IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

La banca notifica decreto ingiuntivo per circa 90 mila euro ma non prova validamente il credito e restituisce tardivamente il fascicolo di parte. Il giudice revoca il decreto.

Posted by Roberto Di Napoli su 8 ottobre 2016

E’ stato più volte riconosciuto -fino a costituire, si può dire, forse, un principio consolidato- che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, nel caso di contestazione della fondatezza del credito da parte dell’opponente, è alla creditrice opposta (convenuta ma attrice in senso sostanziale) che incombe l’onere di provare la fondatezza della pretesa, ragion per cui deve depositare tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (sia consentito il rinvio anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015).

E’ anche per il suddetto principio che, con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, nel 2013, da una delle principali banche italiane a carico di una società e dei fideiussori i quali, nel successivo giudizio di opposizione, da me assistiti, si opponevano al provvedimento monitorio formulando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione di quanto ritenuto a loro spettante a causa di altri, più remoti, rapporti nonchè il risarcimento dei danni.

Alla prima udienza di trattazione, la banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che veniva, ovviamente, impugnata dagli opponenti ricordando, oltretutto, che era stata già eccepita la mancanza di valida prova del credito non avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, ricordando, appunto, l’onere a carico della banca di produzione della suddetta documentazione e ritenendo che, in virtù di quella presente, non fosse necessario disporre la consulenza tecnica contabile richiesta, rinviava per precisazione delle conclusioni: in tale ultima udienza la banca tentava di sostenere che la lacuna probatoria fosse superata dal fatto che gli estratti conto erano stati, comunque, depositati dagli stessi opponenti i quali, invece, replicavano di avere depositato quelli relativi ad altri rapporti per i quali avevano formulato la domanda riconvenzionale ma non quelli relativi ai rapporti oggetto del decreto ingiuntivo il cui onere, appunto, era a suo carico in quanto creditrice ingiungente.

Depositata la comparsa conclusionale, infine, con la successiva memoria di replica, gli opponenti eccepivano la mancata restituzione, da parte della banca, del fascicolo di parte con la conseguenza che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione quanto in essa contenuto. Detto fascicolo veniva depositato dalla banca, infatti, solo successivamente, con la memoria di replica, in violazione di quanto sancito dall’art. 169, II comma, c.p.c. (” Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”).

Con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo rigettando sia le pretese vantate dalla banca (pari a circa 90 mila euro) che le domande riconvenzionali.

Cliccare qui per leggere il testo della sentenza.

Per leggere precedenti post relativi ad altre sentenze di revoca del decreto ingiuntivo, cliccare sui seguenti link:

– Il Tribunale di Verona conferma l’onere a carico della banca di provare il credito. La banca notifica decreto ingiuntivo di oltre 1 milione di euro. Il giudice lo revoca condannandola al pagamento delle spese di lite.

– Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.

– La banca notifica decreto ingiuntivo per oltre 180 mila euro a vedova ottantenne ma la firma della fideiussione era falsa. Il giudice revoca il provvedimento e condanna la banca al pagamento delle spese di lite.

Per leggere alcuni dei precedenti post relativi ad ordinanze di rigetto (o di sospensione) della provvisoria esecutorietà:

– Sventato tentativo di una banca di ottenere esecutività a decreto ingiuntivo di circa 6 milioni di euro omettendo di dare atto degli importi già percepiti

– Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

– La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

– Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

Posted in anatocismo, banche, giustizia giusta, sospensioni esecuzioni e abusi bancari, Tribunale Roma, Uncategorized, usura ed estorsione bancaria | Contrassegnato da tag: , , , | Leave a Comment »

Interessi di mora e verifica di usurarietà: un mio breve intervento andato in onda sulla Web Radio Ius Law

