IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Dal sito di Guida al Diritto: “Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione”

Posted by Roberto Di Napoli su 18 luglio 2012

Riporto il link della notizia e della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 Luglio 2012 n. 12196 (pubblicate sul sito di Guida al diritto- vedi link sotto al presente post) che, ancora una volta, vede soccombente la banca in materia di contestazione del saldo del conto corrente a causa dell’addebito di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. Nel caso di specie, è stata rigettata l’eccezione di “extrapetizione” sollevata dalla banca la quale sosteneva  che la società correntista non aveva richiesto l’accertamento del saldo. Una sentenza interessante, tra l’altro, in quanto, sia pure da quanto è dato comprendere dalla lettura della sola motivazione, sembra avere confermato la legittimità della pronuncia “dichiarativa” del saldo del conto corrente che, sia pur non specificamente domandata, costituirebbe un presupposto dalla domanda di restituzione. Un’ulteriore pronuncia, dunque, che, oltre che confermare la giurisprudenza ormai consolidata in materia di anatocismo e diritto di ripetizione degli addebiti illegittimi, dimostra ulteriormente -in un periodo nel quale, a fronte di una grave crisi economica ai danni di imprese e famiglie non cessano gli aiuti alle banche da parte dei vari governi e politici- l’imparzialità e preparazione di tanti magistrati e avvocati che non si lasciano impressionare dalla potenza dei colossi bancari.

Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione.

Per leggere direttamente la sentenza pubblicata sul sito di Guida al Diritto, cliccare qui

Posted in anatocismo, banche, fainotizia, restituzione somme da capitalizz, rimborsi | 1 Comment »

Agenzie rating: consumatori, punire S&P per attentato a integrita’ Stato – Dal sito del Corriere della Sera

Posted by Roberto Di Napoli su 3 luglio 2012

Apprezzo il coraggio e la preparazione di questi magistrati che, sono sicuro, non esiterebbero a indagare anche sui danni all’economia nazionale provocati anche da quelle banche che persistono nelle medesime pretese riconosciute illegittime ed illecite dalla legge e dalla giurisprudenza.

Riporto il link della notizia riportata dal sito del Corriere della sera (corriere.it).

Agenzie rating: consumatori, punire S&P per attentato a integrita’ Stato – Corriere della Sera.

Posted in affari e affaristi, Agenzie rating, banche, conflitti interessi, crisi, fainotizia, paese dei balocchi, porcate, Prodotti finanziari | 1 Comment »

Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Posted by Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

Posted in appelli, disegno legge centaro modifica n, fainotizia, giustizia giusta, petizioni, Proposte di legge, raccolta firme, rita bernardini, scilipoti, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, sui termini opposizione richiesta archiviazione, sulla possibilità di estrarre copia ai fini dell'opposizione richiesta archiviazione, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

Successo dell’Incontro di Studio presso la Corte di Appello di Roma del 13 giugno 2012 sul danno da vacanza rovinata « Unità Democratica Giudici di Pace

Posted by Roberto Di Napoli su 14 giugno 2012

Riporto il seguente link:

Successo dell’Incontro di Studio presso la Corte di Appello di Roma del 13 giugno 2012 sul danno da vacanza rovinata « Unità Democratica Giudici di Pace.

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Bond Argentina: manca consenso scritto del cliente? Banca condannata

Posted by Roberto Di Napoli su 13 giugno 2012

Riporto il link di un’ulteriore e recente sentenza (che si può leggere e scaricare dal sito altalex.com cui il link rinvia) con la quale la banca è stata condannata al risarcimento del danno patito da una risparmiatrice in seguito all’acquisto di bond argentini.

Bond Argentina: manca consenso scritto del cliente? Banca condannata.

Sul tema dei bond argentini, sui danni enormi patiti dai risparmiatori e sulla responsabilità delle banche (che avevano venduto tali titoli pur consapevoli del default che sarebbe stato dichiarato dall’Argentina nel 2001), ricordo anche un mio precedente post nel quale, oltre ad un’altra interessante pronuncia, avevo segnalato un libro, secondo me, molto utile e che consiglio: Tangobond di Egidio Rolich (cliccare qui).

