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A Genova il 16 Ottobre 2015 avvocati, consulenti contabili e magistrati al seminario sul contenzioso nei rapporti bancari.

Posted by Roberto Di Napoli su 18 settembre 2015

Sarà a Genova venerdì 16 Ottobre 2015 il prossimo seminario organizzato dall’Associazione AIBIM sul contenzioso nei rapporti di credito bancario. Al convegno, nel quale sono onorato di essere relatore insieme alla collega avv. Sabrina Macciò del foro di Savona e al commercialista dott. Alfredo Montefusco, sono previsti anche gli autorevoli interventi del dott. Flavio Cusani (GIP del Tribunale di Benevento) e del dott. Andrea Loffredo (Giudice del Tribunale di Benevento).

Il seminario, così come i precedenti organizzati dalla medesima AIBIM, è stato accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova con riconoscimento di 6 crediti formativi per la formazione professionale e dell’ordine dei Commercialisti (8 crediti).

Per informazione sui relatori, sulle modalità e costi di iscrizione, cliccare sul seguente link alla pagina del sito della rivista giuridica telematica ilcaso.it. 

locandina Genova 16 Ottobre 15 1 locandina Genova 16 Ottobre 15 2

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La banca notifica decreto ingiuntivo per oltre 180 mila euro a vedova ottantenne ma la firma della fideiussione era falsa. Il giudice revoca il provvedimento e condanna la banca al pagamento delle spese di lite.

Posted by Roberto Di Napoli su 29 agosto 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Dopo essere stata accertata, con un’approfondita consulenza tecnica grafologica, la falsità della firma che risultava apposta su un modulo di fideiussione, il Tribunale di Milano (Giudice L. Cosentini, sent. 15 Maggio 2015, n. 6155) ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato ottenuto, in virtù del suddetto modulo, da uno dei principali colossi bancari contro una povera ottantenne da me assistita.

Il caso. Nel 2012, la banca, asserendo di essere creditrice di circa 180 mila euro nei confronti di un’impresa con la quale era intercorso un rapporto di apertura di credito in conto corrente e sostenendo che, a garanzia delle relative obbligazioni, fosse stata sottoscritta fideiussione dal socio amministratore nonché dalla moglie, notificava il decreto ingiuntivo ottenuto, perfino, con clausola di provvisoria esecutorietà (titolo idoneo, dunque, all’iscrizione di ipoteca e quale titolo esecutivo). Proponeva opposizione, pertanto, con separate difese, oltre che la società correntista, anche la fideiubente la quale disconosceva l’autenticità della firma solo apparentemente a lei riconducibile e insisteva, intanto, nella sospensione della provvisoria esecutorietà. Scambiate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà nei confronti della sola fideiubente da me rappresentata disponendo consulenza tecnica grafologica al fine di verificare l’autenticità della sottoscrizione. Dopo ben tre approfondimenti istruttori da parte del ctu sia sull’originale del modulo che su alcune fotocopie e valutate anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Laura Cosentini, con sentenza del 15 Maggio 2015 ha accolto l’opposizione proposta dalla fideiubente da me rappresentata.

Il provvedimento. La sentenza appare interessante in quanto non si limita a recepire le risultanze della consulenza tecnica grafologica ma, in accoglimento dell’opposizione, rigetta anche quanto era stato sostenuto dalla banca secondo cui la povera vedova ottantenne aveva riconosciuto la fideiussione quando, a suo dire, avrebbe inviato una missiva nella quale chiedeva “lo scarico” della garanzia. Accogliendo quanto da me sostenuto, ossia, che l’utilizzo del termine “scarico” nella missiva inviata da una persona anziana, appena deceduto il marito, autonomamente e senza difensore, non significava affatto riconoscimento, bensì, appunto manifestava la volontà di far prendere atto dell’inefficacia in quanto, appunto, non da lei apposta, il giudice, come accennato, ha rigettato la tesi della banca che è stata condannata al pagamento delle spese legali.

