IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘banche’ Category

Su Diritto.it: “Così è (se ti pare): l’accettazione del piano di ammortamento rende irrilevante la conoscenza di come esso sia ab initio “composto”. Brevissime considerazioni a prima lettura di Cass. S.U. 29 maggio 2024, n. 15130”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 giugno 2024

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.

La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Riporto alcune mie considerazioni che ho espresso nell’articolo pubblicato su Diritto.it : “La parte mutuataria -secondo quanto affermato nella pronuncia- è in grado di conoscere il costo dell’operazione e quanto desumibile dal piano di ammortamento. Così è. Prendere o lasciare. Se il cliente lo accetta, sarebbe irrilevante, dunque, che questi effettivamente sappia o meno come quel piano sia “composto” ab origine, quale sia il regime finanziario sottostante e, soprattutto, che quello che ha sottoscritto comporta un costo superiore rispetto ad un piano in capitalizzazione semplice.
Pur comprendendosi che la sentenza è stata emessa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e, quindi, con il thema decidendum delimitato dalla questione oggetto del quesito, sarebbe utile, forse, una maggiore riflessione e una verifica su quale sia, in concreto, la prassi che precede la stipula di un mutuo: il cliente è sempre in grado di ricevere, di conoscere e di potere esaminare il piano di ammortamento prima della stipula del mutuo (visto che, non di rado, viene sottoposto al mutuatario quando, ormai, è dinanzi al Notaio)? E’ sempre in condizione di pretenderne la visione molto tempo prima senza temere ritorsioni quale un eventuale rifiuto da parte della banca di procedere con la stipula? E ancora: quante sarebbero le banche che, in alternativa, concederebbero quello stesso mutuo o leasing, a quel determinato tasso, ma in regime di capitalizzazione semplice? Qual è, di fatto, il mercato? C’è un’effettiva concorrenza sui prodotti bancari in Italia? Sarebbe possibile la verifica di un’effettiva offerta, sul mercato bancario, di mutui, finanziamenti o leasing con piani di ammortamento, a rate costanti, con regime di capitalizzazione semplice allo stesso tasso nominale (ma, per quanto si è detto, tasso effettivo e, dunque, costo complessivo differente) di quelli offerti in regime di capitalizzazione composta?

Pubblico di seguito il link al mio articolo, pubblicato su Diritto.it, con alcune brevi considerazioni “a prima lettura” della sentenza della Corte di Cassazione all’esito del rinvio pregiudiziale (cliccare qui).

Il tema sarà approfondito nel webinar del 2 luglio 2024 organizzato da Formazione Maggioli (moderatrice Avv. Monica Mandico) nel quale sarò relatore insieme al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). Informazioni sul programma e modalità di iscrizione al webinar sul sito di Formazione Maggioli (cliccare qui).

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Regimi finanziari nei piani di ammortamento. Cosa -ed entro quali limiti- hanno deciso le Sezioni Unite? Il 2 luglio webinar organizzato da Maggioli Formazione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 giugno 2024

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, chiamata a pronunciarsi, in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, sulla nullità o meno del piano di ammortamento, a rate costanti (cosiddetto “alla francese”), privo dell’indicazione del regime finanziario (capitalizzazione composta o semplice), ha espresso alcuni principi che, sebbene legittimerebbero il piano di ammortamento “standardizzato” a tasso fisso, suscitano non pochi interrogativi e lasciano aperte questioni che, invece, frequentemente emergono dall’esame dei contratti di finanziamento, mutuo o leasing.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Il 2 luglio 2024, a poco più di un mese dalla decisione, sarò relatore al webinar organizzato da Maggioli Formazione con lo scopo di fornire alcuni spunti di riflessione derivanti dalla lettura e alcune possibili argomentazioni tecniche e difensive insieme all’Avv. Monica Mandico che modererà il seminario, al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica finanziaria all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli avvocati.

