IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘anatocismo’ Category

Corso a Roma su anatocismo, usura e sugli strumenti di difesa organizzato dalla rivista giuridica telematica “Foro Europeo” e da “Avvocati per l’Europa”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 novembre 2013

Continua l’interesse di avvocati e giuristi nell’approfondimento della tematica relativa al contenzioso bancario con particolare riferimento all’anatocismo e all’usura. Organizzato dalla prestigiosa rivista giuridica telematica “Foro Europeo” e da “Avvocati per l’Europa” un convegno, oggi, a Roma, sulla specifica materia. 

Sul sito della rivista giuridica Foro Europeo pubblicato il video (necessaria la registrazione) anche del mio intervento (cliccare qui)

Per maggiori informazioni e per iscriversi, si riporta il link dell’apposita pagina sulla rivista Foro Europeo (cliccare qui)

Locandina seminario 8 Nov 13

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A Trapani un seminario formativo sugli indebiti bancari e usura nei rapporti creditizi

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 ottobre 2013

Lieto dell’invito, interverrò volentieri, mercoledì 9 Ottobre p.v., all’interessante seminario organizzato a Trapani sperando di potere continuare a dare un contributo utile alla divulgazione sul tema degli indebiti bancari e degli strumenti di difesa.

Il seminario è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trapani e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per i crediti formativi.

Usura bancaria: un ciclo di seminari formativi per tutelare gli utenti.

E’ possibile vedere i video integrali del seminario sul sito di Sos Utenti al seguente indirizzo:

http://new.livestream.com/accounts/1425961/events/2456061

http://www.trapaniok.it/2682/cronaca-trapani/usura-bancaria-seminario-all-hotel-baia-dei-mulini#.UlKb7dJSjEM

http://www.ordineavvocati.trapani.it/index.php?option=com_content&view=article&id=325:convegno-09102013-ore-0930&catid=4:catvarie&Itemid=1

http://www.odcectrapani.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=13:seminario-indebiti-bancari-e-usura-nei-rapporti-creditizi&Itemid=101

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Tutti a Roma, domani, alla prima manifestazione nazionale per fermare le banche e i loro abusi.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 settembre 2013

MANIFESTAZIONE ROMAParteciperò volentieri, domani, a quella che sarà, sicuramente, la prima manifestazione nazionale alla quale diverse associazioni, imprenditori e professionisti saranno uniti nel protestare contro gli abusi bancari, spesso, reiterati malgrado la consapevolezza, da parte dei banchieri, della illegittimità delle pretese e in mancanza di severe misure cautelari o di condanne dal momento che, in sede penale, hanno goduto, forse, finora, di eccessiva indulgenza pur in casi nei quali è emersa l’usurarietà degli interessi applicati (anche se, a dire il vero, non sono mancati provvedimenti di giudici preparati e coraggiosi che hanno disposto il rinvio a giudizio o condanne penali; provvedimenti, tuttavia, poco diffusi in considerazione della vastità del fenomeno).

Ho sempre ritenuto -come ho scritto su questo blog fin dal 2007 e, purtroppo, anche in considerazione di quanto ho visto (purtroppo) da vicino- che la vera crisi dell’economia italiana non dipende solo da quella “globale” in questo momento storico, bensì, è volutamente determinata dalle banche che, malgrado quanto sancito dalla legge e ribadito dalla copiosa giurisprudenza civile, continuano ad insistere in pretese riconosciute illegittime ed illecite (ad esempio; saldi su c/c determinati dall’illegittima capitalizzazione o dall’applicazione di interessi e cms non validamente convenute; mutui nulli per essere stipulati in frode alla legge o per difetto di causa e per non essere mai stati effettivamente erogati o per non essere mai stati destinati ad effettiva utilità del mutuatario, ecc. ). Vi è, tra l’altro, sotto vari profili, una pericolosissima disparità di trattamento considerato che, quasi sempre, la banca riesce ad ottenere decreti ingiuntivi in base ad una  dichiarazione unilaterale attestante un credito che, solo in caso di opposizione e quando, magari, l’imprenditore o il cittadino ha subito danni ingenti, viene accertata infondata o per importi inferiori a quelli originariamente vantati. A tal proposito, nel 2010, fu presentata anche una proposta di legge, alla Camera dei Deputati, per modificare l’art. 50 del Testo Unico bancario (sollecitata e redatta da vari imprenditori e professionisti tra cui il sottoscritto). Ad oggi, malgrado, sicuramente, la disponibilità del parlamentare che la depositò, non si conoscono i parlamentari coinvolti nè l’avvio dell’iter (probabilmente continuerà, però, ad essere “pubblicizzata” e ritenuta utile per comizi e quotidiane campagne elettorali). 