E’ stato confermato, invece, il decreto nei confronti della società correntista. Sebbene quest’ultima abbia svolto autonoma difesa con la quale, a mezzo di altro difensore, chiedeva la declaratoria di nullità di varie clausole, appare discutibile, a mio modesto avviso, la motivazione con la quale è stata rigettata la relativa opposizione.

Per far ottenere il rimborso delle spese legali alla povera ottantenne, risultata vittoriosa con la revoca del decreto ingiuntivo che era stato emesso nei suoi confronti, è stato necessario notificare atto di precetto alla banca dal momento che, malgrado avesse rassicurato di pagare spontaneamente le spese di lite liquidate dal giudice, ritardava ad adempiere. Ritardo che le è costato anche il pagamento delle relative spese del precetto.

I precedenti. Non è la prima volta che viene revocato un decreto ingiuntivo a causa della non veridicità della firma risultante su modulo di fideiussione. Anni fa, in un caso analogo, all’esito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Brescia revocò il decreto ingiuntivo (anche in questo caso provvisoriamente esecutivo) ottenuto da una delle principali banche nei confronti di un anziano al quale, in conseguenza del provvedimento, la banca aveva prosciugato il conto lasciandolo, così nelle immaginabili difficoltà. Proposta opposizione, il cliente, da me difeso, verificato anche dal ctu che la firma fosse apocrifa, ottenne la restituzione di quanto era stato prelevato dalla banca ancora prima della sentenza mediante un provvedimento chiesto ed ottenuto urgentemente in corso di causa.

Particolarmente interessante una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona nel mese di Luglio con la quale è stato revocato un decreto ingiuntivo di oltre unmilione di euro a carico di fideiussore di società fallita. Motivo della revoca, in questo caso, è stato il mancato assolvimento, da parte della banca, dell’onere di provare pienamente la fondatezza del credito ingiunto. Anche in questo caso, la banca che tentava di ottenere il pagamento dell’ingente somma è stata condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del fideiussore da me difeso.

Per leggere la sentenza del Tribunale di Milano, 15 Maggio 2015, n. 6155, cliccare qui.

Mi permetto di ricordare che è recentemente uscita, nelle librerie, la V edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli Editore. Tra le novità, oltre a recenti sentenze, alcuni paragrafi appositamente dedicati al cosiddetto “principio di vicinanza alla fonte di prova” e ad alcuni “spunti di riflessione” sul danno biologico da abusi bancari. Per leggere il relativo post e il link per consultare l’indice, cliccare qui.

copertina Anatocismo bancario e vizi nei contratti V edizione

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Nelle librerie la V edizione di “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”

