IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Danni’ Category

Il cane a bordo dell’aereo “equivale” a un bagaglio?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2025

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 ottobre 2025 (nella causa C-218/24; pubblicata e reperibile dal sito della Corte di Giustizia UE) -nel decidere in merito al rinvio pregiudiziale disposto da un Giudice spagnolo nell’ambito di una causa di risarcimento del danno morale subito da una passeggera per la perdita del proprio cane fuggito dal trasportino dopo averlo consegnato al personale del vettore- ha deciso che all’animale da compagnia, in caso di perdita, va applicata la disciplina prevista per il bagaglio.

Il fatto: una passeggera, dopo aver prenotato un volo da Buenos Aires a Barcellona, considerato che sarebbe stata costretta a far viaggiare il proprio cane in stiva, lo affidava, custodito all’interno di un trasportino, al personale della compagnia senza effettuare una dichiarazione di interesse alla consegna (che, ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal, comporterebbe, in caso di perdita del bagaglio, la possibilità di ottenere un risarcimento di importo superiore al limite massimo previsto a carico del vettore). Il cane, uscito fuori, correva senza che potesse essere recuperato. La proprietaria instaurava un giudizio domandando il risarcimento del danno morale che quantificava in euro 5000.

Il giudice spagnolo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia UE affinché venisse chiarito se, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che, agli articoli 17, paragrafo 2 e 22, paragrafo 2, prevede la responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o deterioramento dei bagagli), il cane da compagnia potesse considerarsi “bagaglio” e, in tal caso, se fosse applicabile il limite di responsabilità dal momento che non si sarebbe trattato di un bagaglio “registrato” ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione. Il giudice spagnolo osservava, infatti, che considerato che gli animali sono “esseri senzienti“, ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), o “esseri viventi dotati di sensibilità” conformemente al diritto spagnolo, “legati ai loro proprietari da legami affettivi, “la loro perdita comporta un danno psicologico che non è paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli»“. Ne sarebbe derivato, secondo il tribunale spagnolo, che non si sarebbe potuta ritenere appropriata l’applicabilità del limite di indennizzo previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione. Specificava, poi, che “il danno psicologico causato dalla perdita di animali da compagnia non potrebbe essere prevenuto mediante una «dichiarazione speciale di interesse», ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto essa farebbe riferimento al valore materiale del bene“.

La decisione. La Corte UE, dopo un’attenta e corretta esposizione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 -e dal Regolamento comunitario n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002- ha ritenuto che, in virtù della distinzione prevista dalla normativa tra passeggero, bagagli o merci, l’animale da compagnia portato dal passeggero in virtù del contratto di trasporto di persone non possa che essere qualificato come “bagaglio”. A tale decisione, la Corte è pervenuta pur nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in merito alla necessità che, nella formulazione ed attuazione delle politiche dell’Unione in alcuni settori tra cui il trasporto, sia tenuto conto della natura di “esseri senzienti“). Tale disposizione, secondo i Giudici di Lussemburgo, non impedirebbe di escludere che gli animali da compagnia rientrino nella nozione di “bagagli”: ” a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto“. Considerato, poi, che, mentre in caso di bagaglio non registrato, il vettore, in caso di perdita o deterioramento, è tenuto al risarcimento entro il limite massimo previsto dalla norma (ossia, dal 30 dicembre 2009 al 28 dicembre 2009, 1131 diritti speciali di prelievo) a meno che, invece, il passeggero, registrandolo, non abbia dichiarato di avere interesse alla consegna (con la conseguente risarcibilità secondo il più alto valore dichiarato), nel caso di specie, la Corte ha escluso (in mancanza di tale dichiarazione), la possibilità di un risarcimento di importo superiore al limite previsto. La Corte, pertanto, ha così deciso: “L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni

