IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘vittime’ Category

Il banchiere indagato parla al telefono con il Procuratore? Anche io vorrei pensare che “non è possibile”. Dal sito di Panorama

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 20 novembre 2013

Chi difende le vittime di usura bancaria sa quanto sia difficile, a volte, ottenere la condanna e la punizione dei responsabili pur quando, sotto il profilo oggettivo, si sia riscontrata l’illiceità del “fatto”. Ci sono stati provvedimenti assolutori discutibili, ritenuti, anche da alcuni autorevoli magistrati, troppo “indulgenti” e in contrasto rispetto alla ratio della l.108/96 che, modificando la previgente formulazione della fattispecie del reato di usura, ha introdotto il “meccanismo” dei cd. tassi soglia (superati i quali non ci sarebbero dovuti essere dubbi in merito all’usurarietà). In alcuni casi, pur essendo emerso dalle indagini il superamento del tasso massimo consentito, i responsabili denunciati sono stati prosciolti con motivazione fondata sulla ritenuta mancanza di prova in merito alla sussistenza del dolo: ciò anche a causa del possibile errore indotto da alcune equivoche circolari della Banca d’Italia.

Da cittadino, oltre che da difensore, volendo continuare a credere nella massima imparzialità di chi giudica, preferirei sempre un’autentica motivazione fondata esclusivamente sulla legge o sulla sua prevalente interpretazione, senza avere motivi per potere lontanamente sospettare che la decisione sia dettata da altri fattori “estrinseci” alla legge.  Mi è già capitato di vedere (oltre che un processo pendente da quasi 18 anni nel quale si erano, addirittura, prosciolti gli imputati malgrado il tasso, accertato dalla Procura, del 292% e soddisfatte le loro pretese; proscioglimento, poi, annullato dalla Cassazione) una consulenza contabile disposta dal PM ed effettuata da un consulente risultato, poi, essere anche socio della banca denunciata (dichiarata, poi, inattendibile da un attento GIP che, successivamente, ha disposto anche l’imputazione coatta del direttore generale: provvedimento sfociato nel rinvio a giudizio per usura; clicca qui per leggere il post su questo caso di usura bancaria).

La lettura dell’articolo sull’ultimo numero di Panorama (n. 48/2013) credo che rattristi le vittime degli abusi bancari (oltre che i cittadini) che, confortate, per fortuna, dalle severe decisioni di quei giudici (civili e penali) che appaiono e si dimostrano insensibili a qualunque “potere” se non a quello della Legge e della Verità, devono sempre continuare a credere nell’imparzialità dei magistrati.  Per me, la circostanza che un Procuratore parli al telefono con il banchiere indagato o lo riceva personalmente (soprattutto se in assenza della persona offesa) dando informazioni in merito al procedimento in cui è coinvolto è incompatibile con l’immagine di serietà e terzietà di cui ogni giudice deve godere affinchè non vi sia alcun cittadino che possa avere una valida ragione per potere pur solo dubitare sulla sua correttezza. Potrà non essere un reato e non essere rilevante disciplinarmente ma, così come è intitolato l’articolo sulla versione cartacea di Panorama, anche a me verrebbe da dire: “Procuratore, ci dica che non è possibile!

Riporto di seguito il link dell’articolo sull’edizione web di Panorama: Le telefonate fra il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, e il banchiere indagato – Panorama.

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Anche ad Albignasego (Padova) sala piena di imprenditori e cittadini contro l’usura e gli abusi bancari. Tanti volti di onesti imprenditori con aziende storiche distrutte dai “numeri” e da pretese illecite: questa è la crisi causata dai banchieri e da chi li protegge!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 10 novembre 2013

Due giornate di formazione per avvocati e divulgazione degli strumenti di difesa contro gli abusi bancari quelle di venerdì 8 Novembre e di ieri, rispettivamente, a Roma e Padova. Invitato come relatore al corso organizzato da Foro Europeo ho appurato con piacere, a Roma, l’interesse degli avvocati ad approfondire la materia e a conoscere le più recenti pronunce della giurisprudenza (cliccare qui per leggere il relativo post; il video dell’intervento è pubblicato sul sito della rivista giuridica Foro Europeo, cliccare qui).

