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Archive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category

Tutti a Roma, domani, alla prima manifestazione nazionale per fermare le banche e i loro abusi.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 settembre 2013

MANIFESTAZIONE ROMAParteciperò volentieri, domani, a quella che sarà, sicuramente, la prima manifestazione nazionale alla quale diverse associazioni, imprenditori e professionisti saranno uniti nel protestare contro gli abusi bancari, spesso, reiterati malgrado la consapevolezza, da parte dei banchieri, della illegittimità delle pretese e in mancanza di severe misure cautelari o di condanne dal momento che, in sede penale, hanno goduto, forse, finora, di eccessiva indulgenza pur in casi nei quali è emersa l’usurarietà degli interessi applicati (anche se, a dire il vero, non sono mancati provvedimenti di giudici preparati e coraggiosi che hanno disposto il rinvio a giudizio o condanne penali; provvedimenti, tuttavia, poco diffusi in considerazione della vastità del fenomeno).

Ho sempre ritenuto -come ho scritto su questo blog fin dal 2007 e, purtroppo, anche in considerazione di quanto ho visto (purtroppo) da vicino- che la vera crisi dell’economia italiana non dipende solo da quella “globale” in questo momento storico, bensì, è volutamente determinata dalle banche che, malgrado quanto sancito dalla legge e ribadito dalla copiosa giurisprudenza civile, continuano ad insistere in pretese riconosciute illegittime ed illecite (ad esempio; saldi su c/c determinati dall’illegittima capitalizzazione o dall’applicazione di interessi e cms non validamente convenute; mutui nulli per essere stipulati in frode alla legge o per difetto di causa e per non essere mai stati effettivamente erogati o per non essere mai stati destinati ad effettiva utilità del mutuatario, ecc. ). Vi è, tra l’altro, sotto vari profili, una pericolosissima disparità di trattamento considerato che, quasi sempre, la banca riesce ad ottenere decreti ingiuntivi in base ad una  dichiarazione unilaterale attestante un credito che, solo in caso di opposizione e quando, magari, l’imprenditore o il cittadino ha subito danni ingenti, viene accertata infondata o per importi inferiori a quelli originariamente vantati. A tal proposito, nel 2010, fu presentata anche una proposta di legge, alla Camera dei Deputati, per modificare l’art. 50 del Testo Unico bancario (sollecitata e redatta da vari imprenditori e professionisti tra cui il sottoscritto). Ad oggi, malgrado, sicuramente, la disponibilità del parlamentare che la depositò, non si conoscono i parlamentari coinvolti nè l’avvio dell’iter (probabilmente continuerà, però, ad essere “pubblicizzata” e ritenuta utile per comizi e quotidiane campagne elettorali). 

La manifestazione di domani non è stata organizzata da politici ma solo, come detto, da associazioni e imprenditori vittime di tali abusi oltre che sostenuta da professionisti che, ogni giorno, si battono, nei tribunali per far valere i loro diritti. 

Probabilmente avrebbero partecipato anche altri imprenditori onesti che, invece, sono stati presi dalla disperazione e, come la cronaca degli ultimi due anni ha registrato, non ce l’hanno fatta a resistere.

Il fine della manifestazione è quello di sensibilizzare ancora di più la magistratura oltre che quei politici onesti e sensibili che, lontani da possibili ricatti o pressioni, vogliano prendere atto del drammatico fenomeno e varare provvedimenti normativi al fine di contemperare il diritto di credito col sacrosanto e fondamentale diritto alla proprietà nonchè alla vita, alla salute, alla dignità spesso compromessa a causa di pretese che si rivelano infondate o ingiuste all’esito di processi troppo lunghi e quando, ormai, i danni sono irrimediabili e le umiliazioni e le sofferenze subite restano indelebili e irrisarcibili.

La manifestazione (è prevista una grande partecipazione con vari pullman provenienti da varie parti d’Italia) avrà inizio alle ore 10 in Piazza Cavour.