La decisione, pur corretta secondo l’interpretazione letterale della disciplina sulla responsabilità del vettore aereo dettata dalla Convenzione di Montreal, lascia, ad avviso di chi scrive, alcune perplessità potendo risultare opportuna, forse, una modifica normativa da parte del legislatore europeo visto che non si può ritenere sbagliato nemmeno quanto osservato dal Giudice spagnolo, ossia, che gli animali sono legati ai proprietari da legami affettivi e viceversa; non possono considerarsi “oggetto” e, tantomeno, alla stregua di un “passeggino” (menzionato nella decisione della Corte Ue). Il fatto che l’interpretazione letterale della Convenzione non lascerebbe alternativa all’equiparazione al bagaglio appare, poi, una grave lacuna o, probabilmente, un retaggio derivante dalla circostanza che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata preceduta (e, in parte, ha avuto origine) dalla Convenzione di Varsavia del 1929, epoca in cui, sicuramente, l’animale da compagnia non godeva della stessa protezione che riceve oggi.

La qualifica e il concetto di “bagaglio” nel contratto di trasporto, anche per gli effetti giuridici che ne possono derivare -soprattutto in tema di responsabilità del vettore- è stata, comunque, già oggetto di contrasto in giurisprudenza anche in altri tipi di contratto di trasporto (ad esempio: nel contratto di trasporto marittimo, si è discusso in merito al regime di responsabilità applicabile in caso di danni all’autovettura al seguito, ossia, se costituisce un bagaglio o merce).

In merito alla responsabilità del vettore aereo, ferroviario, marittimo e su autolinee, ho dedicato alcuni paragrafi specifici nel mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, V edizione, 2024 con una rassegna di pronunce (oltre alla normativa di riferimento) contenuta nell’appendice online. Leggi il post con l’indice del volume cliccando qui.

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Il danno da vacanza rovinata: mia video intervista su Diritto.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 novembre 2024

Video intervista, per il portale giuridico Diritto.it, sulla V edizione del volume “Il danno da vacanza rovinata“, pubblicata da Maggioli Editore e acquistabile nelle librerie giuridiche, oltre che attraverso il sito della stessa casa editrice e delle principali librerie online.

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“Cento domeniche” …..e tanti abusi bancari rimasti impuniti

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 Maggio 2024

Aggiornamento del 4 maggio 2024: nel mio post del 1° maggio -sotto riprodotto- avevo ricordato ed evidenziato la solita bravura di Antonio Albanese confermata, ancora una volta, nel film “Cento domeniche”. Il 3 maggio è risultato tra i primi 5 nella categoria “miglior attore protagonista” del Premio David di Donatello. Sul sito dell’Ansa l’intervista ad Antonio Albanese che ha, tra l’altro, dichiarato di avere “voluto fortemente” questo film “per denunciare un‘ingiustizia che era stata dimenticata e questa ingiustizia non si deve più ripetere”.

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Ho visto, qualche sera fa, “Cento domeniche“, il film diretto e interpretato da Antonio Albanese sui risparmiatori vittime dei crac bancari. In verità, lo avrei voluto vedere, al cinema, a fine novembre, la stessa sera in cui è uscito nelle sale. Ci ho provato ma, a causa del traffico, quando sono arrivato nelle vicinanze ero già in ritardo. Avendo visto il trailer e letto le recensioni, sapevo che si trattava di un bel film grazie anche alla bravura di Antonio Albanese. Pensandoci meglio, nei giorni successivi, ho preferito, però, rinviarne la visione per un timore che, nel frattempo, mi era sopraggiunto: quello di uscire dal cinema ancora più “rattristato” o “disgustato” nel “vedere” la storia e la rappresentazione così veritiera di quanto subito dai tanti risparmiatori “traditi” dalla banca “di fiducia” in cui pensavano che i loro risparmi sarebbero stati al sicuro ma che, invece, da un giorno all’altro, hanno visto “azzerato” il valore delle azioni, a volte, magari, nemmeno volute realmente, bensì, “sollecitate” dalla banca stessa o firmate in mancanza delle necessarie informazioni . Giorni fa, nel vedere il catalogo di film su una delle più note piattaforme streaming, ho rivisto la locandina e, questa volta, mi sentivo “pronto”. Non sono certamente un critico cinematografico ma considero il film non soltanto ben fatto -con un soggetto così aderente alla realtà e al dramma vissuto, recentemente, da tanti onesti risparmiatori- ma anche (purtroppo) “istruttivo” ; forse dovrebbe essere fatto vedere (uso il condizionale anche se vorrei sbagliarmi e sapere che già lo si stia facendo) anche nelle scuole in cui si vorrebbero impartire (come si legge, talvolta) lezioni di “educazione finanziaria” (a volte, sono rimasto perplesso nel leggere iniziative o progetti in collaborazione proprio con chi già dovrebbe -o avrebbe dovuto- impedire abusi bancari).

