IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘banche’ Category

I Giudici onesti e competenti, quando si accorgono dell’errore, pongono rimedio

Posted by Roberto Di Napoli su 2 febbraio 2024

Mai scoraggiarsi e accettare una decisione quando appare non corretta. Non è la prima volta che il Giudice, lette le argomentazioni difensive, riconosca il proprio errore e modifichi o revochi il precedente provvedimento. A Trapani, in una importante causa di accertamento negativo del credito bancario da me patrocinata insieme al collega Avv. Daniele Rossi, il Giudice aveva rigettato l’istanza di esibizione documentale e, ammessa la c.t.u. contabile, aveva ordinato, tra i quesiti, di tenere conto dell’eccezione della prescrizione sulla base degli estratti conto e non previa rettifica degli addebiti non dovuti (cd. “saldo rettificato”); non aveva compreso, poi, tra i quesiti , la verifica e rideterminazione contabile di un contratto di mutuo chirografario. Lette le note, “re melius perpensa“, il Giudice ha riconosciuto l’errore e accolto le richieste dei nostri rappresentati. Ricordo, anni fa, a Chieti, analogo esempio di Giudice corretto e preparato. Avevo rilevato, nella prima difesa utile, l’errore nel non avere sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in quanto, probabilmente, aveva valutato non correttamente alcuni fatti. Mi permisi, credo garbatamente, di farlo presente in udienza. Rispose, sorridendo: “Avvocato, mi ha menato sufficientemente“. Replicai, scusandomi, che non mi sarei mai permesso e precisò che “era una battuta” riconoscendo espressamente l’errore. Questi sono esempi di Giudici con la “G” maiuscola in cui il cittadino deve e può continuare a credere. Calamandrei scrisse che “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. E’ difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma è la Verità. Mai abbandonare la “fede”.

Trib. Trapani, ord. 31 gennaio 2024

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Con il ddl di bilancio, cancellata una norma dopo 80 anni. Con l’illusione (o il pretesto?) di voler favorire la circolazione dei beni, si calpesta la certezza del diritto. Un altro regalo alle banche?

Posted by Roberto Di Napoli su 31 ottobre 2023

Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.

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Aspetti critici nei rapporti bancari: convegno a Ragusa il 27 maggio 2023

Posted by Roberto Di Napoli su 14 Maggio 2023

Sono molto contento e onorato dell’invito come relatore all’interessante convegno, “in presenza”, organizzato il prossimo 27 maggio, a Ragusa, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal dott. Gianfranco Senia, consulente contabile in materia bancaria. L’evento è accreditato per la formazione continua.

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Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Posted by Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

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Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

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Anatocismo sui conti correnti dopo il 2000: alcune pronunce dei giudici di merito aderiscono al principio affermato dalla Cassazione (ord. 4321/22)

Posted by Roberto Di Napoli su 12 ottobre 2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, ha riconosciuto l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, nei rapporti di conto corrente, anche per il periodo successivo alla delibera Cicr 9 febbraio 2000 laddove il tasso effettivo annuo creditore sia identico a quello nominale: ciò in quanto una simile previsione contrattuale rende evidente che non potrà mai esservi anatocismo in favore del correntista e, quindi, di fatto, non potrà mai esservi il rispetto della condizione di reciprocità (prevista, invece, dagli artt. 120 d.lgs. 385/1999 e dall’art. 6 delibera Cicr cit. quale conditio sine qua non per potersi ritenere legittima la capitalizzazione a favore della banca). In un mio precedente post, lo scorso mese di febbraio, ricordavo che già nel 2007, sin dalla II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli fino alla VI uscita a marzo 2020, avevo rappresentato come, spesso, nemmeno la disciplina intervenuta con la modifica dell’art. 120 d.lgs. 385/1993 e con la delibera Cicr 9 febbraio 2000 venisse rispettata, con il conseguente diritto del correntista ad ottenere la ripetizione degli oneri anatocistici anche per il periodo successivo al 2000. Prima del recente intervento degli ermellini, alcune pronunce dei giudici di merito, negli anni scorsi, già avevano riconosciuto la validità del principio sollevato dalla difesa degli utenti bancari (ad esempio: Trib. Salerno, sent. 5 novembre 2019, n. 3507, pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario nonché nel mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit. in nota pg. 180, VI ediz. 2020) che, ora, può continuare ad essere invocato visto quanto affermato dalla Cassazione.

