IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Nelle librerie giuridiche la IV edizione del mio “Risarcimento del danno da vacanza rovinata”. Un mio intervento sulla webradio IusLaw e su Il Foro Europeo.

Posted by Roberto Di Napoli su 9 agosto 2016

E’ nelle librerie giuridiche e in quelle online la IV edizione del mio volume “Risarcimento del danno da vacanza rovinata“, edito da Maggioli Editore.

Un libro nel quale ho cercato di riunire la normativa e la giurisprudenza in materia di viaggi e vacanze e che spero possa continuare ad essere apprezzato, come nelle precedenti edizioni, dal viaggiatore e dal turista anche se non sono mancate, in passato, recensioni con le quali il volume è stato ritenuto utile anche da tour operator e intermediari per difendersi da azioni infondate.

Credo che, ancora oggi, molti passeggeri e turisti non conoscono i propri diritti, quali ad esempio, quello ad ottenere una “compensazione pecuniaria” o le altre forme di assistenza nel caso di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, o analoghi benefici nel caso di disservizi sul trasporto ferroviario o su autobus. Diritti, tra l’altro, riconosciuti non solo dai giudici nazionali ma anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che più volte, investita dai giudici nazionali, si è espressa sull’interpretazione delle norme dei Regolamenti che, nell’obiettivo di fornire un’adeguata tutela dei passeggeri e dei consumatori, attribuiscono loro vari diritti di assistenza  e indennizzi.

Altri capitoli sono dedicati alla responsabilità per le cose portate in albergo o nelle carrozze letto, al contratto di ormeggio dell’imbarcazione, alla responsabilità nel caso di danneggiamento o furti, ai contratti di pacchetto turistico, alle pubblicità ingannevoli, ecc.

Pubblico il link ad un mio intervento trasmesso e diffuso oggi da Ius Law web radio (cliccare qui).

Al volume è stato dedicato anche uno spazio dal Tgnews del portale Il Foro Europeo (cliccare qui).

L’indice degli argomenti trattati può essere letto, cliccando qui, dal sito della casa editrice Maggioli Editore.

copertina risarcimento danno vacanza rovinata

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Roma 5 luglio 2016, seminario “multisala” (con collegamento da varie altre sedi) in diretta streaming sulla giurimetria bancaria.

Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2016

locandina seminario CNEL 5 luglio 16Martedì 5 luglio 2016, a Roma presso la sede del CNEL (via Lubin, all’interno di Villa Borghese) si terrà il seminario organizzato da Sos Utenti sulla giurimetria bancaria. Il convegno potrà essere seguito “in multisala”, ossia in diretta streaming, presso le diverse “sale” collegate e, precisamente, da Padova, Firenze, Civitanova Marche, Taranto, Napoli e Potenza (l’indirizzo delle sedi e le modalità di iscrizione e partecipazione sono pubblicate sul programma di cui al link alla fine del presente post o, comunque, sul sito dell’associazione Sos Utenti. Tra i relatori, oltre al dott. Gennaro Baccile (Presidente onorario e fondatore di Sos Utenti), anche parlamentari, magistrati e colleghi avvocati.

Un mio breve intervento previsto per il tardo pomeriggio.

Il convegno è organizzato anche col patrocinio e la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, dell’Ordine dei Dottori e dei commercialisti e della Scuola forense di Taranto.

Il tema è di particolare interesse anche in considerazione di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di eccezione di usurarietà o di “saldo zero” nelle controversie tra banche e utenti.

Programma, informazioni e modalità di iscrizione cliccando qui.

Di seguito i principali temi (dal sito di Sos Utenti) del seminario:

1) Prove Tecniche e Accertamento Giurimetrico TAEG USURARIO e conseguenze civilistiche nei contratti di Mutuo, di Leasing, di Cessione Quinto dello Stipendio e Aperture di credito in conto corrente alla luce della Legge e giurisprudenza di Cassazione Penale, Corti d’Appello di Milano, Torino e Cagliari e Trib. Di Massa.
2) Analisi Giurimetrica dei profili di incostituzionalità della modifica delle Soglie della Legge antiusura;
3) Onere della Prova in tema di annotazioni e saldi sul conto corrente nella rivendicazione degli indebiti Bancari e c. d. “saldo Zero”: contrasto Cassazione N° 9201/2015 e giurisprudenza di merito;
4) Impatto Macroeconomico della Legislazione antiusura, effetti della modifica dei Tassi Soglia del 2011 e valutazioni conseguenze MANIPOLAZIONE fraudolenta dell’ EURIBOR periodo 2005-2008.

locandina convegno multisala Taranto 5 luglio 16

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Attuazione della democrazia costituzionale per superare la crisi. Confronto interdisciplinare sulla verifica attuativa della Costituzione Italiana e possibili rimedi”. Interessante convegno a Roma organizzato da SOS Utenti e A.R.De.P.

