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Un senatore ad una suora: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca”. Sarebbe lo stesso soggetto che, nel 2011, pensava di trattare allo stesso modo le vittime di abusi bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 13 giugno 2015

Pur con la solita e doverosa premessa che le frasi sono quelle riportate da organi di stampa e, dunque, col rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, mi sembra evidente che se tali parole, insieme ai gravissimi fatti oggetto dell’accusa e della richiesta di arresto, dovessero trovare conferma in una sentenza definitiva costituirebbero, purtroppo, la conferma della cafonaggine, della cialtroneria e del delirio di onnipotenza che può caratterizzare perfino un parlamentare: frasi che non possono che rattristare ancora di più quei cittadini onesti alle prese con difficoltà economiche e sofferenze di cui soggetti simili, con i noti stipendi e benefici economici, abituati a vivere in uffici e ambienti ovattati, o non hanno la minima idea o se ne fregano.

Il nome del senatore che, tuttavia, nega di averle pronunciate (cliccare qui) e di cui la Procura di Trani ha chiesto al Senato l’autorizzazione all’arresto è ben noto alle vittime di abusi bancari per essere stato, nel 2011, autore di un emendamento alla legge di conversione del decreto “milleproroghe” col quale aveva pensato di modificare una norma del codice civile (art. 2935). L’articolo, rimasto invariato per quasi 70 anni, avrebbe dovuto prevedere un’interpretazione autentica secondo cui, in materia di conti correnti, la prescrizione delle annotazioni sarebbe dovuta iniziare a decorrere dal giorno delle annotazioni stesse. Non si sarebbe dato luogo, in ogni caso, alla restituzione degli importi già corrisposti.

Una norma, in sostanza, con cui si sarebbe voluto dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione di quanto pagato in più dai correntisti nel corso di rapporti ultradecennali e contrastante con quanto, invece, circa due mesi prima aveva affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza del 2 Dicembre 2010, n. 24418).

L’emendamento di Azzolini apparve subito un regalo alle banche tanto più che fu inserito “last minute” senza passaggio alle commissioni competenti e senza, dunque, che fosse preceduto da dibattito parlamentare (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Sera del 22 febbraio 2011).

Già all’indomani dell’entrata in vigore della legge, la norma, invocata dalle banche nel tentativo di ottenere l’accoglimento di eccezioni di prescrizione, fu ritenuta inapplicabile nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione degli importi indebitamente pagati (vedasi Corte d’Appello di Ancona, ord. 3 Marzo 2011). In seguito a varie ordinanze con cui era stata sollevata di questione di legittimità costituzionale, la Consulta ad Aprile 2012 la dichiarò incostituzionale (Corte Costituzionale, sent. 5 Aprile n. 78; per leggere il mio post su questo stesso blog, cliccare qui).

Un tentativo, dunque, non riuscito ma che, sicuramente, resta tra le norme -per fortuna, cancellata dalla Corte Costituzionale-con cui, grazie alla “brillante idea” del senatore Azzolini (secondo quanto riportato, all’epoca, da organi di stampa, fratello di un consigliere di amministrazione di istituti bancari) si era tentato di favorire, ancora una volta, le banche. Quella volta il senatore Azzolini dimostrò l’arroganza verso gli utenti bancari e quanto avevano deciso i giudici anche di legittimità cercando di introdurre una norma che avrebbe calpestato quanto era stato riconosciuto dalla giurisprudenza. Ora è accusato per avere arbitrariamente imposto il proprio potere su una struttura pubblica. Tra le frasi intercettate pare che avrebbe manifestato il proprio potere anche con una frase, di certo, “non onorevole”, volgare e scurrile (cliccare qui per leggere l’articolo su Il Fatto Quotidiano). Chissà se, nel 2011, non avrà pensato la stessa cosa nei confronti dei cittadini onesti, vittime di abusi bancari e dei giudici che, in materia di prescrizione sui rapporti di conto corrente, avevano manifestato un orientamento opposto a quanto avrebbe voluto! Allora, probabilmente, dimostrò il massimo favore verso il mondo bancario e la massima arroganza verso le vittime di abusi bancari continuando, tuttavia, ad occupare il seggio ed, anzi, riuscendo a farsi rieleggere nella legislatura successiva. Oggi è accusato, per gravi fatti, con una richiesta di arresti domiciliari. Potrebbe essere una buona occasione per riflettere maggiormente sul doveroso rispetto verso gli altri e, soprattutto, verso gli imprenditori e cittadini onesti.

