parte di un deputato, seguito, poi, da un altro. (Cliccare sul link per leggere i miei precedenti post del 2018 e del 2019). L’ho riproposta dopo essermi accorto che il disegno è ancora fermo in Parlamento.

Non posso che essere entusiasta nel constatare che quanto avevo rappresentato, sin dal 2017, nei miei post e con la raccolta di firme non era solo un’esigenza o un desiderio mio e di pochi altri colleghi ma, evidentemente, una necessità avvertita come utile dall’intera categoria. Più di una volta, negli anni scorsi, il tema è stato oggetto di mozioni in Congressi (così come l’estensione al periodo di festività natalizie). Nei giorni scorsi, anche l’OCF (Organismo Congressuale Forense) ha invocato formalmente la proposta di ripristino del previgente periodo di sospensione dei termini feriali fino al 15 settembre . Spero vivamente che il Parlamento (o il Governo inserendo la modifica in un eventuale, prossimo decreto o disegno di legge) recepisca, quanto prima, la proposta.

Ricordo che la riduzione di 15 giorni, così come previsto in seguito alla modifica -introdotta dal Governo Renzi- di una norma che era rimasta inalterata per oltre 40 anni, fu motivata, a mio avviso demagogicamente, dal tentativo di ridurre la durata dei giudizi: una riforma che si rivelava, sin dall’introduzione, inutile, se non dannosa, come dimostrato dalle critiche provenienti non solo dall’avvocatura. Vi era l’errata convinzione e, forse, il tentativo di far credere all’opinione pubblica che la Giustizia fosse “ferma” per 45 giorni l’anno. Non lo è mai stata per una ragione che, probabilmente, chi ha voluto la modifica ha sottaciuto ai cittadini. I termini e le udienze relative a cause aventi ad oggetto materie connesse con diritti fondamentali della persona o che richiedono una maggiore celerità -sin dal 1969 e, quindi, anche con la norma precedentemente in vigore- non sono mai state oggetto di sospensione. Solo per citare alcune materie oggetto di giudizi civili, non sono e non mai state oggetto di sospensione cause in materia di: diritto del lavoro, esecuzioni, opposizione ad esecuzione, fallimenti, separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, alimenti, mantenimento. Nelle cause aventi ad oggetto tali materie, in sostanza, i termini per deposito di atti, quand’anche in scadenza ad agosto, non sono mai stati sospesi. Cosa è cambiato con la norma introdotta dal Governo Renzi e che ha ridotto il periodo di sospensione di 15 giorni, ossia, dal 1° al 31 agosto? Nulla, credo, e se la durata dei giudizi civili (come forse troppo enfaticamente pubblicizzato di recente) si è ridotta, la ragione di certo non è stata la riduzione dei 15 giorni visto che, oltretutto, nell’ultima settimana di luglio e nella prima di settembre vige il cosiddetto “periodo cuscinetto”, ossia un periodo in cui non vengono fissate udienze (ma gli avvocati sono tenuti, ugualmente, a depositare atti in scadenza). Ciò che la riduzione ha comportato è stata, invece, di sicuro, la quasi abolizione di un periodo, pur breve, per gli avvocati di riposarsi. Come è possibile, infatti, pensare di lasciare lo studio e non avere impegni professionali dal 1° al 31 agosto? Se il 1° settembre o nei primi giorni dello stesso mese scade un atto, è ipotizzabile pensare che sia studiato e redatto un giorno o una settimana prima? Significa aver tolto, di fatto, agli avvocati la possibilità di un effettivo periodo di riposo (per quelle materie, ripeto, soggette a sospensione visto che, in molte altre, come detto, nessuna sospensione vi è mai stata).

Il periodo di sospensione dei termini feriali non è mai stato un “privilegio”: soprattutto, se si considera che l’avvocato, come tanti altri “liberi” (aggettivo, forse, poco realistico) professionisti, non ha vere e proprie “ferie”; non ha la possibilità di astenersi dal lavoro in caso di malattia e, se lui o un familiare un giorno non si sente bene o necessita di cure o accertamenti clinici, deve ugualmente garantire la difesa.