Nel corso del mio intervento esporrò alcune mie considerazioni in merito a:

Il “campo visivo” e i rinvii a quanto risultante dal giudizio di merito

Rispetto di principi matematici e interpretazione della norma

Domande, eccezioni e possibili argomentazioni difensive non in contrasto con la sentenza Cass. S.U. n. 15130/2024

Gli accertamenti indispensabili nel giudizio di merito, la rilevanza della c.t.u. e i quesiti indispensabili per una corretta decisione

Il prof. Antonio Annibali interverrà su:

I regimi di capitalizzazione e l’anatocismo.

Oggetto dell’intervento del dott. Francesco Olivieri:

Onere implicito e usura ab origine

Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sulla pagina dell’organizzatrice (cliccare qui)

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A partire dal 7 giugno 2024: Corso di diritto bancario e finanziario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2024

Lieto dell’invito, parteciperò volentieri, come relatore, al corso online di diritto bancario e finanziario organizzato dallo studio legale Mandico & partners e da Edizioni Giuridiche Oristano. Il corso, suddiviso in 6 moduli (per tre ore ciascuna) e che avrà inizio il 7 giugno p.v., avrà ad oggetto le principali questioni che emergono nel contenzioso tra utenti e banche con illustrazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli aspetti ancora controversi: tematiche che saranno affrontate da relatori -avvocati e consulenti contabili- che, da anni, quotidianamente, si occupano della materia.

Per leggere il programma cliccare su download:

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“Cento domeniche” …..e tanti abusi bancari rimasti impuniti

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 Maggio 2024

Aggiornamento del 4 maggio 2024: nel mio post del 1° maggio -sotto riprodotto- avevo ricordato ed evidenziato la solita bravura di Antonio Albanese confermata, ancora una volta, nel film “Cento domeniche”. Il 3 maggio è risultato tra i primi 5 nella categoria “miglior attore protagonista” del Premio David di Donatello. Sul sito dell’Ansa l’intervista ad Antonio Albanese che ha, tra l’altro, dichiarato di avere “voluto fortemente” questo film “per denunciare un‘ingiustizia che era stata dimenticata e questa ingiustizia non si deve più ripetere”.

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Ho visto, qualche sera fa, “Cento domeniche“, il film diretto e interpretato da Antonio Albanese sui risparmiatori vittime dei crac bancari. In verità, lo avrei voluto vedere, al cinema, a fine novembre, la stessa sera in cui è uscito nelle sale. Ci ho provato ma, a causa del traffico, quando sono arrivato nelle vicinanze ero già in ritardo. Avendo visto il trailer e letto le recensioni, sapevo che si trattava di un bel film grazie anche alla bravura di Antonio Albanese. Pensandoci meglio, nei giorni successivi, ho preferito, però, rinviarne la visione per un timore che, nel frattempo, mi era sopraggiunto: quello di uscire dal cinema ancora più “rattristato” o “disgustato” nel “vedere” la storia e la rappresentazione così veritiera di quanto subito dai tanti risparmiatori “traditi” dalla banca “di fiducia” in cui pensavano che i loro risparmi sarebbero stati al sicuro ma che, invece, da un giorno all’altro, hanno visto “azzerato” il valore delle azioni, a volte, magari, nemmeno volute realmente, bensì, “sollecitate” dalla banca stessa o firmate in mancanza delle necessarie informazioni . Giorni fa, nel vedere il catalogo di film su una delle più note piattaforme streaming, ho rivisto la locandina e, questa volta, mi sentivo “pronto”. Non sono certamente un critico cinematografico ma considero il film non soltanto ben fatto -con un soggetto così aderente alla realtà e al dramma vissuto, recentemente, da tanti onesti risparmiatori- ma anche (purtroppo) “istruttivo” ; forse dovrebbe essere fatto vedere (uso il condizionale anche se vorrei sbagliarmi e sapere che già lo si stia facendo) anche nelle scuole in cui si vorrebbero impartire (come si legge, talvolta) lezioni di “educazione finanziaria” (a volte, sono rimasto perplesso nel leggere iniziative o progetti in collaborazione proprio con chi già dovrebbe -o avrebbe dovuto- impedire abusi bancari).