La manifestazione di domani non è stata organizzata da politici ma solo, come detto, da associazioni e imprenditori vittime di tali abusi oltre che sostenuta da professionisti che, ogni giorno, si battono, nei tribunali per far valere i loro diritti. 

Probabilmente avrebbero partecipato anche altri imprenditori onesti che, invece, sono stati presi dalla disperazione e, come la cronaca degli ultimi due anni ha registrato, non ce l’hanno fatta a resistere.

Il fine della manifestazione è quello di sensibilizzare ancora di più la magistratura oltre che quei politici onesti e sensibili che, lontani da possibili ricatti o pressioni, vogliano prendere atto del drammatico fenomeno e varare provvedimenti normativi al fine di contemperare il diritto di credito col sacrosanto e fondamentale diritto alla proprietà nonchè alla vita, alla salute, alla dignità spesso compromessa a causa di pretese che si rivelano infondate o ingiuste all’esito di processi troppo lunghi e quando, ormai, i danni sono irrimediabili e le umiliazioni e le sofferenze subite restano indelebili e irrisarcibili.

La manifestazione (è prevista una grande partecipazione con vari pullman provenienti da varie parti d’Italia) avrà inizio alle ore 10 in Piazza Cavour.

Indico di seguito il link col

programma della giornata: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/11%5E_comunicato-novita’-33%5E_settimana-2013-.pdf

scopo della manifestazione: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/%20volantino%20a4%20bev.pdf

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Il Papa: l’idolo del denaro non comandi l’economia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 settembre 2013

Sarebbe, davvero, “miracoloso” se le parole pronunciate oggi a Cagliari dal Papa fossero ascoltate e ricordate ogni giorno (insieme a quanto ricordato qualche mese fa sul dio-denaro”, vd. video pubblicato su youtube sul canale vaticanit condivisoalla fine del presente post) oltre che dai politici, dai responsabili di agenzie di rating, dai banchieri e da chiunque, agevolando pretese, spesso, illegittime, li agevola provocando sofferenze alle persone oneste e alle loro famiglie.

“Dio, ha ribadito, “ha voluto che al centro del mondo, non sia un idolo”, ma l’uomo e la donna, “che portino avanti, col proprio lavoro, il mondo”. Adesso invece, è stata la sua denuncia, “in questo sistema, senza etica, al centro c’è un idolo e il mondo è diventato idolatro” di questo dio-denaro:

“Comandano i soldi! Comanda il denaro! Comandano tutte queste cose che servono a lui, a questo idolo. E cosa succede? Per difendere questo idolo si ammucchiano tutti al centro e cadono gli estremi, cadono gli anziani, perché in questo mondo non c’è posto per loro! (…) E cadono i giovani che non trovano il lavoro, la dignità. Ma pensa, in un mondo dove i giovani – generazioni, due, di giovani – non hanno lavoro. Non ha futuro questo mondo. Perché? Perché loro non hanno dignità!” (Testo proveniente dalla pagina http://it.radiovaticana.va/news/2013/09/22/il_papa:_senza_lavoro_non_c%E2%80%99%C3%A8_dignit%C3%A0,_lidolo_del_denaro_non_comandi/it1-730739
del sito Radio Vaticana)

Il Papa: senza lavoro non c’è dignità, l’idolo del denaro non comandi l’economia.