Posted by Roberto Di Napoli su 9 giugno 2016

Si terrà domani, 10 giugno 2016, a Roma presso la sede del CNEL, un interessante seminario, con autorevoli relatori, sul tema: “Attuazione della democrazia costituzionale per superare la crisi. Confronto interdisciplinare sulla verifica attuativa della Costituzione Italiana e possibili rimedi”.

Il convegno è organizzato da SOS Utenti e dall’Associazione per la riduzione del debito pubblico.

Tra i relatori, oltre al dott. Gennaro Baccile (Fondatore e Presidente Onorario di Sos Utenti), anche il Prof. Nino Galloni, tra i più noti e autorevoli economisti italiani, discepolo del Prof. Federico Caffè e autore di innumerevoli pubblicazioni. E’ previsto, inoltre, l’intervento di parlamentari tra cui il Sen. Maurizio Buccarella (M5S), magistrati e docenti universitari.

Per leggere il programma e per le modalità di iscrizione, cliccare qui.

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Mio intervento nel corso della puntata dedicata da Ius Law Web Radio sul contenzioso bancario

Posted by Roberto Di Napoli su 5 giugno 2016

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Pubblico di seguito il link della puntata della rubrica “Svegliatiavvocatura“, andata in onda lo scorso mercoledì 1 giugno e ancora ascoltabile, che IusLaw Web Radio ha dedicato alle controversie tra banche e utenti e nel corso della quale è stata inserito anche un mio intervento.

Parlando della crescente sensibilità e professionalità di magistrati, avvocati e consulenti che si trovano a valutare e decidere casi in cui si denunciano abusi bancari, ho ricordato come, purtroppo, si avverta ancora la sensazione che l’usura o l’estorsione bancaria sia ritenuta meno dannosa di quella criminale. Ho, quindi, manifestato ancora una volta la mia opinione, ossia, che tali fatti, laddove commessi nell’esercizio di attività bancaria, siano stati, innanzitutto, previsti dal legislatore come circostanza aggravante. Ho ricordato, inoltre, che se, purtroppo, si legge, spesso, su articoli di cronaca, che l’usuraio “criminale”, solitamente, laddove la vittima non adempia al ricatto, commette danni materiali a cose o persone (e che meritano, ovviamente, il massimo della pena), i danni commessi dall’agente che esercita attività bancaria non sono meno gravi: la vittima che non paga interessi usurari o, comunque, il saldo determinato da addebiti illegittimi subisce esecuzioni (che, poi, magari, all’esito di lunghi giudizi, si rivelano illegittime) con conseguente perdita di beni mobili o immobili; è costretto a licenziare dipendenti o a chiudere l’azienda; viene segnalata ingiustamente nelle centrali rischi con conseguente impossibilità di ottenere credito dagli intermediari legali e, dunque, a rinunciare definitivamente alla propria impresa rischiando di trovandosi privo anche dei mezzi di sussistenza. Non si possono escludere, inoltre, gravi danni alla della salute e alla vita dal momento che tali abusi possono anche provocare pregiudizi non patrimoniali di carattere biologico.

La puntata del 1° giugno 2016 può essere ascoltata, oltre che cliccando sotto al presente post, dal sito della Web Radio cliccando qui, oppure, scaricando l’app da android o da apple store. La mia intervista è a partire dal sesto minuto circa ed è divisa in due parti.

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Tg News della rivista giuridica Foro Europeo dedicato ad anatocismo, usura e abusi bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 26 Maggio 2016

Ringrazio il direttore e la redazione del noto portale e rivista giuridica telematica Foro Europeo per avermi nuovamente invitato per parlare di anatocismo, usura e abusi bancari; dopo avere già organizzato vari seminari di approfondimento (l’ultimo il 9 febbraio scorso) questa volta la rivista ha dedicato un apposito spazio anche nel proprio TG News: pochi minuti che spero possano essere sempre utili per divulgare a colleghi e agli utenti bancari gli strumenti di difesa contro pretese illegittime.

Per maggiori approfondimenti, si riporta di seguito il link del videoseminario del 9 febbraio 2016 organizzato dalla stessa rivista giuridica telematica (cliccare qui).

