Lo scorso 16 ottobre sono intervenuto al seminario organizzato da Foro Europeo che ringrazio, ancora una volta, dell’invito. Con il Collega Avv. Daniele Rossi, abbiamo fornito una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso dell’ultimo anno in materia di controversie tra banche e utenti. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle più recenti decisioni in materia di ammissibilità/procedibilità o meno dell’azione di ripetizione nel caso di conto corrente ancora aperto; di capitalizzazione trimestrale sui rapporti di conto corrente (anche con riferimento a quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione per il periodo 2000-2014 e 2014-2016), nonché sul contrasto giurisprudenziale riguardo al saldo cosiddetto “rettificato” o “saldo banca” ai fini della verifica della prescrizione nelle azioni di ripetizione; sull’applicabilità degli interessi ex art. 1284, quarto comma, sul saldo a favore del correntista; sui provvedimenti in merito alla prova della titolarità del credito nelle ipotesi di cessione “in blocco” e sugli effetti del “mutuo condizionato” nelle procedure esecutive; sul contrasto, rilevato anche in contrapposte pronunce anche della giurisprudenza di Legittimità in merito all’utilizzo del parametro Euribor nei contratti di finanziamento o mutuo.
Banche e utenti: Il video del seminario del Foro Europeo del 16 ottobre 2024 su alcune recenti pronunce giurisprudenziali
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2024
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“Il danno da vacanza rovinata”: nelle librerie la V edizione del mio volume
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 settembre 2024


Si può viaggiare per piacere, per lavoro o per altra necessità ma credo che sia comune il senso di forte disagio che si avverte in caso di inesatto adempimento delle prestazioni della controparte o di “difetto di conformità” del pacchetto turistico. La cancellazione di un volo, l’arrivo a destinazione in ritardo, il negato imbarco, l’attesa in aeroporto o in una stazione possono causare disagi, più o meno tollerabili, ma anche veri e propri danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o di cancellazione? Gli indennizzi previsti dai vari Regolamenti UE sono dovuti anche in caso di sciopero del personale? Il gestore di un resort è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore in caso di rapina? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti? Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”?
Spero che questa V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, edito da Maggioli Editore, continui ad essere apprezzata e possa essere utile, oltre che a tour operator e agenzie viaggi, a quanti vogliano conoscere i propri diritti durante il viaggio o essere aggiornati su interessanti e recenti pronunce della giurisprudenza di merito, di legittimità e della Corte di Giustizia Ue.
L’appendice online contiene un’ampia rassegna delle norme e dei principali provvedimenti giurisprudenziali citati nel testo.
Il volume, oltre che nelle librerie giuridiche, può essere acquistato dal sito della casa editrice o attraverso i principali cataloghi online.