Posted by Roberto Di Napoli su 26 luglio 2015

copertina Anatocismo bancario e vizi nei contratti V edizione

E’ appena uscita la V edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito dalla storica e prestigiosa Maggioli Editore che già 10 anni fa, nel maggio 2005, quando fu pubblicata la I edizione aveva compreso (dopo avere accettato, mesi prima, la mia proposta e dando fiducia ad un “giovane sconosciuto”) l’importanza del fenomeno degli abusi bancari e il dramma da cui erano e sono colpiti, soprattutto, tanti imprenditori. Arricchito con le principali sentenze intervenute negli ultimi due anni dalla precedente edizione, di nuovi paragrafi sul nuovo divieto di anatocismo, sulla “vicinanza alla fonte di prova” (e su qualche interrogativo che può destare una recente pronuncia della Cassazione) e su “possibili nuovi territori” da esplorare, quali i danni alla salute da abusi bancari (in particolare il danno psichico, paragrafo scritto con l’ausilio dell’amica psicologa e studiosa dott.ssa Luana Lentini), quest’anno il volume compie 10 anni dopo essere stato venduto in circa 10 mila copie. Scrivere un manuale o un testo giuridico non è solo un’opera di divulgazione di pronunce giurisprudenziali o di leggi la cui lettura può apparire “arida” e “noiosa”: è anche ricerca, studio, organizzazione di ciò che si ritiene possa interessare il lettore, creazione del volume cercando di contemperare l’esigenza di semplicità espositiva degli argomenti -che potrebbero sembrare complessi per chi si affaccia, per la prima volta, alla materia- con l’involontario, a volte necessario, “tecnicismo” e cercando di “far parlare” il libro con la massima semplicità possibile; è, quindi, divulgazione del proprio pensiero o anche dell’interpretazione di una determinata legge o sentenza; è, come ogni libro o come ogni scritto, anche una “proiezione” dell’autore. Non nascondo, pertanto, una piccola soddisfazione nel vedere che, in questi 10 anni, il volume è stato acquistato da circa 10 mila imprenditori, colleghi avvocati, consulenti contabili e che (come mi hanno scritto, più volte, vittime di abusi bancari) è servito per essere aggiornati sulle principali pronunce e strumenti di difesa, oltre che essere acquisito nelle principali biblioteche tra cui anche quella della Corte Costituzionale o di vari dipartimenti universitari. Sentire il lettore contento dell’acquisto credo renda felice ogni autore per il solo fatto di “sentire” la fiducia e quell’affetto di chi ha apprezzato ciò che si è scritto, di chi immagina gli sforzi, le rinunce, il tempo impiegato, di chi ti vuole ringraziare e ti sorride per l’aiuto inconsapevolmente datogli. E’ per questo, però, probabilmente, che si sente anche la non poca responsabilità in quanto si manifesta, si esterna e divulga il proprio pensiero, il proprio “punto di vista” che si materializza su carta, con una vita propria, anche distinta da quella dell’autore. Spero, quindi, che anche questa V edizione possa continuare ad essere apprezzata.

Dall’anno scorso (Luglio 2014) il manuale ha anche un’appendice, una “parte speciale” che costituisce un volume autonomo dedicato esclusivamente a “L’usura nel contenzioso bancario“, edito sempre da Maggioli Editore.

Entrambi i volumi, oltre che nelle librerie giuridiche, possono essere acquistati online anche dal sito della casa editrice.

Cliccare qui per leggere l’indice del volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”.

copertina Anatocismo bancario e vizi nei contratti V ediz.copertina usura nel contenzioso bancario

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BANK- Il futuro della banca- Lineamenti di teoria bancaria e finanziaria, del Prof. Antonino Galloni

Posted by Roberto Di Napoli su 21 luglio 2015

Ringrazio il Prof. Antonino Galloni​, sicuramente uno dei più autorevoli e lucidi economisti italiani, ex direttore del Ministero del Lavoro, discepolo di Federico Caffè, per avere citato, in uno dei suoi ultimi lavori “Bank-Il futuro della banca-Lineamenti di teoria economica e finanziaria“, nella bibliografia, anche un mio ben più modesto lavoro editoriale. A quanti (credo pochi) non avessero mai letto i suoi scritti o non lo avessero mai ascoltato consiglio, oltre che la lettura del libro, di sentire (attraverso uno dei video su youtube di cui al link sottostante) un’interessante intervista in cui in maniera chiarissima, oltre che ripercorrere la storia politica degli ultimi 30 anni, spiega le ragioni per cui questo Paese, sin dalla fine degli anni ’80, è stato “deindustrializato” e ridotto nella triste situazione economica. Il prof. Galloni, circa due mesi fa, ospite di Uno Mattina, ha smentito i risultati “ottimistici” pubblicizzati da Renzi sulla ripresa dell’economia.

copertina Bank di Antonino Galloni

quarta copertina Bank di Antonino Galloni

Per vedere la puntata di Uno Mattina del 15 Maggio 2015 in cui è stato ospite il Prof. Galloni, cliccare qui

Cliccare qui, invece, per vedere l’interessante intervista su “Come ci hanno deindustrializzato“, un viaggio che passa da Enrico Mattei e Aldo Moro.

