IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Papa: «Cattolici in politica, non serve un partito»

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2015

Parole sempre più concrete quelle pronunciate da Papa Francesco e che cambierebbero il mondo se fossero seguite da tutti; dai politici ma anche da tutti noi cittadini:

“(….) Qual è la soluzione che oggi ci offre, questo mondo globalizzato, per la politica? Semplice: al centro, il denaro. Non l’uomo e la donna: no. Il denaro. Il dio denaro. Questo al centro. Poi, tutti al servizio del dio denaro. Ma per questo, quello che non serve al dio denaro si scarta. E quello che ci offre oggi il mondo globalizzato è la cultura dello scarto: quello che non serve, si scarta.

Si scartano i bambini perché non si fanno bambini o perché si uccidono i bambini prima di nascere; si scartano gli anziani, perché … ma, gli anziani non servono: ma adesso che manca il lavoro vanno a trovare i nonni perché la pensione ci aiuti, no? Ma servono congiunturalmente, no? Ma si scartano, si abbandonano gli anziani. E adesso, il lavoro si deve diminuire perché il dio denaro non può fare tutto, e si scartano i giovani: qui, in Italia, giovani dai 25 anni in giù – non voglio sbagliare, correggimi, eh? – il 40-41% è senza lavoro. Si scarta … Ma questo è il cammino della distruzione.

Io cattolico guardo dal balcone? Non si può guardare dal balcone! (…)”

Riporto il link dell’articolo col testo integrale pubblicato sul quotidiano L’Avvenire (cliccare qui)

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Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 aprile 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Mesi fa, in un  precedente post (qui) avevo pubblicato il link ad una mia nota (pubblicata su diritto.it, cliccare qui per leggerla) a due ordinanze con le quali, rispettivamente, in un caso, un tribunale (Tribunale di Chieti) aveva sospeso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto da una fideiubente (insieme all’obbligato principale) e, in un caso analogo, altro tribunale (Tribunale di Roma) aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da una banca contro la società correntista cui era stato notificato un decreto ingiuntivo di oltre 100 mila euro. In quest’ultimo caso, prima ancora che alla società, il decreto era stato notificato ai due coniugi fideiussori che tempestivamente avevano proposto opposizione. Fissata per prima l’udienza relativa all’opposizione proposta dall’impresa correntista, la banca chiedeva, oltre che la riunione dei giudizi, la concessione della provvisoria esecutorietà. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma (Giudice Catallozzi) rigettava quest’ultima istanza motivando che un tale provvedimento presuppone un giudizio di “approssimativa verosimiglianza” del credito vantato che, nel caso di specie, non sussisteva (cliccare qui per leggere il testo integrale). La banca, infatti, col decreto ingiuntivo aveva richiesto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente esponendo, nel ricorso, che il rapporto sarebbe sorto nel lontano 1982 (con la “dante causa” dell’attuale banca) e che le condizioni contrattuali erano quelle di cui al documento di sintesi allegato (del 2005!!!). Con l’atto di opposizione, gli ingiunti da me assistiti, in sostanza, avevano eccepito analiticamente la mancanza di valida convenzione relativa al tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto addebitate, alla valuta, l’addebito di oneri anatocistici illegittimi a tal punto da far divenire il tasso usurario e, soprattutto, determinare il credito e non il debito dei medesimi ingiunti. Il giudice, come detto, con ordinanza del 7 Agosto 2014, rigettava l’istanza di provvisoria esecutorietà. Alla successiva udienza (del 23 Aprile scorso) relativa al diverso giudizio di opposizione proposto dai fideiussori avverso lo stesso decreto ingiuntivo che era stato loro notificato, dinanzi a diverso giudice che avrebbe dovuto provvedere anche sulla riunione delle due cause connesse, la banca, ancora una volta, con lo stesso titolo già valutato dal giudice precedente, ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà. A fronte della replica degli ingiunti-opponenti da me difesi, la banca ha tentato di sostenere che l’analoga istanza era stata rigettata limitatamente all’opposizione proposta dalla società (obbligata principale) ma non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto della medesima richiesta nei confronti dei fideiussori. Ribadita, nell’interesse di questi ultimi, la spregiudicatezza e temerarietà di quanto domandato dal momento che la ritenuta insussistenza di “approssimativa verosimiglianza” del credito verso l’obbligata principale avrebbe dovuto rendere evidente -a maggior ragione- che altrettanto inverosimile è il credito verso i fideiussori ed osservato, tra l’altro, che la banca avrebbe depositato dei “fogli” nemmeno qualificabili come estratti conto e, peraltro, con un saldo iniziale debitore che non consente di comprendere come si sarebbe formato, il giudice (Tribunale di Roma, ord. 23 aprile 2015, Giudice dott. Postiglione), ancora una volta, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà (cliccare qui). Un provvedimento che manifesta, ancora una volta, la prudenza e professionalità da parte dei giudici nel valutare simili istanze considerate, tra l’altro, le conseguenze nefaste che può determinare una superficiale concessione della provvisoria esecutorietà foriera di danni ingenti, non solo al patrimonio e alla proprietà ma a vari diritti fondamentali della persona umana che è difficile pensare possano essere risarciti, come si suol dire, in “forma specifica” (sia consentito il rinvio alla mia nota “L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessita’ di fornire valida prova nel giudizio a cognizione pienapubblicata sulla rivista diritto.it, cliccare qui).

