Pur consapevole della complessità della problematica e delle diverse, contrapposte eccezioni relativamente alla verifica di usurarietà degli interessi moratori e alle conseguenze civilistiche (per le quali, mi permetto di rinviare ad alcune mie pubblicazioni o a quanto scritto da altri autori), pubblico di seguito il link ad un mio breve intervento trasmesso da Ius Law- Web Radio.
Archive for the ‘usura’ Category
Un mio breve intervento sulla web Radio Ius Law: “ALLE SEZIONI UNITE LA RIFERIBILITA’ DELLA DISCIPLINA ANTI USURA ANCHE AGLI INTERESSI MORATORI”
Posted by Roberto Di Napoli su 8 novembre 2019
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Su Diritto 24-Il Sole 24 ore una mia nota sulla recente modifica dei termini di sospensione per le vittime di usura ed estorsione. Vincolante il provvedimento ex art. 20 l. 44/1999
Posted by Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2019
Con d.l. del 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre n. 132, sono state apportate alcune modifiche alle leggi 44/1999 e 108/1996.
Tra i vari interventi (aventi ad oggetto anche i termini per la presentazione dell’istanza al Fondo di solidarietà), è stato modificato anche l’art. 20 l. 44/99 con aumento a due anni dei termini di sospensione o di proroga originariamente previsti, dalla medesima norma, per 300 giorni (ad eccezione di quelli relativi ad adempimenti fiscali, per i quali il termine resta di 3 anni).
Pubblico di seguito il link alla mia nota pubblicata, alcuni giorni fa, sul sito di Diritto24 – Il Sole 24 Ore nella quale ho anche ricordato due recenti provvedimenti emessi, rispettivamente, dal Tribunale di Bari il 20 novembre 2018 e dalla Procura della Repubblica di Latina il 4 gennaio 2019 (cliccare qui per leggere la nota). Col primo, il giudice pugliese conferma il carattere vincolante del “provvedimento” emesso ai sensi dell’art. 20 l. 44/99. Ricordo che, nel 2009, come già scritto in vari post di questo mio blog, dopo l’approvazione al Senato di un disegno di legge che prevedeva varie modifiche alla disciplina dei benefici alle vittime di usura ed estorsione che avessero fatto richiesta di accesso al Fondo di solidarietà, inviai alla Camera dei Deputati una petizione contenente “proposta di suggerimenti per emendamenti”, alcuni dei quali furono recepiti nella legge 3/2012: tra questi, proprio la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento” al fine di evitare il rischio di ulteriori equivoci e paradossi come quelli che si erano registrati in passato.
Il secondo provvedimento oggetto della mia nota, invece, risulta di particolare interesse in quanto, forse, una delle prime applicazioni del termine di sospensione per due anni così come modificato in seguito alla recente modifica normativa.
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Usura bancaria e usura criminale: convegno oggi a Roma
Posted by Roberto Di Napoli su 23 febbraio 2018

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La rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usurarietà: il testo integrale di una mia nota su alcuni interrogativi che attendono risposta
Posted by Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2018
Come avevo anticipato nel mio precedente post, pubblico di seguito il link di una mia nota dal titolo “Usura e commissioni di massimo scoperto: sarà confermata la prevalenza della legge o il rispetto di circolari giustificherà, solo nei rapporti con le banche, un diverso criterio di calcolo? pubblicata sulle seguenti riviste giuridiche e accessibile gratuitamente:
DIRITTO.IT: (cliccare qui); dalla stessa pagina è possibile scaricare in pdf premendo sull’apposito pulsante.
ILCASO.it: in formato pdf (cliccare qui) o web (cliccare qui);
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Usura e commissioni di massimo scoperto: continuerà ad affermarsi la prevalenza della legge o il rispetto di circolari di un soggetto privo di potere legislativo giustificherà l’usura bancaria? Alcune mie brevi considerazioni ….in attesa della decisione delle Sezioni Unite
Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2018
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Pubblico di seguito alcune mie considerazioni estratte da una breve nota in corso di pubblicazione nei prossimi giorni (e di cui darò notizia su questo mio stesso blog).
Dovrebbe essere decisa nelle prossime settimane, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione della rilevanza o meno, nella determinazione del TEG (tasso effettivo globale) e, dunque, ai fini della verifica di usurarietà, delle commissioni di massimo scoperto previste o addebitate nei rapporti di conto corrente.
