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Archive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category

Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Posted by Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Posted by Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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Dal sito Diritto.it- Il mancato “parere favorevole” del P.M. non preclude la provvisionale all’imprenditore-vittima di estorsione da parte del Commissario Straordinario del Governo (TAR Campania, Napoli, n. 2612/2012)

Posted by Roberto Di Napoli su 9 novembre 2012

Riporto il link di un mio modesto lavoro pubblicato oggi sul sito Diritto.it e che spero, con le note e i riferimenti giurisprudenziali, possa essere utile.

Per leggere cliccare su: Il mancato “parere favorevole” del P.M. non preclude la provvisionale all’imprenditore-vittima di estorsione da parte del Commissario Straordinario del Governo (TAR Campania, Napoli, n. 2612/2012) :: Diritto & Diritti.

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La banca si appropria di 135 mila euro e ingiunge di pagarne altri 43 mila ad un imprenditore che si oppone: ne restituisce 285 mila.

Posted by Roberto Di Napoli su 9 ottobre 2012

Difendendo, da anni, varie vittime di abusi bancari, ho sempre ritenuto che il problema cui sono costretti gli imprenditori non è solo il diniego o la difficoltà nell’accesso al credito, bensì, l’assurdità di doversi, spesso, difendere da pretese non dovute avanzate da banche che si preoccupano, ad esempio, di richiedere il pagamento del saldo del conto corrente senza previamente “depurarlo” da quegli addebiti che, con continuità da circa 15 anni, la giurisprudenza (dai giudici di merito alla Corte di Cassazione fino alla Corte Costituzionale) riconosce non dovuti o senza previamente verificare se, in qualche trimestre, si è oltrepassato il cosiddetto tasso soglia antiusura. Quasi sempre il motivo della revoca del conto corrente o del decreto ingiuntivo notificato all’imprenditore è il mancato pagamento del saldo debitore vantato dalla banca. E’ noto che –soprattutto quando si tratta di rapporti instaurati molti anni prima– all’esito dei giudizi cui l’imprenditore è costretto (ad esempio per difendersi, come accennavo, da decreti ingiuntivi o anche in cause promosse dallo stesso correntista), spesso, quel saldo si rivela inferiore alla pretesa originariamente vantata o, come è successo in vari casi, addirittura, inesistente con il diritto del correntista ad avere la restituzione di quanto pagato nel corso del lungo rapporto. Ho accennato spesso, su questo mio blog (oltre che su alcune mie modeste pubblicazioni), ai paradossi che, però, l’imprenditore è costretto a subire a causa di ingiuste segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, soprattutto, a causa dei noti tempi della giustizia affinché si pervenga ad una sentenza.

Pur dovendo costituire la normalità stupisce, quindi, vedere una banca che, “fatti bene i conti”, si ravveda e -non proprio  spontaneamente ma senza nemmeno costringere ad un lungo giudizio- restituisca il maltolto. Nel caso di un imprenditore da me recentemente assistito, la banca che si asseriva creditrice di circa 170 mila euro …. ne ha restituiti 280 mila. 

Nel Dicembre 2011, un piccolo industriale veneto si rivolgeva ad alcuni battaglieri imprenditori (poi riunitisi, con Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato, nello studio “Robin” in provincia di Padova) che, da qualche anno, assistono chi è vittima di ingiuste pretese. Esaminati i rapporti di conto corrente da un commercialista, decurtando dal saldo vantato dalla banca gli importi addebitati a causa di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi oltre il tasso soglia antiusura, ecc., risultava un credito pari a circa 300 mila euro in favore dell’utente il quale, tuttavia, dopo avere chiamato la banca dinanzi ad un organismo di mediazione, non solo si vedeva rifiutata ogni soluzione transattiva, ma, dopo qualche giorno, si vedeva notificato un decreto ingiuntivo per circa 40 mila euro nei confronti suoi e dei parenti fideiussori. La banca, dunque, non solo negava il credito vantato dall’imprenditore ma si riteneva essa stessa creditrice per circa 170 mila euro di cui oltre 43 mila erano oggetto del decreto ingiuntivo notificato e degli altri 135 mila se ne era già appropriata escutendo un pegno concesso a garanzia di un altro rapporto (che nulla c’entrava col  conto corrente). Insomma, a fronte dei circa 300 mila richiesti dal correntista quale suo credito derivante dagli importi eccessivi pagati nel corso del lungo rapporto (iniziato oltre quindici anni fa), la banca se ne era appropriata di circa 135 mila richiedendone, ancora, circa 43 mila altre con decreto ingiuntivo e segnalando “a sofferenza” presso la Centrale Rischi il presunto credito.