Posted by Roberto Di Napoli su 26 settembre 2016

Pubblico di seguito il link alla puntata odierna di “Svegliati Avvocatura“, andata in onda sulla Web Radio IusLaw, con un mio sia pur sintetico intervento in merito alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della valutazione di usurarietà e alle conseguenze nel caso di superamento rispetto al tasso massimo consentito. Nel corso degli ultimi anni, infatti, -complice, probabilmente, la confusione creata, spesso, da vere e proprie società “abbagliate” dal desiderio di lucrare considerevoli profitti anche con la “vendita” di perizie fondate su metodologie di calcolo non corrette (se non abnormi) e sull’errata interpretazione di pronunce- si è registrato un contrasto sia in merito alla rilevanza degli interessi di mora (cosi come di altre voci di costo a carico del mutuatario) ai fini della valutazione di usurarietà sia alle sanzioni nel caso di accertato superamento del tasso soglia. Accanto a sentenze ed ordinanze che hanno confermato la rilevanza degli interessi moratori e, in caso di superamento del tasso soglia, l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ., alcune pronunce, qualificando la clausola determinativa degli interessi di mora come una sorta di “clausola penale” o ritenendo di doversi applicare l’aggiunta di percentuali o di soglie (diverse da quelle previste dall’art. 2 della legge n. 108/1996), hanno negato, invece, l’applicabilità della suddetta norma sanzionatoria. Un contrasto, in realtà, a sommesso avviso di chi scrive, che non dovrebbe sussistere se si considera la ratio della legge 7 marzo 1996 n. 108 che modificò la norma di cui all’art. 644 cod. pen. e all’art. 1815, II comma, cod. civ. introducendo il “meccanismo” dei cosiddetti “tassi medi” e dei “tassi soglia” -all’interno della cui forbice, come riconosciuto da alcuni giudici, dovrebbe essere compreso ogni ulteriore costo per l’utente- e se si considera, inoltre, che il ritardato adempimento non dovrebbe, comunque, giustificare il superamento del tasso massimo consentito dalla legge.

Nel corso dell’intervento ho accennato anche a quanto recentemente riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 7 luglio 2016, n. 4323.

Ho ricordato, infine, il corso sull’usura bancaria che fu organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nel luglio 2014, presso la sede dell’ABI (tra i relatori ci furono noti difensori di banchieri) e l’invito che fu successivamente inviato dall’associazione Sos Utenti Onlus (che da oltre dieci anni si occupa di tutela di vittime di abusi bancari contribuendo all’affermazione di vari principi) ad organizzare seminari di formazione nel contraddittorio con legali o consulenti di utenti bancari.

Pubblico di seguito il link alla puntata odierna di “Svegliati Avvocatura” con il mio intervento (a partire dal minuto 27, 34”).

http://www.spreaker.com/embed/player/standard?episode_id=9488135

Posted in anatocismo, banca ditalia, banche, estorsione, fainotizia, giorno del giudizio, giustizia giusta, malagiustizia, Mutui, racket, stato di diritto, stato sociale, Uncategorized, usura, usura ed estorsione bancaria | Leave a Comment »

Roma 5 luglio 2016, seminario “multisala” (con collegamento da varie altre sedi) in diretta streaming sulla giurimetria bancaria.

Posted by Roberto Di Napoli su 2 luglio 2016

locandina seminario CNEL 5 luglio 16Martedì 5 luglio 2016, a Roma presso la sede del CNEL (via Lubin, all’interno di Villa Borghese) si terrà il seminario organizzato da Sos Utenti sulla giurimetria bancaria. Il convegno potrà essere seguito “in multisala”, ossia in diretta streaming, presso le diverse “sale” collegate e, precisamente, da Padova, Firenze, Civitanova Marche, Taranto, Napoli e Potenza (l’indirizzo delle sedi e le modalità di iscrizione e partecipazione sono pubblicate sul programma di cui al link alla fine del presente post o, comunque, sul sito dell’associazione Sos Utenti. Tra i relatori, oltre al dott. Gennaro Baccile (Presidente onorario e fondatore di Sos Utenti), anche parlamentari, magistrati e colleghi avvocati.

Un mio breve intervento previsto per il tardo pomeriggio.

Il convegno è organizzato anche col patrocinio e la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, dell’Ordine dei Dottori e dei commercialisti e della Scuola forense di Taranto.

Il tema è di particolare interesse anche in considerazione di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di eccezione di usurarietà o di “saldo zero” nelle controversie tra banche e utenti.

Programma, informazioni e modalità di iscrizione cliccando qui.

Di seguito i principali temi (dal sito di Sos Utenti) del seminario:

1) Prove Tecniche e Accertamento Giurimetrico TAEG USURARIO e conseguenze civilistiche nei contratti di Mutuo, di Leasing, di Cessione Quinto dello Stipendio e Aperture di credito in conto corrente alla luce della Legge e giurisprudenza di Cassazione Penale, Corti d’Appello di Milano, Torino e Cagliari e Trib. Di Massa.
2) Analisi Giurimetrica dei profili di incostituzionalità della modifica delle Soglie della Legge antiusura;
3) Onere della Prova in tema di annotazioni e saldi sul conto corrente nella rivendicazione degli indebiti Bancari e c. d. “saldo Zero”: contrasto Cassazione N° 9201/2015 e giurisprudenza di merito;
4) Impatto Macroeconomico della Legislazione antiusura, effetti della modifica dei Tassi Soglia del 2011 e valutazioni conseguenze MANIPOLAZIONE fraudolenta dell’ EURIBOR periodo 2005-2008.