Pubblico di seguito il link a post relativi ad altri provvedimenti ottenuti di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà a decreti ingiuntivi o di sospensione della provvisoria esecuzione:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

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Roma, 21 Aprile 2015: Continua l’interesse di avvocati e consulenti contabili all’appronfondimento su usura bancaria, anatocismo e principali vizi nei rapporti di apertura di credito e mutuo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2015

Continua l’interesse di avvocati e consulenti contabili alla conoscenza e all’approfondimento in materia di vizi nei rapporti bancari con particolare riferimento alla rivendicazione degli indebiti bancari nei rapporti di conto corrente e mutuo. 16608223693_cc06bbc68b_nE’ stato apprezzato, infatti, ancora una volta, sia da avvocati sia da consulenti contabili che hanno riempito la sala il seminario tenutosi ieri, a Roma, dalle 10 alle 18, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese in Via Cossa (Piazza Cavour) organizzato da Il Foro Europeo e Avvocati per l’Europa e nel quale sono stato lieto di partecipare quale relatore.

17042234719_2ae26d6a20_nDurante la giornata (moderatore: Avv. Domenico Condello, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e docente di informatica giuridica) ho cercato di illustrare i principali vizi nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, gli strumenti giudiziari utili a contestare le indebite pretese bancarie, il contrasto giurisprudenziale in merito ad alcuni elementi di costo e alla loro rilevanza nella verifica dell’usurarietà (sia nei rapporti di conto corrente che nei mutui), l’attuale giurisprudenza penale in materia di usura bancaria e alcuni casi pratici. 17040654868_0a888213b5_nAl seminario ha partecipato, quale relatore, anche il dott. Francesco Olivieri, consulente contabile in Roma, che, con esempi pratici, ha ricordato le metodologie di calcolo ai fini della corretta rideterminazione della posizione contabile nei rapporti di conto corrente e mutuo nonché i differenti importi e tassi di interesse che discendono a seconda dei diversi criteri e formule utilizzate.

L’evento è stato videoregistrato e dovrebbe essere reso disponibile ai partecipanti, prossimamente, sulla piattaforma di eLearning di Foro Europeo.

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Torino, 27 Marzo 2015, convegno su “L’usura bancaria nel conto corrente e mutuo …. tecnica, dottrina e giurisprudenza”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 marzo 2015

Lieto dell’invito, interverrò volentieri, venerdì 27 Marzo p.v. , a Torino, al convegno su “L’usura bancaria nel conto corrente e mutuo …ed altre divagazioni: tecnica, dottrina e giurisprudenza“. Il seminario, al quale parteciperanno, quali relatori, anche vari magistrati e professori universitari,  è organizzato da Studio Garola & Partners che, già a Settembre scorso, presso il castello di Rivoli (TO) ha visto la presenza di numerosi partecipanti ad analoga giornata di formazione e confronto.