Antonio Albanese, nel film, è Antonio Riva, un onesto lavoratore e risparmiatore che, felicissimo appena la figlia Emilia gli annuncia che si sarebbe sposata, si reca in banca per sapere come poter avere, al più presto, a disposizione l’importo necessario per vedere realizzato quello che riteneva essere il suo sogno da padre: quello di provvedere a tutto per festeggiare l’amata figlia che avrebbe portato all’altare. Il direttore gli consiglia di non toccare le azioni che viaggiavano “a vele spiegate“. Antonio resta stupito già nello scoprire di essere azionista della stessa banca piuttosto che obbligazionista. Gli viene consigliato, quindi, di lasciare viaggiare le sue azioni e di sottoscrivere un finanziamento per ottenere quanto gli sarebbe servito (circa 30 mila euro) visto che il costo -a dire del direttore- sarebbe stato pagato con lo stesso rendimento delle azioni. La fiducia nella propria banca è tale che, inizialmente, rifiuta di leggere anche il giornale che gli viene messo sotto agli occhi con la notizia della grave crisi in cui versava “l’istituto” . Le informazioni cominciano a diffondersi e un suo amico si ritrova in un letto di ospedale per il dolore dopo avere visto in fumo il frutto di una vita di lavoro e sacrifici anche di domenica. Il film rappresenta esattamente non solo quanto, più di una volta, avvenuto negli ultimi 10-15 anni a causa del dissesto di banche, delle conseguenti perdite economiche subite da risparmiatori “truffati”, ma anche i danni alla salute, dall’insonnia al vero e proprio danno biologico o psichico. Non mancano, poi, gli “amici” che, da una parte, pensano di “aiutarlo” e, dall’altra, lo fanno sentire un “deficiente” come se avesse compiuto “una fesseria”. Non manca, nemmeno, chi lo consiglia di stare “tranquillo” rassicurandolo che la banca mai sarebbe potuta fallire e fosse solo in momentanea difficoltà sottacendo, però, che la propria tranquillità derivava dall’essersi già, lui, messo al sicuro vendendo le azioni prima dell’inizio della tempesta.

Credo che il film vada particolarmente apprezzato anche per il coraggio di chi lo ha scritto, prodotto e distribuito, soprattutto in un Paese in cui spesso si avverte -pure da chi avrebbe il dovere di informare- un timore che si possa sospettare o mettere in dubbio la correttezza delle banche (finanziatrici di imprese o di giornali se non, addirittura, negli stessi c.d.a.) e, al contrario, sembra più frequente e facile vedere attribuite colpe e responsabilità in capo all’utente bancario. Un film, oltre che con una storia ispirata dalla triste e recente realtà, “coraggioso” fino ai titoli di coda preceduti, in sequenza, dalle scritte e da una dedica “Negli ultimi anni decine di miliardi di euro sono andati in fumo nei crac bancari” – “Pochi privilegiati sono riusciti a mettere al riparo i loro soldi“- “Centinaia di migliaia di persone non ci sono riuscite. Questo film è destinato a loro“.

Non nascondo che il film mi è piaciuto molto anche per ragioni “professionali”, oltre che per avere “provato”, purtroppo, da vicino, esperienze e sofferenze familiari non molto diverse a causa di gravissimi abusi bancari rimasti finora impuniti. Quale difensore, da oltre 20 anni, di utenti, ho visto e vedo, quasi quotidianamente, le difficoltà o i drammi determinati da abusi aventi un’origine diversa da quella del “risparmio tradito” -ossia, dagli addebiti illegittimi su rapporti bancari- e, dunque, da un angolo visuale differente ma con un elemento comune: quello degli irrimediabili danni non solo patrimoniali ma a vari altri diritti fondamentali della persona. Storie di imprenditori o consumatori distrutti a causa di pretese bancarie che si sono rivelate indebite, all’esito dei giudizi, fino a rivelare che il saldo era a credito piuttosto che a debito o che gli interessi richiesti erano “manifestamente usurari” e che, nel frattempo, hanno visto lo stravolgimento della propria vita, la distruzione della propria impresa e l’esclusione dal mercato, l’ingiusta perdita del patrimonio, la compromissione della propria immagine, la compromissione della vita familiare o l’insorgenza di patologie. A tale ultimo proposito, sin dal 2015, a partire dalla quinta edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, ho dedicato alcuni paragrafi proprio ai danni alla salute da abusi bancari. La giurisprudenza civile, per fortuna e grazie alla competenza e serietà di tanti magistrati, è, da una parte, confortante per le innumerevoli pronunce con le quali si è rideterminata la posizione contabile o si è restituito il maltolto sebbene, dall’altra parte, non manchino, sotto alcuni profili, contrasti interpretativi della legge che nemmeno dovrebbero sussistere. Ma quanti sono gli abusi bancari rimasti impuniti? E’ possibile che, a fronte di tanti risparmiatori che hanno ingiustamente sofferto o perso i propri risparmi, o di imprenditori che hanno visto la distruzione o il fallimento della propria impresa -non potendosi dimenticare, peraltro, qualcuno che “non ha retto”, sentendo come una vergogna il non riuscire ad affrontare le necessità economiche dopo, magari, una ingiusta revoca del conto- o di quanti hanno ingiustamente perso anche la casa, a fronte perfino di pronunce civili che hanno accertato la responsabilità della banca per la perdita subita dal risparmiatore o l’illegittimità della pretesa non vi siano stati funzionari bancari severamente puniti con sentenze definitive?