Il problema è stato oggetto, soprattutto nell’ultimo decennio, di due opposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo la difesa bancaria, le commissioni di massimo scoperto -pur addebitate nel trimestre- non dovrebbero essere considerate quando si calcola il tasso di interesse effettivo, ossia il costo dell’operazione. Tale tesi, in verità accolta da alcuni giudici di merito e, nel 2016, da due pronunce della Corte di Cassazione civile con motivazione pressochè analoga, è stata contrastata da un opposto orientamento seguito da una consistente giurisprudenza sia dei giudici di merito che di legittimità: nè le circolari della Banca d’Italia né un decreto ministeriale possono derogare al chiaro dettato della legge. Ai fini dell’individuazione del tasso medio trimestrale, il legislatore ha attribuito la competenza esclusivamente al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Il legislatore, insomma, ai fini della rilevazione del tasso medio e della determinazione del tasso soglia non ha conferito alcun potere direttamente alla Banca d’Italia (al contrario di quanto ha previsto, per diverse finalità, in altre norme, contenute, ad esempio, nel Testo Unico Bancario).
(….) Chi ha autorizzato la Banca d’Italia a dettare istruzioni in contrasto con quanto espressamente previsto nell’art. 644, terzo comma, cod. pen.?
(…..) Ho ricordato spesso su questo mio blog, nonché in alcune mie pubblicazioni, seminari e convegni che la delicatezza e rilevanza del contenzioso bancario non sono determinate solo dal diritto ed interesse dell’utente a vedersi rideterminata la posizione contabile ed, eventualmente, ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto. Ritengo, in sostanza, che non siano solo meri “numeri” a debito o a credito ad essere coinvolti ma, quasi sempre, ad essere esposti alle operazioni bancarie e soggetti alle determinazioni della banca e dei suoi funzionari sono vari diritti fondamentali della persona umana.
(….) Quante sono le imprese o i cittadini rimasti vittime di pretese indebite o usurarie? E’ sicuro che vittime degli abusi bancari siano solo i clienti della banca e che i danni non si ripercuotano sull’intera collettività?
(….) E’ auspicabile che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualunque sia la decisione, diano risposta esaustiva ai suddetti interrogativi riflettendo attentamente sui vari diritti fondamentali della persona coinvolti nelle controversie bancarie e, soprattutto, che il legislatore, con la legge n. 108/1996, modificando la norma di cui all’art. 644 cod. pen. ha previsto il fatto che il reato sia commesso nell’esercizio dell’attività bancaria così come che sia commesso ai danni di chi esercita attività imprenditoriale quali circostanze aggravanti e non come cause di esclusione del reato.
Consentire che un tasso effettivo sia computato escludendo dal calcolo alcune rilevanti voci di costo malgrado siano state addebitate al correntista lascerebbe, credo, al cittadino la sensazione che lo stesso tasso effettivo superiore al massimo consentito (ossia al tasso soglia), qualora preteso da un usurario “di strada”, determinerebbe l’arresto di quest’ultimo e la condanna alle severe pene previste dall’art. 644 cod. pen. ma se, invece, preteso dal direttore di banca o dai suoi funzionari o procuratori, quello stesso tasso andrebbe “ripulito” e “abbassato” e, quindi, non potrebbe qualificarsi usurario. (…….)
Si parlerà anche di questa problematica venerdì 23 febbraio 2018, a Roma, al convegno su “Usura bancaria e usura criminale” organizzato da Movimento forense e dall’associazione Sos Utenti nel quale interverrò, quale relatore, sul seguente tema “La Legge antiusura quale presidio da illegittime pretese creditizie. I danni dell’usura all’economia nazionale oltre che al patrimonio della persona offesa” (cliccare qui per leggere il programma e informazioni sulle modalità di iscrizione).
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A Ragusa, sabato 27 gennaio 2018, seminario su “L’usura nel contenzioso bancario” con presentazione del mio volume
Posted by Roberto Di Napoli su 25 gennaio 2018
Con l’auspicio di potere fornire un mio modesto contributo alla divulgazione delle problematiche inerenti all’usurarietà nei rapporti bancari, degli strumenti per difendersi e delle principali pronunce giurisprudenziali, sabato 27 gennaio p.v. a Ragusa (Poggio del Sole Resort) sarò relatore al seminario organizzato da GM Giuridica. Nel corso dell’evento, presenterò la II edizione del mio volume “L’usura nel contenzioso bancario” pubblicato da Maggioli Editore ed uscito nelle librerie lo scorso mese di luglio (offerto dall’organizzatore col prezzo per la partecipazione all’evento). Parlerò anche della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2017 n. 24675 sulla cosiddetta “usura sopravvenuta” (e degli interrogativi che si pongono ad una prima lettura) nonché della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto e di ogni onere ai fini della verifica dell’usurarietà (sul cui contrasto, come è noto, si attende l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione). L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa con il riconoscimento di 3 crediti per la formazione continua.
