IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Le ultime novità nel contenzioso bancario: il 28 gennaio 2026 webinar organizzato da Revelino Editore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2025

Il 28 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,30, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino editore sulle “Novità nel contenzioso bancario: conti correnti – mutui -leasing“.

Ringrazio l’organizzatore per l’invito a questo nuovo convegno online che sarà occasione per fornire una rassegna di recenti pronunce sulle questioni che, più frequentemente, costituiscono oggetto delle controversie tra banca o cessionaria del credito e utente (imprenditore o consumatore). Nel corso dell’ultimo anno, peraltro, varie pronunce sia di merito che di legittimità hanno affermato -e, in alcuni casi, ribadito- principi di particolare interesse sulle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, soprattutto in tema di prova della titolarità del credito, onere della prova nelle azioni di ripetizione, legittimazione degli ex soci di società estinta, clausole abusive nei rapporti tra banca e consumatore. Molti procedimenti, inoltre (compresa una decisione da parte da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sono stati sospesi in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sugli effetti della pattuizione, nei contratti bancari, del parametro Euribor. Interessanti, poi, alcune decisioni dei Giudici di Lussemburgo aventi ad oggetto la tutela del diritto di abitazione e il rapporto tra tutela da clausole abusive e modificabilità dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento del consumatore.
La verifica della conoscibilità o meno, da parte dell’utente bancario, del regime finanziario sottostante ad un piano di restituzione del capitale e degli interessi di un rapporto di finanziamento, mutuo o leasing (e le conseguenze nel caso di omessa o non corretta informazione) continua ad essere oggetto di eccezioni e di interessanti provvedimenti giurisprudenziali.

Come ricordato nella presentazione del webinar “La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affrontato alcune delle questioni controverse affermando alcuni principi ma suscitando anche diversi e non pochi interrogativi. Molti Giudici di merito hanno ribadito quanto affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza 15130/2024 ma, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, altre pronunce, accogliendo le argomentazioni della difesa degli utenti bancari, hanno centrato l’esame su alcuni aspetti matematici e giuridici che, probabilmente, erano stati sottovalutati e che, forse, costituiscono imprescindibili premesse per un corretto esame del contratto, del rapporto, delle eccezioni formulabili e per una conseguente “giusta” decisione“. 

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore

PROGRAMMA

Avv. Roberto Di Napoli e dott. Domenico Provenzano
• Cass. Sez. Un. 15130/2024: principi affermati e questioni irrisolte.
• Rassegna di recenti pronunce dei Giudici di merito
Prof. Antonio Annibali e Dott. Francesco Olivieri
• 1.Regimi finanziari e metodologie nell’ammortamento di mutui e leasing
• 2.Le diverse cause di Indeterminatezza contrattuale, nei mutui e leasing, dal punto di vista tecnico-matematico.
• 3.Quantificazione dell’anatocismo: l’onere implicito relativo al differenziale di regime
• 4.La determinazione del TEG e il confronto con il TSU
• 5.Mutui con doppio e/o più tassi d’interesse, un caso concreto
• 6.Relazioni tra regimi finanziari e un diverso modo di evidenza dell’anatocismo (i tassi di computo)
• 7.Illogicità di alcune affermazioni relative al calcolo delle quote interessi.

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Dal quotidiano online In Terris: “La “candela” del Papa per i Poveri: L’Ambulatorio che restituisce la dignità”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 dicembre 2025

L’abbraccio della Chiesa all’umanita’ che sembra rappresentato dal colonnato del Bernini, in questo caso sembra realizzarsi concretamente: un ottimo servizio di cure ai senza tetto e ai bisognosi
— Leggi su www.interris.it/copertina/la-candela-del-papa-per-i-poveri-lambulatorio-che-restituisce-la-dignita

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Ci hanno riprovato: il legittimario leso potrà restare senza una tutela “reale”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2025

Questo sarà l’effetto delle modifiche introdotte dagli stessi politici che quotidianamente parlano di tutela dei valori della famiglia e della proprietà. Un altro regalo alle banche?

