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E’ conforme a Costituzione attribuire la qualifica di “fallito” alla persona fisica? Un’interessante ordinanza del Tribunale di Vicenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 10 luglio 2014

In un periodo e in un Paese in cui si avverte la sensazione che i diritti fondamentali della persona umana siano sempre più trascurati – per non dire proprio calpestati e mortificati- da chi, come il legislatore, dovrebbe rappresentare e tutelare i cittadini concretizzando anche sotto il profilo normativo quei principi e norme costituzionali che pongono la persona umana, la sua dignità e i suoi diritti fondamentali quale oggetto di tutela e promozione, sono, ancora una volta, quei giudici seri, competenti e sensibili a rivelarsi il più valido e forte presidio a tutela dell’ordinamento e dei sacrosanti diritti dei cittadini.
Mentre non sono mancati provvedimenti legislativi che -piuttosto che intervenire sulle vere cause e responsabili dell’attuale situazione economica e del debito pubblico riducendo i veri sprechi e costi inutili a carico dello Stato- hanno anteposto esigenze di spending review a quelle di tutela dei diritti fondamentali della persona (si pensi agli aumenti del contributo unificato o a discutibili filtri che possono ostacolare l’agevole accesso alla Giustizia, alle difficoltà nell’ottenere la liquidazione degli indennizzi per la durata eccessiva dei processi), l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Vicenza, oltre che per la correttezza della motivazione, si ritiene di particolare interesse per la questione rilevata: la valutazione di conformità o meno a varie norme costituzionali dell’estensione del fallimento alla persona fisica dell’imprenditore e della declaratoria di “fallito” di quest’ultimo piuttosto che della sola impresa.
L’ordinanza descrive correttamente il senso di mortificazione della dignità e della persona che può avvertire chi viene qualificato con l’appellativo “fallito” e la discriminazione tra l’imprenditore la cui impresa supera la soglia di fallibilità (e, dunque, viene dichiarato “fallito”) e colui il quale, invece, non è fallibile.
E’stato attentamente rilevato come “L’inadeguatezza dell’uso del termine “fallito”, per colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, deriva dal fatto che il termine fallito non è solo un termine tecnico giuridico, ma anche, e soprattutto, un termine di portata ben più ampia, che coinvolge la persona nella sua globalità, in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo più intimo sentire ed amor proprio.
Colui la cui impresa non abbia funzionato, e che viene dichiarato fallito, può sentirsi per questo, ed essere considerato dagli altri, un fallito? Così possono pensare le persone con cui viene a contatto il fallito nella vita di relazione, dalla famiglia (figli, coniuge, parenti) in poi (amici, colleghi).
Non si può dichiarare il fallimento di una persona, la quale non si riduce ad essere solo un’impresa.
Non è modernamente più tollerabile che una persona possa rinunciare al bene della vita (cosa che, purtroppo, attualmente, talvolta, succede) per non subire l’onta di sentirsi chiamare fallito davanti a tutti.
“

Ricordando, quindi, come sia e debba ritenersi superata la concezione che assimilava il fallito col responsabile di frode e il sillogismo risalente a Baldo degli Ubaldi “detoctor ergo fraudator“, il giudice del Tribunale di Vicenza ha evidenziato come possa accadere che la causa del fallimento sia riconducibile al mancato pagamento di crediti dell’imprenditore sottolineando, tra l ‘altro, il paradosso se si considera come tra questi possano esserci crediti verso lo Stato che, poi, con una legge, lo qualifica pure “fallito”.
E’stato ricordato, quindi, come “L’insolvente può essere, e normalmente è, una brava persona, magari incapace di gestire un’azienda, o persino soltanto uno che non è stato pagato dai propri clienti, fors’anche dallo Stato, ma non certo necessariamente un frodatore, o ingannatore, per obbligatoria definizione giudiziaria.
Insolvente non è necessariamente truffatore, quindi non è, e non deve essere, necessariamente “fallito” (da “fallare”= ingannare)”.