INDICE:
Prefazione
Premessa
Capitolo I
La tutela dei diritti del viaggiatore e del turista
- Introduzione. La tutela del viaggiatore e del turista
- Il codice del turismo
Capitolo II
I contratti di trasporto di persone e la responsabilità del vettore
- Il contratto di trasporto di persone in generale
- La responsabilità del vettore per ritardo, per danni alle persone e ai bagagli secondo la disciplina generale
- Il contratto di trasporto marittimo
3.1. La tutela dei passeggeri in caso di sinistri o perdita di bagagli nel regolamento CE n.392/2009 e nell’allegata Convenzione di Atene del 1974 come modificata dal Protocollo del 2002
3.2. La tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nonché in caso di ritardo o cancellazione della partenza nel regolamento UE n. 1177/2010 del 24 novembre 2010
3.3. “Circostanze straordinarie”, modifica dell’itinerario, diritti del passeggero in caso di cancellazione del viaggio o di ritardo all’arrivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (sent. 2 settembre 2021) - Il contratto di trasporto aereo
- La responsabilità del vettore aereo per danni alle persone, ai bagagli e per ritardo
5.1. Segue – Nei voli effettuati da vettore comunitario - La risarcibilità delle lesioni personali e la limitazione della normativa convenzionale alle bodily injuries
- La disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato
7.1. L’interpretazione della nozione di “circostanze eccezionali” secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia UE
7.2. Il risarcimento supplementare ex art. 12 e l’irrinunciabilità dei diritti ex art. 15 reg. 261/2004 - Cenni sui servizi di assistenza a terra (cd. handling)
- La responsabilità del vettore (o dell’impresa esercente servizi di handling?) durante le operazioni di imbarco e sbarco
- Il trasporto ferroviario
10.1. Cenni sul regolamento (CE) 1371/2007, sostituito dal regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - La tutela dei passeggeri nel trasporto su autobus
secondo il regolamento (UE) n. 181/2011
11.1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione - Alcuni casi di responsabilità del gestore per danni subiti dal passeggero all’interno della struttura (nella stazione ferroviaria; in aeroporto; nella stazione della metropolitana)
- Il contratto di seggiovia e il contratto di risalita insciovia (skilift): differenze in ordine alla responsabilità per danni alla persona
- La responsabilità del gestore di impianto sciistico
Formulario
1) Facsimile di diffida al vettore per risarcimento danni alla persona nel trasporto terrestre
2) Facsimile di richiesta di compensazione pecuniaria per negato imbarco
3) Facsimile di lettera di risposta al vettore ferroviario per rifiuto del rilascio di bonus a causa dell’asserita non imputabilità del ritardo
Capitolo III
Contratti e responsabilità nei confronti del viaggiatore
- Il contratto di albergo
- La responsabilità dell’albergatore per deterioramento, sottrazione e distruzione delle cose portate in albergo o date in custodia
- Conformità della stanza alla categoria di albergo o ai servizi promessi o pubblicizzati
- Il campeggio e il contratto di rimessaggio
- Il contratto di residence
- Il bed & breakfast
- L’agriturismo
- Il contratto di locazione per finalità turistiche
- Dal contratto di multiproprietà ai contratti di godimento ripartito di beni immobili nel codice del consumo
- Lo stabilimento balneare
- Il contratto di ormeggio turistico
Formulario
1) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da furto in camera d’albergo
2) Facsimile di ricorso per risarcimento danni da adempimento inesatto del contratto di albergo
3) Facsimile di diffida per risarcimento danni all’imbarcazione
Capitolo IV
Le attività di organizzazione del viaggio
- L’intermediazione dell’agenzia viaggi: il ridimensionamento della figura di intermediario in seguito al d.lgs. 111/1995
- Il contratto di organizzazione di viaggio nella C.C.V.
- I pacchetti turistici nel codice del turismo
- Segue – La responsabilità dell’organizzatore e del venditore
- L’organizzazione o la vendita del viaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro
- Il contratto di crociera turistica
- L’intermediazione dell’agenzia viaggi: dalla vendita dei biglietti del mezzo di trasporto alla prenotazione dell’alloggio
Capitolo V
Il danno da vacanza rovinata
- La risarcibilità dei danni da cd. vacanza rovinata
- La “finalità turistica” e i “presupposti estrinseci” del pacchetto turistico
- Altri casi pratici di “vacanza rovinata”
3.1. Il “danno da vacanza rovinata” nel codice del turismo - La pubblicità ingannevole
- Le clausole vessatorie
Formulario
1) Facsimile di reclamo per inadempimento-inesatta esecuzione durante la vacanza
2) Facsimile di reclamo per inadempimento (o inesatta esecuzione) successivamente al rientro
3) Facsimile di ricorso per danni patrimoniali e da cd. vacanza rovinata
Capitolo VI
Conclusioni
La tutela del viaggiatore-turista dopo il codice del turismo
Indice analitico
Indice dei contenuti aggiuntivi online
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15 luglio 2024: Webinar organizzato da Revelino editore su “Mancanza del regime finanziario nei mutui e finanziamenti: accertamenti tecnici e strategie difensive alla luce delle S.U. n. 15130/24”
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 luglio 2024
Continua l’interesse di giuristi e matematici al confronto in merito a quanto deciso (forse meno di quanto si attendeva) dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 29 maggio 2024 n. 15130 in merito ai piani di ammortamento “alla francese”.