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… a proposito di usura ed estorsione. Nessuna provvisionale senza il parere del PM? TAR Campania accoglie il ricorso della vittima di estorsione

Posted by Roberto Di Napoli su 7 giugno 2012

Un mese fa circa, in un mio precedente post (cliccare qui per leggerlo), avevo espresso alcune mie considerazioni ritenendo singolare che le vittime di usura e racket (quasi sempre danneggiate dal punto di vista patrimoniale e non) debbano rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un’apposita struttura, quale quella dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo col  Fondo di solidarietà (i cui costi sono a carico dei contribuenti), dovrebbe assicurare nel rispetto della normativa. Nello stesso post ricordavo soltanto alcune delle sentenze emesse da vari Tar che hanno annullato alcuni provvedimenti emessi dal Commissario del Governo: ciò senza nascondere la mia amarezza nel constatare che le vittime -le cui istanze dovrebbero essere valutate con la massima prudenza ed attenzione da parte della P.A. nel rispetto della persona umana, delle sue necessità quotidiane e in conformità con la ratio della normativa- debbano, invece, lottare anche contro provvedimenti che, per essere, poi, annullati dai giudici amministrativi, quantomeno suscitano alcuni interrogativi sull’efficienza di una struttura (costosa).

Nei giorni scorsi, il TAR Campania ha emesso una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici amministrativi hanno annullato un decreto emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (cliccare qui per leggere il testo integrale della pronuncia).

Il “fatto”. Nel caso oggetto del ricorso, la vittima era un giovane imprenditore che, esasperato dalle continue e puntuali richieste di denaro da parte di alcuni estorsori, dopo averli denunciati, domandava l’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa di tutela delle vittime di usura ed estorsione (leggi 108/1996 e 44/99). Veniva instaurato un procedimento penale ma, nel 2007, gli stessi soggetti riprendevano ad avanzare le illecite pretese con minacce che venivano, nuovamente, denunciate dalla vittima a tal punto da determinare l’arresto e la conseguente condanna all’esito di due diversi processi. Malgrado gli accertamenti effettuati su disposizione del Commissario del Governo e della Prefettura avessero confermato il danno patrimoniale patito dalla vittima consistito, soprattutto, nel calo del fatturato, nel 2009, tuttavia, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura emetteva un decreto di rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale. Tale provvedimento era fondato, principalmente, su una circostanza: l’art. 17, quarto comma, l. 44/99, prevederebbe, ai fini della concessione della provvisionale, il parere del P.M. titolare delle indagini. Nel caso di specie, il P.M. aveva, più di una volta, dichiarato di non essere in grado di esprimere un parere essendo, il procedimento, in fase di indagini.

Avverso tale decreto, nel dicembre 2009, la vittima, da me difesa, proponeva ricorso al TAR Campania. Motivo dell’impugnazione, principalmente, l’errata e paradossale interpretazione data alla norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99. Il P.M. non aveva formulato un parere (né positivo né negativo), bensì, aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi essendo il processo in fase di indagini. Pur a prescindere da tale ultima circostanza, tale affermazione equivaleva, secondo la difesa della vittima, a un “non parere”, ragion per cui l’iter volto alla concessione della provvisionale doveva procedere in ossequio a quanto previsto dalla stessa disposizione (che sancisce che, nel caso in cui il P.M. non si pronunci entro 30 giorni, il procedimento deve proseguire).

