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Il cane a bordo dell’aereo “equivale” a un bagaglio?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2025

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 ottobre 2025 (nella causa C-218/24; pubblicata e reperibile dal sito della Corte di Giustizia UE) -nel decidere in merito al rinvio pregiudiziale disposto da un Giudice spagnolo nell’ambito di una causa di risarcimento del danno morale subito da una passeggera per la perdita del proprio cane fuggito dal trasportino dopo averlo consegnato al personale del vettore- ha deciso che all’animale da compagnia, in caso di perdita, va applicata la disciplina prevista per il bagaglio.

Il fatto: una passeggera, dopo aver prenotato un volo da Buenos Aires a Barcellona, considerato che sarebbe stata costretta a far viaggiare il proprio cane in stiva, lo affidava, custodito all’interno di un trasportino, al personale della compagnia senza effettuare una dichiarazione di interesse alla consegna (che, ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal, comporterebbe, in caso di perdita del bagaglio, la possibilità di ottenere un risarcimento di importo superiore al limite massimo previsto a carico del vettore). Il cane, uscito fuori, correva senza che potesse essere recuperato. La proprietaria instaurava un giudizio domandando il risarcimento del danno morale che quantificava in euro 5000.

Il giudice spagnolo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia UE affinché venisse chiarito se, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che, agli articoli 17, paragrafo 2 e 22, paragrafo 2, prevede la responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o deterioramento dei bagagli), il cane da compagnia potesse considerarsi “bagaglio” e, in tal caso, se fosse applicabile il limite di responsabilità dal momento che non si sarebbe trattato di un bagaglio “registrato” ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione. Il giudice spagnolo osservava, infatti, che considerato che gli animali sono “esseri senzienti“, ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), o “esseri viventi dotati di sensibilità” conformemente al diritto spagnolo, “legati ai loro proprietari da legami affettivi, “la loro perdita comporta un danno psicologico che non è paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli»“. Ne sarebbe derivato, secondo il tribunale spagnolo, che non si sarebbe potuta ritenere appropriata l’applicabilità del limite di indennizzo previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione. Specificava, poi, che “il danno psicologico causato dalla perdita di animali da compagnia non potrebbe essere prevenuto mediante una «dichiarazione speciale di interesse», ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto essa farebbe riferimento al valore materiale del bene“.

La decisione. La Corte UE, dopo un’attenta e corretta esposizione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 -e dal Regolamento comunitario n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002- ha ritenuto che, in virtù della distinzione prevista dalla normativa tra passeggero, bagagli o merci, l’animale da compagnia portato dal passeggero in virtù del contratto di trasporto di persone non possa che essere qualificato come “bagaglio”. A tale decisione, la Corte è pervenuta pur nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in merito alla necessità che, nella formulazione ed attuazione delle politiche dell’Unione in alcuni settori tra cui il trasporto, sia tenuto conto della natura di “esseri senzienti“). Tale disposizione, secondo i Giudici di Lussemburgo, non impedirebbe di escludere che gli animali da compagnia rientrino nella nozione di “bagagli”: ” a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto“. Considerato, poi, che, mentre in caso di bagaglio non registrato, il vettore, in caso di perdita o deterioramento, è tenuto al risarcimento entro il limite massimo previsto dalla norma (ossia, dal 30 dicembre 2009 al 28 dicembre 2009, 1131 diritti speciali di prelievo) a meno che, invece, il passeggero, registrandolo, non abbia dichiarato di avere interesse alla consegna (con la conseguente risarcibilità secondo il più alto valore dichiarato), nel caso di specie, la Corte ha escluso (in mancanza di tale dichiarazione), la possibilità di un risarcimento di importo superiore al limite previsto. La Corte, pertanto, ha così deciso: “L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni

La decisione, pur corretta secondo l’interpretazione letterale della disciplina sulla responsabilità del vettore aereo dettata dalla Convenzione di Montreal, lascia, ad avviso di chi scrive, alcune perplessità potendo risultare opportuna, forse, una modifica normativa da parte del legislatore europeo visto che non si può ritenere sbagliato nemmeno quanto osservato dal Giudice spagnolo, ossia, che gli animali sono legati ai proprietari da legami affettivi e viceversa; non possono considerarsi “oggetto” e, tantomeno, alla stregua di un “passeggino” (menzionato nella decisione della Corte Ue). Il fatto che l’interpretazione letterale della Convenzione non lascerebbe alternativa all’equiparazione al bagaglio appare, poi, una grave lacuna o, probabilmente, un retaggio derivante dalla circostanza che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata preceduta (e, in parte, ha avuto origine) dalla Convenzione di Varsavia del 1929, epoca in cui, sicuramente, l’animale da compagnia non godeva della stessa protezione che riceve oggi.

