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Archive for the ‘giustizia giusta’ Category

I Giudici onesti e competenti, quando si accorgono dell’errore, pongono rimedio

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 febbraio 2024

Mai scoraggiarsi e accettare una decisione quando appare non corretta. Non è la prima volta che il Giudice, lette le argomentazioni difensive, riconosca il proprio errore e modifichi o revochi il precedente provvedimento. A Trapani, in una importante causa di accertamento negativo del credito bancario da me patrocinata insieme al collega Avv. Daniele Rossi, il Giudice aveva rigettato l’istanza di esibizione documentale e, ammessa la c.t.u. contabile, aveva ordinato, tra i quesiti, di tenere conto dell’eccezione della prescrizione sulla base degli estratti conto e non previa rettifica degli addebiti non dovuti (cd. “saldo rettificato”); non aveva compreso, poi, tra i quesiti , la verifica e rideterminazione contabile di un contratto di mutuo chirografario. Lette le note, “re melius perpensa“, il Giudice ha riconosciuto l’errore e accolto le richieste dei nostri rappresentati. Ricordo, anni fa, a Chieti, analogo esempio di Giudice corretto e preparato. Avevo rilevato, nella prima difesa utile, l’errore nel non avere sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in quanto, probabilmente, aveva valutato non correttamente alcuni fatti. Mi permisi, credo garbatamente, di farlo presente in udienza. Rispose, sorridendo: “Avvocato, mi ha menato sufficientemente“. Replicai, scusandomi, che non mi sarei mai permesso e precisò che “era una battuta” riconoscendo espressamente l’errore. Questi sono esempi di Giudici con la “G” maiuscola in cui il cittadino deve e può continuare a credere. Calamandrei scrisse che “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. E’ difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma è la Verità. Mai abbandonare la “fede”.

Trib. Trapani, ord. 31 gennaio 2024

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La prescrizione presuntiva non si applica alla richiesta di liquidazione degli onorari del difensore con patrocinio a spese dello Stato

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 dicembre 2023

Il termine triennale previsto per la prescrizione presuntiva non può essere rilevato d’ufficio e, comunque, non si applica al diritto alla liquidazione del compenso spettante all’avvocato che ha difeso col patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha accolto l’opposizione da me proposta, con la difesa dell’amico e Collega Avv. Daniele Rossi, avverso il decreto con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso sostenendo che fosse decorso il termine triennale dalla conclusione del procedimento nel quale era stata svolta la difesa col patrocinio a spese dello Stato. E’ stato riconosciuto, poi, che l’attività difensiva risultava dal fascicolo in possesso dello stesso Giudice, ragion per cui nessun altro onere di allegazione gravava sul difensore istante. La decisione del tribunale siciliano appare di particolare importanza anche in considerazione dei sacrifici già imposti all’avvocato che, pur non avendone l’obbligo, decide di iscriversi nell’albo dei difensori che esercitano col patrocinio a spese dello Stato e che, difendendo il non abbiente con gli stessi doveri di diligenza e professionalità coi quali difenderebbe qualsiasi altro assistito, deve attendere l’esito del giudizio per potere richiedere la liquidazione del compenso che, oltretutto, come previsto da una disciplina (d.P.R. 115/2002) che meriterebbe una efficiente e celere riforma, per l’attività effettuata nell’ambito dei giudizi civili, non può essere superiore alla metà dei parametri medi e, se la parte soccombente in giudizio viene condannata al rimborso delle spese di lite, il residuo viene trattenuto dallo Stato (quest’ultimo, in sostanza, incasserebbe una parte della remunerazione che spetterebbe a chi ha lavorato).