In Parlamento, mentre c’è chi si è già espresso preannunciando di votare favorevolmente alla richiesta di arresto, non manca chi tenta di difenderlo. Opinione e comportamento, questi ultimi che, “in nome del garantismo”, potrebbero anche, in teoria, condividersi, in linea con l’opportunità di evitare l’adozione di misure cautelari quando non se ne ravvisi la necessità o non sussistano gravi indizi. Ma se indagato per il crac fosse non il senatore Azzolini (autore, come detto, nel 2011, di un emendamento “salva banche”) ma, ad esempio, un imprenditore fallito a causa del comportamento posto in essere da banche? Sarebbero così garantisti quei ministri o parlamentari che cercano di fare evitare gli arresti al loro (davvero onorevole?) collega? (cliccare qui)

Azzollini a suor Marcella: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca” – Il Fatto Quotidiano.

“Vi piscio in bocca? Mai detto”. Azzolini nega, ma tace sul Pd pronto a votare l’arresto

Nuova grana per Alfano: chiesto l’arresto del senatore Azzollini (Ncd)

 

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Anche le sofferenze, i dispiaceri e lo stress da abusi bancari possono causare seri danni alla salute. Apprezzato da professionisti e imprenditori il convegno a Roma sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali

Posted by Roberto Di Napoli su 30 Maggio 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