La qualifica e il concetto di “bagaglio” nel contratto di trasporto, anche per gli effetti giuridici che ne possono derivare -soprattutto in tema di responsabilità del vettore- è stata, comunque, già oggetto di contrasto in giurisprudenza anche in altri tipi di contratto di trasporto (ad esempio: nel contratto di trasporto marittimo, si è discusso in merito al regime di responsabilità applicabile in caso di danni all’autovettura al seguito, ossia, se costituisce un bagaglio o merce).

In merito alla responsabilità del vettore aereo, ferroviario, marittimo e su autolinee, ho dedicato alcuni paragrafi specifici nel mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, V edizione, 2024 con una rassegna di pronunce (oltre alla normativa di riferimento) contenuta nell’appendice online. Leggi il post con l’indice del volume cliccando qui.

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“Il danno da vacanza rovinata”: nelle librerie la V edizione del mio volume

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 settembre 2024

Si può viaggiare per piacere, per lavoro o per altra necessità ma credo che sia comune il senso di forte disagio che si avverte in caso di inesatto adempimento delle prestazioni della controparte o di “difetto di conformità” del pacchetto turistico. La cancellazione di un volo, l’arrivo a destinazione in ritardo, il negato imbarco, l’attesa in aeroporto o in una stazione possono causare disagi, più o meno tollerabili, ma anche veri e propri danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o di cancellazione? Gli indennizzi previsti dai vari Regolamenti UE sono dovuti anche in caso di sciopero del personale? Il gestore di un resort è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore in caso di rapina? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti? Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”?
Spero che questa V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, edito da Maggioli Editore, continui ad essere apprezzata e possa essere utile, oltre che a tour operator e agenzie viaggi, a quanti vogliano conoscere i propri diritti durante il viaggio o essere aggiornati su interessanti e recenti pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia Ue.

L’appendice online contiene un’ampia rassegna delle norme e dei principali provvedimenti giurisprudenziali citati nel testo.

Il volume, oltre che nelle librerie giuridiche, può essere acquistato dal sito della casa editrice o attraverso i principali cataloghi online.

INDICE:

Prefazione
Premessa
Capitolo I
La tutela dei diritti del viaggiatore e del turista

  1. Introduzione. La tutela del viaggiatore e del turista
  2. Il codice del turismo

Capitolo II
I contratti di trasporto di persone e la responsabilità del vettore

  1. Il contratto di trasporto di persone in generale
  2. La responsabilità del vettore per ritardo, per danni alle persone e ai bagagli secondo la disciplina generale
  3. Il contratto di trasporto marittimo
    3.1. La tutela dei passeggeri in caso di sinistri o perdita di bagagli nel regolamento CE n.392/2009 e nell’allegata Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal Protocollo del 2002
    3.2. La tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nonché in caso di ritardo o cancellazione della partenza nel regolamento UE n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
    3.3. “Circostanze straordinarie”, modifica dell’itinerario, diritti del passeggero in caso di cancellazione del viaggio o di ritardo all’arrivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (sent. 2 settembre 2021)
  4. Il contratto di trasporto aereo
  5. La responsabilità del vettore aereo per danni alle persone, ai bagagli e per ritardo
    5.1. Segue – Nei voli effettuati da vettore comunitario
  6. La risarcibilità delle lesioni personali e la limitazione della normativa convenzionale alle bodily injuries
  7. La disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato
    7.1. L’interpretazione della nozione di “circostanze eccezionali” secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia UE
    7.2. Il risarcimento supplementare ex art. 12 e l’irrinunciabilità dei diritti ex art. 15 reg. 261/2004
  8. Cenni sui servizi di assistenza a terra (cd. handling)
  9. La responsabilità del vettore (o dell’impresa esercente servizi di handling?) durante le operazioni di imbarco e sbarco
  10. Il trasporto ferroviario
    10.1. Cenni sul regolamento (CE) 1371/2007, sostituito dal regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  11. La tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus
    secondo il regolamento (UE) n. 181/2011
    11.1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
  12. Alcuni casi di responsabilità del gestore per danni subiti dal passeggero all’interno della struttura (nella stazione ferroviaria; in aeroporto; nella stazione della metropolitana)
  13. Il contratto di seggiovia e il contratto di risalita insciovia (skilift): differenze in ordine alla responsabilità per danni alla persona
  14. La responsabilità del gestore di impianto sciistico

