IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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L’invito di ex terroristi alla Scuola Superiore della Magistratura, accanto ai familiari delle vittime, poteva valere solo come “testimonianza” del percorso rieducativo? E il seminario di luglio 2014 sull’usura bancaria presso la sede dell’Abi?

Posted by Roberto Di Napoli su 13 febbraio 2016

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Ha suscitato polemiche e opinioni opposte, nei giorni scorsi, l’originario programma della Scuola Superiore della Magistratura che prevedeva, quali invitati in una sessione del corso rivolto a magistrati sulla “Giustizia riparativa”, insieme a familiari di vittime del terrorismo, anche alcuni ex brigatisti (clicca qui per leggere l’articolo pubblicato su Il Sole 24 ore”.

Non è la prima volta che la scelta degli “ospiti” ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore sia -forse, non senza ragione- criticata. Dalla lettura dei giornali dei giorni scorsi, sembra sia stato dimenticato un altro seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nel mese di luglio 2014, su un tema che -probabilmente a causa di fuorvianti circolari diffuse dalla Banca d’Italia a partire dal mese di ottobre 1996 che hanno contribuito a generare una confusione contrastante con l’apparente chiarezza di una norma di legge- ancora oggi è oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrapposti e che coinvolge rilevanti interessi economici: l’usura bancaria e la rilevazione del tasso usurario. Il seminario “L’usura: profili civilistici e penalistici” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Banca d’Italia e l’Abi e rivolto, appunto, ai magistrati, si è tenuto il 14 e 15 luglio 2014 presso la sede dell’Abi: tra i relatori,  “illustri” difensori di banchieri. Non mancò, allora, chi diede risalto all’iniziativa, resa singolare sia dalla location (la sede dell’Abi; forse, quantomeno, discutibile dal momento che oggetto delle due giornate di studio era proprio la rappresentazione giurisprudenziale in materia di usura bancaria) sia dalla scelta dei relatori; tra questi nessuno dei principali rappresentanti di consumatori e utenti che, in ossequio a quanto riconosciuto ora anche dalla Corte di Cassazione, da anni, sostengono l’inidoneità delle circolari della Banca d’Italia a derogare all’unico criterio di calcolo desumibile dall’art. 644 cod. pen. per la determinazione del tasso effettivo globale ai fini della valutazione di usurarietà.

In seguito alle nuove, recenti polemiche, l’invito agli ex brigatisti è stato annullato. Potrei anche accettare che, nell’ottica di “rieducazione del condannato” prevista dall’art. 27 della Costituzione, la partecipazione di ex terroristi possa non scandalizzare od, anzi, possa essere utile quale testimonianza. Ed è per questo che, a mio avviso, potrebbero anche condividersi le parole di un magistrato di sorveglianza che, nella mailing list dei magistrati, avrebbe risposto alle polemiche sollevate da alcuni colleghi sostenendo di non potere immaginare un settore della giustizia, quale quello della rieducazione seguente alla condanna, senza considerare le parole del condannato e che, solo in tal modo, si potrebbe dare sostanza all’art. 27, terzo comma, della Costituzione “in modo non automatico, scontato magari fasullo“. Allo stesso modo potrebbero condividersi le parole dell’ex presidente della Corte Costituzionale prof. Onida il quale ha sottolineato, innanzitutto, come all’incontro annullato sulla “giustizia riparativa” erano previste, accanto a quelle dei familiari di vittime, le “testimonianze” e non le lezioni dei due ex terroristi e che ha ricordato la necessità che la Scuola Superiore resti “indipendente” sostenendo che “la formazione, iniziale e continua, dei magistrati è chiamata a fornire ad essi strumenti culturali e occasioni di confronto affinché nel «servizio giustizia» sia non solo garantita l`indipendenza del giudiziario dagli altri poteri, ma sia anche assicurata la necessaria apertura alla società e alle sue esigenze. Una formazione solo tecnico-giuridica, o solo autoreferenziale, «di categoria», non può servire allo scopo“.