E’ stato particolarmente apprezzato il convegno -a quanto pare, il primo in Italia- organizzato dall’associazione ASERNUI tenutosi lo scorso 23 Maggio a Roma su un tema, a mio avviso, finora non approfondito scientificamente o dalla giurisprudenza: i danni alla salute da abusi bancari: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali. 11229400_10206798948714883_1860879685365692428_nCome già avevo considerato nel mio precedente post, mentre, infatti, copiosa giurisprudenza ha già, molteplici volte, ribadito la nullità delle varie clausole nei contratti di apertura di credito in conto corrente che aggravano la posizione contabile del correntista (fino, addirittura, a potersi verificare che, all’esito del giudizio, colui che appariva debitore sia dichiarato creditore) o la nullità di contratti di mutuo o delle relative clausole contenute anche in altre tipologie di contratti bancari (ad esempio, nei contratti di leasing o finanziamento al consumo), non risultano particolari pronunce giurisprudenziali sul risarcimento dei danni alla salute o nel cambiamento di vita patiti dalla persona umana e determinati dal comportamento illegittimo posto in essere dalla banca. Eppure, chiunque può immaginare lo stravolgimento che subisce il soggetto danneggiato: non solo la distruzione dell’impresa o del patrimonio o la perdita di beni, non solo pregiudizi patrimoniali ma danni anche alla persona (intesa come soggetto in relazione “naturale” e/o “professionale” con altri individui) e nella persona, potendo, infatti, alcuni pregiudizi danneggiare, letteralmente, l’organismo umano. E’ sicuro che la perdita di beni determini solo danni patrimoniali? Si pensi all’imprenditore che fonda un’impresa e che, a causa di segnalazioni alla Centrale Rischi o di pretese che, all’esito di giudizi, si rivelano infondate o, comunque, illegittime, abbia, nel frattempo, dovuto licenziare i propri dipendenti o abbia dovuto rinunciare all’impresa o abbia perso anche la casa. 11350018_10206799103038741_165353883_n (1)Credo che non siano coinvolti solo “beni” materiali ma, in questi casi, sia lesa la stessa “proiezione” della persona che quei beni possono rappresentare. Si pensi anche alla perdita della proprietà dell’abitazione che non può ritenersi solo una perdita patrimoniale dal momento che la dimora è anche un luogo rappresentativo di affetti, dell’inviolabilità della vita domestica, della casa, luogo in cui si racchiude la riservatezza, la personalità di una persona o di una famiglia. Pregiudizi, dunque, che, di norma, coinvolgono così profondamente l’animo della persona fino a poter compromettere seriamente la stessa salute causando un vero e proprio danno biologico. Dopo il saluto del Presidente dell’Associazione ASERNUI Prof. Luigi Cataldi (moderatore del convegno), e l’intervento di Sua Eminenza, Cardinale Elio Sgreccia, su un auspicabile rispetto dell’etica nella finanza, ho esposto i principali vizi nei rapporti di conto corrente e mutuo. Interessante e specifico è stato, poi, l’intervento della Professoressa Leda Galiuto, professoressa aggregata del Dipartimento di cardiologia dell’Università Cattolica di Roma, che ha illustrato le cause delle IMG-20150523-WA0002principali patologie dell’apparato cardiocircolatorio confermando come lo stress o i dispiaceri, anche derivanti da preoccupazioni determinate da abusi bancari, possano essere fattori determinanti tali gravissimi danni alla salute o alla vita. IMG-20150523-WA0004Di grande interesse, ancora, la relazione del dott. Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti e consulente contabile “giurimetrico” che ha illustrato le ragioni per le quali la formula invocata dalla difesa delle banche ai fini della verifica dell’usurarietà e – a loro dire- imposta dalla Banca d’Italia ai fini della determinazione del TEG (ossia, la formula con l’addizione tra due frazioni nelle quali, una, rapporterebbe gli interessi ai numeri mentre, la seconda, commissioni, spese e altri oneri all’accordato piuttosto che quella, con unica frazione, in cui ogni costo collegato al credito, conformemente a quanto disposto dall’art. 644 cod. pen. ) non solo sia erronea (come riconosciuto corretto dalla maggior parte dei giudici di merito e di legittimità) ma possa anche costituire l’elemento oggettivo del reato di falso ideologico.

Nella sessione pomeridiana, di grande interesse e particolarmente apprezzato, poi, l’intervento della psicologa dott.ssa Luana Lentini che ha illustrato alcuni studi e linee guida per l’accertamento del danno biologico di natura psichica derivante dalle sofferenze o dallo stress della vittima di abusi bancari.

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L’avvocato Francesco Cocola ha, invece, relazionato sui principali motivi di illegittimità, riconosciuti dalla giurisprudenza, nella condotta posta in essere da Equitalia e sugli strumenti di difesa del cittadino-contribuente.

Il seminario, sicuramente innovativo per le tematiche trattate e per gli “spunti di riflessione” emersi si è protratto per l’intera giornata (dalle 9,30 alle 18) ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il riconoscimento ai partecipanti di 8 crediti per la formazione continua

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Continuano i seminari su anatocismo e usura bancaria. I prossimi appuntamenti

Posted by Roberto Di Napoli su 16 Maggio 2015

Continuano le giornate di approfondimento sul contenzioso bancario e, in particolare, sugli strumenti di tutela da pretese viziate da clausole nulle e addebiti non dovuti. Il prossimo seminario, che si terrà venerdì 22 Maggio a Pescara e organizzato da Maggioli Editore (che è anche editrice, dal 2005, anche dei miei “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, manuale aggiornato negli anni e, ora, giunto alla IV edizione, e “L’usura nel contenzioso bancario“, 2014), ripetendo analoga iniziativa tenutasi a Milano lo scorso Dicembre e apprezzata da avvocati e consulenti contabili, prevede, oltre ad una parte “teorica” sui principali vizi e strumenti giuridici, la simulazione di un caso pratico e dibattito su pronunce giurisprudenziali anche sotto prospettive diverse, ossia, con il “punto di vista” del sottoscritto quale difensore dell’utente bancario, nonché quello della difesa della banca e del consulente tecnico. Sarò relatore, quindi, a Pescara, insieme alla collega avv. Elisabetta Mazzoli (autrice di “Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali“, Maggioli, 2014) e alla dott.ssa Marcella Caradonna autrice di “Come difendersi dalla Centrali Rischi nel contenzioso bancario“. Informazioni più dettagliate sul programma, costi e modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito della casa editrice (cliccare qui)

