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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Seminario in videoconferenza sul contenzioso bancario (anatocismo e usura nei rapporti in conto corrente e nei mutui)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 febbraio 2016

Oggi, dalle 13 alle 16, sarò lieto di partecipare, quale relatore, al seminario sul contenzioso bancario -in particolare, sui principali vizi nei contratti di apertura di credito e mutuo nonché sugli strumenti di difesa dell’utente bancario- organizzato dall’Associazione Avvocati per l’Europa e dalla rivista Il Foro Europeo. Il seminario rientra nell’attività di formazione continuativa per avvocati (anche a distanza) ed è accreditato dal C.N.F. . Informazioni e modalità di iscrizione sul sito del Foro Europeo (clicca qui).

Cliccare qui per aprire la pagina con il video

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Il Tribunale di Verona conferma l’onere a carico della banca di provare il credito. La banca notifica decreto ingiuntivo di oltre 1 milione di euro. Il giudice lo revoca condannandola al pagamento delle spese di lite.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 ottobre 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Non è la prima volta che, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca, il giudice, accogliendo le eccezioni dell’utente bancario, revochi il provvedimento condannando piuttosto la banca alla restituzione di importi in favore del correntista e al pagamento delle spese di lite (tra i casi da me riportati su questo post, cliccare qui per un caso di revoca di decreto ingiuntivo essendo risultata la falsità della firma del soggetto che secondo la banca era fideiussore; oppure cliccare qui per un caso di revoca di un decreto ingiuntivo con contestuale condanna della banca ingiungente alla restituzione di importi alla correntista e condanna alle spese).

E’, ormai, principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della banca provare la fondatezza del credito producendo tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto. Nel caso in cui essa presenti la documentazione solamente a partire da una certa data, ciò non consente di comprendere come il saldo iniziale debitore risultante dall’estratto conto fornito si sia determinato: è per questo, quindi, che la giurisprudenza prevalente adotta il principio del cosiddetto “saldo zero” disponendo, quindi, l’azzeramento del primo saldo di cui la banca ha fornito documentazione e conteggiandosi, dunque, solo gli addebiti successivi (“depurando” il conto, ovviamente, degli addebiti fondati su clausole nulle; per approfondimenti e giurisprudenza, sia consentito il rinvio al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli Editore, 2015, pg. 408 e seguenti).

Il Tribunale di Verona, il cui orientamento, in materia di controversie bancarie, non è parso, finora, di certo, il più favorevole alle tesi difensive degli utenti bancari ove si consideri che, in materia di verifica dell’usurarietà, varie pronunce appaiono in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le commissioni di massimo scoperto devono essere computate ai fini del calcolo del TEG e del conseguente confronto col tasso soglia, con sentenza n.2117 del 22 Luglio 2015 ha confermato, però, che è carico della banca, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova del credito ingiunto.

Il caso. Nel 2012, un imprenditore, fideiussore di una società fallita, riceveva, su istanza di uno dei principali colossi bancari, la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale si ingiungeva il  pagamento di 1.128.638,06 euro oltre interessi e spese liquidate; il credito aveva origine, secondo quanto sostenuto dall’impresa creditizia, dal saldo di alcuni rapporti di conto corrente intercorsi con la società fallita. Proposta opposizione, l’utente (con l’ausilio dei sempre battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato di Confedercontribuenti Veneto) da me difeso in giudizio, eccepiva vari vizi tra i quali la mancata prova della fondatezza del credito, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale in quanto in contrasto anche con la delibera Cicr del 9 Febbraio 2000, l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e di altri oneri addebitati nel corso del rapporto.

All’esito della prima udienza, con ordinanza del 13 dicembre 2012, il Giudice, non avendo la banca ancora fornito la prova della fondatezza del credito ingiunto, accoglieva l’istanza proposta dalla difesa dell’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. Successivamente, fissata l’udienza per discussione orale della causa, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo sostenendo l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto che, quindi, sarebbero dovute essere stornate e fissava apposita udienza per il conferimento di incarico al consulente tecnico contabile. Durante i lavori peritali, però, anche il ctu rilevava la mancanza di estratti conto completi, ragion per cui non risultava possibile rispondere al quesito e decurtare gli importi non dovuti.

Fissata, quindi, nuova udienza per la discussione orale, il Tribunale di Verona ha emesso la sentenza rigettando, dunque, la pretesa della banca che aveva ingiunto l’ingente importo di oltre 1 milione di euro e che, invece, è stata costretta a pagare all’utente le spese di lite. 