Dichiarando non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, il Tribunale di Vicenza con l’interessante ordinanza che invito a leggere attentamente ha chiesto, quindi alla Consulta di Volersi “ dichiarare l’illegittimità costituzionale:
– dell’art. 1, co. 1, e dell’art. 5, co. 1, l.f., nella parte in cui assoggettano a fallimento l’imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero alternativamente nella parte in cui assoggettano a fallimento l’imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l’insolvenza, o a dichiarare soltanto l’insolvenza dell’impresa della persona fisica come attività (le norme impugnate potrebbero così risultare: art. 1, “Sono soggetti alle disposizioni sull’insolvenza e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.”, oppure “Sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le imprese che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.”; art. 5, “L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato insolvente.”, oppure “L’impresa che si trova in stato d’insolvenza è dichiarata fallita.”)

Un provvedimento, dunque che, a prescindere da quale sarà l’esito e la decisione della Consulta, dimostra la sensibilità del collegio verso un appellativo e una situazione giuridica (l’estensione del fallimento dell’impresa alla persona fisica dell’imprenditore) anacronistica e che suscita dubbi sulla compatibilità con un Paese civile.
Nel frattempo, credo, comunque, che ogni soggetto coinvolto (avvocati, curatori, custodi, giudici) possa contribuire al rispetto della persona umana e allo sviluppo di un Paese che si vuole ritenere “civile”: non solo nelle procedure concorsuali. Ritengo, ad esempio, che anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere corretto l’appellativo di “ingiunto” piuttosto che quello di “debitore” così come in una procedura esecutiva (soprattutto nei casi in cui vi sia opposizione) , se è conforme a realtà la qualificazione di “esecutato” in quanto, appunto, è innegabile che sia il soggetto a cui carico pende la procedura esecutiva, sarebbe ancora più corretto anticipare il termine “debitore” con la qualificazione di “presunto”.
In ogni caso, a prescindere dagli appellativi, serve una profonda riflessione e sensibilizzazione generale sul trattamento che la legge riserva al “fallito” o all’esecutato, escludendo presunzioni o pregiudizi. Ricordo, qualche anno fa, in una sala informatica di un Tribunale, un cartello con cui si avvertiva che segretarie di studi legali e altri soggetti tra cui lo stesso esecutato avessero un tempo limitato (mi pare 20 minuti) per visionare il fascicolo al pc (tra l’altro obsoleti e il cui funzionamento determinava attese tra una pagina e l’altra). Ho sempre ritenuto incivile un avvertimento simile se si considera che il soggetto principale che ha diritto ed interesse a salvaguardare i suoi beni deve essere proprio l’esecutato.
Allo stesso modo, pur apprezzandosi l’ordinanza del giudice vicentino, credo che, intanto, ci si possa astenere dall’utilizzo del termine “fallito” per qualificare colui il quale io, da sempre, anche negli scritti difensivi, ritengo più corretto indicare come il soggetto “a cui carico pende la procedura concorsuale”.

Cliccare qui per leggere il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 Giugno 2014 pubblicata sulla rivista Il Caso.it

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A Trani, avviso conclusione indagini per usura bancaria e concorso morale di ex responsabili della Banca d’Italia. Ma quante sono le imprese devastate e i patrimoni saccheggiati?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 giugno 2014

La notizia apparsa, nei giorni scorsi, sui principali organi di informazione in merito all’avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Trani nel cui procedimento sarebbero coinvolti, oltre ai vertici delle banche, anche gli ex responsabili di uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia conforta le vittime di usura bancaria contribuendo a rafforzare la loro fiducia nelle Istituzioni e, in particolar modo, nell’esistenza di magistrati imparziali oltre che competenti anche nella specifica materia.