Sala piena di cittadini e, in particolare, di imprenditori, sin dalle 9 di mattina di sabato anche ad Albignasego (Padova) all’assemblea di Confedercontribuenti. (cliccare qui per leggere l’articolo dedicato da Il Mattino di Padova) 20131109_093635Invitato insieme al Sindaco di Albignasego (e assessore alla Provincia di Padova) arch. Massimo Barison, al Presidente Carmelo Finocchiaro, ai responsabili del Veneto dell’associazione Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato, ad Emidio Orsini e al collega Giusepppe Baldassarre sono rimasto, ancora una volta, colpito nel vedere l’affetto di tanti amici ma anche nel conoscere la storia di gente che soffre ingiustamente; spesso, non per una disgrazia o per debiti (ed è questa la confusione che, quelle poche volte che ne parlano, creano giornali o media -nei cui consigli di amministrazione a volte siedono banchieri o soggetti, comunque, legati al mondo bancario- ) ma per non avere pagato l’usura o pretese illecite. È la prima volta, tra l’altro, che mi è capitato di vedere la partecipazione, in un convegno in materia, di un sacerdote, don Enrico Torta, parroco di Dese (Ve), coraggioso nel sostenere le vittime delle banche. Presenza, quest’ultima, che, ripeto, mi ha colpito visto che, dal silenzio a fronte della disperazione di tante vittime, ho sempre avuto il timore che possano esserci preti davvero convinti della generosità delle banche a causa, magari, della presenza, durante le festività, del banchiere o bancario ben vestito e un pò più generoso nelle offerte. Vedendo a Padova, ieri (ma in realtà, non è stata la prima volta) tanti imprenditori onesti o i loro familiari, a volte, con gli occhi lucidi e commossi che raccontano dell’impresa che avevano creato, della loro storia, magari, ultratrentennale, si capisce quanto si dovrebbero vergognare i responsabili di banche e chi, in qualsiasi modo, le tutela sostenendo, peraltro, le medesime, identiche ragioni smentite -quasi con continuità, ormai da oltre un decennio- dalla legge e giurisprudenza!

20131109_092211I superstipendi dei manager, così come il guadagno facile o i vantaggi di chi protegge le banche o i banchieri pur in casi di manifesta infondatezza del credito e di illiceità della condotta, la volontaria indifferenza verso la fondamentale importanza delle persone, della loro salute e dei loro affetti, la logica della “mors tua vita mea“, il ragionamento “se non lo faccio io, tanto lo fanno altri“, di fronte alla sofferenza, alla perdita di beni di tanti imprenditori che, invece, in applicazione della legge e della giurisprudenza, avrebbero ragione, denotano il fallimento e la consapevolezza delle proprie incapacità. Questo è, secondo me, ciò che dovrebbe pensare ogni direttore di banca, ogni politico così come chiunque tuteli le banche, quando vogliono insistere in pretese illegittime ed ogni giudice quando si trovi a valutare le rispettive istanze delle parti: dietro ad ogni numero, ad ogni importo, ad ogni arbitraria segnalazione a banche dati di cifre priva di fondamento, ad ogni procedura esecutiva c’è la vita, la salute -oltre che i beni e la storia- di imprenditori e di lavoratori onesti esposta a serio pericolo di lesione e, dunque, va tutelata e tenuta nella massima considerazione. Il diritto di credito (ma solo quando è fondato e non, dunque, quando inficiato da clausole contrattuali o addebiti, casi nei quali, tra l’altro, ci può essere anche una rilevanza penale della condotta di chi insiste) è sacrosanto ma non può ledere, di certo, il diritto alla vita, alla salute, alla dignità delle persone nè può tollerarsi alcuna forma di tortura!

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Tutti a Roma, domani, alla prima manifestazione nazionale per fermare le banche e i loro abusi.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 settembre 2013

MANIFESTAZIONE ROMAParteciperò volentieri, domani, a quella che sarà, sicuramente, la prima manifestazione nazionale alla quale diverse associazioni, imprenditori e professionisti saranno uniti nel protestare contro gli abusi bancari, spesso, reiterati malgrado la consapevolezza, da parte dei banchieri, della illegittimità delle pretese e in mancanza di severe misure cautelari o di condanne dal momento che, in sede penale, hanno goduto, forse, finora, di eccessiva indulgenza pur in casi nei quali è emersa l’usurarietà degli interessi applicati (anche se, a dire il vero, non sono mancati provvedimenti di giudici preparati e coraggiosi che hanno disposto il rinvio a giudizio o condanne penali; provvedimenti, tuttavia, poco diffusi in considerazione della vastità del fenomeno).