Cosa è il piano di ammortamento alla francese “standardizzato”? A quali rapporti bancari può ritenersi applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite? L’indicazione del tasso di interesse nominale senza indicazione della “convertibilità” è sufficiente a calcolare il TEG? L’utente bancario è sempre posto a conoscenza del piano di ammortamento? Un’effettiva scelta può prescindere dalla piena conoscenza e consapevolezza dei diversi costi possibili a parità di capitale, durata, tasso nominale?
Colgo, ancora una volta, con piacere l’invito al webinar organizzato da Revelino Editore il prossimo 15 luglio 2024, dalle ore 15,30 alle 18,30, accanto ad autorevoli relatori quali il dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), il Prof. Antonio Annibali (professore f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma), il dott. Francesco Olivieri (attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari) e il Collega Avv. Luigi Quintieri.
E’ stata presentata richiesta di accreditamento al CNF per la formazione continua degli avvocati.
Programma e modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Su Diritto.it: “Così è (se ti pare): l’accettazione del piano di ammortamento rende irrilevante la conoscenza di come esso sia ab initio “composto”. Brevissime considerazioni a prima lettura di Cass. S.U. 29 maggio 2024, n. 15130”.
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 giugno 2024
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.
La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.
Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?
Riporto alcune mie considerazioni che ho espresso nell’articolo pubblicato su Diritto.it : “La parte mutuataria -secondo quanto affermato nella pronuncia- è in grado di conoscere il costo dell’operazione e quanto desumibile dal piano di ammortamento. Così è. Prendere o lasciare. Se il cliente lo accetta, sarebbe irrilevante, dunque, che questi effettivamente sappia o meno come quel piano sia “composto” ab origine, quale sia il regime finanziario sottostante e, soprattutto, che quello che ha sottoscritto comporta un costo superiore rispetto ad un piano in capitalizzazione semplice.
Pur comprendendosi che la sentenza è stata emessa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e, quindi, con il thema decidendum delimitato dalla questione oggetto del quesito, sarebbe utile, forse, una maggiore riflessione e una verifica su quale sia, in concreto, la prassi che precede la stipula di un mutuo: il cliente è sempre in grado di ricevere, di conoscere e di potere esaminare il piano di ammortamento prima della stipula del mutuo (visto che, non di rado, viene sottoposto al mutuatario quando, ormai, è dinanzi al Notaio)? E’ sempre in condizione di pretenderne la visione molto tempo prima senza temere ritorsioni quale un eventuale rifiuto da parte della banca di procedere con la stipula? E ancora: quante sarebbero le banche che, in alternativa, concederebbero quello stesso mutuo o leasing, a quel determinato tasso, ma in regime di capitalizzazione semplice? Qual è, di fatto, il mercato? C’è un’effettiva concorrenza sui prodotti bancari in Italia? Sarebbe possibile la verifica di un’effettiva offerta, sul mercato bancario, di mutui, finanziamenti o leasing con piani di ammortamento, a rate costanti, con regime di capitalizzazione semplice allo stesso tasso nominale (ma, per quanto si è detto, tasso effettivo e, dunque, costo complessivo differente) di quelli offerti in regime di capitalizzazione composta?
Pubblico di seguito il link al mio articolo, pubblicato su Diritto.it, con alcune brevi considerazioni “a prima lettura” della sentenza della Corte di Cassazione all’esito del rinvio pregiudiziale (cliccare qui).