Di seguito, il programma dell’evento. Maggiori informazioni su costo e modalità di iscrizione sul sito dello studio Garola (cliccare qui).

programma convegno Torino pg 1   programma convegno Torino pg 2 programma convegno Torino pg 3

programma convegno Torino pg 4

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Trema il palazzo di giustizia: otto ordinanze di custodia cautelare, arrestato anche un magistrato – Corriere di Latina

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 20 marzo 2015

Una notizia che, da una parte, lascia delusi e sconforta i cittadini confermando, forse, alcuni sospetti e che, dall’altra, rafforza l’auspicio che analoga attenzione sia volta anche in altre parti d’Italia.

Trema il palazzo di giustizia: otto ordinanze di custodia cautelare, arrestato anche un magistrato – Corriere di Latina.

Da Il Fatto Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/20/latina-retata-tribunale-fallimentare-arrestati-magistrato-cancelliere-sottufficiale-gdf-commercialisti/1524272/

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La rilevanza del costo per polizza assicurativa nella valutazione di usurarieta’. Una novità e “scoperta” di neonate “società di consulenze” ed associazioni “antiusura” o conferma di precedenti giurisprudenziali?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 marzo 2015

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Accanto a numerose sentenze che, riconoscendo l’illegittimità di vari addebiti nei rapporti bancari, hanno arricchito la giurisprudenza in favore degli utenti, sono aumentate, nel corso soprattutto degli ultimi due anni, associazioni e, perfino, società che, ben oltre quella che potrebbe essere la meritevole divulgazione degli abusi e degli strumenti per contrastarli, diffondono veri e propri slogan commerciali: spesso, tra l’altro, pubblicizzando certezze anche in materie nelle quali, invece, non può negarsi un contrasto giurisprudenziale o, talvolta, autoproclamandosi -pur nati ieri- “paladini” nella tutela delle vittime di abusi bancari o, ancora, vantandosi di falsi “primati” per avere ottenuto provvedimenti tutt’altro che inediti. Non sono pochi i casi, poi, nei quali si pubblicizzano “preanalisi gratuite” dalla discutibile utilità e che sembrano piuttosto una pratica tesa, poi, a far ben pagare le ben più utili e dettagliate consulenze contabili (e anche queste non sempre conformi a giurisprudenza e a criteri contabili corretti).

Tra le pronunce enfatizzate da associazioni e società, a volte come “scoperta del secolo” o “trofeo”, varie sentenze che, di certo aumentate nel corso degli ultimi anni, altro non sono che la corretta applicazione della legge, e, in particolare, dell’art. 644 cod. pen. che impone, ai fini della valutazione di usurarieta’, di tenere conto, oltre che degli interessi, anche di ogni spesa, commissione ed oneri collegati al credito. Certo: si sono registrati alcuni diversi orientamenti in relazione a modalità di calcolo e sugli effetti, ad esempio, dell’usurarieta’ qualora dipenda non direttamente dalla stipula degli interessi convenzionali, bensì, da quelli di mora o da spese quali quelle per polizza assicurativa. Conformi alla suddetta norma penale e corrette, quindi, le pronunce che riconoscono la rilevanza di tali oneri al fine di valutare il superamento del TEG rispetto al tasso massimo consentito dalla legge, ossia, il cosiddetto tasso soglia pubblicato trimestralmente (in merito alle principali pronunce in materia, sia consentito il rinvio al mio “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014) . Non credo, però, costituiscano una novità o primato di società o associazioni costituite negli ultimi due, tre anni.

Tra vari articoli, giorni fa, mi sono ritrovato tra le mani la notizia pubblicata nel 2003 (ben 12 anni fa) proprio in merito alla rilevanza dei costi per polizza assicurativa ai fini della valutazione dell’usurarieta’: un’ordinanza con la quale il GIP accoglieva l’opposizione proposta per un mio assistito avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. In seguito alla stipula di un finanziamento stipulato con una società finanziaria, abbastanza nota in quegli anni, un commerciante aveva presentato denuncia penale rilevando di avere dovuto stipulare, per ottenere il capitale, una polizza assicurativa e una carta di credito revolving. In seguito alla richiesta di archiviazione, il GIP accoglieva l’opposizione proposta con la mia difesa disponendo ulteriori indagini attribuendo rilevanza, così, anche alla polizza assicurativa che il cliente era stato costretto a stipulare per ottenere il prestito.

