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Archive for the ‘stato di diritto’ Category

Ci hanno riprovato: il legittimario leso potrà restare senza una tutela “reale”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2025

Questo sarà l’effetto delle modifiche introdotte dagli stessi politici che quotidianamente parlano di tutela dei valori della famiglia e della proprietà. Un altro regalo alle banche?

Ci hanno riprovato. E, ancora una volta, senza un effettivo e specifico dibattito che sarebbe stato opportuno -per non dire necessario- prima di modificare quelle disposizioni che, poste da oltre 80 anni a salvaguardia dei diritti dei legittimari 1, costituiscono norme fondamentali della disciplina delle successioni la cui ratio e funzione sono anche la protezione della famiglia nonché dei diritti e delle aspettative dei più stretti familiari del donante. Due anni fa, nel disegno di legge di bilancio 2024 2, il Governo aveva inserito alcune disposizioni che, di fatto, avrebbero vanificato la tutela dei legittimari lesi nella loro quota di legittima. Si prevedeva, in sostanza, la modifica degli articoli 561 e 563 del codice civile, il primo dei quali dispone (sin dall’entrata in vigore del codice civile) che, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione, i beni debbano essere restituiti liberi da pesi e vincoli (anche nell’ipotesi in cui siano stati, nel frattempo, alienati a terzi, sia pur con alcuni oneri, introdotti nel 2005, che il legittimario deve aver adempiuto)3 4. Con le modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio 2024, l’esecutivo avrebbe voluto, invece, non solo rendere non restituibili i beni che il donatario avesse, nel frattempo, trasferito a terzi (con conseguente ed immaginabile danno per il legittimario qualora il donatario fosse divenuto insolvente e non avesse potuto restituire l’equivalente valore in denaro), non solo “sanare” ipoteche o altri pesi di cui il bene fosse stato, nel frattempo, gravato (con immaginabili vantaggi anche per banche), ma avrebbe inteso rendere tali modifiche valide retroattivamente visto che ne veniva disposta l’entrata in vigore a partire dalle successioni aperte dopo il 1° gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni trascritte dopo tale data. All’indomani della presentazione al Senato del ddl bilancio, scrivevo alcune considerazioni su questo blog (si può leggere cliccando qui) manifestando, oltretutto, alcuni dubbi in merito alla compatibilità della data di entrata in vigore del nuovo testo normativo con il principio generale dell’irretroattività della legge, della certezza del diritto e dell’affidamento protetti dalla CEDU oltre che dalla Costituzione e dalle disposizioni sulla legge in generale. Tornai sull’argomento dopo qualche settimana in seguito alla notizia dello stralcio delle disposizioni in quanto ritenute estranee al contenuto del disegno di legge bilancio (leggi qui).

Esattamente due anni dopo, il Governo, come dicevo all’inizio, è tornato a riproporre le stesse, identiche modifiche e, si può dire, con modalità analoghe: non in uno specifico disegno di legge -con cui, magari, avrebbe potuto disciplinare diversamente le altre norme sulle successioni e sulla famiglia (in modo da rendere, le modifiche introdotte, compatibili con una nuova disciplina) o introdurre alcuni strumenti cautelari a salvaguardia del credito dei legittimari- bensì, nel cosiddetto “ddl semplificazioni 2025”, ossia, in un “disegno di legge contenitore” con norme del più diverso contenuto, collegato alla legge di bilancio e che, in teoria, a quest’ultima dovrebbe dare attuazione e “servire” (e non, dunque, a introdurre disposizioni che non si limitano a “semplificare”, bensì, si spingono a sovvertire una disciplina che, per oltre 80 anni, ha tutelato i legittimari e contribuito ad assicurare ai più stretti familiari del donante una minima parte del suo patrimonio o l’equivalente valore in denaro).