Cliccare qui per leggere la sentenza e il decreto ingiuntivo revocato.

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A Genova il 16 Ottobre 2015 avvocati, consulenti contabili e magistrati al seminario sul contenzioso nei rapporti bancari.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 settembre 2015

Sarà a Genova venerdì 16 Ottobre 2015 il prossimo seminario organizzato dall’Associazione AIBIM sul contenzioso nei rapporti di credito bancario. Al convegno, nel quale sono onorato di essere relatore insieme alla collega avv. Sabrina Macciò del foro di Savona e al commercialista dott. Alfredo Montefusco, sono previsti anche gli autorevoli interventi del dott. Flavio Cusani (GIP del Tribunale di Benevento) e del dott. Andrea Loffredo (Giudice del Tribunale di Benevento).

Il seminario, così come i precedenti organizzati dalla medesima AIBIM, è stato accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova con riconoscimento di 6 crediti formativi per la formazione professionale e dell’ordine dei Commercialisti (8 crediti).

Per informazione sui relatori, sulle modalità e costi di iscrizione, cliccare sul seguente link alla pagina del sito della rivista giuridica telematica ilcaso.it. 

locandina Genova 16 Ottobre 15 1 locandina Genova 16 Ottobre 15 2

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La banca notifica decreto ingiuntivo per oltre 180 mila euro a vedova ottantenne ma la firma della fideiussione era falsa. Il giudice revoca il provvedimento e condanna la banca al pagamento delle spese di lite.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 agosto 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Dopo essere stata accertata, con un’approfondita consulenza tecnica grafologica, la falsità della firma che risultava apposta su un modulo di fideiussione, il Tribunale di Milano (Giudice L. Cosentini, sent. 15 Maggio 2015, n. 6155) ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato ottenuto, in virtù del suddetto modulo, da uno dei principali colossi bancari contro una povera ottantenne da me assistita.

Il caso. Nel 2012, la banca, asserendo di essere creditrice di circa 180 mila euro nei confronti di un’impresa con la quale era intercorso un rapporto di apertura di credito in conto corrente e sostenendo che, a garanzia delle relative obbligazioni, fosse stata sottoscritta fideiussione dal socio amministratore nonché dalla moglie, notificava il decreto ingiuntivo ottenuto, perfino, con clausola di provvisoria esecutorietà (titolo idoneo, dunque, all’iscrizione di ipoteca e quale titolo esecutivo). Proponeva opposizione, pertanto, con separate difese, oltre che la società correntista, anche la fideiubente la quale disconosceva l’autenticità della firma solo apparentemente a lei riconducibile e insisteva, intanto, nella sospensione della provvisoria esecutorietà. Scambiate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà nei confronti della sola fideiubente da me rappresentata disponendo consulenza tecnica grafologica al fine di verificare l’autenticità della sottoscrizione. Dopo ben tre approfondimenti istruttori da parte del ctu sia sull’originale del modulo che su alcune fotocopie e valutate anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Laura Cosentini, con sentenza del 15 Maggio 2015 ha accolto l’opposizione proposta dalla fideiubente da me rappresentata.

Il provvedimento. La sentenza appare interessante in quanto non si limita a recepire le risultanze della consulenza tecnica grafologica ma, in accoglimento dell’opposizione, rigetta anche quanto era stato sostenuto dalla banca secondo cui la povera vedova ottantenne aveva riconosciuto la fideiussione quando, a suo dire, avrebbe inviato una missiva nella quale chiedeva “lo scarico” della garanzia. Accogliendo quanto da me sostenuto, ossia, che l’utilizzo del termine “scarico” nella missiva inviata da una persona anziana, appena deceduto il marito, autonomamente e senza difensore, non significava affatto riconoscimento, bensì, appunto manifestava la volontà di far prendere atto dell’inefficacia in quanto, appunto, non da lei apposta, il giudice, come accennato, ha rigettato la tesi della banca che è stata condannata al pagamento delle spese legali.

E’ stato confermato, invece, il decreto nei confronti della società correntista. Sebbene quest’ultima abbia svolto autonoma difesa con la quale, a mezzo di altro difensore, chiedeva la declaratoria di nullità di varie clausole, appare discutibile, a mio modesto avviso, la motivazione con la quale è stata rigettata la relativa opposizione.

