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Archive for the ‘sulla sospensione feriale dei termini processuali’ Category

L’apprezzabile e opportuna proposta dell’OCF per il ripristino del periodo di sospensione dei termini fino al 15 settembre. Sin dal 2017 la mia raccolta di firme e i miei post per un effettivo periodo di riposo per gli avvocati.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 settembre 2026

Quasi 10 anni fa, a fine agosto 2017, come i lettori di questo mio blog ricorderanno, avevo aperto una raccolta di firme on line per il ripristino del periodo di sospensione feriali dei termini, dal 1° agosto al 15 settembre, così come prevedeva la norma in vigore dal 1969 al 2015. Ho riproposto, più volte, tale esigenza in successivi post raggiungendo oltre 1200 firme fermando, in un primo momento, la raccolta dopo che avevo letto, anni fa, che era stato proposto un disegno di legge da parte di un deputato, seguito, poi, da un altro. (Cliccare sul link per leggere i miei precedenti post del 2018 e del 2019). L’ho riproposta dopo essermi accorto che il disegno è ancora fermo in Parlamento.

Non posso che essere entusiasta nel constatare che quanto avevo rappresentato, sin dal 2017, nei miei post e con la raccolta di firme non era solo un’esigenza o un desiderio mio e di pochi altri colleghi ma, evidentemente, una necessità avvertita come utile dall’intera categoria. Più di una volta, negli anni scorsi, il tema è stato oggetto di mozioni in Congressi (così come l’estensione al periodo di festività natalizie). Nei giorni scorsi, anche l’OCF (Organismo Congressuale Forense) ha invocato formalmente la proposta di ripristino del previgente periodo di sospensione dei termini feriali fino al 15 settembre . Spero vivamente che il Parlamento (o il Governo inserendo la modifica in un eventuale, prossimo decreto o disegno di legge) recepisca, quanto prima, la proposta.

Ricordo che la riduzione di 15 giorni, così come previsto in seguito alla modifica -introdotta dal Governo Renzi- di una norma che era rimasta inalterata per oltre 40 anni, fu motivata, a mio avviso demagogicamente, dal tentativo di ridurre la durata dei giudizi: una riforma che si rivelava, sin dall’introduzione, inutile, se non dannosa, come dimostrato dalle critiche provenienti non solo dall’avvocatura. Vi era l’errata convinzione e, forse, il tentativo di far credere all’opinione pubblica che la Giustizia fosse “ferma” per 45 giorni l’anno. Non lo è mai stata per una ragione che, probabilmente, chi ha voluto la modifica ha sottaciuto ai cittadini. I termini e le udienze relative a cause aventi ad oggetto materie connesse con diritti fondamentali della persona o che richiedono una maggiore celerità -sin dal 1969 e, quindi, anche con la norma precedentemente in vigore- non sono mai state oggetto di sospensione. Solo per citare alcune materie oggetto di giudizi civili, non sono e non mai state oggetto di sospensione cause in materia di: diritto del lavoro, esecuzioni, opposizione ad esecuzione, fallimenti, separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, alimenti, mantenimento. Nelle cause aventi ad oggetto tali materie, in sostanza, i termini per deposito di atti, quand’anche in scadenza ad agosto, non sono mai stati sospesi. Cosa è cambiato con la norma introdotta dal Governo Renzi e che ha ridotto il periodo di sospensione di 15 giorni, ossia, dal 1° al 31 agosto? Nulla, credo, e se la durata dei giudizi civili (come forse troppo enfaticamente pubblicizzato di recente) si è ridotta, la ragione di certo non è stata la riduzione dei 15 giorni visto che, oltretutto, nell’ultima settimana di luglio e nella prima di settembre vige il cosiddetto “periodo cuscinetto”, ossia un periodo in cui non vengono fissate udienze (ma gli avvocati sono tenuti, ugualmente, a depositare atti in scadenza). Ciò che la riduzione ha comportato è stata, invece, di sicuro, la quasi abolizione di un periodo, pur breve, per gli avvocati di riposarsi. Come è possibile, infatti, pensare di lasciare lo studio e non avere impegni professionali dal 1° al 31 agosto? Se il 1° settembre o nei primi giorni dello stesso mese scade un atto, è ipotizzabile pensare che sia studiato e redatto un giorno o una settimana prima? Significa aver tolto, di fatto, agli avvocati la possibilità di un effettivo periodo di riposo (per quelle materie, ripeto, soggette a sospensione visto che, in molte altre, come detto, nessuna sospensione vi è mai stata).