E’ sufficiente confrontare il testo delle disposizioni che erano state inserite all’art. 13 del ddl bilancio 2023 (cliccare qui) con l’art. 44 del ddl semplificazioni, approvato in prima lettura al Senato l’8 ottobre 2025 (si può leggere qui), per rilevare che il testo è del tutto identico a quello che si era preferito stralciare: l’esecutivo, in sostanza, “ci ha riprovato”, con le stesse modalità, in sordina, ma, questa volta, ha trovato l’approvazione (in prima lettura) dei Senatori. Verrebbe quasi da sorridere, oltretutto, leggendo il “dichiarato fine”, ossia, quello di agevolare il traffico dei beni donati e consentire l’accesso al credito mediante la garanzia costituita dagli stessi beni 5: il “nobile fine”, secondo l’esecutivo, dovrebbe essere, in sostanza, quello di consentire, da una parte, a colui che ha ricevuto donazioni lesive della quota riservata agli altri familiari di poterli vendere o concederli in garanzia per ottenere credito e, dall’altra parte, a chi li ha acquistati o a chi ha accettato l’iscrizione, in proprio favore, di una garanzia (ad esempio, un’ipoteca) di non temere di doverli restituire liberi da ogni peso o vincolo al legittimario risultato vittorioso all’esito di un’azione di riduzione 6. In sintesi, la “semplificazione” dovrebbe consistere nell’agevolare la “circolazione” del bene donato e poi rivenduto a scapito dei familiari del donante la cui quota di legittima sia stata lesa: ciò con evidente vantaggio, oltre che del donatario, di banche o aziende creditizie che potrebbero confidare nella “bontà” e sicurezza del bene offerto in garanzia. Viene da chiedersi, allora: ma i partiti o leader che, da anni e “per tradizione”, hanno fatto e continuano a fare della tutela della famiglia, della proprietà e dell’ordine pubblico i principali temi di eterne campagne elettorali, sono gli stessi che hanno proposto e continuano a introdurre queste modifiche? Per quale ragione, ogni volta, lo hanno fatto in provvedimenti normativi non preceduti da uno specifico e approfondito dibattito e, soprattutto, senza informare i cittadini di quali possano essere le conseguenze di modifiche così importanti di norme, vigenti da oltre 80 anni, che costituiscono il fulcro della disciplina delle successioni con ripercussioni anche sugli equilibri di famiglie oltre che possibili danni patrimoniali ai componenti? Quale sarebbe, poi, “l’ampio dibattito” che vi sarebbe stato -secondo quanto si legge nella relazione al ddl in Senato? Quale sarebbe la tutela del credito che -sempre secondo quanto si legge nella medesima relazione- verrebbe assicurata al legittimario pretermesso? Quale garanzia, in concreto, potrebbe avere quest’ultimo qualora il donatario nel frattempo fosse divenuto insolvente (o facesse in modo di risultare tale) ? Non è credibile che Ministri e Parlamentari non sappiano che una cosa è garantire il diritto di credito in astratto e altra è la realtà di fronte alla quale il legittimario pretermesso può venirsi a trovare. Dalla lettura del testo, sembrerebbe che la tutela sia solo “in astratto” e la quota di legittima non sarà più concretamente tutelata: al legittimario resterà un credito nei confronti del donatario che abbia trasferito a titolo oneroso un bene ad un terzo ma qualora, dopo l’apertura della successione e in seguito all’azione di riduzione, dovesse risultare “nullatenente” o il proprio patrimonio dovesse risultare incapiente, il familiare del donante rimarrà “fregato”.

Si è consapevoli che le modifiche introdotte dall’Esecutivo e recentemente approvate in prima lettura al Senato sono state già oggetto, in passato, di proposte da alcune categorie di professionisti e non si può escludere, in astratto, che possano ritenersi opportune: la modifica di norme inserite in una disciplina così importante e fondamentale nell’ordinamento di un Paese e di uno Stato di diritto (quale quella, in questo caso, delle successioni) non potrebbe e non dovrebbe prescindere, però, dal più approfondito e specifico dibattito sia in Parlamento sia tra gli studiosi del diritto civile (in particolare, di diritto successorio e di diritto di famiglia) e, soprattutto, dalla completa informazione ai cittadini i quali potrebbero avere interesse a sapere che, con le modifiche che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento, qualora avessero donato o volessero donare un bene e un familiare “legittimario” dovesse, in futuro, risultare leso nella propria quota legittima, la propria scelta potrebbe danneggiare quest’ultimo il quale non potrà avere la restituzione del bene né il corrispondente valore in denaro.

E’ auspicabile, allora, che durante l’esame della Camera dei Deputati vi sia una profonda ed attenta riflessione: si stralcino le disposizioni in vista di un maggiore approfondimento con specifico e autonomo disegno di legge che preveda, magari, una tutela concreta del legittimario oppure, si introducano emendamenti tali da garantire in concreto il legittimario pretermesso, oppure, ancora, si disponga l’applicabilità delle nuove disposizioni a partire dalle donazioni (e non dall’apertura delle successioni) trascritte successivamente all’entrata in vigore delle modifiche. Solo in quest’ultimo modo, oltretutto, si tutelerebbe la piena coscienza e volontà, l’animus del donante (che potrebbe aver confidato nella tutela del legittimario pretermesso ad oggi tutelato dall’ordinamento) nonché le aspettative e i legittimi interessi e diritti di quest’ultimo. Altrimenti, si abbia il coraggio di una riforma più coerente: siano abrogate del tutto le norme che prevedono la riserva della quota legittima. Il testo del ddl semplificazioni, allo stato, non lascia comprendere quale funzione e significato possa continuare ad avere la riserva della quota legittima se esposta al pericolo di definitiva perdita in conseguenza di atti di alienazione da parte del donatario il cui patrimonio difficilmente risulterebbe aggredibile.

  1. ossia, le persone lese dalla quota di legittima, cioè quella che l’ordinamento riserva ad alcuni dei familiari e che, se donata o oggetto di disposizione testamentaria, deve essere restituita ↩︎
  2. Ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) ↩︎
  3. L’art. 561, primo comma, dispone, infatti (nel testo risultante alla data in cui si scrive il presente post): “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).”, ↩︎
  4. Art. 563 cod. civ. nel testo vigente alla data in cui si scrive il presente post: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della))
     donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

    L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

    Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

    Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa))
    , un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione
    ↩︎
  5. Si legge, all’art. 44 del ddl semplificazioni (Atto Senato n. 1184) approvato al Senato l’8 ottobre 2025: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia” (…) ↩︎
  6. Ecco, in sostanza, le principali modifiche che si vorrebbero introdurre così come risultano dal testo dell’art. 44 del ddl semplificazioni approvato, in prima lettura, al Senato e ora trasmesso alla Camera dei Deputati: (…) “a) all’articolo 561, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652 »; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »; 4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »; b) all’articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »; c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente: « Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.” ↩︎