Il Tribunale di Sciacca, accogliendo l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore con patrocinio a spese dello Stato, ha confermato che “delineati i tratti essenziali della prescrizione presuntiva, non si può ritenere applicabile tale istituto in sede di decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata, come nel caso di specie, dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ed infatti, il credito in questione può essere riconosciuto e soddisfatto solo a seguito della regolare presentazione – seguita dal relativo accoglimento – di una richiesta di liquidazione che va rivolta al Giudice del procedimento nel quale la prestazione professionale è stata svolta.
Detto particolare credito professionale presenta pertanto una specifica connotazione che è tale da sottrarlo ragionevolmente dal novero di quelli che di regola vengono soddisfatti contestualmente alla effettuazione della prestazione e che proprio per tale ragione sono assoggettati alla prescrizione presuntiva (cfr Cass. Pen. 37539/2008).
A ciò si aggiunga, in ordine alla violazione del disposto dell’art. 2938 c.c. lamentata dal ricorrente, che la prescrizione presuntiva deve, per trovare applicazione, essere eccepita dal debitore (nel caso di specie da individuarsi nello Stato) mentre nella specie non risulta dal decreto di rigetto opposto che la tale eccezione sia stata opposta dal “debitore” interessato (Cfr Cass. civ. Sez. II, 08-02-1994, n. 1248 “La prescrizione presuntiva, pur presentando la specifica peculiarità di determinare non l’estinzione dell’obbligazione, ma la presunzione “iuris tantum” (pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato, è sottoposta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, salve le disposizioni particolari espressamente dettate come quella sulla decorrenza del termine ex art. 2967 c.c. onde anche ad essa è applicabile la norma di cui all’art. 2938c.c. sul divieto di rilevarla d’ufficio da parte del giudice”).
Va infine evidenziato, condividendo le difese spiegate dal ricorrente, che l’attività svolta da parte del difensore che richiede la liquidazione delle competenze dovute per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito è comprovata dalla documentazione presente nel fascicolo di causa in possesso dello stesso Giudice al quale viene avanzata la richiesta della liquidazione sicchè nessun altro onere di allegazione grava sull’istante”.

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Stralciata dal ddl di bilancio la norma che aboliva l’azione di restituzione: estranea all’oggetto del ddl, la modifica risulta trasfusa in altra proposta di legge. Auspicabile un approfondito studio e dibattito parlamentare sull’intera disciplina delle successioni nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 novembre 2023

Nel precedente post del 31 ottobre scorso, avevo manifestato alcune mie perplessità in merito alla disposizione contenuta all’art. 13 del d.d.l di bilancio 2024 con la quale, di fatto, sarebbe potuta essere vanificata l’azione di riduzione promossa, in caso di successione ereditaria, dai legittimari lesi nella quota loro riservata (cosiddetta “legittima”). Con la proposta di modifica -apparentemente giustificata dalla opportunità di rendere più agevole la circolazione dei beni pervenuti da donazioni e acquistati da terzi a titolo oneroso (1)- il Legislatore (o meglio, in questo caso, finora, il Governo) ha manifestato l’intenzione di modificare la disciplina della restituzione dei beni conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota di legittima e di salvare gli atti di disposizione a terzi compiuti, nelle more, dal donatario. Con la modifica proposta dall’esecutivo, il legittimario, in sostanza, dovrebbe sperare nella solvibilità del donatario visto che sarebbero “salvi” gli acquisti da parte di terzi o le eventuali garanzie (anche ipotecarie) concesse in loro favore. Un intervento, quindi, con il quale, senza un previo ed approfondito dibattito parlamentare (visto che era contenuto in un disegno di legge dell’esecutivo), sarebbe stata definitivamente cancellata una tutela sancita, a favore dei legittimari, sin dall’entrata in vigore del codice civile del 1942 (e che, peraltro, in seguito alla modifica intervenuta nel 2005, è già soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 561 e 563 cod. civ.)

Le norme previste nel d.d.l. bilancio sarebbero state applicabili alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2024.