Pur se si potesse condividere l’idea di invitare ex terroristi al fine di ascoltare le loro esperienze nel percorso di rieducazione o quanto detto dal Prof. Onida circa la formazione dei magistrati anche quale offerta di confronto per assicurare al “servizio giustizia” l’apertura alla società e alle sue esigenze, credo che molti cittadini, giuristi, consulenti contabili e vittime di usura bancaria sarebbero curiosi di sapere se il valore e l’importanza del “confronto” e della “testimonianza” possano essere riconosciuti anche in un tema quale è quello dell’usura bancaria o se, invece, su tale tematica il Verbo divulgato dai rappresentanti del mondo bancario debba costituire la Verità assoluta: argomento, di certo, non meno importante sia per gli interessi coinvolti (di miliardi di euro) in ambito nazionale sia per i diritti delle banche e degli utenti (diritto di credito, di proprietà, di impresa, alla salute, alla vita, alla realizzazione della personalità) . Nel caso in cui, malgrado la palese organizzazione con l’ABI e la Banca d’Italia, si riconoscesse che l’invito rivolto, nel mese di luglio 2014, a relatori notoriamente difensori di banchieri e presso la sede dell’Abi non avrebbe leso l’immagine di imparzialità dei magistrati in quanto la scelta sarebbe stata determinata unicamente quale “testimonianza” dei protagonisti del tema in quella sede dibattuto, non si potrebbe, però, sfuggire da alcune domande che, fino ad ora, non hanno trovato risposta: dal momento che al consolidarsi della giurisprudenza in favore degli utenti bancari sull’anatocismo, sull’usura bancaria, sulle spese ed oneri fondati su clausole nulle hanno contribuito anche difensori degli utenti e di alcune associazioni dei consumatori che lottano da oltre 10 anni e che, ancora oggi, continuano a sostenere nei tribunali le loro motivazioni (finora, in gran parte condivise dai giudici) e ad opporsi alle diverse metodologie prospettate dalle difese delle banche, perché non sono stati invitati anche questi ultimi? Perché, tra i lavori del corso pubblicati sul sito, figurano soltanto slides e documenti che sembrerebbero sostenere la maggiore correttezza delle cosiddette “formule” della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale? Perché non sono stati richiesti ed offerti ai magistrati altri studi dottrinari e giurisprudenziali che sostengono l’erroneità se non la falsità di quelle Istruzioni? Per quale motivo la Scuola Superiore della Magistratura, a luglio 2014, ha scelto di invitare solo relatori esperti in difese in favore delle banche? 

Sos Utenti onlus, associazione che, dal 2005 ad oggi, coi suoi tecnici (contabili e giuristi), ha contribuito a fare ottenere migliaia di sentenze in favore degli utenti, da circa un anno, a mezzo del suo presidente onorario dott. Gennaro Baccile, ha chiesto formalmente di organizzare un altro incontro rivolto ai magistrati (cliccare qui): non per divulgare e per sostenere come unica Verità la giurisprudenza o i ragionamenti in favore degli utenti, bensì, “in contraddittorio” e in un confronto coi giuristi e tecnici di schieramento opposto. Per quale motivo, ancora oggi, non si è fornita alcuna risposta all’invito di organizzare un sereno confronto con giuristi e coi tecnici sostenitori degli opposti orientamenti? Come mai -visto, tra l’altro, che anche la Corte di Cassazione ha, più di una volta, sostenuto l’inidoneità delle Istruzioni della Banca d’Italia a derogare alla legge penale- non si è ritenuto, in ossequio a quell’idea di occasione di “confronto” che la Scuola Superiore dovrebbe offrire ai magistrati, di organizzare analogo incontro in contraddittorio anche con difensori o associazioni di difesa delle vittime di usura bancaria? Eppure, oggi, forse, non sono poche le vittime o i familiari di vittime che, per abusi bancari, hanno subito la distruzione della loro vita o della salute. Conoscendo la serietà e il rigore del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura credo si possa ancora confidare nell’organizzazione di un altro seminario con relatori di diversi orientamenti.