Ci hanno riprovato. E, ancora una volta, senza un effettivo e specifico dibattito che sarebbe stato opportuno -per non dire necessario- prima di modificare quelle disposizioni che, poste da oltre 80 anni a salvaguardia dei diritti dei legittimari 1, costituiscono norme fondamentali della disciplina delle successioni la cui ratio e funzione sono anche la protezione della famiglia nonché dei diritti e delle aspettative dei più stretti familiari del donante. Due anni fa, nel disegno di legge di bilancio 2024 2, il Governo aveva inserito alcune disposizioni che, di fatto, avrebbero vanificato la tutela dei legittimari lesi nella loro quota di legittima. Si prevedeva, in sostanza, la modifica degli articoli 561 e 563 del codice civile, il primo dei quali dispone (sin dall’entrata in vigore del codice civile) che, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione, i beni debbano essere restituiti liberi da pesi e vincoli (anche nell’ipotesi in cui siano stati, nel frattempo, alienati a terzi, sia pur con alcuni oneri, introdotti nel 2005, che il legittimario deve aver adempiuto)3 4. Con le modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio 2024, l’esecutivo avrebbe voluto, invece, non solo rendere non restituibili i beni che il donatario avesse, nel frattempo, trasferito a terzi (con conseguente ed immaginabile danno per il legittimario qualora il donatario fosse divenuto insolvente e non avesse potuto restituire l’equivalente valore in denaro), non solo “sanare” ipoteche o altri pesi di cui il bene fosse stato, nel frattempo, gravato (con immaginabili vantaggi anche per banche), ma avrebbe inteso rendere tali modifiche valide retroattivamente visto che ne veniva disposta l’entrata in vigore a partire dalle successioni aperte dopo il 1° gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni trascritte dopo tale data. All’indomani della presentazione al Senato del ddl bilancio, scrivevo alcune considerazioni su questo blog (si può leggere cliccando qui) manifestando, oltretutto, alcuni dubbi in merito alla compatibilità della data di entrata in vigore del nuovo testo normativo con il principio generale dell’irretroattività della legge, della certezza del diritto e dell’affidamento protetti dalla CEDU oltre che dalla Costituzione e dalle disposizioni sulla legge in generale. Tornai sull’argomento dopo qualche settimana in seguito alla notizia dello stralcio delle disposizioni in quanto ritenute estranee al contenuto del disegno di legge bilancio (leggi qui).

Esattamente due anni dopo, il Governo, come dicevo all’inizio, è tornato a riproporre le stesse, identiche modifiche e, si può dire, con modalità analoghe: non in uno specifico disegno di legge -con cui, magari, avrebbe potuto disciplinare diversamente le altre norme sulle successioni e sulla famiglia (in modo da rendere, le modifiche introdotte, compatibili con una nuova disciplina) o introdurre alcuni strumenti cautelari a salvaguardia del credito dei legittimari- bensì, nel cosiddetto “ddl semplificazioni 2025”, ossia, in un “disegno di legge contenitore” con norme del più diverso contenuto, collegato alla legge di bilancio e che, in teoria, a quest’ultima dovrebbe dare attuazione e “servire” (e non, dunque, a introdurre disposizioni che non si limitano a “semplificare”, bensì, si spingono a sovvertire una disciplina che, per oltre 80 anni, ha tutelato i legittimari e contribuito ad assicurare ai più stretti familiari del donante una minima parte del suo patrimonio o l’equivalente valore in denaro).