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Indagini inefficaci sulla morte di un operaio e inadeguatezza della normativa contro i trattamenti inumani e degradanti. La Cedu condanna l’Italia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 giugno 2025

Riporto di seguito il link agli articoli su due recenti sentenze del 27 marzo 2025 e del 5 giugno 2025 con le quali, ancora una volta, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Colpisce, credo -oltre ai motivi che hanno determinato la condanna- che in quest’ultimo caso lo stesso procedimento dinanzi alla Cedu -che, spesso, ha condannato l’Italia per eccessiva durata dei processi- si sia concluso dopo 10 anni dal ricorso.

Dal sito Il Sole 24 Ore:

Maltrattamenti da parte delle forze di polizia: la Cedu condanna l’Italia

Cedu, Italia condannata per inchiesta inefficace sulla morte di un operaio Ilva

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I Giudici onesti e competenti, quando si accorgono dell’errore, pongono rimedio

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 febbraio 2024

Mai scoraggiarsi e accettare una decisione quando appare non corretta. Non è la prima volta che il Giudice, lette le argomentazioni difensive, riconosca il proprio errore e modifichi o revochi il precedente provvedimento. A Trapani, in una importante causa di accertamento negativo del credito bancario da me patrocinata insieme al collega Avv. Daniele Rossi, il Giudice aveva rigettato l’istanza di esibizione documentale e, ammessa la c.t.u. contabile, aveva ordinato, tra i quesiti, di tenere conto dell’eccezione della prescrizione sulla base degli estratti conto e non previa rettifica degli addebiti non dovuti (cd. “saldo rettificato”); non aveva compreso, poi, tra i quesiti , la verifica e rideterminazione contabile di un contratto di mutuo chirografario. Lette le note, “re melius perpensa“, il Giudice ha riconosciuto l’errore e accolto le richieste dei nostri rappresentati. Ricordo, anni fa, a Chieti, analogo esempio di Giudice corretto e preparato. Avevo rilevato, nella prima difesa utile, l’errore nel non avere sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in quanto, probabilmente, aveva valutato non correttamente alcuni fatti. Mi permisi, credo garbatamente, di farlo presente in udienza. Rispose, sorridendo: “Avvocato, mi ha menato sufficientemente“. Replicai, scusandomi, che non mi sarei mai permesso e precisò che “era una battuta” riconoscendo espressamente l’errore. Questi sono esempi di Giudici con la “G” maiuscola in cui il cittadino deve e può continuare a credere. Calamandrei scrisse che “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. E’ difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma è la Verità. Mai abbandonare la “fede”.

Trib. Trapani, ord. 31 gennaio 2024

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La riduzione della durata dei giudizi civili non deve comportare il rischio di una “giustizia sommaria”. Mie brevi e semplici considerazioni sulla predisposizione di bozze di provvedimenti da parte di soggetti diversi dal Giudice e sulla trattazione delle udienze