Formulario
1) Facsimile di diffida al vettore per risarcimento danni alla persona nel trasporto terrestre
2) Facsimile di richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco
3) Facsimile di lettera di risposta al vettore ferroviario per rifiuto del rilascio di bonus a causa dell’asserita non imputabilità del ritardo

Capitolo III
Contratti e responsabilità nei confronti del viaggiatore

  1. Il contratto di albergo
  2. La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate in albergo o date in custodia
  3. Conformità della stanza alla categoria di albergo o ai servizi promessi o pubblicizzati
  4. Il campeggio e il contratto di rimessaggio
  5. Il contratto di residence
  6. Il bed & breakfast
  7. L’agriturismo
  8. Il contratto di locazione per finalità turistiche
  9. Dal contratto di multiproprietà ai contratti di godimento ripartito di beni immobili nel codice del consumo
  10. Lo stabilimento balneare
  11. Il contratto di ormeggio turistico
    Formulario
    1) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da furto in camera d’albergo
    2) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da adempimento inesatto del contratto di albergo
    3) Facsimile di diffida per risarcimento danni all’imbarcazione

Capitolo IV
Le attività di organizzazione del viaggio

  1. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: il ridimensionamento della figura di intermediario in seguito al d.lgs. 111/1995
  2. Il contratto di organizzazione di viaggio nella C.C.V.
  3. I pacchetti turistici nel codice del turismo
  4. Segue – La responsabilità dell’organizzatore e del venditore
  5. L’organizzazione o la vendita del viaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro
  6. Il contratto di crociera turistica
  7. L’intermediazione dell’agenzia viaggi: dalla vendita dei biglietti del mezzo di trasporto alla prenotazione dell’alloggio

Capitolo V
Il danno da vacanza rovinata

  1. La risarcibilità dei danni da cd. vacanza rovinata
  2. La “finalità turistica” e i “presupposti estrinseci” del pacchetto turistico
  3. Altri casi pratici di “vacanza rovinata”
    3.1. Il “danno da vacanza rovinata” nel codice del turismo
  4. La pubblicità ingannevole
  5. Le clausole vessatorie
    Formulario
    1) Facsimile di reclamo per inadempimento-inesatta esecuzione durante la vacanza
    2) Facsimile di reclamo per inadempimento (o inesatta esecuzione) successivamente al rientro
    3) Facsimile di ricorso per danni patrimoniali e da cd. vacanza rovinata

Capitolo VI
Conclusioni

La tutela del viaggiatore-turista dopo il codice del turismo
Indice analitico
Indice dei contenuti aggiuntivi online

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A partire dal 7 giugno 2024: Corso di diritto bancario e finanziario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2024

Lieto dell’invito, parteciperò volentieri, come relatore, al corso online di diritto bancario e finanziario organizzato dallo studio legale Mandico & partners e da Edizioni Giuridiche Oristano. Il corso, suddiviso in 6 moduli (per tre ore ciascuna) e che avrà inizio il 7 giugno p.v., avrà ad oggetto le principali questioni che emergono nel contenzioso tra utenti e banche con illustrazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli aspetti ancora controversi: tematiche che saranno affrontate da relatori -avvocati e consulenti contabili- che, da anni, quotidianamente, si occupano della materia.

Per leggere il programma cliccare su download:

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Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 agosto 2020

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia, con sentenza dell’11 settembre 2019 (ormai nota come “sentenza Lexitor“), nel decidere sul quesito “Se la disposizione contenuta nell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione” ha dichiarato che: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore“.

Sull’inserto settimanale Plus de Il Sole 24 Ore di sabato 22 agosto è pubblicato un interessante articolo (di A. Criscione) dal titolo “Lexitor, ora si profila l’intervento legislativo” e sottotitolo: “Gli intermediari premono per evitare l’applicazione della sentenza al passato. Soluzione allo studio” nel quale è ricordato il contrasto sorto, nella giurisprudenza di merito, riguardo agli effetti della pronuncia emessa, lo scorso anno, dalla Corte di Giustizia UE. I Giudici di Lussemburgo hanno deciso, in sostanza, che, in caso di estinzione anticipata di contratti di credito al consumo (tra i quali rientra il contratto con cessione del V dello stipendio), il consumatore ha diritto alla restituzione, in rapporto alla restante durata del contratto, non solo delle spese “recurring” ma anche di quelle non dipendenti dalla durata del contratto (up front).