Il tema sarà approfondito nel webinar del 2 luglio 2024 organizzato da Formazione Maggioli (moderatrice Avv. Monica Mandico) nel quale sarò relatore insieme al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). Informazioni sul programma e modalità di iscrizione al webinar sul sito di Formazione Maggioli (cliccare qui).

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Regimi finanziari nei piani di ammortamento. Cosa -ed entro quali limiti- hanno deciso le Sezioni Unite? Il 2 luglio webinar organizzato da Maggioli Formazione
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 giugno 2024

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, chiamata a pronunciarsi, in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, sulla nullità o meno del piano di ammortamento, a rate costanti (cosiddetto “alla francese”), privo dell’indicazione del regime finanziario (capitalizzazione composta o semplice), ha espresso alcuni principi che, sebbene legittimerebbero il piano di ammortamento “standardizzato” a tasso fisso, suscitano non pochi interrogativi e lasciano aperte questioni che, invece, frequentemente emergono dall’esame dei contratti di finanziamento, mutuo o leasing.
Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?
Il 2 luglio 2024, a poco più di un mese dalla decisione, sarò relatore al webinar organizzato da Maggioli Formazione con lo scopo di fornire alcuni spunti di riflessione derivanti dalla lettura e alcune possibili argomentazioni tecniche e difensive insieme all’Avv. Monica Mandico che modererà il seminario, al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica finanziaria all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli avvocati.
Nel corso del mio intervento esporrò alcune mie considerazioni in merito a:
Il “campo visivo” e i rinvii a quanto risultante dal giudizio di merito
Rispetto di principi matematici e interpretazione della norma
Domande, eccezioni e possibili argomentazioni difensive non in contrasto con la sentenza Cass. S.U. n. 15130/2024
Gli accertamenti indispensabili nel giudizio di merito, la rilevanza della c.t.u. e i quesiti indispensabili per una corretta decisione
Il prof. Antonio Annibali interverrà su:
I regimi di capitalizzazione e l’anatocismo.
Oggetto dell’intervento del dott. Francesco Olivieri:
Onere implicito e usura ab origine
Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sulla pagina dell’organizzatrice (cliccare qui)

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A partire dal 7 giugno 2024: Corso di diritto bancario e finanziario
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2024

Lieto dell’invito, parteciperò volentieri, come relatore, al corso online di diritto bancario e finanziario organizzato dallo studio legale Mandico & partners e da Edizioni Giuridiche Oristano. Il corso, suddiviso in 6 moduli (per tre ore ciascuna) e che avrà inizio il 7 giugno p.v., avrà ad oggetto le principali questioni che emergono nel contenzioso tra utenti e banche con illustrazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli aspetti ancora controversi: tematiche che saranno affrontate da relatori -avvocati e consulenti contabili- che, da anni, quotidianamente, si occupano della materia.
Per leggere il programma cliccare su download:
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“Cento domeniche” …..e tanti abusi bancari rimasti impuniti
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 Maggio 2024
Aggiornamento del 4 maggio 2024: nel mio post del 1° maggio -sotto riprodotto- avevo ricordato ed evidenziato la solita bravura di Antonio Albanese confermata, ancora una volta, nel film “Cento domeniche”. Il 3 maggio è risultato tra i primi 5 nella categoria “miglior attore protagonista” del Premio David di Donatello. Sul sito dell’Ansa l’intervista ad Antonio Albanese che ha, tra l’altro, dichiarato di avere “voluto fortemente” questo film “per denunciare un‘ingiustizia che era stata dimenticata e questa ingiustizia non si deve più ripetere”.