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Su Leggi Oggi il mio intervento “Anatocismo, la Commissione Ue chiede chiarimenti al governo”

Posted by Roberto Di Napoli su 25 giugno 2015

Pubblico di seguito il link di un mio intervento, pubblicato sul quotidiano giuridico-economico Leggi Oggi, in merito alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione UE al governo italiano sul divieto di anatocismo introdotto a decorrere dal 1° Gennaio 2014. La Commissione UE sostiene che negli altri Paesi UE la capitalizzazione sarebbe legittima ma mi chiedo “Quante sono, in Italia, le voci di costo (e le fonti di profitto per le banche) consentite nei rapporti di conto corrente? L’apparente perdita può essere compensata da tassi più elevati senza incorrere nel rischio usura?

(…..) Lo sanno i membri della Commissione Europea che, in Italia, pur se i tassi medi scendessero a zero, le banche avrebbero assicurata una sorta di “garanzia di impunità” potendo applicare alla clientela il tasso del 4% senza commettere il reato di usura (…)?

Per leggere integralmente l’articolo pubblicato sul quotidiano Leggi Oggi, clicca sul seguente link. Anatocismo, la Commissione Ue chiede chiarimenti al governo.

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Enciclica, i comandamenti verdi di Francesco: “Popolo ha pagato per salvataggio banche” – Repubblica.it

Posted by Roberto Di Napoli su 19 giugno 2015

Enciclica, i comandamenti verdi di Francesco: “Popolo ha pagato per salvataggio banche” – Repubblica.it.

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Un senatore ad una suora: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca”. Sarebbe lo stesso soggetto che, nel 2011, pensava di trattare allo stesso modo le vittime di abusi bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 13 giugno 2015

Pur con la solita e doverosa premessa che le frasi sono quelle riportate da organi di stampa e, dunque, col rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, mi sembra evidente che se tali parole, insieme ai gravissimi fatti oggetto dell’accusa e della richiesta di arresto, dovessero trovare conferma in una sentenza definitiva costituirebbero, purtroppo, la conferma della cafonaggine, della cialtroneria e del delirio di onnipotenza che può caratterizzare perfino un parlamentare: frasi che non possono che rattristare ancora di più quei cittadini onesti alle prese con difficoltà economiche e sofferenze di cui soggetti simili, con i noti stipendi e benefici economici, abituati a vivere in uffici e ambienti ovattati, o non hanno la minima idea o se ne fregano.

Il nome del senatore che, tuttavia, nega di averle pronunciate (cliccare qui) e di cui la Procura di Trani ha chiesto al Senato l’autorizzazione all’arresto è ben noto alle vittime di abusi bancari per essere stato, nel 2011, autore di un emendamento alla legge di conversione del decreto “milleproroghe” col quale aveva pensato di modificare una norma del codice civile (art. 2935). L’articolo, rimasto invariato per quasi 70 anni, avrebbe dovuto prevedere un’interpretazione autentica secondo cui, in materia di conti correnti, la prescrizione delle annotazioni sarebbe dovuta iniziare a decorrere dal giorno delle annotazioni stesse. Non si sarebbe dato luogo, in ogni caso, alla restituzione degli importi già corrisposti.

Una norma, in sostanza, con cui si sarebbe voluto dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione di quanto pagato in più dai correntisti nel corso di rapporti ultradecennali e contrastante con quanto, invece, circa due mesi prima aveva affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza del 2 Dicembre 2010, n. 24418).

L’emendamento di Azzolini apparve subito un regalo alle banche tanto più che fu inserito “last minute” senza passaggio alle commissioni competenti e senza, dunque, che fosse preceduto da dibattito parlamentare (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Sera del 22 febbraio 2011).

Già all’indomani dell’entrata in vigore della legge, la norma, invocata dalle banche nel tentativo di ottenere l’accoglimento di eccezioni di prescrizione, fu ritenuta inapplicabile nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione degli importi indebitamente pagati (vedasi Corte d’Appello di Ancona, ord. 3 Marzo 2011). In seguito a varie ordinanze con cui era stata sollevata di questione di legittimità costituzionale, la Consulta ad Aprile 2012 la dichiarò incostituzionale (Corte Costituzionale, sent. 5 Aprile n. 78; per leggere il mio post su questo stesso blog, cliccare qui).