Leggendo, in particolare, quanto riportato da Il Fatto Quotidiano in merito ai motivi che hanno determinato il PM dott. Ruggiero ad accusare anche gli ex responsabili della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia si comprende come la Procura pugliese abbia ben compreso gli effetti derivanti dalle formule divulgate, a partire da settembre 1996, dalla Banca d’Italia alle banche al fine di rilevare i tassi medi applicati nel trimestre precedente e, secondo le frequenti difese degli istituti di credito, valide anche per la determinazione del tasso effettivo applicato per confrontarlo col tasso soglia al fine di verificarne l’usurarieta’: formula, quella divulgata nelle Istruzioni della Banca d’Italia, secondo cui il tasso effettivo applicato si determinerebbe non attraverso quello che, a chiunque, sembrerebbe l’unico criterio logico,  rapportando gli interessi al capitale effettivamente erogato (conformemente, tra l’altro, a quanto previsto dall’art. 644 cod. pen. secondo cui per determinare il tasso effettivo annuo si tiene conto degli interessi, oneri, commissioni, qualunque spesa -tranne quelle per imposte e tasse- collegate all’erogazione del credito), ma con una formula composta da due frazioni: nella prima vi sono gli interessi rapportati al capitale (“numeri”), dall’altra, invece, spese ed oneri rapportati all’importo utilizzato. Prima del 2009, poi, le commissioni di massimo scoperto applicate nei conti correnti, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, erano, addirittura, escluse (o meglio, rilevate a parte) non rientrando, dunque, nel calcolo del tasso effettivo. E’ evidente, quindi, che, in tal modo, il tasso effettivo annuo applicato dalle banche risulterebbe inferiore: ciò, oltretutto, malgrado tre sentenze della Corte di Cassazione, a partire dal 2010 e varie pronunce dei giudici di merito abbiano riconosciuto la non correttezza del calcolo “suggerito” dall’Organo di Vigilanza (il cui capitale sociale è composto dalle stesse principali banche) con Istruzioni e circolari, oltretutto, che non sono fonte di legge, nè, dunque, possono derogare alla norma penale sebbene recepite in decreti ministeriali. La Cassazione, anzi, ha anche precisato che esse non sono vincolanti laddove in violazione di legge.

Si considerino, oltretutto, gli effetti paradossali di una tale formula: un usuraio criminale, a fronte di 1000 euro date in prestito, anche dopo poco tempo, ne potrebbe chiedere 50.000 giustificandosi con una “tesi” non molto dissimile, sostenendo, ad esempio, che 300 euro costituiscono gli interessi e, il resto, costituirebbero spese, commissioni (magari, da “disoccupazione” o rischio di galera)  che andrebbero rapportate -secondo una tale, assurda, giustificazione- non all’utilizzato (cioè i 1000 euro) ma all’accordato, ossia, all’importo più elevato  promesso.

Con la formula “raccomandata” dalla Banca d’Italia -come confermato anche da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano nel rappresentare i motivi che hanno determinato il PM di Trani ad emettere l’avviso conclusione indagini anche nei confronti degli ex responsabili degli uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia- tassi di interesse superiori al tasso soglia, e, dunque, usurari, risultavano, invece, inferiori e, dunque, leciti.

Quanti sono i procedimenti penali per usura instaurati in seguito a denunce presentate da imprenditori e archiviati con la motivazione che, con l’utilizzo della formula utilizzata dalla Banca d’Italia, il tasso non era usurario? Quante sono le imprese o industrie fallite, cessate o cedute? Quanti i dipendenti licenziati? Quante le famiglie che hanno perso i loro immobili a fronte di scellerate azioni esecutive instaurate da banche e loro rappresentanti senza scrupoli, tantomeno quello di porsi interrogativi sulla legittimità e correttezza dei calcoli effettuati? E’ sicuro che i tanti imprenditori che si sono suicidati  non sono state vittime di usura o abusi bancari impuniti? (a differenza dei titoli coi quali i giornali, spesso, hanno intitolato la notizia come, ad esempio: “per colpa della crisi” o “schiacciato dai debiti”: titoli che potrebbero sembrare un ulteriore oltraggio e che richiamano alla memoria un pezzo di un romanzo di Sciascia in cui scriveva che, in Sicilia, molte indagini complesse per scoprire il mandante o movente di omicidio venivano chiuse subito come fossero “una storia semplice” o magari, il delitto, determinato da “motivo passionale”)