Costretto a proporre opposizione avverso il decreto, l’imprenditore da me difeso ha eccepito le varie ragioni di illegittimità ed infondatezza del credito ingiunto e richiesto, non solo, la restituzione degli importi accertati dal commercialista cui si era rivolto (pari a circa 300 mila euro) ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall’indebita segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

A fine Agosto, dopo qualche mese di trattativa, si è raggiunto un accordo: l’imprenditore ha rinunciato a proseguire nel giudizio di opposizione -rimettendo, altresì, la querela per appropriazione indebita che aveva proposto- e la banca che si vantava creditrice, fatta esaminare evidentemente la consulenza e valutate le pretese ed eccezioni opposte dall’imprenditore, ha rinunciato al decreto ingiuntivo, restituito l’importo del pegno che aveva escusso nonché una somma ulteriore a titolo di composizione stragiudiziale per quanto illegittimamente addebitato nel corso del rapporto. A fronte, quindi, delle oltre 170 mila euro vantate …. ne ha restituite 285 mila.

Credo che se tutte le banche, rinunciando a persistere in quelle pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza, facessero i conti coi corretti criteri metodologici e si impegnassero nel trovare delle soluzioni rispettose dei reciproci diritti ed interessi, restituendo quanto indebitamente trattenuto o rinunciando a quanto non è loro dovuto, ne trarrebbe beneficio l’intera economia e, probabilmente, risparmierebbero dal momento che eviterebbero di pagare, sia pure all’esito dei giudizi, importi maggiori e non si esporrebbero ad ulteriori giudizi per risarcimento dei danni.

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Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Posted by Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

Posted in appelli, disegno legge centaro modifica n, fainotizia, giustizia giusta, petizioni, Proposte di legge, raccolta firme, rita bernardini, scilipoti, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, sui termini opposizione richiesta archiviazione, sulla possibilità di estrarre copia ai fini dell'opposizione richiesta archiviazione, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

… a proposito di usura ed estorsione. Nessuna provvisionale senza il parere del PM? TAR Campania accoglie il ricorso della vittima di estorsione

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2012

Un mese fa circa, in un mio precedente post (cliccare qui per leggerlo), avevo espresso alcune mie considerazioni ritenendo singolare che le vittime di usura e racket (quasi sempre danneggiate dal punto di vista patrimoniale e non) debbano rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un’apposita struttura, quale quella dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo col  Fondo di solidarietà (i cui costi sono a carico dei contribuenti), dovrebbe assicurare nel rispetto della normativa. Nello stesso post ricordavo soltanto alcune delle sentenze emesse da vari Tar che hanno annullato alcuni provvedimenti emessi dal Commissario del Governo: ciò senza nascondere la mia amarezza nel constatare che le vittime -le cui istanze dovrebbero essere valutate con la massima prudenza ed attenzione da parte della P.A. nel rispetto della persona umana, delle sue necessità quotidiane e in conformità con la ratio della normativa- debbano, invece, lottare anche contro provvedimenti che, per essere, poi, annullati dai giudici amministrativi, quantomeno suscitano alcuni interrogativi sull’efficienza di una struttura (costosa).

Nei giorni scorsi, il TAR Campania ha emesso una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici amministrativi hanno annullato un decreto emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (cliccare qui per leggere il testo integrale della pronuncia).

Il “fatto”. Nel caso oggetto del ricorso, la vittima era un giovane imprenditore che, esasperato dalle continue e puntuali richieste di denaro da parte di alcuni estorsori, dopo averli denunciati, domandava l’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa di tutela delle vittime di usura ed estorsione (leggi 108/1996 e 44/99). Veniva instaurato un procedimento penale ma, nel 2007, gli stessi soggetti riprendevano ad avanzare le illecite pretese con minacce che venivano, nuovamente, denunciate dalla vittima a tal punto da determinare l’arresto e la conseguente condanna all’esito di due diversi processi. Malgrado gli accertamenti effettuati su disposizione del Commissario del Governo e della Prefettura avessero confermato il danno patrimoniale patito dalla vittima consistito, soprattutto, nel calo del fatturato, nel 2009, tuttavia, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura emetteva un decreto di rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale. Tale provvedimento era fondato, principalmente, su una circostanza: l’art. 17, quarto comma, l. 44/99, prevederebbe, ai fini della concessione della provvisionale, il parere del P.M. titolare delle indagini. Nel caso di specie, il P.M. aveva, più di una volta, dichiarato di non essere in grado di esprimere un parere essendo, il procedimento, in fase di indagini.

Avverso tale decreto, nel dicembre 2009, la vittima, da me difesa, proponeva ricorso al TAR Campania. Motivo dell’impugnazione, principalmente, l’errata e paradossale interpretazione data alla norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99. Il P.M. non aveva formulato un parere (né positivo né negativo), bensì, aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi essendo il processo in fase di indagini. Pur a prescindere da tale ultima circostanza, tale affermazione equivaleva, secondo la difesa della vittima, a un “non parere”, ragion per cui l’iter volto alla concessione della provvisionale doveva procedere in ossequio a quanto previsto dalla stessa disposizione (che sancisce che, nel caso in cui il P.M. non si pronunci entro 30 giorni, il procedimento deve proseguire).

