IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘vittime’ Category

Tanti auguri di Buon Natale e di tanta serenità (ricordando, ancora una volta, anche gli “auguri scomodi” di Don Tonino Bello)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 dicembre 2014

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

A tutti gli amici
ma, soprattutto,
alle vittime di abusi bancari o di malagiustizia,
a quanti soffrono e alle loro famiglie
faccio, di tutto cuore, i miei più sinceri
AUGURI di BUON NATALE
augurando il bene più prezioso, ossia, tanta serenità,
strumento essenziale per vincere ogni battaglia, specialmente le più difficili.

Per coloro i quali, invece, -in uno Stato in cui, spesso, si ha l’impressione che si stia perdendo la consapevolezza del valore e del rispetto dei diritti della persona in favore di assurde logiche economico-finanziarie- sono e restano, tutto l’anno, indifferenti di fronte alle difficoltà in cui si trovano tanti cittadini o che, addirittura, le causano o aggravano e che forse, in fin dei conti, a differenza dei “comuni mortali”, dei lavoratori onesti, dei poveri e delle persone umili capaci di festeggiare anche con poco o con niente, nemmeno sentono il calore del Natale, sarebbe bello se Gesù ascoltasse e se si concretizzassero le preghiere di Don Tonino Bello nella sua “Lettera a Gesù”:

“(…) Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda nostalgia di te. Asciuga le lacrime segrete di tanta gente, che non ha il coraggio di piangere davanti agli altri. Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende nessuno, di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina e, a mezzogiorno, non avrà commensali. Gonfia di speranze il cuore degli uomini, piatto come un otre disseccato dal sole.
Ricordati di tutti i poveri e gli infelici, i cui nomi hanno trovato accoglienza sterile solo sulla mia agenda, ma non ancora nel mio impegno di vescovo, chiamato a presiedere alla carità. Ricordati, Signore, di chi ha tutto, e non sa che farsene: perché gli manchi tu. Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e regnare per tutti i secoli dei secoli, muori e sei disprezzato, minuto per minuto, su tutta la faccia della terra, nella vita sfigurata degli ultimi.

Pur potendo sembrare ripetitivo avendone pubblicato il testo, più volte, su questo stesso blog (cliccare qui), incollo di seguito il video col file audio della pagina di Youtube con altre straordinarie parole dello stesso Vescovo di un’omelia di trent’anni fa. A chi non la conoscesse, consiglio di ascoltarla per intero :

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Padova, due associazioni ammesse come parti civili in processo per usura bancaria

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 dicembre 2014

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All’udienza preliminare del 15 Dicembre scorso, dinanzi al Tribunale di Padova, malgrado l’opposizione dei difensori dei tre imputati, anche Confedercontribuenti (in persona del presidente Carmelo Finocchiaro e del Vice Presidente Alfredo Belluco) da me assistita, ha ottenuto di essere ammessa quale parte civile all’udienza preliminare del processo per usura a carico di alcuni rappresentanti di banche.

Dopo circa mezz’ora di camera di consiglio, infatti, la GUP, valutate le opposizioni dei difensori degli imputati, ha ammesso, invece, le costituzioni di parte civile sia della Confedercontribuenti sia di Adusbef (quest’ultima difesa dall’avv. Antonio Tanza e dall’avv. Cavallari) dal momento che dai rispettivi statuti emerge il fine di tutela delle vittime di usura.

E’, soprattutto, in questo momento particolarmente delicato in cui le imprese già lottano per sopravvivere che si rende ancora più importante il contrasto e la repressione del fenomeno usurario chiunque siano i responsabili: anche i banchieri o responsabili di filiali di banche. Mi è parso doveroso sottolineare, tra l’altro, che il danno subito da un’impresa non è limitato solo alle (peraltro, quasi sempre gravissime) perdite patrimoniali e non patrimoniali del singolo imprenditore ma si riflette sull’intera economia. Non può negarsi, infatti, che la chiusura di migliaia di imprese (già, peraltro, avvenuta in questo Paese) determina la perdita di posti di lavoro -oltre che la distruzione di un patrimonio-, compromette la produzione con indubbi riflessi sul PIL e, inevitabilmente, su tutti i contribuenti (e sono noti le conseguenza anche in termini di tassazione e gettito fiscale; per leggere una mia breve considerazione sul reato di saccheggio oltre che del reato di usura, cliccare qui). Per non parlare, infine, purtroppo, sui nefasti effetti psicologici e biologici su ogni singolo imprenditore e famiglie. Basti pensare al numero di suicidi di imprenditori negli ultimi anni: quanti sono? Troppi e anche il Veneto ne sa qualcosa. E’ giusto, quindi, che le associazioni che tutelano l’interesse all’equilibrio nei rapporti contrattuali con le banche o che perseguono l’interesse alla tutela delle vittime dall’usura, dall’estorsione o da analoghi abusi siano ammesse quali parti civili per la lesione dell’interesse collettivo perseguito.