Come pare che la Procura di Trani abbia ben compreso, non è solo una questione di abusi nei rapporti privati tra imprenditori e banche. L’usura può danneggiare l’intera economia.

Penso, poi, che le imprese costituiscono i polmoni, se non il cuore, di un Paese. Determinarne la chiusura, fare esasperare gli imprenditori piuttosto che incoraggiarli, significa privare di ossigeno l’intera economia nazionale. Come si fa, d’altronde, a pensare all’azienda creata con sacrifici, alla produzione, al pagamento di tasse sempre più pressanti e intollerabili, al pagamento delle buste paga ai dipendenti se l’imprenditore deve anche pensare a difendersi da pretese avanzate da banche pur quando sanno che la legge e la giurisprudenza le ritiene illegittime?

Ho la sensazione che se il procedimento penale pendente a Trani dovesse proseguire, oltre all’usura bancaria e al concorso morale in tale delitto, l’imputazione potrebbe essere estesa anche ad altri reati. Il codice penale, all’art. 419, punisce un delitto, altrettanto grave, prevedendo, al primo comma : “Devastazione e saccheggio. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni“.

La distruzione di tante imprese e patrimoni, determinata da abusi bancari, non mi pare una fattispecie molto diversa.

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Tre convegni su anatocismo e usura nei rapporti bancari a Chieti, Albano Laziale e Udine

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 giugno 2014

Prosegue l’interesse di avvocati e commercialisti per il tema dell’anatocismo e usura nei rapporti bancari.Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

Venerdì 27 Giugno, a Chieti, Maggioli Formazionesarò relatore al seminario organizzato da Maggioli Editore facente parte del ciclo di convegni, sullo stesso argomento, che si sono già tenuti, negli scorsi mesi, a Brescia (lo scorso 21 Marzo), Pesaro (28 Marzo), Bologna (4 Aprile) e Pavia (16 Maggio). Il convegno è valido ai fini della formazione continua dei commercialisti ed è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense. Programma, informazioni e costo sono pubblicati sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Il 3 Luglio p.v., ad Albano Laziale, presso l’ufficio periferico del Tribunale di Velletri, altro convegno organizzato dall’associazione Sodales Juris aderente all’Associazione Nazionale Forense.Immagine

Il giorno successivo, 4 Luglio, a Udine, altra giornata formativa organizzata da Aibim. Il convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e prevede 4 crediti formativi. Programma, informazioni, iscrizioni e costo sul sito dell’organizzatore (cliccare qui).

Immagine

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Usura bancaria: a Frosinone integrato il capo di imputazione anche per (cosiddetta) “usura soggettiva” nel processo contro un Direttore Generale

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 Maggio 2014

Lo scorso 15 Maggio si è svolta, dinanzi al Tribunale collegiale di Frosinone, la II udienza del processo per usura a carico di un Direttore Generale di una banca.

A fronte di denunce presentate da imprenditori e di provvedimenti di archiviazione o, comunque, assolutori fondati, spesso, sulla ritenuta mancanza del dolo nella commissione del reato da parte di rappresentanti di banche, nel caso di specie il processo sembra contraddistinguersi dal momento che la denuncia presentata dall’imprenditore del frusinate è stata oggetto di ben tre richieste di archiviazione rigettate dal Giudice per le indagini preliminari che, in seguito alle opposizioni, volta per volta, proposte dalla persona offesa denunciante, ha disposto, infine, l’imputazione coatta motivata anche per l’usurarietà -emersa nel corso delle indagini preliminari- desunta anche dalle “concrete modalità del fatto” specificatamente indicate nell’ordinanza.

