IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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A Rivoli (Torino) giornata di formazione sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e di mutuo

Posted by Roberto Di Napoli su 25 settembre 2014

Domani 26 settembre, nel castello di Rivoli (Torino), sarò relatore al convegno sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e mutuo. L’evento (organizzato dallo studio Garola & Peritus s.r.l. ) è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con attribuzione di crediti formativi.

Cliccare sul seguente link per leggere il programma, relatori ed ulteriori informazioni.

Posted in anatocismo, banche, convegni, fainotizia, seminari, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | 1 Comment »

La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Posted by Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Mastercard condannata dalla Corte europea: niente commissioni interbancarie da pagare

Posted by Roberto Di Napoli su 12 settembre 2014

http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=897319&sez=ECONOMIA&ssez=ECONOMIA_E_FINANZA

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Nessun obbligo per chi acquista un pc di accettare il sistema operativo

Posted by Roberto Di Napoli su 12 settembre 2014

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-09-11/per-chi-acquista-pc-nessun-obbligo-accettare-sistema-operativo-181005.php

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Anteprima presentazione del libro “L’usura nel contenzioso bancario”.

Posted by Roberto Di Napoli su 31 luglio 2014

Tra pochi minuti, a partire dalle ore 12,15, l’associazione SOS Utenti dedicherà, in streaming, un video di presentazione del mio ultimo volume “L’usura nel contenzioso bancario” edito da Maggioli Editore, già in vendita attraverso le varie librerie online e, nei prossimi giorni (è appena stato stampato), nelle principali librerie giuridiche. Il video potrà essere visto, anche successivamente, attraverso il sito dell’associazione.

L’usura nel contenzioso bancario. Anteprima presentazione del libro di Roberto Di Napoli on Livestream.

Anteprima della prefazione e di alcune pagine del volume (clicca qui)

 

 

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Una mia intervista su Leggi Oggi su “L’usura nel contenzioso bancario: interessi e limiti di legge”

Posted by Roberto Di Napoli su 25 luglio 2014

Pubblico di seguito il link ad una mia intervista pubblicata su Leggi Oggi.

L’usura nel contenzioso bancario: interessi e limiti di legge.

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In arrivo nelle librerie: “L’usura nel contenzioso bancario”

Posted by Roberto Di Napoli su 23 luglio 2014

A distanza di un anno dalla IV edizione di “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, è in arrivo il mio ultimo lavoro -“L’usura nel contenzioso bancario“, edito sempre da Maggioli Editore- specificamente dedicato all’usura e che, dunque, costituirà la “parte speciale“, l’appendice, del primo.

Pur nella consapevolezza della complessità della materia e del continuo evolversi della giurisprudenza, si è cercato di offrire al lettore –e, soprattutto, alla vittima di usura- un quadro dei principali strumenti di difesa e una “panoramica” delle principali e più recenti pronunce, soprattutto, in materia di rapporti in conto corrente, mutui, leasing, usurarietà sopravvenuta: ciò con l‘auspicio che questo pur mio modesto lavoro possa essere di aiuto a quegli imprenditori vittime di abusi bancari e che dovrebbero costituire il polmone dell’economia di un Paese.

Continuo a credere, infatti, che se è accettabile e “meritevole di tutela” il giusto profitto delle imprese creditizie, allo stesso modo di quello di ogni altra attività imprenditoriale, non può, però, di certo, tollerarsi l’usura da chiunque sia commessa: nemmeno dalle banche. Lo impone la legge, la giurisprudenza, la matematica (che non dovrebbe essere “un’opinione”), i cui criteri al fine di valutare l’usurarietà non si comprende come possano essere diversi a seconda di chi sia l’autore del reato, e dovrebbe ricordarlo chiunque, di fatto, si trovi a decidere le sorti di un utente bancario: un provvedimento al fine di ottenere un credito che, poi, si rivela infondato o superiore al dovuto può determinare “la vita o la morte” dell’impresa o, comunque, compromettere il patrimonio se non, addirittura, la salute, la serenità e vari altri diritti fondamentali dell’utente bancario e della sua stessa persona. Credendo che il pensiero non possa essere diverso a seconda di chi commetta il reato, sarebbe utile se si ricordasse, sempre, la frase di Papa Francesco:  “Quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai, no, quello non è cristiano, non è umano. E questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”.

Clicca qui per leggere la prefazione e sfogliare alcune pagine del volume

copertina usura nel contenzioso bancario

 

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E’ conforme a Costituzione attribuire la qualifica di “fallito” alla persona fisica? Un’interessante ordinanza del Tribunale di Vicenza