locandina convegno multisala Taranto 5 luglio 16

Posted in anatocismo, convegni, seminari, Uncategorized, usura ed estorsione bancaria | Leave a Comment »

Attuazione della democrazia costituzionale per superare la crisi. Confronto interdisciplinare sulla verifica attuativa della Costituzione Italiana e possibili rimedi”. Interessante convegno a Roma organizzato da SOS Utenti e A.R.De.P.

Posted by Roberto Di Napoli su 9 giugno 2016

Si terrà domani, 10 giugno 2016, a Roma presso la sede del CNEL, un interessante seminario, con autorevoli relatori, sul tema: “Attuazione della democrazia costituzionale per superare la crisi. Confronto interdisciplinare sulla verifica attuativa della Costituzione Italiana e possibili rimedi”.

Il convegno è organizzato da SOS Utenti e dall’Associazione per la riduzione del debito pubblico.

Tra i relatori, oltre al dott. Gennaro Baccile (Fondatore e Presidente Onorario di Sos Utenti), anche il Prof. Nino Galloni, tra i più noti e autorevoli economisti italiani, discepolo del Prof. Federico Caffè e autore di innumerevoli pubblicazioni. E’ previsto, inoltre, l’intervento di parlamentari tra cui il Sen. Maurizio Buccarella (M5S), magistrati e docenti universitari.

Per leggere il programma e per le modalità di iscrizione, cliccare qui.

Posted in convegni, crisi economia, diritti umani, Uncategorized | Leave a Comment »

Mio intervento nel corso della puntata dedicata da Ius Law Web Radio sul contenzioso bancario

Posted by Roberto Di Napoli su 5 giugno 2016

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Pubblico di seguito il link della puntata della rubrica “Svegliatiavvocatura“, andata in onda lo scorso mercoledì 1 giugno e ancora ascoltabile, che IusLaw Web Radio ha dedicato alle controversie tra banche e utenti e nel corso della quale è stata inserito anche un mio intervento.

Parlando della crescente sensibilità e professionalità di magistrati, avvocati e consulenti che si trovano a valutare e decidere casi in cui si denunciano abusi bancari, ho ricordato come, purtroppo, si avverta ancora la sensazione che l’usura o l’estorsione bancaria sia ritenuta meno dannosa di quella criminale. Ho, quindi, manifestato ancora una volta la mia opinione, ossia, che tali fatti, laddove commessi nell’esercizio di attività bancaria, siano stati, innanzitutto, previsti dal legislatore come circostanza aggravante. Ho ricordato, inoltre, che se, purtroppo, si legge, spesso, su articoli di cronaca, che l’usuraio “criminale”, solitamente, laddove la vittima non adempia al ricatto, commette danni materiali a cose o persone (e che meritano, ovviamente, il massimo della pena), i danni commessi dall’agente che esercita attività bancaria non sono meno gravi: la vittima che non paga interessi usurari o, comunque, il saldo determinato da addebiti illegittimi subisce esecuzioni (che, poi, magari, all’esito di lunghi giudizi, si rivelano illegittime) con conseguente perdita di beni mobili o immobili; è costretto a licenziare dipendenti o a chiudere l’azienda; viene segnalata ingiustamente nelle centrali rischi con conseguente impossibilità di ottenere credito dagli intermediari legali e, dunque, a rinunciare definitivamente alla propria impresa rischiando di trovandosi privo anche dei mezzi di sussistenza. Non si possono escludere, inoltre, gravi danni alla della salute e alla vita dal momento che tali abusi possono anche provocare pregiudizi non patrimoniali di carattere biologico.

La puntata del 1° giugno 2016 può essere ascoltata, oltre che cliccando sotto al presente post, dal sito della Web Radio cliccando qui, oppure, scaricando l’app da android o da apple store. La mia intervista è a partire dal sesto minuto circa ed è divisa in due parti.

http://www.spreaker.com/embed/player/mini?episode_id=8659409>

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Tg News della rivista giuridica Foro Europeo dedicato ad anatocismo, usura e abusi bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 26 Maggio 2016

Ringrazio il direttore e la redazione del noto portale e rivista giuridica telematica Foro Europeo per avermi nuovamente invitato per parlare di anatocismo, usura e abusi bancari; dopo avere già organizzato vari seminari di approfondimento (l’ultimo il 9 febbraio scorso) questa volta la rivista ha dedicato un apposito spazio anche nel proprio TG News: pochi minuti che spero possano essere sempre utili per divulgare a colleghi e agli utenti bancari gli strumenti di difesa contro pretese illegittime.

