IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘banche’ Category

Anatocismo post delibera Cicr 2000: la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità della capitalizzazione se il tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista è identico al tasso nominale

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2022

Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.

Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità: nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.

Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)

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“Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto”: il 21 dicembre 2021 seminario organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 dicembre 2021

Ringrazio molto per essere stato invitato all’interessante seminario per i corsi di economia “Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto” organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e che si terrà il 21 dicembre 2021 (sia “in presenza” che “a distanza”).

Credo che la complementarietà tra matematica e diritto sia innegabile nella verifica della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti bancari: laddove ci si trovi a verificare la legittimità della pretesa nei rapporti tra banche e utenti, l’utilizzo di una formula piuttosto che un’altra può essere determinante nella stessa valutazione della fondatezza delle domande o delle eccezioni delle parti, nella quantificazione dell’importo conteso, per verificare il tasso effettivo applicato ed eventuali “oneri occulti”. L’esame di alcune pronunce suscita interrogativi in merito alla possibile, o meno, interpretazione e applicazione della legge in senso difforme dalla “regola” matematica; altre decisioni fanno riflettere sui presupposti affinché un dato statistico possa qualificarsi “oggettivo” e costituire un valido parametro di confronto per la verifica di legittimità di una clausola contrattuale. La rilevanza della “complementarietà” tra matematica e diritto è evidente, quindi, se si pensa al “bene della vita” da tutelare e ai diritti fondamentali della persona umana che, quasi sempre, possono essere coinvolti e, talvolta, sono stati pregiudicati.

Sono indicate sulla locandina le modalità di iscrizione e partecipazione.

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Mediazione obbligatoria: revocato il decreto ingiuntivo alla banca che ha rifiutato il dialogo dinanzi all’Organismo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 dicembre 2021

La banca che chiede ed ottiene il decreto ingiuntivo e a cui carico è posto l’onere, in caso di giudizio di opposizione, di introdurre la mediazione, può subire la revoca del provvedimento monitorio qualora, malgrado la disponibilità manifestata dalla controparte, rifiuti di proseguire al fine di tentare una composizione.

Nel contrasto giurisprudenziale sull'”effettività” della mediazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto di una delle parti a tentare una composizione dinanzi all’Organismo previsto dalla legge, il Tribunale di Trapani, con sentenza del 28 aprile 2021, n. 383 ha aderito all’orientamento secondo cui non è sufficiente che la parte adempia all’onere di introdurre la mediazione se, poi, nonostante la disponibilità a trattare manifestata dalla controparte, si rifiuta di proseguire.

Nel caso oggetto della decisione, gli opponenti (difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi), su invito del Giudice, avevano già instaurato la procedura di mediazione (obbligatoria in materia di contratti bancari) che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, intervenuta la nota pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19596, il Giudice invitava, questa volta, la banca ad introdurre la procedura. Dinanzi all’Organismo, tuttavia, quest’ultima, pur preso atto della disponibilità degli opponenti a entrare nella successiva fase finalizzata all’esame dei presupposti per un accordo, manifestava la “volontà” di non procedere. Il Giudice fissava, quindi, l’udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. accogliendo, all’esito, le richieste della difesa degli opponenti di improcedibilità del giudizio e di revoca del decreto opposto. Una decisione, a mio avviso, che appare conforme alla funzione della mediazione che, come motivato dal Giudice, implica che le parti si confrontino nel merito per valutare la sussistenza delle condizioni per un accordo conciliativo. Ne deriverebbe, altrimenti, un inutile allungamento dei tempi del giudizio e si vanificherebbe la ratio dell’istituto che è volta proprio al tentativo di deflazionare il contenzioso dinanzi a un organo diverso dal Giudice e fuori dal giudizio.

Una decisione che risulta rilevante, infine, anche in considerazione di quel potenziamento dell’istituto della mediazione auspicato dal Legislatore attraverso le norme inserite nella legge delega per la riforma del processo civile recentemente approvata dal Parlamento.

Una breve nota sulla sentenza è pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario

Ricordo a quanti dovessero essere interessati la II edizione del corso organizzato da Maggioli Editore su “Le controversie tra banca e utente tra diritto di credito, diritto di impresa e diritti fondamentali La composizione delle liti nel nuovo codice della crisi d’impresa” che si terrà a partire dal 3 al 18 febbraio 2022 e che avrò l’onore di coordinare insieme all’avv. Monica Mandico e ad autorevoli relatori. Tra i vari argomenti, oggetto della prima giornata sarà anche “La mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. La valutazione del comportamento delle parti dinanzi all’organismo di mediazione”. Maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito della casa editrice (qui).