In seguito all’udienza preliminare, il GUP, a Giugno dello scorso anno, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile dell’imprenditore, ha disposto il rinvio a giudizio del Direttore Generale della banca. Lo scorso 5 Dicembre, alla prima udienza, il Tribunale collegiale, oltre ad ammettere la costituzione di parte civile di un’associazione antiusura (SOS Utenti), ha ammesso anche la citazione della banca quale responsabile civile.

All’udienza del 15 Maggio 2014, apertosi formalmente il dibattimento ed escussa la testimonianza dell’imprenditore parte civile, il PM (conformemente a quanto, oltretutto, era stato richiesto sin dall’udienza preliminare dal difensore della persona offesa visto che il capo di imputazione appariva più limitato rispetto a quanto aveva motivato il GIP nell’ordinanza di imputazione coatta) ha integrato il capo di imputazione. L’imputato, pertanto, dovrà rispondere non solo per il presunto superamento del tasso soglia nella pretesa degli interessi, bensì, anche per le “concrete modalità del fatto”, ossia -secondo l’accusa-  per essersi fatto dare quale rappresentante della banca interessi, altri vantaggi e compensi che, tenuto conto anche delle continue richieste di garanzie personali e reali e del tasso medio praticato per operazioni similari risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro: ciò, secondo quanto ritenuto dall’accusa e dal denunciante, in una situazione di difficoltà economica finanziaria del correntista. Prossima udienza il 13 Novembre.

Il caso appare di particolare interesse dal momento che dimostra, oltretutto, la rilevanza -soprattutto per casi analoghi di denunce presentate da imprenditori contro rappresentanti di banche- della fase delle indagini che non possono esaurirsi unicamente nell’analisi del superamento del tasso soglia o in una presa d’atto acritica dei risultati del consulente contabile, bensì, così come disposto -sin dal 1996- dalla norma di cui all’art. 644, terzo comma, seconda parte, cod. pen., affinchè possano considerarsi esaustive non possono trascurare le altre “concrete modalità del fatto” in cui può anche essersi consumato il delitto di usura.

Altri precedenti post su questo blog:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/12/16/direttore-generale-di-banca-a-processo-per-usura-ammessa-la-costituzione-di-parte-civile-anche-di-unassociazione-antiusura-bancaria/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-dal-superamento-del-tasso-soglia-rinvio-a-giudizio-per-il-direttore-generale-di-una-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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E’ morto Domenico Longo, direttore del periodico “L’altra voce” ed autore di varie pubblicazioni

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 Maggio 2014

http://www.blogtortora.it/giornalismo-morto-domenico-longo/
Una notizia che mi ha rattristato. Già avevo letto più volte il periodico “L’altra voce” da lui diretto e nel quale ci metteva autentica passione quando, insieme ad altri amici, cofondammo un movimento antiusura bancaria. Ricordo la sua indignazione contro i soprusi delle banche e di Equitalia, il suo vocione affettuoso e l’intelligente ironia. Non sapevo che stesse combattendo quest’ultima, più dura battaglia. Speravo che la notizia riguardasse un omonimo. Mi piace immaginarlo, ora, sorridente, certo che con la bontà che lo ha contraddistinto possa guardare e fare arrivare una protezione a quanti soffrono per le battaglie che lui stesso ha sempre affrontato.

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Pavia, 16 Maggio 2014. Continua il ciclo di corsi organizzato da Maggioli Editore su anatocismo e usura nei rapporti bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 15 Maggio 2014

Continua con la “tappa” di domani, a Pavia, il ciclo di corsi, organizzato da Maggioli Editore, su “Anatocismo e Usura. Vizi nei contratti bancari” nei quali sono relatore.