Antonio Albanese, nel film, è Antonio Riva, un onesto lavoratore e risparmiatore che, felicissimo appena la figlia Emilia gli annuncia che si sarebbe sposata, si reca in banca per sapere come poter avere, al più presto, a disposizione l’importo necessario per vedere realizzato quello che riteneva essere il suo sogno da padre: quello di provvedere a tutto per festeggiare l’amata figlia che avrebbe portato all’altare. Il direttore gli consiglia di non toccare le azioni che viaggiavano “a vele spiegate“. Antonio resta stupito già nello scoprire di essere azionista della stessa banca piuttosto che obbligazionista. Gli viene consigliato, quindi, di lasciare viaggiare le sue azioni e di sottoscrivere un finanziamento per ottenere quanto gli sarebbe servito (circa 30 mila euro) visto che il costo -a dire del direttore- sarebbe stato pagato con lo stesso rendimento delle azioni. La fiducia nella propria banca è tale che, inizialmente, rifiuta di leggere anche il giornale che gli viene messo sotto agli occhi con la notizia della grave crisi in cui versava “l’istituto” . Le informazioni cominciano a diffondersi e un suo amico si ritrova in un letto di ospedale per il dolore dopo avere visto in fumo il frutto di una vita di lavoro e sacrifici anche di domenica. Il film rappresenta esattamente non solo quanto, più di una volta, avvenuto negli ultimi 10-15 anni a causa del dissesto di banche, delle conseguenti perdite economiche subite da risparmiatori “truffati”, ma anche i danni alla salute, dall’insonnia al vero e proprio danno biologico o psichico. Non mancano, poi, gli “amici” che, da una parte, pensano di “aiutarlo” e, dall’altra, lo fanno sentire un “deficiente” come se avesse compiuto “una fesseria”. Non manca, nemmeno, chi lo consiglia di stare “tranquillo” rassicurandolo che la banca mai sarebbe potuta fallire e fosse solo in momentanea difficoltà sottacendo, però, che la propria tranquillità derivava dall’essersi già, lui, messo al sicuro vendendo le azioni prima dell’inizio della tempesta.

Credo che il film vada particolarmente apprezzato anche per il coraggio di chi lo ha scritto, prodotto e distribuito, soprattutto in un Paese in cui spesso si avverte -pure da chi avrebbe il dovere di informare- un timore che si possa sospettare o mettere in dubbio la correttezza delle banche (finanziatrici di imprese o di giornali se non, addirittura, negli stessi c.d.a.) e, al contrario, sembra più frequente e facile vedere attribuite colpe e responsabilità in capo all’utente bancario. Un film, oltre che con una storia ispirata dalla triste e recente realtà, “coraggioso” fino ai titoli di coda preceduti, in sequenza, dalle scritte e da una dedica “Negli ultimi anni decine di miliardi di euro sono andati in fumo nei crac bancari” – “Pochi privilegiati sono riusciti a mettere al riparo i loro soldi“- “Centinaia di migliaia di persone non ci sono riuscite. Questo film è destinato a loro“.