Un tentativo, dunque, non riuscito ma che, sicuramente, resta tra le norme -per fortuna, cancellata dalla Corte Costituzionale-con cui, grazie alla “brillante idea” del senatore Azzolini (secondo quanto riportato, all’epoca, da organi di stampa, fratello di un consigliere di amministrazione di istituti bancari) si era tentato di favorire, ancora una volta, le banche. Quella volta il senatore Azzolini dimostrò l’arroganza verso gli utenti bancari e quanto avevano deciso i giudici anche di legittimità cercando di introdurre una norma che avrebbe calpestato quanto era stato riconosciuto dalla giurisprudenza. Ora è accusato per avere arbitrariamente imposto il proprio potere su una struttura pubblica. Tra le frasi intercettate pare che avrebbe manifestato il proprio potere anche con una frase, di certo, “non onorevole”, volgare e scurrile (cliccare qui per leggere l’articolo su Il Fatto Quotidiano). Chissà se, nel 2011, non avrà pensato la stessa cosa nei confronti dei cittadini onesti, vittime di abusi bancari e dei giudici che, in materia di prescrizione sui rapporti di conto corrente, avevano manifestato un orientamento opposto a quanto avrebbe voluto! Allora, probabilmente, dimostrò il massimo favore verso il mondo bancario e la massima arroganza verso le vittime di abusi bancari continuando, tuttavia, ad occupare il seggio ed, anzi, riuscendo a farsi rieleggere nella legislatura successiva. Oggi è accusato, per gravi fatti, con una richiesta di arresti domiciliari. Potrebbe essere una buona occasione per riflettere maggiormente sul doveroso rispetto verso gli altri e, soprattutto, verso gli imprenditori e cittadini onesti.

In Parlamento, mentre c’è chi si è già espresso preannunciando di votare favorevolmente alla richiesta di arresto, non manca chi tenta di difenderlo. Opinione e comportamento, questi ultimi che, “in nome del garantismo”, potrebbero anche, in teoria, condividersi, in linea con l’opportunità di evitare l’adozione di misure cautelari quando non se ne ravvisi la necessità o non sussistano gravi indizi. Ma se indagato per il crac fosse non il senatore Azzolini (autore, come detto, nel 2011, di un emendamento “salva banche”) ma, ad esempio, un imprenditore fallito a causa del comportamento posto in essere da banche? Sarebbero così garantisti quei ministri o parlamentari che cercano di fare evitare gli arresti al loro (davvero onorevole?) collega? (cliccare qui)

Azzollini a suor Marcella: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca” – Il Fatto Quotidiano.

“Vi piscio in bocca? Mai detto”. Azzolini nega, ma tace sul Pd pronto a votare l’arresto

Nuova grana per Alfano: chiesto l’arresto del senatore Azzollini (Ncd)

 

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Anche le sofferenze, i dispiaceri e lo stress da abusi bancari possono causare seri danni alla salute. Apprezzato da professionisti e imprenditori il convegno a Roma sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali

Posted by Roberto Di Napoli su 30 Maggio 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