La decisione del TAR. Con la sentenza emessa il 1° Giugno 2012, i giudici amministrativi hanno accolto la tesi difensiva del ricorrente riconoscendo, in effetti, che la norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99 non prevede un “parere favorevole” da parte del P.M. bensì che debba, esclusivamente, essere sentito. “La mancata espressione del parere sollecitato dall’autorità procedente, diversamente da quanto opinato da quest’ultima, non è di per sé preclusiva della concessione del beneficio, rispetto alla quale l’autorità deve comunque determinarsi, tanto più che proprio l’ultima parte del quarto comma dell’art. 17 prescrive espressamente che << il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini>> (…)”. I giudici amministrativi hanno, pertanto, annullato il provvedimento di diniego condannando l’amministrazione alle spese di giudizio.

Un principio importante, dunque, quello correttamente affermato  giudici amministrativi soprattutto se si considera il diritto-dovere civico di denunciare l’usuraio o l’estorsore ma, al tempo stesso, la durata dei procedimenti penali o civili. Si è già verificato troppe volte che l’estorsore sia più veloce dello Stato e che, finchè si arrivi all’esito dei giudizi, il delinquente sia libero e felice, mentre, invece, la vittima che ha colto l’invito a denunciare confidando nella giustizia e nello Stato, abbia, invece, subito la distruzione dell’impresa o altri pregiudizi anche di carattere non patrimoniale. E’ evidente che tale paradosso non sarebbe compatibile con uno Stato di diritto. La sentenza del TAR -anzi, i provvedimenti emessi dai giudici amministrativi visto che altri simili, in favore delle vittime, ve ne sono stati negli ultimi anni che, analogamente, hanno correttamente interpretato la normativa- conferma, comunque, che le vittime devono continuare a denunciare l’usuraio e l’estorsore confidando nello Stato.

Per leggere la sentenza integrale cliccare qui.

Posted in comitato solidarietà vittime us, estorsione, fainotizia, giustizia giusta, racket, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, Uncategorized, usura, usura ed estorsione bancaria | 5 Comments »

Estrazione di idrocarburi e terremoti. Coincidenze? Un interessante video: Cosa c’è sotto – Off the Report

Posted by Roberto Di Napoli su 4 giugno 2012

Pubblico il link di un interessante video andato in onda su Rai 3 e disponibile sul sito RAI TV.

Spero proprio che, nel caso del drammatico terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, non ci sia alcun nesso con l’attività dell’uomo, o meglio, come al solito, di cinici speculatori. Vedendo questo video, però, sono rimasto molto impressionato e, a prescindere dall’esistenza o meno di qualsiasi nesso tra terremoti ed estrazione di idrocarburi, mi chiedo come si possano permettere, autorizzare o tollerare attività così pericolose e che, comunque, potrebbero determinare stragi o distruggere paesi interi e la stessa vita degli abitanti. Non bisogna dimenticare che già in passato, sempre in questo Paese, più volte, si è inteso sfidare la natura senza dare ascolto a chi denunciava i pericoli. Vorrei, proprio, che le tesi esposte nel servizio andato in onda fossero attentamente valutate con le opportune indagini (sperando, proprio, che non siano fondate).

Per vedere il video cliccare di seguito Cosa c’è sotto – Off the Report.

Posted in ambiente, Emilia Romagna, intrecci, invisibili, porcate, Terremoto | 2 Comments »

Aldo Moro e Peppino Impastato, 34 anni dopo- gds.it

Posted by Roberto Di Napoli su 9 Maggio 2012

Riporto di seguito il link di un interessante servizio con photogallery pubblicato sul sito del “Giornale di Sicilia” per ricordare due  grandi uomini italiani ammazzati nello stesso giorno, il 9 Maggio  1978: Aldo Moro e Peppino Impastato.

Non va dimenticato, però, che, in questa triste data, sempre il 9 Maggio, ma del 1997, morì anche Marta Russo, la studentessa raggiunta da un colpo di proiettile mentre si trovava, a Roma, in un viale della città universitaria di Roma.

Aldo Moro e Peppino Impastato, 34 anni dopo- gds.it.

Posted in 9 Maggio, eroi, fainotizia, lotta alla mafia, mafie, peppino impastato, persone straordinarie, solidarietà, vittime | Contrassegnato da tag: , | 1 Comment »