E’ sufficiente confrontare il testo delle disposizioni che erano state inserite all’art. 13 del ddl bilancio 2023 (cliccare qui) con l’art. 44 del ddl semplificazioni, approvato in prima lettura al Senato l’8 ottobre 2025 (si può leggere qui), per rilevare che il testo è del tutto identico a quello che si era preferito stralciare: l’esecutivo, in sostanza, “ci ha riprovato”, con le stesse modalità, in sordina, ma, questa volta, ha trovato l’approvazione (in prima lettura) dei Senatori. Verrebbe quasi da sorridere, oltretutto, leggendo il “dichiarato fine”, ossia, quello di agevolare il traffico dei beni donati e consentire l’accesso al credito mediante la garanzia costituita dagli stessi beni 5: il “nobile fine”, secondo l’esecutivo, dovrebbe essere, in sostanza, quello di consentire, da una parte, a colui che ha ricevuto donazioni lesive della quota riservata agli altri familiari di poterli vendere o concederli in garanzia per ottenere credito e, dall’altra parte, a chi li ha acquistati o a chi ha accettato l’iscrizione, in proprio favore, di una garanzia (ad esempio, un’ipoteca) di non temere di doverli restituire liberi da ogni peso o vincolo al legittimario risultato vittorioso all’esito di un’azione di riduzione 6. In sintesi, la “semplificazione” dovrebbe consistere nell’agevolare la “circolazione” del bene donato e poi rivenduto a scapito dei familiari del donante la cui quota di legittima sia stata lesa: ciò con evidente vantaggio, oltre che del donatario, di banche o aziende creditizie che potrebbero confidare nella “bontà” e sicurezza del bene offerto in garanzia. Viene da chiedersi, allora: ma i partiti o leader che, da anni e “per tradizione”, hanno fatto e continuano a fare della tutela della famiglia, della proprietà e dell’ordine pubblico i principali temi di eterne campagne elettorali, sono gli stessi che hanno proposto e continuano a introdurre queste modifiche? Per quale ragione, ogni volta, lo hanno fatto in provvedimenti normativi non preceduti da uno specifico e approfondito dibattito e, soprattutto, senza informare i cittadini di quali possano essere le conseguenze di modifiche così importanti di norme, vigenti da oltre 80 anni, che costituiscono il fulcro della disciplina delle successioni con ripercussioni anche sugli equilibri di famiglie oltre che possibili danni patrimoniali ai componenti? Quale sarebbe, poi, “l’ampio dibattito” che vi sarebbe stato -secondo quanto si legge nella relazione al ddl in Senato? Quale sarebbe la tutela del credito che -sempre secondo quanto si legge nella medesima relazione- verrebbe assicurata al legittimario pretermesso? Quale garanzia, in concreto, potrebbe avere quest’ultimo qualora il donatario nel frattempo fosse divenuto insolvente (o facesse in modo di risultare tale) ? Non è credibile che Ministri e Parlamentari non sappiano che una cosa è garantire il diritto di credito in astratto e altra è la realtà di fronte alla quale il legittimario pretermesso può venirsi a trovare. Dalla lettura del testo, sembrerebbe che la tutela sia solo “in astratto” e la quota di legittima non sarà più concretamente tutelata: al legittimario resterà un credito nei confronti del donatario che abbia trasferito a titolo oneroso un bene ad un terzo ma qualora, dopo l’apertura della successione e in seguito all’azione di riduzione, dovesse risultare “nullatenente” o il proprio patrimonio dovesse risultare incapiente, il familiare del donante rimarrà “fregato”.

Si è consapevoli che le modifiche introdotte dall’Esecutivo e recentemente approvate in prima lettura al Senato sono state già oggetto, in passato, di proposte da alcune categorie di professionisti e non si può escludere, in astratto, che possano ritenersi opportune: la modifica di norme inserite in una disciplina così importante e fondamentale nell’ordinamento di un Paese e di uno Stato di diritto (quale quella, in questo caso, delle successioni) non potrebbe e non dovrebbe prescindere, però, dal più approfondito e specifico dibattito sia in Parlamento sia tra gli studiosi del diritto civile (in particolare, di diritto successorio e di diritto di famiglia) e, soprattutto, dalla completa informazione ai cittadini i quali potrebbero avere interesse a sapere che, con le modifiche che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento, qualora avessero donato o volessero donare un bene e un familiare “legittimario” dovesse, in futuro, risultare leso nella propria quota legittima, la propria scelta potrebbe danneggiare quest’ultimo il quale non potrà avere la restituzione del bene né il corrispondente valore in denaro.