Ho sempre ritenuto -come ho scritto su questo blog fin dal 2007 e, purtroppo, anche in considerazione di quanto ho visto (purtroppo) da vicino- che la vera crisi dell’economia italiana non dipende solo da quella “globale” in questo momento storico, bensì, è volutamente determinata dalle banche che, malgrado quanto sancito dalla legge e ribadito dalla copiosa giurisprudenza civile, continuano ad insistere in pretese riconosciute illegittime ed illecite (ad esempio; saldi su c/c determinati dall’illegittima capitalizzazione o dall’applicazione di interessi e cms non validamente convenute; mutui nulli per essere stipulati in frode alla legge o per difetto di causa e per non essere mai stati effettivamente erogati o per non essere mai stati destinati ad effettiva utilità del mutuatario, ecc. ). Vi è, tra l’altro, sotto vari profili, una pericolosissima disparità di trattamento considerato che, quasi sempre, la banca riesce ad ottenere decreti ingiuntivi in base ad una  dichiarazione unilaterale attestante un credito che, solo in caso di opposizione e quando, magari, l’imprenditore o il cittadino ha subito danni ingenti, viene accertata infondata o per importi inferiori a quelli originariamente vantati. A tal proposito, nel 2010, fu presentata anche una proposta di legge, alla Camera dei Deputati, per modificare l’art. 50 del Testo Unico bancario (sollecitata e redatta da vari imprenditori e professionisti tra cui il sottoscritto). Ad oggi, malgrado, sicuramente, la disponibilità del parlamentare che la depositò, non si conoscono i parlamentari coinvolti nè l’avvio dell’iter (probabilmente continuerà, però, ad essere “pubblicizzata” e ritenuta utile per comizi e quotidiane campagne elettorali). 

La manifestazione di domani non è stata organizzata da politici ma solo, come detto, da associazioni e imprenditori vittime di tali abusi oltre che sostenuta da professionisti che, ogni giorno, si battono, nei tribunali per far valere i loro diritti. 

Probabilmente avrebbero partecipato anche altri imprenditori onesti che, invece, sono stati presi dalla disperazione e, come la cronaca degli ultimi due anni ha registrato, non ce l’hanno fatta a resistere.

Il fine della manifestazione è quello di sensibilizzare ancora di più la magistratura oltre che quei politici onesti e sensibili che, lontani da possibili ricatti o pressioni, vogliano prendere atto del drammatico fenomeno e varare provvedimenti normativi al fine di contemperare il diritto di credito col sacrosanto e fondamentale diritto alla proprietà nonchè alla vita, alla salute, alla dignità spesso compromessa a causa di pretese che si rivelano infondate o ingiuste all’esito di processi troppo lunghi e quando, ormai, i danni sono irrimediabili e le umiliazioni e le sofferenze subite restano indelebili e irrisarcibili.

La manifestazione (è prevista una grande partecipazione con vari pullman provenienti da varie parti d’Italia) avrà inizio alle ore 10 in Piazza Cavour.

Indico di seguito il link col

programma della giornata: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/11%5E_comunicato-novita’-33%5E_settimana-2013-.pdf

scopo della manifestazione: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/%20volantino%20a4%20bev.pdf

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Pochi giorni ancora per sostenere i quesiti per referendum proposti dai radicali per la giustizia giusta

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 settembre 2013

Pubblico di seguito il link al sito dei radicali nel quale si possono trovare tutte le informazioni utili in merito ai quesiti referendari “per la giustizia giusta”.
Ci sono ancora pochi giorni per firmare e sostenerli.
A dire il vero, dal tenore letterale di alcuni quesiti, avrei qualche leggero dubbio sull’efficacia del solo referendum pur nell’ipotesi in cui le norme dovessero essere abrogate. Di certo, però, ritengo l’attuale sistema non compatibile con un Paese civile e necessaria, quindi, l’iniziativa popolare attraverso il referendum.
Non penso solo agli errori nella giustizia penale, bensì, anche a quelli nell’altrettanto delicata giustizia civile e, in particolar modo, per la materia di cui mi occupo quotidianamente, ai vari giudizi o alle tante esecuzioni immobiliari o procedure fallimentari azionate da banche e fondate su titoli che, magari, all’esito dei giudizi, si rivelano illegittimi (se non, addirittura, viziati da usura) o, comunque, per crediti il cui ammontare viene, poi, accertato ben inferiore a quello originariamente vantato. Credo che ci siano casi nei quali, sin dall’inizio, è evidente la prova dell’illegittimità della pretesa e nei quali il giudice ha il potere-dovere di applicare la legge senza esporre il cittadino al rischio di perdere l’impresa o la casa o, addirittura, la serenità o la vita.
Nel corso degli ultimi anni, si è visto più volte il legislatore tentare di mettere mano su un tema così delicato quale la responsabilità civile del magistrato. Non mi pare che il cittadino sia tutelato sufficientemente ed è per questo che concordo nella necessità dell’intervento su iniziativa popolare.

Si possono condividere o meno i quesiti ma nessuno pensi di essere immune dalla “malagiustizia” o che non esistano gli errori giudiziari o i conflitti di interesse. Sarebbe un’illusione e può capitare che le proprie ragioni siano riconosciute anche dopo decenni senza che chi ha sbagliato paghi.