Un tema al cui approfondimento -dato il crescente numero di pronunce, soprattutto nell’ultimo anno, anche sull’usura (oltre che sulla decorrenza della prescrizione in materia di ripetizione di indebiti su conti correnti, sulla prova del credito, ecc.)- continuano ad essere interessati sempre più professionisti ed imprenditori come dimostrato anche dalla partecipazione alle precedenti giornate a Brescia (21 Marzo u.s.), Pesaro (28 Marzo) e Bologna (11 Aprile).

Nel corso della giornata di domani spero che il mio contributo possa risultare utile anche attraverso la rappresentazione di casi pratici. Tra le “ultime novità”, illustrerò, tra l’altro, la motivazione di un’interessante e recentissima ordinanza del Tribunale di Chieti in materia di sospensione della provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo (non solo per mancata produzione di estratti conto) e, oltre alle principali “indagini” utili al fine di fare emergere l’usurarietà in procedimenti civili e penali, alcuni aggiornamenti su un caso pratico di processo per “usura bancaria” (uno dei pochi, forse, anche per cd. “usura soggettiva”), giunto a dibattimento, a carico dei vertici di una banca.

L’evento è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con riconoscimento di 4 crediti formativi. 

Informazioni su costi e iscrizione sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Pubblico di seguito il programma del seminario. 


Maggioli Formazione

               

   

 

    ANATOCISMO E USURA. VIZI NEI CONTRATTI BANCARI

 Pavia, 16 Maggio 2014

Relatore: Roberto Di Napoli

Avvocato in Roma. Autore di pubblicazioni in materia di anatocismo e vizi nei contratti bancari.

Ore 14.30 Apertura lavori

• Elementi e clausole del rapporto di apertura di credito in conto corrente;

• I principali vizi contrattuali;

• La contestazione del credito;

• L’opposizione al decreto ingiuntivo;

• Funzione e presupposti delle segnalazioni alle banche dati e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia;

• L’azione di ripetizione di indebiti bancari;

• Le azioni di risarcimento danni;

• Il reato di usura;

• La rilevanza penale della minaccia di azioni legali per pretese illecite;

• Cenni su casi pratici.

Ore 18.30 Chiusura lavori

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Buona Pasqua (in ritardo) con l’augurio sempre attuale che risorga il bisogno di rispettare, ogni giorno, chi è in difficoltà.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 aprile 2014

Nei giorni scorsi, occupato e preso da alcuni “pensieri familiari”, ho trascurato di fare gli auguri di Buona Pasqua su questo mio blog. A dire il vero, leggendo, ogni giorno, le tristi notizie di un numero sempre crescente di cittadini e famiglie in estrema difficoltà e sapendo che le mie pur modeste opinioni o considerazioni anche tra questi miei post vengono lette da amici e/o soggetti che quotidianamente lottano contro vari abusi quali, ad esempio, quelli posti in essere da banche, ho pensato, più volte, pur da cristiano, che gli auguri possano essere sentiti come una “provocazione”. Chi ha vissuto giornate tristi o chi, nella vita, ha trascorso giornate di festa con “altri pensieri” sa quanto inutili possano sembrare gli “auguri”: a volte, sembrano una “formalità” e può venire il dubbio sulla sincerità di quella parola da parte di chi la pronuncia. So che il mio pensiero possa sembrare “scontato” e banale ma se, davvero, si augura “felicità” ognuno di noi dovrebbe ricordarsi ogni giorno di quella persona, soprattutto se in difficoltà.

Potendo, ormai, i miei auguri di Buona Pasqua sembrare “tardivi” o “intempestivi”, cerco di scusarmi assicurando che sono sinceri e animati dal mio più forte desiderio che chiunque abbia perso la serenità (qualunque sia la causa) trovi il coraggio e la speranza di resistere, di continuare a lottare per ciò in cui si crede e contro ogni sopruso, di credere nelle cose più semplici e che, al tempo stesso, danno la forza per continuare a sopravvivere quale la fiducia in se stessi e la certezza dell’affetto di chi vuole davvero bene.