E’ auspicabile, allora, che durante l’esame della Camera dei Deputati vi sia una profonda ed attenta riflessione: si stralcino le disposizioni in vista di un maggiore approfondimento con specifico e autonomo disegno di legge che preveda, magari, una tutela concreta del legittimario oppure, si introducano emendamenti tali da garantire in concreto il legittimario pretermesso, oppure, ancora, si disponga l’applicabilità delle nuove disposizioni a partire dalle donazioni (e non dall’apertura delle successioni) trascritte successivamente all’entrata in vigore delle modifiche. Solo in quest’ultimo modo, oltretutto, si tutelerebbe la piena coscienza e volontà, l’animus del donante (che potrebbe aver confidato nella tutela del legittimario pretermesso ad oggi tutelato dall’ordinamento) nonché le aspettative e i legittimi interessi e diritti di quest’ultimo. Altrimenti, si abbia il coraggio di una riforma più coerente: siano abrogate del tutto le norme che prevedono la riserva della quota legittima. Il testo del ddl semplificazioni, allo stato, non lascia comprendere quale funzione e significato possa continuare ad avere la riserva della quota legittima se esposta al pericolo di definitiva perdita in conseguenza di atti di alienazione da parte del donatario il cui patrimonio difficilmente risulterebbe aggredibile.

  1. ossia, le persone lese dalla quota di legittima, cioè quella che l’ordinamento riserva ad alcuni dei familiari e che, se donata o oggetto di disposizione testamentaria, deve essere restituita ↩︎
  2. Ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) ↩︎
  3. L’art. 561, primo comma, dispone, infatti (nel testo risultante alla data in cui si scrive il presente post): “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).”, ↩︎
  4. Art. 563 cod. civ. nel testo vigente alla data in cui si scrive il presente post: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della))
     donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

    L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

    Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

    Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa))
    , un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione
    ↩︎
  5. Si legge, all’art. 44 del ddl semplificazioni (Atto Senato n. 1184) approvato al Senato l’8 ottobre 2025: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia” (…) ↩︎
  6. Ecco, in sostanza, le principali modifiche che si vorrebbero introdurre così come risultano dal testo dell’art. 44 del ddl semplificazioni approvato, in prima lettura, al Senato e ora trasmesso alla Camera dei Deputati: (…) “a) all’articolo 561, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652 »; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »; 4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »; b) all’articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »; c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente: « Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.” ↩︎

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Il danno da vacanza rovinata: disponibile la registrazione del webinar del 20 maggio 2025 con libro

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 settembre 2025

👉🏻Cosa deve fare, durante il soggiorno e al rientro, il viaggiatore, laddove le prestazioni oggetto del pacchetto turistico non siano risultate corrispondenti a quanto previsto dal contratto?

👉🏻Nel caso in cui il ritardo del vettore (aereo o ferroviario o su nave) o la cancellazione del viaggio programmato ha compromesso la vacanza, e’ sempre risarcibile anche il danno non patrimoniale?

👉🏻 E’ sufficiente, in uno stabilimento balneare, la presenza di una torretta di avvistamento per i bagnini per esonerare il gestore di responsabilità in caso di infortuni subiti dal bagnante?
👉🏻Il titolare di un b&b è responsabile nel caso di infortunio subito dal cliente a causa di una caduta all’interno dell’immobile?
👉🏻 Il danno subito dall’imbarcazione ormeggiata è sempre risarcibile?
Queste e altre tematiche sono oggetto della V edizione del mio “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli editore, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che online dal sito della casa editrice o dai principali store.
👉🏻È possibile acquistare il volume, con, offerta, la registrazione del webinar tenutosi lo scorso 20 maggio 2025, anche attraverso il sito di Revelino Editore al seguente link. Clicca qui

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Da Tgcom 24: Da Tortora a Zuncheddu, gli errori giudiziari più clamorosi degli ultimi 30 anni: ecco quanto ci sono costati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2025

Pubblico il link all’interessante articolo, pubblicato su Tgcom 24, sui più clamorosi errori giudiziari degli ultimi 30 anni. E preciserei che altri, probabilmente, ce ne sono di meno clamorosi ma altrettanto gravi. Andrebbero considerati, oltretutto, i danni determinati da errori anche nella giustizia civile: quante procedure esecutive o fallimentari ingiuste per crediti che, sin da subito, sarebbero potuti essere dichiarati insussistenti o privi di validi titoli? Quante violazioni ad altri diritti fondamentali della persona umana hanno causato, ugualmente, perdita della libertà o della salute o altre gravi sofferenze? E nonostante tutto ciò, ha suscitato polemiche anche il disegno di legge per la proclamazione della giornata per le vittime di ingiustizia (leggere qui l’articolo su Il Dubbio).