Posted by Roberto Di Napoli su 10 luglio 2014

In un periodo e in un Paese in cui si avverte la sensazione che i diritti fondamentali della persona umana siano sempre più trascurati – per non dire proprio calpestati e mortificati- da chi, come il legislatore, dovrebbe rappresentare e tutelare i cittadini concretizzando anche sotto il profilo normativo quei principi e norme costituzionali che pongono la persona umana, la sua dignità e i suoi diritti fondamentali quale oggetto di tutela e promozione, sono, ancora una volta, quei giudici seri, competenti e sensibili a rivelarsi il più valido e forte presidio a tutela dell’ordinamento e dei sacrosanti diritti dei cittadini.
Mentre non sono mancati provvedimenti legislativi che -piuttosto che intervenire sulle vere cause e responsabili dell’attuale situazione economica e del debito pubblico riducendo i veri sprechi e costi inutili a carico dello Stato- hanno anteposto esigenze di spending review a quelle di tutela dei diritti fondamentali della persona (si pensi agli aumenti del contributo unificato o a discutibili filtri che possono ostacolare l’agevole accesso alla Giustizia, alle difficoltà nell’ottenere la liquidazione degli indennizzi per la durata eccessiva dei processi), l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Vicenza, oltre che per la correttezza della motivazione, si ritiene di particolare interesse per la questione rilevata: la valutazione di conformità o meno a varie norme costituzionali dell’estensione del fallimento alla persona fisica dell’imprenditore e della declaratoria di “fallito” di quest’ultimo piuttosto che della sola impresa.
L’ordinanza descrive correttamente il senso di mortificazione della dignità e della persona che può avvertire chi viene qualificato con l’appellativo “fallito” e la discriminazione tra l’imprenditore la cui impresa supera la soglia di fallibilità (e, dunque, viene dichiarato “fallito”) e colui il quale, invece, non è fallibile.
E’stato attentamente rilevato come “L’inadeguatezza dell’uso del termine “fallito”, per colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, deriva dal fatto che il termine fallito non è solo un termine tecnico giuridico, ma anche, e soprattutto, un termine di portata ben più ampia, che coinvolge la persona nella sua globalità, in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo più intimo sentire ed amor proprio.
Colui la cui impresa non abbia funzionato, e che viene dichiarato fallito, può sentirsi per questo, ed essere considerato dagli altri, un fallito? Così possono pensare le persone con cui viene a contatto il fallito nella vita di relazione, dalla famiglia (figli, coniuge, parenti) in poi (amici, colleghi).
Non si può dichiarare il fallimento di una persona, la quale non si riduce ad essere solo un’impresa.
Non è modernamente più tollerabile che una persona possa rinunciare al bene della vita (cosa che, purtroppo, attualmente, talvolta, succede) per non subire l’onta di sentirsi chiamare fallito davanti a tutti.

Ricordando, quindi, come sia e debba ritenersi superata la concezione che assimilava il fallito col responsabile di frode e il sillogismo risalente a Baldo degli Ubaldi “detoctor ergo fraudator“, il giudice del Tribunale di Vicenza ha evidenziato come possa accadere che la causa del fallimento sia riconducibile al mancato pagamento di crediti dell’imprenditore sottolineando, tra l ‘altro, il paradosso se si considera come tra questi possano esserci crediti verso lo Stato che, poi, con una legge, lo qualifica pure “fallito”.
E’stato ricordato, quindi, come “L’insolvente può essere, e normalmente è, una brava persona, magari incapace di gestire un’azienda, o persino soltanto uno che non è stato pagato dai propri clienti, fors’anche dallo Stato, ma non certo necessariamente un frodatore, o ingannatore, per obbligatoria definizione giudiziaria.
Insolvente non è necessariamente truffatore, quindi non è, e non deve essere, necessariamente “fallito” (da “fallare”= ingannare)”.

Dichiarando non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, il Tribunale di Vicenza con l’interessante ordinanza che invito a leggere attentamente ha chiesto, quindi alla Consulta di Volersi “ dichiarare l’illegittimità costituzionale:
– dell’art. 1, co. 1, e dell’art. 5, co. 1, l.f., nella parte in cui assoggettano a fallimento l’imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero alternativamente nella parte in cui assoggettano a fallimento l’imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l’insolvenza, o a dichiarare soltanto l’insolvenza dell’impresa della persona fisica come attività (le norme impugnate potrebbero così risultare: art. 1, “Sono soggetti alle disposizioni sull’insolvenza e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.”, oppure “Sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le imprese che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.”; art. 5, “L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato insolvente.”, oppure “L’impresa che si trova in stato d’insolvenza è dichiarata fallita.”)

Un provvedimento, dunque che, a prescindere da quale sarà l’esito e la decisione della Consulta, dimostra la sensibilità del collegio verso un appellativo e una situazione giuridica (l’estensione del fallimento dell’impresa alla persona fisica dell’imprenditore) anacronistica e che suscita dubbi sulla compatibilità con un Paese civile.
Nel frattempo, credo, comunque, che ogni soggetto coinvolto (avvocati, curatori, custodi, giudici) possa contribuire al rispetto della persona umana e allo sviluppo di un Paese che si vuole ritenere “civile”: non solo nelle procedure concorsuali. Ritengo, ad esempio, che anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere corretto l’appellativo di “ingiunto” piuttosto che quello di “debitore” così come in una procedura esecutiva (soprattutto nei casi in cui vi sia opposizione) , se è conforme a realtà la qualificazione di “esecutato” in quanto, appunto, è innegabile che sia il soggetto a cui carico pende la procedura esecutiva, sarebbe ancora più corretto anticipare il termine “debitore” con la qualificazione di “presunto”.
In ogni caso, a prescindere dagli appellativi, serve una profonda riflessione e sensibilizzazione generale sul trattamento che la legge riserva al “fallito” o all’esecutato, escludendo presunzioni o pregiudizi. Ricordo, qualche anno fa, in una sala informatica di un Tribunale, un cartello con cui si avvertiva che segretarie di studi legali e altri soggetti tra cui lo stesso esecutato avessero un tempo limitato (mi pare 20 minuti) per visionare il fascicolo al pc (tra l’altro obsoleti e il cui funzionamento determinava attese tra una pagina e l’altra). Ho sempre ritenuto incivile un avvertimento simile se si considera che il soggetto principale che ha diritto ed interesse a salvaguardare i suoi beni deve essere proprio l’esecutato.
Allo stesso modo, pur apprezzandosi l’ordinanza del giudice vicentino, credo che, intanto, ci si possa astenere dall’utilizzo del termine “fallito” per qualificare colui il quale io, da sempre, anche negli scritti difensivi, ritengo più corretto indicare come il soggetto “a cui carico pende la procedura concorsuale”.

Cliccare qui per leggere il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 Giugno 2014 pubblicata sulla rivista Il Caso.it

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