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 10 dicembre 2022

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Il tentativo di rendere più celere la definizione dei giudizi civili rappresenta il principale obiettivo a cui tende la riforma del processo civile così come predisposta dal Legislatore Delegato con il d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 di cui è prossima l’entrata in vigore. Strumentale a tale scopo è (o, forse, è stato ritenuto) anche il “potenziamento” dell’ufficio del processo (struttura già esistente e composta, oltre che da magistrati onorari di pace o tirocinanti, da altre figure professionali tra cui: coloro che svolgono la formazione professionale ex l. 111/2011, da personale delle cancellerie e laureati in giurisprudenza assunti a tempo determinato ex art. 11 d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021). Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 ne sono state ampliate le competenze e si è prevista sua la costituzione non solo nei tribunali e corti d’appello, ma anche in altri uffici giudiziari. Il raggiungimento di un tale fine (così come la definizione dei processi penali in un tempo di durata ragionevole) è certamente condivisibile ed auspicabile. L’esame di alcune disposizioni della “neonata” riforma renderebbe opportuno, forse, però, anche un urgente intervento correttivo affinché l’ambizione (o illusione?) che il cittadino possa ottenere giustizia in tempi rapidi non comporti una “giustizia sommaria” con grave compromissione o negazione dello stesso diritto ad ottenere giustizia, nel pieno rispetto del contradittorio e all’esito di una “cognizione piena” dei fatti e delle prove allegati e prodotte dalle parti. La riduzione della durata dei giudizi è un obiettivo doveroso ed auspicabile ma non si può raggiungere con strumenti e modalità che aumentino il rischio di una giustizia sommaria o di una “non giustizia”: altrimenti, si farebbe prima ad eliminare qualsiasi possibilità di difesa e, sicuramente, il “giudizio” durerebbe pochissimo. Si è esaltato, forse, un po’ troppo il “potenziamento” dell’organico e delle funzioni dell’ufficio del processo senza che si sia sufficientemente riflettuto sull’opportunità e sui rischi di quanto previsto all’art. 5, lett. a) d.lgs. 151/2022 in cui si è introdotta la possibile “predisposizione di bozze di provvedimenti” da parte dei componenti l’ufficio (che, come sopra accennato, presso i tribunali, possono essere anche laureati in giurisprudenza assunti nell’ufficio o soggetti diversi da Giudici o magistrati tirocinanti). Mi domando: come potrà, il cittadino, essere sicuro che il provvedimento sia stato effettivamente visionato dal Giudice e sia frutto del suo attento esame del fascicolo? E’ vero, esiste l’appello, ma, a prescindere che una tale risposta sarebbe in contrasto con l’obiettivo della durata celere dei giudizi e della riduzione dei procedimenti, la stessa possibilità di redazione di bozze di provvedimenti da parte dell’ufficio del processo è prevista anche in quello che dovrebbe essere il giudizio di secondo grado (sebbene, dinanzi alla Corte d’Appello, al momento, i componenti dovrebbero essere Giudici ausiliari ex art. 62 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013 i quali sono nominati tra soggetti diversi dai magistrati ordinari di ruolo) e, perfino, in Cassazione. Mi sembra un serio pericolo per la giustizia civile che non significa solamente recupero crediti di banche o imprese: significa assicurare al cittadino l’esercizio dei propri diritti e che non si possa dubitare che il provvedimento sia il risultato di un’effettiva conoscenza da parte del Giudice a cui il fascicolo è stato assegnato secondo le norme sulla precostituzione del Giudice naturale. I cittadini possono essere certi e devono credere, senza possibilità di dubitare, che il provvedimento sia davvero, sempre e unicamente, il risultato dell’attenta e infallibile cognizione del Giudice o che la competenza del Giudice sia trasmessa e trasmissibile in chi gli è accanto? E’ probabile, laddove vi sia un Giudice scrupoloso e attento e laddove vi siano altrettanto scrupolosi e attenti componenti dell’ufficio del processo: un’attenta e scrupolosa verifica da parte del Giudice di bozze di provvedimenti, laddove esse siano predisposte da “non giudici”, mi pare, però, un’attività poco compatibile con il fine di agevolare la celere emissione dei provvedimenti e potrebbe ritardare, piuttosto che accelerare, la definizione dei giudizi. Pur essendo, personalmente, contrario alla predisposizione di bozze di provvedimenti da parte di soggetti diversi dal Giudice, credo , tuttavia, che per contemperare l’esigenza di maggiore celerità dei giudizi, anche attraverso la collaborazione dell’ufficio del processo, con l’altrettanto imprescindibile necessità che il provvedimento (soprattutto, la sentenza o la decisione che definisce il procedimento) sia il risultato dell’attento studio o verifica da parte del magistrato, potrebbero essere suggeriti dei correttivi nel seguente senso: 1) il Giudice dovrebbe essere tenuto a dichiarare se il provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’ufficio del processo indicando i nomi dei componenti; 2) laddove il provvedimento sia impugnato, la verifica dei motivi dell’impugnazione non dovrebbe essere demandata a soggetti diversi dal Giudice decidente . Vi è, poi, un’altra disposizione della riforma che meriterebbe una immediata revisione (oltre ad altre pur necessarie) visto che entrerebbe in vigore già dal prossimo 1 gennaio. La discrezionalità attribuita al Giudice in merito alla prerogativa se trattare l’udienza “in presenza” o con trattazione scritta o in videocollegamento, a mio modesto parere, non sempre può rivelarsi uno strumento utile ad una corretta decisione e, dunque, ad evitare la prosecuzione del giudizio nei gradi successivi. Ci possono essere udienze nelle quali, effettivamente, è inutile la partecipazione personale dei difensori o nelle quali sono essi stessi a preferire la “trattazione scritta”. Continuo a credere, però (come ho scritto, nei mesi scorsi, in miei precedenti post su questo stesso blog), che è al difensore che dovrebbe essere riservata la scelta sulle modalità più confacenti alla difesa nel singolo caso: ci possono essere ragioni per le quali questi ritenga più utile “discutere” verbalmente, dinanzi al Giudice, in merito ad una determinata questione di fatto o di diritto, oppure, intenda replicare immediatamente al difensore di controparte, oppure, assumere alcune determinazioni che possano essere diverse a seconda della difesa avversaria. E’ sufficiente leggere la maggior parte di provvedimenti con i quali, finora, è stata disposta la “trattazione scritta” per potersi rendere conto di come sia prevista la sola redazione di “istanze e conclusioni”, senza nemmeno prevedersi la possibilità di replicare. La normativa emergenziale di cui al d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020, all’art. 221, comma quarto, prevedeva la possibilità, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del provvedimento col quale è stata disposta la trattazione scritta, di chiedere la trattazione dell’udienza in presenza. Nella realtà, molti Giudici hanno ritenuto e ritengono che la richiesta sia valutabile discrezionalmente negando, molte volte, l’udienza “in presenza” (la prerogativa di fissare le udienze con modalità diverse dall’udienza in presenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, dunque, anche oltre il periodo di emergenza: fino a tale data si sono consentiti concerti, partite di calcio ma si è ritenuta pericolosa la trattazione di udienze “in presenza”). La riforma di cui al d.lgs. 149/2022 prevede l’introduzione, nel codice di procedura civile, dell’art. 127 ter con il quale il Giudice potrà sempre disporre che l’udienza sia celebrata in trattazione scritta (laddove non abbia disposto che sia tenuta in videocollegamento) “salvo opposizione” di una delle parti. La stessa norma, tuttavia, dispone che sull’opposizione il Giudice decida con decreto non impugnabile, ragion per cui la valutazione non potrà, di fatto, che essere discrezionale. Pur consapevole delle possibilità offerte dalla tecnologia e, in primis, dagli strumenti informatici, credo che il dialogo dinanzi al Giudice e nel contraddittorio “immediato”, in alcuni casi, sia insostituibile e, comunque, un effettivo esercizio del diritto e onere della difesa dovrebbe attribuire al solo difensore la scelta sulla modalità di trattazione dell’udienza nell’interesse del proprio assistito e, forse, anche della stessa Giustizia. Scriveva Chiovenda: “la libertà del convincimento … vuole l’aria e la luce dell’udienza. Nei labirinti del processo scritto essa si corrompe e muore”. Non sempre, poi, la nota di trattazione scritta si presta alla sinteticità e alla chiarezza al tempo stesso richieste dall’ordinamento e che debbano essere volte a soddisfare la domanda di Giustizia e a contribuire all’emissione di una pronunzia “giusta”. Insegnava Piero Calamandrei nell’ “Elogio dei giudici”: “Il processo si avvicinerà alla perfezione quando renderà possibile tra giudici e avvocati quello scambio di domande e risposte che si svolge normalmente tra persone che si rispettano, quando, sedute intorno a un tavolino, cercano nel comune interesse di chiarirsi reciprocamente le idee. Spezzando l’arringa di un dialogo, l’arte oratoria ci perderà: ma ci guadagnerà la giustizia”. Con la riforma, la sostituzione dell’udienza “orale” con una nota di trattazione scritta non spezzerà l’arringa di un dialogo: non vi sarà proprio. Sarà sostituito, semmai, da una nota scritta che, secondo il tenore letterale della norma, deve contenere le sole “istanze e conclusioni” nel rispetto di principi di sinteticità e chiarezza. Ma cosa significa sinteticità? Quali sono i limiti concretamente rispettabili? Credo, ancora, che la progressiva riduzione o scomparsa delle udienze dinanzi al Giudice civile di merito (dinanzi ai Giudici di Legittimità le udienze “in presenza” già da tempo sono un’eccezione), non potrà non influire sull’apprendimento, da parte degli stessi praticanti, dell’attività forense, dell’oratoria, delle strategie difensive o sulla conoscenza e il dialogo tra gli stessi avvocati nell’interesse dell’assistito ma anche del reciproco confronto e della crescita professionale di ciascuno.