La decisione del TAR. Con la sentenza emessa il 1° Giugno 2012, i giudici amministrativi hanno accolto la tesi difensiva del ricorrente riconoscendo, in effetti, che la norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99 non prevede un “parere favorevole” da parte del P.M. bensì che debba, esclusivamente, essere sentito. “La mancata espressione del parere sollecitato dall’autorità procedente, diversamente da quanto opinato da quest’ultima, non è di per sé preclusiva della concessione del beneficio, rispetto alla quale l’autorità deve comunque determinarsi, tanto più che proprio l’ultima parte del quarto comma dell’art. 17 prescrive espressamente che << il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini>> (…)”. I giudici amministrativi hanno, pertanto, annullato il provvedimento di diniego condannando l’amministrazione alle spese di giudizio.

Un principio importante, dunque, quello correttamente affermato  giudici amministrativi soprattutto se si considera il diritto-dovere civico di denunciare l’usuraio o l’estorsore ma, al tempo stesso, la durata dei procedimenti penali o civili. Si è già verificato troppe volte che l’estorsore sia più veloce dello Stato e che, finchè si arrivi all’esito dei giudizi, il delinquente sia libero e felice, mentre, invece, la vittima che ha colto l’invito a denunciare confidando nella giustizia e nello Stato, abbia, invece, subito la distruzione dell’impresa o altri pregiudizi anche di carattere non patrimoniale. E’ evidente che tale paradosso non sarebbe compatibile con uno Stato di diritto. La sentenza del TAR -anzi, i provvedimenti emessi dai giudici amministrativi visto che altri simili, in favore delle vittime, ve ne sono stati negli ultimi anni che, analogamente, hanno correttamente interpretato la normativa- conferma, comunque, che le vittime devono continuare a denunciare l’usuraio e l’estorsore confidando nello Stato.

Per leggere la sentenza integrale cliccare qui.

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Ma è possibile che si deve ricorrere al giudice contro una struttura appositamente istituita a tutela delle vittime? Un’altra sentenza del Tar in favore di una vittima di usura colpita da depressione e ictus

Posted by Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2012

La notizia riportata da vari giornali e di cui riporto il link alla fine di questo post dovrebbe rassicurare dal momento che i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della vittima annullando il provvedimento di diniego del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. A me, però, rattrista ancora di più. E non solo per la triste vicenda che, nel caso di specie, ha visto due vittime: l’imprenditore colpito da depressione e ictus e la moglie deceduta. 

Mi pare scandaloso ed indegno di un Paese civile constatare che più volte, in troppi casi (a mio giudizio sarebbero troppi già più di uno), vittime già turbate, dopo avere denunciato confidando nello Stato di diritto (e, magari, accogliendo anche i solleciti dello Stato stesso secondo cui, come ricorda uno slogan: “denunciare conviene”), siano costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un ufficio apposito e un Commissario Straordinario (istituiti con legge 108/96 e 44/99) dovrebbero assicurare con la massima celerità.

Il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, secondo quanto prescritto dall’art.19 l. 44/99, deve essere nominato tra “tra persone di comprovata esperienza nell’attivita’ di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura  e di solidarieta’ nei confronti delle vittime“. Ritengo intollerabile, pertanto, che si possano firmare provvedimenti che, poi, vengono annullati dai giudici amministrativi; soprattutto, se si considera che, nel frattempo, ci sono persone umane con le loro famiglie che possono restare schiacciate dalle difficoltà quotidiane. Nelle Prefetture, da qualche anno dovrebbero essere in funzione dei “pool” che dovrebbero avere la massima conoscenza nel campo giuridico. Ricordo, invece, quando nell’agosto 2003, dopo avere depositato un’istanza per l’accesso ai benefici in favore di una vittima, dovetti discutere per settimane con una funzionaria (che avrei dovuto pensare fosse “espertissima”)  secondo la quale il procedimento non poteva essere avviato in quanto non avevo fatto uso dei moduli. In effetti, il modello prestampato conteneva poche righe a disposizione per esporre un caso piuttosto complesso e spiegai che non potevo che esporre il caso in un “atto” allegato. Non comprendevo, comunque, come potesse ritenere “improcedibile” un procedimento per il solo fatto che non avevo utilizzato il modulo messo a disposizione della Prefettura. Poi, l’ostacolo fu superato. Mi disse che non c’era problema ma ne preannunciò un altro: ossia che a carico della vittima pendeva una procedura fallimentare. Feci presente che, oltre a essere stata ottenuta proprio su istanza degli imputati di usura (e, dunque, sarebbe un paradosso se, a causa della maggiore velocità dell’usuraio e lentezza della giustizia, la vittima non potesse ottenere alcun beneficio) ed essere, oltretutto, non definitiva ma oggetto di un giudizio di opposizione, sarebbe stato sufficiente una pur sommaria lettura dei primi articoli della legge fallimentare quantomeno per domandarsi se un mutuo concesso in quanto vittima di usura potesse rientrare nell’attivo della procedura fallimentare o se, addirittura, la pendenza di tale procedura (ossia l’epilogo, il danno maggiore provocato dagli usurai – in quel caso, bancari) potesse precludere l’accesso ai benefici economici. Dopo due anni, nel 2005, un provvedimento del Commissario Straordinario negò, in effetti, l’accesso al Fondo di solidarietà a causa della pendenza della procedura fallimentare. Nel Febbraio 2008, però, il TAR accolse il ricorso della vittima annullando quel provvedimento. La sentenza non fu impugnata e, dunque, è diventata definitiva ma, ancora oggi, è rimasta ineseguita.