Ricordo a tal proposito alcuni miei post scritti su questo blog alcuni anni fa:

Per non dimenticare (e per non essere egoisti): chiediamo la proclamazione della giornata per le vittime dell’ingiustizia!!!

Ancora una volta, ricordiamoci degli eroi caduti a “causa di servizio” ma anche delle vittime di ingiustizie

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1 Maggio: anniversario della nascita di Giovannino Guareschi e della morte di Ayrton Senna: “Il secondo tempo è l’eternità”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2025

Condivido di seguito quanto pubblicato sulla mia bacheca Facebook:

Ieri, 1 maggio, ricorreva l’anniversario del 117° anno dalla nascita di Giovannino Guareschi e il 31° dalla morte di Ayrton Senna. Due uomini di cui, forse, non si conosce sufficientemente la loro vita al di fuori delle loro opere e successi.
Mi piace molto il murales che, da quel che si legge, è a Udine. Sotto al ritratto dell’autore conosciuto (principalmente ma anche riduttivamente, visti gli innumerevoli altri scritti) per avere scritto “Mondo piccolo” (in televisione “Don Camillo e Peppone”) è riportata una frase di Guareschi che, tra le tante vicissitudini, subì anche 2 anni di lager (rifiutandosi di essere liberato prima qualora avesse rinunciato a scrivere alcuni articoli durante la “Repubblica di Salò”) e, successivamente 2 anni di carcere (dopo avere rinunciato ad appellare una sentenza con cui era stato condannato per diffamazione):
Una banalissima storia nella quale io ho avuto il peso di un guscio di nocciola nell’oceano in tempesta, e dalla quale io esco senza nastrini e senza medaglie ma vittorioso perché, nonostante tutto e tutti, io sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno“.
Lucio Dalla, in una introduzione alla canzone “Ayrton”: “(…) Senna, ecco l’altro uomo che ha colpito, ancora prima che i giornali, l’anima di chi lo vedeva correre e di chi lo conosceva” (…) “Era veramente un uomo diverso, fuori da tutte le categorie; pensate che era un mistico; in corsa, in pista, era un animale, una belva; non aveva paura di niente; il diavolo sembrava uno svizzero a confronti di Ayrton. Ma la cosa stupenda che fuori dalla corsa era completamente diverso; era un uomo delle stelle, un uomo del Cielo; un uomo di una bontà assoluta. Pensate che non si sapeva, mentre ancora era vivo, che lui manteneva almeno dai 20 ai 30 bambini di strada in Brasile, in una fondazione che non ha mai pubblicizzato: E non era ricco: era uno dei pochi corridori arrivati con le vittorie, non con il denaro del padre; poi, chiaramente, essendo il più grande di tutti, ha avuto anche il denaro; ma lo ha speso subito e quasi sempre per mantenere chi non lo aveva“. (…) “Pensate che il vero mistero dell’uomo è la vita, anche dopo morto. La morte, sì, è la fine del primo tempo ma quando muore un grande, come Ayrton, è veramente solo la fine del primo tempo. Poi ne comincia un altro che non ha più fine: il secondo tempo è l’eternità“.

Per chi volesse approfondire, su Giovannino Guareschi suggerisco:

Enrico Brizzi “Un fantasma in bicicletta, all’inseguimento di Giovannino Guareschi“, Solferino, 2022);

La vita nei lager di Guareschi, il papà di Don Camillo e Peppone“, articolo scritto da V. Grienti e pubblicato il 3 ottobre 2023 sul sito del quotidiano “Avvenire” al seguente link: https://www.avvenire.it/agora/pagine/la-vita-nei-lager-di-giovannino-guareschi-mostra.