Dopo la discussione del PM, della difesa delle altre parti civili (i titolari dell’impresa che si ritiene danneggiata) e degli imputati, il giudice si è riservato per la decisione sul rinvio a giudizio o proscioglimento degli imputati rinviando per la lettura della decisione.

Analogo provvedimento di ammissione quale parte civile, l’anno scorso, a Frosinone, era stato ottenuto anche da Sos Utenti in altro processo giunto a dibattimento sempre per usura bancaria (cliccare qui per leggere il post).

A prescindere, infatti, dall’iscrizione nell’elenco del Ministero di cui alla legge 108/1996, in tali casi, la giurisprudenza, con varie pronunce, ha affermato che le associazioni ed enti che tutelano interessi collettivi lesi dal reato hanno autonomo diritto a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno non patrimoniale.

La notizia è stata riportata il 16 Dicembre 2014 anche da Il Mattino di Padova (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito del quotidiano) e da Il Gazzettino di Padova (clicca qui).

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E’ proprio opportuno il deposito di soldi di bambini in una banca? Perchè non si insegna anche come tante banche hanno, finora, preteso somme non dovute (anche ai danni delle loro famiglie)?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 novembre 2014

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Incredibile. Dopo avere ascoltato, un paio di settimane fa, il servizio di TG1 Economia sulla campagna di educazione al risparmio promossa niente di meno che dalla BNL, dedicata ai bambini delle scuole elementari (in merito all’iniziativa avevo espresso alcune mie considerazioni in un mio precedente post, clicca qui), ho letto sul n. 47 di Panorama (pagina 68) di un’altra straordinaria invenzione, un’ulteriore “genialata”: insegnare ai bambini come risparmiare raccogliendo piccoli importi che andrebbero a confluire su un conto aperto presso una banca di credito cooperativo (l’articolo intero, di B. Stancanelli “Sui banchi facciamo una banca”, risulta disponibile nella rassegna stampa del sito del Ministero dell’istruzione, clicca qui). Credo che anche questa sarebbe un’iniziativa encomiabile. Mi piacerebbe sapere, però, dagli insegnanti: si sono assicurati che, nell’ipotesi remota, e che speriamo non si avveri mai, di “prelievo forzoso”, quei pur modestissimi importi stiano al sicuro? E’ proprio indispensabile il deposito in una banca? Il 3% annuo su importi, immagino, modestissimi non può darlo la scuola? Suggerirei, poi, per completezza di insegnare ai bambini come si comporta la banca quando un cliente si rifiuta di pagare un debito usurario. Potrebbero, ad esempio, quegli stessi insegnanti, far vedere come sia difficile ottenere un fido o mutuo e, in caso, quale sarebbero i costi effettivi. Potrebbero, quindi, con una breve lezione di aritmetica (con l’ausilio di un’equipe di psicologi e psichiatri dell’età infantile onde evitare ogni rischio di trauma) tentare di spiegare come mai un tasso di interesse debitore, per la banca, risulti sempre inferiore a quello effettivo. Sono sicuro che, se fatta con metodi adatti alla comprensione da parte dei bambini, potrebbe pure risultare divertente. I bambini prenderebbero la lezione come una magia da Mago Merlino: “La banca presta € ….. di capitale; dopo un anno, addebita € XXXXX di interessi, quanto è il tasso applicato, su quel prestito, dalla banca?” -“Il 28% signora maestra e i giudici puniranno il banchiere per usura!” – No, sbagliato. – “Il 32%, maestra!” – “No, sbagliato. Ve lo dico, io: E’ il banchiere che, un po’ come avesse la bacchetta magica (abracadabra) lo fa diventare il 5, come una magia: il resto sono commissioni e quel banchiere è’ così bravo, bello e buono che è pure il vero Re del Paese dei Balocchi e nessun Re è finito mai in galera: nemmeno quando è stata riscontrata oggettivamente l’usura”. Spieghino, poi, quegli insegnanti, possibilmente con esempi pratici e reali in cui i veri protagonisti sono, però, gli stessi docenti, come non pagare mai l’usuraio e, al tempo stesso, cosa avviene se ci si rifiuta di pagare un importo usurario, richiesto da una banca e garantito da ipoteca. Sono sicuro che il bambino più sensibile si metterebbe a piangere, battendo i piedi e chiedendo dove sono andati a finire i suoi soldi, mentre, quello più previdente, non depositerebbe in custodia nemmeno una merendina: conserverebbe quei pochi euro in tasca o, magari, li investirebbe diversamente; forse anche nel “mattoncino Lego”, non remunerativo ma più sicuro nel “capitale” investito, esente da rischi e da tasse, almeno finora!