Il periodo di sospensione dei termini feriali non è mai stato un “privilegio”: soprattutto, se si considera che l’avvocato, come tanti altri “liberi” (aggettivo, forse, poco realistico) professionisti, non ha vere e proprie “ferie”; non ha la possibilità di astenersi dal lavoro in caso di malattia e, se lui o un familiare un giorno non si sente bene o necessita di cure o accertamenti clinici, deve ugualmente garantire la difesa.

Il periodo di riposo o, quantomeno, un periodo sufficiente per poterlo agevolare con una sospensione dei termini nelle materie che non richiedono una particolare urgenza, è un periodo necessario per poter consentire al professionista, così come ad ogni persona umana, di potersi rigenerare dopo le fatiche di un intero anno. Spero vivamente, come detto, che la proposta ora invocata anche dall’Ocf possa tradursi in una immediata modifica legislativa: non un privilegio ma la garanzia di una parità con tutti gli altri lavoratori, della tutela della salute e della più efficiente difesa.

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E’ davvero necessaria un’ulteriore riduzione del periodo di sospensione feriale? Quali sarebbero i diritti fondamentali compromessi dalla normativa vigente?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 giugno 2020

Nei giorni scorsi, su alcuni quotidiani e siti internet, sono stati pubblicati alcuni articoli con una proposta per agevolare la ripresa dell’attività giudiziaria dopo la cosiddetta fase 2: la riduzione – anzi, sarebbe meglio dire: l’ulteriore riduzione- del periodo feriale che, come è noto, decorre dal 1° al 31 agosto. Sul quotidiano Il Dubbio, lo scorso 5 giugno, nell’articolo “Contro la paralisi della Giustizia, meno ferie alla magistratura“ è stata pubblicata la proposta di un deputato Dem e del PD secondo cui, quest’anno, sarebbe opportuno limitare il più possibile il periodo feriale. Soluzione analoga è stata prospettata anche su altri siti secondo cui anche una parte dell’avvocatura sarebbe favorevole.

Pur nella consapevolezza della necessaria ripresa, a pieno regime, dell’attività giudiziaria, credo, tuttavia, che l’idea di ridurre, per quest’anno, il periodo di sospensione feriale dei termini non tenga conto di alcuni fattori. E’ sicuramente vero che è diffusa tra i cittadini l’erronea convinzione secondo cui, ogni anno, dal 1° al 31 agosto i Tribunali “chiudano” e gli avvocati siano tutti realmente in vacanza. Accompagnata, probabilmente, da una simile, fantastica “immagine vacanziera”, nel 2014 si è già introdotta una norma di legge (Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) che ha ridotto il periodo, sin dal 1969, fissato dal 1° agosto al 15 settembre . Molti cittadini (e, probabilmente, alcuni politici) non sanno che moltissime materie non sono – né mai sono state- soggette a sospensione: alcuni procedimenti (quali, ad esempio, quelli aventi ad oggetto controversie di lavoro, separazioni, alimenti, cautelari, esecuzioni, opposizioni esecutive, opposizioni a dichiarazione di fallimento) sono sempre stati sottratti alla sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che, nelle suddette cause, le udienze possono essere fissate e gli avvocati devono, comunque, rispettare i termini per memorie o difese che scadano nel periodo 1-31 agosto