Ho letto con attenzione, in questi giorni, le confortanti parole di Papa Francesco e le notizie riportate da giornali e siti internet dei suoi gesti “concreti” verso i più deboli. Al tempo stesso, altre notizie fanno riflettere sull’indifferenza a cui gli stessi cittadini possono essere indotti a dispetto del dovere di solidarietà che, oltre che per “istinto naturale” ed umano, per rispetto della Costituzione (art. 2), lo Stato, gli enti locali e ogni altro soggetto dovrebbe promuovere.

Spero vivamente che, in ogni cittadino, prevalga sempre il desiderio di seguire l’esempio di Papa Francesco e di fare il possibile per aiutare chi soffre piuttosto che assistere “indifferenti” a decisioni di chi incita all’indifferenza come se trovarsi in difficoltà fosse una colpa. Spero, ancora, che la decisione presa da un soggetto, sindaco di Verona, resti un caso isolato o che, al massimo, la pur condivisibile esigenza di rispettare le norme igieniche o il decoro della città sia sempre secondaria rispetto al prevalente bisogno di assistere i più bisognosi e di rispettare il diritto fondamentale, inviolabile, sacrosanto al decoro e alla dignità di ogni persona umana.

Riporto il link della preghiera del Papa e della benedizione “Urbi et orbi” nonché delle notizie di gesti e imprese opposte: quelle dello stesso Papa Francesco e quelle dell’ “invenzione” di un sindaco di una città del Belpaese.

http://www.leggioggi.it/2014/04/22/pasqua-2014-testo-e-video-benedizione-urbi-et-orbi-di-papa-francesco/

http://www.romatoday.it/cronaca/biglietti-auguri-soldi-papa-barboni.html

http://www.leggioggi.it/2014/04/22/pasqua-2014-testo-e-video-benedizione-urbi-et-orbi-di-papa-francesco/

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/23-aprile-2014/tosi-multa-anche-salata-chi-porta-cibo-senzatetto-223112299971.shtml

http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/04/26/verona-cittadini-divisi-sullordinanza-anti-clochard-del-sindaco-tosi/276152/

 

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Banche, scontro tra Governo e Abi – Sky TG24 – Sky

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 aprile 2014

Un ricatto vergognoso. Almeno una volta il Governo ha risposto; e pure in modo condivisibile. Spero che nessuno si faccia intimorire. Sarebbe ora che le banche restituissero anche quanto percepito ingiustamente a causa di interessi anatocistici sui conti correnti, di commissioni ed oneri non dovuti, di interessi usurari, di mutui nulli e i cui illegittimi addebiti, solo all’esito di lunghi giudizi, vengono, spesso, condannate a restituire agli utenti che non si arrendono o che denunciano.

Ci sono imprese fatte fallire ingiustamente, procedure esecutive instaurate con titoli che, spesso, all’esito dei giudizi, si rivelano infondati o rappresentativi di un credito inferiore a quello vantato dalle banca, cittadini o imprenditori che si sono ammazzati per paura dei debiti (magari, solo apparenti) o che hanno perso, se non la salute, anni di vita serena; ci sono state innumerevoli leggi-salva banche (spesso, per fortuna, dichiarate incostituzionali), una legge che ha mutato il meccanismo di determinazione dei tassi soglia antiusura (grazie alla quale già hanno avuto un regalo di miliardi di euro l’anno); e i responsabili del mondo bancario hanno ancora il coraggio di lamentarsi ricattando? Se soltanto si facessero applicare le leggi già esistenti, senza alcuna indulgenza, senza alcuna scriminante o attenuante, credo che molti responsabili dovrebbero stare in qualche cella e in isolamento!

 Banche, scontro tra Governo e Abi – Sky TG24 – Sky.

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