Prossimi altri seminari nei quali sarò relatore su “Anatocismo e usura: vizi nei contratti bancari” :

Bologna, 12 Giugno 2015 (cliccare qui)

Milano, 26 Giugno 2015  (cliccare qui)

Si terrà, invece, a Roma sabato prossimo, 23 Maggio, il convegno su “abusi bancari e danni alla salute” organizzato dall’associazione Aisernui (associazione che, sin dal 1993, organizza convegni, soprattutto, in campo medico) che, oltre al sottoscritto e al dott. Gennaro Baccile, quest’ultimo quale consulente contabile “giurimetrico”, prevede la partecipazione di una professoressa del Dipartimento di cardiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Prof. Leda Galiuto), di una dottoressa in psicologia (Dott.ssa Luana Lentini), di un medico legale (Dott. Alberto De Lorenzis) e di altro collega avvocato (Avv. Francesco Cocola) per discutere sulle varie patologie (sia sotto forma di danno biologico di natura psichica che all’apparato cardiocircolatorio) che possono insorgere nelle vittime di abusi bancari e sui quesiti che possono essere sollecitati al Giudice al fine dell’accertamento e loro quantificazione. Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione (alla data odierna risultano ancora aperte), cliccare qui. All’evento è dedicato anche il mio precedente post .

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013copertina usura nel contenzioso bancario

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Abusi bancari e danni alla salute. Convegno a Roma il 23 Maggio 2015 anche con medici e specialisti su “Abusi bancari, danni alla salute ed esistenziali: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali”

Posted by Roberto Di Napoli su 6 Maggio 2015

L’attuale quadro giurisprudenziale in materia di “abusi bancari” (specificatamente, di ripetizione degli interessi non validamente pattuiti o di quanto indebitamente percepito a causa dell’illegittima capitalizzazione trimestrale o di commissioni arbitrariamente applicate), se, da una parte, consente agli utenti bancari, soprattutto imprenditori, di ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalle banche nel corso di rapporti di conto corrente o di mutuo, dall’altra parte, lascia la sensazione di una non pari rilevanza attribuita, finora, da parte degli operatori del diritto, al tema del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dei suddetti vizi.