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Ho visto, qualche sera fa, “Cento domeniche“, il film diretto e interpretato da Antonio Albanese sui risparmiatori vittime dei crac bancari. In verità, lo avrei voluto vedere, al cinema, a fine novembre, la stessa sera in cui è uscito nelle sale. Ci ho provato ma, a causa del traffico, quando sono arrivato nelle vicinanze ero già in ritardo. Avendo visto il trailer e letto le recensioni, sapevo che si trattava di un bel film grazie anche alla bravura di Antonio Albanese. Pensandoci meglio, nei giorni successivi, ho preferito, però, rinviarne la visione per un timore che, nel frattempo, mi era sopraggiunto: quello di uscire dal cinema ancora più “rattristato” o “disgustato” nel “vedere” la storia e la rappresentazione così veritiera di quanto subito dai tanti risparmiatori “traditi” dalla banca “di fiducia” in cui pensavano che i loro risparmi sarebbero stati al sicuro ma che, invece, da un giorno all’altro, hanno visto “azzerato” il valore delle azioni, a volte, magari, nemmeno volute realmente, bensì, “sollecitate” dalla banca stessa o firmate in mancanza delle necessarie informazioni . Giorni fa, nel vedere il catalogo di film su una delle più note piattaforme streaming, ho rivisto la locandina e, questa volta, mi sentivo “pronto”. Non sono certamente un critico cinematografico ma considero il film non soltanto ben fatto -con un soggetto così aderente alla realtà e al dramma vissuto, recentemente, da tanti onesti risparmiatori- ma anche (purtroppo) “istruttivo” ; forse dovrebbe essere fatto vedere (uso il condizionale anche se vorrei sbagliarmi e sapere che già lo si stia facendo) anche nelle scuole in cui si vorrebbero impartire (come si legge, talvolta) lezioni di “educazione finanziaria” (a volte, sono rimasto perplesso nel leggere iniziative o progetti in collaborazione proprio con chi già dovrebbe -o avrebbe dovuto- impedire abusi bancari).

Antonio Albanese, nel film, è Antonio Riva, un onesto lavoratore e risparmiatore che, felicissimo appena la figlia Emilia gli annuncia che si sarebbe sposata, si reca in banca per sapere come poter avere, al più presto, a disposizione l’importo necessario per vedere realizzato quello che riteneva essere il suo sogno da padre: quello di provvedere a tutto per festeggiare l’amata figlia che avrebbe portato all’altare. Il direttore gli consiglia di non toccare le azioni che viaggiavano “a vele spiegate“. Antonio resta stupito già nello scoprire di essere azionista della stessa banca piuttosto che obbligazionista. Gli viene consigliato, quindi, di lasciare viaggiare le sue azioni e di sottoscrivere un finanziamento per ottenere quanto gli sarebbe servito (circa 30 mila euro) visto che il costo -a dire del direttore- sarebbe stato pagato con lo stesso rendimento delle azioni. La fiducia nella propria banca è tale che, inizialmente, rifiuta di leggere anche il giornale che gli viene messo sotto agli occhi con la notizia della grave crisi in cui versava “l’istituto” . Le informazioni cominciano a diffondersi e un suo amico si ritrova in un letto di ospedale per il dolore dopo avere visto in fumo il frutto di una vita di lavoro e sacrifici anche di domenica. Il film rappresenta esattamente non solo quanto, più di una volta, avvenuto negli ultimi 10-15 anni a causa del dissesto di banche, delle conseguenti perdite economiche subite da risparmiatori “truffati”, ma anche i danni alla salute, dall’insonnia al vero e proprio danno biologico o psichico. Non mancano, poi, gli “amici” che, da una parte, pensano di “aiutarlo” e, dall’altra, lo fanno sentire un “deficiente” come se avesse compiuto “una fesseria”. Non manca, nemmeno, chi lo consiglia di stare “tranquillo” rassicurandolo che la banca mai sarebbe potuta fallire e fosse solo in momentanea difficoltà sottacendo, però, che la propria tranquillità derivava dall’essersi già, lui, messo al sicuro vendendo le azioni prima dell’inizio della tempesta.