Consiglio vivamente la visione di “Cento domeniche” (Regia: Antonio Albanese. Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Donatella Bartoli, Bebo Storti, Giulia Lazzarini, Elio De Capitani, Liliana Bottone, Carlo Ponta). Lo si può vedere ancora sulle principali piattaforme streaming: un film che spero continui ad essere visto e che faccia riflettere.

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Manipolazione del tasso Euribor e nullità dei contratti. Webinar il 18 marzo 2024 organizzato da Revelino Editore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2024

Ringrazio Revelino Editore e il dott. Antonio Revelino per avermi invitato, come relatore, il 18 marzo p.v. all’interessante webinar sulla “Manipolazione del tasso Euribor e nullità dei contratti“. Sono lieto ed onorato di intervenire al seminario al quale parteciperanno, come relatori, il dott. Domenico Provenzano, Giudice del Tribunale di Massa, estensore di varie pronunce in materia di rapporti bancari nonché il Collega Avv. Andrea Sorgentone che è anche autore di volumi, editi da Revelino Editore, sul medesimo tema della natura del parametro Euribor e gli effetti sui contratti. Informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore. Spero di poter dare un utile contributo su una tematica di enorme attualità e, in particolare, sul parametro di tasso variabile più diffuso nei contratti di finanziamento (oltre che di locazione finanziaria), nonché sugli effetti nel caso di nullità della clausola determinativa degli interessi o del suddetto indice di riferimento. Avevo dedicato il precedente post, su questo blog, alla recente ordinanza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 che si è pronunciata in merito alla nullità del rinvio al parametro Euribor relativamente al periodo 2005-2008.

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Clausola determinativa degli interessi con rinvio al parametro Euribor. La Cassazione riconosce la nullità del tasso manipolato nel periodo 2005-2008. E’ ipotizzabile la restituzione degli interessi anche per il periodo “non incriminato”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2024

La Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha riconosciuto la nullità della pattuizione degli interessi a tasso variabile determinato attraverso l’utilizzo del parametro “Euribor”. A partire dal 2013, dopo la pubblicazione della decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione UE Antitrust con la quale 5 banche europee (e, successivamente, altre 3, con ulteriore provvedimento della Commissione UE del 2016) vennero sanzionate per avere manipolato il suddetto indice, la giurisprudenza nazionale si è espressa in modo contrastante in merito alla domanda o all’eccezione di nullità del parametro. Le argomentazioni difensive più frequentemente sostenute dalle banche sono state fondate sulla ritenuta estraneità della singola impresa bancaria al “cartello”, o all’intesa manipolativa, o sulla mancanza di prova non potendo attribuirsi rilevanza, a loro dire, alla mera produzione in giudizio della decisione della Commissione UE.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, ha accolto il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente con il quale era censurata la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di nullità della pattuizione degli interessi, contenuta in un contratto di leasing, mediante rinvio al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013“. I Giudici di legittimità, nell’interessante pronuncia, richiamando vari principi già affermati dalla Suprema Corte (alcuni dei quali, peraltro, richiamati anche nella sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 in merito alle fideiussioni contenenti clausole identiche a quelle contenute nel modello Abi riconosciuto lesivo della concorrenza e, dunque, della normativa antitrust), hanno confermato che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust” a prescindere, dunque, dal fatto che la singola banca abbia o meno partecipato all’accordo manipolativo e anticoncorrenziale.