Su Ayrton Senna:

Dal sito Panorama.it, G. Gandola “Il sorpasso infinito di Ayton Sennahttps://www.panorama.it/attualita/sport/30-anni-morte-ayrton-senna

Dal sito del Corriere della Sera: “Ayrton Senna, l’ultimo weekend a Imola: il caldo anomalo, il motore Ferrari che non arriva, le lacrime per la morte di Ratzenberger. «Non era mai successo che ci snobbassehttps://www.corriere.it/sport/25_maggio_01/ayrton-senna-anniversario-morte-ultimo-weekend-286ca6b4-490f-4c2a-989b-ff55c6c35xlk.shtml

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Ammortamento alla francese “assolto con formula piena”? Forse, sarebbe meglio dire “prosciolto” allo stato degli atti; e allora: “si riaprano le indagini”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 aprile 2025

Ammortamento alla francese “assolto con formula piena“? Se proprio si volesse utilizzare (sia pure impropriamente) un’espressione utilizzata in ambito penalistico, penso che sarebbe più prudente limitarsi a dire: “prosciolto” ma “allo stato degli atti“; o, forse, ancor meglio: “degli atti” dello specifico caso esaminato. E, allora, non potrebbe che essere invocata ed auspicata la “riapertura delle indagini” per rilevarne l’erroneità o quantomeno la non completezza di quelle effettuate. La questione, comunque, è quasi sempre (sia pur non necessariamente) di natura civilistica e civili sono le più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto la tematica del regime finanziario nei piani di ammortamento alla francese.
Si possono davvero qualificare “dissidenti” quei matematici, quei giuristi, tra i quali anche professori universitari ordinari, che con i loro studi e pubblicazioni scientifiche cercano di dimostrare tesi opposte a quelle di loro colleghi sia pure avallate da alcune sentenze che non si ritengono del tutto convincenti o esaustive?

Già all’indomani della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 maggio 2024, n. 15130, emessa all’esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., non sono mancati commenti in dottrina tra i quali, alcuni, già evidenziavano interrogativi e non poche perplessità irrisolti. La questione è sempre attuale così come confermato sia da alcuni provvedimenti dei giudici di merito che da alcune sentenze di Legittimità. Può dirsi risolto ogni contrasto? L’interpretazione delle norme può considerarsi del tutto autonoma ed astratta rispetto a principi, regole e formule matematiche?
Si parlerà anche di questo, e, in particolare, dei regimi finanziari nei piani di ammortamento, nonché delle pronunce successive a Cass. S.U. n. 15130/2024, con il Prof. Antonio Annibali, il dott. Francesco Olivieri e il Collega Avv. Dario Nardone nella IV sessione del corso sul contenzioso bancario organizzato dall’Università telematica Unimarconi e da GM Giuridica che inizierà il prossimo 6 maggio 2025 (iscrizioni aperte fino a tale data).
👉🏻Il corso è accreditato con il riconoscimento di 10 crediti formativi per la formazione degli Avvocati.

👉🏻Informazioni sulle modalità e sul costo di iscrizione sulla pagina del sito della Unimarconi (https://www.unimarconi.it/corso-di-formazione…/)
👉🏻Per leggere il programma, le date e i relatori:

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15 aprile 2025- webinar su “Nullità e annullabilità dei contratti di risparmio edilizio e dei mutui ad essi collegati stipulati con BHW “

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 marzo 2025

Il 15 aprile p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Andrea Sorgentone e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà, in particolare, dei seguenti argomenti:

  • Validità dei Contratti di Risparmio Edilizio Stipulati da BHW – Analisi della legittimità di questi contratti e del loro inquadramento giuridico.
  • Nullità Derivata dei Mutui “Immediati” – Esame del legame tra risparmio edilizio e mutui erogati, con focus sui profili di nullità e le implicazioni giuridiche.
  • Criticità Contrattuali Riscontrate nei Contratti BHW – Clausole problematiche, possibili vizi e principali controversie legali.
  • Giurisprudenza di Riferimento – Analisi delle sentenze e degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti sul tema.
  • Strumenti di Tutela per i Contraenti – Opzioni legali per i clienti, azioni di annullamento o risarcimento, possibili percorsi giudiziali e stragiudiziali.
  • Risposte ai quesiti

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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