Credo che il film vada particolarmente apprezzato anche per il coraggio di chi lo ha scritto, prodotto e distribuito, soprattutto in un Paese in cui spesso si avverte -pure da chi avrebbe il dovere di informare- un timore che si possa sospettare o mettere in dubbio la correttezza delle banche (finanziatrici di imprese o di giornali se non, addirittura, negli stessi c.d.a.) e, al contrario, sembra più frequente e facile vedere attribuite colpe e responsabilità in capo all’utente bancario. Un film, oltre che con una storia ispirata dalla triste e recente realtà, “coraggioso” fino ai titoli di coda preceduti, in sequenza, dalle scritte e da una dedica “Negli ultimi anni decine di miliardi di euro sono andati in fumo nei crac bancari” – “Pochi privilegiati sono riusciti a mettere al riparo i loro soldi“- “Centinaia di migliaia di persone non ci sono riuscite. Questo film è destinato a loro“.
Non nascondo che il film mi è piaciuto molto anche per ragioni “professionali”, oltre che per avere “provato”, purtroppo, da vicino, esperienze e sofferenze familiari non molto diverse a causa di gravissimi abusi bancari rimasti finora impuniti. Quale difensore, da oltre 20 anni, di utenti, ho visto e vedo, quasi quotidianamente, le difficoltà o i drammi determinati da abusi aventi un’origine diversa da quella del “risparmio tradito” -ossia, dagli addebiti illegittimi su rapporti bancari- e, dunque, da un angolo visuale differente ma con un elemento comune: quello degli irrimediabili danni non solo patrimoniali ma a vari altri diritti fondamentali della persona. Storie di imprenditori o consumatori distrutti a causa di pretese bancarie che si sono rivelate indebite, all’esito dei giudizi, fino a rivelare che il saldo era a credito piuttosto che a debito o che gli interessi richiesti erano “manifestamente usurari” e che, nel frattempo, hanno visto lo stravolgimento della propria vita, la distruzione della propria impresa e l’esclusione dal mercato, l’ingiusta perdita del patrimonio, la compromissione della propria immagine, la compromissione della vita familiare o l’insorgenza di patologie. A tale ultimo proposito, sin dal 2015, a partire dalla quinta edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, ho dedicato alcuni paragrafi proprio ai danni alla salute da abusi bancari. La giurisprudenza civile, per fortuna e grazie alla competenza e serietà di tanti magistrati, è, da una parte, confortante per le innumerevoli pronunce con le quali si è rideterminata la posizione contabile o si è restituito il maltolto sebbene, dall’altra parte, non manchino, sotto alcuni profili, contrasti interpretativi della legge che nemmeno dovrebbero sussistere. Ma quanti sono gli abusi bancari rimasti impuniti? E’ possibile che, a fronte di tanti risparmiatori che hanno ingiustamente sofferto o perso i propri risparmi, o di imprenditori che hanno visto la distruzione o il fallimento della propria impresa -non potendosi dimenticare, peraltro, qualcuno che “non ha retto”, sentendo come una vergogna il non riuscire ad affrontare le necessità economiche dopo, magari, una ingiusta revoca del conto- o di quanti hanno ingiustamente perso anche la casa, a fronte perfino di pronunce civili che hanno accertato la responsabilità della banca per la perdita subita dal risparmiatore o l’illegittimità della pretesa non vi siano stati funzionari bancari severamente puniti con sentenze definitive?
Consiglio vivamente la visione di “Cento domeniche” (Regia: Antonio Albanese. Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Donatella Bartoli, Bebo Storti, Giulia Lazzarini, Elio De Capitani, Liliana Bottone, Carlo Ponta). Lo si può vedere ancora sulle principali piattaforme streaming: un film che spero continui ad essere visto e che faccia riflettere.
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Da TGCOM24: Spiagge, dal Consiglio di Stato arriva lo stop alle deroghe sulle concessioni: “Subito le gare”
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 aprile 2024
“Nella sentenza è contestato il fatto che la risorsa spiaggia non sia scarsa, tesi invece sostenuta dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles“
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