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Seminario in videoconferenza sul contenzioso bancario (anatocismo e usura nei rapporti in conto corrente e nei mutui)

Posted by Roberto Di Napoli su 9 febbraio 2016

Oggi, dalle 13 alle 16, sarò lieto di partecipare, quale relatore, al seminario sul contenzioso bancario -in particolare, sui principali vizi nei contratti di apertura di credito e mutuo nonché sugli strumenti di difesa dell’utente bancario- organizzato dall’Associazione Avvocati per l’Europa e dalla rivista Il Foro Europeo. Il seminario rientra nell’attività di formazione continuativa per avvocati (anche a distanza) ed è accreditato dal C.N.F. . Informazioni e modalità di iscrizione sul sito del Foro Europeo (clicca qui).

Cliccare qui per aprire la pagina con il video

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BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO!

Posted by Roberto Di Napoli su 26 dicembre 2015

Buone feste e buon 2016

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Firenze, 11 Dicembre 2015- Giornata di studio sulla giurimetria nel contenzioso creditizio

Posted by Roberto Di Napoli su 10 dicembre 2015

Ringrazio Avvocatura Indipendente per avermi invitato, oggi 11 Dicembre, a Firenze, alla giornata di studio sulla “giurimetria nel settore creditizio“. Onorato di partecipare accanto ad autorevoli relatori quali il Procuratore Aggiunto di Firenze dott. Merlo, il Prof. Avv. Domenico Sinesio, professore ordinario di diritto privato all’Università di Napoli, il dott. Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti, l’avv. Federico Martino, penalista autore di interessante nota sul falso ideologico nelle Istruzioni della Banca d’Italia, e altri colleghi e consulenti.

Cliccare sul seguente link per informazioni sul programma pubblicato sulla rivista ilcaso.it.

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Convegno del Movimento 5 Stelle, a Teramo, per parlare anche di usura e abusi bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 13 novembre 2015

Con l’auspicio che sempre un maggior numero di parlamentari e politici comprendano le reali sofferenze delle vittime di abusi bancari e agiscano al fine di evitare continui regali alle banche sulla pelle dei cittadini e degli utenti, sono lieto di intervenire all’interessante convegno organizzato, a Teramo, dal Movimento 5 Stelle sabato 14 Novembre 2015.

locandina convegno Teramo 14 nov 15

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Sventato tentativo di una banca di ottenere esecutività a decreto ingiuntivo di circa 6 milioni di euro omettendo di dare atto degli importi già percepiti

Posted by Roberto Di Napoli su 1 novembre 2015

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Fallito altro tentativo di un colosso bancario di ottenere, a carico di una società di costruzioni associata a Sos Utenti e da me difesa, istanza di provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo di oltre 6 milioni di euro. All’udienza del 28 Ottobre scorso, dinanzi al Tribunale di Roma, la banca pensava di ottenere il titolo esecutivo sottacendo, però, che, nelle more di fissazione dell’udienza, rinviata di circa un anno a causa della sostituzione di vari magistrati e di designazione del titolare, aveva già ottenuto la restituzione di quasi 2 milioni di euro. Mutuo, peraltro, viziato da molteplici vizi riscontrati da apposita consulenza contabile che era stata effettuata, per conto della mutuataria, dal dott. Gennaro Baccile. Uno dei non pochi esempi di banca che tenta di ottenere un titolo foriero di danni a vari diritti inviolabili della persona (cliccare qui per leggere un mio articolo sulla provvisoria esecutorietà e i diritti fondamentali della persona pubblicato sulla rivista Diritto.it), procrastinando ogni accertamento sulla fondatezza e legittimità del titolo. Anche in questo caso, però, la banca, evidentemente …… aveva fatto male i conti!

Per approfondimenti sugli strumenti di difesa dagli abusi bancari, mi permetto di ricordare che è nelle librerie giuridiche (oltre che in quelle online) la V edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli Editore, Luglio 2015 e l’appendice “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli Editore, Luglio 2014.

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Napoli 23 Ottobre 2015 e Genova 16 Ottobre, due interessanti giornate di confronto con giudici e professori universitari in materia di contenzioso bancario.