Ritengo, insomma, che già questi due aspetti della riforma del processo civile, ossia, la predisposizione di bozze di provvedimenti da parte dell’Ufficio del processo, nonché, la stabilizzazione della possibilità della celebrazione delle udienze “in trattazione scritta” malgrado l’opposizione del difensore, possano costituire un non trascurabile pericolo per tutti i cittadini visto che così come il processo penale investe la libertà delle persone, quello civile può avere ad oggetto la vita stessa, l’alimentazione, la famiglia, la proprietà e, in sintesi, i diritti fondamentali di ogni soggetto.

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La fissazione dell’udienza “in presenza” non deve essere “discrezionale”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 Maggio 2022

L’introduzione di modalità di trattazione delle udienze alternative rispetto a quella “tradizionale” (ossia, con la partecipazione fisica delle parti o dei difensori) ha consentito la continuazione dei giudizi nell’ultimo triste biennio colpito dalla pandemia. Nelle cause civili, lo svolgimento dell’udienza tramite il deposito di note di trattazione scritta o mediante videocollegamento si è rivelato utile e, spesso, anche apprezzato sia dai magistrati che dai difensori, soprattutto quando risulti indifferente che la medesima attività difensiva sia svolta “oralmente” o per iscritto. Al fine di contemperare il contenimento del rischio di infezione da Covid-19 con il diritto di difesa, il legislatore, all’art. 221, comma quarto, l. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 ha previsto, però, anche il diritto della parte a richiedere la trattazione “orale”, ossia, la fissazione dell’udienza “in presenza”. Quest’ultima modalità, certamente, non può essere intesa una “perdita di tempo” laddove uno dei difensori la ritenga opportuna. Vi possono essere fondate ragioni per le quali l’avvocato ritenga di dovere esporre oralmente alcune argomentazioni difensive a sostegno di istanze, oppure, preferisca un contraddittorio “simultaneo” con la controparte al fine di valutare ogni eventuale scelta difensiva: facoltà che, ovviamente, non sempre sono possibili laddove la difesa sia tenuta al deposito di “brevi” note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni né può accettarsi che un difensore sia tenuto a motivare specificatamente l’istanza anticipando, magari, quel che vorrebbe sostenere o argomentare in udienza nel contraddittorio “immediato” con la controparte. Credo -come dichiarato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022– che interpretare la normativa in vigore nel senso che la trattazione con la modalità richiesta dal difensore rientri nella “discrezionalità” del Giudice sia una limitazione del diritto di difesa e delle scelte difensive. Per la stessa ragione, provvedimenti di rigetto dell’istanza di udienza “orale” o “in videocollegamento” fondati su presunte “esigenze di ruolo” o “carenza di organico” non possono compromettere il diritto alla trattazione “orale”, nel contraddittorio immediato, dell’udienza prevista dal codice di rito. Appare quantomeno singolare, poi, che in un periodo in cui con varie disposizioni sono state eliminate le diverse restrizioni all’accesso nei luoghi pubblici, sia impedito che un’udienza -laddove richiesto dalla parte o dal difensore- sia trattata “oralmente” e nella forma tradizionale .