Per far ottenere il rimborso delle spese legali alla povera ottantenne, risultata vittoriosa con la revoca del decreto ingiuntivo che era stato emesso nei suoi confronti, è stato necessario notificare atto di precetto alla banca dal momento che, malgrado avesse rassicurato di pagare spontaneamente le spese di lite liquidate dal giudice, ritardava ad adempiere. Ritardo che le è costato anche il pagamento delle relative spese del precetto.

I precedenti. Non è la prima volta che viene revocato un decreto ingiuntivo a causa della non veridicità della firma risultante su modulo di fideiussione. Anni fa, in un caso analogo, all’esito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Brescia revocò il decreto ingiuntivo (anche in questo caso provvisoriamente esecutivo) ottenuto da una delle principali banche nei confronti di un anziano al quale, in conseguenza del provvedimento, la banca aveva prosciugato il conto lasciandolo, così nelle immaginabili difficoltà. Proposta opposizione, il cliente, da me difeso, verificato anche dal ctu che la firma fosse apocrifa, ottenne la restituzione di quanto era stato prelevato dalla banca ancora prima della sentenza mediante un provvedimento chiesto ed ottenuto urgentemente in corso di causa.

Particolarmente interessante una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona nel mese di Luglio con la quale è stato revocato un decreto ingiuntivo di oltre unmilione di euro a carico di fideiussore di società fallita. Motivo della revoca, in questo caso, è stato il mancato assolvimento, da parte della banca, dell’onere di provare pienamente la fondatezza del credito ingiunto. Anche in questo caso, la banca che tentava di ottenere il pagamento dell’ingente somma è stata condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del fideiussore da me difeso.

Per leggere la sentenza del Tribunale di Milano, 15 Maggio 2015, n. 6155, cliccare qui.

Mi permetto di ricordare che è recentemente uscita, nelle librerie, la V edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli Editore. Tra le novità, oltre a recenti sentenze, alcuni paragrafi appositamente dedicati al cosiddetto “principio di vicinanza alla fonte di prova” e ad alcuni “spunti di riflessione” sul danno biologico da abusi bancari. Per leggere il relativo post e il link per consultare l’indice, cliccare qui.

copertina Anatocismo bancario e vizi nei contratti V edizione

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BANK- Il futuro della banca- Lineamenti di teoria bancaria e finanziaria, del Prof. Antonino Galloni

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 luglio 2015

Ringrazio il Prof. Antonino Galloni​, sicuramente uno dei più autorevoli e lucidi economisti italiani, ex direttore del Ministero del Lavoro, discepolo di Federico Caffè, per avere citato, in uno dei suoi ultimi lavori “Bank-Il futuro della banca-Lineamenti di teoria economica e finanziaria“, nella bibliografia, anche un mio ben più modesto lavoro editoriale. A quanti (credo pochi) non avessero mai letto i suoi scritti o non lo avessero mai ascoltato consiglio, oltre che la lettura del libro, di sentire (attraverso uno dei video su youtube di cui al link sottostante) un’interessante intervista in cui in maniera chiarissima, oltre che ripercorrere la storia politica degli ultimi 30 anni, spiega le ragioni per cui questo Paese, sin dalla fine degli anni ’80, è stato “deindustrializato” e ridotto nella triste situazione economica. Il prof. Galloni, circa due mesi fa, ospite di Uno Mattina, ha smentito i risultati “ottimistici” pubblicizzati da Renzi sulla ripresa dell’economia.

copertina Bank di Antonino Galloni

quarta copertina Bank di Antonino Galloni

Per vedere la puntata di Uno Mattina del 15 Maggio 2015 in cui è stato ospite il Prof. Galloni, cliccare qui

Cliccare qui, invece, per vedere l’interessante intervista su “Come ci hanno deindustrializzato“, un viaggio che passa da Enrico Mattei e Aldo Moro.

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Un senatore ad una suora: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca”. Sarebbe lo stesso soggetto che, nel 2011, pensava di trattare allo stesso modo le vittime di abusi bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 giugno 2015

Pur con la solita e doverosa premessa che le frasi sono quelle riportate da organi di stampa e, dunque, col rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, mi sembra evidente che se tali parole, insieme ai gravissimi fatti oggetto dell’accusa e della richiesta di arresto, dovessero trovare conferma in una sentenza definitiva costituirebbero, purtroppo, la conferma della cafonaggine, della cialtroneria e del delirio di onnipotenza che può caratterizzare perfino un parlamentare: frasi che non possono che rattristare ancora di più quei cittadini onesti alle prese con difficoltà economiche e sofferenze di cui soggetti simili, con i noti stipendi e benefici economici, abituati a vivere in uffici e ambienti ovattati, o non hanno la minima idea o se ne fregano.