Informazioni e modalità di iscrizione sono pubblicate sulla locandina che riporto di seguito.

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Nelle librerie giuridiche e online la II edizione del mio “L’usura nel contenzioso bancario”
Posted by Roberto Di Napoli su 10 giugno 2017
E’ appena uscita la II edizione del mio volume “L’usura nel contenzioso bancario“, edito da Maggioli Editore. Il testo -che può essere considerato un’appendice o “parte speciale” del manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, quest’ultimo, arrivato, dal 2005 ad oggi, alla V edizione con oltre dodicimila copie vendute- è aggiornato con le principali pronunce e contrapposte tesi su interessi moratori, cms, polizze assicurative, sentenze di condanna civili e penali.
Spero che continui ad essere apprezzato come nelle precedenti edizioni.
Riporto di seguito uno stralcio della prefazione alla II edizione. Il volume è acquistabile nelle principali librerie giuridiche e online anche dal sito della casa editrice (cliccare qui).

Sotto il profilo penale, a fronte di pronunce latu sensu assolutorie, altri giudici hanno emesso sentenze di condanna o provvedimenti di rinvio a giudizio nei confronti di responsabili di banche (…..)“.
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Documentazione incompleta e firme disconosciute: anche il Tribunale di Genova rigetta l’istanza della banca di provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo
Posted by Roberto Di Napoli su 4 febbraio 2017
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E’, ormai, un principio consolidatosi nella giurisprudenza relativa ai rapporti banche-utenti, quello secondo cui nei giudizi di opposizione avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, quest’ultima debba fornire la prova del credito ingiunto mediante l’intera documentazione contrattuale e contabile, ossia producendo tutti gli estratti conto completi sin dall’inizio del rapporto (su questo blog, altri post dedicati all’argomento; mi permetto di rinviare anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015 e “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014). Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 gennaio 2017, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal correntista avverso il provvedimento monitorio notificato da una banca, ha confermato il suddetto principio. La vicenda sottoposta all’esame del giudice del tribunale ligure si caratterizza, però, anche per un ulteriore aspetto dal momento che, con l’atto introduttivo, gli opponenti hanno anche disconosciuto le firme apposte su fideiussione che, secondo la difesa della banca, sarebbero loro riconducibili.
La vicenda: La banca richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo, di circa 80 mila euro, contro una società correntista e i suoi fideiussori i quali, successivamente alla notifica del provvedimento, proponevano opposizione eccependo – oltre a diversi e gravi vizi nei rapporti bancari intercorsi tra le parti- varie carenze nei documenti prodotti dalla banca in violazione dell’onere probatorio su essa incombente. Gli opponenti, difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi, rilevavano ed eccepivano, in particolare, che la banca: non aveva depositato gran parte degli estratti di conto corrente e di conto anticipi, i contratti di apertura dei conti anticipi e quelli di concessione di credito; il contratto di apertura del conto corrente ordinario integralmente sottoscritto dalla correntista; non aveva fornito prova di avere inviato tutte le comunicazioni con cui avrebbe dovuto preannunciare le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali né aveva fornito prova di giusti motivi per effettuare dette modifiche.
Gli opponenti, inoltre, disconoscevano formalmente, come sopra accennato, la fideiussione depositata dalla banca con il fascicolo monitorio e la scrittura e/o sottoscrizione apposta a loro nome su detta documentazione. Alla prima udienza, considerata l’insistenza della banca per la concessione della provvisoria esecutorietà, l’avvocato Daniele Rossi, presente in rappresentanza degli opponenti, reiterava le suddette eccezioni.
La decisione – Il Tribunale Civile di Genova, all’esito dell’udienza del 9 gennaio 2017, ha emesso ordinanza con la quale, attesa la fondatezza delle deduzioni avanzate dalla correntista e dai suoi fideiussori, ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca opposta rilevando che “alla luce delle lacune documentali evidenziate nell’atto di opposizione nonché del disconoscimento della fideiussione, l’istanza della convenuta opposta non può essere accolta, non concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto”.
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