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 è di particolare importanza, poi, per essere stata riconosciuta la natura di “prova privilegiata” alla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco (….)., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)“.

E’ comprensibile, quindi, l’importanza della recente decisione se si considera, in conseguenza della riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è stato manipolato (dal  29/09/2005 al 30/05/2008 e successivi semestri di applicazione), l’interesse e il diritto dell’utente alla rideterminazione contabile con applicazione dei tassi di interesse legale (come già riconosciuto in alcune pronunce di merito) o di quello minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o lo svolgimento dell’operazione (come riconosciuto in altre). La riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è risultato manipolato determina, in ogni caso, ulteriori interrogativi che, qualora risolti dalla giurisprudenza in senso favorevole all’utente, potrebbe consentire la rideterminazione dell’intera posizione contabile. Si ricorda, infatti, che se la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, spesso, confermato la validità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio ad un parametro esterno (come si verifica, appunto, per la determinazione del tasso variabile), ha, al tempo stesso, precisato che esso deve essere individuabile con certezza e determinato da un organo terzo. E’ valida la determinazione contrattuale degli interessi mediante rinvio ad un parametro che, se è stato falsificato, non può negarsi, allora, che sia falsificabile? Va ricordato, peraltro, che, prima ancora della decisione della Commissione Antitrust UE del 4 dicembre 2013, già una sentenza di merito -anticipando di dieci anni, quindi, il principio affermato dalla Cassazione, e, anzi, riconoscendo la nullità per indeterminatezza del tasso oltre che per la violazione della normativa antitrust- aveva negato che il tasso Euribor, considerate le modalità della sua formazione, potesse ritenersi un tasso “determinato” con la conseguente declaratoria, quindi, di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ. oltre che per violazione della normativa antitrust di cui all”art. 2 della legge 287/1990.

La recente decisione della Corte di Cassazione, certamente, costituisce una autorevole conferma della correttezza di quelle pronunce con le quali la giurisprudenza di merito (sia pur a fronte di un orientamento in senso contrario) aveva ritenuto invalido il rinvio all’indice Euribor e già risultano alcune decisioni con le quali vari Giudici di merito, in ossequio al principio recentemente espresso dall’ordinanza della Suprema Corte, hanno ordinato al consulente tecnico d’ufficio la rideterminazione contabile. L’importanza della questione e i possibili effetti che ne possono derivare sono stati posti in risalto, nelle scorse settimane, dai principali media oltre che da associazioni dei consumatori e professionisti. E’ evidente, tuttavia, la massima prudenza e la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti prima di agire giudizialmente essendo consigliabile che l’utente, con l’ausilio di professionisti, verifichi preliminarmente la “forbice” degli importi di cui potrebbe ottenere la restituzione o la decurtazione, l’effettiva convenienza ad agire od, eventualmente, l’opportunità di interrompere il termine di prescrizione.

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I Giudici onesti e competenti, quando si accorgono dell’errore, pongono rimedio