All’indomani dell’approdo del disegno di legge in Senato, l’art. 13 del ddl bilancio è stato stralciato in quanto le modifiche ad articoli del codice civile non sarebbero potute essere contenute nel disegno di legge trasmesso dall’esecutivo (2). La scelta non può che essere apprezzata e condivisa. Credo -e sostenevo ciò nel mio post del 31 ottobre (prima che la disposizione venisse stralciata dal ddl di bilancio)- che l’applicabilità alle “successioni” aperte dopo il 1° gennaio 2024 -piuttosto che alle “donazioni” successive all’entrata in vigore della legge- avrebbe probabilmente esposto le norme, così come formulate, a un possibile aumento del contenzioso e, soprattutto, a possibili questioni di costituzionalità anche per il palese contrasto coi principi di affidamento e di certezza del diritto. Le norme, in seguito allo stralcio dal ddl di bilancio, sono, ora, contenute in un diverso disegno di legge (A.S. 926 bis che, ad oggi 14 novembre 2023, risulta assegnato in Commissione Giustizia). Risulterebbe, infatti, dai lavori parlamentari in Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva -e, in particolare, durante la discussione del parere sull’ammissibilità delle disposizioni contenenti le modifiche al codice civile e sul loro stralcio dal ddl bilancio- la richiesta del sen. Claudio Borghi al Governo di chiarire se fosse intenzione presentare la norma in un altro idoneo provvedimento, “poiché la stessa riveste il carattere dell’urgenza, oltre ad essere una norma necessaria nell’ordinamento. Nella stessa sede il Sottosegretario Freni avrebbe confermato che la norma sarebbe “condivisa dal Governo e considerata necessaria. L’esigenza di modificare la disciplina della successione ereditaria, in effetti, non è una novità né potrebbe stupire una modifica dell’azione di riduzione o degli effetti sui terzi degli atti di disposizione compiuti dal donatario. E’ auspicabile, tuttavia, che le modifiche siano il risultato di un attento studio e coordinamento con altre norme al fine di scongiurare il pericolo che la singola abrogazione o riformulazione di un istituto possa risultare contraddittoria con la ratio dell’intera disciplina. Nel caso di specie, a mio sommesso avviso, la modifica dell’azione di restituzione conseguente all’accoglimento dell’azione di riduzione o della norma di cui all’art 561 cod. civ. (che, attualmente, prevede la restituzione del bene libero da pesi e ipoteche se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione e in mancanza di opposizioni) se formulata nello stesso testo che era stato proposto dal Governo (ora contenuto nel ddl. A.S. 926 bis) vanificherebbe l’azione di riduzione nel caso in cui il donatario fosse insolvente. E’ sicuro che diminuirebbe il contenzioso? Non sono convinto. Sarebbe, allora, forse, più comprensibile se il Governo o il Legislatore abrogasse del tutto la riserva della quota legittima e l’azione di riduzione (anche se non condivisibile, la modifica, di certo politicamente “coraggiosa”, sarebbe coerente con una riforma dell’intera disciplina della successione). Si spera, infine, che non siano trascurati i principi fondamentali dell’ordinamento. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma non possono essere pregiudicate le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti, ragion per cui si spera che il Legislatore, qualora intenda modificare la disciplina dell’azione di riduzione, dei pesi e vincoli sui beni donati e/o dell’azione di restituzione, ne disponga l’applicabilità alle trascrizioni delle “donazioni” successive all’entrata in vigore della legge e non -come avvenuto con la disposizione stralciata dal ddl bilancio e contenuta, ora, nel distinto ddl 926 bis– prendendo come riferimento la data di apertura delle successioni o prevedendo un termine troppo breve per potersi opporre alla donazione. Non possono, insomma, essere violati principi, quali quello secondo cui la norma non può disporre che per l’avvenire e quello della certezza del diritto che, oltretutto, sono imposti non solo dall’ordinamento nazionale ma anche da quello europeo e dalla CEDU.

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  1. Si legge all’art. 1 del ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) comunicato alla Presidenza il 30 ottobre 2023: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevo­lando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi atitolo oneroso, con conseguente maggiore sem­plicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al cre­dito in relazione ai medesimi beni ove costi­tuiti in garanzia, al codice civile sono appor­tate le seguenti modificazioni↩︎
  2. In particolare, lo stralcio è stato preceduto dall’esame in sede consultiva del ddl da parte della Commissione bilancio del Senato e, dunque, dal parere preliminare al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare, tra l’altro, “che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica”. ↩︎

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Con il ddl di bilancio, cancellata una norma dopo 80 anni. Con l’illusione (o il pretesto?) di voler favorire la circolazione dei beni, si calpesta la certezza del diritto. Un altro regalo alle banche?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 ottobre 2023

Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.