In un altro caso, ho letto una sentenza, sempre del Tar, con la quale è stato annullato un altro provvedimento del Commissario Straordinario (che, nel corso degli anni, ovviamente, è stato rappresentato da diversi prefetti o persone di “comprovata esperienza”). Nel caso di specie, ad una vittima che aveva subito la distruzione di un ristorante per un’esplosione provocata dagli estorsori, erano state negate le ulteriori anticipazioni per avere essa stessa dichiarato di essere stata costretta a chiudere l’attività a causa del danno psicologico subito. Il Tar ha annullato il provvedimento osservando, tra l’altro, che l’articolo 15 l. 44/99, laddove subordina l’erogazione delle rate successive alla prova che le precedenti siano state destinate ad attività economica, tuttavia, “presuppone, logicamente, che l’aiuto erogato sia stato tale da permettere la continuazione dell’attività stessa” (cliccare qui per leggere alcune mie considerazioni e la sentenza).

Ora, leggo quest’ulteriore triste vicenda e mi chiedo: ma è possibile che ci siano vittime che, dopo avere denunciato l’usuraio o l’estorsore, debbano rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di quei diritti e benefici che una struttura pagata dai contribuenti e istituita appositamente per aiutare ed incentivare le vittime dovrebbe fornire con la massima celerità?

Era proprio opportuna, anni fa, la nomina a Commissario Straordinario di un soggetto (ora, non più in carica) condannato dalla Corte dei Conti e coi propri beni pignorati (non certo quale vittima di usura) ? Da cosa è stata desunta quella “comprovata esperienza“? 

Sempre che corrisponda al vero la notizia che un precedente Commissario Straordinario del Governo (lo stesso che, forse “distratto da altri pensieri” firmò il diniego alla vittima di ottenere l’accesso al Fondo a causa di una procedura fallimentare pur  non definitiva), dopo essere stato arrestato, abbia patteggiato la pena nell’ambito di un processo per abusi sessuali (questo almeno ho letto cliccando qui), non sarebbe doveroso che il Ministero degli Interni chiedesse scusa alle vittime e a tutti i cittadini?

Usura, Tar: “Colpito da depressione e ictus perché vittima degli strozzini” – Bari – Repubblica.it.

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Ospite dell’interessante trasmissione di ISORADIO RAI su banche e anatocismo

Posted by Roberto Di Napoli su 14 aprile 2012

E’ stata dedicata all’anatocismo, ad alcune anomalie nei rapporti tra banche ed utenti e alla recente sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la norma inserita nella l. 10/2011 (di conversione del d.l. 225/2010, cd. “milleproroghe” 2011) relativa alla decorrenza dei termini di prescrizione la puntata di ieri 13 Aprile della trasmissione “Articoli da viaggio” su Isoradio Rai. Onorato dell’invito quale ospite della trasmissione, pubblico di seguito il link attraverso il quale è possibile ascoltare anche il mio intervento (la parte dedicata alle banche si può ascoltare spostando il cursore a partire da 4′ 15”; il mio intervento inizia dopo 9′ circa).

Credo che trasmissioni del genere siano molto utili in questo momento di crisi economica nel quale, spesso, imprenditori e utenti, già alle prese con le difficoltà quotidiane, non sanno come difendersi da quelle pretese che la legge e la giurisprudenza riconosce illegittime. Sono tanti, inoltre, i rapporti -soprattutto quelli instaurati prima del 2000- viziati da interessi anatocistici, commissioni ed altri oneri che hanno concorso a determinare un saldo non conforme a realtà e che, dunque, dovrebbero essere restituiti o decurtati in favore dell’utente.

Per sentire la trasmissione e il mio intervento cliccare qui .

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