Sono rimasti pochi giorni, quindi, per firmare “per una giustizia giusta” e sul sito di cui indico il link (cliccare alla fine del presente post) ci sono spiegazioni relative ai vari quesiti e l’indirizzo dove poter firmare per sostenerli.

REFERENDUM RADICALI PER LA GIUSTIZIA GIUSTA | Responsabilità civile dei magistrati – REFERENDUM RADICALI PER LA GIUSTIZIA GIUSTA.

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La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 giugno 2013

E’ stata riportata da vari quotidiani e siti (di cui riporto i link) la notizia  del rinvio a giudizio, per il reato di usura, disposto dal Tribunale di Frosinone a carico del Direttore Generale di una banca.

Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’udienza preliminare del 7 Giugno scorso nella quale si doveva decidere in merito alla richiesta formulata in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP dopo la terza richiesta di archiviazione (per tre volte, dunque, la persona offesa, da me assistita, aveva impugnato la richiesta del P.M.).

Ritengo che il decreto di rinvio a giudizio (allo stesso modo dell’ordinanza di imputazione coatta) sia di particolare interesse sotto il profilo giuridico, dal momento che si sono registrati vari provvedimenti coi quali, al contrario, si è disposta l’archiviazione o il non luogo a procedere a causa della ritenuta mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) o a causa dell’errore derivato dall’avere, la banca – secondo le sue frequenti difese- seguito le Istruzioni della Banca d’Italia che suggerivano di escludere le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG (Tasso effettivo globale) applicato e dal conseguente confronto col cosiddetto tasso soglia.

Nel caso di specie, successivamente alla prima richiesta di archiviazione, il GIP, accogliendo l’opposizione proposta dalla persona offesa, oltre a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica contabile, aveva ordinato di ascoltare a sommarie informazioni vari soggetti indicati nell’atto di opposizione. Malgrado tali ulteriori indagini, tuttavia, veniva richiesta ulteriormente l’archiviazione che veniva negata dal GIP il quale, anzi, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale.

Richiesta, per la terza volta, l’archiviazione, veniva formulata l’imputazione coatta ritenendo, il GIP, sussistente l’usurarietà quantomeno ai sensi dell’art. 644, terzo comma, ossia per le concrete modalità del fatto specificatamente indicate nel provvedimento. 

Il Giudice dell’Udienza preliminare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile e dopo avere ascoltato la difesa sia di quest’ultima che dell’imputato, lo scorso 7 Giugno ha ritenuto che la precedente ordinanza non consentisse una diversa valutazione disponendo, così, il rinvio a giudizio.

Ritengo tali provvedimenti conformi, oltretutto, a quanto previsto dall’art. 644, terzo comma, cod. pen. che oltre a sancire “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, nella seconda parte dispone che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria“.

Nel caso di specie, in ogni caso, finora, secondo le indagini, il tasso di interesse è risultato superato in vari trimestri.

Riporto i link di alcuni dei siti e quotidiani che hanno riportato la notizia nonchè un mio precedente post sullo stesso caso.

Su questo stesso blog, mio precedente post:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Leggeva gli atti o si faceva leggere le carte? PM accusata di utilizzo del cellulare di servizio per chiamare la cartomante

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 giugno 2013

Leggendo la notizia di cui riporto il link (che non mi meraviglia visto che su tali fatti, mi pare, già furono dedicati altri articoli anni fa), spero che questa PM non abbia pensato di adottare un metodo “alternativo” e “sperimentale” di conduzione delle indagini: la scoperta della verità attraverso la cartomante. Nell’estate del 2005, in una singolare vicenda nella quale a carico di una vittima di usura bancaria erano stati disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di avere falsificato un provvedimento (nell’ambito di una procedura instaurata dagli stessi imputati di usura e nella quale la stessa vittima aveva presentato varie denunce contro gli organi fallimentari;  maggiori dettagli, sia pure aggiornati a qualche anno fa, in un servizio di Libero Reporter: cliccare qui), questa stessa PM aveva chiesto il trasferimento in carcere accusando di evasione il soggetto agli arresti domiciliari per averlo visto in Tribunale. Il GIP non concesse la più grave misura in quanto la PM non si era accorta dell’autorizzazione che era stata concessa.

Ora, leggendo questa notizia, mi viene da pensare che, forse, o lei o la cartomante non hanno saputo “leggere le carte”. La PM, di certo, in quel caso, non aveva letto gli atti visto che la persona ingiustamente sottoposta agli arresti domiciliari (per 4 mesi e mezzo) era stata autorizzata a spostarsi per difendersi!!!

Usava il cellulare di servizio per chiamare la cartomante Pm finisce alla sbarra – claudia de luca, pm, napoli, procedimento, csm, telefonate, cartomante – Libero Quotidiano.

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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