IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

La banca divulga opuscolo ai bambini sull’educazione al risparmio? “Non insegnate ai bambini la vostra morale”!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 novembre 2014

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Dopo le “lezioni” ai magistrati sull’usura bancaria organizzate proprio presso la sede dell’ABI e tenute, nello scorso mese di Luglio, da “illustri” relatori che, in passato, hanno anche difeso professionalmente banchieri indagati -iniziativa di cui diede notizia anche “Il Fatto Quotidiano” che dedicò un servizio suscitando reazioni e commenti anche da parte di associazioni dei consumatori (clicca qui e qui) giustamente preoccupate che, un domani, i magistrati possano essere costretti ad assistere a lezioni su come contrastare la mafia nelle ville dei boss – credo che ulteriori interrogativi possono sorgere dall’iniziativa di cui ha dato notizia, ieri, TG1 Economia:  “campagna educativa” per la scuola primaria, organizzata da BNL in partnership con una casa editrice, sull’educazione finanziaria, con consegna di un kit gratuito che comprende anche un opuscolo (cliccare qui e selezionare la puntata del 5 Novembre 2014 per vedere il servizio dedicato dalla televisione pubblica, a partire da 2 min. 10 sec.). Nel libricino, protagonista sarebbe la famiglia “Millesogni”, una famiglia (che si vorrebbe immaginare) alle prese con la vita reale (per quanto dirò sotto, io l’avrei chiamata “Milleincubi”). Fermo restando che non può, in teoria, che considerarsi lodevole l’idea di educare i bambini al risparmio facendo conoscere alcuni termini di natura economica o contrattualistica, suscita, però, a mio avviso, dubbi e qualche domanda l’opportunità di pubblicizzare in una scuola, innanzitutto, un marchio di una specifica banca (la cui proprietà, tra l’altro, e’, prevalentemente, francese). Premessa, poi, l’utilità sociale dell’attività bancaria e, dunque, di ogni banca e che non tutti i contratti, ovviamente, sono “viziati” da ragioni di illegittimità, sorge, però, il dubbio, di fronte alle svariate sentenze con le quali i giudici hanno, spesso, rideterminato la posizione contabile accertando, ad esempio, relativamente a conti correnti, la non fondatezza del saldo vantato dalle banche o, comunque, l’incompatibilità con quello secondo legge, se tale opuscolo contenga anche gli avvertimenti su come accertare il tasso effettivo globale praticato. Si tenta di far credere, per caso, alla famiglia “Millesogni” (che io avrei chiamato, ripeto, “Milleincubi”) come se fosse una favola o come un dogma, che il tasso applicato dalle banche non può mai essere usurario? Come si calcola? Secondo quanto previsto da una specifica norma penale (art. 644 c.p.) o come suggerivano, fino al 2009, quelle Istruzioni della Banca d’Italia per le quali la Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per concorso morale in usura degli ex vertici? Si dice ai bambini che, come accertato da tante sentenze nei confronti, in realtà, non della sola BNL ma di varie altre banche, non sempre il tasso effettivo globale è stato quello previsto dei contratti? Si racconta ai bambini di tutte quelle segnalazioni effettuate “a sofferenza” presso la centrale rischi della Banca d’Italia in difetto dei presupposti di legge e che hanno concorso, insieme a richieste illegittime, a distruggere l’economia di questo Paese? Si dice che le loro azioni, a volte finalizzate ad ottenere il soddisfacimento di pretese, che, all’esito di lunghe cause si sono rivelate infondate, hanno determinato preoccupazioni o la disperazione di tanti genitori e di tante famiglie? Si dice, sia pur con la dovuta accortezza e sensibilità, che se hanno visto piangere i genitori può essere anche a causa di qualche minaccia di azioni legali ingiusta o perché privati, ingiustamente, di liquidità’ o perché preoccupati di perdere la casa o i propri beni? Per caso, si racconta la favoletta che il funzionario di banca e’ sempre l’omino buono e gentile e che, invece, solo il cravattaro e’ il lupo cattivo? Si racconta di quegli straordinari strumenti di risparmio quali obbligazioni tipo i “tangobond” o i bond Parmalat o dei prodotti My way- 4Yuo diffusi, in passato, grazie anche alle banche? Se e’ soltanto un opuscolo per insegnare, molto genericamente, il significato di alcuni termini economici, non condivido, tuttavia, che nelle scuole possa entrare il marchio di una banca influenzando, comunque, il pensiero di bambini (che potrebbero pensare che BNL è, in assoluto, la migliore banca del mondo); se, invece, si vuole dare una vera informazione ed educazione al consumo, allora, a maggior ragione, sarebbe stato più utile che l’iniziativa fosse assunta dal Ministero della Pubblica Istruzione e non dalle banche, soggetti privati, di cui, tra l’altro, molti responsabili, in un Paese civile, avrebbero già dovuto risponderne penalmente per avere concorso a distruggere tante aziende sane e la salute di tante famiglie.
Se, poi, il vero scopo fosse qualcosa di simile ad un “restyling” o ad un rifacimento dell’immagine, allora, forse, molti banchieri farebbero bene a riflettere seriamente sui danni che hanno causato e consiglierei loro di ascoltare le parole di una bella canzone di Giorgio Gaber: “Non insegnate ai bambini” la vostra morale!