Sebbene l’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), con pronuncia del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, abbia recepito il principio affermato dai Giudici sovranazionali, nella giurisprudenza di merito si è registrato un contrasto tra un orientamento che ha escluso la diretta applicabilità della pronuncia dei Giudici lussemburghesi e un altro che l’ha invece ritenuta vincolante nell’interpretazione della norma di cui all’art. 125 sexies del Testo Unico bancario .

A fronte della possibilità (visto anche l’aumento di pronunce, soprattutto dei Giudici di secondo grado, con le quali sono state accolte le domande, proposte dai consumatori, di restituzione sia dei costi up front che di quelli recurring) che gli intermediari siano costretti a restituire gli ulteriori importi richiesti dai consumatori che abbiano estinto anticipatamente il finanziamento -secondo quanto riportato nell’articolo su Plus-Sole 24 Ore- sarebbe stato richiesto un intervento normativo: il Ministero dell’Economia starebbe cominciando a istruire la pratica con la possibilità di un intervento nella prossima manovra finanziaria. Secondo quanto si desume dalla notizia riportata sull’inserto settimanale, l’intervento legislativo sarebbe stato sollecitato con la giustificazione che gli intermediari italiani avrebbero agito “in buona fede” in conformità alle indicazioni delle autorità nazionali, secondo le quali il rimborso andava limitato alle spese recurring.

Un simile tentativo di chiedere soccorso al legislatore dopo pronunce, da parte di Giudici sovranazionali e nazionali, che possano risultare sfavorevoli al settore bancario-creditizio, non meraviglia ma, di certo, rattrista: può suscitare al cittadino la sensazione che vi siano politici o “tecnici”, magari nemmeno eletti, disponibili ad assecondare le istanze di lobbies cambiando le regole, magari con efficacia retroattiva, in contrasto con le decisioni dei Giudici.

Se così fosse si assisterebbe a qualcosa di già visto, un dejavu. Reazione analoga a quanto già avvenuto in seguito alle pronunce della Corte di Cassazione, nel marzo 1999, con le quali si riconobbe l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto di anatocismo e a cui seguì, dopo meno di cinque mesi, l’intervento del legislatore che, col decreto legislativo n. 342, modificò l’art. 120 Tub legittimando, sia pure a determinate condizioni, la capitalizzazione. Ma non solo. Si tentò di legittimarla anche per il passato: tentativo di sanatoria che, tuttavia, falli’ visto che la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000, dichiarò incostituzionale il terzo comma dell’art. 120 (quello che, appunto, sanciva la “sanatoria” per il passato).

Ancora. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 2 dicembre 2010, si pronunciò in merito alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi indebitamente corrisposti nel rapporto di conto corrente riconoscendo che la prescrizione inizia a decorrere dal “pagamento” e non dall’annotazione degli oneri non dovuti e, se il versamento è avvenuto nell’ambito di un rapporto di affidamento, deve essere verificata la natura ripristinatoria o solutoria dell’importo corrisposto: nella prima ipotesi, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla chiusura del rapporto. Ancora una volta, la decisione, probabilmente, non fu particolarmente gradita. Dopo meno di due mesi, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 (c.d. “milleproroghe”) fu inserito un emendamento e introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. prevedendosi che, nei rapporti di conto corrente, la prescrizione relativa a diritti nascenti dall’annotazione iniziasse a decorrere dall’annotazione stessa e, “in ogni caso”, non si sarebbe fatto luogo alla restituzione degli importi già versati. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78 dichiarò incostituzionale la norma di cui all’art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010.

Ora, dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 e l’aumento delle pronunce dei Giudici italiani che ritengono vincolante l’interpretazione fornita dai Giudici di Lussemburgo relativamente alla quota delle voci di costo che dovrebbero essere restituite al consumatore il quale abbia estinto anticipatamente il contratto di credito al consumo, sembrerebbe richiesto nuovamente aiuto al Legislatore. La giustificazione del richiesto aiuto -secondo quanto si desume dalla lettura dell’articolo del settimanale- sembrerebbe fondata sul rispetto di quanto indicato dalle Autorità nazionali, ossia, che sarebbe dovuto il rimborso solo del costo dipendente dalla durata del contratto. Si vedrà nei prossimi mesi se, davvero, vi sarà l’ennesimo intervento normativo a favore di banche o finanziarie, in contrasto con quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE e da vari Giudici nazionali, oppure, se il “Governo del cambiamento” e il Parlamento vorranno dimostrare che non vi può essere valida giustificazione fondata su istruzioni di Autorità che siano in contrasto con le fonti di diritto sovranazionale, con la Costituzione e con la Legge. Una “sanatoria” per il passato, oltre ad essere in contrasto con il principio di irretroattività della Legge, non terrebbe conto, poi, che, come ricordato nella motivazione della pronuncia della Corte di Giustizia, l’articolo 22 della Direttiva 2008/48 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», stabilisce che “«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite“.