Indico di seguito il link col

programma della giornata: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/11%5E_comunicato-novita’-33%5E_settimana-2013-.pdf

scopo della manifestazione: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/%20volantino%20a4%20bev.pdf

Posted in aiuti alle banche, anatocismo, appelli, banca ditalia, banche, collusioni, crisi, diritti umani, eroi, fainotizia, Fallimenti singolari, giorno del giudizio, giustizia giusta, indifferenti, informazione, intrecci, malagiustizia, petizioni, racket, restituzione somme da capitalizz, riforma ordinamento giudiziario, sit-in per la giustizia, solidarietà, sospensione esecuzione vittime u, stato di diritto, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | Leave a Comment »

Il Papa: l’idolo del denaro non comandi l’economia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 settembre 2013

Sarebbe, davvero, “miracoloso” se le parole pronunciate oggi a Cagliari dal Papa fossero ascoltate e ricordate ogni giorno (insieme a quanto ricordato qualche mese fa sul dio-denaro”, vd. video pubblicato su youtube sul canale vaticanit condivisoalla fine del presente post) oltre che dai politici, dai responsabili di agenzie di rating, dai banchieri e da chiunque, agevolando pretese, spesso, illegittime, li agevola provocando sofferenze alle persone oneste e alle loro famiglie.

“Dio, ha ribadito, “ha voluto che al centro del mondo, non sia un idolo”, ma l’uomo e la donna, “che portino avanti, col proprio lavoro, il mondo”. Adesso invece, è stata la sua denuncia, “in questo sistema, senza etica, al centro c’è un idolo e il mondo è diventato idolatro” di questo dio-denaro:

“Comandano i soldi! Comanda il denaro! Comandano tutte queste cose che servono a lui, a questo idolo. E cosa succede? Per difendere questo idolo si ammucchiano tutti al centro e cadono gli estremi, cadono gli anziani, perché in questo mondo non c’è posto per loro! (…) E cadono i giovani che non trovano il lavoro, la dignità. Ma pensa, in un mondo dove i giovani – generazioni, due, di giovani – non hanno lavoro. Non ha futuro questo mondo. Perché? Perché loro non hanno dignità!” (Testo proveniente dalla pagina http://it.radiovaticana.va/news/2013/09/22/il_papa:_senza_lavoro_non_c%E2%80%99%C3%A8_dignit%C3%A0,_lidolo_del_denaro_non_comandi/it1-730739
del sito Radio Vaticana)

Il Papa: senza lavoro non c’è dignità, l’idolo del denaro non comandi l’economia.

Posted in affari e affaristi, Agenzie rating, aiuti alle banche, anatocismo, banca ditalia, banche, cattolici, collusioni, conflitti interessi, crisi, diritti umani, e idolo dio denaro, giorno del giudizio, indifferenti, intrecci, invisibili, Lehman Brothers, lotta alla mafia, mafie, malagiustizia, papa, Parmalat, persone straordinarie, Prodotti finanziari, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, urgente solidarietà, usura, usura ed estorsione bancaria | 2 Comments »

Pochi giorni ancora per sostenere i quesiti per referendum proposti dai radicali per la giustizia giusta

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 settembre 2013

Pubblico di seguito il link al sito dei radicali nel quale si possono trovare tutte le informazioni utili in merito ai quesiti referendari “per la giustizia giusta”.
Ci sono ancora pochi giorni per firmare e sostenerli.
A dire il vero, dal tenore letterale di alcuni quesiti, avrei qualche leggero dubbio sull’efficacia del solo referendum pur nell’ipotesi in cui le norme dovessero essere abrogate. Di certo, però, ritengo l’attuale sistema non compatibile con un Paese civile e necessaria, quindi, l’iniziativa popolare attraverso il referendum.
Non penso solo agli errori nella giustizia penale, bensì, anche a quelli nell’altrettanto delicata giustizia civile e, in particolar modo, per la materia di cui mi occupo quotidianamente, ai vari giudizi o alle tante esecuzioni immobiliari o procedure fallimentari azionate da banche e fondate su titoli che, magari, all’esito dei giudizi, si rivelano illegittimi (se non, addirittura, viziati da usura) o, comunque, per crediti il cui ammontare viene, poi, accertato ben inferiore a quello originariamente vantato. Credo che ci siano casi nei quali, sin dall’inizio, è evidente la prova dell’illegittimità della pretesa e nei quali il giudice ha il potere-dovere di applicare la legge senza esporre il cittadino al rischio di perdere l’impresa o la casa o, addirittura, la serenità o la vita.
Nel corso degli ultimi anni, si è visto più volte il legislatore tentare di mettere mano su un tema così delicato quale la responsabilità civile del magistrato. Non mi pare che il cittadino sia tutelato sufficientemente ed è per questo che concordo nella necessità dell’intervento su iniziativa popolare.