L’iniziativa è riportata anche da altri siti internet: http://www.agrpress.it/editoria/giunti-e-bnl-portano-l-educazione-finanziaria-alle-elementari-3290

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Un’iniziativa di grande umanità: a Milano è nato “Ruben”, il ristorante ad 1 euro per le persone in “momentanea difficoltà”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 ottobre 2014

Sono queste le notizie che commuovono e confortano in un Paese dove lo Stato, troppo spesso, dimostra di dimenticarsi dei suoi cittadini più sfortunati. Iniziative come queste -così come l’attività di tanti volontari, impegnati in questi giorni a Genova- dimostrano di cosa -sia pur tra tanta indifferenza- sono capaci, a volte, gli italiani, anche senza aiuti; confermano il convincimento che la solidarietà e vicinanza tra cittadini possono far superare momenti drammatici con quella efficienza, celerità e, soprattutto, umanità che politici o vari responsabili non sempre riescono o vogliono dimostrare, lasciando la triste ed amara sensazione che non sempre la tutela della persona umana e dei diritti fondamentali rientri nei loro interessi.

Conforta, quindi, sapere che, a Milano, c’è un ristorante dove chi si trova in difficoltà può pranzare o cenare con un solo euro anche se è auspicabile, ovviamente, che ci siano sempre meno persone che vi abbiano bisogno e, magari, tanti sostenitori o tante altre iniziative simili in altre località.

http://video.repubblica.it/embed/edizione/milano/milano-inaugurato-ruben-il-ristorante-solidale/179150/177924&width=570&height=321

Tra i vari quotidiani e settimanali che hanno dato notizia dell’iniziativa, si può leggere il servizio anche sul sito del Corriere della Sera cliccando qui.

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La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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E’ conforme a Costituzione attribuire la qualifica di “fallito” alla persona fisica? Un’interessante ordinanza del Tribunale di Vicenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 10 luglio 2014

In un periodo e in un Paese in cui si avverte la sensazione che i diritti fondamentali della persona umana siano sempre più trascurati – per non dire proprio calpestati e mortificati- da chi, come il legislatore, dovrebbe rappresentare e tutelare i cittadini concretizzando anche sotto il profilo normativo quei principi e norme costituzionali che pongono la persona umana, la sua dignità e i suoi diritti fondamentali quale oggetto di tutela e promozione, sono, ancora una volta, quei giudici seri, competenti e sensibili a rivelarsi il più valido e forte presidio a tutela dell’ordinamento e dei sacrosanti diritti dei cittadini.
Mentre non sono mancati provvedimenti legislativi che -piuttosto che intervenire sulle vere cause e responsabili dell’attuale situazione economica e del debito pubblico riducendo i veri sprechi e costi inutili a carico dello Stato- hanno anteposto esigenze di spending review a quelle di tutela dei diritti fondamentali della persona (si pensi agli aumenti del contributo unificato o a discutibili filtri che possono ostacolare l’agevole accesso alla Giustizia, alle difficoltà nell’ottenere la liquidazione degli indennizzi per la durata eccessiva dei processi), l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Vicenza, oltre che per la correttezza della motivazione, si ritiene di particolare interesse per la questione rilevata: la valutazione di conformità o meno a varie norme costituzionali dell’estensione del fallimento alla persona fisica dell’imprenditore e della declaratoria di “fallito” di quest’ultimo piuttosto che della sola impresa.
L’ordinanza descrive correttamente il senso di mortificazione della dignità e della persona che può avvertire chi viene qualificato con l’appellativo “fallito” e la discriminazione tra l’imprenditore la cui impresa supera la soglia di fallibilità (e, dunque, viene dichiarato “fallito”) e colui il quale, invece, non è fallibile.
E’stato attentamente rilevato come “L’inadeguatezza dell’uso del termine “fallito”, per colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, deriva dal fatto che il termine fallito non è solo un termine tecnico giuridico, ma anche, e soprattutto, un termine di portata ben più ampia, che coinvolge la persona nella sua globalità, in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo più intimo sentire ed amor proprio.
Colui la cui impresa non abbia funzionato, e che viene dichiarato fallito, può sentirsi per questo, ed essere considerato dagli altri, un fallito? Così possono pensare le persone con cui viene a contatto il fallito nella vita di relazione, dalla famiglia (figli, coniuge, parenti) in poi (amici, colleghi).
Non si può dichiarare il fallimento di una persona, la quale non si riduce ad essere solo un’impresa.
Non è modernamente più tollerabile che una persona possa rinunciare al bene della vita (cosa che, purtroppo, attualmente, talvolta, succede) per non subire l’onta di sentirsi chiamare fallito davanti a tutti.