Credo che la questione non riguardi solo la “perdita di chances” qualora l’imprenditore avesse potuto destinare, prima di vedersi accolte le sue domande, ad investimenti le somme, invece, percepite dalla banca nel corso del rapporto. Dovrebbe, forse, costituire oggetto di una maggiore riflessione il tema della risarcibilità dei danni sia di carattere patrimoniale –quasi sempre ben più ingenti- subiti, ad esempio, a causa della perdita di beni di proprietà dell’imprenditore, della propria impresa, o, nel caso in cui non sia stata distrutta, della perdita dei maggiori utili che avrebbe potuto conseguire qualora non fosse stata privata di importi non dovuti sia di carattere non patrimoniale.
Sotto quest’ultimo profilo, ossia circa i pregiudizi di carattere non patrimoniale, credo che sia doverosa una maggiore attenzione in merito ai gravissimi danni di carattere biologico, e, in specie, di natura psichica, che tali abusi possono determinare. Non può negarsi che l’utente il quale, ad esempio nelle more dell’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo odi un’opposizione all’esecuzione, abbia subito la perdita di beni di proprietà, dell’impresa o, comunque, il timore di perdere detti beni, può venire seriamente pregiudicato, sotto vari aspetti, nella sua salute psico-fisica fino a potere perdere la vita a causa di patologie insorte o, purtroppo, come la triste cronaca degli ultimi anni ha riportato, per gesti determinati dalla disperazione.
Si pensi, per avere un esempio, ai disturbi nel sonno e alla conseguente compromissione nella vita quotidiana e lavorativa determinati dalla preoccupazione sorta a causa della necessità di difendersi dalle pretese della banca, al disagio o alla conseguente rinuncia a continuare le relazioni interpersonali determinate da preoccupazione o dalle difficoltà economiche; alle tensioni e alla conseguente compromissione del rapporto coniugale o familiare; alla depressione o alla disperazione dovute al timore di dovere abbandonare la propria casa o la propria impresa; a patologie all’apparato cardiocircolatorio o di carattere oncologico.
Si comprende, tuttavia, che non è facile provare in giudizio tali gravi pregiudizi o il nesso di causalità con il comportamento posto in essere dalla banca e che si ritiene illegittimo.
Appare utile, quindi, una riflessione sulle argomentazioni che si potrebbero sostenere al fine di farli eventualmente verificare nel corso della fase istruttoria.
Appare utile ricordare che l’integrità della persona è bene primario, tutelabile giuridicamente quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, nonché, comunque, in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo.

E’ per questi motivi che ho accettato, con interesse e piacere, l’invito al seminario organizzato da Aisernui, associazione che da oltre 20 anni organizza convegni su varie tematiche di carattere medico-specialistiche, che, probabilmente per la prima volta in Italia, vedrà’ un confronto e discussione sull’attuale quadro giurisprudenziale in materia di abusi bancari alla presenza di una psicologa (dott.ssa Luana Lentini) che illustrerà alcune linee guida che potrebbero essere suggerite al fine di verificare i danni di natura psichica conseguenti ad abusi bancari nonché della Professoressa (dott.ssa Leda Galiuto) del Dipartimento di cardiologia dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma per relazionare sul nesso con disturbi all’apparato cardiocircolatorio, di un medico legale (Dott. Alberto De Lorenzis) e di un avvocato esperto in materia di contenzioso con gli agenti di riscossione (Avv. Francesco Cocola). È’ prevista l’apertura dei lavori con l’intervento di S. Eminenza Cardinale Elio Sgreccia sulla tutela del diritto di credito nel rispetto del valore della persona umana.

Ringrazio l’associazione AISERNUI e il Presidente Prof. Luigi Cataldi per avere organizzato l’interessante incontro (forse, il primo in Italia sul tema specifico) e per la sensibilità dimostrata nella comprensione non solo del fenomeno ma anche dei gravi turbamenti e patologie che può subire la vittima di abusi bancari.

Pubblico di seguito il programma con le informazioni su costi e modalità di iscrizione (con il modulo da compilare e che potrà essere inviato via email secondo le istruzioni sottoriportate all’indirizzo aisernui@nnsg.com)

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Papa: «Cattolici in politica, non serve un partito»

Posted by Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2015

Parole sempre più concrete quelle pronunciate da Papa Francesco e che cambierebbero il mondo se fossero seguite da tutti; dai politici ma anche da tutti noi cittadini:

“(….) Qual è la soluzione che oggi ci offre, questo mondo globalizzato, per la politica? Semplice: al centro, il denaro. Non l’uomo e la donna: no. Il denaro. Il dio denaro. Questo al centro. Poi, tutti al servizio del dio denaro. Ma per questo, quello che non serve al dio denaro si scarta. E quello che ci offre oggi il mondo globalizzato è la cultura dello scarto: quello che non serve, si scarta.