Non nascondo che il film mi è piaciuto molto anche per ragioni “professionali”, oltre che per avere “provato”, purtroppo, da vicino, esperienze e sofferenze familiari non molto diverse a causa di gravissimi abusi bancari rimasti finora impuniti. Quale difensore, da oltre 20 anni, di utenti, ho visto e vedo, quasi quotidianamente, le difficoltà o i drammi determinati da abusi aventi un’origine diversa da quella del “risparmio tradito” -ossia, dagli addebiti illegittimi su rapporti bancari- e, dunque, da un angolo visuale differente ma con un elemento comune: quello degli irrimediabili danni non solo patrimoniali ma a vari altri diritti fondamentali della persona. Storie di imprenditori o consumatori distrutti a causa di pretese bancarie che si sono rivelate indebite, all’esito dei giudizi, fino a rivelare che il saldo era a credito piuttosto che a debito o che gli interessi richiesti erano “manifestamente usurari” e che, nel frattempo, hanno visto lo stravolgimento della propria vita, la distruzione della propria impresa e l’esclusione dal mercato, l’ingiusta perdita del patrimonio, la compromissione della propria immagine, la compromissione della vita familiare o l’insorgenza di patologie. A tale ultimo proposito, sin dal 2015, a partire dalla quinta edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, ho dedicato alcuni paragrafi proprio ai danni alla salute da abusi bancari. La giurisprudenza civile, per fortuna e grazie alla competenza e serietà di tanti magistrati, è, da una parte, confortante per le innumerevoli pronunce con le quali si è rideterminata la posizione contabile o si è restituito il maltolto sebbene, dall’altra parte, non manchino, sotto alcuni profili, contrasti interpretativi della legge che nemmeno dovrebbero sussistere. Ma quanti sono gli abusi bancari rimasti impuniti? E’ possibile che, a fronte di tanti risparmiatori che hanno ingiustamente sofferto o perso i propri risparmi, o di imprenditori che hanno visto la distruzione o il fallimento della propria impresa -non potendosi dimenticare, peraltro, qualcuno che “non ha retto”, sentendo come una vergogna il non riuscire ad affrontare le necessità economiche dopo, magari, una ingiusta revoca del conto- o di quanti hanno ingiustamente perso anche la casa, a fronte perfino di pronunce civili che hanno accertato la responsabilità della banca per la perdita subita dal risparmiatore o l’illegittimità della pretesa non vi siano stati funzionari bancari severamente puniti con sentenze definitive?

Consiglio vivamente la visione di “Cento domeniche” (Regia: Antonio Albanese. Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Donatella Bartoli, Bebo Storti, Giulia Lazzarini, Elio De Capitani, Liliana Bottone, Carlo Ponta). Lo si può vedere ancora sulle principali piattaforme streaming: un film che spero continui ad essere visto e che faccia riflettere.

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Il danno biologico da abusi bancari: riflessioni su condotte illegittime, danni alla persona e nesso di causalità

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 15 giugno 2022

E’ possibile che pretese ingiuste o pressioni finalizzate ad ottenerne il soddisfacimento compromettano la salute o la vita di una persona? È possibile che pretese bancarie indebite determinino patologie fisiche o psichiche? È possibile che condotte solo dalla parvenza di legalità distruggano la vita di una persona o la sua salute? E’ ipotizzabile o è impossibile provare il nesso di causalità? Sicuramente, non è facile ma forse non è impossibile. In questi ultimi anni, quasi quotidianamente si leggono provvedimenti coi quali è disposta la restituzione di importi illegittimamente sottratti. Credo sia utile approfondire alcuni aspetti su cui non risultano precedenti specifici. Mercoledì 15 giugno 2022, dopo un primo seminario alcuni anni fa a Roma che ebbi l’onore e il piacere di organizzare con il prof. Luigi Cataldi, tornerò ad essere relatore in un webinar organizzato da Revelino Editore e con la partecipazione del Prof. e collega Avv. Marco Bona (docente ed autore di pubblicazioni sul danno alla persona), di Maurizio Forzoni (pedagogista giuridico) e con l’intervento della prof.ssa Leda Galiuto (cardiologa, professoressa dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma). Modererà il dott. Domenico Provenzano (Giudice presso il Tribunale civile di Massa). Sono riconosciuti 2 crediti per la formazione continua. Programma e modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore. Inserendo il codice promozionale sco30bio è possibile iscriversi a costo ridotto.