Per maggiori approfondimenti, si riporta di seguito il link del videoseminario del 9 febbraio 2016 organizzato dalla stessa rivista giuridica telematica (cliccare qui).

Ricordo, inoltre, che è nelle librerie la V edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, Maggioli, 2015 nonché il volume specifico “L’Usura nel contenzioso bancario” edito dalla stessa casa editrice, 2014. Entrambi sono acquistabili, oltre che sul sito della casa editrice, anche nelle principali librerie online.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Dopo avere ottenuto circa 420 milioni di vecchie lire a fronte di un mutuo di 300, la banca pignora la pensione pretendendo ancora oltre 150 mila euro. Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura.

Posted by Roberto Di Napoli su 5 Maggio 2016

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Dopo avere stipulato, nel lontano 1991, un contratto di mutuo fondiario avente ad oggetto un capitale di lire 300 milioni di vecchie lire garantito da ipoteca e patito l’espropriazione degli immobili facendo ottenere alla banca, nel 2002, quale ricavato dalla vendita, ben 415.000.000, ossia il capitale e gli interessi, nonchè, dopo qualche anno, oltre 10 mila euro di mensilità di stipendi, un maestro di disegno in pensione rischiava, ora, di vedersi sottrarre anche la pensione fino a oltre 150 mila euro. Questa volta, però, il probabile desiderio della banca di continuare ad agire indisturbata e di acchiappare ciò che restava ad un povero pensionato (almeno, per ora) non è si è realizzato. Pensava, probabilmente, che, anche questa volta, l’esecutato non si sarebbe difeso lasciandole prendere, senza dovere dare giustificazione, gli ultimi frutti di anni di onesto lavoro.

Quando ormai era sicuro di avere estinto ogni debito, per quel mutuo di oltre vent’anni fa, e che la banca, dopo avere ottenuto la restituzione di oltre duecentocinquantamila euro, fosse rimasta soddisfatta, nel mese di giugno dello scorso anno il pensionato ha ricevuto, dapprima, il precetto e poi il pignoramento presso terzi (in particolare, all’INPS) di oltre 153 mila euro. Una nota società cessionaria del credito, infatti, omettendo di precisare gli importi già riscossi dalla banca cedente, col pignoramento chiedeva al Tribunale di Roma l’assegnazione del considerevole importo pignorato.

All’udienza del 1° marzo 2016, però, l’esecutato da me difeso (con la collaborazione dell’avv. Marina Marasca e dell’avv. Daniele Rossi),  faceva presente di avere depositato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza per la sospensione dell’esecuzione nella quale (oltre a documentare gli importi già percepiti dalla banca e il tasso effettivo applicato così come quantificato con la consulenza tecnica di parte del perito dott. Francesco Olivieri) era stata eccepita la sopravvenuta estinzione di ogni obbligazione  a suo carico e, dunque, la mancanza di valido ed attuale titolo esecutivo, l’usurarietà degli interessi e dei vantaggi conseguiti dalla banca e, comunque, la nullità della clausola determinativa degli interessi che, così come formulata nel contratto, sembrerebbe indeterminata ed indeterminabile. In seguito alla memoria difensiva con la quale la società procedente, insistendo nell’assegnazione delle somme pignorate, sosteneva, tra l’altro, l’inapplicabilità della legge 108/1996 a contratti stipulati precedentemente, l’opponente da me patrocinato ribadiva le proprie eccezioni ricordando varie pronunce giurisprudenziali in materia; è stato rappresentato, quindi, come, a fronte del mutuo di 300 milioni di vecchie lire e malgrado, già dopo circa 11 anni dalla stipula, la banca avesse ricevuto il ricavato delle vendite immobiliari pari ad oltre 230mila euro, con la procedura per espropriazione presso terzo instaurata, chiedesse, ancora, altri € 153.902,61. Si è evidenziato, insomma, come per un mutuo di trecentomilioni, detratto il capitale (già riscosso, si ripete, dopo appena 11 anni dalla stipula), la banca tentasse di ottenere un profitto, in sostanza, di oltre quattrocentomilioni, ossia, di quasi mezzo miliardo di vecchie lire!!!