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Da Il Sole 24 Ore: “Non solo PopBari: i potentati locali veri killer delle banche”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 gennaio 2020

Pubblico di seguito il link a quest’articolo, pubblicato su Il Sole 24 Ore di martedì 31 dicembre 2019, che mi sembra interessante per l’attenta analisi che rappresenta.

La vicenda della Banca Popolare di Bari è solo l’ultima di una serie di crack bancari che hanno avuto come teatro la provincia italiana e i legami tra credito e potentati locali
— Leggi su www.ilsole24ore.com/art/non-solo-popbari-potentati-locali-veri-killer-banche-ACetI38

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Appena uscita la versione cartacea+libro digitale con collegamenti ipertestuali de “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 marzo 2019

E’ appena uscita la versione “cartacea” con accesso al “libro digitale” dell’ultimo lavoro “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo” scritto con il collega e amico avv. Daniele Rossi e pubblicato da Revelino Editore.

Il libro digitale, a differenza del semplice e-book, offre la possibilità di leggere le sentenze e la normativa, per un anno, coi collegamenti ipertestuali nel testo. E’ possibile acquistarlo online direttamente dal sito della casa editrice.

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Riporto di seguito l’indice degli argomenti trattati.

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo

1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo

1.2 Collegamento negoziale ed apparente perfezionamento del contratto di mutuo nei rapporti bancari

1.3 Contratto di mutuo nella disciplina del credito fondiario

1.4 L’inefficacia originaria del titolo e gli effetti per i creditori intervenuti

Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento

Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)

Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico

4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta.

 

 

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Nelle librerie giuridiche la IV edizione del mio “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”. Un mio intervento sulla webradio IusLaw e su Il Foro Europeo.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 agosto 2016

E’ nelle librerie giuridiche e in quelle online la IV edizione del mio volume “Risarcimento del danno da vacanza rovinata“, edito da Maggioli Editore.

Un libro nel quale ho cercato di riunire la normativa e la giurisprudenza in materia di viaggi e vacanze e che spero possa continuare ad essere apprezzato, come nelle precedenti edizioni, dal viaggiatore e dal turista anche se non sono mancate, in passato, recensioni con le quali il volume è stato ritenuto utile anche da tour operator e intermediari per difendersi da azioni infondate.

Credo che, ancora oggi, molti passeggeri e turisti non conoscono i propri diritti, quali ad esempio, quello ad ottenere una “compensazione pecuniaria” o le altre forme di assistenza nel caso di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, o analoghi benefici nel caso di disservizi sul trasporto ferroviario o su autobus. Diritti, tra l’altro, riconosciuti non solo dai giudici nazionali ma anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che più volte, investita dai giudici nazionali, si è espressa sull’interpretazione delle norme dei Regolamenti che, nell’obiettivo di fornire un’adeguata tutela dei passeggeri e dei consumatori, attribuiscono loro vari diritti di assistenza  e indennizzi.

Altri capitoli sono dedicati alla responsabilità per le cose portate in albergo o nelle carrozze letto, al contratto di ormeggio dell’imbarcazione, alla responsabilità nel caso di danneggiamento o furti, ai contratti di pacchetto turistico, alle pubblicità ingannevoli, ecc.

Pubblico il link ad un mio intervento trasmesso e diffuso oggi da Ius Law web radio (cliccare qui).

Al volume è stato dedicato anche uno spazio dal Tgnews del portale Il Foro Europeo (cliccare qui).

L’indice degli argomenti trattati può essere letto, cliccando qui, dal sito della casa editrice Maggioli Editore.

copertina risarcimento danno vacanza rovinata

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Nessun obbligo per chi acquista un pc di accettare il sistema operativo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 settembre 2014

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-09-11/per-chi-acquista-pc-nessun-obbligo-accettare-sistema-operativo-181005.php

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