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Decisione o adesione alla proposta di rinuncia al ricorso in Cassazione: è compatibile con l’ordinamento (oltre che con la Costituzione) quanto previsto dall’art. 380 bis cpc? Una “proposta” che non si può rifiutare? Alcuni interessanti articoli sulla norma introdotta dalla riforma Cartabia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 aprile 2023

Le novità introdotte dalla recente riforma del codice di procedura civile hanno già suscitato non poche perplessità in merito a varie ragioni di pericolo di compromissione dei diritti di difesa. Sembra, invece, che non abbia destato preoccupazione, finora, (o, forse, non è stato oggetto di attento esame) quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c. la cui norma prevede, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che laddove il Presidente di Sezione o un Consigliere delegato ravvisi l’inammissibilità o l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, questi possa formulare una sintetica “proposta” di definizione che viene comunicata ai difensori delle parti. Nel termine di 40 giorni dalla comunicazione, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di “nuova” procura speciale, può chiedere la decisione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Una prima e superficiale lettura dei primi due commi dell’articolo appena citato potrebbe lasciare l’impressione che il diritto costituzionale al giudizio di legittimità sia comunque salvaguardato visto che la parte potrebbe non aderire alla “proposta” e chiedere che il ricorso sia deciso. Ciò che, tuttavia, dovrebbe far preoccupare per la possibile compromissione del diritto di difesa e al Giudizio di Legittimità -in aggiunta alla rilevanza attribuita ad una sorta di rinuncia “tacita” al ricorso in Cassazione che sarebbe determinata da una “proposta” formulata da un Giudice “monocratico” e, dunque, non dal Collegio- è quanto previsto al terzo comma della norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. , ossia, che qualora la parte presenti istanza con la quale chieda la decisione, la Corte vi provvederà ma se il giudizio dovesse essere definito in conformità alla proposta che era stata formulata (dal Presidente di sezione o dal Consigliere il quale, peraltro -non essendo prevista una incompatibilità- potrà far parte del Collegio) “applica” il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevedono la condanna, in aggiunta alle spese e al raddoppio del contributo unificato, al risarcimento per responsabilità aggravata (il quarto comma dell’art. 96 cpc prevede la condanna fino a 5000 euro). Ferma restando l’esigenza che siano evitati ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, bisognerebbe domandarsi: è compatibile con l’ordinamento, con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo il procedimento di “decisione accellerata” (o, forse, verrebbe da dire: “estinzione accellerata”)? E’ proporzionata la misura sanzionatoria introdotta o può apparire, piuttosto, un inopportuno “avvertimento” che incita la parte ad aderire alla proposta e a rinunciare al proprio diritto (con conseguente passaggio in giudicato e irrevocabilità della decisione impugnata) per il solo timore di vedersi applicata a suo carico una condanna -oltre che alle spese e al raddoppio del doppio dell’importo del contributo unificato- anche per responsabilità aggravata? E’ corretta una sorta di rinuncia “tacita” al giudizio di legittimità in seguito ad una “proposta-decisione” formulata da un Giudice singolo e non dal Collegio? Spero che la norma appena introdotta sia al più presto oggetto della massima riflessione, soprattutto da parte dell’Avvocatura e del Parlamento, sulla sua compatibilità con il diritto di difesa e al giusto processo protetti dalla Carta Costituzionale oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Invito a leggere attentamente alcuni interessanti articoli del Prof. Bruno Capponi (Professore ordinario di Procedura civile e avvocato, già magistrato ordinario), pubblicati sulla rivista giuridica telematica Judicium– Pacini Giuridica di cui riporto di seguito i link .