Concessi alle parti i termini per memoria difensiva e repliche, con ordinanza del 20 aprile 2016, il Tribunale di Roma (Giudice dott. Vigorito) ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare non accogliendo, dunque, l’istanza di assegnazione delle somme pignorate avanzata dalla società cessionaria del credito. 

Pur contenente un probabile errore di calcolo laddove si è ritenuto inferiore l’importo complessivo già percepito dalla banca, a fronte del mutuo stipulato 25 anni fa, appare interessante la motivazione dell’ordinanza laddove si è dato atto delle “modifiche intervenute nella legislazione e nell’orientamento della giurisprudenza in ordine alla determinazione del tasso di interesse, alla sua illiceità ed alla validità delle clausole determinative degli interessi: aspetti, questi, che meritano, secondo il giudice, “un esame approfondito del rapporto fra le parti al fine di determinare, anche attraverso una ctu, l’esatto ammontare del credito residuo vantato” e che, quindi, “tale indagine deve, necessariamente, essere rimessa al giudizio di merito”.

Una decisione, dunque, a cui non si può che si sperare si uniformino altri giudici delle esecuzioni anche quando il titolo esecutivo, come nel caso di specie, sia rappresentato da contratti stipulati oltre vent’anni fa, prima dell’entrata in vigore sia del d.lgs. 385/1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario) che della normativa antiusura di cui alla legge 108/1996, con tassi di interesse che, quand’anche leciti, sarebbero oggi “ultrausurari”.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, sez. IV bis, del 20 aprile 2016.

Posted in anatocismo, banche, Danni, giustizia giusta, Mutui, nulli per usurarietà ed indeterminatezza interessi, restituzione somme da capitalizz, sospensioni esecuzioni e abusi bancari, Tribunale Roma, Uncategorized, usura ed estorsione bancaria | Leave a Comment »

Perché presumere che il precettato o pignorato è sempre debitore? Perché non si introduce l’obbligo di avvertire il debitore della possibilità di opporsi all’esecuzione?

Posted by Roberto Di Napoli su 29 aprile 2016

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Giorni fa nel consultare il sito internet di un Tribunale, sono rimasto meravigliato nel constatare la presenza di un file contenente avvertimenti al debitore esecutato al fine di evitare la vendita dell’immobile oggetto del pignoramento: tra questi, la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento (dietro versamento del quinto e richiesta di rateizzazione). Riflettendo anche sul fatto che, con la norma introdotta dall’anno scorso nell’art. 480 c.p.c. (in particolare, con l’art. 131, lett. a), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) nel precetto il creditore deve avvertire il precettato della possibilità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, credo che manchi una norma che imponga un avvertimento, forse, più importante e che sarebbe conforme al necessario rispetto del diritto di proprietà e di altri diritti fondamentali della persona. Sarebbe, infatti, doverosa, a mio avviso, l’introduzione di un comma, nello stesso art. 480 c.p.c. -o, comunque, tra le norme del codice procedura civile- che imponga al creditore o alla cancelleria un’informazione fondamentale per colui che si ritiene essere il debitore: la possibilità di proporre opposizione preventiva (in seguito alla notifica del precetto) o all’esecuzione laddove il debitore ritenga che la pretesa non sia fondata o, comunque, contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo!!!! Perché, prima di avvertire sulle modalità e possibilità di pagamento al fine di evitare l’espropriazione, non si avverte il debitore anche della possibilità di opporsi e di richiedere la sospensione della procedura per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e, se non abbiente, della possibilità di ricorrere anche al patrocinio a spese dello Stato? Perché si deve presumere che il pignorato sia sempre davvero debitore? Si temono azioni temerarie? Si potrebbe aggiungere l’avvertimento che, in caso di opposizioni infondate, l’opponente può essere condannato al pagamento delle spese o, perfino, per lite temeraria. Credo, poi, che sarebbe civile e rispettoso della dignità della persona umana, della salute dell’esecutato e della sua famiglia che, tra gli accertamenti preliminari alla vendita, vi sia quello volto ad accertare l’eventuale presenza, nell’immobile pignorato, di minori o anziani e, comunque, ad assicurare un supporto psicologico impedendosi qualsiasi rilascio di abitazione se non dopo avere salvaguardato o quanto meno ridotto i rischi di pregiudizi di carattere psicofisico ai soggetti più deboli. Il diritto di credito non può prevalere sul diritto alla vita e alla salute!!!!

Posted in aiuti alle banche, anatocismo, appelli, banche, diritti umani, giustizia giusta, informazione, petizioni, raccolta firme, Uncategorized | Leave a Comment »