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Ad Alessandria della Rocca (AG) un convegno sull’usura e sugli abusi bancari.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 luglio 2013

Pur non potendo essere presente fisicamente, parteciperò volentieri in collegamento video -via skype- all’interessante incontro. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (AG), nonchè l’organizzatore sig. Martorana, sia dell’invito di cui sono stato onorato sia per la sensibilità dimostrata nell’organizzare un dibattito su tali fenomeni di cui, spesso, cittadini ed imprenditori si trovano vittime.

convegno alessandria della rocca 6 luglio 2013

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Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2013

Nel precedente post avevo accennato all’onere -a carico della banca che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo vantando un credito derivante dal conto corrente- di provare, nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione, la fondatezza del credito e ad alcune ordinanze con le quali, in virtù di tale principio, il Tribunale di Roma (ord. 11 aprile 2013) ha negato la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo e il Tribunale di Bergamo, ord. 23 aprile 2013, (in un caso nel quale il decreto era già stato concesso con provvisoria esecutorietà) ha disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà. Avevo ricordato, inoltre, anche le possibili conseguenze di un titolo esecutivo (cliccare qui per leggere il precedente post, oppure, scorrere in basso nella home page per trovare il post precedente)

A distanza di pochi giorni, in un caso analogo, altro provvedimento in favore del correntista. Anche il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este (ord. 29 Aprile 2013), ha sospeso “per gravi motivi” la provvisoria esecutorietà di cui era munito il decreto ingiuntivo ottenuto dalla “pre-potente” banca ai danni di un imprenditore veneto.

Nel caso di specie, l’impresa che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, nel 2011, dopo avere fatto analizzare documenti ed estratti conto da Confedercontribuenti Veneto (in particolare dai battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato che, da tempo, in Veneto, cercano di sensibilizzare anche le Istituzioni e l’opinione pubblica sui paradossi ai danni delle imprese nei rapporti con le banche), con l’ausilio di tale associazione chiamava la banca dinanzi ad un organismo di mediazione sostenendo, tra i vari motivi di non correttezza del saldo, l’usurarietà dei tassi applicati. L’azienda di credito non solo non aderiva alla mediazione ma, dopo pochi mesi, notificava un decreto ingiuntivo di circa 60 mila euro (ovviamente senza accennare, nel ricorso, al precedente tentativo di conciliazione avviato della stessa impresa nè alle contestazioni da questa sollevate) ottenuto provvisoriamente esecutivo e, perfino, con dispensa dall’obbligo del rispetto dei termini del precetto. Notificava il decreto sia nei confronti dell’impresa che del fideiussore. Ma non solo: in virtù del titolo interveniva in una procedura esecutiva.

Proposta opposizione, tra le varie eccezioni con le quali l’imprenditore da me difeso ha contestato il credito chiedendo, al contrario, il risarcimento dei danni subiti è stata rilevata l’usurarietà degli interessi ed oneri applicati nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale (pur essendo il rapporto successivo al 2000), la nullità delle c.m.s., ecc. .

Malgrado la difesa della banca, supportata da una consulenza tecnica contabile (la cui metodologia e formule applicate, ad avviso della difesa dell’imprenditore, non erano quelle corrette) il giudice, tuttavia, all’esito dell’udienza del 29 Aprile, ha accolto l’istanza di sospensione sulla quale insisteva l’imprenditore da me patrocinato. Ritenuta la sussistenza di gravi motivi“, pertanto, ha dichiarato il Tribunale di Padova, sez. distacc. Este, “sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. E’ evidente che la banca, che era intervenuta in una procedura esecutiva, ora, non avendo più il titolo esecutivo, dovrà attendere l’esito del giudizio con l’accertamento della corretta posizione contabile.

Tribunale di Padova, sez. distaccata di Este, ord. 29 Aprile 2013;

Tribunale di Bergamo, ord. 23 Aprile 2013;

Tribunale di Roma, ord. 11 Aprile 2013.

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E’ appena uscita, nelle librerie giuridiche, la IV edizione del mio volume “Anatocismo e vizi nei contratti bancari” edito da Maggioli Editore.

Cliccare sul seguente link per leggere la recensione o per ordinarlo on line dal sito della casa editrice

(http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=9167&osCsid=4mt319r2uiiokftu6j39g1ea76)

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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