Posted by Roberto Di Napoli su 25 ottobre 2015

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E’ stato particolarmente apprezzato il seminario di approfondimento “giurimetrico” in materia di contenzioso bancario tenutosi a Napoli lo scorso venerdì 23 Ottobre, organizzato dalla SOS Utenti e dal dott. Gennaro Baccile. Il seminario, nel quale ho avuto il piacere di intervenire, è stato un’opportunità di confronto per avvocati, consulenti contabili e imprenditori su varie questioni, tra le più dibattute in dottrina e giurisprudenza, quali quelle della decorrenza della prescrizione in materia di rivendicazione degli indebiti bancari e della (ir)rilevanza delle varie circolari della Banca d’Italia. Il confronto si è rivelato di particolare importanza anche in considerazione dell’autorevole presenza del Prof. Domenico Sinesio, professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e del dott. Giovanni Di Nella, Dottorando in Metodi quantitativi per l’economia presso l’Università degli studi di Cassino, Cattedra di Matematica e Tecnica attuariale che ha fornito vari spunti di riflessione in merito alle formule per il calcolo del TEG. Molto apprezzati e di grande interesse anche gli interventi del collega avv. Federico Di Martino, del foro di Chieti, che ha illustrato le sue considerazioni in merito all’ipotizzabile configurazione del reato di “falso ideologico nelle Istruzioni applicative della L. 108/1996″ nonchè dell’avv. Domenico Leo del foro di Torre Annunziata e del dott. Giuseppe Giove. Molto interessante anche la testimonianza di quanto subito dall’imprenditore Francesco Peluso, cui recentemente è stato dedicato un servizio andato in onda su La7 nel corso della puntata di La Gabbia del 14 Ottobre scorso.

Analogamente importante il seminario tecnico giuridico sul contenzioso bancario, organizzato dall’associazione A.i.bi.m. e dal sig. Elvio Ermacora, che si è tenuto venerdì scorso 16 Ottobre a Genova e nel quale ho avuto l’onore di intervenire tentando di portare un mio contributo alla divulgazione degli strumenti giuridici a tutela dell’utente bancario. Di particolare interesse, oltre agli interventi della collega avv. Sabrina Macciò, del foro di Savona, e del dott. Montefusco, consulente contabile, sono state le relazioni del dott. Flavio Cusani e del dott. Andrea Loffredo, entrambi magistrati presso il Tribunale di Benevento. DSC01818
Il dott. Cusani, autore anche di un recente volume “Contenzioso bancario e procedure concorsuali“, Direkta edizioni, fu autore di una delle prime ordinanze di rimessione alla Consulta della questione di costituzionalità dell’art. 25 d.lgs. 342/1999 laddove prevedeva la sanatoria delle clausole anatocistiche presenti nei contratti stipulati precedentemente alla modifica legislativa. La questione, come è noto, fu ritenuta fondata al punto che la Corte Costituzionale, investita della questione anche da altri Tribunali, con sentenza del 17 Ottobre 2000 n. 425 dichiarò l’incostituzionalità della norma. Il dott. Andrea Loffredo, invece, tra i vari provvedimenti, è stato autore dell’ordinanza di rimessione alla Consulta della norma del cosiddetto milleproroghe del 2011 (art 2 comma 61 D.L. 225/10) con cui si modificò l’art. 2935 del codice civile mediante l’introduzione di un comma con cui si voleva che, in materia di rapporti di conto corrente, la prescrizione decennale iniziasse a decorrere dalla data delle singole annotazioni (al contrario di quanto era stato riconosciuto dalla giurisprudenza e, dunque, con evidente pregiudizio al diritto, di molti correntisti, alla restituzione degli arbitrari addebiti da parte delle banche). Anche tale questione, come ricordiamo, è stata ritenuta fondata dalla Consulta che, con sentenza del 5 Aprile 2012 n. 74, ha dichiarato incostituzionale la modifica.