La legge delega per la riforma del codice di procedura civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) prevede, all’art. 1, comma 17, lett. m), che il Giudice potrà disporre che l’udienza si svolga con trattazione scritta “fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi”. Viene da chiedersi, allora: sarà oggetto di valutazione discrezionale o di “libero apprezzamento” del Giudice, in futuro, anche l’eventuale opposizione del difensore alla trattazione scritta prevista dalla Legge delega per le udienze dei giudizi civili? Se così fosse, allora, non resterà che prendere atto che nelle cause civili, anche dinanzi ai Giudici di merito, l’udienza “in presenza”, ossia il momento in cui un cittadino o il suo difensore può difendersi ed esercitare i propri diritti “dinanzi” ad un Giudice (e non, quindi, tramite lo “schermo” del pc), potrà diventare un ricordo degli anni “ante Covid” pur quando non vi sia alcun pericolo o sebbene sia cessata l’emergenza. I difensori dovranno restare seduti nei propri studi e scrivere solo “brevi” istanze e conclusioni nel termine prescritto prima di un’udienza (che altro non sarebbe che un “adempimento” o “scadenza” visto che non si comprendere per quale ragione dovrebbe continuare a utilizzarsi un sostantivo che poco si addice, forse, laddove manchi qualsiasi persona fisica diversa dal magistrato) e il Giudice potrà leggere e adottare il provvedimento entro il successivo termine (non perentorio)?

Riporto il link dell’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio il 17 maggio 2022 relativo a quanto segnalato in un caso difeso da me col collega Avv. Alessandro Martini.

Dal quotidiano Il Dubbio: «Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza»

«Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza» – Il Dubbio

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Un ennesimo “sostegno” a banche e finanziarie per “superare” gli effetti della sentenza “Lexitor”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 luglio 2021

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Quasi un anno fa, il 22 agosto 2020, (nel post Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore) scrivevo alcune brevissime considerazioni dopo avere letto la notizia del possibile intervento normativo invocato da banche o finanziarie al fine di fronteggiare le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cosiddetta sentenza “Lexitor”, secondo cui, in caso di rimborso anticipato di un contratto di finanziamento, al consumatore andrebbero restituiti, in proporzione al periodo residuo del finanziamento estinto anticipatamente, tutti i costi sia recurring, ossia previsti ed imputati nel corso del rapporto, sia upfront ossia riferiti alla sottoscrizione del contratto). E’ passata quasi “in sordina”, se si escludono alcune testate e riviste specialistiche telematiche, la notizia dell’emendamento inserito all‘art. 11 octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73 dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 col quale è stato modificato l’art. 125 sexies del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico bancario). Tale disposizione, il cui primo comma sancisce il diritto del consumatore di rimborsare, in tutto o parzialmente, quanto dovuto al finanziatore, in seguito alle recenti modifiche specifica che “in tal caso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte“: con una regola che sembrerebbe applicarsi “per il benevolo intervento del legislatore italiano, a partire da adesso, ma la sentenza Lexitor non è mai esistita” (come attentamente osservato, qualche settimana fa, prima che venisse approvata la legge di conversione al decreto, da A. Criscione, nell’articolo pubblicato sull’inserto Plus de Il Sole 24 Ore del 17 luglio scorso) recepisce, quindi, quanto statuito dai Giudici di Lussemburgo che avevano affermato il diritto del consumatore alla restituzione non solo delle spese recurring ma anche di quelle up front .

Appare favorevole ai consumatori e conforme alla trasparenza contrattuale l’introduzione dei due commi nei quali è sancito che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato“.

Sembrerebbe, quindi, una disposizione pienamente conforme alla normativa sovranazionale di tutela del consumatore (o, sarebbe meglio dire, di suo doveroso recepimento) e ispirata dalla necessaria tutela della “parte debole” del contratto. Verrebbe da chiedersi, quindi: è una manifestazione di un legislatore finalmente attento alla salvaguardia dei consumatori, dei loro diritti “acquisiti” nei confronti del potere bancario e rispettoso del prevalente orientamento giurisprudenziale registratosi in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia? E’ sufficiente leggere il secondo comma dell’art. 11 octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, così come inserito dalla legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106, per avere la risposta o, piuttosto, per riflettere su varie perplessità che, ancora una volta, suscita la lettura del testo normativo: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“.