Convinto del chiaro dettato della legge, malgrado la difesa delle banche e dei loro rappresentanti ancora oggi fondata su Istruzioni della Banca d’Italia riconosciute come irrilevanti anche dai giudici di legittimità, sono sicuro di non essere stato un “profeta”. Di certo, però, non mi sembrano credibili quanti si vantano di risultati che non sono inediti ne’ costituiscono “novità” essendo, semmai, l’esito di attività non facilmente raggiungibile se non confidando nella serietà, imparzialità e professionalità di magistrati e della competenza di avvocati e consulenti contabili..

Pubblico di seguito la notizia pubblicata su “Nuovo Quotidiano di Puglia” del 24 Dicembre 2003.

Quotidiano Puglia 24 Dicembre 2003

copertina usura nel contenzioso bancario

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Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2015

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Ancora un’altra pronuncia che nega il credito vantato dalla banca che, al contrario, viene condannata a restituire al correntista quanto indebitamente percepito.

Il Tribunale di Roma, recentemente, con sentenza del 23 dicembre 2014 (Giudice dott. Cricenti), all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha revocato il provvedimento con cui era stato ingiunto alla correntista e al fideiussore di pagare oltre 40 mila euro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti difesi da me e dalla collega avv. Laura Barberio, ha condannato la banca a restituire, complessivamente, circa 31 mila oltre alle spese legali.

La sentenza appare particolarmente interessante anche per avere ribadito alcuni importanti principi, tra i quali, quello dell’onere a carico della banca che eccepisca la prescrizione di provare i fatti costitutivi della relativa eccezione; malgrado, poi, un diverso orientamento secondo cui, nei rapporti di conto corrente, nel caso di accertata usurarietà, gli interessi usurari dovrebbero essere ricondotti al tasso massimo consentito (sulle conseguenze civilistiche dell’usurarietà nei rapporti bancari, sia consentito il rinvio al mio volume “L’usura nel contenzioso bancario“, pagine 52 e segg., Maggioli Editore, 2014), nel caso di specie, invece, così come ritenuto dalla difesa degli opponenti, il giudice ha ritenuto di “azzerare” del tutto gli interessi nei trimestri in cui è stato rilevato il superamento dei tassi soglia.

Al caso è stato dedicato un servizio sul sito di Libero Reporter (cliccare qui) che, oltre alla corretta ricostruzione dei fatti, ha pubblicato anche la sentenza integrale e la precedente ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta, da parte della banca, di concessione della provvisoria esecutorietà . La stessa notizia è stata riportata anche sul sito di alcune associazioni. Al fine di scongiurare ogni possibile equivoco, appare doveroso precisare, tuttavia, che il sottoscritto non appartiene al loro staff di legali o professionisti nè l’attività è, in alcun modo, riconducibile alla loro associazione.

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Seminario a Roma, mercoledì 4 Febbraio 2015, su Vizi nei rapporti bancari e contestazione delle pretese indebite.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 gennaio 2015

Ringraziando per l’invito, il 4 FEBBRAIO 2015 (ore 13.00 – 15.00), a Roma presso la sala convegni del Circolo dell’Aeronautica, al Lungotevere Salvo D’Acquisto, 21, sarò relatore al seminario gratuito di formazione ed aggiornamento professionale organizzato da Azione Legale su “Vizi nei rapporti bancari e contestazione delle pretese indebite”. Il seminario è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, con la concessione di n. 2 crediti formativi. . Maggiori informazioni e il modulo per partecipare sul sito dell’associazione.http://www.azionelegale.eu/home/seminari.html

Relatori:

Avv. Roberto Di Napoli (Avvocato del Foro di Roma)

Avv. Alessandra Capuano (Avvocato del Foro di Napoli)

Avv. Antonella Iannotta (Avvocato del Foro di Roma)

Avv. Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere COA di Roma e Presidente di Azione Legale)

4 FEBBRAIO 2015 (ore 13.00 – 15.00), a Roma presso la sala convegni del Circolo dell’Aeronautica, al Lungotevere Salvo D’Acquisto, 21

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