Ricordando, quindi, come sia e debba ritenersi superata la concezione che assimilava il fallito col responsabile di frode e il sillogismo risalente a Baldo degli Ubaldi “detoctor ergo fraudator“, il giudice del Tribunale di Vicenza ha evidenziato come possa accadere che la causa del fallimento sia riconducibile al mancato pagamento di crediti dell’imprenditore sottolineando, tra l ‘altro, il paradosso se si considera come tra questi possano esserci crediti verso lo Stato che, poi, con una legge, lo qualifica pure “fallito”.
E’stato ricordato, quindi, come “L’insolvente può essere, e normalmente è, una brava persona, magari incapace di gestire un’azienda, o persino soltanto uno che non è stato pagato dai propri clienti, fors’anche dallo Stato, ma non certo necessariamente un frodatore, o ingannatore, per obbligatoria definizione giudiziaria.
Insolvente non è necessariamente truffatore, quindi non è, e non deve essere, necessariamente “fallito” (da “fallare”= ingannare)”.

Dichiarando non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, il Tribunale di Vicenza con l’interessante ordinanza che invito a leggere attentamente ha chiesto, quindi alla Consulta di Volersi “ dichiarare l’illegittimità costituzionale:
– dell’art. 1, co. 1, e dell’art. 5, co. 1, l.f., nella parte in cui assoggettano a fallimento l’imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero alternativamente nella parte in cui assoggettano a fallimento l’imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l’insolvenza, o a dichiarare soltanto l’insolvenza dell’impresa della persona fisica come attività (le norme impugnate potrebbero così risultare: art. 1, “Sono soggetti alle disposizioni sull’insolvenza e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.”, oppure “Sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le imprese che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.”; art. 5, “L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato insolvente.”, oppure “L’impresa che si trova in stato d’insolvenza è dichiarata fallita.”)

Un provvedimento, dunque che, a prescindere da quale sarà l’esito e la decisione della Consulta, dimostra la sensibilità del collegio verso un appellativo e una situazione giuridica (l’estensione del fallimento dell’impresa alla persona fisica dell’imprenditore) anacronistica e che suscita dubbi sulla compatibilità con un Paese civile.
Nel frattempo, credo, comunque, che ogni soggetto coinvolto (avvocati, curatori, custodi, giudici) possa contribuire al rispetto della persona umana e allo sviluppo di un Paese che si vuole ritenere “civile”: non solo nelle procedure concorsuali. Ritengo, ad esempio, che anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere corretto l’appellativo di “ingiunto” piuttosto che quello di “debitore” così come in una procedura esecutiva (soprattutto nei casi in cui vi sia opposizione) , se è conforme a realtà la qualificazione di “esecutato” in quanto, appunto, è innegabile che sia il soggetto a cui carico pende la procedura esecutiva, sarebbe ancora più corretto anticipare il termine “debitore” con la qualificazione di “presunto”.
In ogni caso, a prescindere dagli appellativi, serve una profonda riflessione e sensibilizzazione generale sul trattamento che la legge riserva al “fallito” o all’esecutato, escludendo presunzioni o pregiudizi. Ricordo, qualche anno fa, in una sala informatica di un Tribunale, un cartello con cui si avvertiva che segretarie di studi legali e altri soggetti tra cui lo stesso esecutato avessero un tempo limitato (mi pare 20 minuti) per visionare il fascicolo al pc (tra l’altro obsoleti e il cui funzionamento determinava attese tra una pagina e l’altra). Ho sempre ritenuto incivile un avvertimento simile se si considera che il soggetto principale che ha diritto ed interesse a salvaguardare i suoi beni deve essere proprio l’esecutato.
Allo stesso modo, pur apprezzandosi l’ordinanza del giudice vicentino, credo che, intanto, ci si possa astenere dall’utilizzo del termine “fallito” per qualificare colui il quale io, da sempre, anche negli scritti difensivi, ritengo più corretto indicare come il soggetto “a cui carico pende la procedura concorsuale”.