E la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, con la prevalente giurisprudenza nazionale, che aveva riconosciuto l’applicabilità della decisione ai contratti già sottoscritti? Dovrebbe essere “superata” da una norma di legge nazionale che intenderebbe “differire” gli effetti e l’interpretazione di una direttiva in senso diverso da quanto era stato affermato dai Giudici di Lussemburgo? La sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere disapplicata in favore di norme secondarie della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti? Non è la prima volta, come scrivevo nel post dell’anno scorso, che il legislatore italiano appare particolarmente sensibile alle istanze del potere bancario. La serie degli interventi normativi coi quali, negli ultimi 20 anni, si è tentato di favorire le banche a discapito degli utenti non è, di certo, breve anche se, spesso, le decisioni della Consulta e della Giurisprudenza di merito o di legittimità, come accennato, hanno dimostrato la fragilità di simili interventi che, già sul nascere, manifestavano la debolezza di fronte alla forza della ragione oltre che della Carta fondamentale e dell’ordinamento. Ho già ricordato nel post dello scorso anno cosa avvenne all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 che rigettò la difesa avanzata dalle banche secondo cui la prescrizione delle domande ripetizione sarebbe dovuta decorrere dalla data delle annotazioni. Fu inserito, anche in quell’occasione “last minute“, in una legge di conversione di un decreto legge (l. 26 febbraio 2011 di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, cosiddetto “decreto milleproroghe”), un emendamento col quale si modificava una norma del codice civile (art. 2935) che era rimasta immutata per quasi 70 anni. Dopo quasi un anno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 5 aprile 2012, dichiarò l’incostituzionalità della norma. Si può ricordare anche ciò che avvenne nel 1999: la Corte di Cassazione, con due pronunce (del 16 e del 30 marzo), riconobbe la mancanza di uso normativo nella prassi anatocistica bancaria con la conseguenza che le banche si ritrovavano a dovere restituire gli importi indebitamente percepiti in conseguenza della capitalizzazione. Dopo appena quattro mesi, ad agosto, quella volta “approfittando” di un decreto legislativo (n. 342/1999), si legittimò, con la modifica dell’art. 120 del Testo Unico bancario, la capitalizzazione degli interessi. Ma non bastava. Si introdusse la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti vanificando, così, quanto era stato riconosciuto e deciso dalla Cassazione a favore degli utenti. Dopo circa un anno la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, espunse dall’ordinamento la norma che prevedeva la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti. .

Come scrivevo l’anno scorso, insomma, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Questa volta, l’occasione è stata la legge di conversione del Decreto Legge 71/2021, cosiddetto “Sostegni bis”. In un provvedimento che, nella drammatica situazione sanitaria ed economica in cui si trovano cittadini e imprese, si sarebbe dovuto ipotizzare che avesse un contenuto “limitato” agli interventi necessari ed urgenti a sostegno dell’economia o delle categorie più danneggiate, si è trovato lo spazio anche per l’inserimento di una norma (o meglio, si ripete, per recepire quanto già riconosciuto dalla Corte di Giustizia) per disciplinare gli effetti del rimborso anticipato di finanziamenti da parte del consumatore ma, di fatto, prevedendo l’applicabilità, solo per il futuro (in particolare dalla data di entrata in vigore della legge), di quanto, secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cd. Lexitor), dovrebbe, invece, intendersi applicabile per i contratti già sottoscritti. Un vero e proprio “sostegno”, in effetti, appare essere quello introdotto al secondo comma dell’art. 11 octies del d.l. 71/2021 laddove si vorrebbe che le disposizioni introdotte a favore del consumatore siano applicabili soltanto per i contratti sottoscritti successivamente alla legge di conversione. Si vedrà quanto questo “sostegno” (che sicuramente, per le banche, non è il “bis” né il “ter” nè il “quater“, ma, forse, l’ennesimo) sia effettivamente “solido”, ben fondato e, quindi, se -e fin quando- potrà reggere. Non si può escludere che, ancora una volta, sia la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia a dovere essere chiamata a valutare se il legislatore nazionale possa legiferare in senso parzialmente difforme alla normativa europea.

A distanza di poche ore dall’approvazione della legge di conversione del d.l. “Sostegni bis “, si è letto che il Presidente della Repubblica, con una lettera inviata al Presidente della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio, ha ricordato il necessario rispetto dei limiti della decretazione d’urgenza rilevando, nella legge di conversione del d.l. sostegni, l’aggiunta di ben 393 emendamenti rispetto al testo originario del decreto legge con finalità estranee al tema e all’oggetto del decreto.

Sarebbe auspicabile che anche interventi normativi inerenti i rapporti tra banche e utenti non siano inseriti, senza specifico ed approfondito dibattito parlamentare, in leggi di conversione di decreti legge che, come è noto, dovrebbero presupporre la sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza.

Consiglio la lettura degli articoli di A. Criscione “Credito. D.l. Sostegni bis e la Lexitor <ignorata>” e di F. Pezzatti “Dubbi su costituzionalità della riscrittura dell’articolo 125 sexies” su Il Sole 24 Ore, inserto Plus, del 17 luglio 2021 con l’interessante opinione del Prof. A.A. Dolmetta.