Il webinar è organizzato da Revelino Editore in collaborazione con Studio Cataldi Formazione

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Un’interessante pronuncia sul danno da perdita di chance

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2021

Una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sent. 13 settembre 2021, n. 6268) contribuisce ad arricchire la giurisprudenza sul danno da perdita di chance. Sebbene, nel caso concreto, l’esame abbia avuto ad oggetto la risarcibilità del danno da perdita di chance nel diritto amministrativo, la pronuncia appare di particolare interesse per avere evidenziato i presupposti di risarcibilità di tale categoria di danno. A mio avviso, la decisione, così come, in generale, la giurisprudenza sul danno da perdita di chance, invita a far riflettere anche sulla risarcibilità di pregiudizi che può subire l’imprenditore laddove, in caso di abusi bancari o di un arbitrario recesso dal rapporto o di illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, abbia subito una seria compromissione della propria attività o anche laddove, pur in presenza dei presupposti, non abbia ottenuto i benefici economici previsti dalla normativa antiracket ed antiusura (ex l. 108/1996 e 44/99). Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, la sentenza dei Giudici amministrativi e alcuni miei richiami a precedenti della Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance

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Dal sito Corriere.it: “Amazon responsabile per prodotti difettosi venduti online” 

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 agosto 2020

Una decisione che potrebbe costituire un precedente, a tutela dei consumatori, anche dinanzi alle giurisdizioni dell’U.E.

Pubblico di seguito il link dell’articolo pubblicato sul sito Corriere.it

Sorgente: Amazon responsabile per prodotti difettosi venduti online – Corriere.it

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Il pensiero e la preghiera del Papa per le famiglie in difficoltà e per la conversione degli usurai. Ma “chiunque” sia l’usuraio o a seconda del criterio di calcolo?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 aprile 2020

Questa mattina Papa Francesco, nell’omelia durante la Messa a Santa Marta, ha rivolto il pensiero e pregato per quanti, in questo periodo di pandemia,  si trovano in situazione di bisogno e sono vittime dell'”aiuto” degli usurai. Ha ricordato che “In tante parti si sente uno degli effetti di questa pandemia: tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo le “aiuta” il gruppo degli usurai. Questa è un’altra pandemia. La pandemia sociale: famiglie di gente che ha un lavoro giornaliero, o purtroppo un lavoro in nero, che non possono lavorare e non hanno da mangiare … con figli. E poi gli usurai gli prendono il poco che hanno. Preghiamo. Preghiamo per queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie e preghiamo anche per gli usurai: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano.

Mi sono chiesto: è possibile che il Santo Padre abbia inteso riferirsi solo ed esclusivamente agli usurai di strada, ai cosiddetti cravattari? Sono solo questi “gli usurai” che a quanti non possono lavorare o non hanno da mangiare “gli prendono il poco che hanno“? O ha considerato le difficoltà in cui si trovano le persone o famiglie qualunque sia l’usura?