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Frosinone, ascoltati alcuni dei consulenti tecnici nel processo per usura bancaria a carico di Direttore Generale

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 novembre 2014

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Si è tenuta lo scorso 13 Novembre, dinanzi al Tribunale penale di Frosinone, l’udienza dibattimentale a carico di un Direttore Generale di banca imputato del reato di usura. Il processo, instaurato in seguito a denuncia di un imprenditore da me assistito, è giunto a dibattimento in seguito al rigetto delle richieste di archiviazione e allo svolgimento di indagini suppletive anche in merito alla cosiddetta “usura in concreto”, prevista dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 cod. pen. Nel corso della precedente udienza del 15 Maggio, infatti, il capo di imputazione relativo al superamento, in alcuni periodi, del “tasso soglia”, era stato integrato anche con l’accusa di avere, l’imputato, praticato tassi e vantaggi sproporzionati in presenza di una situazione di difficoltà economica finanziaria dell’imprenditore.

Lo scorso 13 Novembre, dopo essere stati sentiti i consulenti del PM e della parte civile, l’udienza è stata rinviata per l’esame dei consulenti dell’imputato e della banca, citata quale responsabile civile.

Il “caso” è stato riportato anche da Il Messaggero -ediz. Frosinone- del 18 Novembre 2014.

Di seguito il link relativo ai precedenti post sul medesimo caso di “usura bancaria”:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2014/05/24/usura-bancaria-a-frosinone-integrato-il-capo-di-imputazione-anche-per-cosiddetta-usura-soggettiva-nel-processo-contro-un-direttore-generale/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/12/16/direttore-generale-di-banca-a-processo-per-usura-ammessa-la-costituzione-di-parte-civile-anche-di-unassociazione-antiusura-bancaria/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-dal-superamento-del-tasso-soglia-rinvio-a-giudizio-per-il-direttore-generale-di-una-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Su Striscia la notizia un mio intervento su alcuni abusi bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 16 novembre 2014

Ieri sera, 15 Novembre, nel corso della puntata di Striscia la notizia, è andato in onda un servizio sugli abusi bancari con un mio breve intervento insieme a quello del dott. Gennaro Baccile, fondatore di Sos Utenti, e ad altre testimonianze di vittime.

Per vedere la puntata intera (il servizio, con l’introduzione e il commento del conduttore Ezio Greggio, può essere visto a partire da 14′ 50”) cliccare qui o copiare e incollare il seguente link http://mdst.it/03v495833/ .

Per vedere direttamente il solo servizio, cliccare qui.

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La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e i diritti fondamentali della persona

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 settembre 2014

L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessità di fornire valida prova nel giudizio a cognizione piena.

Pubblico di seguito il link di una mia nota a due ordinanze, rispettivamente, di sospensione e di non concessione della provvisoria esecutorietà di decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per saldo di apertura di credito in conto corrente. Nella nota ho rappresentato alcune mie considerazioni sulla necessaria prudenza, da parte del giudice, nella valutazione dei presupposti per concedere o sospendere la provvisoria esecutorietà e sul bilanciamento del diritto di credito con vari diritti fondamentali della persona umana.

La nota e’ pubblicata sulla rivista giuridica online Diritto.it. (Per leggerla cliccare qui)

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A Rivoli (Torino) giornata di formazione sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e di mutuo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 settembre 2014

Domani 26 settembre, nel castello di Rivoli (Torino), sarò relatore al convegno sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e mutuo. L’evento (organizzato dallo studio Garola & Peritus s.r.l. ) è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con attribuzione di crediti formativi.

Cliccare sul seguente link per leggere il programma, relatori ed ulteriori informazioni.

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La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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