Riporto il link ai seguenti articoli:

Dal portale Tiscali News: Sostegni bis, Mattarella firma ma dice stop alle norme fuori tema: il testo della lettera a governo e parlamento

Dal sito de “Il Fatto Quotidiano”: Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Troppe norme estranee al decreto. In caso di anomalie valuterò il rinvio dei provvedimenti alle Camere”

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Dal sito NT+Diritto: Via libera della Camera al recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 marzo 2021

E’ stato approvato un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, il testo ora torna al Senato in terza lettura
— Leggi su ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/via-libera-camera-recepimento-direttiva-presunzione-innocenza-AD7bxGUB

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La banca chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo, iscrive ipoteca e instaura un’azione revocatoria. Il Tribunale accoglie l’opposizione e accerta che debitrice era la banca: condannata alla restituzione di importi e alle spese di lite. La sentenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 dicembre 2020

Non è, certamente, la prima volta che la banca chieda e ottenga un decreto ingiuntivo pretendendo il pagamento del saldo e, all’esito del giudizio, si accerti e dichiari che, invece, è proprio questa ad essere debitrice, o che, comunque, nulla le sia dovuto. Sin da 2007, ossia, dalla nascita di questo mio blog -quando ancora poteva stupire che, a causa di alcuni vizi nei rapporti bancari, la pretesa bancaria potesse risultare infondata- ho raccontato, più di una volta, casi di provvedimento revocati con conseguente accertamento del credito (e non del debito) dell’utente (in un caso, in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo di 100 mila euro, è risultato un credito della correntista di oltre 500 mila euro) oppure di decreti revocati per l’accertata falsità della firma apposta su fideiussione o per essere stato chiesto a un Giudice territorialmente incompetente. Prima ancora, sin dal 2005, avevo dedicato vari paragrafi sui principali vizi e sugli strumenti di difesa nel mio primo manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito da Maggioli Editore e di cui è uscita, quest’anno, la VI edizione.

Pur nel difficile periodo di crisi economica che perdura da un po’ di anni (prima ancora che si aggravasse a causa della recente pandemia) imprenditori e consumatori non solo si trovano a dovere affrontare le note difficoltà nell’accesso al credito ma, spesso, si trovano a doversi difendere da pretese illegittime: sebbene, infatti, sia ben noto che la pretesa della banca non è tutelata dall’ordinamento se a determinare il saldo ha contribuito l’addebito di voci di costo non dovute, si assiste ancora, purtroppo, a tentativi di ottenere il soddisfacimento di ragioni di credito insussistenti o importi superiori a quelli legittimi: tentativi che riesce difficile distinguere da tentativi di furto o di saccheggio e che dovrebbero essere puniti o disincentivati al fine di evitare che (come spesso avvenuto) siano posti in essere nei confronti di soggetti che non possono o non riescono a difendersi.

Pubblico sotto al presente post la sentenza (emessa dal Tribunale di Genova) con la quale, all’esito di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo proposta da un’impresa e da due (ritenuti) fideiussori assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi, ancora una volta è stata la banca (che sosteneva di essere creditrice) ad essere condannata non solo a restituire quanto indebitamente ricevuto durante il rapporto di conto corrente, ma anche a cancellare le segnalazioni illegittimamente effettuate alla Centrale Rischi, le ipoteche che aveva iscritto e a rimborsare le spese legali. Nel caso di specie, la vicenda è ancora più grave di quello che si desume dalla pronuncia. La banca, infatti, dopo avere ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, aveva anche instaurato un’autonoma azione revocatoria chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia di un trasferimento immobiliare: sosteneva che l’atto di disposizione pregiudicasse le proprie ragioni di credito. Ora, il Tribunale ha accertato e dichiarato, però, che la banca non era affatto creditrice ma debitrice. E se gli ingiunti (solo apparentemente) debitori non si fossero opposti? Il decreto ingiuntivo sarebbe diventato definitivo con la conseguenza che una pretesa, pur illegittima ed infondata, sarebbe diventata definitiva e difficilmente contestabile. E’ possibile che lo Stato permetta e non punisca severamente simili tentativi di ottenere somme non dovute? E’ accettabile che un soggetto o un imprenditore il quale, magari, dovendo già affrontare le note difficoltà quotidiane (ad esempio: mantenere l’impresa, pagare i fornitori, i lavoratori, tasse, contributi, ecc.), non abbia possibilità di difendersi, possa correre il rischio di subire la distruzione dell’impresa o di vedersi la casa messa all’asta per colpa di un debito che, se si fosse opposto, forse, non sarebbe stato riconosciuto tale? Riesce difficile comprendere, a fronte del diritto fondamentale alla proprietà privata o a varie norme costituzionali che tutelano il diritto all’attività di impresa, al lavoro o che promuovono il risparmio nonché a fronte di varie disposizioni penali che tutelano il patrimonio, come si possa consentire che una pretesa illegittima possa distruggere una persona e/o i propri beni. Sarebbe auspicabile una rinuncia spontanea, da parte delle banche, a chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi laddove il saldo apparente si sia determinato a causa dell’addebito di importi che (chi svolge una determinata attività sa e deve sapere) non erano dovuti. Se norme di legge prescrivono l’onere di opporsi a un decreto ingiuntivo entro un determinato termine (40 giorni a meno che non sussistano i presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c.), è altrettanto vero che esistono norme penali che prevedono e puniscono la pretesa sostanzialmente illecita. Ricordo, inoltre, quanto scrissi in un mio precedente post dal titolo: “…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.

Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, gli abbonati (o quanti usufruiscono del periodo di prova gratuito) possono leggere, inoltre, una breve nota sul caso deciso dal tribunale ligure dal titolo “Pretese bancarie illegittime, usura e ripercussioni sul sistema creditizio ed economico nazionale. Dall’uso all’abuso del processo” di Roberto Di Napoli e Daniele Rossi.





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