Il nome del senatore che, tuttavia, nega di averle pronunciate (cliccare qui) e di cui la Procura di Trani ha chiesto al Senato l’autorizzazione all’arresto è ben noto alle vittime di abusi bancari per essere stato, nel 2011, autore di un emendamento alla legge di conversione del decreto “milleproroghe” col quale aveva pensato di modificare una norma del codice civile (art. 2935). L’articolo, rimasto invariato per quasi 70 anni, avrebbe dovuto prevedere un’interpretazione autentica secondo cui, in materia di conti correnti, la prescrizione delle annotazioni sarebbe dovuta iniziare a decorrere dal giorno delle annotazioni stesse. Non si sarebbe dato luogo, in ogni caso, alla restituzione degli importi già corrisposti.

Una norma, in sostanza, con cui si sarebbe voluto dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione di quanto pagato in più dai correntisti nel corso di rapporti ultradecennali e contrastante con quanto, invece, circa due mesi prima aveva affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza del 2 Dicembre 2010, n. 24418).

L’emendamento di Azzolini apparve subito un regalo alle banche tanto più che fu inserito “last minute” senza passaggio alle commissioni competenti e senza, dunque, che fosse preceduto da dibattito parlamentare (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Sera del 22 febbraio 2011).

Già all’indomani dell’entrata in vigore della legge, la norma, invocata dalle banche nel tentativo di ottenere l’accoglimento di eccezioni di prescrizione, fu ritenuta inapplicabile nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione degli importi indebitamente pagati (vedasi Corte d’Appello di Ancona, ord. 3 Marzo 2011). In seguito a varie ordinanze con cui era stata sollevata di questione di legittimità costituzionale, la Consulta ad Aprile 2012 la dichiarò incostituzionale (Corte Costituzionale, sent. 5 Aprile n. 78; per leggere il mio post su questo stesso blog, cliccare qui).

Un tentativo, dunque, non riuscito ma che, sicuramente, resta tra le norme -per fortuna, cancellata dalla Corte Costituzionale-con cui, grazie alla “brillante idea” del senatore Azzolini (secondo quanto riportato, all’epoca, da organi di stampa, fratello di un consigliere di amministrazione di istituti bancari) si era tentato di favorire, ancora una volta, le banche. Quella volta il senatore Azzolini dimostrò l’arroganza verso gli utenti bancari e quanto avevano deciso i giudici anche di legittimità cercando di introdurre una norma che avrebbe calpestato quanto era stato riconosciuto dalla giurisprudenza. Ora è accusato per avere arbitrariamente imposto il proprio potere su una struttura pubblica. Tra le frasi intercettate pare che avrebbe manifestato il proprio potere anche con una frase, di certo, “non onorevole”, volgare e scurrile (cliccare qui per leggere l’articolo su Il Fatto Quotidiano). Chissà se, nel 2011, non avrà pensato la stessa cosa nei confronti dei cittadini onesti, vittime di abusi bancari e dei giudici che, in materia di prescrizione sui rapporti di conto corrente, avevano manifestato un orientamento opposto a quanto avrebbe voluto! Allora, probabilmente, dimostrò il massimo favore verso il mondo bancario e la massima arroganza verso le vittime di abusi bancari continuando, tuttavia, ad occupare il seggio ed, anzi, riuscendo a farsi rieleggere nella legislatura successiva. Oggi è accusato, per gravi fatti, con una richiesta di arresti domiciliari. Potrebbe essere una buona occasione per riflettere maggiormente sul doveroso rispetto verso gli altri e, soprattutto, verso gli imprenditori e cittadini onesti.