All’evento è stato dedicato anche un servizio da parte del TGR Rai Liguria di sabato 17 Ottobre, edizione delle 14.DSC01827

Cliccare qui per vedere il video del TGR Rai Liguria (nei titoli e a partire dal minuto 5 e 51”).

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Il Tribunale di Verona conferma l’onere a carico della banca di provare il credito. La banca notifica decreto ingiuntivo di oltre 1 milione di euro. Il giudice lo revoca condannandola al pagamento delle spese di lite.

Posted by Roberto Di Napoli su 14 ottobre 2015

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Non è la prima volta che, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca, il giudice, accogliendo le eccezioni dell’utente bancario, revochi il provvedimento condannando piuttosto la banca alla restituzione di importi in favore del correntista e al pagamento delle spese di lite (tra i casi da me riportati su questo post, cliccare qui per un caso di revoca di decreto ingiuntivo essendo risultata la falsità della firma del soggetto che secondo la banca era fideiussore; oppure cliccare qui per un caso di revoca di un decreto ingiuntivo con contestuale condanna della banca ingiungente alla restituzione di importi alla correntista e condanna alle spese).

E’, ormai, principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della banca provare la fondatezza del credito producendo tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto. Nel caso in cui essa presenti la documentazione solamente a partire da una certa data, ciò non consente di comprendere come il saldo iniziale debitore risultante dall’estratto conto fornito si sia determinato: è per questo, quindi, che la giurisprudenza prevalente adotta il principio del cosiddetto “saldo zero” disponendo, quindi, l’azzeramento del primo saldo di cui la banca ha fornito documentazione e conteggiandosi, dunque, solo gli addebiti successivi (“depurando” il conto, ovviamente, degli addebiti fondati su clausole nulle; per approfondimenti e giurisprudenza, sia consentito il rinvio al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli Editore, 2015, pg. 408 e seguenti).

Il Tribunale di Verona, il cui orientamento, in materia di controversie bancarie, non è parso, finora, di certo, il più favorevole alle tesi difensive degli utenti bancari ove si consideri che, in materia di verifica dell’usurarietà, varie pronunce appaiono in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le commissioni di massimo scoperto devono essere computate ai fini del calcolo del TEG e del conseguente confronto col tasso soglia, con sentenza n.2117 del 22 Luglio 2015 ha confermato, però, che è carico della banca, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova del credito ingiunto.

Il caso. Nel 2012, un imprenditore, fideiussore di una società fallita, riceveva, su istanza di uno dei principali colossi bancari, la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale si ingiungeva il  pagamento di 1.128.638,06 euro oltre interessi e spese liquidate; il credito aveva origine, secondo quanto sostenuto dall’impresa creditizia, dal saldo di alcuni rapporti di conto corrente intercorsi con la società fallita. Proposta opposizione, l’utente (con l’ausilio dei sempre battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato di Confedercontribuenti Veneto) da me difeso in giudizio, eccepiva vari vizi tra i quali la mancata prova della fondatezza del credito, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale in quanto in contrasto anche con la delibera Cicr del 9 Febbraio 2000, l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e di altri oneri addebitati nel corso del rapporto.

All’esito della prima udienza, con ordinanza del 13 dicembre 2012, il Giudice, non avendo la banca ancora fornito la prova della fondatezza del credito ingiunto, accoglieva l’istanza proposta dalla difesa dell’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. Successivamente, fissata l’udienza per discussione orale della causa, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo sostenendo l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto che, quindi, sarebbero dovute essere stornate e fissava apposita udienza per il conferimento di incarico al consulente tecnico contabile. Durante i lavori peritali, però, anche il ctu rilevava la mancanza di estratti conto completi, ragion per cui non risultava possibile rispondere al quesito e decurtare gli importi non dovuti.

Fissata, quindi, nuova udienza per la discussione orale, il Tribunale di Verona ha emesso la sentenza rigettando, dunque, la pretesa della banca che aveva ingiunto l’ingente importo di oltre 1 milione di euro e che, invece, è stata costretta a pagare all’utente le spese di lite. 

Cliccare qui per leggere la sentenza e il decreto ingiuntivo revocato.

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