In Italia, l’art. 644 cod. pen. punisce chiunque si fa promettere o dare interessi o altri vantaggi usurari ed il limite oltre il quale gli interessi sono usurari è previsto dalla legge. Qualora venisse superato il tasso soglia relativo alla categoria di operazione, il soggetto che si sia fatto promettere o dare interessi o altri vantaggi usurari sarebbe punito penalmente e incorrerebbe nella sanzione civilistica della “non debenza” di alcun interesse. Se mai a commettere il reato fosse un soggetto nell’esercizio dell’attività bancaria o fosse commesso ai danni di un imprenditore, vi sarebbe, poi, una circostanza aggravante che determinerebbe l’aumento della pena. La questione è un pò complessa ma, sinteticamente, si può dire che la giurisprudenza ha dato alcuni “chiarimenti” (pur essendoci  alcuni dubbi su casi concreti): sarebbe rilevante solo il momento della pattuizione per cui, se oggi venissero chiesti i tassi originariamente pattuiti, sebbene, oggi, possano essere divenuti usurari, la pretesa non sarebbe punibile (e, quindi, il debitore potrebbe essere costretto a corrispondere quegli stessi tassi che, se pattuiti oggi, sarebbero illeciti); se in un rapporto di conto corrente, il saldo contiene commissioni di massimo scoperto realmente addebitate nel corso del rapporto, esse (malgrado il tenore letterale dell’art. 644 c.p.) non dovrebbero essere conteggiate insieme agli interessi per cui, inevitabilmente, la percentuale “sembrerebbe” più bassa e, dunque, non usuraria (se, invece, lo stesso costo fosse richiesto dall’usuraio cravattaro nessuno dubiterebbe sulla punibilità). Vi è anche un contrasto sulla questione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà. Non sono pochi i casi in cui giudici penali hanno accertato il tasso di interesse usurario ma hanno assolto imputati, funzionari di banche, per mancanza del dolo per avere essi seguito istruzioni della Banca d’Italia senza la consapevolezza e volontà di richiedere interessi usurari. Non sono poche, però, nemmeno le persone che, ancora oggi, subiscono o hanno subito ingiuste pretese e che hanno subito la perdita della casa o della propria impresa o che si sono ammalate o hanno rinunciato alla vita; persone che, per avere il proprio nominativo segnalato ingiustamente in una “centrale rischi”, non hanno “merito creditizio” nonostante, magari, non siano nemmeno realmente “debitori” e non sanno come pagare i dipendenti o le utenze domestiche o sfamare i figli o far loro avere la stessa serenità dei loro amici.

Sarebbe auspicabile che le parole del Santo Padre fossero ascoltate da “chiunque” si faccia “promettere” o “dare” interessi o altri vantaggi in corrispettivo di denaro o altra utilità riflettendo, profondamente, se una determinata pretesa possa essere usuraria o illegittima e, soprattutto, sulle sofferenze che essa può comportare, sulle privazioni, sulle lacrime delle persone oneste e delle loro famiglie.

Chissà se e come, nel Giorno del Giudizio, il Signore giudicherà l’usuraio e se, a parità di sofferenze patite dalle vittime, riterrà “ammissibili” giustificazioni fondate su una diversa “metodologia di calcolo”. Il Papa ha pronunciato alcune parole che credo possano essere un monito e un aiuto chiunque sia l’usuraio che faccia soffrire: (…) “preghiamo anche per gli usurai: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano“.

Non è la prima volta, peraltro, che Papa Francesco ha rivolto il  pensiero e la preghiera verso chi ha difficoltà di sostentamento e sia esposto al pericolo dell’usura. Si ricorda ancora quanto disse il 29 gennaio 2014, alla fine dell’udienza Generale in Piazza San Pietro: (…) “auspico che le Istituzioni possano intensificare il loro impegno al fianco delle vittime dell’usura, drammatica piaga sociale. Quando una famiglia non ha da mangiare, perché deve pagare il mutuo agli usurai, questo non è cristiano, non è umano! E questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”. 

Dal sito Vatican News, 23 aprile 2020: “Il Papa prega per le famiglie in crisi e per la conversione degli usurai che le affamano

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I principali danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale da abusi bancari- Videointervento sulla rivista Diritto.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 marzo 2020

Pubblico di seguito il sesto videointervento, pubblicato sulla rivista Diritto.it, su “I principali danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale da abusi bancari“. Sul sito della rivista (oppure cliccando sul seguente link), è possibile scaricare un estratto, relativo al suddetto argomento, dal mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” di cui è appena uscita la VI edizione (come ricordato nel mio post del 5 marzo 2020).

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