Ricordo, inoltre, che è nelle librerie la V edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, Maggioli, 2015 nonché il volume specifico “L’Usura nel contenzioso bancario” edito dalla stessa casa editrice, 2014. Entrambi sono acquistabili, oltre che sul sito della casa editrice, anche nelle principali librerie online.

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Dopo avere ottenuto circa 420 milioni di vecchie lire a fronte di un mutuo di 300, la banca pignora la pensione pretendendo ancora oltre 150 mila euro. Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura.

Posted by Roberto Di Napoli su 5 Maggio 2016

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Dopo avere stipulato, nel lontano 1991, un contratto di mutuo fondiario avente ad oggetto un capitale di lire 300 milioni di vecchie lire garantito da ipoteca e patito l’espropriazione degli immobili facendo ottenere alla banca, nel 2002, quale ricavato dalla vendita, ben 415.000.000, ossia il capitale e gli interessi, nonchè, dopo qualche anno, oltre 10 mila euro di mensilità di stipendi, un maestro di disegno in pensione rischiava, ora, di vedersi sottrarre anche la pensione fino a oltre 150 mila euro. Questa volta, però, il probabile desiderio della banca di continuare ad agire indisturbata e di acchiappare ciò che restava ad un povero pensionato (almeno, per ora) non è si è realizzato. Pensava, probabilmente, che, anche questa volta, l’esecutato non si sarebbe difeso lasciandole prendere, senza dovere dare giustificazione, gli ultimi frutti di anni di onesto lavoro.

Quando ormai era sicuro di avere estinto ogni debito, per quel mutuo di oltre vent’anni fa, e che la banca, dopo avere ottenuto la restituzione di oltre duecentocinquantamila euro, fosse rimasta soddisfatta, nel mese di giugno dello scorso anno il pensionato ha ricevuto, dapprima, il precetto e poi il pignoramento presso terzi (in particolare, all’INPS) di oltre 153 mila euro. Una nota società cessionaria del credito, infatti, omettendo di precisare gli importi già riscossi dalla banca cedente, col pignoramento chiedeva al Tribunale di Roma l’assegnazione del considerevole importo pignorato.

All’udienza del 1° marzo 2016, però, l’esecutato da me difeso (con la collaborazione dell’avv. Marina Marasca e dell’avv. Daniele Rossi),  faceva presente di avere depositato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza per la sospensione dell’esecuzione nella quale (oltre a documentare gli importi già percepiti dalla banca e il tasso effettivo applicato così come quantificato con la consulenza tecnica di parte del perito dott. Francesco Olivieri) era stata eccepita la sopravvenuta estinzione di ogni obbligazione  a suo carico e, dunque, la mancanza di valido ed attuale titolo esecutivo, l’usurarietà degli interessi e dei vantaggi conseguiti dalla banca e, comunque, la nullità della clausola determinativa degli interessi che, così come formulata nel contratto, sembrerebbe indeterminata ed indeterminabile. In seguito alla memoria difensiva con la quale la società procedente, insistendo nell’assegnazione delle somme pignorate, sosteneva, tra l’altro, l’inapplicabilità della legge 108/1996 a contratti stipulati precedentemente, l’opponente da me patrocinato ribadiva le proprie eccezioni ricordando varie pronunce giurisprudenziali in materia; è stato rappresentato, quindi, come, a fronte del mutuo di 300 milioni di vecchie lire e malgrado, già dopo circa 11 anni dalla stipula, la banca avesse ricevuto il ricavato delle vendite immobiliari pari ad oltre 230mila euro, con la procedura per espropriazione presso terzo instaurata, chiedesse, ancora, altri € 153.902,61. Si è evidenziato, insomma, come per un mutuo di trecentomilioni, detratto il capitale (già riscosso, si ripete, dopo appena 11 anni dalla stipula), la banca tentasse di ottenere un profitto, in sostanza, di oltre quattrocentomilioni, ossia, di quasi mezzo miliardo di vecchie lire!!!

Concessi alle parti i termini per memoria difensiva e repliche, con ordinanza del 20 aprile 2016, il Tribunale di Roma (Giudice dott. Vigorito) ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare non accogliendo, dunque, l’istanza di assegnazione delle somme pignorate avanzata dalla società cessionaria del credito. 