Si scartano i bambini perché non si fanno bambini o perché si uccidono i bambini prima di nascere; si scartano gli anziani, perché … ma, gli anziani non servono: ma adesso che manca il lavoro vanno a trovare i nonni perché la pensione ci aiuti, no? Ma servono congiunturalmente, no? Ma si scartano, si abbandonano gli anziani. E adesso, il lavoro si deve diminuire perché il dio denaro non può fare tutto, e si scartano i giovani: qui, in Italia, giovani dai 25 anni in giù – non voglio sbagliare, correggimi, eh? – il 40-41% è senza lavoro. Si scarta … Ma questo è il cammino della distruzione.

Io cattolico guardo dal balcone? Non si può guardare dal balcone! (…)”

Riporto il link dell’articolo col testo integrale pubblicato sul quotidiano L’Avvenire (cliccare qui)

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Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

Posted by Roberto Di Napoli su 26 aprile 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Mesi fa, in un  precedente post (qui) avevo pubblicato il link ad una mia nota (pubblicata su diritto.it, cliccare qui per leggerla) a due ordinanze con le quali, rispettivamente, in un caso, un tribunale (Tribunale di Chieti) aveva sospeso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto da una fideiubente (insieme all’obbligato principale) e, in un caso analogo, altro tribunale (Tribunale di Roma) aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da una banca contro la società correntista cui era stato notificato un decreto ingiuntivo di oltre 100 mila euro. In quest’ultimo caso, prima ancora che alla società, il decreto era stato notificato ai due coniugi fideiussori che tempestivamente avevano proposto opposizione. Fissata per prima l’udienza relativa all’opposizione proposta dall’impresa correntista, la banca chiedeva, oltre che la riunione dei giudizi, la concessione della provvisoria esecutorietà. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma (Giudice Catallozzi) rigettava quest’ultima istanza motivando che un tale provvedimento presuppone un giudizio di “approssimativa verosimiglianza” del credito vantato che, nel caso di specie, non sussisteva (cliccare qui per leggere il testo integrale). La banca, infatti, col decreto ingiuntivo aveva richiesto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente esponendo, nel ricorso, che il rapporto sarebbe sorto nel lontano 1982 (con la “dante causa” dell’attuale banca) e che le condizioni contrattuali erano quelle di cui al documento di sintesi allegato (del 2005!!!). Con l’atto di opposizione, gli ingiunti da me assistiti, in sostanza, avevano eccepito analiticamente la mancanza di valida convenzione relativa al tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto addebitate, alla valuta, l’addebito di oneri anatocistici illegittimi a tal punto da far divenire il tasso usurario e, soprattutto, determinare il credito e non il debito dei medesimi ingiunti. Il giudice, come detto, con ordinanza del 7 Agosto 2014, rigettava l’istanza di provvisoria esecutorietà. Alla successiva udienza (del 23 Aprile scorso) relativa al diverso giudizio di opposizione proposto dai fideiussori avverso lo stesso decreto ingiuntivo che era stato loro notificato, dinanzi a diverso giudice che avrebbe dovuto provvedere anche sulla riunione delle due cause connesse, la banca, ancora una volta, con lo stesso titolo già valutato dal giudice precedente, ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà. A fronte della replica degli ingiunti-opponenti da me difesi, la banca ha tentato di sostenere che l’analoga istanza era stata rigettata limitatamente all’opposizione proposta dalla società (obbligata principale) ma non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto della medesima richiesta nei confronti dei fideiussori. Ribadita, nell’interesse di questi ultimi, la spregiudicatezza e temerarietà di quanto domandato dal momento che la ritenuta insussistenza di “approssimativa verosimiglianza” del credito verso l’obbligata principale avrebbe dovuto rendere evidente -a maggior ragione- che altrettanto inverosimile è il credito verso i fideiussori ed osservato, tra l’altro, che la banca avrebbe depositato dei “fogli” nemmeno qualificabili come estratti conto e, peraltro, con un saldo iniziale debitore che non consente di comprendere come si sarebbe formato, il giudice (Tribunale di Roma, ord. 23 aprile 2015, Giudice dott. Postiglione), ancora una volta, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà (cliccare qui). Un provvedimento che manifesta, ancora una volta, la prudenza e professionalità da parte dei giudici nel valutare simili istanze considerate, tra l’altro, le conseguenze nefaste che può determinare una superficiale concessione della provvisoria esecutorietà foriera di danni ingenti, non solo al patrimonio e alla proprietà ma a vari diritti fondamentali della persona umana che è difficile pensare possano essere risarciti, come si suol dire, in “forma specifica” (sia consentito il rinvio alla mia nota “L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessita’ di fornire valida prova nel giudizio a cognizione pienapubblicata sulla rivista diritto.it, cliccare qui).