Verificata la documentazione contrattuale e, quindi, la sussistenza dei presupposti, l’eventuale eccezione di nullità della clausola “anatocistica” e dei conseguenti oneri può essere rilevante anche ai fini della formulazione dei quesiti al consulente tecnico d’ufficio o dell’esame della correttezza della metodologia di calcolo seguita nella rideterminazione del rapporto.

Vari Tribunali hanno già manifestato di aderire al principio riconosciuto dai Giudici di Legittimità con la recente pronuncia (Trib. Brindisi, ord. 19 aprile 2022, pubblicata sul sito Centro Anomalie bancarie)

Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 19 agosto 2022, accogliendo le richieste della correntista da me patrocinata, ha ordinato al c.t.u. di verificare se la metodologia seguita sia conforme al principio riconosciuto dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4321/2022. E’ stata accolta, inoltre, la richiesta di esibizione di vari assegni di cui la correntista aveva chiesto copia ancora prima di intraprendere l’azione giudiziaria ma che, invece, la banca, senza alcun motivo, non aveva fornito (ricordo una precedente ordinanza emessa, in un caso simile, dal Tribunale di Ravenna già nel 2010 con la quale, allo stesso modo, il Giudice aveva ordinato l’esibizione dei titoli contestati; vd, mio precedente post del 13 maggio 2010 e l’ordine di esibizione degli assegni addebitati nel corso del rapporto).

In merito all’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 febbraio 2022 n. 4321, segnalo anche una mia breve nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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Il danno biologico da abusi bancari: riflessioni su condotte illegittime, danni alla persona e nesso di causalità

Posted by Roberto Di Napoli su 15 giugno 2022

E’ possibile che pretese ingiuste o pressioni finalizzate ad ottenerne il soddisfacimento compromettano la salute o la vita di una persona? È possibile che pretese bancarie indebite determinino patologie fisiche o psichiche? È possibile che condotte solo dalla parvenza di legalità distruggano la vita di una persona o la sua salute? E’ ipotizzabile o è impossibile provare il nesso di causalità? Sicuramente, non è facile ma forse non è impossibile. In questi ultimi anni, quasi quotidianamente si leggono provvedimenti coi quali è disposta la restituzione di importi illegittimamente sottratti. Credo sia utile approfondire alcuni aspetti su cui non risultano precedenti specifici. Mercoledì 15 giugno 2022, dopo un primo seminario alcuni anni fa a Roma che ebbi l’onore e il piacere di organizzare con il prof. Luigi Cataldi, tornerò ad essere relatore in un webinar organizzato da Revelino Editore e con la partecipazione del Prof. e collega Avv. Marco Bona (docente ed autore di pubblicazioni sul danno alla persona), di Maurizio Forzoni (pedagogista giuridico) e con l’intervento della prof.ssa Leda Galiuto (cardiologa, professoressa dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma). Modererà il dott. Domenico Provenzano (Giudice presso il Tribunale civile di Massa). Sono riconosciuti 2 crediti per la formazione continua. Programma e modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore. Inserendo il codice promozionale sco30bio è possibile iscriversi a costo ridotto.

Il webinar è organizzato da Revelino Editore in collaborazione con Studio Cataldi Formazione

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Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Posted by Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Mutuo alla francese, anatocismo, usura e trasparenza. Webinar sulle più recenti pronunce giurisprudenziali

Posted by Roberto Di Napoli su 21 aprile 2022

La valutazione del regime finanziario nei rapporti di mutuo, ai fini della verifica della legittimità e della correttezza della pattuizione del tasso di interesse, nonché della rideterminazione contabile continua ad essere oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali e di dibattito da parte di giuristi e consulenti.

Se ne parlerà domani 22 aprile al webinar organizzato da Revelino Editore. Nel corso della mattinata interverranno il Prof. Antonio Annibali e il dott. Francesco Olivieri.

Nel corso della sessione pomeridiana interverrà il dott. Domenico Provenzano, Giudice del Tribunale di Massa.

Spero di potere fornire anch’io un utile contributo in materia intervenendo in merito alla rilevanza, anche ai fini della verifica dell’usurarietà, degli oneri derivanti dalla capitalizzazione.

Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito della Revelino Editore.

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