Si possono condividere o meno i quesiti ma nessuno pensi di essere immune dalla “malagiustizia” o che non esistano gli errori giudiziari o i conflitti di interesse. Sarebbe un’illusione e può capitare che le proprie ragioni siano riconosciute anche dopo decenni senza che chi ha sbagliato paghi.

Sono rimasti pochi giorni, quindi, per firmare “per una giustizia giusta” e sul sito di cui indico il link (cliccare alla fine del presente post) ci sono spiegazioni relative ai vari quesiti e l’indirizzo dove poter firmare per sostenerli.

REFERENDUM RADICALI PER LA GIUSTIZIA GIUSTA | Responsabilità civile dei magistrati – REFERENDUM RADICALI PER LA GIUSTIZIA GIUSTA.

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Ad Alessandria della Rocca (AG) un convegno sull’usura e sugli abusi bancari.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 luglio 2013

Pur non potendo essere presente fisicamente, parteciperò volentieri in collegamento video -via skype- all’interessante incontro. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (AG), nonchè l’organizzatore sig. Martorana, sia dell’invito di cui sono stato onorato sia per la sensibilità dimostrata nell’organizzare un dibattito su tali fenomeni di cui, spesso, cittadini ed imprenditori si trovano vittime.

convegno alessandria della rocca 6 luglio 2013

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La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 giugno 2013

E’ stata riportata da vari quotidiani e siti (di cui riporto i link) la notizia  del rinvio a giudizio, per il reato di usura, disposto dal Tribunale di Frosinone a carico del Direttore Generale di una banca.

Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’udienza preliminare del 7 Giugno scorso nella quale si doveva decidere in merito alla richiesta formulata in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP dopo la terza richiesta di archiviazione (per tre volte, dunque, la persona offesa, da me assistita, aveva impugnato la richiesta del P.M.).

Ritengo che il decreto di rinvio a giudizio (allo stesso modo dell’ordinanza di imputazione coatta) sia di particolare interesse sotto il profilo giuridico, dal momento che si sono registrati vari provvedimenti coi quali, al contrario, si è disposta l’archiviazione o il non luogo a procedere a causa della ritenuta mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) o a causa dell’errore derivato dall’avere, la banca – secondo le sue frequenti difese- seguito le Istruzioni della Banca d’Italia che suggerivano di escludere le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG (Tasso effettivo globale) applicato e dal conseguente confronto col cosiddetto tasso soglia.

Nel caso di specie, successivamente alla prima richiesta di archiviazione, il GIP, accogliendo l’opposizione proposta dalla persona offesa, oltre a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica contabile, aveva ordinato di ascoltare a sommarie informazioni vari soggetti indicati nell’atto di opposizione. Malgrado tali ulteriori indagini, tuttavia, veniva richiesta ulteriormente l’archiviazione che veniva negata dal GIP il quale, anzi, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale.

Richiesta, per la terza volta, l’archiviazione, veniva formulata l’imputazione coatta ritenendo, il GIP, sussistente l’usurarietà quantomeno ai sensi dell’art. 644, terzo comma, ossia per le concrete modalità del fatto specificatamente indicate nel provvedimento. 

Il Giudice dell’Udienza preliminare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile e dopo avere ascoltato la difesa sia di quest’ultima che dell’imputato, lo scorso 7 Giugno ha ritenuto che la precedente ordinanza non consentisse una diversa valutazione disponendo, così, il rinvio a giudizio.

Ritengo tali provvedimenti conformi, oltretutto, a quanto previsto dall’art. 644, terzo comma, cod. pen. che oltre a sancire “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, nella seconda parte dispone che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria“.