In secondo luogo, ho la sensazione che si confonda il periodo di “quarantena” con quello di “vacanza”. Sarei curioso di sapere: quanti avvocati si sono rilassati nel triste e difficile periodo appena trascorso al punto da potere rinunciare alla sospensione dei termini nel “periodo feriale”? Le aule di giustizia, e, ancora prima, gli spazi in cui gli avvocati, in genere, attendono pazientemente prima di entrare per discutere le cause, consentirebbero di lavorare dignitosamente ed efficacemente nel mese di agosto così come nel resto dell’anno? Gli spazi di tutti gli Uffici Giudiziari sono muniti di condizionatori adeguati nel rispetto della normativa e delle condizioni igienico- sanitarie dettate per fronteggiare l’emergenza Covid-19? Quid iuris, quale sarebbe la conseguenza, in merito alla scadenza dei termini per alcuni atti (si pensi alle memorie o comparse conclusionali) che, ad esempio (dal 3 giugno), fossero già iniziati a decorrere e che, in virtù della legge vigente, scadrebbero dopo la sospensione feriale? Sarebbero ridotti con una norma retroattiva? Non mi meraviglierei vista la “chiarezza” di leggi e decreti emessi negli ultimi mesi, ma non saprei quali possano essere i vantaggi in termini di riduzione della durata dei giudizi, nel caso in cui, poi, sorgessero dubbi o dovessero sollevarsi eccezioni di nullità o questioni di costituzionalità.

Altro punto, a mio avviso, non sufficientemente considerato: come già ho scritto più di una volta, su questo mio pur modesto blog, mi pare difficile credere che un avvocato riesca a usufruire dell’intero periodo 1-31 agosto per godere del dovuto riposo dopo un anno di lavoro. Pur se non si considerasse quanto detto sopra, ossia, la circostanza che molte sono le materie che non sono soggette a sospensione, è indubbio che se un atto scade il 1° settembre, la preparazione e redazione necessitino dell’impegno per i giorni o le settimane antecedenti. Credo che, in sostanza, il periodo effettivo in cui un avvocato possa godere della pausa feriale (sempre che non abbia udienze o atti relativi a materie sottratte a sospensione) sia già ridotto a poco più di una settimana o massimo 10 giorni. Ora, mi chiedo: riducendo ulteriormente il periodo di sospensione (o eliminandolo completamente visto che questo sarebbe l’effetto pratico che ne conseguirebbe), quali sarebbero le ricadute nel settore del turismo o dei trasporti qualora vi fossero avvocati costretti ad annullare prenotazioni di voli aerei o biglietti di treni o di alloggi o l’abbonamento dell’ombrellone? Secondo quanto riportato dal settimanale Panorama (n. 23 – 3 giugno 2020) le agenzie di viaggi, dopo 3 mesi di chiusura, avrebbero subito la riduzione dell’80% dei ricavi: non si è considerato, però, che forse potranno esserci pure avvocati che, ad agosto, potranno essere costretti a rinunciare alle “già brevi” vacanze. Sarà previsto, poi, un “bonus bebè” laddove avvocati con figli, per lavorare, siano costretti a richiedere l’assistenza di babysitter, o si dovrebbe utilizzare quello stesso credito di imposta che era stato ideato per incentivare le vacanze di famiglie o single? Oppure, gli avvocati non devono godere di alcun periodo di riposo e non devono ricevere gli stessi sussidi previsti per altre categorie di lavoratori?

Sarebbe utile che i politici ideatori della proposta precisassero quali sarebbero le materie urgenti ed indifferibili che “soffrirebbero” della sospensione dei termini (visto che, mi pare, le materie che incidono sui diritti fondamentali non sono soggette a sospensione).

Fermo restando che sarebbe pur sempre necessario che gli spazi di tutti gli Uffici Giudiziari consentissero, come detto sopra, di potere lavorare nell’intero mese di agosto in condizioni adeguate, qualora non vi siano altre soluzioni se non quella di ridurre -ulteriormente- il periodo di sospensione per ogni materia (anche se, ripeto, dubito che ciò sia necessario e ritengo di dubbia legittimità una norma retroattiva che incida sui termini che siano già iniziati a decorrere) o di assicurare lo svolgimento di quei giudizi in cui le parti non intendano usufruire dei termini di sospensione feriale, allora una soluzione più equa e rispettosa dell’ “affidamento” di tutte le parti o dei difensori, a mio avviso, potrebbe essere quella di consentire la fissazione di udienze o la decorrenza dei termini (nel periodo che, invece, altrimenti, sarebbe “sospeso”) su istanza congiunta delle parti. In tal caso, sarebbe utile prevedere, però, che ogni eventuale provvedimento conseguente debba essere emesso entro un breve termine per non vanificare l’attività svolta dai difensori.

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