Pur contenente un probabile errore di calcolo laddove si è ritenuto inferiore l’importo complessivo già percepito dalla banca, a fronte del mutuo stipulato 25 anni fa, appare interessante la motivazione dell’ordinanza laddove si è dato atto delle “modifiche intervenute nella legislazione e nell’orientamento della giurisprudenza in ordine alla determinazione del tasso di interesse, alla sua illiceità ed alla validità delle clausole determinative degli interessi: aspetti, questi, che meritano, secondo il giudice, “un esame approfondito del rapporto fra le parti al fine di determinare, anche attraverso una ctu, l’esatto ammontare del credito residuo vantato” e che, quindi, “tale indagine deve, necessariamente, essere rimessa al giudizio di merito”.

Una decisione, dunque, a cui non si può che si sperare si uniformino altri giudici delle esecuzioni anche quando il titolo esecutivo, come nel caso di specie, sia rappresentato da contratti stipulati oltre vent’anni fa, prima dell’entrata in vigore sia del d.lgs. 385/1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario) che della normativa antiusura di cui alla legge 108/1996, con tassi di interesse che, quand’anche leciti, sarebbero oggi “ultrausurari”.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, sez. IV bis, del 20 aprile 2016.

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Perché presumere che il precettato o pignorato è sempre debitore? Perché non si introduce l’obbligo di avvertire il debitore della possibilità di opporsi all’esecuzione?

Posted by Roberto Di Napoli su 29 aprile 2016

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Giorni fa nel consultare il sito internet di un Tribunale, sono rimasto meravigliato nel constatare la presenza di un file contenente avvertimenti al debitore esecutato al fine di evitare la vendita dell’immobile oggetto del pignoramento: tra questi, la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento (dietro versamento del quinto e richiesta di rateizzazione). Riflettendo anche sul fatto che, con la norma introdotta dall’anno scorso nell’art. 480 c.p.c. (in particolare, con l’art. 131, lett. a), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) nel precetto il creditore deve avvertire il precettato della possibilità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, credo che manchi una norma che imponga un avvertimento, forse, più importante e che sarebbe conforme al necessario rispetto del diritto di proprietà e di altri diritti fondamentali della persona. Sarebbe, infatti, doverosa, a mio avviso, l’introduzione di un comma, nello stesso art. 480 c.p.c. -o, comunque, tra le norme del codice procedura civile- che imponga al creditore o alla cancelleria un’informazione fondamentale per colui che si ritiene essere il debitore: la possibilità di proporre opposizione preventiva (in seguito alla notifica del precetto) o all’esecuzione laddove il debitore ritenga che la pretesa non sia fondata o, comunque, contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo!!!! Perché, prima di avvertire sulle modalità e possibilità di pagamento al fine di evitare l’espropriazione, non si avverte il debitore anche della possibilità di opporsi e di richiedere la sospensione della procedura per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e, se non abbiente, della possibilità di ricorrere anche al patrocinio a spese dello Stato? Perché si deve presumere che il pignorato sia sempre davvero debitore? Si temono azioni temerarie? Si potrebbe aggiungere l’avvertimento che, in caso di opposizioni infondate, l’opponente può essere condannato al pagamento delle spese o, perfino, per lite temeraria. Credo, poi, che sarebbe civile e rispettoso della dignità della persona umana, della salute dell’esecutato e della sua famiglia che, tra gli accertamenti preliminari alla vendita, vi sia quello volto ad accertare l’eventuale presenza, nell’immobile pignorato, di minori o anziani e, comunque, ad assicurare un supporto psicologico impedendosi qualsiasi rilascio di abitazione se non dopo avere salvaguardato o quanto meno ridotto i rischi di pregiudizi di carattere psicofisico ai soggetti più deboli. Il diritto di credito non può prevalere sul diritto alla vita e alla salute!!!!

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Buona Pasqua!

Posted by Roberto Di Napoli su 27 marzo 2016

Col pensiero, in particolare, verso quanti soffrono, anche a causa di un Paese che troppe volte fa sentire i cittadini abbandonati e soli, faccio tanti auguri di Buona Pasqua e di tanta serenità ricordando alcune delle parole pronunciate oggi da Papa Francesco :”Con i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati per la fede e per la loro fedeltà al nome di Cristo e dinanzi al male che sembra avere la meglio nella vita di tante persone, riascoltiamo la consolante parola del Signore: “Non abbiate paura! Io ho vinto il mondo!” (…) “A quanti nelle nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di vivere, agli anziani sopraffatti che nella solitudine sentono venire meno le forze, ai giovani a cui sembra mancare il futuro, a tutti rivolgo ancora una volta le parole del Risorto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose … A colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalla fonte della vita”.

Cliccare qui per leggere l’articolo “ Il Papa: vicini a vittime del terrorismo Pace e speranza per il Medioriente“pubblicato sul sito Corriere.it

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