In Parlamento, mentre c’è chi si è già espresso preannunciando di votare favorevolmente alla richiesta di arresto, non manca chi tenta di difenderlo. Opinione e comportamento, questi ultimi che, “in nome del garantismo”, potrebbero anche, in teoria, condividersi, in linea con l’opportunità di evitare l’adozione di misure cautelari quando non se ne ravvisi la necessità o non sussistano gravi indizi. Ma se indagato per il crac fosse non il senatore Azzolini (autore, come detto, nel 2011, di un emendamento “salva banche”) ma, ad esempio, un imprenditore fallito a causa del comportamento posto in essere da banche? Sarebbero così garantisti quei ministri o parlamentari che cercano di fare evitare gli arresti al loro (davvero onorevole?) collega? (cliccare qui)

Azzollini a suor Marcella: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca” – Il Fatto Quotidiano.

“Vi piscio in bocca? Mai detto”. Azzolini nega, ma tace sul Pd pronto a votare l’arresto

Nuova grana per Alfano: chiesto l’arresto del senatore Azzollini (Ncd)

 

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Anche le sofferenze, i dispiaceri e lo stress da abusi bancari possono causare seri danni alla salute. Apprezzato da professionisti e imprenditori il convegno a Roma sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 Maggio 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

E’ stato particolarmente apprezzato il convegno -a quanto pare, il primo in Italia- organizzato dall’associazione ASERNUI tenutosi lo scorso 23 Maggio a Roma su un tema, a mio avviso, finora non approfondito scientificamente o dalla giurisprudenza: i danni alla salute da abusi bancari: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali. 11229400_10206798948714883_1860879685365692428_nCome già avevo considerato nel mio precedente post, mentre, infatti, copiosa giurisprudenza ha già, molteplici volte, ribadito la nullità delle varie clausole nei contratti di apertura di credito in conto corrente che aggravano la posizione contabile del correntista (fino, addirittura, a potersi verificare che, all’esito del giudizio, colui che appariva debitore sia dichiarato creditore) o la nullità di contratti di mutuo o delle relative clausole contenute anche in altre tipologie di contratti bancari (ad esempio, nei contratti di leasing o finanziamento al consumo), non risultano particolari pronunce giurisprudenziali sul risarcimento dei danni alla salute o nel cambiamento di vita patiti dalla persona umana e determinati dal comportamento illegittimo posto in essere dalla banca. Eppure, chiunque può immaginare lo stravolgimento che subisce il soggetto danneggiato: non solo la distruzione dell’impresa o del patrimonio o la perdita di beni, non solo pregiudizi patrimoniali ma danni anche alla persona (intesa come soggetto in relazione “naturale” e/o “professionale” con altri individui) e nella persona, potendo, infatti, alcuni pregiudizi danneggiare, letteralmente, l’organismo umano. E’ sicuro che la perdita di beni determini solo danni patrimoniali? Si pensi all’imprenditore che fonda un’impresa e che, a causa di segnalazioni alla Centrale Rischi o di pretese che, all’esito di giudizi, si rivelano infondate o, comunque, illegittime, abbia, nel frattempo, dovuto licenziare i propri dipendenti o abbia dovuto rinunciare all’impresa o abbia perso anche la casa. 11350018_10206799103038741_165353883_n (1)Credo che non siano coinvolti solo “beni” materiali ma, in questi casi, sia lesa la stessa “proiezione” della persona che quei beni possono rappresentare. Si pensi anche alla perdita della proprietà dell’abitazione che non può ritenersi solo una perdita patrimoniale dal momento che la dimora è anche un luogo rappresentativo di affetti, dell’inviolabilità della vita domestica, della casa, luogo in cui si racchiude la riservatezza, la personalità di una persona o di una famiglia. Pregiudizi, dunque, che, di norma, coinvolgono così profondamente l’animo della persona fino a poter compromettere seriamente la stessa salute causando un vero e proprio danno biologico. Dopo il saluto del Presidente dell’Associazione ASERNUI Prof. Luigi Cataldi (moderatore del convegno), e l’intervento di Sua Eminenza, Cardinale Elio Sgreccia, su un auspicabile rispetto dell’etica nella finanza, ho esposto i principali vizi nei rapporti di conto corrente e mutuo. Interessante e specifico è stato, poi, l’intervento della Professoressa Leda Galiuto, professoressa aggregata del Dipartimento di cardiologia dell’Università Cattolica di Roma, che ha illustrato le cause delle IMG-20150523-WA0002principali patologie dell’apparato cardiocircolatorio confermando come lo stress o i dispiaceri, anche derivanti da preoccupazioni determinate da abusi bancari, possano essere fattori determinanti tali gravissimi danni alla salute o alla vita. IMG-20150523-WA0004Di grande interesse, ancora, la relazione del dott. Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti e consulente contabile “giurimetrico” che ha illustrato le ragioni per le quali la formula invocata dalla difesa delle banche ai fini della verifica dell’usurarietà e – a loro dire- imposta dalla Banca d’Italia ai fini della determinazione del TEG (ossia, la formula con l’addizione tra due frazioni nelle quali, una, rapporterebbe gli interessi ai numeri mentre, la seconda, commissioni, spese e altri oneri all’accordato piuttosto che quella, con unica frazione, in cui ogni costo collegato al credito, conformemente a quanto disposto dall’art. 644 cod. pen. ) non solo sia erronea (come riconosciuto corretto dalla maggior parte dei giudici di merito e di legittimità) ma possa anche costituire l’elemento oggettivo del reato di falso ideologico.