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 febbraio 2024

Mai scoraggiarsi e accettare una decisione quando appare non corretta. Non è la prima volta che il Giudice, lette le argomentazioni difensive, riconosca il proprio errore e modifichi o revochi il precedente provvedimento. A Trapani, in una importante causa di accertamento negativo del credito bancario da me patrocinata insieme al collega Avv. Daniele Rossi, il Giudice aveva rigettato l’istanza di esibizione documentale e, ammessa la c.t.u. contabile, aveva ordinato, tra i quesiti, di tenere conto dell’eccezione della prescrizione sulla base degli estratti conto e non previa rettifica degli addebiti non dovuti (cd. “saldo rettificato”); non aveva compreso, poi, tra i quesiti , la verifica e rideterminazione contabile di un contratto di mutuo chirografario. Lette le note, “re melius perpensa“, il Giudice ha riconosciuto l’errore e accolto le richieste dei nostri rappresentati. Ricordo, anni fa, a Chieti, analogo esempio di Giudice corretto e preparato. Avevo rilevato, nella prima difesa utile, l’errore nel non avere sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in quanto, probabilmente, aveva valutato non correttamente alcuni fatti. Mi permisi, credo garbatamente, di farlo presente in udienza. Rispose, sorridendo: “Avvocato, mi ha menato sufficientemente“. Replicai, scusandomi, che non mi sarei mai permesso e precisò che “era una battuta” riconoscendo espressamente l’errore. Questi sono esempi di Giudici con la “G” maiuscola in cui il cittadino deve e può continuare a credere. Calamandrei scrisse che “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. E’ difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma è la Verità. Mai abbandonare la “fede”.

Trib. Trapani, ord. 31 gennaio 2024

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Con il ddl di bilancio, cancellata una norma dopo 80 anni. Con l’illusione (o il pretesto?) di voler favorire la circolazione dei beni, si calpesta la certezza del diritto. Un altro regalo alle banche?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 ottobre 2023

Un altro regalone alle banche? Altro che tassa sui profitti! Sembra passata quasi inosservata la norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio con la quale, dopo circa 80 anni, viene, di fatto, abolita l’azione di restituzione conseguente all’accoglimento della domanda di riduzione proposta dal legittimario leso nella quota “legittima” o, sicuramente, ne vengono vanificati gli effetti. Viene presentata come un’innovazione a tutela della libera circolazione dei beni. In uno Stato di diritto, laddove si ritenga di modificare un istituto o una norma, non si può ignorare il principio basilare che la legge non può e non deve disporre che per l’avvenire. Il testo della norma -in particolare, quanto disposto sull’applicabilità e sulla data di entrata in vigore- se intende garantire la sicurezza della circolazione dei beni, dovrà, probabilmente, resistere a eccezioni di costituzionalità e di conformità ai principi dell’affidamento e della certezza del diritto imposti anche dalla normativa comunitaria e dalla CEDU. Dubito, pertanto, sulla costituzionalità della disposizione inserita nel ddl di bilancio nella parte in cui sancisce l’applicabilità alle successioni aperte dopo l’1 gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni disposte successivamente all’entrata in vigore della legge. Si intende ridurre il contenzioso giudiziale? Credo che la norma possa determinare, piuttosto, un inevitabile aumento delle azioni tese alla conservazione del patrimonio del donatario. Si avverte la sensazione che, per essere la norma così formulata (con un’efficacia retroattiva di sanatoria delle donazioni già effettuate), dopo la propaganda estiva “contra banche”, si sia quasi voluto “chiedere scusa” per la (finta) paura (simile più alla solita condotta del “chiagni e fotti”) con un bel regalone: la sanatoria delle ipoteche in favore di banche su beni eccedenti la quota legittima e lesive dei diritti dei legittimari lesi. Se così fosse, si confermerebbe molto deludente e contraddittorio il comportamento di chi, in perenne campagna elettorale, cerca, pubblicamente, “a parole” di attirare il consenso con una politica contro le uniche società che hanno fatto profitti miliardari ma, nella realtà, le favorisce mentre la gente comune lotta contro l’aumento dei prezzi e il caro mutui. La disposizione, cancellando dopo 80 anni una norma conforme all’ordinamento che protegge i legittimari, non è’ affatto un passo in avanti e non danneggia -questa volta- gli utenti bancari ma tutti i cittadini che credono e vogliono credere nella certezza del diritto. Si può, certamente, abrogare una norma o modificarla ma senza pregiudicare le aspettative o gli interessi o i diritti già sorti e, in questo caso, si spera che il Legislatore modifichi, quantomeno, l’entrata in vigore disponendone l’applicabilità non alle successioni aperte dal 1 gennaio 2024, bensì, alle donazioni o ai pesi pregiudizievoli posti successivamente alla suddetta data.

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