Pubblico di seguito il link a post relativi ad altri provvedimenti ottenuti di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà a decreti ingiuntivi o di sospensione della provvisoria esecuzione:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

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Roma, 21 Aprile 2015: Continua l’interesse di avvocati e consulenti contabili all’appronfondimento su usura bancaria, anatocismo e principali vizi nei rapporti di apertura di credito e mutuo

Posted by Roberto Di Napoli su 22 aprile 2015

Continua l’interesse di avvocati e consulenti contabili alla conoscenza e all’approfondimento in materia di vizi nei rapporti bancari con particolare riferimento alla rivendicazione degli indebiti bancari nei rapporti di conto corrente e mutuo. 16608223693_cc06bbc68b_nE’ stato apprezzato, infatti, ancora una volta, sia da avvocati sia da consulenti contabili che hanno riempito la sala il seminario tenutosi ieri, a Roma, dalle 10 alle 18, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese in Via Cossa (Piazza Cavour) organizzato da Il Foro Europeo e Avvocati per l’Europa e nel quale sono stato lieto di partecipare quale relatore.

17042234719_2ae26d6a20_nDurante la giornata (moderatore: Avv. Domenico Condello, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e docente di informatica giuridica) ho cercato di illustrare i principali vizi nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, gli strumenti giudiziari utili a contestare le indebite pretese bancarie, il contrasto giurisprudenziale in merito ad alcuni elementi di costo e alla loro rilevanza nella verifica dell’usurarietà (sia nei rapporti di conto corrente che nei mutui), l’attuale giurisprudenza penale in materia di usura bancaria e alcuni casi pratici. 17040654868_0a888213b5_nAl seminario ha partecipato, quale relatore, anche il dott. Francesco Olivieri, consulente contabile in Roma, che, con esempi pratici, ha ricordato le metodologie di calcolo ai fini della corretta rideterminazione della posizione contabile nei rapporti di conto corrente e mutuo nonché i differenti importi e tassi di interesse che discendono a seconda dei diversi criteri e formule utilizzate.

L’evento è stato videoregistrato e dovrebbe essere reso disponibile ai partecipanti, prossimamente, sulla piattaforma di eLearning di Foro Europeo.

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Torino, 27 Marzo 2015, convegno su “L’usura bancaria nel conto corrente e mutuo …. tecnica, dottrina e giurisprudenza”

Posted by Roberto Di Napoli su 23 marzo 2015

Lieto dell’invito, interverrò volentieri, venerdì 27 Marzo p.v. , a Torino, al convegno su “L’usura bancaria nel conto corrente e mutuo …ed altre divagazioni: tecnica, dottrina e giurisprudenza“. Il seminario, al quale parteciperanno, quali relatori, anche vari magistrati e professori universitari,  è organizzato da Studio Garola & Partners che, già a Settembre scorso, presso il castello di Rivoli (TO) ha visto la presenza di numerosi partecipanti ad analoga giornata di formazione e confronto.

Di seguito, il programma dell’evento. Maggiori informazioni su costo e modalità di iscrizione sul sito dello studio Garola (cliccare qui).

programma convegno Torino pg 1   programma convegno Torino pg 2 programma convegno Torino pg 3

programma convegno Torino pg 4

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