E’ stato particolarmente apprezzato il convegno -a quanto pare, il primo in Italia- organizzato dall’associazione ASERNUI tenutosi lo scorso 23 Maggio a Roma su un tema, a mio avviso, finora non approfondito scientificamente o dalla giurisprudenza: i danni alla salute da abusi bancari: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali. 11229400_10206798948714883_1860879685365692428_nCome già avevo considerato nel mio precedente post, mentre, infatti, copiosa giurisprudenza ha già, molteplici volte, ribadito la nullità delle varie clausole nei contratti di apertura di credito in conto corrente che aggravano la posizione contabile del correntista (fino, addirittura, a potersi verificare che, all’esito del giudizio, colui che appariva debitore sia dichiarato creditore) o la nullità di contratti di mutuo o delle relative clausole contenute anche in altre tipologie di contratti bancari (ad esempio, nei contratti di leasing o finanziamento al consumo), non risultano particolari pronunce giurisprudenziali sul risarcimento dei danni alla salute o nel cambiamento di vita patiti dalla persona umana e determinati dal comportamento illegittimo posto in essere dalla banca. Eppure, chiunque può immaginare lo stravolgimento che subisce il soggetto danneggiato: non solo la distruzione dell’impresa o del patrimonio o la perdita di beni, non solo pregiudizi patrimoniali ma danni anche alla persona (intesa come soggetto in relazione “naturale” e/o “professionale” con altri individui) e nella persona, potendo, infatti, alcuni pregiudizi danneggiare, letteralmente, l’organismo umano. E’ sicuro che la perdita di beni determini solo danni patrimoniali? Si pensi all’imprenditore che fonda un’impresa e che, a causa di segnalazioni alla Centrale Rischi o di pretese che, all’esito di giudizi, si rivelano infondate o, comunque, illegittime, abbia, nel frattempo, dovuto licenziare i propri dipendenti o abbia dovuto rinunciare all’impresa o abbia perso anche la casa. 11350018_10206799103038741_165353883_n (1)Credo che non siano coinvolti solo “beni” materiali ma, in questi casi, sia lesa la stessa “proiezione” della persona che quei beni possono rappresentare. Si pensi anche alla perdita della proprietà dell’abitazione che non può ritenersi solo una perdita patrimoniale dal momento che la dimora è anche un luogo rappresentativo di affetti, dell’inviolabilità della vita domestica, della casa, luogo in cui si racchiude la riservatezza, la personalità di una persona o di una famiglia. Pregiudizi, dunque, che, di norma, coinvolgono così profondamente l’animo della persona fino a poter compromettere seriamente la stessa salute causando un vero e proprio danno biologico. Dopo il saluto del Presidente dell’Associazione ASERNUI Prof. Luigi Cataldi (moderatore del convegno), e l’intervento di Sua Eminenza, Cardinale Elio Sgreccia, su un auspicabile rispetto dell’etica nella finanza, ho esposto i principali vizi nei rapporti di conto corrente e mutuo. Interessante e specifico è stato, poi, l’intervento della Professoressa Leda Galiuto, professoressa aggregata del Dipartimento di cardiologia dell’Università Cattolica di Roma, che ha illustrato le cause delle IMG-20150523-WA0002principali patologie dell’apparato cardiocircolatorio confermando come lo stress o i dispiaceri, anche derivanti da preoccupazioni determinate da abusi bancari, possano essere fattori determinanti tali gravissimi danni alla salute o alla vita. IMG-20150523-WA0004Di grande interesse, ancora, la relazione del dott. Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti e consulente contabile “giurimetrico” che ha illustrato le ragioni per le quali la formula invocata dalla difesa delle banche ai fini della verifica dell’usurarietà e – a loro dire- imposta dalla Banca d’Italia ai fini della determinazione del TEG (ossia, la formula con l’addizione tra due frazioni nelle quali, una, rapporterebbe gli interessi ai numeri mentre, la seconda, commissioni, spese e altri oneri all’accordato piuttosto che quella, con unica frazione, in cui ogni costo collegato al credito, conformemente a quanto disposto dall’art. 644 cod. pen. ) non solo sia erronea (come riconosciuto corretto dalla maggior parte dei giudici di merito e di legittimità) ma possa anche costituire l’elemento oggettivo del reato di falso ideologico.

Nella sessione pomeridiana, di grande interesse e particolarmente apprezzato, poi, l’intervento della psicologa dott.ssa Luana Lentini che ha illustrato alcuni studi e linee guida per l’accertamento del danno biologico di natura psichica derivante dalle sofferenze o dallo stress della vittima di abusi bancari.

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L’avvocato Francesco Cocola ha, invece, relazionato sui principali motivi di illegittimità, riconosciuti dalla giurisprudenza, nella condotta posta in essere da Equitalia e sugli strumenti di difesa del cittadino-contribuente.

Il seminario, sicuramente innovativo per le tematiche trattate e per gli “spunti di riflessione” emersi si è protratto per l’intera giornata (dalle 9,30 alle 18) ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il riconoscimento ai partecipanti di 8 crediti per la formazione continua

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