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Un’interessante pronuncia sul danno da perdita di chance

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2021

Una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sent. 13 settembre 2021, n. 6268) contribuisce ad arricchire la giurisprudenza sul danno da perdita di chance. Sebbene, nel caso concreto, l’esame abbia avuto ad oggetto la risarcibilità del danno da perdita di chance nel diritto amministrativo, la pronuncia appare di particolare interesse per avere evidenziato i presupposti di risarcibilità di tale categoria di danno. A mio avviso, la decisione, così come, in generale, la giurisprudenza sul danno da perdita di chance, invita a far riflettere anche sulla risarcibilità di pregiudizi che può subire l’imprenditore laddove, in caso di abusi bancari o di un arbitrario recesso dal rapporto o di illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, abbia subito una seria compromissione della propria attività o anche laddove, pur in presenza dei presupposti, non abbia ottenuto i benefici economici previsti dalla normativa antiracket ed antiusura (ex l. 108/1996 e 44/99). Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, la sentenza dei Giudici amministrativi e alcuni miei richiami a precedenti della Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance

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La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.

Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà:

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Intermediazione finanziaria, l’esperienza non esclude l’obbligo informativo della banca | NT+ Diritto

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 aprile 2021

La Cassazione, sentenza n. 10112 depositata il 16 aprile 2021, ribadisce l’obbligo della banca di fornire informazioni sui titoli da acquistare anche se l’ordinante è un risparmiatore esperto
— Leggi su ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/intermediazione-finanziaria-esperienza-non-esclude-obbligo-informativo-banca-AEZ3EYB

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“Appunti stravaganti di diritto bancario”: un interessante webinar organizzato da Aiga su fideiussioni, onere della prova, usura e cessioni del credito

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 marzo 2021

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15,30, si terrà l’interessante webinar (sulla piattaforma Zoom) organizzato da Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati). Ringrazio dell’invito Aiga, il Presidente Nazionale Avv. Antonio De Angelis, il Coordinatore Aiga Calabria avv. Caterina Giuliano, il Presidente della Fondazione Aiga Avv. Giovanna Suriano, il Coordinatore del Dipartimento di diritto bancario Avv. Orfeo Strianese .

Si parlerà di fideiussioni, onere della prova nel contenzioso bancario, usura bancaria e cessione del credito. Il webinar rientra nell’attività formativa a distanza organizzata da Aiga ai fii della formazione continua per gli Avvocati con il riconoscimento di 3 crediti formativi.

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La contestazione della falsità della firma e dei documenti nelle controversie bancarie: profili giuridici e grafologici- Webinar il 5 marzo 2021

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2021

Quante volte è capitato che, nell’esaminare la documentazione bancaria, l’utente rilevi la non genuinità della propria firma risultante su un contratto o l’autenticità di un documento? Ho già pubblicato, qualche anno fa, un post in merito ad alcune sentenze ottenute in favore di alcuni miei assistiti i quali avevano disconosciuto e contestato la sottoscrizione apposta su alcuni moduli di fideiussione e in virtù dei quali la banca aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo a loro carico. E’ evidente che particolare attenzione deve essere posta dal difensore nel rispettare i termini e le forme, previste dal codice di rito, qualora la parte intenda disconoscere la firma apposta su una scrittura privata o l’autenticità di un documento. Fondamentale, inoltre, è l’ausilio del consulente tecnico, esperto in grafologia giudiziaria, sia nella fase stragiudiziale per valutare se vi siano o meno i presupposti per instaurare un procedimento che nel corso del giudizio stesso nelle vesti di consulente nominato dal Giudice (CTU) o di ctp a difesa dell’interesse della parte.

Ho accettato con piacere, pertanto, ancora una volta, l’invito rivoltomi da Revelino Editore a partecipare quale relatore al webinar, organizzato per il prossimo 5 marzo 2021, con la grafologa dott.ssa Licia Selvaggio sulla seguente tematica che ritengo continui ad essere di grande interesse “La contestazione della falsità della firma e dei documenti nelle controversie bancarie: profili giuridici e grafologici“. Allego di seguito la locandina col programma. Informazioni sul costo e sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul  sito dell’organizzatore.

Locandina Webinar 5 marzo 2021 La contestazione della falsità della firma e dei documenti nelle controversie bancarie: profili giuridici e grafologici

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