Il periodo di riposo o, quantomeno, un periodo sufficiente per poterlo agevolare con una sospensione dei termini nelle materie che non richiedono una particolare urgenza, è un periodo necessario per poter consentire al professionista, così come ad ogni persona umana, di potersi rigenerare dopo le fatiche di un intero anno. Spero vivamente, come detto, che la proposta ora invocata anche dall’Ocf possa tradursi in una immediata modifica legislativa: non un privilegio ma la garanzia di una parità con tutti gli altri lavoratori, della tutela della salute e della più efficiente difesa.

Posted in appelli, fainotizia, informazione, petizioni, Proposte di legge, sulla sospensione feriale dei termini processuali, Uncategorized, vacanze | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

Petizione e raccolta di firme online per assicurare il diritto ad un effettivo periodo di riposo anche per gli avvocati 

Posted by Roberto Di Napoli su 24 agosto 2017

A partire dal 2015, con la giustificazione che, in tal modo, si sarebbe ridotto il contenzioso arretrato e i tempi di durata dei processi, la sospensione dei termini feriali, per oltre 40 anni prevista dal 1 agosto al 15 settembre, è stata ridotta di 15 giorni, ossia fino al 31 agosto. Sarebbe interessante sapere quali siano stati gli effettivi benefici di tale riduzione sulla durata dei giudizi o sulla riduzione del contenzioso arretrato. Pur a volersi prescindere dal fatto che molte sono le materie per le quali non vi è mai stata alcuna sospensione (controversie in materia di lavoro, separazioni, alimenti, esecuzioni, opposizioni alle esecuzioni, fallimenti, giudizi di opposizione a sentenze di fallimenti, provvedimenti in materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ecc.) è noto che difficilmente un avvocato riesce ad andare “in ferie” prima della prima settimana di agosto; se il deposito di un atto scade il primo settembre -considerato che, ovviamente, non basta premere un pulsante affinché l’atto sia pronto ma occorre lo studio e la sua redazione- ciò significa che il periodo di “ferie” di cui un avvocato possa effettivamente godere è, forse, di 10/15 giorni su 365. E’ possibile assicurare efficacemente una prestazione intellettuale, personalmente e senza delegare, senza mai godere di un effettivo periodo di riposo?Verrebbe da chiedersi, poi: quanto incidono, sulla spesa pubblica, i costi per il funzionamento dell’ aria condizionata (nelle aule e negli uffici giudiziari in cui è funzionante) per 15 giorni in più? Credo che sia necessario il ripristino del previgente periodo feriale così come era originariamente previsto dalla legge 742/1969: il diritto ad un effettivo periodo di riposo dovrebbe essere assicurato non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Si consideri, oltretutto, che, forse, sarebbe improprio chiamarle “ferie” essendo diverse da quelle dei lavoratori dipendenti che, come è noto, continuano ad essere retribuite. Un effettivo periodo di riposo, durante l’anno, non è un privilegio ma è necessario ad ogni persona che lavori anche al fine di consentire la rigenerazione delle energie psico-fisiche: ciò anche nell’interesse degli stessi utenti. Ho creato, anche per verificare quanti cittadini o colleghi ritengano utile una modifica, una petizione online. Chi lo desideri, può firmare: dopo avere riempito il modulo è necessario confermare anche attraverso l’email automatica che dovrebbe arrivare all’indirizzo inserito, altrimenti la firma non risulterà nell’elenco. Convinto che anche il cittadino può contribuire alla salvaguardia o all’affermazione dei propri diritti, quantomeno proponendo al (non sempre sensibile) legislatore ogni modifica necessaria, e con l’auspicio che -come avvenuto in passato quando proposi suggerimenti per emendamenti al disegno di legge di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura e racket, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, cliccare qui per leggere una mia precedente petizione e l’esito) cercherò, qualora dovessi trovare colleghi, associazioni od ordini forensi che condividano, di adoperarmi affinché si preveda una modifica dei termini di sospensione feriale.

Cliccare qui per aprire la piattaforma, inserire i dati e firmare (ricordarsi, subito dopo, di confermare attraverso il link contenuto nell’email automatica ricevuta all’indirizzo inserito, altrimenti la firma nemmeno comparirà nell’elenco) .

Chiunque voglia diffondere la petizione, oltre a condividere il presente post, può anche divulgare il codice relativo al banner indicato nella pagina della petizione (cliccare qui).

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