Nella sessione pomeridiana, di grande interesse e particolarmente apprezzato, poi, l’intervento della psicologa dott.ssa Luana Lentini che ha illustrato alcuni studi e linee guida per l’accertamento del danno biologico di natura psichica derivante dalle sofferenze o dallo stress della vittima di abusi bancari.

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L’avvocato Francesco Cocola ha, invece, relazionato sui principali motivi di illegittimità, riconosciuti dalla giurisprudenza, nella condotta posta in essere da Equitalia e sugli strumenti di difesa del cittadino-contribuente.

Il seminario, sicuramente innovativo per le tematiche trattate e per gli “spunti di riflessione” emersi si è protratto per l’intera giornata (dalle 9,30 alle 18) ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il riconoscimento ai partecipanti di 8 crediti per la formazione continua

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Continuano i seminari su anatocismo e usura bancaria. I prossimi appuntamenti

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 16 Maggio 2015

Continuano le giornate di approfondimento sul contenzioso bancario e, in particolare, sugli strumenti di tutela da pretese viziate da clausole nulle e addebiti non dovuti. Il prossimo seminario, che si terrà venerdì 22 Maggio a Pescara e organizzato da Maggioli Editore (che è anche editrice, dal 2005, anche dei miei “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, manuale aggiornato negli anni e, ora, giunto alla IV edizione, e “L’usura nel contenzioso bancario“, 2014), ripetendo analoga iniziativa tenutasi a Milano lo scorso Dicembre e apprezzata da avvocati e consulenti contabili, prevede, oltre ad una parte “teorica” sui principali vizi e strumenti giuridici, la simulazione di un caso pratico e dibattito su pronunce giurisprudenziali anche sotto prospettive diverse, ossia, con il “punto di vista” del sottoscritto quale difensore dell’utente bancario, nonché quello della difesa della banca e del consulente tecnico. Sarò relatore, quindi, a Pescara, insieme alla collega avv. Elisabetta Mazzoli (autrice di “Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali“, Maggioli, 2014) e alla dott.ssa Marcella Caradonna autrice di “Come difendersi dalla Centrali Rischi nel contenzioso bancario“. Informazioni più dettagliate sul programma, costi e modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito della casa editrice (cliccare qui)

Prossimi altri seminari nei quali sarò relatore su “Anatocismo e usura: vizi nei contratti bancari” :

Bologna, 12 Giugno 2015 (cliccare qui)

Milano, 26 Giugno 2015  (cliccare qui)

Si terrà, invece, a Roma sabato prossimo, 23 Maggio, il convegno su “abusi bancari e danni alla salute” organizzato dall’associazione Aisernui (associazione che, sin dal 1993, organizza convegni, soprattutto, in campo medico) che, oltre al sottoscritto e al dott. Gennaro Baccile, quest’ultimo quale consulente contabile “giurimetrico”, prevede la partecipazione di una professoressa del Dipartimento di cardiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (Prof. Leda Galiuto), di una dottoressa in psicologia (Dott.ssa Luana Lentini), di un medico legale (Dott. Alberto De Lorenzis) e di altro collega avvocato (Avv. Francesco Cocola) per discutere sulle varie patologie (sia sotto forma di danno biologico di natura psichica che all’apparato cardiocircolatorio) che possono insorgere nelle vittime di abusi bancari e sui quesiti che possono essere sollecitati al Giudice al fine dell’accertamento e loro quantificazione. Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione (alla data odierna risultano ancora aperte), cliccare qui. All’evento è dedicato anche il mio precedente post .

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013copertina usura nel contenzioso bancario

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