Bruno Capponi, Odissea nel Palazzaccio

Bruno Capponi, Dei Giudici monocratici in Cassazione

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Due interrogazioni parlamentari sul rigetto delle istanze di udienza “in presenza” e “in videocollegamento”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2022

Nel mio precedente post avevo riportato il link all’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022 sul rifiuto di alcuni giudici a fissare l’udienza “in presenza” o in videocollegamento sebbene richiesta da una delle parti -così come consentito dalla Legge- in alternativa alla modalità in trattazione scritta disposta.

Lo scorso 24 maggio, il Senatore Elio Lannutti e il Senatore Simone Pillon, parlamentari di diversi schieramenti, hanno proposto, sulla questione, due distinte interrogazioni al Ministro della Giustizia Cartabia.

È auspicabile che siano forniti chiarimenti ed, eventualmente, adottato ogni rimedio al fine di evitare che la fissazione di un’udienza “in presenza”, pur prevista dal codice di rito, o, semmai, in videocollegamento, sia valutabile “discrezionalmente” dal Magistrato.

La discrezionalità del Giudice nel valutare l’istanza può ledere il diritto al contraddittorio e alla difesa, soprattutto se si considera che la nota di trattazione scritta, limitata alle sole “istanze e conclusioni”, non sempre consente di svolgere compiutamente le eventuali ed opportune argomentazioni difensive (che delle istanze e conclusioni dovrebbero essere il presupposto) e, soprattutto, quasi mai è disposta la possibilità di replica.

L’oralità dell’udienza, poi (a meno che non siano gli stessi difensori a ritenere di potervi rinunciare) consente non solo il contraddittorio immediato tra le parti ma anche l’istantanea percezione, da parte del Giudice (sebbene attraverso lo schermo del pc laddove si tratti di videocollegamento), di quanto esposto dai difensori e/o dalle parti.

L’udienza in trattazione scritta, introdotta dal Legislatore con la normativa cosiddetta d’emergenza per contenere il rischio di contagio da Covid 19, sebbene in alcune ipotesi possa essere condivisibile e costituire una valida alternativa alla celebrazione dell’udienza “in presenza” o “in videocollegamento”, non può e non deve costituire un’ingerenza nelle libere scelte difensive che solo il difensore deve poter valutare (e che, in alcuni casi, può ritenere indispensabile il contraddittorio immediato e non per iscritto) né un modo per impedire la presenza delle parti e dei difensori dinanzi al Giudice in un’aula di Giustizia. È noto che, dopo le recenti riforme al codice di rito del 2016, nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, le udienze già si svolgono generalmente senza la presenza dei difensori (a meno che non sia disposta l’udienza pubblica). Si spera, viste anche le diverse esigenze processuali sottostanti ai giudizi di merito, che l’oralità dell’udienza (si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’art. 180 c.p.c. “La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale“), il contraddittorio “simultaneo”, l’immediatezza della decisione (insita nel principio di oralità) non siano sacrificati in nome della sempre “incantevole” illusione di speditezza dei giudizi o di ragionevole durata o, ancora peggio, in nome di logiche di bilancio o di riduzione di costi che non possono giustificare la privazione del diritto del cittadino a difendersi “dinanzi” ad un Giudice: eliminare, di fatto, le udienze (visto che apparirebbe irrazionale e non corretto continuare a identificare con tale termine quello che sarebbe un mero deposito di note scritte) o altre facoltà previste dal codice, o il contraddittorio “davanti” al Giudice, influire sulle libere scelte difensive, renderebbe il processo civile, forse, più veloce, ma, molto probabilmente, ne risulterebbe una Giustizia “sommaria”.

Il Dubbio del 17 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta sen. Lannutti del 24 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta del Sen. Simone Pillon del 24 maggio 2022

Dal sito del quotidiano online 7Colli “Al Tribunale di Roma negata la difesa in presenza. “La Cartabia dia spiegazioni

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La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.

Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà:

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Dal sito NT+Diritto: Via libera della Camera al recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 marzo 2021

E’ stato approvato un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, il testo ora torna al Senato in terza lettura
— Leggi su ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/via-libera-camera-recepimento-direttiva-presunzione-innocenza-AD7bxGUB

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