Cliccare qui per leggere il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza 12 Giugno 2014 pubblicata sulla rivista Il Caso.it

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Tre convegni su anatocismo e usura nei rapporti bancari a Chieti, Albano Laziale e Udine

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 giugno 2014

Prosegue l’interesse di avvocati e commercialisti per il tema dell’anatocismo e usura nei rapporti bancari.Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

Venerdì 27 Giugno, a Chieti, Maggioli Formazionesarò relatore al seminario organizzato da Maggioli Editore facente parte del ciclo di convegni, sullo stesso argomento, che si sono già tenuti, negli scorsi mesi, a Brescia (lo scorso 21 Marzo), Pesaro (28 Marzo), Bologna (4 Aprile) e Pavia (16 Maggio). Il convegno è valido ai fini della formazione continua dei commercialisti ed è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense. Programma, informazioni e costo sono pubblicati sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Il 3 Luglio p.v., ad Albano Laziale, presso l’ufficio periferico del Tribunale di Velletri, altro convegno organizzato dall’associazione Sodales Juris aderente all’Associazione Nazionale Forense.Immagine

Il giorno successivo, 4 Luglio, a Udine, altra giornata formativa organizzata da Aibim. Il convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e prevede 4 crediti formativi. Programma, informazioni, iscrizioni e costo sul sito dell’organizzatore (cliccare qui).

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E’ morto Domenico Longo, direttore del periodico “L’altra voce” ed autore di varie pubblicazioni

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 Maggio 2014

http://www.blogtortora.it/giornalismo-morto-domenico-longo/
Una notizia che mi ha rattristato. Già avevo letto più volte il periodico “L’altra voce” da lui diretto e nel quale ci metteva autentica passione quando, insieme ad altri amici, cofondammo un movimento antiusura bancaria. Ricordo la sua indignazione contro i soprusi delle banche e di Equitalia, il suo vocione affettuoso e l’intelligente ironia. Non sapevo che stesse combattendo quest’ultima, più dura battaglia. Speravo che la notizia riguardasse un omonimo. Mi piace immaginarlo, ora, sorridente, certo che con la bontà che lo ha contraddistinto possa guardare e fare arrivare una protezione a quanti soffrono per le battaglie che lui stesso ha sempre affrontato.

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Bologna, 4 Aprile 2014: corso organizzato da Maggioli Editore su Anatocismo e usura. Vizi nei rapporti bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 aprile 2014

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Grande partecipazione di avvocati e consulenti alla giornata di formazione organizzata, venerdì scorso 4 Aprile a Bologna, da Maggioli Editore su Anatocismo e Usura. Vizi nei rapporti bancari.
Prossimi appuntamenti il 16 Maggio a Pavia e il 23 Maggio ad Alessandria (Informazioni e iscrizioni sulla pagina della casa editrice oppure cliccando, rispettivamente, ai seguenti link: Pavia, Alessandria).
Ringrazio, oltre ai partecipanti al ciclo del corso -già tenutosi a Brescia (il 21 Marzo) e Pesaro (il 28 Marzo)-, quanti continuano ad apprezzare il mio volume “Anatocismo e vizi nei contratti bancari” la cui IV edizione, a quanto pare, ha già superato il Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013numero di vendite di ogni singola edizione precedente risultando, ad oggi, come sembrerebbe dalla pagina del sito, il libro più venduto della collana legale civile della casa editrice con oltre 3.000 copie vendute in meno di un anno.

Venerdì 11 Aprile p.v., a Roma, sarò relatore ad un altro seminario organizzato -dopo il notevole interesse dimostrato dai partecipanti alle precedenti giornate dell’8 Novembre e 31 Gennaio- dalla rivista giuridica Il Foro Europeo e dall’associazione Avvocati per l’Europa.

Vedi foto su:
https://www.flickr.com//photos/122074745@N07/sets/72157643521406204/show/with/13628320505/

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Le parole di due grandi Papi contro i mafiosi

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 marzo 2014

Riporto di seguito il link del video pubblicato sul sito del Corriere della Sera con le parole pronunciate il 21 Marzo scorso da Papa Francesco precedute, circa vent’anni fa, da un analogo ma ancora più severo anatema di Papa Giovanni II contro i mafiosi. E’ di qualche giorno fa la notizia che Bergoglio, per la rivista economica Fortune, è il leader più influente al mondo: al primo posto in una classifica di 50 protagonisti assoluti della politica e dell’economia mondiale (cliccare qui per leggere l’articolo pubblicato su Il sole 24 Ore).

http://video.corriere.it/invettive-contro-mafia-confronto-grido-papa-francesco-papa-giovanni-paolo-ii/8d993134-b1a5-11e3-a9ed-41701ef78e4b

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