Nel caso di specie, in ogni caso, finora, secondo le indagini, il tasso di interesse è risultato superato in vari trimestri.

Riporto i link di alcuni dei siti e quotidiani che hanno riportato la notizia nonchè un mio precedente post sullo stesso caso.

Su questo stesso blog, mio precedente post:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2013

Nel precedente post avevo accennato all’onere -a carico della banca che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo vantando un credito derivante dal conto corrente- di provare, nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione, la fondatezza del credito e ad alcune ordinanze con le quali, in virtù di tale principio, il Tribunale di Roma (ord. 11 aprile 2013) ha negato la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo e il Tribunale di Bergamo, ord. 23 aprile 2013, (in un caso nel quale il decreto era già stato concesso con provvisoria esecutorietà) ha disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà. Avevo ricordato, inoltre, anche le possibili conseguenze di un titolo esecutivo (cliccare qui per leggere il precedente post, oppure, scorrere in basso nella home page per trovare il post precedente)

A distanza di pochi giorni, in un caso analogo, altro provvedimento in favore del correntista. Anche il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este (ord. 29 Aprile 2013), ha sospeso “per gravi motivi” la provvisoria esecutorietà di cui era munito il decreto ingiuntivo ottenuto dalla “pre-potente” banca ai danni di un imprenditore veneto.

Nel caso di specie, l’impresa che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, nel 2011, dopo avere fatto analizzare documenti ed estratti conto da Confedercontribuenti Veneto (in particolare dai battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato che, da tempo, in Veneto, cercano di sensibilizzare anche le Istituzioni e l’opinione pubblica sui paradossi ai danni delle imprese nei rapporti con le banche), con l’ausilio di tale associazione chiamava la banca dinanzi ad un organismo di mediazione sostenendo, tra i vari motivi di non correttezza del saldo, l’usurarietà dei tassi applicati. L’azienda di credito non solo non aderiva alla mediazione ma, dopo pochi mesi, notificava un decreto ingiuntivo di circa 60 mila euro (ovviamente senza accennare, nel ricorso, al precedente tentativo di conciliazione avviato della stessa impresa nè alle contestazioni da questa sollevate) ottenuto provvisoriamente esecutivo e, perfino, con dispensa dall’obbligo del rispetto dei termini del precetto. Notificava il decreto sia nei confronti dell’impresa che del fideiussore. Ma non solo: in virtù del titolo interveniva in una procedura esecutiva.

Proposta opposizione, tra le varie eccezioni con le quali l’imprenditore da me difeso ha contestato il credito chiedendo, al contrario, il risarcimento dei danni subiti è stata rilevata l’usurarietà degli interessi ed oneri applicati nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale (pur essendo il rapporto successivo al 2000), la nullità delle c.m.s., ecc. .

Malgrado la difesa della banca, supportata da una consulenza tecnica contabile (la cui metodologia e formule applicate, ad avviso della difesa dell’imprenditore, non erano quelle corrette) il giudice, tuttavia, all’esito dell’udienza del 29 Aprile, ha accolto l’istanza di sospensione sulla quale insisteva l’imprenditore da me patrocinato. Ritenuta la sussistenza di gravi motivi“, pertanto, ha dichiarato il Tribunale di Padova, sez. distacc. Este, “sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. E’ evidente che la banca, che era intervenuta in una procedura esecutiva, ora, non avendo più il titolo esecutivo, dovrà attendere l’esito del giudizio con l’accertamento della corretta posizione contabile.

Tribunale di Padova, sez. distaccata di Este, ord. 29 Aprile 2013;

Tribunale di Bergamo, ord. 23 Aprile 2013;

Tribunale di Roma, ord. 11 Aprile 2013.

********

E’ appena uscita, nelle librerie giuridiche, la IV edizione del mio volume “Anatocismo e vizi nei contratti bancari” edito da Maggioli Editore.

Cliccare sul seguente link per leggere la recensione o per ordinarlo on line dal sito della casa editrice

(http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=9167&osCsid=4mt319r2uiiokftu6j39g1ea76)

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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